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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 15/05/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 544/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 544/2023, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GENOVESE VITO
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. STAMPA GIUSEPPINA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da ricorso introduttivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 28.12.2004 Controparte_1
(regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani, al n. 353, parte
II, serie A, anno 2004) e che dalla loro unione erano nati due figli: (2.06.2005) Persona_1
e (30.04.2009). Per_2
1 Rappresentava che, con decreto di omologa n. 96/2022 del 13.06.2022, il Tribunale di
Trapani aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi alle condizioni dagli stessi rassegnate.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, chiedendo la conferma delle condizioni cristallizzate nella pronuncia di separazione:
“
1.SULL' OBBLIGO DI COABITAZIONE
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2.SULL' ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
La casa familiare, di proprietà dei Signori e Controparte_1 Parte_1
, nella misura del 50% ciascuno, costituita da un appartamento per civile abitazione,
[...]
sito in Erice (TP), nella Via Antonino Accardi n. 44, sarà assegnata al Sig. Controparte_1
, che già vi abita e che pertanto continuerà ad abitare insieme ai propri figli
[...] minori, sostenendo tutti i costi legati ai servizi primari correlati all'abitazione in parola.
3.SULL' AFFIDAMENTO DELLA PROLE
I figli minori e , pur restando affidati congiuntamente ad Persona_1 Per_2
entrambi i genitori, risiederanno e pernotteranno di norma con il padre. La madre potrà vederli e tenerli con sé con le modalità ed i tempi che saranno, di volta in volta, concordati tra i coniugi, tenuto conto degli impegni scolastici e di studio degli stessi.
Più in particolare, la madre potrà vederli e pernottare con loro due volte a settimana, da concordare di volta in volta e la domenica, a settimane alternate.
Ed ancora la madre potrà vedere e tenere con sé i figli, durante le festività natalizie, per tre giorni consecutivi, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Natale
(dal 24 al 26 Dicembre) e di Capodanno (dal 31 Dicembre al 2 Gennaio), nonché per due giorni consecutivi per le festività pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; quanto alle vacanze estive la madre terrà con sé
i predetti figli minori per 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra il giorno 1 Luglio ed il 31 Agosto. In ultimo, quanto alla ricorrenza del compleanno, entrambi
i genitori festeggeranno con i loro figli in modalità alternata, sia a pranzo che a cena. È fatta salva la possibilità per i genitori di derogare concordemente ai superiori accordi, nel caso
2 in cui dovessero sorgere esigenze particolari che impongano di prevedere una differente organizzazione delle modalità di affidamento dei figli, come sopra descritte.
4.SUL MANTENIMENTO DELLA PROLE
La Sig.ra continuerà a versare in favore di ciascun figlio minore Parte_1 un assegno di mantenimento di € 100,00 (cento/00), rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, da corrispondere, entro il quinto giorno di ciascun mese, a mezzo di bonifico bancario, in favore del Sig. , quale genitore esercente la Controparte_1 responsabilità genitoriale sui predetti figli minori. Quanto, in ultimo, alle spese straordinarie, esse graveranno su entrambi i coniugi, nella misura del 50%, ciascuno e saranno identificate attraverso il ricorso al protocollo adottato dall'adito Tribunale di Trapani, da intendersi quale parte integrante del presente accordo.
5. ASSEGNO DI DIVORZIO.
Il Sig. verserà in favore della Sig.ra un Controparte_1 Parte_1 assegno di divorzio pari a € 200,00 (duecento/00), rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, da corrispondere entro il quinto giorno di ciascun mese, a mezzo di bonifico bancario, da effettuare in favore della Sig.ra ”. Parte_1
*****
All'udienza di prima comparizione dei coniugi, non poteva essere esperito il rituale tentativo di conciliazione stante la mancata costituzione del resistente, e la ricorrente, liberamente sentita, dichiarava di sentire i figli (di 18 e 14 anni) telefonicamente e di vederli dalla nonna paterna una volta o due a settimana (cfr. verbale ud. 22.05.2023).
