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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 09/12/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 144/2025
R.G.A.C. promossa da (avv. Leonello Brocchi),
contro
Parte_1
(avv. Valerio Speziale) e
contro
COroparte_1 [...]
(Avvocatura Distrettuale dello Stato di COroparte_2
L'Aquila) avente ad oggetto: il diritto di svolgere l'attività assistenziale prevista dall'art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 517/1999 e al risarcimento del danno patrimoniale a titolo di perdita di chance e al pregiudizio professionale, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato il 23.1.2025, il ricorrente in epigrafe indicato, professore ordinario di Chirurgia Cardiaca presso il Dipartimento di Neuroscienze, imaging e scienze cliniche dell' di , premesso di aver COroparte_3 CP_2 svolto la correlata attività assistenziale di cardiochirurgo, quale Direttore dell' di Pt_2
Cardiochirurgia della presso il Presidio Ospedaliero COroparte_1
“S.S. Annunziata” di sino al 16 giugno 2020, deduceva in fatto: che tale attività CP_1 assistenziale era stata interrotta da tale data sino al 24/03/2022, in conseguenza dei provvedimenti cautelari temporaneamente adottati dal Giudice per le Indagini
Preliminari del Tribunale di Chieti concernenti presunte responsabilità gestionali quale dell' e Direttore della Clinica COroparte_4 COroparte_3
Cardiochirurgica della che nonostante la caducazione dei COroparte_1 provvedimenti interdittivi adottati dal G.I.P. del Tribunale di Chieti con la piena riabilitazione all'esercizio della professione medica, il Direttore Generale dalla CP_1 resistente aveva adottato un provvedimento di “deconvenzionamento” con la
[...]
giustificato proprio ed esclusivamente dalle accuse penali COroparte_1 ancora in fase d'accertamento dibattimentale. Dopo aver lamentato, in diritto, la “1)
Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 2, D. Lgs. n. 517/1999 ed 1, comma 2, della Legge n. 230/2005 (in materia di esercizio dell'attività e delle funzioni assistenziali da parte dei professori universitari di materie cliniche).Violazione e falsa applicazione degli artt. 27, comma 2 e 13, ultimo comma, Cost., nonché: dell'art. 3
Direttiva 9 marzo 2016 n. 2016/343/UE, in G.U.U.E., 11 marzo 2016, L 65, 1; dell'art. 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
dell'art. 6, comma 2, C.E.D.U.; degli artt. 1 e 2 D. Lgs. n. 188/2021”, concludeva chiedendo di “1) dichiarare il diritto del ricorrente a svolgere attività assistenziale cardiochirurgica presso l'inerente area ospedaliera della P.O. “S.S. Annunziata” (ovvero, in COroparte_1 assoluto subordine, presso altra Azienda ospedaliero-universitaria pubblica o privata convenzionata con il , ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 D. Lgs. n. 517/1999 ed a CP_5 percepire il correlato trattamento retributivo ed economico, ordinando alle amministrazioni resistenti l'adozione dei necessari provvedimenti conformativi;
2) condannare la soccombente al risarcimento del danno patrimoniale subito dal CP_1 ricorrente a titolo di perdita di chance, parametrato alle retribuzioni ed indennità accessorie (indennità di perequazione di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 517/1999 e s.m.i.) che il ricorrente medesimo avrebbe percepito se gli fosse stato consentito l'esercizio dell'attività assistenziale, dal 24/03/2022 e sino alla concreta attuazione dell'incarico assistenziale di legge, oltre alla rivalutazione monetaria a far data dalla maturazione di ciascuna quota di credito, ovvero agli interessi legali, qualora d'entità superiore (Cass.
Civ., SS.UU. 9 giugno 2017, n. 14429), previa - occorrendo - designazione d'un consulente tecnico d'ufficio che accerti analiticamente l'esatta entità del quantum debeatur;
3) condannare altresì la medesima al risarcimento del danno, da CP_1 quantificarsi necessariamente in via equitativa, con specifico riferimento al pregiudizio professionale derivante al ricorrente dalla privazione delle competenze cliniche acquisite (un triennio senza lo svolgimento dell'attività assistenziale, come rimarcato in premessa). Condanne risarcitorie - in ogni altra ipotesi interpretativa eventualmente ritenuta da codesto On.le Tribunale - solidalmente estese all'Ateneo “G. d'Annunzio”.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, ex art. 91 c.p.c.”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' COroparte_6 deducendo: che il 17 giugno 2020 le era stato notificato il provvedimento emesso dal
G.I.P. del Tribunale di Chieti con cui era stata applicata nei confronti del ricorrente la
Pag. 2 di 43 misura cautelare interdittiva della sospensione dell'ufficio pubblico di professore ordinario per il settore scientifico disciplinare Med. 23 di Chirurgia Cardiaca, per la durata di 12 mesi;
che il 27 ottobre 2020, la Guardia di Finanza e la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Chieti le avevano trasmesso, ai sensi dell'art. 129, comma 3-bis, c.p.p., copia di un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari;
che con nota prot. n. 61782U20 del 28 ottobre 2020, il suo
[...] aveva proceduto al formale avvio del procedimento COroparte_7 disciplinare, alla contestazione di addebito rispetto a tutte le circostanze oggetto dei capi di imputazione provvisoria e aveva disposto contestualmente la sospensione del procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 55-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001; di aver con delibera n. 923 del 28 ottobre 2020 disposto la “sospensione del rapporto CO convenzionale in essere tra questa e l'Università COroparte_2 Parte_3
, già peraltro assunta con deliberazione n. 475 del 17.06.2020, limitatamente
[...] alla posizione del predetto Sanitario almeno fino a quando perdurerà l'efficacia della ripassata misura cautelare”; decreto del Rettore emesso il 6 novembre 2020 anche l'Ateneo aveva procedeuto alla sospensione del ricorrente dal ruolo di Professore
Ordinario per tutta la durata della misura cautelare degli arresti domiciliari;
che analogo provvedimento di sospensione era adottato anche dall'Ordine Provinciale dei Medici di CO Pescara;
che con ordinanza notificata alla l 25 marzo 2021, il G.I.P. di aveva CP_1 disposto la sostituzione delle misure cautelari in precedenza emesse con il divieto temporaneo di esercitare la professione di medico-chirurgo per la durata di 12 mesi, ovvero fino a tutto il 24 marzo 2022; che con nota del 12.07.2021 l' aveva CP_8 disposto la ripresa del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 55-ter, comma 4, del
D.Lgs. n. 165/2001, rinnovando nei confronti del ricorrente le medesime contestazioni di addebito in ordine alle circostanze di cui ai capi di imputazione già contestate nella prima lettera del 28 ottobre 2020; che con provvedimento n. 16 del 7 dicembre 2021
l' aveva deciso “di risolvere” “il rapporto di lavoro in regime convenzionale” CP_8 con il ricorrente;
che a decorrere dal 1° aprile 2022 il posto di “Direttore della U.O.C.
“Clinica Cardiochirurgica” del P.O. di era stato coperto dal Prof. CP_1 [...]
, nuovo titolare della cattedra di Cardiochirurgia presso l'UdA; che il Per_1 ricorrente ricopriva attualmente l'incarico di Presidente del Corso di Laurea in Tecniche
Pag. 3 di 43 e Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare L/SNT3 per il triennio
2024/2027, come da decreto del Rettore del 25 ottobre 2024. Eccepiva:
l'inammissibilità della domanda diretta ad ottenere l'accertamento del diritto a svolgere l'attività assistenziale, poiché nel ricorso introduttivo non era stata avanzata alcuna richiesta di accertamento dell'illegittimità del recesso unilaterale della convenzione, per
“per carenza della titolarità della cattedra di Cardiochirurgia presso l'Università “
[...]
” di ” (in quanto “Dal 2021 il ricorrente non è più titolare CP_2 Parte_3 della cattedra di cardiochirurgia presso l'Università “ ” che, per COroparte_9 decreto del Rettore, è oggi assegnata al Prof. , docente di I fascia Persona_1 con qualifica di Ordinario MED/23 “Chirurgia Cardiaca presso il Dipartimento di
Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche”), “per la sopravvenuta eliminazione della Con convenzione originariamente stipulata con la e relativa al Prof. e la Parte_1
Con sua sostituzione con un diverso rapporto convenzionale tra la e l in CP_2 relazione alla medesima e con titolarità affidata al Prof. , nuovo Pt_2 Per_1
Ordinario di Cardiochirurgia”; che il potere disciplinare discendeva, “in modo espresso, dal vigente Protocollo d'Intesa tra la Regione Abruzzo e l' COroparte_2
, adottato con Deliberazione di G.R. n. 250 del 09.05.2017, dalla
[...]
Convenzione siglata tra le due Pubbliche Amministrazioni e dall'art. 2, comma 3, del
D.P.R. n. 62/2013”. Concludeva chiedendo di “rigettare il ricorso introduttivo del giudizio in quanto inammissibile, illegittimo e/o comunque, infondato in “Fatto” e
“Diritto”. - Con vittoria di spese e competenze professionali da liquidarsi secondo i parametri dei decreti ministeriali vigenti.”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' COroparte_2 di , deducendo di aver rigettato le istanze di
[...] CP_2 strutturazione ex art.5 D. L.vo n.517/1999 proposte dal ricorrente tra il 5.1.2023 e il CO 18.3.2024, a seguito dell'atto di risoluzione del rapporto adottato dalla Eccepiva: il difetto di legittimazione passiva, non essendo “autrice del denunciato comportamento CO illecito” ed essendo i provvedimenti datoriali impugnati adottati dalla la carenza di interesse ad agire, atteso che la nota prot. n.0027052 del 04.04.2024 dell'
[...]
della quale era stato richiesto l'annullamento per la natura COroparte_2 meramente ricognitiva della vicenda fattuale e giuridica correlata alle pretese avanzate
Pag. 4 di 43 dal ricorrente, è insuscettibile di produrre un qualsivoglia pregiudizio nei suoi confronti;
di essersi dovuta adeguare a fronte dei provvedimenti cautelari adottati dal Giudice penale, emettendo i decreti rettorali n.748/2020, n.1380/2020 e n.600/2021, finalizzati a dar conto -sia nel rapporto di servizio sia nella carriera del docente- dell'avvenuta impossibilità di esercitare le funzioni di docente universitario;
che allo scadere dell'efficacia delle suddette misure cautelari, il ricorrente era stato prontamente reimmesso nel ruolo di docente universitario. Concludeva chiedendo “preliminarmente, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, nonché, parzialmente e in subordine, la carenza COroparte_2 interesse ad agire, con ogni conseguenza in relazione alla inammissibilità delle domande proposte nei confronti dell'Ateneo ed alla estromissione dello stesso dal giudizio. In ulteriore subordine e nel merito, voglia respingere tutte le domande proposte nei confronti dell'Ateneo resistente, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. Con rifusione di spese, diritti ed onorari di lite del giudizio”.
La causa, istruita con documenti, è stata decisa mediante adozione della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e di note ex art. 127 ter c.p.c..
-2-
In primo luogo, deve essere rigettata l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' resistente: come si legge nelle premesse CP_2 del ricorso, parte ricorrente ha inteso agire in questa sede invocando la responsabilità solidale delle due amministrazioni convenute e, in particolare, al fine di ottenere la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e del danno alla professionalità, e la disapplicazione di atti adottati, rispettivamente, da entrambe le amministrazioni in questione (la “Nota prot. n. 0027052 del 04/04/2024 dell' COroparte_2
” e il “Provvedimento n. 1348 del 16/12/2021 adottato
[...] CP_2 dal Direttore Generale della ). COroparte_1
-3-
Quanto al merito della controversia, deve innanzitutto rilevarsi l'infondatezza del vizio di “incompetenza funzionale del legale rappresentante dell'Azienda sanitaria procedente”, rilevato nelle premesse del ricorso con riferimento alla Convenzione
Pag. 5 di 43 fra la Regione Abruzzo e l' resistente: come si Parte_4 CP_2 desume dalla lettura dell'art.9 della “Deliberazione Giunta Regionale Abruzzo n. 250-
2017” Protocollo di intesa REGIONE – UNICH” al doc. n.22 del ricorrente, ai professori e ai ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso le
Strutture Sanitarie “si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il Direttore Generale, le norme stabilite per il personale del Servizio Sanitario Nazionale. Il personale convenzionato sanitario assume uguali diritti e doveri del corrispondente personale ospedaliero con pari posizione funzionale. Dell'adempimento dei doveri assistenziali il personale risponde universitario risponde al Direttore Generale” e “l'azione disciplinare nei confronti del personale universitario convenzionato con esclusivo riferimento all'attività assistenziale è demandato all'Ufficio Procedimenti Disciplinari dell'Azienda sanitaria”.
Del resto, come pure si legge nell'ordinanza Cass. Civ., Sez. Lavoro, 6 giugno
2024, n. 15684 richiamata in ricorso “Il d.lgs. n. 517 del 1999, nel disciplinare i rapporti fra Servizio sanitario nazionale e Università, sottolinea la necessaria complementarità dell'attività assistenziale rispetto a quella didattica e di ricerca, e ad un tempo, afferma l'autonomia di tali attività (si v., Cass., S.U., n. 26673 del 2020).
L'art. 5, ai commi 1 e 2, prevede che possono svolgere attività assistenziale presso
Aziende e Policlinici universitari i professori e ricercatori universitari, ai quali fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con le Aziende e a quello con il Direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale.
Dell'adempimento dei doveri assistenziali il personale universitario risponde al
Direttore generale, non potendo la suddetta integrazione tradursi nell'ammissibilità di comportamenti di professori e ricercatori universitari che incidano negativamente sull'esercizio dell'attività dell'Azienda sanitaria alla quale sono assegnati (cfr., Cass.,
n. 25670 del 2017). In sede di regolamento di giurisdizione è stato più volte affermato che con riferimento ai medici ricercatori e docenti universitari svolgenti attività assistenziale presso Aziende e Policlinici universitari il rapporto di impiego con l' deve essere distinto rispetto al rapporto instaurato con l'Azienda CP_2
Pag. 6 di 43 ospedaliera, poiché l'art. 5, comma 2, d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 dispone che, sia per l'esercizio dell'attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale (si v., Cass., S.U., n.
5566 del 2023, n. 8633 del 2020)”.
Nel caso di specie è, poi, escluso che, come erroneamente dedotto in ricorso
“L'interruzione, di fatto, dell'attività assistenziale esercitata…” sia “dipesa dalla mera acquisizione presso la Procura della Repubblica di del fascicolo delle indagini CP_1 preliminari che hanno interessato (anche) l'esponente”. CO Come puntualmente ricostruito nella memoria di costituzione della resistente, a seguito della notifica del 17 giugno 2020 “dell'applicazione dal G.I.P. del
Tribunale di Chieti della misura cautelare interdittiva della sospensione dell'ufficio pubblico di professore ordinario per il settore scientifico disciplinare Med. 23 di
Chirurgia Cardiaca, per la durata di 12 mesi” (doc. n. 4 di parte ricorrente), con la delibera n. 475 l'azienda, preso atto dell'adozione della misura interdittiva e del
“decreto rettorale con cui l' aveva proceduto alla sospensione COroparte_2 del ricorrente dall'ufficio pubblico di professore ordinario” aveva disposto “la sospensione, con decorrenza 17.06.2020, del rapporto convenzionale in essere tra CO questa e l'Università " " di , limitatamente alla CP_2 CP_2 posizione del predetto Sanitario almeno fino a quando perdurerà l'efficacia della ripassata misura cautelare, facendo contestualmente salvo ogni diverso ed ulteriore effetto derivante da eventuali e successivi provvedimenti modificativi e/o sostituivi della CO stessa da parte della competente A.G” (doc. n. 9 dell' .
Effettivamente, pur non avendo nessuna delle parti depositato il D.R. 748/2020 del 17.6.2020 di sospensione del ricorrente dall'ufficio pubblico di professore ordinario per il settore scientifico disciplinare MED/23 di Chirurgia Cardiaca e Titolare della
Cattedra di Cardiochirurgia presso la relativa scuola di specializzazione, dalla lettura del
D.R. n. 1380/2020 (doc. n. 4 dell' ) - che lo richiama - si apprende come CP_2
l'Università avesse disposto la sospensione del ricorrente dal servizio ai sensi dell'art. 91 del DPR 3/1957; l'articolo in questione prevede, infatti, che “L'impiegato sottoposto a procedimento penale può essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospeso dal servizio con decreto del ministro;
ove sia, stato emesso mandato od
Pag. 7 di 43 ordine di cattura, l'impiegato deve essere immediatamente sospeso dal servizio con provvedimento del capo dell'ufficio”; dalla lettura dei capi di imputazione descritti nell'ordinanza del GIP posta a fondamento della prima sospensione dal servizio (doc. n.
