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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 24/12/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 160/2024 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. LIMUTI Parte_1 C.F._1
WILLIAM contro
(c.f./p.iva ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MARCOLLI DAVIDE
OGGETTO: NC (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione 9 2 24 vocava in giudizio Parte_1 [...]
chiedendo: Controparte_1
Voglia il Tribunale di Sondrio contrariis reiectis, In via preliminare pregiudiziale ed assorbente: Accertare e rilevare il mancato esperimento dell'obbligatorio procedimento Part di mediazione ad opera della ingiungente e CP_1 conseguentemente disporre l'invito delle parti al procedimento di mediazione obbligatoria per legge disponendo che tale adempimento venga ottemperato dalla ingiungente;
Si chiede che l'On.le Tribunale, giuste le considerazioni dedotte nella presente opposizione non conceda ove ex adverso richiesta la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo N. 2/2024 del 10/01/2024, RG N. 12/2024 atteso che le ragioni dedotte rendono da sé accoglibile la formulata istanza;
si chiede che il Giudice ferma l'eccezione che precede voglia disporre che la parte convenuta opposta, attore sostanziale del presente giudizio promuova il tentativo obbligatorio di mediazione;
nel merito si chiede che il Tribunale voglia rigettare la richiesta di pagina 1 di 6 concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo che fosse ex adverso formulata e voglia disporre la revoca e revocare integralmente il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sondrio N. 2/2024 del 10/01/2024, RG N. 12/2024 nel merito in via principale: In accoglimento della presente opposizione e per tutte le ragioni dedotte nel presente atto di opposizione, accertare e dichiarare l'infondatezza totale nel merito della richiesta di ingiunzione di pagamento formulata da parte della società ingiungente, nei confronti di Parte_1 di cui al decreto ingiuntivo N. 2/2024 del 10/01/2024, RG N. 12/2024 emesso dal Tribunale di Sondrio, disponendo la revoca della ingiunzione di pagamento;
Voglia codesto Ill.mo Tribunale accertare e dichiarare l'illegittimità ex art. 1283 c.c. e la nullità ex art.1418 c.c. della clausola contrattuale di contabilizzazione degli interessi di cui ai contratti azionati in via monitoria;
accertare e dichiarare in virtù della dedotta illegittimità della previsione contrattuale degli interessi nella misura ultra legale, l'inesistenza totale del credito azionato dalla nei Controparte_1 confronti di i cui al decreto ingiuntivo N. Parte_1
2/2024 del 10/01/2024, RG N. 12/2024 emesso dal Tribunale di Sondrio giusto e ritenuto quanto già corrisposto dagli ingiunti nel corso degli anni Part alla cedente del credito dichiarare che nulla è più dovuto da parte di Part
e revocare, conseguentemente e ad ogni Parte_1 effetto il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo N. 2/2024 del 10/01/2024, RG N. 12/2024 emesso dal Tribunale di Sondrio;
Voglia codesto Ill.mo Tribunale accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità della clausola contrattuale di previsione degli interessi di cui al contratto di finanziamento e di conto corrente intercorso tra la cedente del credito e gli opponenti ed accertare e dichiarare illegittima la capitalizzazione degli interessi contabilizzati e/o in ogni caso l'illegittimità degli interessi richiesti e capitalizzati nella richiesta monitoria Part azionata da accertare e dichiarare nel presente giudizio quale fosse e sia l'effettivo debito di cui al contratto di finanziamento in atti contratto tra gli attori opponenti e la operando la capitalizzazione Controparte_1 corretta degli interessi nel rispetto del tasso soglia disposto da Banca d'Italia tempo per tempo;
dichiarare conseguentemente l'inesistenza totale ovvero quantomeno parziale del credito azionato nei confronti degli ingiunti per crediti che non verranno rigorosamente provati nel corso del giudizio dalla società convenuta opposta;
accertare e dichiarare in virtù della dedotta illegittimità e della clausola contrattuale di capitalizzazione degli interessi applicati sul conto corrente e sul contratto di finanziamento chirografario e l'inesistenza del credito vantato dall'ingiungente e che nulla è dovuto da parte del signor lla giusto e ritenuto Parte_1 Controparte_1 che quanto già corrisposto da parte attrice in favore della Controparte_1
per le causali dedotte in giudizio;
[...] revocare, in ogni caso, il decreto ingiuntivo N. 2/2024 del 10/01/2024, RG N. 12/2024 emesso dal Tribunale di Sondrio;
- dichiarare conseguentemente che nulla è dovuto da parte attrice opponente di quanto ingiunto in pagamento;
pagina 2 di 6 dichiarare conseguentemente l'inesistenza totale ovvero parziale del Part credito azionato da nei confronti di er Parte_1 crediti di cui al contratto di finanziamento mutuo chirografario e di conto corrente intercorso tra le parti che non verranno rigorosamente provati nel corso del giudizio;
accertare e dichiarare in virtù della dedotta illegittimità delle clausole contrattuali di capitalizzazione degli interessi, e comunque di capitalizzazione ultra legale degli interessi ovvero in alternativa anche perché superiori al tasso soglia l'inesistenza del credito vantato dall'ingiungente e che nulla è più dovuto da parte attrice giusto e ritenuto quanto già corrisposto in favore della originaria cedente titolare del credito per i titoli di credito azionati in via monitoria;
Nel merito in via subordinata: Per la sola denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni formulate in via preliminare pregiudiziale e principale, si chiede che l'On.le Tribunale adito, voglia disporre accertamento rigoroso Part del credito dedotto in giudizio dalla e disporre la condanna dell'attore opponente solo nel limite degli importi che verranno ritenuti provati per dovuti alla ingiungente. In via istruttoria: Con ogni riserva istruttoria di produzioni ed allegazioni nei termini di cui alle future memorie di rito;
si chiede sin d'ora che venga disposta CTU contabile al fine di determinare quale si l'esatto ammontare del contratto di finanziamento ed Part il saldo del conto corrente degli attori presso la cedente operando la corretta capitalizzazione (in misura nei limiti legge e riconducendo li stessi rispetto del tasso soglia individuato da Banca D'Italia). Con ogni riserva istruttoria ulteriore nei termini del codice di rito. Con vittoria in ogni caso di diritti e onorari di causa rifusi.
Si costituiva la convenuta, chiedendo: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare
- concedere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del Decreto ingiuntivo opposto n. 2/2024 D.I., n. 12/2024 R.G., Tribunale di Sondrio;
ancora in via preliminare
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'intervenuta decadenza del correntista dal diritto di impugnare gli estratti conto e le comunicazioni periodiche di cui in comparsa;
in via principale
- respingere integralmente, per i motivi esposti in narrativa, la proposta opposizione attorea e confermare il Decreto ingiuntivo opposto n. 2/2024 D.I., n. 12/2024 R.G., Tribunale di Sondrio;
- accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, la Controparte_2 (c.f./p.i. ) creditrice del signor (C.F.: ) dell'importo di P.IVA_1 Parte_1 CodiceFiscale_2 euro 36.909,58, oltre interessi corrispettivi al tasso convenzionale del 8,81% dal giorno 25 agosto 2023 al saldo, ovvero della diversa minore o maggiore somma che sarà accertata in corso di causa;
per l'effetto condannare il signor a pagare in favore della “ la Parte_1 Controparte_2 somma di euro 36.909,58, oltre interessi convenzionali, ovvero la diversa somma che sarà accertata in corso di causa;
- respingere ogni domanda ex adverso formulata in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese gen., I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Con ogni riserva, nei limiti di legge.
pagina 3 di 6 Così incardinatosi il contraddittorio, esperito infruttuosamente il procedimento di mediazione, la causa veniva istruita a mezzo acquisizione documentale ed infine trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
Per parte attrice.