Con successiva ordinanza del 30.05.2023, il Presidente, in via temporanea ed urgente, disponeva l'affido condiviso della prole con collocazione presso il padre (cui veniva contestualmente assegnata la casa coniugale), regolamentava il diritto di visita del genitore non collocatario (“la madre potrà vederli e pernottare con loro due volte a settimana, da concordare di volta in volta e la domenica, a settimane alternate;
durante le festività natalizie, per tre giorni consecutivi, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Natale (dal 24 al 26 Dicembre) e di Capodanno (dal 31 Dicembre al 2 Gennaio), nonché per due giorni consecutivi per le festività pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, la Pt_1 terrà con sé i predetti figli minori per 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, nel periodo
3 compreso tra il giorno 1 Luglio ed il 31 Agosto”), poneva a carico della l'obbligo Pt_1
di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 200,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie ed infine obbligava il resistente a versare €
200,00 a titolo di assegno divorzile in favore della moglie.
*****
Si costituiva tardivamente il resistente e, pur aderendo alla Controparte_1 domanda di divorzio e a quella relativa all'affidamento condiviso del figlio minore Per_2
(essendo la figlia divenuta medio tempore maggiorenne), contestava le avverse Per_1
allegazioni.
In particolare, si opponeva alla richiesta di assegno divorzile da versare in favore della moglie, rappresentando di svolgere lavori occasionali e riferendo che la era titolare Pt_1 di assegno di invalidità civile di € 313,91 mensili.
Chiedeva, invece, che venisse confermato l'obbligo della ricorrente di contribuire al mantenimento della prole tramite la corresponsione di € 200,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio).
*****
In corso di causa, veniva conferito incarico al Coordinamento di psicologia giuridica affinché svolgesse una valutazione su risorse e criticità del nucleo familiare e valutasse la rispondenza dell'attuale assetto al superiore interesse del minore, confermata.
Pervenuti gli accertamenti demandati, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un più che sufficiente intervallo di tempo dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale, definito con decreto di omologa n. 96/2022 del 13.06.2022, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Ciò, peraltro, si desume agevolmente dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente nel corso del giudizio e dalle contrapposte difese.
*****
4 Passando al regime inerente all'affidamento della prole minore, si osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter
c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico- fisico del minore.
Nel caso di specie, va preliminarmente segnalato che nel corso del giudizio la figlia ha raggiunto la maggiore età e, dunque, nulla dovrà disporsi in merito al suo Persona_1 affidamento. Mentre, per quanto concerne il secondogenito , ancora minorenne, non Per_2
sono state segnalate criticità degne di nota e non appaiono sussistere ragioni ostative all'affidamento condiviso, peraltro oggetto delle convergenti richieste delle parti.
Per il resto, il monitoraggio del nucleo affidato agli operatori sociosanitari ha restituito un quadro di tendenziale equilibrio, in cui un ruolo fondamentale è svolto dalla nonna paterna, da sempre punto di riferimento per i nipoti: “Alla luce di quanto sopra esposto i signori pur non comunicando tra loro, mostrano di collaborare rispetto ai figli, Parte_2 favorendo da parte del signor i rapporti tra questi ultimi e la madre, attraverso l'aiuto CP_1
della nonna paterna, che oltre a sostenere il nucleo, in virtù di un legame di attaccamento che nel corso del tempo sembra aver costruito con i nipoti, sembra assolvere anche ad alcuni funzioni parentali (funzione educativa e normativa), affiancando il figlio nell'assolvere al suo ruolo genitoriale, pur non sostituendosi a quest'ultimo. Pertanto ad oggi, si ritiene utile suggerire all'autorità Giudiziaria di mantenere l'attuale assetto familiare, anche in considerazione della presenza della nonna paterna, che appare un'importante risorsa all'interno di tale nucleo” (cfr. rel. C.P.G. del 2.09.2024).
Sicché, pare opportuno confermare la modalità di affidamento già vigente: l'affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre nella casa coniugale a costui assegnata, con regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita della madre secondo le giornate e gli orari già consolidati (dettagliatamente indicati nell'ordinanza presidenziale soprariportata), in presenza della nonna e compatibilmente con gli impegni scolastici e di svago della prole minore.
Quanto al mantenimento della prole, si osserva che è recentemente Persona_1
divenuta maggiorenne e nulla è stato dedotto in ordine al raggiungimento dell'indipendenza
5 economica da parte di costei, ancora impegnata nel corso di formazione da estetista e presumibilmente incapace di provvedere in autonomia alle proprie esigenze.
Sul punto, è d'uopo richiamare la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui l'obbligo di mantenimento gravante sui genitori – in proporzione alle relative risorse economiche – permane oltre il raggiungimento della maggiore età dei figli, sino al conseguimento della loro autosufficienza.