3 dell' ) si ricava il presupposto della sottoposizione del ricorrente a CP_2 procedimento penale per reati di natura grave, attinenti sia all'adempimento dei suoi obblighi di carattere didattico e formativo, sia alla tutela dell'immagine dell'istituzione universitaria (1. “Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 479 c.p., in relazione all'art. 476 commi 1 e 2 c.p., poiché con più azioni esecutive di un medesimo criminoso ed in tempi diversi, in qualità di professore ordinario dell'Università Gabriele D'Annuncio di e quindi pubblico ufficiale, attestava nei prospetti inerenti ai tirocini formativi CP_1 degli studenti del corso di laurea di medicina e chirurgia eseguiti dal 6 maggio 2019 al
29 novembre 2019, fatti non corrispondenti al vero. Ed, in particolare, attestava, in relazione a 41 studenti, l'avvenuto assolvimento, da parte sua, della funzione di tutor valutatore, per un numero di 25 ore per ciascuno studente, a fronte, invece, di ore di tutoraggio — per ciascuno studente — non prestate o prestate solo in parte. Inoltre, nella relativa scheda inerente al singolo studente, attestava falsamente, in virtù della non veritiera certificazione del numero di ore di tutoraggio eseguite, la valutazione di idoneità dello studente ed esprimeva il conseguente giudizio di ”ottimo” per ciascuno di essi, del pari falso. Fatto aggravato dall'aver avuto ad oggetto documenti facenti fede fino a querela di falso.In Chieti, dal 6 maggio 2019 al 29 novembre 2019. 2. Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 479 c.p., in relazione all'art. 476 commi 1 e 2 c.p., poiché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi in qualità di professore ordinario dell'Università di e quindi COroparte_9 CP_1 pubblico ufficiale, attestava — nel registro elettronico di cui all'art. 6 legge 7 legge
240/2010 e all'art. 7 del regolamento emanato dal Rettore dell' Parte_5
di con decreto nr. 597 del 15 febbraio 2017 e successive modifiche
[...] CP_1
— fatti non corrispondenti al vero con riferimento a: a. lezioni fatte risultare come tenute e in realtà tenute in parte;
b. attività di tutoraggio degli studenti non tenuta o tenuta in parte;
c. tempi di tenuta degli esami non veritieri;
d. attività didattiche, quali organizzazione dei compiti di tutoraggio studenti, attività ‹li organizzazione per bando mobilità internazionale, riunioni e commissioni, non tenue o tenute in parte. Fatto
Pag. 8 di 43 aggravato dall'aver avuto ad oggetto documenti facenti fede fino a querela di falso. In dal 10 aprile 2019 al 20 novembre 2019. 3. Del delitto p. e p. dagli artt. 48, 479 CP_1
c.p., in relazione all'art. 476 commi 1 e 2 c.p., poiché mediante la falsa attestazione del registro elettronico di cui al capo 2, induceva in errore il Direttore del dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze cliniche dell' di Parte_5 CP_1 dott. , il quale rilasciava in data 5 marzo 2020, con protocollo nr. 647 Persona_2 titolo VII, classe 13, 1'attestazione in suo favore dell'avvenuto adempimento ai doveri didattici e di servizio agli studenti, ideologicamente falsa, in quanto basata sulle attestazioni (false) contenute nel registro elettronico da egli fornito al direttore del dipartimento. In Chieti, il 5 marzo 2020. 4. Del delitto p. e p. dall'art. 640 comuni 1 e 2 nr. 1, 61 nr. 11 c.p., poiché con l'artificio consistito nella predisposizione dei falsi documenti di cui ai capi 1 e 2, si procurava 1'ingiusto profitto consistito sia nel ricevere indebitamente la retribuzione, nonostante il mancato assolvimento dei compiti istituzionali inerenti la qualifica di professore ordinario, sia nell'assicurarsi, in ragione delle false attestazioni, la certificazione in suo favore dell'avvenuto adempimento ai propri doveri didattici e di servizio agli studenti (di cui al capo 3). In tal modo procurava altresì all'università un ingiusto danno consistito: a. COroparte_9 nell'erogazione di emolumenti in realtà connessi a prestazioni non eseguite o eseguite in parte;
b. nell'aver compromesso l'organizzazione didattica dell'ente anche in riferimento a tirocini formativi fatti risultare conte somministrati dall'indagato, e che invece venivano irregolarmente erogati da terzi, in assenza cli un formale atto di delega;
c. nell'aver privato l'ente pubblico della possibilità di attivare i procedimenti disciplinari previsti dall'art. 10 della legge 240/2010 e del regolamento per il funzionamento del collegio di disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari emanato dall'UdA con decreto rettorale nr. 687 del 28 ottobre 2013, con possibile applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dallo stipendio per la durata di un anno;
d) nel danno all'immagine subito dall'UdA per effetto delle condotte contestate ai capi 1, 2 e 3, altresì in considerazione del pregiudizio arrecato agli studenti, sostanzialmente privati della docenza del titolare di cattedra. Fatto ulteriormente aggravato dall'essere stato commesso con abuso di relazioni di ufficio e
Pag. 9 di 43 di prestazione d'opera. In fatti commessi tra il 10 aprile 2019 e il 29 novembre CP_1
2019”); le circostanze in questione – non contestate da parte ricorrente- inducono a ritenere che, pur non essendo stata formalmente rispettata la “procedura” prevista dall'art. 5, comma 14, del d.lgs. n. 517 del 1999 (secondo il quale “14. Ferme restando le sanzioni ed i procedimenti disciplinari da attuare in base alle vigenti disposizioni di legge, nei casi di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio, il direttore generale previo parere conforme, da esprimere entro ventiquattro ore dalla richiesta, di un apposito comitato costituito da tre garanti, nominati di intesa tra rettore e direttore generale per un triennio, può sospendere i professori ed i ricercatori universitari dall'attività assistenziale e disporne l'allontanamento dall'azienda, dandone immediata comunicazione al rettore per gli ulteriori provvedimenti di competenza. Qualora il comitato non si esprime nelle ventiquattro ore previste, il parere si intende espresso in senso conforme”) – procedura sulla quale nessuna delle parti, ha, peraltro, dedotto – anche nel caso di specie si sia realizzata quella integrazione tra attività assistenziali svolte dai professori e dai ricercatori universitari di medicina con quelle di didattica e ricerca in base alla quale “tutte le suddette attività debbano svolgersi in modo altrettanto corretto e che, quindi, anche le attività assistenziali - che, di per sé, sfuggono al potere disciplinare delle Università da cui i docenti dipendono - non siano poste in essere in modo non conforme ai doveri che l'interessato deve rispettare nei confronti dell'Azienda sanitaria cui è assegnato” (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 25670 del
27/10/2017), e quella integrazione con il potere disciplinare riservato all'Amministrazione datrice di lavoro, confermando “l'autonomia e la pari-ordinazione connaturate al rapporto tra e Azienda sanitaria da sempre riconosciute nel CP_2 nostro ordinamento, con la specificazione della conformazione dei reciproci rapporti al principio di leale cooperazione” (Cass. Cit.).
Nelle more dell'esecuzione dei predetti provvedimenti sospensivi (come premesso, uno gravante sul rapporto di servizio e uno gravante sul rapporto di CO convenzionamento, attinente allo svolgimento delle attività assistenziali), la e l' avevano ricevuto la notifica, in tra il 27 e il 28 ottobre 2020, ai sensi CP_2 dell'art. 129, comma 3-bis, c.p.p., della copia di un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta nei confronti del ricorrente dal G.I.P. di
Pag. 10 di 43 questo Tribunale nell'ambito di un ulteriore procedimento penale (proc. n. 729/2019 CO R.G.N.R., doc. 10 dell , a fronte della quale l' aveva adottato il citato CP_2
D.R. n.1380/2020 (avente ad oggetto la proroga della sospensione già in precedenza adottata) e l'Ufficio Procedimenti Disciplinari della Asl aveva adottato la nota prot. n. CO 61782U20 del 28 ottobre 2020 (doc. n. 12 dell' di formale avvio del procedimento disciplinare, contestando al ricorrente tutte le circostanze oggetto dei capi di imputazione provvisoria (“1. “Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 319, 319-bis c.p., poiché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di pubblico ufficiale in quanto primario presso il reparto di cardiochirurgia dell'ospedale clinicizzato SS Annunziata di compiva una serie di atti contrari ai propri doveri CP_1 di ufficio, ricevendo in cambio da – rappresentante legale della Parte_6 Pt_7
fornitrice e distributrice di valvole cardiache marca Sorin-Livanova, modello
[...]
ER, nonché socio della società operante nella distribuzione di altri CP_10 apparati medicali – le utilità appresso meglio specificate. In particolare, nella sua qualità, induceva l'azienda sanitaria , sin dall'anno 2011, Parte_8 attraverso una mendace dichiarazione di infungibilità del prodotto, ad acquistare da le indicate valvole ER, consentendo così che le stesse, nel corso Parte_6 degli anni successivi e sino al 2019, fossero inserite nella procedura di ordinario approvvigionamento in conto deposito per il fabbisogno dell'UOC di cardiochirurgia.
Acquisti tutti da ritenersi illegittimi, in quanto operati per il soddisfacimento di interessi privati in contrasto con queLL pubblici e/o comunque assunti senza operarne una valutazione, in un contesto di corruzione sistemica frutto di un accordo radicato nel tempo. In cambio riceveva diverse utilità, tra cui:
1. l'arredo del proprio studio all'interno della Palazzina del policlinico di corpo M decimo piano, per un CP_1 importo pari a euro 27.084,01; 2. Una valigia in pelle marca Wenger, modello pilota, del valore approssimativo di 350,00 euro;
3. Un soggiorno a Lisbona della durata di 4 giorni comprensivo di biglietto aereo, alloggio e spese in loco. Fatto aggravato, perché concernente la stipulazione di contratti nei quali era interessata l'amministrazione alla quale il apparteneva. In dall'anno 2011 sino al mese di ottobre Parte_1 CP_1
2019. 2. DI MM – Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, Parte_9
319, 319-bis c.p., poiché in concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo
Pag. 11 di 43 disegno criminoso, nella qualità specificata al capo 1, nella Parte_1 Parte_9 qualità di dirigente medico a tempo determinato presso il medesimo policlinico di reparto di cardiochirurgia e quindi entrambi pubblici ufficiali, compivano una CP_1 serie di atti contrari ai doveri di ufficio, ricevendo per questo da , COroparte_11 rappresentante legale della omonima s.r.l. e da , dipendente della CP_12 stessa società, distributrice all'ingrosso di dispositivi medicali per conto, tra l'altro, della società Medtronic, le utilità appresso meglio specificate. In particolare, al fine di favorire gli acquisti da parte dell'azienda sanitaria di Parte_8 particolari prodotti distribuiti dalla ditta (tra cui la pinza suturatrice CP_11 modello Cor-Knol, la colla emostatica riassorbibile TA, cannule biomedicus della
Medtronic, vent ventricolari della stessa Medtronic e circuiti extracorporei Medtronic), deliberatamente dissipavano e facevano un uso abnorme dei suindicati prodotti nel corso degli interventi chirurgici, assicurando, di conseguenza, che l' Parte_8 acquistasse quantitativi di prodotti superiori al reale fabbisogno. Acquisti di beni – commercializzati da e dal dipendente – da ritenersi COroparte_11 CP_12 illegittimi, in quanto frutto dell'uso fuori misura degli stessi operato per il soddisfacimento di interessi privati in contrasto con queLL pubblici, in un contesto di corruzione sistemica frutto di un accordo radicato nel tempo.Il inoltre, Parte_1 si adoperava in favore di e di per interporli nella ordinazione e CP_11 CP_12
CO nella acquisizione a spese della di un macchinario denominato Heart CP_1
Mate 3, fornito dalla ditta AB e poi utilizzato in modalità non conformi e in assenza di qualsivoglia formazione professionale del medesimo in occasione Parte_1 dell'intervento chirurgico nei confronti di IC EL. Intervento eseguito in data 26 giugno 2019, a cui seguiva, il successivo 15 luglio, il decesso del paziente. CC CO acquisito dalla su richiesta di e previo accordo con , al Parte_1 CP_11 di fuori di qualsiasi procedura ad evidenza pubblica e con il solo scopo di avviare un nuovo canale commerciale con la AB, di cui si sarebbero beneficiati sia
[...] che e In cambio riceveva diverse Parte_1 CP_11 CP_12 Parte_1 utilità, tra cui: 1) un soggiorno a Cuba della durata di 13 giorni dal 29 aprile 2019 al
10 maggio 2019 (con esclusione delle spese per il volo aereo); 2) il pagamento di alcune cene presso costosi ristoranti nel territorio di , San Benedetto del Pt_3
Pag. 12 di 43 Tronto, Teramo ed altri luoghi;
3) l'ottenimento, grazie all'intercessione di CP_13
, padre di , dell'uso a titolo gratuito del posto barca di
[...] CP_12 proprietà di presso il Porto di per ormeggiarvi la propria Parte_10 Pt_3 imbarcazione, conseguendo in tal modo l'indebita utilità collegata al mancato pagamento del relativo canone di locazione. In cambio riceveva da Parte_9 [...]
l'utilità di gestire, benché il più giovane del reparto, i turni di servizio e di Parte_1 acquisire, in seno al reparto stesso, una posizione di preminenza rispetto agli altri medici. Egli, inoltre, quale esecutore materiale degli interventi, concorreva, utilizzando i prodotti sopra menzionati oltre il reale fabbisogno, ad assicurare anche a
[...] il conseguimento delle descritte utilità, innalzando la spesa dell' in Parte_1 Pt_8 favore del e del Fatto aggravato, perché concernente la CP_11 CP_12 stipulazione di contratti nei quali era interessata l'amministrazione alla quale il
[...] ed il appartenevano. In Chieti, dall'anno 2015 al mese di giugno Parte_1 Parte_9
2019 per le condotte del e dall'anno 2017 sino al mese di giugno 2019 Parte_1 per le condotte di .3. …4. … 5. Del delitto p. e p. dagli artt. 48, 479 commi 1 Parte_9
e 2 c.p., poiché redigendo, in data 28 marzo 2011 e 10 agosto 2011, due note indirizzate rispettivamente al Dipartimento Provveditorato dell' e al Dirigente CP_1
CO Responsabile del Governo dei COratti di Forniture Sanitarie della medesima , recanti, quella della del 28 marzo 2011, la falsa affermazione in ordine alla necessità di eseguire tre interventi chirurgici in urgenza con impianto di valvola ER su altrettanti pazienti, e quella del 10 agosto 2011 la falsa affermazione della natura infungibile della valvola ER, nonché l'esistenza di follow-up medico della stessa, induceva in errore l'allora Direttore Generale dell' che emanava la Parte_8 delibera nr. 1482 del 7 dicembre 2011 (con la quale si recepiva la proposta di deliberazione dell'11 agosto 2011 richiamante le note del 28 marzo e del 10 agosto
2011 a firma e autorizzando l'acquisto in conto deposito delle valvole Parte_1
ER. Delibera del direttore generale ideologicamente falsa, in quanto frutto di errore indotto da In Chieti, il 7 dicembre 2011. 6. DI MM – Parte_1
BO Del delitto p. e p. dagli artt. 113, 589, 590-sexies, 61 nr. 3 c.p., perché, in cooperazione tra loro, per colpa, consistita in imprudenza, imperizia, nonché nella violazione delle linee guida licenziate dalla società italiana di cardiochirurgia nel
Pag. 13 di 43 settembre del 2018, cagionavano la morte di IC EL, nato a [...] il 16 novembre
1959 e deceduto in il 15 luglio 2019. Morte sopraggiunta anche in ragione CP_1 dell'avvenuta esecuzione dell'intervento sia in assenza di una valutazione dell' CP_14
, come raccomandato dalle indicate linee guida, sia in una struttura sprovvista di
[...] un team multidisciplinare e carente anche dal punto di vista dell'esperienza nella esecuzione di interventi di impianto per aver perduto la qualifica di centro CP_15 trapianti. In particolare in data 26 giugno 2019 eseguivano un intervento di impianto di assistenza ventricolare sinistra della tipologia Heart Mate 3 della ditta AB sul paziente IC EL, di anni 59, affetto da cardiomiopatia ipocinetica-dilatativa biventricolare postinfartuale, paziente classificato come INTERMACS II, al solo fine di giustificare l'acquisto in urgenza di quella tipologia di dispositivo. Intervento eseguito nonostante una carente valutazione sui seguenti aspetti: a) mancanza agli atti di una relazione dell'heart team come previsto dal consenxus EACTS 2019 (European
Association for Cardio-Thoracic Surgery) e dal gruppo di lavoro nazionale sulle gravi insufficienze d'organo LVAD (left ventricular assistance device) del 2014 (ISS); b) mancato invio del paziente IC EL ad un centro trapianti per una valutazione della sua eleggibilità al trapianto, il che avrebbe implicato, in caso di non risposta al trattamento circolatorio meccanico a lungo termine inserito (LT-MCS), l'invio del paziente in urgenza al suddetto centro trapianti assicurandogli la possibilità di avere in urgenza un cuore disponibile al fine di evitargli il decesso;
c) erronea valutazione del tipo di intervento da eseguirsi in quanto l'impianto meccanico inserito sul paziente
IC EL, stante la sua grave insufficienza cardiaca biventricolare, avrebbe richiesto un trattamento anche al ventricolo destro che era anch'esso affetto da una funzionalità severamente compromessa;
d) mancanza agli atti di un parere del comitato etico e finanche di un'istanza presentata allo stesso comitato, stante la non urgenza dell'intervento, considerando che il sig. IC EL non era paziente con funzione cardiaca in peggioramento con supporto isotropico che non poteva essere discontinuato e che, comunque, nei 21 giorni preintervento in cui era stato ricoverato, egli si muoveva in autonomia nel reparto durante molte ore del giorno e aveva un buon controllo delle funzioni vitali. Ed invero, la gravità della compromissione bi- ventricolare avrebbe consigliato di avviare già in precedenza il paziente in altro centro
Pag. 14 di 43 in grado di effettuare i trapianti e quindi di fronteggiare meglio le gravi complicanze intervenute nel IC, ovvero di impiantare, come pure era ben noto ad entrambi, un doppio HEART MATE 3 con procedura off label. Ciò tanto più che il Parte_1 utilizzava il presidio medico per la prima volta. Nel contesto dell'esecuzione dell'intervento, infine, risultava carente l'approfondimento del training formativo riservato al personale di sala operatoria ad opera dello specialista della ditta fornitrice
AB. Tale training veniva effettuato solo nel pomeriggio del giorno 25-06-2019 dalle ore 15.00, con avviso al personale nella notte fra il 24 e il 25, cosa che precludeva un approccio teorico predisponente alla conoscenza e applicabilità dell'impianto meccanico. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con colpa cosciente consistita nell'aver presente entrambi il rischio morte nell'esecuzione dell'intervento secondo modalità non congrue. In Chieti, il 26 giugno 2019. 7. DI MM – BO Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 476 commi 1 e 2 c.p., poiché in concorso tra loro,
[...] quale esecutore materiale e quale concorrente morale, falsificavano Parte_1 CP_16 la scheda operatoria n. 278 del 26 giugno 2019 concernente il paziente IC EL, omettendovi di inserire tra gli operatori presenti in sala operatoria in occasione dell'intervento chirurgico nei confronti dell'indicato IC, il nominativo del , CP_16 medico dell'azienda sanitaria di Padova, intervenuto nel corso dell'operazione e non censito in quanto privo di assicurazione per l'esecuzione dell'intervento presso la
[...]
. Con l'aggravante di aver commesso il fatto su documento fidefacente. In Parte_8
Chieti, il 26 giugno 2019. 8. …9. Del delitto p. e p. dall'art. 81 cpv, 353 bis c.p., poiché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, a seguito dell'emanazione della delibera nr. 98 del 31 gennaio 2019 del direttore generale dell' , a Parte_8 mezzo della quale, tra l'altro, venivano individuati i collegi tecnici incaricati di redigere i capitolati Speciali di Appalto anche per l'UOC di cardiochirurgia, turbava il regolare svolgimento del procedimento amministrativo volto ad individuare il contraente. In particolare operava pressioni sulla perfusionista Persona_3 membro del collegio tecnico di gara, al fine di precluderle l'esercizio dei suoi compiti nella scelta dei criteri per l'individuazione dei materiali da inserire nel bando, pretendendo di individuare solo egli detti criteri, con esclusione di qualsivoglia interferenza da parte del collegio tecnico. Inoltre invitava dapprima COroparte_17
Pag. 15 di 43 a disertare le riunioni del collegio tecnico e poi a rassegnare le dimissioni da componente dello stesso, al fine di procrastinare la predisposizione del bando, per assicurare alle ditte e la continuità nella fornitura Parte_7 Parte_11 fuori bando di materiali. In nel corso dal mese di aprile 2019 sino al settembre CP_1
2019”) e, contestualmente, disposto la sospensione del procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 55-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 “fino alla definizione del relativo giudizio penale ovvero fino al sopraggiungere di elementi istruttori sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo”.
CO CO Con la delibera n. 923 del 28 ottobre 2020 (doc.n. 13 dell' , l' resistente aveva nuovamente disposto “la sospensione del rapporto convenzionale in essere tra
CO questa e l' , già peraltro assunta con COroparte_2 deliberazione n. 475 del 17.06.2020, limitatamente alla posizione del predetto Sanitario almeno fino a quando perdurerà l'efficacia della ripassata misura cautelare” e analogo provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione medica (con efficacia dal 26 ottobre 2020) era stato adottato anche dall'Ordine Provinciale dei
CO Medici di Pescara (doc.n. 15 dell' .
CO Nelle more, con ordinanza notificata alla l 25 marzo 2021 il G.I.P. di questo
Tribunale aveva disposto la sostituzione delle misure cautelari in precedenza emesse con il divieto temporaneo di esercitare la professione di medico-chirurgo per la durata di
CO 12 mesi (doc. n.16 dell' e l'Università con D.R.n.600/2021 (doc. n. 7 dell'Università) aveva confermato gli effetti del primo provvedimento di sospensione
CO dal servizio del ricorrente;
ancora, con nota del 12.07.2021 (doc. n. 21 dell' ,
CO l' dell' resistente aveva disposto la ripresa del procedimento disciplinare ai CP_8 sensi dell'art. 55-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, rinnovando le medesime contestazioni di addebito di cui alla prima lettera del 28 ottobre 2020 e con
CO provvedimento n. 16 del 7 dicembre 2021 (doc. n.24 dell' , all'esito dello svolgimento del procedimento disciplinare, l' aveva deciso “1. Di risolvere, … il CP_8 rapporto di lavoro in regime convenzionale” e di “stabilire. Per l'effetto che il rapporto di lavoro in regime convenzionale…sarà da considerarsi risolto a tutti gli effetti dalla data del 1° gennaio 2022” (la successiva delibera n. 1348 del 16 dicembre 2021 del
Pag. 16 di 43 CO Direttore Generale della avendo preso “atto della decisione assunta dall' di CP_8
CO cui condivideva integralmente il contenuto”: doc. n. 25 dell' .
Alla prima udienza, infine, il ricorrente non ha contestato quanto dedotto dall'Università sul fatto che “Allo scadere dell'efficacia delle suddette misure cautelari, il ricorrente è stato prontamente reimmesso nel ruolo di docente universitario. In particolare, a seguito di una richiesta formulata il 15.06.2021, questi ha ripreso servizio il successivo 17.06.2021. Inoltre, come documentalmente provato (All.24-26), il ricorrente è potuto rientrare in servizio solo nel mese giugno 2021, ossia ad anno accademico ormai terminato;
di conseguenza, pur avendo l'Ateneo già riorganizzato i carichi di docenza per la disciplina MED/23, non potendo arrecare danno agli interessi didattici degli studenti, “sentiti i presidenti dei consigli di corso di studio interessati, si
è addivenuti alla conclusione, proprio allo scopo di venire incontro alle richieste del
Prof. , di annullare tutti i contratti di insegnamento e di proporre allo Parte_1 stesso Prof. i seguenti insegnamenti: - Corso di studi in tecniche di Parte_1 fisiopatologia cardio-circolatoria e perfusione cardiovascolare: Cardiochirurgia principi e tecniche 40 ore di didattica frontale;
cardiochirurgia dello scompenso cardiaco 10 ore di didattica frontale;
- Corso di studi in infermieristica, sedi di CP_1
e : Chirurgia cardiaca, per un totale di 60 ore di didattica frontale”. CP_1 CP_1
Se ne deve dedurre che nel periodo dal 17.06.2020 al 31 dicembre 2021 tanto il rapporto di servizio intercorrente con l' quanto quello – definito di CP_2
“convenzionamento” e comunque di carattere “funzionale” – attinente all'esercizio CO dell'attività assistenziale svolta presso l'Unità Operativa di Cardiochirurgia dell' resistente siano rimasti legittimamente sospesi in ragione delle vicende riguardanti le misure cautelari interdittive e limitative della libertà personale adottate nell'ambito di due procedimenti penali nell'ambito dei quali il ricorrente riveste, tutt'ora, la qualità di imputato.
D'altra parte, ai sensi dell'art. 51 del CCNL della dirigenza medica (doc. n. 29 CO dell' “1. Il dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori che impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso dal servizio, con sospensione dell'incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione
Pag. 17 di 43 della libertà, salvo che l'Azienda o Ente non proceda direttamente ai sensi dell'art. 49, comma 10, (Codice disciplinare), e dell'art. 55 ter del D.lgs.165/2001. 2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione e con sospensione dell'incarico, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale, che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, secondo quanto previsto dall'art. 55 ter del D.lgs. 165/2001, salvo che l'Azienda o Ente non proceda direttamente ai sensi dell'art. 52, comma 2 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) e dell'art. 55 ter del D.lgs.165/2001”.
L'applicazione dei due commi dell'articolo in questione è stata legittimamente disposta CO dalla prima con delibera DG n. 475 del 17.06.2020 in forza della prima misura CO cautelare interdittiva (doc. n. 9 dell' e poi in forza dell'adozione della misura di CO applicazione degli arresti domiciliari del 26.10.2021 (doc. n. 10 dell' .
Ne consegue che alcuna attività assistenziale del tipo di quella dedotta in ricorso sarebbe stato possibile esercitare nel periodo in questione e che il rapporto di servizio esistente con l' resistente abbia ripreso il suo corso dopo il 17.6.2021, sia CP_2 pure con assegnazione ad un diverso insegnamento.
Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi quanto al periodo successivo al 1 gennaio 2022, considerato che a partire da tale data il rapporto di lavoro inerente CO all'attività assistenziale svolto presso la cardiochirurgia dell' resistente risulta pacificamente risolto e, come sopra rilevato, tale risoluzione era conseguita all'esercizio del potere disciplinare -autonomo in corso di procedimento giudiziario – consentito dall'art. 9 della Deliberazione Giunta Regionale Abruzzo n. 250-2017” Protocollo di intesa REGIONE – UNICH” regolante il rapporto di convenzionamento del ricorrente.
-4-
Quanto, allora, alle considerazioni del ricorso attinenti alla fondatezza della risoluzione in questione, il ricorrente ha addotto, a fondamento delle proprie domande,
l'esistenza di una “determinante Consulenza Tecnica medico-legale del maggio 2021, disposta proprio dal Pubblico Ministero procedente in conseguenza delle delucidazioni fornite in sede d'interrogatorio dal co-indagato Prof. , ossia dal Persona_4 richiamato elaborato peritale a firma dell'autorevole collegio composto dal Prof.
e dal Dott. , attraverso il quale - previa analitica Persona_5 Testimone_1
Pag. 18 di 43 ricostruzione della vicenda oggetto dell'inchiesta penale - i medesimi consulenti del
P.M., in termini univocamente liberatori, hanno concluso per la pacifica, documentata ed oggettiva insussistenza d'ogni ipotesi di responsabilità professionale medica, dolosa o colposa, da parte del Prof. , riconoscendo altresì l'assoluta Parte_1 correttezza, conformità alle più avanzate linee guida della scienza cardiochirurgica e congruenza dell'impianto di assistenza ventricolare applicato al paziente sig. EL
IC” e “la parallela insussistenza delle ulteriori ipotesi di presunta deviazione dai doveri istituzionali riconnessi alla funzione di Direttore della Clinica Cardiochirurgica della medesima e di compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio (corruzione), CP_1 in mancanza d'alcun pactum sceleris fra il Prof. (evidentemente non Parte_1 destinatario d'alcuna personale, illecita utilità) e privati appaltatori o fornitori dell'Amministrazione sanitaria proprietaria dei beni acquisiti e delle strutture e dei dispositivi ospedalieri”, in sostanza contestando gli esiti del procedimento disciplinare e sostenendo – sia pure con una certa genericità - l'insussistenza dei presupposti. CO L resistente, ha, viceversa, sostenuto la coerenza della scelta di recesso dal rapporto di lavoro in regime convenzionale “con il c.c.nl. della Medica e Pt_12
Con Sanitaria… applicata ai dipendenti della che erano impiegati nella medesima
U.O.C. nonché con il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R.
16 aprile 2013, n. 62, che richiama il D.Lgs. n. 165/2001 e con l'art. 55-ter, commi 2 e
4, del D.Lgs. n. 165/200 nel testo oggi vigente”. CO La risoluzione del rapporto con la resistente deve dirsi validamente adottata CO ai sensi dell'art.49 del CCNL della Dirigenza Medica (doc. n. 29 dell' .
Il comma 10 del citato articolo prevede “10. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica: … 2. senza preavviso, per:…b. gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi queLL che possono dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 51 (Sospensione cautelare in corso di procedimento penale)…d. per gli atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, seppur estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche nei confronti di terzo, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile.”.
Pag. 19 di 43 Non vi è dubbio che nel caso di specie il ricorrente debba dirsi “colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori che impediscono la prestazione lavorativa” ai sensi dell'art. 51 del CCNL per gravi illeciti di natura penale e che i fatti in questione – a prescindere da un eventuale riscontro nell'ambito del procedimento penale, tutt'ora pendente – possano essere in questa sede valutati di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile.
Come si desume dalla lettura dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta nei confronti del ricorrente dal G.I.P. nel procedimento penale n. 729/2019 R.G.N.R., sussistono riscontri istruttori idonei, ai fini della valutazione possibile in questa sede, alla quasi totalità dei capi di imputazione.
Quanto, in particolare, quanto al delitto di falso ideologico di cui agli artt. 48,
479 commi 1 e 2 c.p., le delibere del 28 marzo 2011 e del 10 agosto 2011 (“due note CO indirizzate rispettivamente al Dipartimento Provveditorato dell' di e al CP_1
Dirigente Responsabile del Governo dei COratti di Forniture Sanitarie della CO medesima , recanti, quella del 28 marzo 2011, la falsa affermazione in ordine alla necessità di eseguire tre interventi chirurgici in urgenza con impianto di valvola
ER su altrettanti pazienti, e quella del 10 agosto 2011 la falsa affermazione della natura infungibile della valvola ER, nonché l'esistenza di follow-up medico della stessa”, che avevano indotto “in errore l'allora Direttore generale dell' Parte_13 che emanava la delibera nr. 1482 del 7 dicembre 2011 (con la quale si recepiva la proposta di deliberazione dell'11 agosto 2011 richiamante le note del 28 marzo e del
10 agosto 2011 a firma e autorizzando l'acquisto in conto deposito Parte_1 delle valvole ER”), esse sarebbero state solo una parte rispetto al maggior numero di delibere (“…le ulteriori 7 delibere di proroga” di cui al fascicolo del p.m. e poi analiticamente indicate nell'ordinanza cautelare) che avevano “prorogato i vari contratti di acquisto senza gara, fino a tutto il 2019”; tutte le delibere in questione contenevano le attestazioni di infungibilità dei prodotti medicali “sponsorizzati” dal ricorrente (“benché specificamente contestate solo in relazione all'esempio più eclatante delle bio-protesi ER”); le attestazioni in questione per le concrete modalità e contesti in cui erano state rese, si caratterizzano per “sostanziale falsità,
Pag. 20 di 43 essendo strumentale solo a giustificare il presupposto per l'acquisizione del prodotto senza gara, con ricorso generalizzato all'affidamento diretto o con procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del codice degli appalti nella versione vigente fino al 2016 (D. Lgs.
n° 163/2006) e poi dell'art. 63 del nuovo testo introdotto dal D. Lgs. 50/2016, peraltro poi eseguita senza alcuna gestione dell'interesse negoziale della stazione appaltante”
(“Il prof. nel richiedere come indispensabili le sole valvole ER, Persona_6 da un lato omette totalmente di considerare tali alternative (la seconda disponibile a partire dal giugno 2012 e tuttavia da lui mai contemplata neppure in occasione delle successive proroghe annuali degli approvvigionamenti) e di descriverne le differenze e le specifiche indicazioni e controindicazioni per le diverse categorie di pazienti.
Dall'altro lato, al fine evidente di escludere le procedure di gara, afferma il presupposto della loro infungibilità come riferibile a “tutti” i pazienti ad elevato rischio chirurgico e ciò ha fatto sia in relazione alle ER, per favorire il distributore sia…in relazione alle 3f Enable, per favorire il Parte_6 distributore . Soggetti che poi si adoperano per trasferire al COroparte_11 primario le utilità indicate nell'imputazione. Essenziale è poi la circostanza che nell'originaria autorizzazione sia stata adottata la modalità di acquisto in conto deposito: in tal modo – con il contributo essenziale del e dietro il pretesto del Per_7 contenimento della spesa, simulato ad arte nell'interlocuzione tra Parte_1
e … – gli indagati hanno riservato al primario la facoltà di decidere in Per_7 Pt_6 via esclusiva l'impiego di tali dispositivi, senza alcun limite quantitativo e con una discrezionalità assoluta, di cui in seguito ha fatto ampio abuso, ed escludendo ogni possibilità di futuro controllo da parte dell'azienda”).
Poi, come si desume dalla lettura dell'ordinanza in questione: “Grazie a tali attestazioni … e con il ricorso all'artificio parimenti generalizzato della commessa in conto-deposito, il primario realizza un duplice obiettivo: sul fronte del prezzo garantisce ai fornitori un prezzo più alto di quello medio di mercato, sottraendoli alla gara e impostando procedure negoziate senza alcun effettivo contraddittorio della parte pubblica;
sul fronte del quantitativo si ritaglia in via esclusiva e generalizzata le decisioni sul futuro impiego dei prodotti in esame, in assenza di qualsiasi valutazione strategica condivisa in sede collegiale sulla pertinenza e congruità della scelta tra i
Pag. 21 di 43 diversi dispositivi, così attribuendosi un potere di spesa sostanzialmente iLLmitato”; “Le indagini dimostrano che il prof. abbia in larghissima misura assunto il Parte_1 ruolo di decisore unico degli acquisti e delle forniture della cardiochirurgia, espropriando gli altri organi dell'amministrazione delle funzioni loro proprie al fine di dirigere un sostanziale “collettamento” verso i prodotti offerti dalle due imprese distributrici e , con i cui referenti ha intessuto rapporti amicali Pt_6 CP_11 infarciti di continui e reciproci favori” (“Al riguardo è emblematica l'espressione sfuggitagli durante la conversazione con la dr.ssa , captata in ambientale nel Per_3 suo studio medico il 9 aprile 2019 (perché io voglio cominciare a fare il bancomat…!) allorquando – prima di impostare il proprio metodo nel tentativo di Parte_1 condizionare anche le future scelte del comitato tecnico, nel frattempo incaricato di elaborare il capitolato speciale di appalto per la clinica cardiochirugica, di cui fa parte la perfusionista – si oppone alla richiesta della perfusionista di acquisto del Per_3 dispositivo Spectrum sostenendo che non ci sono soldi e, all'obiezione che i soldi per i dispositivi di costo inferiore a € 40.000 erano disponibili, risponde: “già sto cercando di impegnare, scusa … già sto cercando di impegnare soldi per poter comprare i divaricatori per la chirurgia mini invasiva… perché io voglio cominciare a fare il bancomat…! […] no, il problema è che se tu prendi queste cose qui …io rischio di rimanere senza soldi ”… Di ok? per quanto riguarda (ndr Liberi) Parte_1 Per_8 tu ti puoi rivolgere a lui senz'altro, puoi rivolgerti a lui per chiedere consiglio di come fare, cosa fare etc.. etc…, ma i criteri li stabilisco io ci siamo capiti? : ah cosa Per_3
c'entro io! A quali criteri ti riferisci? Di giammarco: i criteri li stabilisco io! ...io voglio l'elenco della tipologia dei materiali che noi utilizziamo, è chiaro? : sì ma Per_3
Par quello è un elenco… le cannule per la circolazione extracorporea, i Parte_1 circuiti per circolazione extracorporea, i circuiti per ossigenatori, tipo di ossigenatore etc.. Etc… etc… ok?)”; quanto “alle autorizzazioni concernenti le ER, si tratta di forniture senza gara ad un prezzo evidentemente fuori mercato, visto l'importo unitario che, a fronte degli iniziali € 12.000 + IVA stabiliti nella delibera “madre” del 2011, dopo l'iniziale flessione del biennio 2013-2014 (rispettivamente a € 10.798 ed a
€ 8.149) le cui ragioni e modalità sono ignote e suscettibili di approfondimento, dal
2015 fino a tutto il 2018 si attesta a € 10.800 per ciascuna valvola bio-protesica. Di
Pag. 22 di 43 contro, secondo l'analisi della Commissione Tecnica della Regione Veneto riportata a p. 7/13 dell'all. 33, il prezzo medio unitario praticato in Italia nel periodo è di € 6.145; CO mentre il prezzo unitario offerto e concordato con la di Vicenza, per un numero complessivo di protesi comparabile e solo di poco superiore a quello di (40 CP_1 contro una media di 33 nel quadriennio 2015-2018), è di € 5.140 (cfr. all. 17). Perfino CO il prezzo unitario offerto e concordato con la di per un fabbisogno Pt_14 preventivato in appena 5 unità, è di € 8.000, ancora notevolmente inferiore al prezzo praticato alla Solo il 22 marzo 2019 la – COroparte_1 Parte_7 presumibilmente già a conoscenza delle lamentele emerse nell'ambito della clinica di e comunque solo dopo l'espressa sollecitazione del direttore amministratore CP_1 dr.ssa , seguita ad un'indagine interna con il Servizio Farmacia, come riferito Per_9 dalla dr.ssa (cfr. s.i.t. all. 25) – trasmette una comunicazione via PEC con la Per_10 quale offre un riaLLneamento dei prezzi delle valvole ER, con uno sconto di ben il
48%, che fa scendere improvvisamente il prezzo unitario a € 5.560 ! (cfr. all. 16)”; “È quindi evidente che la contestata dichiarazione di infungibilità del – con Parte_1 il contributo del responsabile dell'U.O. Governo dei COratti di Servizi e Forniture dr.
e con la mancanza di qualsiasi ulteriore analisi e valutazione di mercato da Per_7 parte degli organi tecnici della fino all'iniziativa assunta dalla dr.ssa Pt_8 Per_9 nel 2019 – hanno permesso alla ditta un profitto illecito ingente e privo di Pt_6 giustificazioni”; quanto alla richiesta del ricorrente del 28 marzo 2011, costituiscono riscontro logico alla tesi della falsità dell'attestazione di infungibilità delle ER la mancata indicazione di “quale sia stato il trattamento chirurgico e quale la sorte dei 3 pazienti che versavano nella necessità urgente dell'impianto di valvole aortiche protesiche” e il fatto che “Risulta però dai registri operatori del 2011 (all. 28) che nessuna protesi ER è stata utilizzata dalla Cardiochirurgia di Chieti nell'intero Per_ anno 2011, mentre la prima è stata impiantata il 17 ottobre 2012 (fonte dr.ssa
Servizio Farmacia, cfr. all. 29 e 30), quindi oltre 10 mesi dopo la pubblicazione
[...] della delibera autorizzativa”); tale falsità si sarebbe riverberata sulle ulteriori 7 delibere
– meglio indicate nell'ordinanza – “fondate sul medesimo presupposto di infungibilità che si assume falso in relazione alla delibera madre del 7 dicembre 2011, tale quindi da CO indurre in errore il D. G. della che autorizza la relativa modalità di
Pag. 23 di 43 approvvigionamento e di spesa negli anni successivi, poiché tutte hanno prorogato anche l'approvvigionamento senza gara delle valvole protesiche ER dalla ditta
; il ricorrente avrebbe fatto “un uso all'evidenza distorto ed illecito, Parte_7 giungendo fino a dissipare (cioè ad aprire inutilmente le confezioni, con l'effetto di renderle inutilizzabili, al solo fine di generare il corrispondente impegno di spesa per la CO
) una pluralità di protesi per singoli pazienti”, come in più occasioni riportato con riferimento alle “valvole ER dal dr. a p. 3 del verbale di ss.ii. del 9 aprile Per_11
2020 (all. 26)”; “Che non si tratti di condotte determinate da errori ma dalla scelta volontaria di dissipare i materiali per aumentare il fatturato delle aziende distributrici trova ampio riscontro – oltre che dalle considerazioni dell'ingente costo unitario dei singoli dispositivi e dell'omessa refertazione e spiegazione della plurima apertura, che rendono irragionevole la tesi dell'errore involontario – nelle eloquenti conversazioni intercettate tra i chirurghi implicati nelle contestazioni di corruzione (oltre al
[...] anche il suo delfino dr. ed i responsabili delle imprese Parte_1 Parte_9 Parte_6 ed Con riguardo proprio alle ER ci si riferisce alla
[...] CP_12 conversazione tra e del 30 maggio 2019, riportata alle pp. 62-64 Parte_1 Pt_6 della richiesta del P.M., in cui i due amici commentano sarcasticamente l'impiego anomalo delle bio-protesi indicate e sollecita il primario ad intervenire alla Pt_6 cena richiesta dai responsabili della ditta produttrice, ovviamente interessati a conoscere e diffondere i criteri di impiego “off label” del ottenendo il Parte_1 suo assenso. Con riguardo alla colla TA, dal costo parimenti assai elevato, ci si riferisce alla conversazione tra e del 10 giugno 2019, riportata alle Parte_9 CP_12 pp. 28 e 29 della richiesta del P.M. che rende esplicita evidenza della natura dei rapporti tra i due: il chirurgo eletto da come proprio referente Parte_1 fiduciario, alla ingerenza del privato che gli ricorda come “il TA va bene” per il coronarico già in sala operatoria, aderisce con un entusiasmo avvilente: “si si a litri, a litri, a litri. Litri! … metto a litrate … a litrate!”, mentre l'altro commenta sarcasticamente “shampoo”.
Quanto ai delitti di corruzione aggravata (perché “…in qualità di pubblico ufficiale in quanto primario presso il reparto di cardiochirurgia dell'ospedale clinicizzato SS Annunziata di compiva una serie di atti contrari ai propri doveri CP_1
Pag. 24 di 43 di ufficio, ricevendo in cambio da - rappresentante legale della Parte_6 Pt_7
fornitrice e distributrice di valvole cardiache marca Sorin-Livanova, modello
[...]
ER, nonché socio della società operante nella distribuzione di altri CP_10 apparati medicali - le utilità appresso meglio specificate. In particolare, nella sua qualità, induceva l'azienda sanitaria , sin dall'anno 2011, Parte_8 attraverso una mendace dichiarazione di infungibilità del prodotto, ad acquistare da le indicate valvole ER, consentendo così che le stesse, nel corso Parte_6 degli anni successivi e sino al 2019, fossero inserite nella procedura di ordinario approvvigionamento in conto deposito per il fabbisogno dell'UOC di cardiochirurgia.
Acquisti tutti da ritenersi illegittimi, in quanto operati per il soddisfacimento di interessi privati in contrasto con queLL pubblici e/o comunque assunti senza operarne una valutazione, in un contesto di corruzione sistemica frutto di un accordo radicato nel tempo. In cambio riceveva diverse utilità, tra cui:
1. l'arredo del proprio studio all'interno della Palazzina del policlinico di corpo M decimo piano, per un CP_1 importo pari a euro 27.084,01; 2. una valigia in pelle marca Wenger, modello pilota, del valore approssimativo di 350,00 euro;
3. un soggiorno a Lisbona della durata di 4 giorni comprensivo di biglietto aereo, alloggio e spese in loco. Fatto aggravato, perché concernente la stipulazione di contratti nei quali era interessata l'amministrazione alla quale il apparteneva. In dall'anno 2011 sino al mese di ottobre Parte_1 CP_1
2019” e perché il ricorrente, in concorso con “ nella qualità di dirigente Parte_9 medico a tempo determinato presso il medesimo policlinico di reparto di CP_1 cardiochirurgia e quindi entrambi pubblici ufficiali” aveva compiuto “una serie di atti contrari ai doveri di ufficio, ricevendo per questo da , COroparte_11 rappresentante legale della omonima s.r.l. e da , dipendente della CP_12 stessa società, distributrice all'ingrosso di dispositivi medicali per conto, tra l'altro, della società Medtronic, le utilità appresso meglio specificate. In particolare, al fine di favorire gli acquisti da parte dell'azienda sanitaria della Regione Abruzzo di Pt_8 particolari prodotti distribuiti dalla ditta (tra cui la pinza suturatrice CP_11 modello Cor-Knot, la colla emostatica riassorbibile TA, cannule biomedicus della
Medtronic, vent ventricolari della stessa Medtronic e circuiti extracorporei Medtronic), deliberatamente dissipavano e facevano un uso abnorme dei suindicati prodotti nel
Pag. 25 di 43 corso degli interventi chirurgici, assicurando, di conseguenza, che l' Parte_8 acquistasse quantitativi di prodotti superiori al reale fabbisogno. Acquisiti di beni - commercializzati da e dal dipendente - da ritenersi COroparte_11 CP_12 illegittimi, in quanto frutto dell'uso fuori misura degli stessi operato per il soddisfacimento di interessi privati in contrasto con queLL pubblici, in un contesto di corruzione sistemica frutto di un accordo radicato nel tempo. Il inoltre, Parte_1 si adoperava in favore di e di per interporli nella ordinazione e CP_11 CP_12
CO nella acquisizione a spese della di un macchinario denominato Heart CP_1
Mate 3, fornito dalla ditta AB e poi utilizzato in modalità non conformi e in assenza di qualsivoglia formazione professionale del medesimo in occasione Parte_1 dell'intervento chirurgico nei confronti di IC EL. Intervento eseguito in data 26 giugno 2019, a cui seguiva, il successivo 15 luglio, il decesso del paziente. CC CO acquisito dalla su richiesta di e previo accordo con , al Parte_1 CP_11 di fuori di qualsiasi procedura ad evidenza pubblica e con il solo scopo di avviare un nuovo canale commerciale con la AB, di cui si sarebbero beneficiati sia
[...] che e In cambio riceveva diverse Parte_1 CP_11 CP_12 Parte_1 utilità, tra cui: 1) un soggiorno a Cuba della durata di 13 giorni dal 29 aprile 2019 al
10 maggio 2019 (con esclusione delle spese per il volo aereo); 2) Il pagamento di alcune cene presso costosi ristoranti nel territorio di , San Benedetto Del Pt_3
Tronto, Teramo ed altri luoghi;
3). L'ottenimento, grazie all'intercessione di CP_13
, padre di , dell'uso a titolo gratuito del posto barca di
[...] CP_12 proprietà di presso il porto di per ormeggiarvi la propria Parte_10 Pt_3 imbarcazione, conseguendo in tal modo l'indebita utilità collegata al mancato pagamento del relativo canone di locazione. In cambio riceveva da Parte_9 [...]
l'utilità di gestire, benché il più giovane del reparto, i turni di servizio e di Parte_1 acquisire, in seno al reparto stesso, una posizione di preminenza rispetto agli altri medici. Egli, inoltre, quale esecutore materiale degli interventi, concorreva, utilizzando i prodotti sopra menzionati oltre il reale fabbisogno, ad assicurare anche a
[...] il conseguimento delle descritte utilità, innalzando la spesa dell' in Parte_1 Pt_8 favore del e del Fatto aggravato, perché concernente la CP_11 CP_12
Par stipulazione di contratti nei quali era interessata l'amministrazione alla quale il
Pag. 26 di 43 ed il appartenevano. In Chieti, dall'anno 2015 al mese di giugno Parte_1 Parte_9
2019 per le condotte del e dall'anno 2017 sino al mese di giugno 2019 Parte_1 per le condotte di ), sempre dalla lettura dell'ordinanza sopra citata si Parte_9 apprende: che “La prima e più rilevante voce, dell'importo complessivo di € 27.084, attiene all'arredo dei locali dello studio medico sito al 10° piano del nuovo edificio in cui è stata collocata la clinica cardiochirurgica, inaugurato nel 2015” (“Si ricorda CO come il personale della clinica (dr. e quello della Per_12 COroparte_18
(dr. dr. ) erano tutti a conoscenza del fatto che gli arredi fossero stati Per_13 Per_14 forniti dal nessuno invece ha saputo giustificare tale acquisizione sotto il Pt_6 profilo amministrativo”); che “La G.d.F. ha da subito sostenuto trattarsi di locali nella disponibilità esclusiva del dove il primario esercita anche attività Parte_1 privata intra moenia. Tale seconda circostanza, che rafforza il giudizio di utilità ed interesse privati a ricevere gli arredi, è stata incidentalmente confermata nell'interrogatorio di garanzia reso dal in relazione alla prima misura Parte_1 emessa a suo carico, di interdizione dall'ufficio di docente universitario, per i delitti di falso continuato in atto pubblico, falso indotto e truffa aggravata” (“Le fatture e la scheda contabile acquisite dalla G.d.F. documentano: la posa in opera del pavimento da parte della ditta che COroparte_19 ha emesso due fatture nei confronti della F.LL Di IO & C. s.r.l. per complessivi €
7.119,47 (all. 3 e 4 dell'all. 8 della nota G.d.F. 3 luglio 2020); sul punto CP_19 precisa di essersi occupato della posa e poi anche del carico della seconda tranche del materiale presso il fornitore di Montesilvano, visto che quello originariamente CP_20 fornito dal Di IO non era sufficiente per completare la pavimentazione dei locali indicatigli;
la fornitura del pavimento da parte della F.LL Di IO & C. s.r.l. e l'emissione di nuova fattura attiva nei confronti di COroparte_21 comprensiva della posa in opera, con apparente destinazione presso la sede societaria di Teramo via Pepe n° 8, per l'importo di € 14.285,77 (all. 1 e 2 dell'all. 8 della nota
3 luglio 2020); l'esecuzione di lavori per lavori di rifacimento un bagno Pt_15
(trasformazione del bagno esistente ad uso pubblico in bagno privato) presso l'Ospedale civile di Chieti, con fattura dell'importo di € 610 alla F.LL Di IO & C.
s.r.l. (all. 6 dell'all. 8 della nota G.d.F. 3 luglio 2020). , risultato in Persona_15
Pag. 27 di 43 rapporto di amicizia e frequentazione con come evidenziano i contatti CP_12 reiterati e ravvicinati, personali e telefonici, documentati dalla G.d.F. in occasione dell'audizione del primo (all. 9 e 10 della nota G.d.F. 3 luglio 2020), all'esito dell'acquisizione dei documenti ha confermato che la società ha COroparte_19 eseguito la posa dell'intero pavimento (acquisito in due tranche, da 151 e 74 mq) e che i lavori del bagno sono stati eseguiti dalla ditta D.S. del geom. CP_22 emittente la fattura intestata a F.LL Di IO. Sintomatica della volontà di occultare il vero beneficiario dei lavori è la circostanza che la fattura emessa dal Di IO nei confronti di non riporti traccia del luogo di esecuzione dei lavori COroparte_11 ma solo l'apparente destinazione presso la sede di in Teramo COroparte_21 via Pepe n° 8. b) La documentazione acquisita nel corso della perquisizione della sede della del 19 giugno 2020 (all. 13 della nota G.d.F. del 3 luglio COroparte_21
CO 2020) e successivamente presso la (all. 19, 20, 21, 22 della nota del 3 luglio Pt_15
2020) dimostra a volta quanto segue: ha pagato l'intero importo di € CP_11
14.286,77 richiesto da , in tre soluzioni (acconto di € 4.286,77 + € Parte_16
5.000 + € 5.000); L'indagato – forse solo a seguito della richiesta di documentare l'autorizzazione alla “donazione” degli arredi rivolta da a il precedente Per_13 Pt_6
4 febbraio 2020, cfr. ultima nota e § 2.5.1, visto che la corrispondente nota acquisita CO presso la con la medesima data apparente ed un contenuto simile presenta notevoli differenze, vedi anche il punto seguente – ha predisposto a corredo della fornitura una richiesta a sua firma in data 30 novembre 2015 rivolta al D.G. dr. , priva di Per_16
CO qualsiasi protocollo o segnale di ricezione da parte della;
Analoga missiva datata 30 novembre 2015 – cioè avente pari data apparente ma anche un contenuto difforme (tra le altre differenze, quella rinvenuta presso reca come oggetto la CP_11
“disponibilità di contribuire alla sistemazione degli studi medici”, quindi in ipotesi è CO riferibile anche al parquet;
mentre quella depositata presso la reca oggetto
“disponibilità alla donazione di arredi per gli studi medici”) – è stata rivenuta presso CO la , del tutto priva di protocollo o di altri elementi espressivi di data certa;
la nota reca la seguente annotazione informale del D.G. dr. , a sua volta incredibilmente Per_16 priva di data e di protocollo: “Dott. si autorizza”. L'indicazione di Per_7 Per_7 come istruttore appare del tutto anomala: egli era infatti dirigente dell'UOC Governo
Pag. 28 di 43 dei COratti mentre la questione dell'accettazione della donazione sarebbe stata di competenza dell' (cioè di . Presumibilmente l'indicazione Parte_17 Per_13 dell'istruttore maggiormente compiacente o amico è stata data al dr. dallo Per_16 stesso quindi accolta dal D.G. senza alcuna doverosa obiezione, senza Parte_1 far protocollare l'istanza e senza neppure datare l'autorizzazione! Presumibilmente il pavimento era stato già montato e tale circostanza era ben nota a tutti e avrebbe dovuto suscitare notevoli obiezioni. Sul punto si rimarca che esso era stato certamente già montato prima del 13 gennaio 2016, data dell'ultima fattura emessa dal posatore senza alcuna autorizzazione né verifica della sua compatibilità con gli CP_19 standard di igiene e di sicurezza di un ospedale. Per converso la prima data certa desumibile dalla procedura di autorizzazione è il protocollo n° 1590/CH della nota a firma dr. datata 15 gennaio 2016 ed inviata alla con fax delle Per_7 COroparte_21 ore 9:51 del 16 gennaio 2016 (in all. 13 della nota G.d.F. 3 luglio 2020), la quale costituisce il primo, unico ed assolutamente anomalo atto istruttorio eseguito.
L'offerta di disponibilità della datata 30 novembre 2015, non protocollata, CP_11
e l'autorizzazione vergata in calce dal D.G. , senza data e parimenti senza Per_16 protocollo, non avevano del resto alcuna ragione per rimanere sul tavolo del dr. Per_16
e su quello del dr. pertanto è stata certamente trasmessa subito al dr. il Per_7 Per_7 quale altrettanto certamente invia immediatamente alla ditta, a mezzo fax, la (consueta) richiesta di chiarimenti prot. 1590 del 15 gennaio 2016, con cui: “nel comunicare che questa Azienda ha già accolto positivamente la Vs proposta di donazione” chiede informazioni necessarie a perfezionare “l'iter di autorizzazione all'accoglimento”, quali la tipologia di arredi, le relative caratteristiche tecniche (schede tecniche e depliant illustrativi) ed il presumibile valore di mercato, “affinchè le stesse possano essere sottoposte al vaglio preventivo del Direttore della Clinica [manca: di]
Cardiochirurgia che ne potrà valutare l'idoneità all'accettazione”); che “
[...] ha quindi:
1. Preteso una modifica degli spazi per la creazione del proprio Parte_1 studio con anticamera e bagno privato;
2. sostituito le serrature per interdire l'accesso a terzi;
3. adibito due locali a sale di attesa per l'attività intra moenia propria e del dr.
; che “Gli arredi descritti nelle due fatture emesse da Parte_9 CP_23 riportate nell'all. 38, sono tutti costosi ed evidentemente di alta gamma. Essi
Pag. 29 di 43 consistono, per la zona studio, in una scrivania ed un tavolo (rispettivamente € 5.500 e
2.100), 3 sedie (€ 1.700), una poltrona (€ 1.000) due lampade (€ 200 + 480), una libreria (€ 1.650) ed un totem porta PC (€ 520); per la zona attesa o riunioni (oggetto di seconda distinta fattura) in due divani in pelle da 2 e 3 posti (€ 1.700 + 2.000), due poltrone in pelle nera su ruote (€ 1.300), altre 2 poltrone gialle e nere (€ 1.300), un mobile (€ 1.700), due tavolini (€ 500 + 350) ed un portariviste (€ 200). Entrambe le COr fatture risultano emesse dalla (il 25 gennaio ed il 25 marzo 2016) ed intestate alla da questa pagate il 19 ed il 25 gennaio 2016 (cfr. all. 38) e portate in Parte_7 contabilità come erogazioni liberali. Il personale della clinica (dr. Per_12 CP_18
CO
e quello della (dr. dr. ) erano tutti a conoscenza del
[...] Per_13 Per_14 fatto che gli arredi fossero stati forniti dal nessuno invece ha saputo giustificare Pt_6 tale acquisizione sotto il profilo amministrativo”; che “La richiesta della valigia viene così rivolta dal al presente nel suo studio il 18 aprile 2019: “in Parte_1 Pt_6 realtà avrei bisogno di … hai presente tu … quelle borse tipo … di cuoio ovviamente!... tipo quelle dei piloti?”. L'altro risponde “l'unica cosa dimmi le misure... come dev'essere?”. Un mese dopo, durante una nuova visita allo studio del 21 maggio, deposita la valigia sulla scrivania e alla domanda “nuova?” risponde “nuova di Pt_6 pacco, guarda!” poi aggiunge “te l'ho fatta vedere se ti può piacere … io te la lascio vah, sennò m'aggiusto io”. commenta che è bella perché non è molto Parte_1 grande e quindi ringrazia.vDel viaggio e soggiorno a Lisbona, parimenti monitorato durante le intercettazioni (cfr. pp. 74-82 della richiesta del P.M.), si è rinvenuta anche traccia documentale quando è stato perquisito l'appartamento del in Parte_1 occasione della notifica della prima ordinanza cautelare, come riferito dal P.M. nella nota a seguito del 3 luglio 2020 e nella informativa della G.d.F. in pari data. A tali due utilità minori si aggiunge il pagamento di un ulteriore viaggio aereo, dell'importo di
€ 1.287, per un soggiorno in Canada a Vancouver dal 13 al 16 ottobre 2018, accertato e contestato dal P.M. nella nota a seguito del 3 luglio 2020, ma non (ancora) inserito al capo 1) dell'imputazione provvisoria. Si tratta evidentemente di tre piccole erogazioni che attestano la continuità ed attualità di un rapporto di corruzione continuativa, ben coerente con la natura diretta e confidenziale delle conversazioni intercettate tra
[...]
e ”; quanto all' “impiego distorto e la dissipazione dei Parte_1 Parte_6
Pag. 30 di 43 materiali forniti dal ”, “la prova diretta della dissipazione, eclatante per la CP_11 colla emostatica TA e presente anche per altri dispositivi non specificamente nominati nell'imputazione, trova riscontro indiretto ed è integrate da una serie di altri indizi concludenti e dalla prova logica, il cui concorso consente di sostenere la dissipazione, o quanto meno l'impiego illecito in favore dei privati fornitori, di tutti i dispositivi e materiali in esame” e che “oltre che della colla emostatica TA, vi è prova piena di dissipazione anche per altri prodotti non espressamente richiamati nell'imputazione, come il condotto valvolato Noreact Bioconduit e, con riferimento al capo 1), le bioprotesi suturless ER fornite dal (cfr. dichiarazioni del dr. Pt_6 in all. 26)”; che l'esame dei documenti concernenti le forniture delle bioprotesi Per_11
3F Enable, dimostra “che la vicenda dell'autorizzazione all'acquisto senza gara delle valvole ER, già ampiamente esaminata al § 2., viene replicata nel 2013, con gli opportuni sviluppi ed adattamenti, per ottenere i dispositivi bio-protesici e gli aneLL forniti dalla (il ricorrente “si impegna allora, per gli iniziali tre COroparte_21 prodotti che intende acquisire senza gara e di cui fa richiesta all'amministrazione aziendale, nella stesura di tre dettagliate relazioni (del 4, 8 e 15 marzo 2013, cfr. all. 1,
2, 3 della proposta di delibera in all 27), le prime due relative agli aneLL per il trattamento delle alterazioni morfofunzionali della valvola mitrale e della valvola tricuspide, la terza alla bio-protesi suturless 3f Enable, come si è visto concorrente della ER costituita da pericardio equino anziché bovino: dispositivi tutti forniti dal distributore La vicenda poi si sviluppa con l'inserimento COroparte_21 fraudolento di un quarto dispositivo, che vede nuovamente il protagonismo del dr.