Voglia il Tribunale di Sondrio contrariis reiectis, In via preliminare pregiudiziale ed assorbente: Accertare e rilevare e dichiarare il mancato esperimento dell'obbligatorio Part procedimento di mediazione ad opera della ingiungente e CP_1 conseguentemente disporre l'invito delle parti al procedimento di mediazione obbligatoria per legge disponendo che tale adempimento venga ottemperato dalla ingiungente;
Si chiede che l'On.le Tribunale, giuste le considerazioni dedotte nella presente opposizione non conceda ove ex adverso richiesta la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo N. 2/2024 del 10/01/2024, RG N. 12/2024 atteso che le ragioni dedotte rendono da sé accoglibile la formulata istanza;
si chiede che il Giudice ferma l'eccezione che precede voglia disporre che la parte convenuta opposta, attore sostanziale del presente giudizio promuova il tentativo obbligatorio di mediazione;
nel merito in via principale: In accoglimento della presente opposizione e per tutte le ragioni dedotte nel presente atto di opposizione, accertare e dichiarare l'infondatezza totale nel merito della richiesta di ingiunzione di pagamento formulata da parte della società ingiungente, nei confronti di Parte_1 di cui al decreto ingiuntivo N. 2/2024 del 10/01/2024, RG N. 12/2024 emesso dal Tribunale di Sondrio, disponendo la revoca della ingiunzione di pagamento;
Voglia codesto Ill.mo Tribunale accertare e dichiarare l'illegittimità ex art. 1283 c.c. e la nullità ex art.1418 c.c. della clausola contrattuale di contabilizzazione degli interessi di cui ai contratti azionati in via monitoria;
accertare e dichiarare in virtù della dedotta illegittimità della previsione contrattuale degli interessi nella misura ultra legale, l'inesistenza totale del credito azionato dalla nei Controparte_1 confronti di i cui al decreto ingiuntivo N. Parte_1
2/2024 del 10/01/2024, RG N. 12/2024 emesso dal Tribunale di Sondrio giusto e ritenuto quanto già corrisposto dagli ingiunti nel corso degli anni Part alla cedente del credito dichiarare che nulla è più dovuto da parte di Part
e revocare, conseguentemente e ad ogni Parte_1 effetto il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo N. 2/2024 del 10/01/2024, RG N. 12/2024 emesso dal Tribunale di Sondrio;
Voglia codesto Ill.mo Tribunale accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità della clausola contrattuale di previsione degli interessi di cui al contratto di finanziamento e di conto corrente intercorso tra la cedente del credito e gli opponenti ed accertare e dichiarare illegittima la capitalizzazione degli interessi contabilizzati e/o in ogni caso l'illegittimità degli interessi richiesti nella ricorso monitorio azionato da Part
pagina 4 di 6 accertare e dichiarare nel presente giudizio quale fosse e sia l'effettivo debito di cui al contratto di finanziamento in atti contratto tra gli attori opponenti e la operando la capitalizzazione Controparte_1 corretta degli interessi nel rispetto del tasso soglia disposto da Banca d'Italia tempo per tempo;
dichiarare conseguentemente l'inesistenza totale ovvero quantomeno parziale del credito azionato nei confronti degli ingiunti per crediti che non verranno rigorosamente provati nel corso del giudizio dalla società convenuta opposta;
accertare e dichiarare in virtù della dedotta illegittimità e della clausola contrattuale di capitalizzazione degli interessi applicati sul conto corrente e sul contratto di finanziamento chirografario e l'inesistenza del credito vantato dall'ingiungente e che nulla è dovuto da parte del signor lla giusto e ritenuto Parte_1 Controparte_1 che quanto già corrisposto da parte attrice in favore della Controparte_1
per le causali dedotte in giudizio;
[...] revocare, in ogni caso, il decreto ingiuntivo N. 2/2024 del 10/01/2024, RG N. 12/2024 emesso dal Tribunale di Sondrio;
- dichiarare conseguentemente che nulla è dovuto da parte attrice opponente di quanto ingiunto in pagamento;
- dichiarare l'inesistenza totale ovvero parziale del credito azionato da Part nei confronti di er crediti di cui al Parte_1 contratto di finanziamento mutuo chirografario e di conto corrente intercorso tra le parti che non verranno rigorosamente provati nel corso del giudizio;
- accertare e dichiarare in virtù della dedotta illegittimità delle clausole contrattuali di capitalizzazione degli interessi, e comunque di capitalizzazione ultra legale degli interessi ovvero in alternativa anche perché superiori al tasso soglia l'inesistenza del credito vantato dall'ingiungente e che nulla è più dovuto da parte attrice giusto e ritenuto quanto già corrisposto in favore della originaria cedente titolare del credito per i titoli di credito azionati in via monitoria;
Nel merito in via subordinata: Per la sola denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni formulate in via preliminare pregiudiziale e principale, si chiede che l'On.le Tribunale adito, voglia disporre accertamento rigoroso Part del credito dedotto in giudizio dalla e disporre la condanna dell'attore opponente solo nel limite degli importi che verranno ritenuti provati per dovuti alla ingiungente.
Con vittoria in ogni caso di diritti e onorari di causa rifusi.