Relativamente al quantum dell'assegno, appare equa la conferma a carico della madre dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli per complessivi € 200,00 rivalutabili
(€ 100,00 per ciascun figlio), al netto della'AU che andrà percepito integralmente dal padre convivente, come ogni provvidenza dovuta o debenda nell'interesse della prole minore.
Le spese straordinarie (individuate secondo il locale Protocollo) che si renderanno via via necessarie per la prole rimangono a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
Ancora sotto il profilo economico, riguardo al riconoscimento dell'assegno divorzile invocato dalla ricorrente, si rammenta che (e come pure chiarito dalla pronuncia delle Sezioni
Unite n. 18287/2018) “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Ebbene, con riferimento ai dati rilevanti ai fini della sopradetta valutazione, nel caso di specie consta che entrambe le parti fruiscono di esigue entrate, pressoché equivalenti
(derivanti da saltuari impieghi, per quanto concerne il e da sussidi statali di invalidità, CP_1 per quanto concerne la . Pt_1
A ciò si aggiunge che non è stata provata la dedotta autonomia in capo alla Pt_1 che attualmente, per quanto consta, risiede dagli anziani genitori ed è sostenuta dai medesimi,
6 essendo titolare di un'indennità di importo minimo. Né, riguardo a quest'ultimo profilo, vi è stata perspicua allegazione rispetto allo svolgimento di una professione. Il mantenimento della provvidenza riporta a problematiche di salute certificate (cfr. allegato alle note di parte ricorrente del 25.03.2024) che certamente scemano la capacità reddituale anche astratta, invece ancora presente nel resistente, considerata la tuttora giovane età.
Ne deriva la conferma dell'importo dell'assegno già previsto
*****
Infine, considerato il tenore e la natura delle statuizioni, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e (contratto in data Parte_1 Controparte_1 in data 28.12.2004, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani, al n. 353, parte II, serie A, anno 2004);
- affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_2
collocazione presso il padre;
- regolamenta l'esercizio del diritto di visita del genitore collocatario come in parte motiva;
- assegna la casa familiare a , Controparte_1
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 (€ 100,00 per
[...]
ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, secondo il protocollo sottoscritto con il C.O.A.;
- pone a carico di l'obbligo di versare alla ricorrente la Controparte_1
somma di € 200,00 mensili rivalutabili, a titolo di assegno divorzile;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- compensa le spese di lite fra le parti.
7 Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 544/2023, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GENOVESE VITO
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. STAMPA GIUSEPPINA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da ricorso introduttivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 28.12.2004 Controparte_1
(regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani, al n. 353, parte
II, serie A, anno 2004) e che dalla loro unione erano nati due figli: (2.06.2005) Persona_1
e (30.04.2009). Per_2
1 Rappresentava che, con decreto di omologa n. 96/2022 del 13.06.2022, il Tribunale di
Trapani aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi alle condizioni dagli stessi rassegnate.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, chiedendo la conferma delle condizioni cristallizzate nella pronuncia di separazione:
“
1.SULL' OBBLIGO DI COABITAZIONE
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2.SULL' ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
La casa familiare, di proprietà dei Signori e Controparte_1 Parte_1
, nella misura del 50% ciascuno, costituita da un appartamento per civile abitazione,
[...]
sito in Erice (TP), nella Via Antonino Accardi n. 44, sarà assegnata al Sig. Controparte_1
, che già vi abita e che pertanto continuerà ad abitare insieme ai propri figli
[...] minori, sostenendo tutti i costi legati ai servizi primari correlati all'abitazione in parola.
3.SULL' AFFIDAMENTO DELLA PROLE
I figli minori e , pur restando affidati congiuntamente ad Persona_1 Per_2
entrambi i genitori, risiederanno e pernotteranno di norma con il padre. La madre potrà vederli e tenerli con sé con le modalità ed i tempi che saranno, di volta in volta, concordati tra i coniugi, tenuto conto degli impegni scolastici e di studio degli stessi.
Più in particolare, la madre potrà vederli e pernottare con loro due volte a settimana, da concordare di volta in volta e la domenica, a settimane alternate.
Ed ancora la madre potrà vedere e tenere con sé i figli, durante le festività natalizie, per tre giorni consecutivi, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Natale
(dal 24 al 26 Dicembre) e di Capodanno (dal 31 Dicembre al 2 Gennaio), nonché per due giorni consecutivi per le festività pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; quanto alle vacanze estive la madre terrà con sé
i predetti figli minori per 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra il giorno 1 Luglio ed il 31 Agosto. In ultimo, quanto alla ricorrenza del compleanno, entrambi
i genitori festeggeranno con i loro figli in modalità alternata, sia a pranzo che a cena. È fatta salva la possibilità per i genitori di derogare concordemente ai superiori accordi, nel caso
2 in cui dovessero sorgere esigenze particolari che impongano di prevedere una differente organizzazione delle modalità di affidamento dei figli, come sopra descritte.
4.SUL MANTENIMENTO DELLA PROLE
La Sig.ra continuerà a versare in favore di ciascun figlio minore Parte_1 un assegno di mantenimento di € 100,00 (cento/00), rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, da corrispondere, entro il quinto giorno di ciascun mese, a mezzo di bonifico bancario, in favore del Sig. , quale genitore esercente la Controparte_1 responsabilità genitoriale sui predetti figli minori. Quanto, in ultimo, alle spese straordinarie, esse graveranno su entrambi i coniugi, nella misura del 50%, ciascuno e saranno identificate attraverso il ricorso al protocollo adottato dall'adito Tribunale di Trapani, da intendersi quale parte integrante del presente accordo.
5. ASSEGNO DI DIVORZIO.
Il Sig. verserà in favore della Sig.ra un Controparte_1 Parte_1 assegno di divorzio pari a € 200,00 (duecento/00), rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, da corrispondere entro il quinto giorno di ciascun mese, a mezzo di bonifico bancario, da effettuare in favore della Sig.ra ”. Parte_1
*****
All'udienza di prima comparizione dei coniugi, non poteva essere esperito il rituale tentativo di conciliazione stante la mancata costituzione del resistente, e la ricorrente, liberamente sentita, dichiarava di sentire i figli (di 18 e 14 anni) telefonicamente e di vederli dalla nonna paterna una volta o due a settimana (cfr. verbale ud. 22.05.2023).
Con successiva ordinanza del 30.05.2023, il Presidente, in via temporanea ed urgente, disponeva l'affido condiviso della prole con collocazione presso il padre (cui veniva contestualmente assegnata la casa coniugale), regolamentava il diritto di visita del genitore non collocatario (“la madre potrà vederli e pernottare con loro due volte a settimana, da concordare di volta in volta e la domenica, a settimane alternate;
durante le festività natalizie, per tre giorni consecutivi, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Natale (dal 24 al 26 Dicembre) e di Capodanno (dal 31 Dicembre al 2 Gennaio), nonché per due giorni consecutivi per le festività pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, la Pt_1 terrà con sé i predetti figli minori per 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, nel periodo
3 compreso tra il giorno 1 Luglio ed il 31 Agosto”), poneva a carico della l'obbligo Pt_1
di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 200,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie ed infine obbligava il resistente a versare €
200,00 a titolo di assegno divorzile in favore della moglie.
*****
Si costituiva tardivamente il resistente e, pur aderendo alla Controparte_1 domanda di divorzio e a quella relativa all'affidamento condiviso del figlio minore Per_2
(essendo la figlia divenuta medio tempore maggiorenne), contestava le avverse Per_1
allegazioni.
In particolare, si opponeva alla richiesta di assegno divorzile da versare in favore della moglie, rappresentando di svolgere lavori occasionali e riferendo che la era titolare Pt_1 di assegno di invalidità civile di € 313,91 mensili.
Chiedeva, invece, che venisse confermato l'obbligo della ricorrente di contribuire al mantenimento della prole tramite la corresponsione di € 200,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio).
*****
In corso di causa, veniva conferito incarico al Coordinamento di psicologia giuridica affinché svolgesse una valutazione su risorse e criticità del nucleo familiare e valutasse la rispondenza dell'attuale assetto al superiore interesse del minore, confermata.
Pervenuti gli accertamenti demandati, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un più che sufficiente intervallo di tempo dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale, definito con decreto di omologa n. 96/2022 del 13.06.2022, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Ciò, peraltro, si desume agevolmente dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente nel corso del giudizio e dalle contrapposte difese.
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4 Passando al regime inerente all'affidamento della prole minore, si osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter
c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico- fisico del minore.
Nel caso di specie, va preliminarmente segnalato che nel corso del giudizio la figlia ha raggiunto la maggiore età e, dunque, nulla dovrà disporsi in merito al suo Persona_1 affidamento. Mentre, per quanto concerne il secondogenito , ancora minorenne, non Per_2
sono state segnalate criticità degne di nota e non appaiono sussistere ragioni ostative all'affidamento condiviso, peraltro oggetto delle convergenti richieste delle parti.
