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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/07/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4344/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Cocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4344/2015 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Bastiano Poddesu presso il cui studio è Parte_1 elettivamente domiciliato in Monastir alla Via Dante n. 10;
ATTORE
Contro
e per essa, nella sua qualità di procuratrice speciale, Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Davide Sarti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Roma alla Via Giovanni Paisiello n. 15;
CONVENUTO
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice : Parte_1
“Il Giudice Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, Voglia determinare che:
- nei casi in cui l'esecuzione forzata avviene sulla base di un decreto ingiuntivo già definitivo l'inesigibilità parziale sopravvenuta costituisce motivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo rilevabile in sede di opposizione all'esecuzione;
- il capitale esposto nel precetto opposto è illegittimo perché nel capitale è inserita una quantità indeterminata e indeterminabile di interessi capitalizzati maturati in un periodo rimasto imprecisato, pertanto, affetto da nullità per anatocismo;
pagina 1 di 9 - l'impossibilità di scindere la quota capitale, fissata nel prestito effettivamente concesso alla società debitrice, dalla quota interessi capitalizzati, rende impossibile determinare l'esatto ammontare degli interessi e determinare la legittimità dell'intimazione richiesta in precetto;
- la mancata determinazione del capitale e degli interessi esposti nel precetto opposto è attribuibile esclusivamente alla mancata produzione delle scritture contabili in possesso della società convenuta nelle quali sono registrate le voci di addebito dei singoli movimenti economici;
- , quale fideiussore, non è parte dei singoli contratti usati per ottenere il decreto ingiuntivo Parte_1
3501/1993 e per questo motivo non aveva e tuttora non ha la possibilità di produrre detta documentazione;
- per quanto determinato, il Giudice Ill.mo Voglia accogliere l'opposizione presentata per conto di
dichiarare illegittima l'esecuzione promossa dalla società convenuta e per l'effetto Parte_1 condannare la alla rifusione delle spese, competenze del giudizio ed accessori di legge in Parte_2 favore del procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non avere ricevuto le competenze legali del procedimento”.
Nell'interesse di parte convenuta e per essa, nella sua qualità di procuratrice Controparte_1 speciale, Controparte_2
“Si conclude affinché il Tribunale adito voglia:
a) in via preliminare dichiarare inammissibile il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. promosso da
[...]
nei confronti della Pt_1 CP_1
b) in via subordinata, rigettare ogni avversa domanda perché infondata in fatto e diritto
c) Con vittoria di spese e competenze per il presente sub-procedimento incidentale di opposizione, da liquidarsi a norma degli artt. 1 - 11 del D.M. 55/2014 e successive modifiche”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. ha proposto opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c. con le forme del Parte_1 ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per la declaratoria di inefficacia del precetto notificato dalla in CP_1 data 23.04.2015.
L'attore ha dedotto che la avrebbe utilizzato nei suoi confronti, quale fideiussore, il titolo, CP_1 rappresentato dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cagliari n. 3501/1993 del 4.11.1993 a favore di , già azionato nell'esecuzione immobiliare distinta al Res 367/1995, tuttora CP_3 pendente avverso il debitore principale e di cui “il Parte_3 creditore nulla riferisce in merito alla procedura di esecuzione immobiliare”, senza l'autorizzazione pagina 2 di 9 del giudice dell'esecuzione, dopo averne ottenuto una seconda copia in forma esecutiva a seguito di denuncia di smarrimento.
Nel merito ha eccepito che gli interessi indicati nel precetto opposto sarebbero illegittimi e non dovuti ai sensi dell'art. 2 della L. 108/1996 in quanto “la richiesta effettuata dalla società creditrice è stata presentata in data 22 aprile 2015, vin data successiva all'entrata in vigore della Legge 108/96 e pertanto appare doveroso applicare l'art. 2 della L 108/96”; in ogni caso non dovuti perché anatocistici e la quota capitale chiesta in precetto non sarebbe certa e quindi non “pretendibile”, considerato che il decreto ingiuntivo del 1993 è antecedente alla normativa antiusura e al divieto di anatocismo stante “la capitalizzazione degli interessi e il calcolo di ulteriori interessi su quelli capitalizzati”, ritenendola retroattiva per quanto riguarda il credito attivato con il precetto opposto.
La si è costituita in giudizio, lamentando preliminarmente l'irritualità e Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritenendolo non applicabile ai riti speciali, ed eccependo che non è richiesta alcuna autorizzazione del G.E., data “l'ordinaria facoltà concessa al creditore di azionare più volte lo stesso titolo per il completo soddisfacimento del credito vantato”.
Nel merito ha richiamato la sentenza della Cassazione n. 19729/2014 sull'irretroattività della L.