Per parte convenuta. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare
- concedere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del Decreto ingiuntivo opposto n. 2/2024 D.I., n. 12/2024 R.G., Tribunale di Sondrio;
ancora in via preliminare
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'intervenuta decadenza del correntista dal diritto di impugnare gli estratti conto e le comunicazioni periodiche di cui in comparsa;
in via principale
- respingere integralmente, per i motivi esposti in narrativa, la proposta opposizione attorea e confermare il Decreto ingiuntivo opposto n. 2/2024 D.I., n. 12/2024 R.G., Tribunale di Sondrio;
pagina 5 di 6 - accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, la Controparte_2 (c.f. - p.i. ) creditrice del signor (C.F.: ) P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_1 CodiceFiscale_2 dell'importo di euro 36.909,58, oltre interessi corrispettivi al tasso convenzionale del 8,81% dal giorno 25 agosto 2023 al saldo, ovvero della diversa minore o maggiore somma che sarà accertata in corso di causa;
per l'effetto condannare il signor a pagare in favore della Parte_1 Controparte_2
la somma di euro 36.909,58, oltre interessi convenzionali, ovvero la diversa somma che sarà
[...] accertata in corso di causa;
- respingere ogni domanda ex adverso formulata in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese gen., I.V.A. e C.P.A.
La domanda attorea non appare meritevole di accoglimento.
La causa appare matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Mentre la convenuta ha provato compiutamente e documentalmente la fonte dell'obbligazione in capo CP_1
a parte attrice e del credito vantato, quest'ultima ha sollevato una serie di censure assolutamente generiche e non circostanziate, non supportate da ipotesi alternative di calcoli asseritamente giusti e diversi rispetto alle pretese di parte convenuta.
Tale assoluta genericità di contestazioni, neppure ancorate ad una perizia di parte, appaiono ostative all'accoglimento della richiesta Consulenza d'ufficio, che si appalesa esplorativa e come tale inammissibile.
L'attore, d'altra parte, mai prima del presente contenzioso ha sollevato eccezioni di sorta in relazione agli estratti conto ed alle comunicazioni ricevute dall' bancario. CP_3
Le domande attoree vengono pertanto respinte con conseguente statuizione in ordine alle spese, in base al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta le domande attoree;
condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite di parte convenuta, liquidate in euro 7616,00, oltre spese generali, accessori di legge e successivi.
Sondrio, 24 12 25
Il Giudice
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 160/2024 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. LIMUTI Parte_1 C.F._1
WILLIAM contro
(c.f./p.iva ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MARCOLLI DAVIDE
OGGETTO: NC (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione 9 2 24 vocava in giudizio Parte_1 [...]
chiedendo: Controparte_1
Voglia il Tribunale di Sondrio contrariis reiectis, In via preliminare pregiudiziale ed assorbente: Accertare e rilevare il mancato esperimento dell'obbligatorio procedimento Part di mediazione ad opera della ingiungente e CP_1 conseguentemente disporre l'invito delle parti al procedimento di mediazione obbligatoria per legge disponendo che tale adempimento venga ottemperato dalla ingiungente;
Si chiede che l'On.le Tribunale, giuste le considerazioni dedotte nella presente opposizione non conceda ove ex adverso richiesta la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo N. 2/2024 del 10/01/2024, RG N. 12/2024 atteso che le ragioni dedotte rendono da sé accoglibile la formulata istanza;
si chiede che il Giudice ferma l'eccezione che precede voglia disporre che la parte convenuta opposta, attore sostanziale del presente giudizio promuova il tentativo obbligatorio di mediazione;
nel merito si chiede che il Tribunale voglia rigettare la richiesta di pagina 1 di 6 concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo che fosse ex adverso formulata e voglia disporre la revoca e revocare integralmente il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sondrio N. 2/2024 del 10/01/2024, RG N. 12/2024 nel merito in via principale: In accoglimento della presente opposizione e per tutte le ragioni dedotte nel presente atto di opposizione, accertare e dichiarare l'infondatezza totale nel merito della richiesta di ingiunzione di pagamento formulata da parte della società ingiungente, nei confronti di Parte_1 di cui al decreto ingiuntivo N. 2/2024 del 10/01/2024, RG N. 12/2024 emesso dal Tribunale di Sondrio, disponendo la revoca della ingiunzione di pagamento;