Per il resto, il monitoraggio del nucleo affidato agli operatori sociosanitari ha restituito un quadro di tendenziale equilibrio, in cui un ruolo fondamentale è svolto dalla nonna paterna, da sempre punto di riferimento per i nipoti: “Alla luce di quanto sopra esposto i signori pur non comunicando tra loro, mostrano di collaborare rispetto ai figli, Parte_2 favorendo da parte del signor i rapporti tra questi ultimi e la madre, attraverso l'aiuto CP_1
della nonna paterna, che oltre a sostenere il nucleo, in virtù di un legame di attaccamento che nel corso del tempo sembra aver costruito con i nipoti, sembra assolvere anche ad alcuni funzioni parentali (funzione educativa e normativa), affiancando il figlio nell'assolvere al suo ruolo genitoriale, pur non sostituendosi a quest'ultimo. Pertanto ad oggi, si ritiene utile suggerire all'autorità Giudiziaria di mantenere l'attuale assetto familiare, anche in considerazione della presenza della nonna paterna, che appare un'importante risorsa all'interno di tale nucleo” (cfr. rel. C.P.G. del 2.09.2024).
Sicché, pare opportuno confermare la modalità di affidamento già vigente: l'affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre nella casa coniugale a costui assegnata, con regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita della madre secondo le giornate e gli orari già consolidati (dettagliatamente indicati nell'ordinanza presidenziale soprariportata), in presenza della nonna e compatibilmente con gli impegni scolastici e di svago della prole minore.
Quanto al mantenimento della prole, si osserva che è recentemente Persona_1
divenuta maggiorenne e nulla è stato dedotto in ordine al raggiungimento dell'indipendenza
5 economica da parte di costei, ancora impegnata nel corso di formazione da estetista e presumibilmente incapace di provvedere in autonomia alle proprie esigenze.
Sul punto, è d'uopo richiamare la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui l'obbligo di mantenimento gravante sui genitori – in proporzione alle relative risorse economiche – permane oltre il raggiungimento della maggiore età dei figli, sino al conseguimento della loro autosufficienza.
Relativamente al quantum dell'assegno, appare equa la conferma a carico della madre dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli per complessivi € 200,00 rivalutabili
(€ 100,00 per ciascun figlio), al netto della'AU che andrà percepito integralmente dal padre convivente, come ogni provvidenza dovuta o debenda nell'interesse della prole minore.
Le spese straordinarie (individuate secondo il locale Protocollo) che si renderanno via via necessarie per la prole rimangono a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
Ancora sotto il profilo economico, riguardo al riconoscimento dell'assegno divorzile invocato dalla ricorrente, si rammenta che (e come pure chiarito dalla pronuncia delle Sezioni
Unite n. 18287/2018) “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Ebbene, con riferimento ai dati rilevanti ai fini della sopradetta valutazione, nel caso di specie consta che entrambe le parti fruiscono di esigue entrate, pressoché equivalenti
(derivanti da saltuari impieghi, per quanto concerne il e da sussidi statali di invalidità, CP_1 per quanto concerne la . Pt_1
A ciò si aggiunge che non è stata provata la dedotta autonomia in capo alla Pt_1 che attualmente, per quanto consta, risiede dagli anziani genitori ed è sostenuta dai medesimi,
6 essendo titolare di un'indennità di importo minimo. Né, riguardo a quest'ultimo profilo, vi è stata perspicua allegazione rispetto allo svolgimento di una professione. Il mantenimento della provvidenza riporta a problematiche di salute certificate (cfr. allegato alle note di parte ricorrente del 25.03.2024) che certamente scemano la capacità reddituale anche astratta, invece ancora presente nel resistente, considerata la tuttora giovane età.
Ne deriva la conferma dell'importo dell'assegno già previsto
*****
Infine, considerato il tenore e la natura delle statuizioni, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e (contratto in data Parte_1 Controparte_1 in data 28.12.2004, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani, al n. 353, parte II, serie A, anno 2004);
- affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_2
collocazione presso il padre;
- regolamenta l'esercizio del diritto di visita del genitore collocatario come in parte motiva;
- assegna la casa familiare a , Controparte_1
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 (€ 100,00 per
[...]
ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, secondo il protocollo sottoscritto con il C.O.A.;
- pone a carico di l'obbligo di versare alla ricorrente la Controparte_1
somma di € 200,00 mensili rivalutabili, a titolo di assegno divorzile;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- compensa le spese di lite fra le parti.
7 Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
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