come si dirà più avanti nel dettaglio. Si tratta del dispositivo denominato Per_7
Noreact Bioconduit, citato dal dr. come oggetto di un'assurda dissipazione Per_11 eseguita in occasione dell'intervento subito dal paziente il 31 maggio Persona_17
2016: dettaglio che fornisce riscontro all'interesse di e di a Parte_1 CP_11
CO procurarne l'acquisizione in conto deposito da parte della . In tal caso vennero aperti due condotti valvolati Bioconduit, il primo di calibro 29 che non venne affatto utilizzato, il secondo di calibro 31 dal quale venne prelevata ed impiantata la sola estremità tubolare. L'intervento ha quindi comportato una spesa per materiali di €
9.600 (4.800 x 2, oltre IVA), mentre avrebbe potuto esser eseguito utilizzando una
Pag. 31 di 43 protesi vascolare retta del costo di appena € 400 (cfr. all. 26 e supra, § 2.4).” e
“L'infungibilità delle 3f Enable appare contrastante con l'analoga qualità attribuita nella precedente acquisizione delle ER ed è evidentemente riferibile solo alle specifiche indicazioni e controindicazioni di specifici pazienti, che qui non sono neppure presi in considerazione;
2. è stato nondimeno l'unico soggetto CP_11 invitato a partecipare alla procedura negoziata;
3. il prezzo offerto appare considerevolmente più alto di quello medio del mercato”; che la prova diretta della dissipazione – cioè dello spreco volontario dei materiali, al solo fine di aumentare il fatturato delle imprese distributrici emerge chiaramente con riguardo alla colla emostatica TA (“la conversazione del 22 maggio 2019 (p. 109 della richiesta) nonché di quella del 10 giugno 2019 (pp. 28-29 della richiesta)” e che “Dalla tabella riportata a p. 15 della richiesta emerge che l'impiego della TA, dopo un 2018 con spesa pari a € 8.905, nel 2019 sale a € 18.900. La confidenza maturata tra e CP_12
e la consapevolezza del della natura corruttiva dei rapporti Parte_9 Parte_9 intrattenuti dal con il prof. si riscontra anche in altre CP_12 Parte_1 conversazioni, come la precedente del 29 marzo 2019 (pp. 104-105 della richiesta), in cui commentano la “disinvoltura” con la quale invitato a cena, Parte_1 pretende di ordinare bottiglie costose a spese di ”; che “Lo spreco volontario CP_11 dei materiali quale prestazione del p.u. nel rapporto di corruzione riguarda anche altri dispositivi ad alto costo unitario che non son stati inseriti nell'elenco delle specifiche contestazioni, quali i condotti valvolati Bioconduit e le stesse protesi valvolari
ER, che invece sono stati oggetto delle specifiche accuse da parte del dr. Per_11 più volte richiamate, nelle ss.ii. in all. 26. La dissipazione volontaria è allora dimostrata anche con riguardo a tali ben più costosi dispositivi, dei quali tratta il dr. per averne conoscenza diretta, sia pure solo con riguardo agli interventi Per_11 chirurgici – presumibilmente pochi, in ragione dei contrasti emersi – ai quali ha preso parte insieme con il (cfr. ss.ii. in all. 26). Si richiama il contenuto delle Parte_1 ss.ii. rese il 9 aprile 2020…”; che “in relazione alle pinze Cor-knot, vi è prova di un uso improprio – e quindi inutile – nelle prime dichiarazioni rese dal dr. il 29 marzo Per_11
2019 (all. 3 dell'informativa . Esse evidenziano infatti che abbia Pt_15 Parte_1 utilizzato tale prodotto – un sistema di sutura semi-automatica particolarmente
Pag. 32 di 43 sofisticato e costoso, indicato esclusivamente per la chirugia mini-invasiva, non eseguita nella cardiochirurgia di Chieti – in modalità routinaria per la legatura dei punti di fissaggio di protesi o aneLL valvolari. Una facilitazione inutile ad un costo stimabile da 150 a 200 euro per singolo nodo, da moltiplicare per 10/15 per ogni singola protesi. Ne deriva un costo per le sole suture, del tutto ingiustificato, da € 1.500
a € 3.000 per singola protesi!” (“Il fatturato associato a tali prodotti è evidentemente di rilievo. Per le pinze Cor-knot, nel triennio 2017-2019, dalla tabella riportata a p. 115 dell'allegata richiesta emerge un importo complessivo di € 406.950, pari a ben €
135.650 di spesa media annua. Per le presenti in ben 13 tipologie, Parte_18 la spesa nel triennio 2017-2019 è stata di € 217.740, pari a € 72.580 di spesa annua.
Per i vent ventricolari la spesa nel triennio 2017-2019 è stata di € 50.830, pari a €
16.943 di spesa annua. Per i Circuiti per la Circolazione Extracorporea forniti da
Medtronic e quindi da (pari a poco meno della metà del totale) la spesa nel CP_11 triennio 2017-2019 è stata di € 369.600, pari a € 123.200 di spesa annua”).
Quanto alle vicende relative all'intervento eseguito il 26 giugno 2019 sul paziente EL IC, sempre dall'ordinanza cautelare in questione si apprende dell'esistenza di riscontri istruttori sulla falsità del referto operatorio (“L'intervento viene pertanto eseguito, dopo la predisposizione dell'acquisto extra ordinem del dispositivo, come impianto semplice LVAD, pur avendo i chirurghi espresso la facile previsione che l'intervento avrebbe messo in crisi il cuore destro, che avrebbe quindi dovuto essere assistito con un paracorporeo e, nel caso assai probabile di mancato recupero o “svezzamento”, si sarebbe dovuto valutare successivamente un secondo impianto VAD off label solo a destra, così come aveva fatto . All'intervento CP_16 certamente partecipa, in qualità di proctor ed esperto conoscitore del dispositivo e come ampiamente concordato, il prof. . Il suo nominativo risulta nella Persona_4 scheda di impianto del dispositivo, unitamente alle informazioni concernenti i seriali dei prodotti installati (cfr. allegato 71 all'informativa G.d.F. al nr. 24) Nel referto operatorio invece egli non compare”; “…il 24 giugno, chiedeva di utilizzare CP_16 quella della mentre ha preteso che la copertura CP_1 Parte_1 assicurativa fosse a carico dell'azienda padovana, con richiesta dell'autorizzazione ad eseguire l'intervento fuori sede fosse avanzata alla “Direzione medica”, e promettendo
Pag. 33 di 43 di occuparsene lui stesso (conversazione del 24 giugno ore 16:06, a p. 149-151 della richiesta). Di seguito, alla domanda del “nel caso in cui la cosa dovesse Parte_1 andare per le lunghe che si fa non si opera?”, individua la soluzione non senza CP_16 imbarazzo “adesso quanto meno … non so .. che mi devo lavare … non so .. sto lì e non devo risultare”, che l'altro l'accoglie subito con entusiasmo “ma ti lavi e non figuri, dai, su!”; quindi, all'obiezione del “e.. però dai, facciamogliela mandare […] CP_16 perché non voglio andare in galera per queste cose .. eeh”, afferma: Parte_1
“ma che vai in galera dai … ma zitto su … Fortunatamente noi operiamo solamente i disperati! … per queste cose qui … Quindi figurati che vuole succedere!” Come al solito, la promessa del di occuparsi e di risolvere il problema, non è Parte_1 stata mantenuta (cfr. la @ esibita dal dr. e riportata a p. 177 della richiesta) La CP_16
G.d.F. ha accertato infatti che alla Direzione Medica dell'Ospedale non risultano procedure di autorizzazione all'accesso in sala operatoria per il 26 giugno 2019.
Inoltre l'azienda il 10 aprile 2020 ha riferito che il dott. COroparte_24
non era stato autorizzato ad effettuare alcun intervento presso il policlinico di CP_16
(cfr. all. 76 all'informativa G.d.F.). Si conferma quindi il movente, già CP_1 preordinato nella conversazione del 24 giugno, del mancato inserimento nel registro operatorio dell'intervento del nominativo di , sprovvisto sia di autorizzazione da CP_16 parte dell'Azienda sanitaria di appartenenza sia della relativa copertura assicurativa.
Sussistono pertanto i gravi indizi del falso ideologico in atto pubblico fidefacente contestato al capo 7).”).
Quanto, infine, al delitto di turbata libertà degli incanti, nell'ordinanza si legge: che “L'acquisto dei materiali da parte della avviene mediante Parte_8 procedure di approvvigionamento riconducibili al bando di gara approvato con
Deliberazione del direttore generale n. 407 del 18 maggio 2007 (ultima procedura ad evidenza pubblica), con ss.mm.ii e proroghe determinate in base ad esigenze CO organizzative aziendali. Tuttavia con provvedimento del direttore generale dell' pro tempore, dott. del 31 gennaio 2019 nr. 98 (all. nr. 79 all'informativa Persona_18 cit.), si è dato inizio alle procedure per stabilire tavoli tecnici per la stesura di un nuovo bando di gara aziendale, da pubblicarsi nel corso dell'anno 2019 e riguardante anche l' . Con tale provvedimento, in vista della predisposizione del Parte_19
Pag. 34 di 43 nuovo bando di gara, si erano individuati i collegi tecnici incaricati di redigere i capitolati speciali di appalto e e erano stati scelti COroparte_17 CP_25 come componenti della Cardiochirurgia. È allora emerso in plurime conversazioni telefoniche e tra presenti che faceva ricorso a termini e toni di chiara Parte_1 valenza impositoria nei confronti dei soggetti incaricati di redigere i capitolati tecnici, da cui traspariva all'evidenza la sua volontà di condizionare l'operato del collegio tecnico al fine di conservare il pieno potere di scelta dei dispositivi da impiegare. La prima conversazione di particolare interesse è quella del 9 aprile 2019 ore 15 (a p.
203-205 della richiesta) già in parte sopra richiamata, captata in ambientale nel suo studio medico. con la dr.ssa . Inizialmente si oppone alla Per_3 Parte_1 richiesta della perfusionista di acquisto del dispositivo Spectrum, sostenendo che non ci sono soldi e, all'obiezione che i soldi per i dispositivi di costo inferiore a € 40.000 erano disponibili, risponde: “già sto cercando di impegnare, scusa … già sto cercando di impegnare soldi per poter comprare i divaricatori per la chirurgia mini invasiva… perché io voglio cominciare a fare il bancomat…! […] no, il problema è che se tu prendi queste cose qui …io rischio di rimanere senza soldi ”; che “La seconda conversazione di interesse, ancor più rilevante, è la conversazione progr. 3342 del 3 giugno 2019 con , intervenuta all'esito di un avvicinamento COroparte_26 pressante del a tarda notte dopo una cena nel centro di , che Parte_1 Pt_3 induce la perfusionista a cercare conforto e sfogo telefonico con il collega dalle ore
2:18 alle 3:04! (la conversazione è riportata per intero alle pp. 207-210 della richiesta)”¸che “si rilevano nei comportamenti complessivi del Prof. Parte_1 azioni finalizzate, in un primo tempo, a dettare la tipologia dei materiali da inserire nel bando e poi, a fronte delle resistenze della , a ritardare l'attività del collegio Per_3 tecnico, così permettendo di prolungare rapporti contrattuali ancora in essere con le ditte “amiche” sopra ricordate.Degni di rilievo, in tale prospettiva, sono due fatti: il primo relativo alla sollecitazione di nei confronti di a CP_12 Parte_9 dimettersi;
il secondo, invece, evincibile dal contenuto della conversazione nr. 3342 del
3 giugno 2019 intrattenuta dal con , nel corso Persona_3 COroparte_26 della quale la perfusionista opera espresso riferimento al fatto che ha Parte_1 nella sua disponibilità il catalogo della Medtronic, non a caso ditta di cui è CP_11
Pag. 35 di 43 distributore.Il fatto, poi, che il cambio della governance avrebbe messo a rischio i guadagni della compagine criminale - il che ha indotto le dimissioni di - Parte_9 costituisce la conferma dell'attività illecita commessa dall'indagato”.
Ulteriori riscontri istruttori relativi alla commissione degli illeciti sopra menzionati da parte del ricorrente si rinvengono nelle risultanze dell'attività istruttoria condotta autonomamente dalla Al resistente.
Quanto all'uso del ricorrente di dissipare materiali al solo scopo di aumentare il fatturato delle aziende distributrici con le quali aveva stabilito rapporti di scambio di favori, dalla lettura delle dichiarazioni rese dal Dr. (doc. n. 22 COroparte_27
CO dell sia apprende come “l'uso seriale e continuativo di valvole suturless costituisce un'eccezione rispetto all'invalso approccio chirurgico che in strutture analoghe a quelle di viene comunemente applicato. Intendo dire che l'utilizzo di queste CP_1 valvole costituisce ipotesi circoscritta applicabile a casi clinici particolari e specifici
(chirurgia mininvasiva), nel mentre l'utilizzo di valvole tradizionali è lo strumento più applicato e meno dispendioso per la chirurgia valvolare”; considerazioni del tutto sovrapponibili si traggono dalla dichiarazione del dr. “… Con riguardo CP_28 alla questione della cd. Dissipazione di beni e dispositivi durante le sedute operatorie da parte del Prof. evidenzio quanto segue. Non trova giustificazione Parte_1 alcuna l'utilizzo seriale delle valvole ER S (prodotto biologico senza suture), in quanto trattasi di dispositivo indicato per ipotesi chirurgiche circoscritte (anulus piccolo e/o interventi con accesso mininvasivo), nel mentre l'ex era aduso CP_29 applicare tale tipo di device per situazioni diverse se non antitetiche rispetto a quelle appena indicate. Del resto, pur volendo motivare l'utilizzo ulteriore di tale metodica rispetto a casi per i quali sia richiesta una particolare perizia e/o sussista una fattispecie interventistica complessa, giammai si potrebbe giustificare un utilizzo così massivo del prodotto sia per le ragioni cliniche poc'anzi evidenziate (casi gravi) sia per ragioni di palese sostenibilità economica, atteso che tali device hanno un costo da 3 a 5 volte superiore a queLL mediamente applicati per analoghi prodotti (stented). Analoghe argomentazioni posso formulare anche in ordine al dispositivo semiautomatico di legatura (mini cor-knot), il quale deve essere opportunamente utilizzato solo in casi particolari, ovvero laddove non sia possibile legare manualmente i nodi che fissano le
Pag. 36 di 43 protesi. Nel mio caso, a fronte di circa 200 interventi, ho utilizzato tale dispositivo 3/4 volte, solo ove le circostanze lo rendevano necessario, avendo sempre ben presente il costo indotto dall'utilizzo di tale dispositivo tale per cui ogni punto metaLLco ha un costo approssimativo di circa € 200,00; Del pari posso dire con riguardo all'utilizzo abnorme e sistematico della colla TA, sempre da parte del Prof. il Parte_1 cui costo per ogni flaconcino ammonta ad € 700/800, poichè detto prodotto ha un uso indicato per le ipotesi in cui i tessuti risultano particolarmente fragili. Tutte le circostanze sopra riferite, allorquando il Prof. era 1° operatore, erano Parte_1 più che frequenti e, a mio parere, del tutto ingiustificate sul piano clinico e insensate sotto il profilo gestionale e della sostenibilità. Non di rado capitava che l'utilizzo di tali dispositivi non fosse riportato nel referto operatorio, di talchè non era inusuale rilevare come nel referto operatorio, nella parte descrittiva di competenza medica, tali utilizzi non fossero riportati, nel mentre, nel medesimo documento, nella parte di competenza infermieristica, fossero applicati i tagliandi comprovanti codice, serie e numero del prodotto in effetti deconfezionato ancorchè in alcuni casi non utilizzato. In ordine alle prime due prassi sopra riferite (ER e mini cor-knot) ribadisco che trattavi di condotte assolutamente prelaventi allorquando il Prof. era 1° Parte_1 operatore. Con riguardo ai rapporti intercorrenti tra l'ex e i fornitori di CP_29 prodotti e dispositivi in uso alla Clinica Cardiochirurgica posso dire solo che, in esito ad un colloquio con il Sig. lo stesso ebbe modo di evidenziarmi come CP_12
l'ex Primario non volesse assolutamente che lo stesso allacciasse rapporti e/o CP_12 relazioni con noi e pretendeva che lo stesso si rapportasse unicamente con lui. …
Quanto alla peculiare posizione che ha riguardato il paziente IC EL, ho sempre ritenuto che le prestazioni assistenziali di cui il predetto avesse in effetti bisogno dovessero essere erogate presso un Centro per il trattamento specifico dello scompenso cardiaco (prestazioni queste non erogate presso la , così da poter COroparte_30 trattare il paziente con alternative più appropriate. Infatti, ero del tutto contrario all'opzione dell'impianto di un'assistenza ventricolare sinistra vista la compromissione CO anche del ventricolo destro” (doc. n.22 dell' ; anche e CP_31 CP_32
avevano ricordato che il ricorrente “prediligesse in maniera prevalente, l'uso di
[...]
CO dispositivi biologici e di colla TA” (doc. n. 23 dell' .
Pag. 37 di 43 Le dichiarazioni rese dalla dott.ssa forniscono riscontro Persona_3 all'imputabilità del delitto di turbata libertà degli incanti e, in ogni caso, fanno emergere pienamente il ricorso, da parte del ricorrente a termini e toni di chiara valenza impositoria nei confronti dei soggetti incaricati di redigere i capitolati tecnici, da cui traspariva, all'evidenza, la sua volontà di condizionare l'operato del collegio tecnico al fine di conservare il pieno potere di scelta dei dispositivi da impiegare: “in ordine alle presunte intromissioni perpetrate dal Prof. rispetto ai lavori della Parte_1
Commissione Tecnica deputata a redigere il nuovo capitolato tecnico per la fornitura di beni per la Clinica Cardiochirurgica posso riferire che l'ex a più riprese ha CP_29 cercato di ingerirsi impropriamente nelle attività della Invero, ricordo CP_33 che in più di un'occasione il ha cercato di avere dalla sottoscritta Parte_1 aggiornamenti ed informazioni circa i contenuti del redigendo capitolato e manifestava il suo disappunto a fronte del mio riserbo. Ricordo anche che nel corso di questi colloqui il era solito "suggerire" una particolare attenzione rispetto alla Parte_1 previsione in seno al documento tecnico di "specifici" prodotti, non limitandosi ad indicarne solamente il genus. A fronte del mio riserbo e delle mie resistenze lo stesso, in un paio di occasioni, mi ha invitato alle dimissioni. Reputo opportuno a questo punto precisare che, in realtà, la parte di capitolato di mia competenza (quella non medica) è stata portata avanti in modo compiuto e in tempi adeguati e la mancata conclusione dei lavori era in effetti da ascrivere alle assenze del Dr. competente per la parte Parte_9 medica. Con riguardo ai rapporti intercorrenti tra l'ex e i fornitori CP_29 CP_11
e nonchè con il posso unicamente riferire che queLL con il Pt_6 CP_12 CP_12 erano assidui ed amicali, un po' meno frequenti queLL con il Relativamente al Pt_6 cd. fenomeno della dissipazione dei beni in uso alla sala operatoria, ho potuto riscontrare nel tempo un uso, a mio parere, improprio delle cannule biomedicus
(particolarmente costose) indicate per assistenza a breve termine o per cannulazione femorale. Il Prof. era invece solito farne un uso frequente che io Parte_1 reputavo inappropriato, in quanto lo strumento non era quello indicato e poi perché particolarmente costoso. Per tale ragione ho avuto modo di suggerirgli soluzioni CO alternative che tuttavia non hanno avuto seguito” (doc. n. 22 dell' .
In definitiva, oltre a poter dirsi provati in buona parte i fatti integranti i capi di
Pag. 38 di 43 imputazione di cui al procedimento penale in corso – quantomeno sotto il profilo delle condotte corruttive, di falsità ideologica e di turbativa degli incanti – i comportamenti risultati come provati anche nell'ambito del procedimento disciplinare autonomo CO condotto dalla resistente costituiscono gravi violazioni dei doveri del dirigente ex CO art. 47 del CCNL della dirigenza sanitaria (doc. n. 29 dell' , e, in particolare: dell'obbligo di improntare la condotta “ai principi di diligenza e fedeltà di cui agli artt.
2104 e 2105 del Codice Civile” e di contribuire “alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità” di cui al comma, di contribuire “al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti, operando costantemente nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al DPR
62/2013 di cui si impegna a osservare tutte le disposizioni nonché dei codici di comportamento adottati dalle Aziende ed Enti ai sensi dell'art. 54, comma 5 del D.Lgs.
n. 165/2001 e di quanto stabilito nelle Carte dei Servizi” di cui al comma 2, nonché dell'obbligo di “garantire la migliore qualità del servizio, deve, in particolare: a) assicurare il rispetto della legge, con riguardo anche alle norme regolatrici del rapporto di lavoro, nonché delle disposizioni contrattuali, nonché l'osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall'Azienda o Ente e perseguire direttamente l'interesse pubblico nell'espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti;
c) nello svolgimento della propria attività, mantenere una condotta uniformata a principi di correttezza e di collaborazione nelle relazioni interpersonali, all'interno dell'Azienda o
Ente con gli altri dirigenti e con gli addetti alla struttura, astenendosi, in particolare nel rapporto con gli utenti, da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possono nuocere all'immagine dell'Azienda o Ente, salvo che non siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300 del 1970” e di “mantenere un comportamento conforme al proprio ruolo, organizzando ed assicurando la presenza in servizio correlata alle esigenze della propria struttura ed all'espletamento dell'incarico affidato, nel rispetto della normativa contrattuale e legislativa vigente”.
Non vi è dubbio che l'essersi adoperato per l'acquisto di ingenti quantitativi di
Pag. 39 di 43 materiali, peraltro in contrasto con l'invalso approccio chirurgico dell'azienda sanitaria teatina e strutture assimilabili - poi dissipati al solo scopo di favorire determinate aziende distributrici e di ottenere vantaggi personali da queste ultime - costituisce aperta violazione dell'obbligo di anteporre a qualunque altro interesse quello dei pazienti e di salvaguardare la piena legalità e l'immagine della struttura pubblica diretta, così come le pressioni rivolte ad una collega per influenzare le determinazioni di acquisto dei materiali stessi rappresenta una grave violazione degli obblighi di correttezza e collaborazione nelle relazioni interpersonali;
analogamente, apertamente violato è rimasto l'obbligo di “astenersi dal chiedere o accettare omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo queLL d'uso, purché di modico valore” (i quanto i vantaggi della condotta corruttiva ricevuti dal ricorrente hanno riguardato arredi di lusso e di ingente valore e viaggi onerosi), e l'obbligo di
“assicurare la massima diligenza nella compilazione e tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche” (si veda la mancata dolosa indicazione, nella cartella clinica del paziente EL IC, del nominativo del collega non autorizzato e non assicurato rispetto all'esecuzione dell'intervento del 26 giugno 2019).
Né a diverse conclusioni sarebbe stato possibile pervenire all'esito dell'eventuale assunzione dell'istruttoria testimoniale richiesta in ricorso, avente ad oggetto circostanze irrilevanti ai fini del giudizio (“…se dall'anno 2011 all'ottobre
2019 le procedure di acquisto delle valvole cardiache, incluse le valvole ER, nonché di approvvigionamento dei dispositivi medicali in uso presso il reparto di
Cardiochirurgia della , fossero gestite dal Servizio approvvigionamenti CP_34 della e se il Prof. abbia mai fatto parte COroparte_1 Parte_1 di commissioni di gara, collegi tecnici per l'elaborazione di capitolati d'appalto od abbia gestito segmenti o fasi relative all'acquisto dei suddetti dispositivi e valvole”,
“…se la presenza in sala operatoria cardiochirurgica del Prof. durante Persona_4
l'intervento cui fu sottoposto il paziente IC EL in data 26 giugno 2019 sia consistita nell'assistenza tecnica all'intervento, quale proctor ed esperto accademico nell'impianto di dispositivi Heart Mate 3, oppure se egli abbia partecipato materialmente all'intervento medesimo operando unitamente all'equipe cardiochirurgica diretta dal Prof. , “…che gli arredi dello studio del Parte_1
Pag. 40 di 43 Prof. e degli altri dirigenti medici presso il suddetto reparto di Parte_1
Cardiochirurgia (P.O. S.S. Annunziata di vennero acquisiti sotto la supervisione CP_1 del personale tecnico della ed inventariati nel Registro COroparte_1 dei Cespiti della medesima Azienda sanitaria e che i relativi locali venivano utilizzati anche per la didattica e la telemedicina”) e formulate in maniera generica (“riferisca inoltre se l'infungibilità delle valvole ER riguardasse evidenze scientifiche ed esigenze mediche, specificandole, del reparto di Cardiochirurgia del P.O. “S.S.
Annunziata” di;
“Vero che l'utilizzo delle suddette valvole ER era CP_1 previsto dalle linee guida e dai protocoLL sanitari adottati in clinica cardiochirurgica nel periodo 2011-2019”, “Vero che la partecipazione a congressi specialistici ed a missioni da parte del Prof. veniva sempre gestita ed autorizzata Parte_1 dall'Università datrice di lavoro “ ” di (come da CP_2 CP_2 documento plurimo n. 25 del fascicolo di parte ricorrente, che viene mostrato al teste)”: le indebite pressioni sulla collega ufficialmente incaricata di provvedere agli acquisti dei materiali della struttura costituiscono illeciti di carattere penale e civile indipendentemente dal fatto e – anzi – proprio perché il ricorrente non avrebbe avuto alcun titolo per influire sulle decisioni di commissioni di gara o di collegi tecnici per l'elaborazione di capitolati d'appalto per l'acquisto dei suddetti dispositivi e valvole;
il motivo della presenza del in sala operatoria non avrebbe potuto costituire alcuna CP_16 valida ragione giustificativa dell'omissione, pacificamente operata nella cartella clinica, violando l'obbligo della sua corretta tenuta;
l'adibizione di un vasto spazio di proprietà CO dell' resistente ad uso personale con la realizzazione dei lavori di pavimentazione e l'installazione di arredi ricevuti dalle ditte produttrici di materiai biologici acquistati aggirando gli obblighi di gara costituiscono gravi violazioni dei summenzionati obblighi di condotta inerenti la figura di un dirigente sanitario, inidonee a scriminarle essendo “la supervisione del personale tecnico della , l'eventuale COroparte_1 inventario nel Registro dei Cespiti della medesima Azienda sanitaria (peraltro in ambito penale accertata come del tutto mancante) e l'eventuale utilizzo dei locali “… anche per la didattica e la telemedicina” (circostanza confermativa del prevalente utilizzo personale di un bene pubblico); del resto, anche l'eventuale esistenza di “evidenze scientifiche ed esigenze mediche” e la previsione nelle “linee guida e dai protocoLL
Pag. 41 di 43 sanitari adottati in clinica cardiochirurgica nel periodo 2011-2019” riferite alle valvole
ER – in mancanza di specificazione dell'esistenza di tali esigenze e di tali evidenze negli specifici casi clinici contestati nel procedimento penale in corso e in presenza dei plurimi riscontri sopra riportati sulla iLLceità delle condotte – non avrebbe potuto giovare al ricorrente al fine di dimostrare il corretto adempimento dei doveri di cui al menzionato art. 77 del CCNL.
Il carattere plurimo e reiterato delle condotte in questione non può che confortare, quindi, quella valutazione di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile posta CO a fondamento della decisione di risoluzione del rapporto di servizio con l' esistente.
Per le medesime considerazioni vanno, parimenti, rigettate le domande di condanna solidale delle amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni asseritamente derivanti dalla cessazione dall'esercizio dell'attività assistenziale.
- 6 –
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte ricorrente va infine condannata al rimborso delle spese processuali sostenute da entrambe le controparti che, tenuto conto del valore e della natura della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice
(in applicazione del d.m. 55/2014 con riferimento all'ultimo scaglione delle cause di valore indeterminabile, dimezzato il solo compenso per la fase istruttoria, che ha avuto svolgimento solo in forma documentale), si liquidano in complessivi euro 12.056,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta le domande proposte da Parte_1 contro e
contro
COroparte_1 [...] con ricorso del 25 gennaio 2025 e lo condanna al COroparte_2 pagamento delle spese di lite nei confronti di entrambe le controparti liquidate, in favore di ciascuna, in complessivi euro 12.056,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge
Pag. 42 di 43 Chieti, lì 9 dicembre 2025
Il giudice del lavoro dott. ssa Laura Ciarcia
Pag. 43 di 43
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 144/2025
R.G.A.C. promossa da (avv. Leonello Brocchi),
contro
Parte_1
(avv. Valerio Speziale) e
contro
COroparte_1 [...]
(Avvocatura Distrettuale dello Stato di COroparte_2
L'Aquila) avente ad oggetto: il diritto di svolgere l'attività assistenziale prevista dall'art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 517/1999 e al risarcimento del danno patrimoniale a titolo di perdita di chance e al pregiudizio professionale, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato il 23.1.2025, il ricorrente in epigrafe indicato, professore ordinario di Chirurgia Cardiaca presso il Dipartimento di Neuroscienze, imaging e scienze cliniche dell' di , premesso di aver COroparte_3 CP_2 svolto la correlata attività assistenziale di cardiochirurgo, quale Direttore dell' di Pt_2
Cardiochirurgia della presso il Presidio Ospedaliero COroparte_1
“S.S. Annunziata” di sino al 16 giugno 2020, deduceva in fatto: che tale attività CP_1 assistenziale era stata interrotta da tale data sino al 24/03/2022, in conseguenza dei provvedimenti cautelari temporaneamente adottati dal Giudice per le Indagini
Preliminari del Tribunale di Chieti concernenti presunte responsabilità gestionali quale dell' e Direttore della Clinica COroparte_4 COroparte_3
Cardiochirurgica della che nonostante la caducazione dei COroparte_1 provvedimenti interdittivi adottati dal G.I.P. del Tribunale di Chieti con la piena riabilitazione all'esercizio della professione medica, il Direttore Generale dalla CP_1 resistente aveva adottato un provvedimento di “deconvenzionamento” con la
[...]
giustificato proprio ed esclusivamente dalle accuse penali COroparte_1 ancora in fase d'accertamento dibattimentale. Dopo aver lamentato, in diritto, la “1)
Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 2, D. Lgs. n. 517/1999 ed 1, comma 2, della Legge n. 230/2005 (in materia di esercizio dell'attività e delle funzioni assistenziali da parte dei professori universitari di materie cliniche).Violazione e falsa applicazione degli artt. 27, comma 2 e 13, ultimo comma, Cost., nonché: dell'art. 3
Direttiva 9 marzo 2016 n. 2016/343/UE, in G.U.U.E., 11 marzo 2016, L 65, 1; dell'art. 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
dell'art. 6, comma 2, C.E.D.U.; degli artt. 1 e 2 D. Lgs. n. 188/2021”, concludeva chiedendo di “1) dichiarare il diritto del ricorrente a svolgere attività assistenziale cardiochirurgica presso l'inerente area ospedaliera della P.O. “S.S. Annunziata” (ovvero, in COroparte_1 assoluto subordine, presso altra Azienda ospedaliero-universitaria pubblica o privata convenzionata con il , ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 D. Lgs. n. 517/1999 ed a CP_5 percepire il correlato trattamento retributivo ed economico, ordinando alle amministrazioni resistenti l'adozione dei necessari provvedimenti conformativi;
2) condannare la soccombente al risarcimento del danno patrimoniale subito dal CP_1 ricorrente a titolo di perdita di chance, parametrato alle retribuzioni ed indennità accessorie (indennità di perequazione di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 517/1999 e s.m.i.) che il ricorrente medesimo avrebbe percepito se gli fosse stato consentito l'esercizio dell'attività assistenziale, dal 24/03/2022 e sino alla concreta attuazione dell'incarico assistenziale di legge, oltre alla rivalutazione monetaria a far data dalla maturazione di ciascuna quota di credito, ovvero agli interessi legali, qualora d'entità superiore (Cass.
Civ., SS.UU. 9 giugno 2017, n. 14429), previa - occorrendo - designazione d'un consulente tecnico d'ufficio che accerti analiticamente l'esatta entità del quantum debeatur;
3) condannare altresì la medesima al risarcimento del danno, da CP_1 quantificarsi necessariamente in via equitativa, con specifico riferimento al pregiudizio professionale derivante al ricorrente dalla privazione delle competenze cliniche acquisite (un triennio senza lo svolgimento dell'attività assistenziale, come rimarcato in premessa). Condanne risarcitorie - in ogni altra ipotesi interpretativa eventualmente ritenuta da codesto On.le Tribunale - solidalmente estese all'Ateneo “G. d'Annunzio”.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, ex art. 91 c.p.c.”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' COroparte_6 deducendo: che il 17 giugno 2020 le era stato notificato il provvedimento emesso dal
G.I.P. del Tribunale di Chieti con cui era stata applicata nei confronti del ricorrente la
Pag. 2 di 43 misura cautelare interdittiva della sospensione dell'ufficio pubblico di professore ordinario per il settore scientifico disciplinare Med. 23 di Chirurgia Cardiaca, per la durata di 12 mesi;
che il 27 ottobre 2020, la Guardia di Finanza e la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Chieti le avevano trasmesso, ai sensi dell'art. 129, comma 3-bis, c.p.p., copia di un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari;
che con nota prot. n. 61782U20 del 28 ottobre 2020, il suo
[...] aveva proceduto al formale avvio del procedimento COroparte_7 disciplinare, alla contestazione di addebito rispetto a tutte le circostanze oggetto dei capi di imputazione provvisoria e aveva disposto contestualmente la sospensione del procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 55-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001; di aver con delibera n. 923 del 28 ottobre 2020 disposto la “sospensione del rapporto CO convenzionale in essere tra questa e l'Università COroparte_2 Parte_3
, già peraltro assunta con deliberazione n. 475 del 17.06.2020, limitatamente
[...] alla posizione del predetto Sanitario almeno fino a quando perdurerà l'efficacia della ripassata misura cautelare”; decreto del Rettore emesso il 6 novembre 2020 anche l'Ateneo aveva procedeuto alla sospensione del ricorrente dal ruolo di Professore
Ordinario per tutta la durata della misura cautelare degli arresti domiciliari;
che analogo provvedimento di sospensione era adottato anche dall'Ordine Provinciale dei Medici di CO Pescara;
che con ordinanza notificata alla l 25 marzo 2021, il G.I.P. di aveva CP_1 disposto la sostituzione delle misure cautelari in precedenza emesse con il divieto temporaneo di esercitare la professione di medico-chirurgo per la durata di 12 mesi, ovvero fino a tutto il 24 marzo 2022; che con nota del 12.07.2021 l' aveva CP_8 disposto la ripresa del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 55-ter, comma 4, del
D.Lgs. n. 165/2001, rinnovando nei confronti del ricorrente le medesime contestazioni di addebito in ordine alle circostanze di cui ai capi di imputazione già contestate nella prima lettera del 28 ottobre 2020; che con provvedimento n. 16 del 7 dicembre 2021
l' aveva deciso “di risolvere” “il rapporto di lavoro in regime convenzionale” CP_8 con il ricorrente;
che a decorrere dal 1° aprile 2022 il posto di “Direttore della U.O.C.
“Clinica Cardiochirurgica” del P.O. di era stato coperto dal Prof. CP_1 [...]
, nuovo titolare della cattedra di Cardiochirurgia presso l'UdA; che il Per_1 ricorrente ricopriva attualmente l'incarico di Presidente del Corso di Laurea in Tecniche
Pag. 3 di 43 e Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare L/SNT3 per il triennio
2024/2027, come da decreto del Rettore del 25 ottobre 2024. Eccepiva:
l'inammissibilità della domanda diretta ad ottenere l'accertamento del diritto a svolgere l'attività assistenziale, poiché nel ricorso introduttivo non era stata avanzata alcuna richiesta di accertamento dell'illegittimità del recesso unilaterale della convenzione, per
“per carenza della titolarità della cattedra di Cardiochirurgia presso l'Università “
[...]
” di ” (in quanto “Dal 2021 il ricorrente non è più titolare CP_2 Parte_3 della cattedra di cardiochirurgia presso l'Università “ ” che, per COroparte_9 decreto del Rettore, è oggi assegnata al Prof. , docente di I fascia Persona_1 con qualifica di Ordinario MED/23 “Chirurgia Cardiaca presso il Dipartimento di
Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche”), “per la sopravvenuta eliminazione della Con convenzione originariamente stipulata con la e relativa al Prof. e la Parte_1
Con sua sostituzione con un diverso rapporto convenzionale tra la e l in CP_2 relazione alla medesima e con titolarità affidata al Prof. , nuovo Pt_2 Per_1
Ordinario di Cardiochirurgia”; che il potere disciplinare discendeva, “in modo espresso, dal vigente Protocollo d'Intesa tra la Regione Abruzzo e l' COroparte_2
, adottato con Deliberazione di G.R. n. 250 del 09.05.2017, dalla
[...]
Convenzione siglata tra le due Pubbliche Amministrazioni e dall'art. 2, comma 3, del
D.P.R. n. 62/2013”. Concludeva chiedendo di “rigettare il ricorso introduttivo del giudizio in quanto inammissibile, illegittimo e/o comunque, infondato in “Fatto” e
“Diritto”. - Con vittoria di spese e competenze professionali da liquidarsi secondo i parametri dei decreti ministeriali vigenti.”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' COroparte_2 di , deducendo di aver rigettato le istanze di
[...] CP_2 strutturazione ex art.5 D. L.vo n.517/1999 proposte dal ricorrente tra il 5.1.2023 e il CO 18.3.2024, a seguito dell'atto di risoluzione del rapporto adottato dalla Eccepiva: il difetto di legittimazione passiva, non essendo “autrice del denunciato comportamento CO illecito” ed essendo i provvedimenti datoriali impugnati adottati dalla la carenza di interesse ad agire, atteso che la nota prot. n.0027052 del 04.04.2024 dell'
[...]
della quale era stato richiesto l'annullamento per la natura COroparte_2 meramente ricognitiva della vicenda fattuale e giuridica correlata alle pretese avanzate
Pag. 4 di 43 dal ricorrente, è insuscettibile di produrre un qualsivoglia pregiudizio nei suoi confronti;
di essersi dovuta adeguare a fronte dei provvedimenti cautelari adottati dal Giudice penale, emettendo i decreti rettorali n.748/2020, n.1380/2020 e n.600/2021, finalizzati a dar conto -sia nel rapporto di servizio sia nella carriera del docente- dell'avvenuta impossibilità di esercitare le funzioni di docente universitario;
che allo scadere dell'efficacia delle suddette misure cautelari, il ricorrente era stato prontamente reimmesso nel ruolo di docente universitario. Concludeva chiedendo “preliminarmente, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, nonché, parzialmente e in subordine, la carenza COroparte_2 interesse ad agire, con ogni conseguenza in relazione alla inammissibilità delle domande proposte nei confronti dell'Ateneo ed alla estromissione dello stesso dal giudizio. In ulteriore subordine e nel merito, voglia respingere tutte le domande proposte nei confronti dell'Ateneo resistente, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. Con rifusione di spese, diritti ed onorari di lite del giudizio”.
La causa, istruita con documenti, è stata decisa mediante adozione della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e di note ex art. 127 ter c.p.c..
-2-
In primo luogo, deve essere rigettata l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' resistente: come si legge nelle premesse CP_2 del ricorso, parte ricorrente ha inteso agire in questa sede invocando la responsabilità solidale delle due amministrazioni convenute e, in particolare, al fine di ottenere la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e del danno alla professionalità, e la disapplicazione di atti adottati, rispettivamente, da entrambe le amministrazioni in questione (la “Nota prot. n. 0027052 del 04/04/2024 dell' COroparte_2
” e il “Provvedimento n. 1348 del 16/12/2021 adottato
[...] CP_2 dal Direttore Generale della ). COroparte_1
-3-
Quanto al merito della controversia, deve innanzitutto rilevarsi l'infondatezza del vizio di “incompetenza funzionale del legale rappresentante dell'Azienda sanitaria procedente”, rilevato nelle premesse del ricorso con riferimento alla Convenzione
Pag. 5 di 43 fra la Regione Abruzzo e l' resistente: come si Parte_4 CP_2 desume dalla lettura dell'art.9 della “Deliberazione Giunta Regionale Abruzzo n. 250-
2017” Protocollo di intesa REGIONE – UNICH” al doc. n.22 del ricorrente, ai professori e ai ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso le
Strutture Sanitarie “si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il Direttore Generale, le norme stabilite per il personale del Servizio Sanitario Nazionale. Il personale convenzionato sanitario assume uguali diritti e doveri del corrispondente personale ospedaliero con pari posizione funzionale. Dell'adempimento dei doveri assistenziali il personale risponde universitario risponde al Direttore Generale” e “l'azione disciplinare nei confronti del personale universitario convenzionato con esclusivo riferimento all'attività assistenziale è demandato all'Ufficio Procedimenti Disciplinari dell'Azienda sanitaria”.
Del resto, come pure si legge nell'ordinanza Cass. Civ., Sez. Lavoro, 6 giugno
2024, n. 15684 richiamata in ricorso “Il d.lgs. n. 517 del 1999, nel disciplinare i rapporti fra Servizio sanitario nazionale e Università, sottolinea la necessaria complementarità dell'attività assistenziale rispetto a quella didattica e di ricerca, e ad un tempo, afferma l'autonomia di tali attività (si v., Cass., S.U., n. 26673 del 2020).
L'art. 5, ai commi 1 e 2, prevede che possono svolgere attività assistenziale presso
Aziende e Policlinici universitari i professori e ricercatori universitari, ai quali fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con le Aziende e a quello con il Direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale.
Dell'adempimento dei doveri assistenziali il personale universitario risponde al
Direttore generale, non potendo la suddetta integrazione tradursi nell'ammissibilità di comportamenti di professori e ricercatori universitari che incidano negativamente sull'esercizio dell'attività dell'Azienda sanitaria alla quale sono assegnati (cfr., Cass.,
n. 25670 del 2017). In sede di regolamento di giurisdizione è stato più volte affermato che con riferimento ai medici ricercatori e docenti universitari svolgenti attività assistenziale presso Aziende e Policlinici universitari il rapporto di impiego con l' deve essere distinto rispetto al rapporto instaurato con l'Azienda CP_2
Pag. 6 di 43 ospedaliera, poiché l'art. 5, comma 2, d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 dispone che, sia per l'esercizio dell'attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale (si v., Cass., S.U., n.
5566 del 2023, n. 8633 del 2020)”.
Nel caso di specie è, poi, escluso che, come erroneamente dedotto in ricorso
“L'interruzione, di fatto, dell'attività assistenziale esercitata…” sia “dipesa dalla mera acquisizione presso la Procura della Repubblica di del fascicolo delle indagini CP_1 preliminari che hanno interessato (anche) l'esponente”. CO Come puntualmente ricostruito nella memoria di costituzione della resistente, a seguito della notifica del 17 giugno 2020 “dell'applicazione dal G.I.P. del
Tribunale di Chieti della misura cautelare interdittiva della sospensione dell'ufficio pubblico di professore ordinario per il settore scientifico disciplinare Med. 23 di
Chirurgia Cardiaca, per la durata di 12 mesi” (doc. n. 4 di parte ricorrente), con la delibera n. 475 l'azienda, preso atto dell'adozione della misura interdittiva e del
“decreto rettorale con cui l' aveva proceduto alla sospensione COroparte_2 del ricorrente dall'ufficio pubblico di professore ordinario” aveva disposto “la sospensione, con decorrenza 17.06.2020, del rapporto convenzionale in essere tra CO questa e l'Università " " di , limitatamente alla CP_2 CP_2 posizione del predetto Sanitario almeno fino a quando perdurerà l'efficacia della ripassata misura cautelare, facendo contestualmente salvo ogni diverso ed ulteriore effetto derivante da eventuali e successivi provvedimenti modificativi e/o sostituivi della CO stessa da parte della competente A.G” (doc. n. 9 dell' .
Effettivamente, pur non avendo nessuna delle parti depositato il D.R. 748/2020 del 17.6.2020 di sospensione del ricorrente dall'ufficio pubblico di professore ordinario per il settore scientifico disciplinare MED/23 di Chirurgia Cardiaca e Titolare della
Cattedra di Cardiochirurgia presso la relativa scuola di specializzazione, dalla lettura del
D.R. n. 1380/2020 (doc. n. 4 dell' ) - che lo richiama - si apprende come CP_2
l'Università avesse disposto la sospensione del ricorrente dal servizio ai sensi dell'art. 91 del DPR 3/1957; l'articolo in questione prevede, infatti, che “L'impiegato sottoposto a procedimento penale può essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospeso dal servizio con decreto del ministro;
ove sia, stato emesso mandato od
Pag. 7 di 43 ordine di cattura, l'impiegato deve essere immediatamente sospeso dal servizio con provvedimento del capo dell'ufficio”; dalla lettura dei capi di imputazione descritti nell'ordinanza del GIP posta a fondamento della prima sospensione dal servizio (doc. n.
3 dell' ) si ricava il presupposto della sottoposizione del ricorrente a CP_2 procedimento penale per reati di natura grave, attinenti sia all'adempimento dei suoi obblighi di carattere didattico e formativo, sia alla tutela dell'immagine dell'istituzione universitaria (1. “Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 479 c.p., in relazione all'art. 476 commi 1 e 2 c.p., poiché con più azioni esecutive di un medesimo criminoso ed in tempi diversi, in qualità di professore ordinario dell'Università Gabriele D'Annuncio di e quindi pubblico ufficiale, attestava nei prospetti inerenti ai tirocini formativi CP_1 degli studenti del corso di laurea di medicina e chirurgia eseguiti dal 6 maggio 2019 al
29 novembre 2019, fatti non corrispondenti al vero. Ed, in particolare, attestava, in relazione a 41 studenti, l'avvenuto assolvimento, da parte sua, della funzione di tutor valutatore, per un numero di 25 ore per ciascuno studente, a fronte, invece, di ore di tutoraggio — per ciascuno studente — non prestate o prestate solo in parte. Inoltre, nella relativa scheda inerente al singolo studente, attestava falsamente, in virtù della non veritiera certificazione del numero di ore di tutoraggio eseguite, la valutazione di idoneità dello studente ed esprimeva il conseguente giudizio di ”ottimo” per ciascuno di essi, del pari falso. Fatto aggravato dall'aver avuto ad oggetto documenti facenti fede fino a querela di falso.In Chieti, dal 6 maggio 2019 al 29 novembre 2019. 2. Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 479 c.p., in relazione all'art. 476 commi 1 e 2 c.p., poiché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi in qualità di professore ordinario dell'Università di e quindi COroparte_9 CP_1 pubblico ufficiale, attestava — nel registro elettronico di cui all'art. 6 legge 7 legge
240/2010 e all'art. 7 del regolamento emanato dal Rettore dell' Parte_5
di con decreto nr. 597 del 15 febbraio 2017 e successive modifiche
[...] CP_1
— fatti non corrispondenti al vero con riferimento a: a. lezioni fatte risultare come tenute e in realtà tenute in parte;
b. attività di tutoraggio degli studenti non tenuta o tenuta in parte;
c. tempi di tenuta degli esami non veritieri;
d. attività didattiche, quali organizzazione dei compiti di tutoraggio studenti, attività ‹li organizzazione per bando mobilità internazionale, riunioni e commissioni, non tenue o tenute in parte. Fatto
Pag. 8 di 43 aggravato dall'aver avuto ad oggetto documenti facenti fede fino a querela di falso. In dal 10 aprile 2019 al 20 novembre 2019. 3. Del delitto p. e p. dagli artt. 48, 479 CP_1
c.p., in relazione all'art. 476 commi 1 e 2 c.p., poiché mediante la falsa attestazione del registro elettronico di cui al capo 2, induceva in errore il Direttore del dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze cliniche dell' di Parte_5 CP_1 dott. , il quale rilasciava in data 5 marzo 2020, con protocollo nr. 647 Persona_2 titolo VII, classe 13, 1'attestazione in suo favore dell'avvenuto adempimento ai doveri didattici e di servizio agli studenti, ideologicamente falsa, in quanto basata sulle attestazioni (false) contenute nel registro elettronico da egli fornito al direttore del dipartimento. In Chieti, il 5 marzo 2020. 4. Del delitto p. e p. dall'art. 640 comuni 1 e 2 nr. 1, 61 nr. 11 c.p., poiché con l'artificio consistito nella predisposizione dei falsi documenti di cui ai capi 1 e 2, si procurava 1'ingiusto profitto consistito sia nel ricevere indebitamente la retribuzione, nonostante il mancato assolvimento dei compiti istituzionali inerenti la qualifica di professore ordinario, sia nell'assicurarsi, in ragione delle false attestazioni, la certificazione in suo favore dell'avvenuto adempimento ai propri doveri didattici e di servizio agli studenti (di cui al capo 3). In tal modo procurava altresì all'università un ingiusto danno consistito: a. COroparte_9 nell'erogazione di emolumenti in realtà connessi a prestazioni non eseguite o eseguite in parte;
b. nell'aver compromesso l'organizzazione didattica dell'ente anche in riferimento a tirocini formativi fatti risultare conte somministrati dall'indagato, e che invece venivano irregolarmente erogati da terzi, in assenza cli un formale atto di delega;
c. nell'aver privato l'ente pubblico della possibilità di attivare i procedimenti disciplinari previsti dall'art. 10 della legge 240/2010 e del regolamento per il funzionamento del collegio di disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari emanato dall'UdA con decreto rettorale nr. 687 del 28 ottobre 2013, con possibile applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dallo stipendio per la durata di un anno;
d) nel danno all'immagine subito dall'UdA per effetto delle condotte contestate ai capi 1, 2 e 3, altresì in considerazione del pregiudizio arrecato agli studenti, sostanzialmente privati della docenza del titolare di cattedra. Fatto ulteriormente aggravato dall'essere stato commesso con abuso di relazioni di ufficio e
Pag. 9 di 43 di prestazione d'opera. In fatti commessi tra il 10 aprile 2019 e il 29 novembre CP_1
2019”); le circostanze in questione – non contestate da parte ricorrente- inducono a ritenere che, pur non essendo stata formalmente rispettata la “procedura” prevista dall'art. 5, comma 14, del d.lgs. n. 517 del 1999 (secondo il quale “14. Ferme restando le sanzioni ed i procedimenti disciplinari da attuare in base alle vigenti disposizioni di legge, nei casi di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio, il direttore generale previo parere conforme, da esprimere entro ventiquattro ore dalla richiesta, di un apposito comitato costituito da tre garanti, nominati di intesa tra rettore e direttore generale per un triennio, può sospendere i professori ed i ricercatori universitari dall'attività assistenziale e disporne l'allontanamento dall'azienda, dandone immediata comunicazione al rettore per gli ulteriori provvedimenti di competenza. Qualora il comitato non si esprime nelle ventiquattro ore previste, il parere si intende espresso in senso conforme”) – procedura sulla quale nessuna delle parti, ha, peraltro, dedotto – anche nel caso di specie si sia realizzata quella integrazione tra attività assistenziali svolte dai professori e dai ricercatori universitari di medicina con quelle di didattica e ricerca in base alla quale “tutte le suddette attività debbano svolgersi in modo altrettanto corretto e che, quindi, anche le attività assistenziali - che, di per sé, sfuggono al potere disciplinare delle Università da cui i docenti dipendono - non siano poste in essere in modo non conforme ai doveri che l'interessato deve rispettare nei confronti dell'Azienda sanitaria cui è assegnato” (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 25670 del
27/10/2017), e quella integrazione con il potere disciplinare riservato all'Amministrazione datrice di lavoro, confermando “l'autonomia e la pari-ordinazione connaturate al rapporto tra e Azienda sanitaria da sempre riconosciute nel CP_2 nostro ordinamento, con la specificazione della conformazione dei reciproci rapporti al principio di leale cooperazione” (Cass. Cit.).
Nelle more dell'esecuzione dei predetti provvedimenti sospensivi (come premesso, uno gravante sul rapporto di servizio e uno gravante sul rapporto di CO convenzionamento, attinente allo svolgimento delle attività assistenziali), la e l' avevano ricevuto la notifica, in tra il 27 e il 28 ottobre 2020, ai sensi CP_2 dell'art. 129, comma 3-bis, c.p.p., della copia di un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta nei confronti del ricorrente dal G.I.P. di
Pag. 10 di 43 questo Tribunale nell'ambito di un ulteriore procedimento penale (proc. n. 729/2019 CO R.G.N.R., doc. 10 dell , a fronte della quale l' aveva adottato il citato CP_2
D.R. n.1380/2020 (avente ad oggetto la proroga della sospensione già in precedenza adottata) e l'Ufficio Procedimenti Disciplinari della Asl aveva adottato la nota prot. n. CO 61782U20 del 28 ottobre 2020 (doc. n. 12 dell' di formale avvio del procedimento disciplinare, contestando al ricorrente tutte le circostanze oggetto dei capi di imputazione provvisoria (“1. “Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 319, 319-bis c.p., poiché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di pubblico ufficiale in quanto primario presso il reparto di cardiochirurgia dell'ospedale clinicizzato SS Annunziata di compiva una serie di atti contrari ai propri doveri CP_1 di ufficio, ricevendo in cambio da – rappresentante legale della Parte_6 Pt_7
fornitrice e distributrice di valvole cardiache marca Sorin-Livanova, modello
[...]
ER, nonché socio della società operante nella distribuzione di altri CP_10 apparati medicali – le utilità appresso meglio specificate. In particolare, nella sua qualità, induceva l'azienda sanitaria , sin dall'anno 2011, Parte_8 attraverso una mendace dichiarazione di infungibilità del prodotto, ad acquistare da le indicate valvole ER, consentendo così che le stesse, nel corso Parte_6 degli anni successivi e sino al 2019, fossero inserite nella procedura di ordinario approvvigionamento in conto deposito per il fabbisogno dell'UOC di cardiochirurgia.
Acquisti tutti da ritenersi illegittimi, in quanto operati per il soddisfacimento di interessi privati in contrasto con queLL pubblici e/o comunque assunti senza operarne una valutazione, in un contesto di corruzione sistemica frutto di un accordo radicato nel tempo. In cambio riceveva diverse utilità, tra cui:
1. l'arredo del proprio studio all'interno della Palazzina del policlinico di corpo M decimo piano, per un CP_1 importo pari a euro 27.084,01; 2. Una valigia in pelle marca Wenger, modello pilota, del valore approssimativo di 350,00 euro;
3. Un soggiorno a Lisbona della durata di 4 giorni comprensivo di biglietto aereo, alloggio e spese in loco. Fatto aggravato, perché concernente la stipulazione di contratti nei quali era interessata l'amministrazione alla quale il apparteneva. In dall'anno 2011 sino al mese di ottobre Parte_1 CP_1
2019. 2. DI MM – Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, Parte_9
319, 319-bis c.p., poiché in concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo
Pag. 11 di 43 disegno criminoso, nella qualità specificata al capo 1, nella Parte_1 Parte_9 qualità di dirigente medico a tempo determinato presso il medesimo policlinico di reparto di cardiochirurgia e quindi entrambi pubblici ufficiali, compivano una CP_1 serie di atti contrari ai doveri di ufficio, ricevendo per questo da , COroparte_11 rappresentante legale della omonima s.r.l. e da , dipendente della CP_12 stessa società, distributrice all'ingrosso di dispositivi medicali per conto, tra l'altro, della società Medtronic, le utilità appresso meglio specificate. In particolare, al fine di favorire gli acquisti da parte dell'azienda sanitaria di Parte_8 particolari prodotti distribuiti dalla ditta (tra cui la pinza suturatrice CP_11 modello Cor-Knol, la colla emostatica riassorbibile TA, cannule biomedicus della
Medtronic, vent ventricolari della stessa Medtronic e circuiti extracorporei Medtronic), deliberatamente dissipavano e facevano un uso abnorme dei suindicati prodotti nel corso degli interventi chirurgici, assicurando, di conseguenza, che l' Parte_8 acquistasse quantitativi di prodotti superiori al reale fabbisogno. Acquisti di beni – commercializzati da e dal dipendente – da ritenersi COroparte_11 CP_12 illegittimi, in quanto frutto dell'uso fuori misura degli stessi operato per il soddisfacimento di interessi privati in contrasto con queLL pubblici, in un contesto di corruzione sistemica frutto di un accordo radicato nel tempo.Il inoltre, Parte_1 si adoperava in favore di e di per interporli nella ordinazione e CP_11 CP_12
CO nella acquisizione a spese della di un macchinario denominato Heart CP_1
Mate 3, fornito dalla ditta AB e poi utilizzato in modalità non conformi e in assenza di qualsivoglia formazione professionale del medesimo in occasione Parte_1 dell'intervento chirurgico nei confronti di IC EL. Intervento eseguito in data 26 giugno 2019, a cui seguiva, il successivo 15 luglio, il decesso del paziente. CC CO acquisito dalla su richiesta di e previo accordo con , al Parte_1 CP_11 di fuori di qualsiasi procedura ad evidenza pubblica e con il solo scopo di avviare un nuovo canale commerciale con la AB, di cui si sarebbero beneficiati sia
[...] che e In cambio riceveva diverse Parte_1 CP_11 CP_12 Parte_1 utilità, tra cui: 1) un soggiorno a Cuba della durata di 13 giorni dal 29 aprile 2019 al
10 maggio 2019 (con esclusione delle spese per il volo aereo); 2) il pagamento di alcune cene presso costosi ristoranti nel territorio di , San Benedetto del Pt_3
Pag. 12 di 43 Tronto, Teramo ed altri luoghi;
3) l'ottenimento, grazie all'intercessione di CP_13
, padre di , dell'uso a titolo gratuito del posto barca di
[...] CP_12 proprietà di presso il Porto di per ormeggiarvi la propria Parte_10 Pt_3 imbarcazione, conseguendo in tal modo l'indebita utilità collegata al mancato pagamento del relativo canone di locazione. In cambio riceveva da Parte_9 [...]
