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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/04/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 9.04.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza
Nella causa rg n. 3983/2021 e vertente tra
, nata a [...] il [...], cf: , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Brolo, via C. Colombo 5, presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: restituzione somme erogate in agricoltura
All'udienza odierna, i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa chiedendo l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 9.11.2021 la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo che, con comunicazione del CP_ 15.01.2021 l' le aveva richiesto la restituzione immediata della somma erogata in più sulle prestazioni agricole di malattia, relativamente al periodo 4.01.2019 – 26.01.2019.
Rilevava che, non aveva sortito esito positivo il ricorso amministrativo regolarmente proposto e che, pertanto, era stata costretta a proporre ricorso giudiziario.
CP_ Sostenendo di, non dovere le somme richieste dall' chiedeva l'annullamento del provvedimento CP_ impugnato, con conseguente condanna dell' alla restituzione delle somme ingiustamente trattenute in virtù di detto provvedimento, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' si costituiva in giudizio contestando il ricorso, chiedendone il rigetto. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si osserva che non sussistono nel caso in esame problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda. Il ricorrente ha fornito valida prova di avere proposto regolare ricorso amministrativo e di avere notificato CP_ all' il ricorso introduttivo.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Parte ricorrente ha prodotto sentenza emessa dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Patti n.
1521/2024, con la quale è stata disposta la reiscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici per l'anno
2018 per 102 giornate.
Ne consegue che parte ricorrente possedeva i requisiti necessari per ottenere l'erogazione dell'indennità di malattia oggetto dell'atto di indebito opposto.
Pertanto, va annullato l'atto impugnato, con i relativi effetti di legge.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Annulla il provvedimento impugnato privandolo di ogni effetto di legge;
2) Conseguentemente, condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_2 restituzione delle somme eventualmente trattenute in virtù del provvedimento de quo, oltre interessi e spese;
3) Condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, alla rifusione delle spese CP_2 processuali, che liquida in complessivi € 500,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15%, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva
Patti, lì 9.04.2025
il giudice del lavoro
Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 9.04.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza
Nella causa rg n. 3983/2021 e vertente tra
, nata a [...] il [...], cf: , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Brolo, via C. Colombo 5, presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: restituzione somme erogate in agricoltura
All'udienza odierna, i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa chiedendo l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 9.11.2021 la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo che, con comunicazione del CP_ 15.01.2021 l' le aveva richiesto la restituzione immediata della somma erogata in più sulle prestazioni agricole di malattia, relativamente al periodo 4.01.2019 – 26.01.2019.
Rilevava che, non aveva sortito esito positivo il ricorso amministrativo regolarmente proposto e che, pertanto, era stata costretta a proporre ricorso giudiziario.
CP_ Sostenendo di, non dovere le somme richieste dall' chiedeva l'annullamento del provvedimento CP_ impugnato, con conseguente condanna dell' alla restituzione delle somme ingiustamente trattenute in virtù di detto provvedimento, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' si costituiva in giudizio contestando il ricorso, chiedendone il rigetto. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si osserva che non sussistono nel caso in esame problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda. Il ricorrente ha fornito valida prova di avere proposto regolare ricorso amministrativo e di avere notificato CP_ all' il ricorso introduttivo.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Parte ricorrente ha prodotto sentenza emessa dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Patti n.
1521/2024, con la quale è stata disposta la reiscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici per l'anno
2018 per 102 giornate.
Ne consegue che parte ricorrente possedeva i requisiti necessari per ottenere l'erogazione dell'indennità di malattia oggetto dell'atto di indebito opposto.
Pertanto, va annullato l'atto impugnato, con i relativi effetti di legge.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Annulla il provvedimento impugnato privandolo di ogni effetto di legge;
2) Conseguentemente, condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_2 restituzione delle somme eventualmente trattenute in virtù del provvedimento de quo, oltre interessi e spese;
3) Condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, alla rifusione delle spese CP_2 processuali, che liquida in complessivi € 500,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15%, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva
Patti, lì 9.04.2025
il giudice del lavoro
Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena