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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 148/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
SAVO AMODIO TO, RE
PANNONE ANDREA, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 473/2023 depositato il 25/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza S. Pertini - Pal. Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 563/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE e pubblicata il 05/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKO017D00874-2020 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza 5 dicembre 2022 n. 563/3/2022, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Frosinone, Sezione n. 3, con la quale è stato rigettato il suo ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2014, per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione allo stipendio percepito come dipendente dell'ambasciata del Kuwait
e, conseguentemente, del versamento dell'imposta dovuta, per un importo complessivo di 13.779,60 euro.
Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Denuncia la violazione e l'erronea interpretazione della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del
24 aprile 1963, e, precisamente, dell'art. 49.
Premette di essere funzionaria presso la suddetta Ambasciata e questa sua condizione le consentirebbe di godere dell'esenzione da ogni imposta e tassa, prevista dalla norma invocata in favore del personale impiegato presso le missioni diplomatiche, indipendentemente dalla nazionalità o dalla residenza dello stesso, sicché la circostanza di godere della doppia cittadinanza e di essere residente in Italia non le sarebbe di impedimento ad ottenere il suddetto beneficio.
In punto di diritto, contesta la conclusione cui è pervenuto il primo Giudice, che ha fatto leva, per rigettare il ricorso, sul disposto dell'art. 1, comma 3, della suddetta Convenzione, che, richiamando l'art. 71, avrebbe limitato l'esenzione invocata al solo personale consolare che non ha la residenza o la cittadinanza permanente nello Stato di residenza (nella specie, l'Italia).
La tesi sviluppata dalla signora Nominativo_2 è che l'art. 49 della Convenzione prevederebbe un'esenzione generale dal pagamento delle imposte sulle retribuzioni percepite da tutti i funzionari e dipendenti senza subordinarla ad alcuna condizione, tantomeno a quella individuata dalla Corte di primo grado.
L'art. 71, infatti, lungi dal precludere l'applicazione dell'art. 49 sostenuta dall'appellante, costituirebbe una disposizione specifica che disciplina lo “stato particolare” dei cittadini membri dei posti consolari.
Conseguentemente, vi sarebbero una netta distinzione ed impermeabilità fra l'art. 71 e l'art. 49, in quanto quest'ultimo - e solo esso - disciplinerebbe il regime fiscale dei soggetti impiegati presso i consolati.
Aggiunge di avere già versato in Kuwait l'equivalente dell'IRPEF, vale a dire la Zakat.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale premette che analoghi accertamenti per gli anni d'imposta 2012 e 2013 sarebbero stati così definiti: il primo, con un accordo di adesione e mediazione con l'Uffici; il secondo, con sentenza di primo grado, favorevole a quest'ultimo, sulla quale pende, in Sezione n.
18, l'appello n. 5270/2022.
Aggiunge in fatto che:
- l'appellante non sarebbe funzionaria consolare, secondo la definizione dell'art. 1 della suddetta
Convenzione, ma solo traduttrice livello A2.
- la Zakat non sarebbe l'equivalente dell'IRPEF nel sistema fiscale del Kuwait, ma un'“elemosina spirituale” nell'ambito della religione invalsa nel modo musulmano.
Nel merito, afferma che la lettura delle disposizioni della Convenzione, effettuata da controparte, terrebbe conto del solo art. 49 e non anche dell'art. 1 e, quindi, dell'art. 71, che imporrebbe limitazioni nel caso di cittadino o residente permanente nello Stato di residenza.
Se è vero che l'art. 49 stabilisce una generale esenzione fiscale in favore dei funzionari ed impiegati consolari,
l'art. 1, per la disciplina dello “stato particolare dei membri dei posti consolari, che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza”, farebbe rinvio al successivo art. 71 e, segnatamente, al comma 2, che, per “gli altri membri del posto consolare”, cittadini italiani o residenti permanenti, le agevolezze i privilegi e le limitazioni sarebbero previste solo “in quanto siano loro accordati da questo Stato”.
La disposizione interna è costituita dall'art. 4, comma 2, d.P.R. n. 601/73, che prevede, a condizione di reciprocità, l'esclusione dall'IRPEF dei redditi percepiti dai non cittadini italiani impiegati nelle rappresentanze consolari di Stati esteri.
La signora Nominativo_2 non potrebbe godere dell'invocata esenzione in quanto non riveste la qualifica di ambasciatore, ha cittadinanza italiana e vi risiede.
All'udienza del 25 novembre 2025 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado merita conferma, in quanto risultano infondate le argomentazioni dell'appellante in ordine all'applicazione, in suo favore, dell'esenzione fiscale prevista dall'art. 49 della Convenzione di
Vienna del 24 aprile 1963 in favore dei rappresentanti diplomatici, dei funzionari e dei dipendenti delle ambasciate e dei consolati.