108/1996, in quanto “i criteri introdotti dalla normativa antiusura di cui alla legge 7 marzo 1996 n.
108 non possono essere applicati a rapporti completamente esauriti prima della sua entrata in vigore, senza che rilevi in senso contrario , la pendenza di una controversia sulle obbligazioni derivanti dal contratto e rimaste inadempiute”; ha eccepito che il credito portato dal precetto è certo ed esigibile considerato che “nel caso “de quo” il titolo è costituito dal un decreto ingiuntivo del 1993 reso esecutivo, che le cui condizioni di determinazione del credito relativo ad uno scoperto di conto corrente sono specificatamente indicate al punto 2) dell'atto di precetto (…e) nell'atto di precetto vengono analiticamente indicate le linee di credito , l'importo al 28.10.1993 , le spese e gli interessi moratori dalla data della emissione alla data del precetto” stesso, e ha ritenuto legittima la contestata capitalizzazione trimestrale degli interessi.
All'udienza del 13.10.2015, il Giudice, ritenendo che le questioni sollevate dall'opponente richiedessero un'istruzione non sommaria, ha assegnato i termini ex art. 183 c.p.c. sesto comma c.p.c.
Successivamente, con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11 ottobre
2016, il Giudice ha disposto la consulenza tecnica d'ufficio, ritenendo che la capitalizzazione trimestrale prevista nel decreto ingiuntivo passato in giudicato non potesse essere più contestata, laddove invece “il sopravvenire, rispetto al decreto ingiuntivo n. 3501/1993, della l. 108/1996,
pagina 3 di 9 determina, a far data dall'entrata in vigore della disciplina antiusura, l'inefficacia della pattuizioni di interessi superiori al tasso soglia, per quelle operazioni di finanziamento previste dalla norma. Sono stati posti i seguenti quesiti:
“-accerti il c.t.u., sulla base della documentazione prodotta tempestivamente ed agli atti, il saldo di
applicando il tasso soglia a fare data dall'entrata in vigore della legge n. 108/1996, con Controparte_1 capitalizzazione trimestrale, sino alla data di tre mesi successivi al deposito della consulenza;
-determini il c.t.u. il saldo dei crediti applicando, per quanto attiene ai crediti per insoluti cambiari, il tasso soglia per la Cat. 10. Altri finanziamenti, trattandosi di categoria a carattere residuale rispetto a quelle tipizzate dalle Istruzioni della Banca d'Italia, nella quale rientrano tutte le forme di finanziamento non riconducibili ad una delle categorie precedenti rivenienti da insoluti cambiari”.
In data 7.08.2018 il CTU ha depositato agli atti la consulenza.
Con ordinanza resa a verbale dell'udienza del 2.2.2022 il Giudice ha rilevato che “parte attrice ha eccepito tempestivamente la mancata comunicazione alle parti della bozza della disposta consulenza, con l'impossibilità di formulare osservazioni critiche alla stessa” e ha concesso alle parti un termine per la trasmissione delle osservazioni al consulente ed un altro termine al ctu per il deposito della relazione, delle osservazioni e di una sintetica valutazione sulle stesse. In data 8.04.2022 il ctu ha depositato la relazione, dando atto del mancato deposito di osservazioni.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.03.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione e ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con la comparsa conclusionale parte debitrice ha osservato che “la capitalizzazione trimestrale degli interessi con il crescere del tempo raddoppia e triplica l'interesse che ricondotto al capitale effettivo risulta essere illegittimo perché eccedente i limiti di legge e pertanto non dovuto”; “che le clausole che prevedono la capitalizzazione degli interessi passivi, stipulate prima della delibera CICR 9 febbraio
2000, entrata in vigore il 22 aprile 2000, sono nulle”; che “in forza dei documenti prodotti dalla società opposta non è possibile determinare il capitale effettivamente dovuto e di conseguenza non è possibile calcolare l'interesse dovuto senza anatocismo.”.
Con la memoria di replica l'opposta ha rilevato che “parte delle conclusioni soprariportate sono difformi rispetto a quelle rassegnate in sede dell'atto introduttivo e, quindi, dovranno essere dichiarate inammissibili in quanto del tutto nuove e tardive e mai esplicitate nel termine di decadenza di cui all' art. 183 6^ comma n. 1 c.p.c.”. pagina 4 di 9 ***
Preliminarmente, è priva di pregio la doglianza attorea secondo cui il rilascio di altra formula esecutiva del decreto ingiuntivo smarrito già originariamente azionato, come nel caso di specie, implicherebbe un'autorizzazione del G.E. per il suo riutilizzo per una nuova procedura.
Invero l'art. 483 c.p.c. prevede che “il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge…” senza necessità di alcuna autorizzazione.
