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Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 11 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/01/2024, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott.ssa Silvia Migliori Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Sonia Porreca Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 10937 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2022 promossa da
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 31 luglio 1976 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Quattrini del Foro di Modena, ed elettivamente domiciliato in Bologna (BO) alla via Castiglione n.25, presso la persona e lo studio dell'Avv. Stefano Gamberini . parte attrice contro
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
16.10.1981 e residente a San Giovanni in Persiceto (BO), Via Giulio Cesare
Croce n. 30 Int. 8 rappresentata ed assistita dall'Avv. Rosaria Bergonzoni presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Crevalcore (BO), Via Matteotti n.
154. parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
pagina 1 di 7 OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI come in verbale di udienza in data 21/12/2023
FA T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 28/09/2022 chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge
[...]
sposata con rito civile a LA NT in data 03/12/2005, CP_1
unione dalla quale nascevano due figlie: , nata a [...] il Persona_1
20/05/2007 e , nata a [...] il [...]; il ricorrente dava Persona_2
atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, e formulava, altresì, ulteriori domande accessorie inerenti la gestione della prole e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
Si costituiva in giudizio la quale aderiva alla domanda di CP_1
separazione chiedendo, però, una diversa regolamentazione delle ulteriori questioni accessorie inerenti agli aspetti parentali ed economici.
All'udienza del 04/05/2023 le parti comparivano personalmente dinanzi al
Presidente, che, fallito il tentativo di conciliazione, con successiva ordinanza del
29/05/2023 assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza e dava le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice Istruttore.
Successivamente, all'udienza del 18/10/2023, entrambe le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione consensuale del procedimento;
i difensori ne chiedevano l'accoglimento, rinunciando ai termini per il deposito di comparsa conclusionale e memorie di replica.
La causa veniva quindi assegnata in decisione al Collegio e discussa nella camera di consiglio del 10.1.2024 __ .
§
La separazione personale fra i coniugi (nato a [...]- Parte_1
DUCENTA (CE) il 31/07/1976) e (nata a [...]il CP_1
16/10/1981) deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.
pagina 2 di 7 Senza che sia necessario espletare una specifica istruttoria al riguardo, può ritenersi che l'intollerabilità della convivenza sia desumibile dallo stesso comportamento processuale delle parti e, in particolare, dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale, oltre che dal tenore, inequivoco, degli atti difensivi, che attestano il venir meno dell'affectio coniugalis.
Le risultanze processuali attestano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza: la conflittualità esistente tra i coniugi, risultante da quanto dedotto in atti, prova, in maniera chiara e non equivoca, l'intollerabilità della convivenza e l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto coniugale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi Parte_1
(nato a [...]-DUCENTA (CE) il 31/07/1976 ) e CP_1
(nata a [...] il [...] ).
Quanto alle domande accessorie, inerenti l'affidamento, il collocamento, il diritto di visita ed il mantenimento di e , questo Collegio ritiene che quanto Per_1 Per_2
previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere fatte proprie dal
Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti, della natura necessaria del giudizio e del mancato espletamento di attività istruttoria, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nato a Parte_1
TRENTOLA-DUCENTA (CE) il 31/07/1976) e (nata a CP_1
PARETE (CE) il 16/10/1981) che hanno contratto matrimonio in data 03/12/2005
pagina 3 di 7 a LA NT, come risulta dal registro degli atti di matrimonio del Comune di LA NT, atto n. 12 – Parte I – Anno 2005 serie A, Anno 2005;
2. recepisce e fa proprie le condizioni concordate tra le parti nelle conclusioni congiunte di cui in epigrafe, e, per l'effetto:
1) Affida le figlie minori e ad entrambi i genitori, che ne cureranno Per_1 Per_2
l'istruzione e l'educazione, e che continueranno entrambi ad esercitare la propria responsabilità genitoriale;
2) Colloca le figlie minori, presso l'abitazione materna in Crevalcore (BO) Via Di
Mezzo Levante n. 450 e nella quale si è trasferita;
3) Prende atto che l'abitazione coniugale, di esclusiva proprietà del sig. , è Pt_1
stata venduta ed il sig. si è trasferito altrove;
Pt_1
4) Stabilisce che il padre potrà tenere con sé le figlie una sera a settimana (da individuarsi nel mercoledì) oltre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera alle 20.00 o al lunedì mattina;
5) Stabilisce che le figlie minori, salvo diversi accordi tra i genitori, trascorreranno con il padre tre settimane anche non consecutive nel periodo luglio /agosto; sette giorni con ciascun genitore nelle vacanze natalizie alternando
Natale e Capodanno, tre giorni nelle vacanze pasquali (alternando Pasqua e
Lunedì dell'Angelo). In caso di disaccordo la scelta spetterà negli anni dispari alla madre e negli anni pari al padre;
6) Dispone che il padre verserà alla madre, a fare data dal mese di luglio 2023 e comunque entro il giorno 25 di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento delle figlie la somma mensile di € 800,00 (€ 400,00 ciascuna figlia) annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo quanto previsto dal
Protocollo del Tribunale di Bologna del 9.8.2017, come di seguito riportato:
“I] spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione -documentati mutamenti connessi a primarie pagina 4 di 7 esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
II] Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
III] Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi pagina 5 di 7 diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie”;
7)Dispone che l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla sig. ra CP_1
8)Dispone che i genitori adotteranno sempre consensualmente le decisioni di più rilevante interesse, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie ad esempio relativamente all'indirizzo scolastico, alle attività educative e formative extrascolastiche, alle attività sportive e ricreative, all'acquisto di eventuali mezzi di trasporto per i minori;
9)Dispone che le decisioni di ordinaria amministrazione saranno adottate di volta in volta dal genitore presso il quale le figlie si trovano;
10) Prende atto che le parti dichiarano di essere autosufficienti e di non richiedere reciprocamente assegno di mantenimento;
11) Prende atto che il sig. si impegna a restituire alla sig.ra tutto Pt_1 CP_1
l'oro di proprietà della stessa, compreso quello delle figlie;
12) Prende atto che, in merito ai beni personali della sig.ra rimasti nella CP_1
casa coniugale (vestiti, scarpe, pentole, biancheria ecc.) così come individuati tra le parti, sono stati interamente restituiti alla sig.ra ad eccezione di una CP_1
coperta
3. manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LA
NT per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. dispone l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 10.1.2024 .
IL GIUDICE ESTENSORE
pagina 6 di 7 dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott.ssa Silvia Migliori
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