Voglia codesto Ill.mo Tribunale accertare e dichiarare l'illegittimità ex art. 1283 c.c. e la nullità ex art.1418 c.c. della clausola contrattuale di contabilizzazione degli interessi di cui ai contratti azionati in via monitoria;
accertare e dichiarare in virtù della dedotta illegittimità della previsione contrattuale degli interessi nella misura ultra legale, l'inesistenza totale del credito azionato dalla nei Controparte_1 confronti di i cui al decreto ingiuntivo N. Parte_1
2/2024 del 10/01/2024, RG N. 12/2024 emesso dal Tribunale di Sondrio giusto e ritenuto quanto già corrisposto dagli ingiunti nel corso degli anni Part alla cedente del credito dichiarare che nulla è più dovuto da parte di Part
e revocare, conseguentemente e ad ogni Parte_1 effetto il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo N. 2/2024 del 10/01/2024, RG N. 12/2024 emesso dal Tribunale di Sondrio;
Voglia codesto Ill.mo Tribunale accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità della clausola contrattuale di previsione degli interessi di cui al contratto di finanziamento e di conto corrente intercorso tra la cedente del credito e gli opponenti ed accertare e dichiarare illegittima la capitalizzazione degli interessi contabilizzati e/o in ogni caso l'illegittimità degli interessi richiesti e capitalizzati nella richiesta monitoria Part azionata da accertare e dichiarare nel presente giudizio quale fosse e sia l'effettivo debito di cui al contratto di finanziamento in atti contratto tra gli attori opponenti e la operando la capitalizzazione Controparte_1 corretta degli interessi nel rispetto del tasso soglia disposto da Banca d'Italia tempo per tempo;
dichiarare conseguentemente l'inesistenza totale ovvero quantomeno parziale del credito azionato nei confronti degli ingiunti per crediti che non verranno rigorosamente provati nel corso del giudizio dalla società convenuta opposta;
accertare e dichiarare in virtù della dedotta illegittimità e della clausola contrattuale di capitalizzazione degli interessi applicati sul conto corrente e sul contratto di finanziamento chirografario e l'inesistenza del credito vantato dall'ingiungente e che nulla è dovuto da parte del signor lla giusto e ritenuto Parte_1 Controparte_1 che quanto già corrisposto da parte attrice in favore della Controparte_1
per le causali dedotte in giudizio;
[...] revocare, in ogni caso, il decreto ingiuntivo N. 2/2024 del 10/01/2024, RG N. 12/2024 emesso dal Tribunale di Sondrio;
- dichiarare conseguentemente che nulla è dovuto da parte attrice opponente di quanto ingiunto in pagamento;
pagina 2 di 6 dichiarare conseguentemente l'inesistenza totale ovvero parziale del Part credito azionato da nei confronti di er Parte_1 crediti di cui al contratto di finanziamento mutuo chirografario e di conto corrente intercorso tra le parti che non verranno rigorosamente provati nel corso del giudizio;
accertare e dichiarare in virtù della dedotta illegittimità delle clausole contrattuali di capitalizzazione degli interessi, e comunque di capitalizzazione ultra legale degli interessi ovvero in alternativa anche perché superiori al tasso soglia l'inesistenza del credito vantato dall'ingiungente e che nulla è più dovuto da parte attrice giusto e ritenuto quanto già corrisposto in favore della originaria cedente titolare del credito per i titoli di credito azionati in via monitoria;
Nel merito in via subordinata: Per la sola denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni formulate in via preliminare pregiudiziale e principale, si chiede che l'On.le Tribunale adito, voglia disporre accertamento rigoroso Part del credito dedotto in giudizio dalla e disporre la condanna dell'attore opponente solo nel limite degli importi che verranno ritenuti provati per dovuti alla ingiungente. In via istruttoria: Con ogni riserva istruttoria di produzioni ed allegazioni nei termini di cui alle future memorie di rito;
si chiede sin d'ora che venga disposta CTU contabile al fine di determinare quale si l'esatto ammontare del contratto di finanziamento ed Part il saldo del conto corrente degli attori presso la cedente operando la corretta capitalizzazione (in misura nei limiti legge e riconducendo li stessi rispetto del tasso soglia individuato da Banca D'Italia). Con ogni riserva istruttoria ulteriore nei termini del codice di rito. Con vittoria in ogni caso di diritti e onorari di causa rifusi.