Non può trovare accoglimento la pretesa inammissibilità della domanda eccepita dalla convenuta per aver utilizzato il debitore opponente lo strumento dell'art. 702 bis c.p.c., considerato che è stata disposta la conversione del rito e che in ogni caso il processo sommario di cognizione è stato ritenuto compatibile con l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione di terzi all'esecuzione purché la controversia sia di competenza del tribunale, come nella specie.
Altrettanto infondato è l'assunto attoreo secondo cui il credito non sarebbe certo ed esigibile per la mancata indicazione nel precetto di quanto è dovuto per capitale e quanto per interessi.
Sul punto, la giurisprudenza è consolidata nello statuire che “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480 c.p.c., comma 1 - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass. Sez. 3, ordinanza del 18.03.2022 n. 8096, Cass., Sez. 3, Sentenza n.
4008 del 19/02/2013).
Inoltre, a nulla rileva che il fideiussore conosca o meno lo stato delle azioni avverso il creditore principale.
Il fideiussore on ha impugnato il decreto ingiuntivo n. 3501/1993 del 4.11.1993 Parte_1
e l'esecuzione sui beni del fideiussore, trattandosi di obbligato solidale, non può essere assoggettata a condizioni e limitazioni non espressamente previste dalla legge (Cass. civ. Sez. Terza Ord., 11/4/2024, n.
9789).
Quanto al merito, la controversia verte segnatamente sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi e sul tasso soglia applicabile.
È da ritenersi infondata l'eccezione sulla nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi come già chiarito dal Giudice in fase di istruttoria.
pagina 5 di 9 Il thema decidendum ha ad oggetto gli interessi come indicati nel precetto e calcolati sulle diverse linee di credito richiamate dal decreto ingiuntivo e se questi, pur determinati da un titolo giudiziale passato in giudicato qual è il decreto ingiuntivo azionato n. 3501/1993 del 4.11.1993, possano ritenersi svincolati nel loro calcolo dalla disciplina sopravvenuta restrittiva. E soprattutto se la maturazione degli interessi debba avvenire nel rispetto della disciplina antiusura, indipendentemente da quanto risulta dal decreto ingiuntivo suddetto, e se per il solo fatto di essere stati anteriormente pattuiti alla normativa sull'usura possano ritenersi efficaci ed esigibili seppure superiori ai limiti introdotti dalla norma imperativa sopravvenuta.
Come noto, la disciplina dell'anatocismo bancario ha subito diverse modifiche nel tempo, e a far data dall'1.01.2014, il testo dell'art. 120 co. 2 TUB è stato modificato dalla L. n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), introducendo una rigorosa esclusione dell'anatocismo nei rapporti bancari, da ritenersi immediatamente operante, anche per i rapporti contrattuali in corso.
Il legislatore ha reintrodotto l'anatocismo su accordo preventivo delle parti con l'art. 17-bis comma 1
D.L. n. 18/2016 (convertito con modificazioni dalla L. n. 49/2016). A partire dall'entrata in vigore di tale ultima modifica gli interessi passivi scaduti possono produrre altri interessi, ma solo in presenza di un'autorizzazione scritta, anche preventiva, del cliente;
in assenza della stessa non si procede ad anatocismo anche dopo il 15.4.2016.
Ai sensi dell'art. 1283 c.c. “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”. L'art. 5 della delibera CICR del 9.02.2000 sulla stessa linea prevede che “gli interessi scaduti possono produrre interessi, oltre che nelle ipotesi e secondo le modalità di cui ai precedenti articoli, dal giorno della domanda giudiziale
(..)”.
In tale ultima ipotesi, gli interessi anatocistici sono ammissibili solo nella misura in cui sia fatta specifica ed espressa domanda diretta ad ottenerli (Cass., Sez. Un., n. 10156/1998; Cass. n. 5218/2011;
Cass. n. 21340/2013; Cass. n. 24160/2014).
Dalla lettura del ricorso e del decreto ingiuntivo in atti (cfr. doc. memoria del 22.07.2015) si CP_1 evince inconfutabilmente che è stato chiesto il riconoscimento degli interessi con capitalizzazione trimestrale, che ha trovato accoglimento giudiziale oramai definitivo. Al riguardo, la Corte di
Cassazione è granitica nel ribadire il principio per cui il “decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, […], ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non
pagina 6 di 9 solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (Cass. Civile ordinanza n. 8937/2024).
