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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 12629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12629 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. 30426/2025 all'udienza del 09/12/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. RANDOLFI ANGELO, Pec. Parte_1 giusta delega in calce al ricorso;
Email_1
RICORRENTE E in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dal CP_1 funzionario Avv. LAURINO DAVIDE - Pec. t, in forza di Email_2 delega rilasciata dal Direttore della Filiale Metropolitana di Roma. CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/09/2025 la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir accogliere le presenti conclusioni: “RITENERE e DICHIARARE il diritto della ricorrente all'Indennità di Accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L. 18/80 cosi come riconosciuto con il Decreto di Omologa N.R.G. 13093/2024 (gennaio 2024) da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalle leggi in materia. Conseguentemente: - CONDANNARE l' in CP_1 persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, oltre gli interessi legali su ciascuna rata delle rispettive scadenze al saldo”. A sostegno della propria domanda deduceva che a seguito dell'accertamento tecnico preventivo le veniva riconosciuto sussistente il requisito ex art. 1 L. 18/80 dalla data del gennaio 2024; che il CP_ decreto di omologa veniva notificato all' in data 30.04.2025 e in data 02.05.2025 veniva CP_ trasmesso all' il modello Ap70, ma, nonostante ciò, la prestazione non veniva liquidata. Concludeva come sopra. CP_ Si costituiva l' che asseriva aver liquidato la prestazione richiesta, come da comunicazione del 09/10/2025, con la decorrenza dalla data prevista in omologa;
chiedeva pertanto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso o in subordine la cessazione della materia del contendere. All'udienza del 09.12.2025 la parte ricorrente dichiarava essere intervenuto il pagamento l'1/11/2025, pertanto aderiva alla richiesta di cessata materia, con condanna alle spese;
il Giudice disponeva in conformità. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse ad CP_ agire dell'istante, per avere l' liquidato l'importo dovuto in data 09.10.2025 con pagamento il 01.11.2025, con la decorrenza accertata in sede di omologa.
Considerato che
il pagamento è intervenuto a novembre 2025e la liquidazione ad ottobre 2025 oltre 120 giorni dalla notifica dell'omologa e della documentazione amministrativa, costringendo la parte ad adire le vie legali, si condanna l' alla rifusione delle spese processuali a favore di parte CP_1 ricorrente, che liquida in dispositivo tenuto conto della natura della controversia comportante la valutazione di questioni fattuali e giuridiche di limitata complessità.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese processuali in euro 854,00 da attribuire al procuratore CP_1 antistatario.
Roma 09.12.2025 Il giudice
Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il Processo – dott. Lorenzo Maria Gatta
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. 30426/2025 all'udienza del 09/12/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. RANDOLFI ANGELO, Pec. Parte_1 giusta delega in calce al ricorso;
Email_1
RICORRENTE E in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dal CP_1 funzionario Avv. LAURINO DAVIDE - Pec. t, in forza di Email_2 delega rilasciata dal Direttore della Filiale Metropolitana di Roma. CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/09/2025 la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir accogliere le presenti conclusioni: “RITENERE e DICHIARARE il diritto della ricorrente all'Indennità di Accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L. 18/80 cosi come riconosciuto con il Decreto di Omologa N.R.G. 13093/2024 (gennaio 2024) da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalle leggi in materia. Conseguentemente: - CONDANNARE l' in CP_1 persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, oltre gli interessi legali su ciascuna rata delle rispettive scadenze al saldo”. A sostegno della propria domanda deduceva che a seguito dell'accertamento tecnico preventivo le veniva riconosciuto sussistente il requisito ex art. 1 L. 18/80 dalla data del gennaio 2024; che il CP_ decreto di omologa veniva notificato all' in data 30.04.2025 e in data 02.05.2025 veniva CP_ trasmesso all' il modello Ap70, ma, nonostante ciò, la prestazione non veniva liquidata. Concludeva come sopra. CP_ Si costituiva l' che asseriva aver liquidato la prestazione richiesta, come da comunicazione del 09/10/2025, con la decorrenza dalla data prevista in omologa;
chiedeva pertanto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso o in subordine la cessazione della materia del contendere. All'udienza del 09.12.2025 la parte ricorrente dichiarava essere intervenuto il pagamento l'1/11/2025, pertanto aderiva alla richiesta di cessata materia, con condanna alle spese;
il Giudice disponeva in conformità. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse ad CP_ agire dell'istante, per avere l' liquidato l'importo dovuto in data 09.10.2025 con pagamento il 01.11.2025, con la decorrenza accertata in sede di omologa.
Considerato che
il pagamento è intervenuto a novembre 2025e la liquidazione ad ottobre 2025 oltre 120 giorni dalla notifica dell'omologa e della documentazione amministrativa, costringendo la parte ad adire le vie legali, si condanna l' alla rifusione delle spese processuali a favore di parte CP_1 ricorrente, che liquida in dispositivo tenuto conto della natura della controversia comportante la valutazione di questioni fattuali e giuridiche di limitata complessità.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese processuali in euro 854,00 da attribuire al procuratore CP_1 antistatario.
Roma 09.12.2025 Il giudice
Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il Processo – dott. Lorenzo Maria Gatta