Invero, la contribuente propone una lettura solo parziale della normativa sovranazionale, in quanto invoca l'applicazione del solo art. 49, ignorando totalmente quanto stabilito dall'art. 1 e dall'art. 71 della medesima
Convenzione. In particolare:
- l'art. 1, al comma 3, rinvia al disposto dell'art. 71 per la disciplina dello stato (definito “particolare”) dei membri dei posti consolari “che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza”;
- l'art. 71, decisivo nella specie, attribuisce a questi ultimi, testualmente, le “agevolezze, i privilegi e le immunità solamente in quanto siano loro accordati da questo Stato”.
Appare evidente, quindi, che l'esenzione pretesa nella specie non avrebbe potuto essere accordata sulla base della norma pattizia, ma presupponeva un preciso addentellato normativo di diritto interno, che, nella specie, è costituito dall'art. 4, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, che prevede, a condizione di reciprocità, l'esclusione dall'IRPEF dei redditi percepiti da coloro, non cittadini italiani, impiegati delle rappresentanze diplomatiche o consolari di Stati esteri.
E' incontroverso che, per sua stessa ammissione, l'appellante è in possesso della doppia cittadinanza, italiana e marocchina, e risiede in Italia ancor prima dell'assunzione presso l'Ufficio di rappresentanza diplomatica del Kuwait. La prima circostanza evidenziata risulta essere causa ostativa all'applicabilità del beneficio fiscale preteso.
A ciò deve aggiungersi che, come osservato dall'Agenzia delle Entrate, senza contestazione ex adverso:
- l'appellante non è funzionaria consolare, secondo la definizione dell'art. 1 della suddetta Convenzione, ma solo traduttrice livello A2;
- la Zakat non è l'equivalente dell'IRPEF nel sistema fiscale del Kuwait, ma un'“elemosina spirituale” nell'ambito della religione invalsa nel modo musulmano;
- non risulta esservi mai stato alcun accordo fra Italia e Kuwait in materia di reciproco trattamento fiscale agevolativo per il personale delle rispettive rappresentanze diplomatiche o consolari.
Infine, anche la giurisprudenza invocata dall'appellante risulta smentire la tesi da lei sostenuta: infatti, le sentenze citate riguardano tutte soggetti privi della cittadinanza italiana, come tali in posizione diametralmente opposta a quella vantata dalla signora Ricorrente_1.
In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese di giudizio vanno poste a carico dell'appellante e liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento di € 1.000,00 per spese.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
SAVO AMODIO TO, RE
PANNONE ANDREA, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 473/2023 depositato il 25/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza S. Pertini - Pal. Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 563/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE e pubblicata il 05/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKO017D00874-2020 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza 5 dicembre 2022 n. 563/3/2022, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Frosinone, Sezione n. 3, con la quale è stato rigettato il suo ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2014, per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione allo stipendio percepito come dipendente dell'ambasciata del Kuwait
e, conseguentemente, del versamento dell'imposta dovuta, per un importo complessivo di 13.779,60 euro.
Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Denuncia la violazione e l'erronea interpretazione della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del
24 aprile 1963, e, precisamente, dell'art. 49.
Premette di essere funzionaria presso la suddetta Ambasciata e questa sua condizione le consentirebbe di godere dell'esenzione da ogni imposta e tassa, prevista dalla norma invocata in favore del personale impiegato presso le missioni diplomatiche, indipendentemente dalla nazionalità o dalla residenza dello stesso, sicché la circostanza di godere della doppia cittadinanza e di essere residente in Italia non le sarebbe di impedimento ad ottenere il suddetto beneficio.
In punto di diritto, contesta la conclusione cui è pervenuto il primo Giudice, che ha fatto leva, per rigettare il ricorso, sul disposto dell'art. 1, comma 3, della suddetta Convenzione, che, richiamando l'art. 71, avrebbe limitato l'esenzione invocata al solo personale consolare che non ha la residenza o la cittadinanza permanente nello Stato di residenza (nella specie, l'Italia).
La tesi sviluppata dalla signora Nominativo_2 è che l'art. 49 della Convenzione prevederebbe un'esenzione generale dal pagamento delle imposte sulle retribuzioni percepite da tutti i funzionari e dipendenti senza subordinarla ad alcuna condizione, tantomeno a quella individuata dalla Corte di primo grado.
L'art. 71, infatti, lungi dal precludere l'applicazione dell'art. 49 sostenuta dall'appellante, costituirebbe una disposizione specifica che disciplina lo “stato particolare” dei cittadini membri dei posti consolari.
Conseguentemente, vi sarebbero una netta distinzione ed impermeabilità fra l'art. 71 e l'art. 49, in quanto quest'ultimo - e solo esso - disciplinerebbe il regime fiscale dei soggetti impiegati presso i consolati.