Di talché non è applicabile alla specie l'orientamento della Suprema Corte richiamato dall'opponente secondo il quale per il periodo precedente alla delibera CICR 9.2.2000, non è possibile alcuna capitalizzazione degli interessi passivi, e ciò sulla base del determinante rilievo che gli usi che consentono la deroga ai limiti fissati dall'art. 1283 c.c. (“in mancanza di usi contrari”) sono usi normativi e non negoziali, con la conseguenza che la previsione di una tale capitalizzazione è nulla per violazione della norma imperativa dell'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. 8639/2024; Cass. S.U. 21095/2004;
Cass. S.U. 24418/2010; Cass. 20172/2013).
Nella specie invero il credito è cristallizzato in un titolo giudiziale definitivo.
Deve essere quindi confermata l'ordinanza emessa in fase di istruttoria con la quale in data 18.09.2017
è stato precisato che “quanto alle contestazioni circa la capitalizzazione, questa è prevista dal decreto, passato in giudicato per mancata opposizione, sicché non può che provvedersi alla capitalizzazione trimestrale, appunto come indicato nel titolo giudiziale”.
La seconda doglianza riguarda l'applicazione del tasso soglia di cui alla L. 108/1996 al calcolo degli interessi come portato dal decreto ingiuntivo del 1993.
Ed invero, in relazione ad un titolo esecutivo giudiziale ormai formatosi, la promulgazione della L. n.
108 del 1996 non può considerarsi fatto modificativo sopravvenuto, in quanto gli interessi pretesi con quel titolo non sono suscettibili di alcuna valutazione in termini di usurarietà alla luce dei criteri della legge sopravvenuta (Cassazione Civile Sezione III n.3968 del 19 febbraio 2014).
Come statuito dalla Corte di Cassazione “i criteri introdotti dalla normativa antiusura di cui alla legge
7 marzo 1996 n.108 non possono essere applicati a rapporti completamente esauriti prima della sua entrata in vigore, senza che rilevi, in senso contrario, la pendenza di una controversia sulle obbligazioni derivanti dal contratto e rimaste inadempiute, le quali non implicano che il rapporto contrattuale sia ancora in atto, ma solo che la sua conclusione ha lasciato in capo alle parti, o ad una di esse, delle ragioni di credito” (Cassazione Civile Sezione III n. 19729 del 19 settembre 2014).
È di tutta evidenza, quindi, che la normativa è applicabile al caso di specie a far data dall'entrata in vigore della Legge.
pagina 7 di 9 Il CTU nominato ha depositato in data 8.04.2022 la relazione peritale, che non è stata contestata dalle parti, se non dall'attore nella comparsa conclusionale in ordine all'asserito errato importo di partenza a causa della capitalizzazione trimestrale (questione già esaminata).
Ebbene, in relazione alle quattro linee di credito portate dal decreto ingiuntivo, la CTU riporta un calcolo preciso del tasso bancario applicato prima della Legge 108/1996 sia per il periodo antecedente alla data di entrata in vigore della legge stessa, sia per il periodo successivo all'entrata in vigore della stessa, evidenziando con riguardo a quest'ultimo alla terza colonna che per la linea di credito 2 e 4 si è continuato a considerare il tasso bancario perché addirittura inferiore al tasso soglia per la categoria di riferimento.
Si ritiene di poter aderire alle conclusioni rassegnate nella CTU tecnico-contabile, in quanto corretta dal punto di vista metodologico e pertanto apprezzabile ed utilizzabile ai fini della decisione, con l'effetto che la pretesa creditoria vantata dall'opposta sussiste nella misura indicata nell'atto di precetto, di gran lunga comunque superiore all'importo massimo della fideiussione rilasciata dall'attore limitatamente e fino alla concorrenza di £ 800.000,00 pari ad € 413.165,519.
Non possono infine essere esaminate in quanto tardive le doglianze dell'attore aventi ad oggetto l'accertamento sulla “mancata determinazione del capitale e degli interessi esposti nel precetto opposto attribuibile esclusivamente alla mancata produzione delle scritture contabili in possesso della società convenuta nelle quali sono registrate le voci di addebito dei singoli movimenti economici;
e
, quale fideiussore, non è parte dei singoli contratti usati per ottenere il decreto Parte_1 ingiuntivo 3501/1993 e per questo motivo non aveva e tuttora non ha la possibilità di produrre detta documentazione”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere rigettata.
Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, con l'applicazione dei parametri minimi previsti dal vigente D.M. n. 147/2022 per lo scaglione di riferimento.
Le spese della CTU contabile, già liquidate con decreto depositato il 13.08.2018, sono poste definitivamente a carico dell'opponente Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, in persona del giudice dott.ssa Silvia Cocco, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
pagina 8 di 9 - Rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara valido ed efficace il precetto opposto.
- Condanna a rifondere alla convenuta le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che liquida in complessivi € 11.229,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con decreto in data 13.08.2018, definitivamente ed interamente a carico di parte attrice.
Cagliari, 14 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Cocco
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Cocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4344/2015 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Bastiano Poddesu presso il cui studio è Parte_1 elettivamente domiciliato in Monastir alla Via Dante n. 10;
ATTORE
Contro
e per essa, nella sua qualità di procuratrice speciale, Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Davide Sarti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Roma alla Via Giovanni Paisiello n. 15;
CONVENUTO
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice : Parte_1
“Il Giudice Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, Voglia determinare che:
- nei casi in cui l'esecuzione forzata avviene sulla base di un decreto ingiuntivo già definitivo l'inesigibilità parziale sopravvenuta costituisce motivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo rilevabile in sede di opposizione all'esecuzione;
- il capitale esposto nel precetto opposto è illegittimo perché nel capitale è inserita una quantità indeterminata e indeterminabile di interessi capitalizzati maturati in un periodo rimasto imprecisato, pertanto, affetto da nullità per anatocismo;
pagina 1 di 9 - l'impossibilità di scindere la quota capitale, fissata nel prestito effettivamente concesso alla società debitrice, dalla quota interessi capitalizzati, rende impossibile determinare l'esatto ammontare degli interessi e determinare la legittimità dell'intimazione richiesta in precetto;
- la mancata determinazione del capitale e degli interessi esposti nel precetto opposto è attribuibile esclusivamente alla mancata produzione delle scritture contabili in possesso della società convenuta nelle quali sono registrate le voci di addebito dei singoli movimenti economici;
- , quale fideiussore, non è parte dei singoli contratti usati per ottenere il decreto ingiuntivo Parte_1
3501/1993 e per questo motivo non aveva e tuttora non ha la possibilità di produrre detta documentazione;
- per quanto determinato, il Giudice Ill.mo Voglia accogliere l'opposizione presentata per conto di
dichiarare illegittima l'esecuzione promossa dalla società convenuta e per l'effetto Parte_1 condannare la alla rifusione delle spese, competenze del giudizio ed accessori di legge in Parte_2 favore del procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non avere ricevuto le competenze legali del procedimento”.
Nell'interesse di parte convenuta e per essa, nella sua qualità di procuratrice Controparte_1 speciale, Controparte_2
“Si conclude affinché il Tribunale adito voglia:
a) in via preliminare dichiarare inammissibile il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. promosso da
[...]
nei confronti della Pt_1 CP_1
b) in via subordinata, rigettare ogni avversa domanda perché infondata in fatto e diritto
c) Con vittoria di spese e competenze per il presente sub-procedimento incidentale di opposizione, da liquidarsi a norma degli artt. 1 - 11 del D.M. 55/2014 e successive modifiche”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. ha proposto opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c. con le forme del Parte_1 ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per la declaratoria di inefficacia del precetto notificato dalla in CP_1 data 23.04.2015.
L'attore ha dedotto che la avrebbe utilizzato nei suoi confronti, quale fideiussore, il titolo, CP_1 rappresentato dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cagliari n. 3501/1993 del 4.11.1993 a favore di , già azionato nell'esecuzione immobiliare distinta al Res 367/1995, tuttora CP_3 pendente avverso il debitore principale e di cui “il Parte_3 creditore nulla riferisce in merito alla procedura di esecuzione immobiliare”, senza l'autorizzazione pagina 2 di 9 del giudice dell'esecuzione, dopo averne ottenuto una seconda copia in forma esecutiva a seguito di denuncia di smarrimento.
Nel merito ha eccepito che gli interessi indicati nel precetto opposto sarebbero illegittimi e non dovuti ai sensi dell'art. 2 della L. 108/1996 in quanto “la richiesta effettuata dalla società creditrice è stata presentata in data 22 aprile 2015, vin data successiva all'entrata in vigore della Legge 108/96 e pertanto appare doveroso applicare l'art. 2 della L 108/96”; in ogni caso non dovuti perché anatocistici e la quota capitale chiesta in precetto non sarebbe certa e quindi non “pretendibile”, considerato che il decreto ingiuntivo del 1993 è antecedente alla normativa antiusura e al divieto di anatocismo stante “la capitalizzazione degli interessi e il calcolo di ulteriori interessi su quelli capitalizzati”, ritenendola retroattiva per quanto riguarda il credito attivato con il precetto opposto.
La si è costituita in giudizio, lamentando preliminarmente l'irritualità e Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritenendolo non applicabile ai riti speciali, ed eccependo che non è richiesta alcuna autorizzazione del G.E., data “l'ordinaria facoltà concessa al creditore di azionare più volte lo stesso titolo per il completo soddisfacimento del credito vantato”.
Nel merito ha richiamato la sentenza della Cassazione n. 19729/2014 sull'irretroattività della L.
108/1996, in quanto “i criteri introdotti dalla normativa antiusura di cui alla legge 7 marzo 1996 n.
108 non possono essere applicati a rapporti completamente esauriti prima della sua entrata in vigore, senza che rilevi in senso contrario , la pendenza di una controversia sulle obbligazioni derivanti dal contratto e rimaste inadempiute”; ha eccepito che il credito portato dal precetto è certo ed esigibile considerato che “nel caso “de quo” il titolo è costituito dal un decreto ingiuntivo del 1993 reso esecutivo, che le cui condizioni di determinazione del credito relativo ad uno scoperto di conto corrente sono specificatamente indicate al punto 2) dell'atto di precetto (…e) nell'atto di precetto vengono analiticamente indicate le linee di credito , l'importo al 28.10.1993 , le spese e gli interessi moratori dalla data della emissione alla data del precetto” stesso, e ha ritenuto legittima la contestata capitalizzazione trimestrale degli interessi.
All'udienza del 13.10.2015, il Giudice, ritenendo che le questioni sollevate dall'opponente richiedessero un'istruzione non sommaria, ha assegnato i termini ex art. 183 c.p.c. sesto comma c.p.c.
Successivamente, con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11 ottobre
2016, il Giudice ha disposto la consulenza tecnica d'ufficio, ritenendo che la capitalizzazione trimestrale prevista nel decreto ingiuntivo passato in giudicato non potesse essere più contestata, laddove invece “il sopravvenire, rispetto al decreto ingiuntivo n. 3501/1993, della l. 108/1996,
pagina 3 di 9 determina, a far data dall'entrata in vigore della disciplina antiusura, l'inefficacia della pattuizioni di interessi superiori al tasso soglia, per quelle operazioni di finanziamento previste dalla norma. Sono stati posti i seguenti quesiti:
“-accerti il c.t.u., sulla base della documentazione prodotta tempestivamente ed agli atti, il saldo di
applicando il tasso soglia a fare data dall'entrata in vigore della legge n. 108/1996, con Controparte_1 capitalizzazione trimestrale, sino alla data di tre mesi successivi al deposito della consulenza;
-determini il c.t.u. il saldo dei crediti applicando, per quanto attiene ai crediti per insoluti cambiari, il tasso soglia per la Cat. 10. Altri finanziamenti, trattandosi di categoria a carattere residuale rispetto a quelle tipizzate dalle Istruzioni della Banca d'Italia, nella quale rientrano tutte le forme di finanziamento non riconducibili ad una delle categorie precedenti rivenienti da insoluti cambiari”.
In data 7.08.2018 il CTU ha depositato agli atti la consulenza.
Con ordinanza resa a verbale dell'udienza del 2.2.2022 il Giudice ha rilevato che “parte attrice ha eccepito tempestivamente la mancata comunicazione alle parti della bozza della disposta consulenza, con l'impossibilità di formulare osservazioni critiche alla stessa” e ha concesso alle parti un termine per la trasmissione delle osservazioni al consulente ed un altro termine al ctu per il deposito della relazione, delle osservazioni e di una sintetica valutazione sulle stesse. In data 8.04.2022 il ctu ha depositato la relazione, dando atto del mancato deposito di osservazioni.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.03.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione e ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con la comparsa conclusionale parte debitrice ha osservato che “la capitalizzazione trimestrale degli interessi con il crescere del tempo raddoppia e triplica l'interesse che ricondotto al capitale effettivo risulta essere illegittimo perché eccedente i limiti di legge e pertanto non dovuto”; “che le clausole che prevedono la capitalizzazione degli interessi passivi, stipulate prima della delibera CICR 9 febbraio
2000, entrata in vigore il 22 aprile 2000, sono nulle”; che “in forza dei documenti prodotti dalla società opposta non è possibile determinare il capitale effettivamente dovuto e di conseguenza non è possibile calcolare l'interesse dovuto senza anatocismo.”.
Con la memoria di replica l'opposta ha rilevato che “parte delle conclusioni soprariportate sono difformi rispetto a quelle rassegnate in sede dell'atto introduttivo e, quindi, dovranno essere dichiarate inammissibili in quanto del tutto nuove e tardive e mai esplicitate nel termine di decadenza di cui all' art. 183 6^ comma n. 1 c.p.c.”. pagina 4 di 9 ***
Preliminarmente, è priva di pregio la doglianza attorea secondo cui il rilascio di altra formula esecutiva del decreto ingiuntivo smarrito già originariamente azionato, come nel caso di specie, implicherebbe un'autorizzazione del G.E. per il suo riutilizzo per una nuova procedura.
Invero l'art. 483 c.p.c. prevede che “il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge…” senza necessità di alcuna autorizzazione.