Si costituiva la convenuta, chiedendo: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare
- concedere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del Decreto ingiuntivo opposto n. 2/2024 D.I., n. 12/2024 R.G., Tribunale di Sondrio;
ancora in via preliminare
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'intervenuta decadenza del correntista dal diritto di impugnare gli estratti conto e le comunicazioni periodiche di cui in comparsa;
in via principale
- respingere integralmente, per i motivi esposti in narrativa, la proposta opposizione attorea e confermare il Decreto ingiuntivo opposto n. 2/2024 D.I., n. 12/2024 R.G., Tribunale di Sondrio;
- accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, la Controparte_2 (c.f./p.i. ) creditrice del signor (C.F.: ) dell'importo di P.IVA_1 Parte_1 CodiceFiscale_2 euro 36.909,58, oltre interessi corrispettivi al tasso convenzionale del 8,81% dal giorno 25 agosto 2023 al saldo, ovvero della diversa minore o maggiore somma che sarà accertata in corso di causa;
per l'effetto condannare il signor a pagare in favore della “ la Parte_1 Controparte_2 somma di euro 36.909,58, oltre interessi convenzionali, ovvero la diversa somma che sarà accertata in corso di causa;
- respingere ogni domanda ex adverso formulata in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese gen., I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Con ogni riserva, nei limiti di legge.
pagina 3 di 6 Così incardinatosi il contraddittorio, esperito infruttuosamente il procedimento di mediazione, la causa veniva istruita a mezzo acquisizione documentale ed infine trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
Per parte attrice.
Voglia il Tribunale di Sondrio contrariis reiectis, In via preliminare pregiudiziale ed assorbente: Accertare e rilevare e dichiarare il mancato esperimento dell'obbligatorio Part procedimento di mediazione ad opera della ingiungente e CP_1 conseguentemente disporre l'invito delle parti al procedimento di mediazione obbligatoria per legge disponendo che tale adempimento venga ottemperato dalla ingiungente;
Si chiede che l'On.le Tribunale, giuste le considerazioni dedotte nella presente opposizione non conceda ove ex adverso richiesta la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo N. 2/2024 del 10/01/2024, RG N. 12/2024 atteso che le ragioni dedotte rendono da sé accoglibile la formulata istanza;
si chiede che il Giudice ferma l'eccezione che precede voglia disporre che la parte convenuta opposta, attore sostanziale del presente giudizio promuova il tentativo obbligatorio di mediazione;
nel merito in via principale: In accoglimento della presente opposizione e per tutte le ragioni dedotte nel presente atto di opposizione, accertare e dichiarare l'infondatezza totale nel merito della richiesta di ingiunzione di pagamento formulata da parte della società ingiungente, nei confronti di Parte_1 di cui al decreto ingiuntivo N. 2/2024 del 10/01/2024, RG N. 12/2024 emesso dal Tribunale di Sondrio, disponendo la revoca della ingiunzione di pagamento;
Voglia codesto Ill.mo Tribunale accertare e dichiarare l'illegittimità ex art. 1283 c.c. e la nullità ex art.1418 c.c. della clausola contrattuale di contabilizzazione degli interessi di cui ai contratti azionati in via monitoria;
accertare e dichiarare in virtù della dedotta illegittimità della previsione contrattuale degli interessi nella misura ultra legale, l'inesistenza totale del credito azionato dalla nei Controparte_1 confronti di i cui al decreto ingiuntivo N. Parte_1
2/2024 del 10/01/2024, RG N. 12/2024 emesso dal Tribunale di Sondrio giusto e ritenuto quanto già corrisposto dagli ingiunti nel corso degli anni Part alla cedente del credito dichiarare che nulla è più dovuto da parte di Part
e revocare, conseguentemente e ad ogni Parte_1 effetto il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo N. 2/2024 del 10/01/2024, RG N. 12/2024 emesso dal Tribunale di Sondrio;
Voglia codesto Ill.mo Tribunale accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità della clausola contrattuale di previsione degli interessi di cui al contratto di finanziamento e di conto corrente intercorso tra la cedente del credito e gli opponenti ed accertare e dichiarare illegittima la capitalizzazione degli interessi contabilizzati e/o in ogni caso l'illegittimità degli interessi richiesti nella ricorso monitorio azionato da Part
pagina 4 di 6 accertare e dichiarare nel presente giudizio quale fosse e sia l'effettivo debito di cui al contratto di finanziamento in atti contratto tra gli attori opponenti e la operando la capitalizzazione Controparte_1 corretta degli interessi nel rispetto del tasso soglia disposto da Banca d'Italia tempo per tempo;