Aggiunge di avere già versato in Kuwait l'equivalente dell'IRPEF, vale a dire la Zakat.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale premette che analoghi accertamenti per gli anni d'imposta 2012 e 2013 sarebbero stati così definiti: il primo, con un accordo di adesione e mediazione con l'Uffici; il secondo, con sentenza di primo grado, favorevole a quest'ultimo, sulla quale pende, in Sezione n.
18, l'appello n. 5270/2022.
Aggiunge in fatto che:
- l'appellante non sarebbe funzionaria consolare, secondo la definizione dell'art. 1 della suddetta
Convenzione, ma solo traduttrice livello A2.
- la Zakat non sarebbe l'equivalente dell'IRPEF nel sistema fiscale del Kuwait, ma un'“elemosina spirituale” nell'ambito della religione invalsa nel modo musulmano.
Nel merito, afferma che la lettura delle disposizioni della Convenzione, effettuata da controparte, terrebbe conto del solo art. 49 e non anche dell'art. 1 e, quindi, dell'art. 71, che imporrebbe limitazioni nel caso di cittadino o residente permanente nello Stato di residenza.
Se è vero che l'art. 49 stabilisce una generale esenzione fiscale in favore dei funzionari ed impiegati consolari,
l'art. 1, per la disciplina dello “stato particolare dei membri dei posti consolari, che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza”, farebbe rinvio al successivo art. 71 e, segnatamente, al comma 2, che, per “gli altri membri del posto consolare”, cittadini italiani o residenti permanenti, le agevolezze i privilegi e le limitazioni sarebbero previste solo “in quanto siano loro accordati da questo Stato”.
La disposizione interna è costituita dall'art. 4, comma 2, d.P.R. n. 601/73, che prevede, a condizione di reciprocità, l'esclusione dall'IRPEF dei redditi percepiti dai non cittadini italiani impiegati nelle rappresentanze consolari di Stati esteri.
La signora Nominativo_2 non potrebbe godere dell'invocata esenzione in quanto non riveste la qualifica di ambasciatore, ha cittadinanza italiana e vi risiede.
All'udienza del 25 novembre 2025 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado merita conferma, in quanto risultano infondate le argomentazioni dell'appellante in ordine all'applicazione, in suo favore, dell'esenzione fiscale prevista dall'art. 49 della Convenzione di
Vienna del 24 aprile 1963 in favore dei rappresentanti diplomatici, dei funzionari e dei dipendenti delle ambasciate e dei consolati.
Invero, la contribuente propone una lettura solo parziale della normativa sovranazionale, in quanto invoca l'applicazione del solo art. 49, ignorando totalmente quanto stabilito dall'art. 1 e dall'art. 71 della medesima
Convenzione. In particolare:
- l'art. 1, al comma 3, rinvia al disposto dell'art. 71 per la disciplina dello stato (definito “particolare”) dei membri dei posti consolari “che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza”;
- l'art. 71, decisivo nella specie, attribuisce a questi ultimi, testualmente, le “agevolezze, i privilegi e le immunità solamente in quanto siano loro accordati da questo Stato”.
Appare evidente, quindi, che l'esenzione pretesa nella specie non avrebbe potuto essere accordata sulla base della norma pattizia, ma presupponeva un preciso addentellato normativo di diritto interno, che, nella specie, è costituito dall'art. 4, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, che prevede, a condizione di reciprocità, l'esclusione dall'IRPEF dei redditi percepiti da coloro, non cittadini italiani, impiegati delle rappresentanze diplomatiche o consolari di Stati esteri.
E' incontroverso che, per sua stessa ammissione, l'appellante è in possesso della doppia cittadinanza, italiana e marocchina, e risiede in Italia ancor prima dell'assunzione presso l'Ufficio di rappresentanza diplomatica del Kuwait. La prima circostanza evidenziata risulta essere causa ostativa all'applicabilità del beneficio fiscale preteso.
A ciò deve aggiungersi che, come osservato dall'Agenzia delle Entrate, senza contestazione ex adverso:
- l'appellante non è funzionaria consolare, secondo la definizione dell'art. 1 della suddetta Convenzione, ma solo traduttrice livello A2;
- la Zakat non è l'equivalente dell'IRPEF nel sistema fiscale del Kuwait, ma un'“elemosina spirituale” nell'ambito della religione invalsa nel modo musulmano;
- non risulta esservi mai stato alcun accordo fra Italia e Kuwait in materia di reciproco trattamento fiscale agevolativo per il personale delle rispettive rappresentanze diplomatiche o consolari.
Infine, anche la giurisprudenza invocata dall'appellante risulta smentire la tesi da lei sostenuta: infatti, le sentenze citate riguardano tutte soggetti privi della cittadinanza italiana, come tali in posizione diametralmente opposta a quella vantata dalla signora Ricorrente_1.
In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese di giudizio vanno poste a carico dell'appellante e liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento di € 1.000,00 per spese.