Non può trovare accoglimento la pretesa inammissibilità della domanda eccepita dalla convenuta per aver utilizzato il debitore opponente lo strumento dell'art. 702 bis c.p.c., considerato che è stata disposta la conversione del rito e che in ogni caso il processo sommario di cognizione è stato ritenuto compatibile con l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione di terzi all'esecuzione purché la controversia sia di competenza del tribunale, come nella specie.
Altrettanto infondato è l'assunto attoreo secondo cui il credito non sarebbe certo ed esigibile per la mancata indicazione nel precetto di quanto è dovuto per capitale e quanto per interessi.
Sul punto, la giurisprudenza è consolidata nello statuire che “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480 c.p.c., comma 1 - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass. Sez. 3, ordinanza del 18.03.2022 n. 8096, Cass., Sez. 3, Sentenza n.
4008 del 19/02/2013).
Inoltre, a nulla rileva che il fideiussore conosca o meno lo stato delle azioni avverso il creditore principale.
Il fideiussore on ha impugnato il decreto ingiuntivo n. 3501/1993 del 4.11.1993 Parte_1
e l'esecuzione sui beni del fideiussore, trattandosi di obbligato solidale, non può essere assoggettata a condizioni e limitazioni non espressamente previste dalla legge (Cass. civ. Sez. Terza Ord., 11/4/2024, n.
9789).
Quanto al merito, la controversia verte segnatamente sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi e sul tasso soglia applicabile.
È da ritenersi infondata l'eccezione sulla nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi come già chiarito dal Giudice in fase di istruttoria.
pagina 5 di 9 Il thema decidendum ha ad oggetto gli interessi come indicati nel precetto e calcolati sulle diverse linee di credito richiamate dal decreto ingiuntivo e se questi, pur determinati da un titolo giudiziale passato in giudicato qual è il decreto ingiuntivo azionato n. 3501/1993 del 4.11.1993, possano ritenersi svincolati nel loro calcolo dalla disciplina sopravvenuta restrittiva. E soprattutto se la maturazione degli interessi debba avvenire nel rispetto della disciplina antiusura, indipendentemente da quanto risulta dal decreto ingiuntivo suddetto, e se per il solo fatto di essere stati anteriormente pattuiti alla normativa sull'usura possano ritenersi efficaci ed esigibili seppure superiori ai limiti introdotti dalla norma imperativa sopravvenuta.
Come noto, la disciplina dell'anatocismo bancario ha subito diverse modifiche nel tempo, e a far data dall'1.01.2014, il testo dell'art. 120 co. 2 TUB è stato modificato dalla L. n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), introducendo una rigorosa esclusione dell'anatocismo nei rapporti bancari, da ritenersi immediatamente operante, anche per i rapporti contrattuali in corso.
Il legislatore ha reintrodotto l'anatocismo su accordo preventivo delle parti con l'art. 17-bis comma 1
D.L. n. 18/2016 (convertito con modificazioni dalla L. n. 49/2016). A partire dall'entrata in vigore di tale ultima modifica gli interessi passivi scaduti possono produrre altri interessi, ma solo in presenza di un'autorizzazione scritta, anche preventiva, del cliente;
in assenza della stessa non si procede ad anatocismo anche dopo il 15.4.2016.
Ai sensi dell'art. 1283 c.c. “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”. L'art. 5 della delibera CICR del 9.02.2000 sulla stessa linea prevede che “gli interessi scaduti possono produrre interessi, oltre che nelle ipotesi e secondo le modalità di cui ai precedenti articoli, dal giorno della domanda giudiziale
(..)”.
In tale ultima ipotesi, gli interessi anatocistici sono ammissibili solo nella misura in cui sia fatta specifica ed espressa domanda diretta ad ottenerli (Cass., Sez. Un., n. 10156/1998; Cass. n. 5218/2011;
Cass. n. 21340/2013; Cass. n. 24160/2014).
Dalla lettura del ricorso e del decreto ingiuntivo in atti (cfr. doc. memoria del 22.07.2015) si CP_1 evince inconfutabilmente che è stato chiesto il riconoscimento degli interessi con capitalizzazione trimestrale, che ha trovato accoglimento giudiziale oramai definitivo. Al riguardo, la Corte di
Cassazione è granitica nel ribadire il principio per cui il “decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, […], ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non
pagina 6 di 9 solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (Cass. Civile ordinanza n. 8937/2024).