dichiarare conseguentemente l'inesistenza totale ovvero quantomeno parziale del credito azionato nei confronti degli ingiunti per crediti che non verranno rigorosamente provati nel corso del giudizio dalla società convenuta opposta;
accertare e dichiarare in virtù della dedotta illegittimità e della clausola contrattuale di capitalizzazione degli interessi applicati sul conto corrente e sul contratto di finanziamento chirografario e l'inesistenza del credito vantato dall'ingiungente e che nulla è dovuto da parte del signor lla giusto e ritenuto Parte_1 Controparte_1 che quanto già corrisposto da parte attrice in favore della Controparte_1
per le causali dedotte in giudizio;
[...] revocare, in ogni caso, il decreto ingiuntivo N. 2/2024 del 10/01/2024, RG N. 12/2024 emesso dal Tribunale di Sondrio;
- dichiarare conseguentemente che nulla è dovuto da parte attrice opponente di quanto ingiunto in pagamento;
- dichiarare l'inesistenza totale ovvero parziale del credito azionato da Part nei confronti di er crediti di cui al Parte_1 contratto di finanziamento mutuo chirografario e di conto corrente intercorso tra le parti che non verranno rigorosamente provati nel corso del giudizio;
- accertare e dichiarare in virtù della dedotta illegittimità delle clausole contrattuali di capitalizzazione degli interessi, e comunque di capitalizzazione ultra legale degli interessi ovvero in alternativa anche perché superiori al tasso soglia l'inesistenza del credito vantato dall'ingiungente e che nulla è più dovuto da parte attrice giusto e ritenuto quanto già corrisposto in favore della originaria cedente titolare del credito per i titoli di credito azionati in via monitoria;
Nel merito in via subordinata: Per la sola denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni formulate in via preliminare pregiudiziale e principale, si chiede che l'On.le Tribunale adito, voglia disporre accertamento rigoroso Part del credito dedotto in giudizio dalla e disporre la condanna dell'attore opponente solo nel limite degli importi che verranno ritenuti provati per dovuti alla ingiungente.
Con vittoria in ogni caso di diritti e onorari di causa rifusi.
Per parte convenuta. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare
- concedere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del Decreto ingiuntivo opposto n. 2/2024 D.I., n. 12/2024 R.G., Tribunale di Sondrio;
ancora in via preliminare
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'intervenuta decadenza del correntista dal diritto di impugnare gli estratti conto e le comunicazioni periodiche di cui in comparsa;
in via principale
- respingere integralmente, per i motivi esposti in narrativa, la proposta opposizione attorea e confermare il Decreto ingiuntivo opposto n. 2/2024 D.I., n. 12/2024 R.G., Tribunale di Sondrio;
pagina 5 di 6 - accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, la Controparte_2 (c.f. - p.i. ) creditrice del signor (C.F.: ) P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_1 CodiceFiscale_2 dell'importo di euro 36.909,58, oltre interessi corrispettivi al tasso convenzionale del 8,81% dal giorno 25 agosto 2023 al saldo, ovvero della diversa minore o maggiore somma che sarà accertata in corso di causa;
per l'effetto condannare il signor a pagare in favore della Parte_1 Controparte_2
la somma di euro 36.909,58, oltre interessi convenzionali, ovvero la diversa somma che sarà
[...] accertata in corso di causa;
- respingere ogni domanda ex adverso formulata in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese gen., I.V.A. e C.P.A.
La domanda attorea non appare meritevole di accoglimento.
La causa appare matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Mentre la convenuta ha provato compiutamente e documentalmente la fonte dell'obbligazione in capo CP_1
a parte attrice e del credito vantato, quest'ultima ha sollevato una serie di censure assolutamente generiche e non circostanziate, non supportate da ipotesi alternative di calcoli asseritamente giusti e diversi rispetto alle pretese di parte convenuta.
Tale assoluta genericità di contestazioni, neppure ancorate ad una perizia di parte, appaiono ostative all'accoglimento della richiesta Consulenza d'ufficio, che si appalesa esplorativa e come tale inammissibile.
L'attore, d'altra parte, mai prima del presente contenzioso ha sollevato eccezioni di sorta in relazione agli estratti conto ed alle comunicazioni ricevute dall' bancario. CP_3
Le domande attoree vengono pertanto respinte con conseguente statuizione in ordine alle spese, in base al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta le domande attoree;
condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite di parte convenuta, liquidate in euro 7616,00, oltre spese generali, accessori di legge e successivi.
Sondrio, 24 12 25
Il Giudice
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