Di talché non è applicabile alla specie l'orientamento della Suprema Corte richiamato dall'opponente secondo il quale per il periodo precedente alla delibera CICR 9.2.2000, non è possibile alcuna capitalizzazione degli interessi passivi, e ciò sulla base del determinante rilievo che gli usi che consentono la deroga ai limiti fissati dall'art. 1283 c.c. (“in mancanza di usi contrari”) sono usi normativi e non negoziali, con la conseguenza che la previsione di una tale capitalizzazione è nulla per violazione della norma imperativa dell'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. 8639/2024; Cass. S.U. 21095/2004;
Cass. S.U. 24418/2010; Cass. 20172/2013).
Nella specie invero il credito è cristallizzato in un titolo giudiziale definitivo.
Deve essere quindi confermata l'ordinanza emessa in fase di istruttoria con la quale in data 18.09.2017
è stato precisato che “quanto alle contestazioni circa la capitalizzazione, questa è prevista dal decreto, passato in giudicato per mancata opposizione, sicché non può che provvedersi alla capitalizzazione trimestrale, appunto come indicato nel titolo giudiziale”.
La seconda doglianza riguarda l'applicazione del tasso soglia di cui alla L. 108/1996 al calcolo degli interessi come portato dal decreto ingiuntivo del 1993.
Ed invero, in relazione ad un titolo esecutivo giudiziale ormai formatosi, la promulgazione della L. n.
108 del 1996 non può considerarsi fatto modificativo sopravvenuto, in quanto gli interessi pretesi con quel titolo non sono suscettibili di alcuna valutazione in termini di usurarietà alla luce dei criteri della legge sopravvenuta (Cassazione Civile Sezione III n.3968 del 19 febbraio 2014).
Come statuito dalla Corte di Cassazione “i criteri introdotti dalla normativa antiusura di cui alla legge
7 marzo 1996 n.108 non possono essere applicati a rapporti completamente esauriti prima della sua entrata in vigore, senza che rilevi, in senso contrario, la pendenza di una controversia sulle obbligazioni derivanti dal contratto e rimaste inadempiute, le quali non implicano che il rapporto contrattuale sia ancora in atto, ma solo che la sua conclusione ha lasciato in capo alle parti, o ad una di esse, delle ragioni di credito” (Cassazione Civile Sezione III n. 19729 del 19 settembre 2014).
È di tutta evidenza, quindi, che la normativa è applicabile al caso di specie a far data dall'entrata in vigore della Legge.
pagina 7 di 9 Il CTU nominato ha depositato in data 8.04.2022 la relazione peritale, che non è stata contestata dalle parti, se non dall'attore nella comparsa conclusionale in ordine all'asserito errato importo di partenza a causa della capitalizzazione trimestrale (questione già esaminata).
Ebbene, in relazione alle quattro linee di credito portate dal decreto ingiuntivo, la CTU riporta un calcolo preciso del tasso bancario applicato prima della Legge 108/1996 sia per il periodo antecedente alla data di entrata in vigore della legge stessa, sia per il periodo successivo all'entrata in vigore della stessa, evidenziando con riguardo a quest'ultimo alla terza colonna che per la linea di credito 2 e 4 si è continuato a considerare il tasso bancario perché addirittura inferiore al tasso soglia per la categoria di riferimento.
Si ritiene di poter aderire alle conclusioni rassegnate nella CTU tecnico-contabile, in quanto corretta dal punto di vista metodologico e pertanto apprezzabile ed utilizzabile ai fini della decisione, con l'effetto che la pretesa creditoria vantata dall'opposta sussiste nella misura indicata nell'atto di precetto, di gran lunga comunque superiore all'importo massimo della fideiussione rilasciata dall'attore limitatamente e fino alla concorrenza di £ 800.000,00 pari ad € 413.165,519.
Non possono infine essere esaminate in quanto tardive le doglianze dell'attore aventi ad oggetto l'accertamento sulla “mancata determinazione del capitale e degli interessi esposti nel precetto opposto attribuibile esclusivamente alla mancata produzione delle scritture contabili in possesso della società convenuta nelle quali sono registrate le voci di addebito dei singoli movimenti economici;
e
, quale fideiussore, non è parte dei singoli contratti usati per ottenere il decreto Parte_1 ingiuntivo 3501/1993 e per questo motivo non aveva e tuttora non ha la possibilità di produrre detta documentazione”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere rigettata.
Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, con l'applicazione dei parametri minimi previsti dal vigente D.M. n. 147/2022 per lo scaglione di riferimento.
Le spese della CTU contabile, già liquidate con decreto depositato il 13.08.2018, sono poste definitivamente a carico dell'opponente Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, in persona del giudice dott.ssa Silvia Cocco, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
pagina 8 di 9 - Rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara valido ed efficace il precetto opposto.
- Condanna a rifondere alla convenuta le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che liquida in complessivi € 11.229,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con decreto in data 13.08.2018, definitivamente ed interamente a carico di parte attrice.
Cagliari, 14 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Cocco
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