l'utilità di gestire, benché il più giovane del reparto, i turni di servizio e di Parte_1 acquisire, in seno al reparto stesso, una posizione di preminenza rispetto agli altri medici. Egli, inoltre, quale esecutore materiale degli interventi, concorreva, utilizzando i prodotti sopra menzionati oltre il reale fabbisogno, ad assicurare anche a
[...] il conseguimento delle descritte utilità, innalzando la spesa dell' in Parte_1 Pt_8 favore del e del Fatto aggravato, perché concernente la CP_11 CP_12 stipulazione di contratti nei quali era interessata l'amministrazione alla quale il
[...] ed il appartenevano. In Chieti, dall'anno 2015 al mese di giugno Parte_1 Parte_9
2019 per le condotte del e dall'anno 2017 sino al mese di giugno 2019 Parte_1 per le condotte di .3. …4. … 5. Del delitto p. e p. dagli artt. 48, 479 commi 1 Parte_9
e 2 c.p., poiché redigendo, in data 28 marzo 2011 e 10 agosto 2011, due note indirizzate rispettivamente al Dipartimento Provveditorato dell' e al Dirigente CP_1
CO Responsabile del Governo dei COratti di Forniture Sanitarie della medesima , recanti, quella della del 28 marzo 2011, la falsa affermazione in ordine alla necessità di eseguire tre interventi chirurgici in urgenza con impianto di valvola ER su altrettanti pazienti, e quella del 10 agosto 2011 la falsa affermazione della natura infungibile della valvola ER, nonché l'esistenza di follow-up medico della stessa, induceva in errore l'allora Direttore Generale dell' che emanava la Parte_8 delibera nr. 1482 del 7 dicembre 2011 (con la quale si recepiva la proposta di deliberazione dell'11 agosto 2011 richiamante le note del 28 marzo e del 10 agosto
2011 a firma e autorizzando l'acquisto in conto deposito delle valvole Parte_1
ER. Delibera del direttore generale ideologicamente falsa, in quanto frutto di errore indotto da In Chieti, il 7 dicembre 2011. 6. DI MM – Parte_1
BO Del delitto p. e p. dagli artt. 113, 589, 590-sexies, 61 nr. 3 c.p., perché, in cooperazione tra loro, per colpa, consistita in imprudenza, imperizia, nonché nella violazione delle linee guida licenziate dalla società italiana di cardiochirurgia nel
Pag. 13 di 43 settembre del 2018, cagionavano la morte di IC EL, nato a [...] il 16 novembre
1959 e deceduto in il 15 luglio 2019. Morte sopraggiunta anche in ragione CP_1 dell'avvenuta esecuzione dell'intervento sia in assenza di una valutazione dell' CP_14
, come raccomandato dalle indicate linee guida, sia in una struttura sprovvista di
[...] un team multidisciplinare e carente anche dal punto di vista dell'esperienza nella esecuzione di interventi di impianto per aver perduto la qualifica di centro CP_15 trapianti. In particolare in data 26 giugno 2019 eseguivano un intervento di impianto di assistenza ventricolare sinistra della tipologia Heart Mate 3 della ditta AB sul paziente IC EL, di anni 59, affetto da cardiomiopatia ipocinetica-dilatativa biventricolare postinfartuale, paziente classificato come INTERMACS II, al solo fine di giustificare l'acquisto in urgenza di quella tipologia di dispositivo. Intervento eseguito nonostante una carente valutazione sui seguenti aspetti: a) mancanza agli atti di una relazione dell'heart team come previsto dal consenxus EACTS 2019 (European
Association for Cardio-Thoracic Surgery) e dal gruppo di lavoro nazionale sulle gravi insufficienze d'organo LVAD (left ventricular assistance device) del 2014 (ISS); b) mancato invio del paziente IC EL ad un centro trapianti per una valutazione della sua eleggibilità al trapianto, il che avrebbe implicato, in caso di non risposta al trattamento circolatorio meccanico a lungo termine inserito (LT-MCS), l'invio del paziente in urgenza al suddetto centro trapianti assicurandogli la possibilità di avere in urgenza un cuore disponibile al fine di evitargli il decesso;
c) erronea valutazione del tipo di intervento da eseguirsi in quanto l'impianto meccanico inserito sul paziente
IC EL, stante la sua grave insufficienza cardiaca biventricolare, avrebbe richiesto un trattamento anche al ventricolo destro che era anch'esso affetto da una funzionalità severamente compromessa;
d) mancanza agli atti di un parere del comitato etico e finanche di un'istanza presentata allo stesso comitato, stante la non urgenza dell'intervento, considerando che il sig. IC EL non era paziente con funzione cardiaca in peggioramento con supporto isotropico che non poteva essere discontinuato e che, comunque, nei 21 giorni preintervento in cui era stato ricoverato, egli si muoveva in autonomia nel reparto durante molte ore del giorno e aveva un buon controllo delle funzioni vitali. Ed invero, la gravità della compromissione bi- ventricolare avrebbe consigliato di avviare già in precedenza il paziente in altro centro
Pag. 14 di 43 in grado di effettuare i trapianti e quindi di fronteggiare meglio le gravi complicanze intervenute nel IC, ovvero di impiantare, come pure era ben noto ad entrambi, un doppio HEART MATE 3 con procedura off label. Ciò tanto più che il Parte_1 utilizzava il presidio medico per la prima volta. Nel contesto dell'esecuzione dell'intervento, infine, risultava carente l'approfondimento del training formativo riservato al personale di sala operatoria ad opera dello specialista della ditta fornitrice
AB. Tale training veniva effettuato solo nel pomeriggio del giorno 25-06-2019 dalle ore 15.00, con avviso al personale nella notte fra il 24 e il 25, cosa che precludeva un approccio teorico predisponente alla conoscenza e applicabilità dell'impianto meccanico. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con colpa cosciente consistita nell'aver presente entrambi il rischio morte nell'esecuzione dell'intervento secondo modalità non congrue. In Chieti, il 26 giugno 2019. 7. DI MM – BO Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 476 commi 1 e 2 c.p., poiché in concorso tra loro,
[...] quale esecutore materiale e quale concorrente morale, falsificavano Parte_1 CP_16 la scheda operatoria n. 278 del 26 giugno 2019 concernente il paziente IC EL, omettendovi di inserire tra gli operatori presenti in sala operatoria in occasione dell'intervento chirurgico nei confronti dell'indicato IC, il nominativo del , CP_16 medico dell'azienda sanitaria di Padova, intervenuto nel corso dell'operazione e non censito in quanto privo di assicurazione per l'esecuzione dell'intervento presso la
[...]
. Con l'aggravante di aver commesso il fatto su documento fidefacente. In Parte_8
Chieti, il 26 giugno 2019. 8. …9. Del delitto p. e p. dall'art. 81 cpv, 353 bis c.p., poiché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, a seguito dell'emanazione della delibera nr. 98 del 31 gennaio 2019 del direttore generale dell' , a Parte_8 mezzo della quale, tra l'altro, venivano individuati i collegi tecnici incaricati di redigere i capitolati Speciali di Appalto anche per l'UOC di cardiochirurgia, turbava il regolare svolgimento del procedimento amministrativo volto ad individuare il contraente. In particolare operava pressioni sulla perfusionista Persona_3 membro del collegio tecnico di gara, al fine di precluderle l'esercizio dei suoi compiti nella scelta dei criteri per l'individuazione dei materiali da inserire nel bando, pretendendo di individuare solo egli detti criteri, con esclusione di qualsivoglia interferenza da parte del collegio tecnico. Inoltre invitava dapprima COroparte_17
Pag. 15 di 43 a disertare le riunioni del collegio tecnico e poi a rassegnare le dimissioni da componente dello stesso, al fine di procrastinare la predisposizione del bando, per assicurare alle ditte e la continuità nella fornitura Parte_7 Parte_11 fuori bando di materiali. In nel corso dal mese di aprile 2019 sino al settembre CP_1
2019”) e, contestualmente, disposto la sospensione del procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 55-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 “fino alla definizione del relativo giudizio penale ovvero fino al sopraggiungere di elementi istruttori sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo”.
CO CO Con la delibera n. 923 del 28 ottobre 2020 (doc.n. 13 dell' , l' resistente aveva nuovamente disposto “la sospensione del rapporto convenzionale in essere tra
CO questa e l' , già peraltro assunta con COroparte_2 deliberazione n. 475 del 17.06.2020, limitatamente alla posizione del predetto Sanitario almeno fino a quando perdurerà l'efficacia della ripassata misura cautelare” e analogo provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione medica (con efficacia dal 26 ottobre 2020) era stato adottato anche dall'Ordine Provinciale dei
CO Medici di Pescara (doc.n. 15 dell' .
CO Nelle more, con ordinanza notificata alla l 25 marzo 2021 il G.I.P. di questo
Tribunale aveva disposto la sostituzione delle misure cautelari in precedenza emesse con il divieto temporaneo di esercitare la professione di medico-chirurgo per la durata di
CO 12 mesi (doc. n.16 dell' e l'Università con D.R.n.600/2021 (doc. n. 7 dell'Università) aveva confermato gli effetti del primo provvedimento di sospensione
CO dal servizio del ricorrente;
ancora, con nota del 12.07.2021 (doc. n. 21 dell' ,
CO l' dell' resistente aveva disposto la ripresa del procedimento disciplinare ai CP_8 sensi dell'art. 55-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, rinnovando le medesime contestazioni di addebito di cui alla prima lettera del 28 ottobre 2020 e con
CO provvedimento n. 16 del 7 dicembre 2021 (doc. n.24 dell' , all'esito dello svolgimento del procedimento disciplinare, l' aveva deciso “1. Di risolvere, … il CP_8 rapporto di lavoro in regime convenzionale” e di “stabilire. Per l'effetto che il rapporto di lavoro in regime convenzionale…sarà da considerarsi risolto a tutti gli effetti dalla data del 1° gennaio 2022” (la successiva delibera n. 1348 del 16 dicembre 2021 del
Pag. 16 di 43 CO Direttore Generale della avendo preso “atto della decisione assunta dall' di CP_8
CO cui condivideva integralmente il contenuto”: doc. n. 25 dell' .
Alla prima udienza, infine, il ricorrente non ha contestato quanto dedotto dall'Università sul fatto che “Allo scadere dell'efficacia delle suddette misure cautelari, il ricorrente è stato prontamente reimmesso nel ruolo di docente universitario. In particolare, a seguito di una richiesta formulata il 15.06.2021, questi ha ripreso servizio il successivo 17.06.2021. Inoltre, come documentalmente provato (All.24-26), il ricorrente è potuto rientrare in servizio solo nel mese giugno 2021, ossia ad anno accademico ormai terminato;
di conseguenza, pur avendo l'Ateneo già riorganizzato i carichi di docenza per la disciplina MED/23, non potendo arrecare danno agli interessi didattici degli studenti, “sentiti i presidenti dei consigli di corso di studio interessati, si
è addivenuti alla conclusione, proprio allo scopo di venire incontro alle richieste del
Prof. , di annullare tutti i contratti di insegnamento e di proporre allo Parte_1 stesso Prof. i seguenti insegnamenti: - Corso di studi in tecniche di Parte_1 fisiopatologia cardio-circolatoria e perfusione cardiovascolare: Cardiochirurgia principi e tecniche 40 ore di didattica frontale;
cardiochirurgia dello scompenso cardiaco 10 ore di didattica frontale;
- Corso di studi in infermieristica, sedi di CP_1
e : Chirurgia cardiaca, per un totale di 60 ore di didattica frontale”. CP_1 CP_1
Se ne deve dedurre che nel periodo dal 17.06.2020 al 31 dicembre 2021 tanto il rapporto di servizio intercorrente con l' quanto quello – definito di CP_2
“convenzionamento” e comunque di carattere “funzionale” – attinente all'esercizio CO dell'attività assistenziale svolta presso l'Unità Operativa di Cardiochirurgia dell' resistente siano rimasti legittimamente sospesi in ragione delle vicende riguardanti le misure cautelari interdittive e limitative della libertà personale adottate nell'ambito di due procedimenti penali nell'ambito dei quali il ricorrente riveste, tutt'ora, la qualità di imputato.
D'altra parte, ai sensi dell'art. 51 del CCNL della dirigenza medica (doc. n. 29 CO dell' “1. Il dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori che impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso dal servizio, con sospensione dell'incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione
Pag. 17 di 43 della libertà, salvo che l'Azienda o Ente non proceda direttamente ai sensi dell'art. 49, comma 10, (Codice disciplinare), e dell'art. 55 ter del D.lgs.165/2001. 2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione e con sospensione dell'incarico, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale, che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, secondo quanto previsto dall'art. 55 ter del D.lgs. 165/2001, salvo che l'Azienda o Ente non proceda direttamente ai sensi dell'art. 52, comma 2 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) e dell'art. 55 ter del D.lgs.165/2001”.
L'applicazione dei due commi dell'articolo in questione è stata legittimamente disposta CO dalla prima con delibera DG n. 475 del 17.06.2020 in forza della prima misura CO cautelare interdittiva (doc. n. 9 dell' e poi in forza dell'adozione della misura di CO applicazione degli arresti domiciliari del 26.10.2021 (doc. n. 10 dell' .
Ne consegue che alcuna attività assistenziale del tipo di quella dedotta in ricorso sarebbe stato possibile esercitare nel periodo in questione e che il rapporto di servizio esistente con l' resistente abbia ripreso il suo corso dopo il 17.6.2021, sia CP_2 pure con assegnazione ad un diverso insegnamento.
Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi quanto al periodo successivo al 1 gennaio 2022, considerato che a partire da tale data il rapporto di lavoro inerente CO all'attività assistenziale svolto presso la cardiochirurgia dell' resistente risulta pacificamente risolto e, come sopra rilevato, tale risoluzione era conseguita all'esercizio del potere disciplinare -autonomo in corso di procedimento giudiziario – consentito dall'art. 9 della Deliberazione Giunta Regionale Abruzzo n. 250-2017” Protocollo di intesa REGIONE – UNICH” regolante il rapporto di convenzionamento del ricorrente.
-4-
Quanto, allora, alle considerazioni del ricorso attinenti alla fondatezza della risoluzione in questione, il ricorrente ha addotto, a fondamento delle proprie domande,
l'esistenza di una “determinante Consulenza Tecnica medico-legale del maggio 2021, disposta proprio dal Pubblico Ministero procedente in conseguenza delle delucidazioni fornite in sede d'interrogatorio dal co-indagato Prof. , ossia dal Persona_4 richiamato elaborato peritale a firma dell'autorevole collegio composto dal Prof.
e dal Dott. , attraverso il quale - previa analitica Persona_5 Testimone_1
Pag. 18 di 43 ricostruzione della vicenda oggetto dell'inchiesta penale - i medesimi consulenti del
P.M., in termini univocamente liberatori, hanno concluso per la pacifica, documentata ed oggettiva insussistenza d'ogni ipotesi di responsabilità professionale medica, dolosa o colposa, da parte del Prof. , riconoscendo altresì l'assoluta Parte_1 correttezza, conformità alle più avanzate linee guida della scienza cardiochirurgica e congruenza dell'impianto di assistenza ventricolare applicato al paziente sig. EL
IC” e “la parallela insussistenza delle ulteriori ipotesi di presunta deviazione dai doveri istituzionali riconnessi alla funzione di Direttore della Clinica Cardiochirurgica della medesima e di compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio (corruzione), CP_1 in mancanza d'alcun pactum sceleris fra il Prof. (evidentemente non Parte_1 destinatario d'alcuna personale, illecita utilità) e privati appaltatori o fornitori dell'Amministrazione sanitaria proprietaria dei beni acquisiti e delle strutture e dei dispositivi ospedalieri”, in sostanza contestando gli esiti del procedimento disciplinare e sostenendo – sia pure con una certa genericità - l'insussistenza dei presupposti. CO L resistente, ha, viceversa, sostenuto la coerenza della scelta di recesso dal rapporto di lavoro in regime convenzionale “con il c.c.nl. della Medica e Pt_12
Con Sanitaria… applicata ai dipendenti della che erano impiegati nella medesima
U.O.C. nonché con il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R.
16 aprile 2013, n. 62, che richiama il D.Lgs. n. 165/2001 e con l'art. 55-ter, commi 2 e
4, del D.Lgs. n. 165/200 nel testo oggi vigente”. CO La risoluzione del rapporto con la resistente deve dirsi validamente adottata CO ai sensi dell'art.49 del CCNL della Dirigenza Medica (doc. n. 29 dell' .
Il comma 10 del citato articolo prevede “10. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica: … 2. senza preavviso, per:…b. gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi queLL che possono dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 51 (Sospensione cautelare in corso di procedimento penale)…d. per gli atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, seppur estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche nei confronti di terzo, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile.”.
Pag. 19 di 43 Non vi è dubbio che nel caso di specie il ricorrente debba dirsi “colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori che impediscono la prestazione lavorativa” ai sensi dell'art. 51 del CCNL per gravi illeciti di natura penale e che i fatti in questione – a prescindere da un eventuale riscontro nell'ambito del procedimento penale, tutt'ora pendente – possano essere in questa sede valutati di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile.
Come si desume dalla lettura dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta nei confronti del ricorrente dal G.I.P. nel procedimento penale n. 729/2019 R.G.N.R., sussistono riscontri istruttori idonei, ai fini della valutazione possibile in questa sede, alla quasi totalità dei capi di imputazione.
Quanto, in particolare, quanto al delitto di falso ideologico di cui agli artt. 48,
479 commi 1 e 2 c.p., le delibere del 28 marzo 2011 e del 10 agosto 2011 (“due note CO indirizzate rispettivamente al Dipartimento Provveditorato dell' di e al CP_1
Dirigente Responsabile del Governo dei COratti di Forniture Sanitarie della CO medesima , recanti, quella del 28 marzo 2011, la falsa affermazione in ordine alla necessità di eseguire tre interventi chirurgici in urgenza con impianto di valvola
ER su altrettanti pazienti, e quella del 10 agosto 2011 la falsa affermazione della natura infungibile della valvola ER, nonché l'esistenza di follow-up medico della stessa”, che avevano indotto “in errore l'allora Direttore generale dell' Parte_13 che emanava la delibera nr. 1482 del 7 dicembre 2011 (con la quale si recepiva la proposta di deliberazione dell'11 agosto 2011 richiamante le note del 28 marzo e del
10 agosto 2011 a firma e autorizzando l'acquisto in conto deposito Parte_1 delle valvole ER”), esse sarebbero state solo una parte rispetto al maggior numero di delibere (“…le ulteriori 7 delibere di proroga” di cui al fascicolo del p.m. e poi analiticamente indicate nell'ordinanza cautelare) che avevano “prorogato i vari contratti di acquisto senza gara, fino a tutto il 2019”; tutte le delibere in questione contenevano le attestazioni di infungibilità dei prodotti medicali “sponsorizzati” dal ricorrente (“benché specificamente contestate solo in relazione all'esempio più eclatante delle bio-protesi ER”); le attestazioni in questione per le concrete modalità e contesti in cui erano state rese, si caratterizzano per “sostanziale falsità,
Pag. 20 di 43 essendo strumentale solo a giustificare il presupposto per l'acquisizione del prodotto senza gara, con ricorso generalizzato all'affidamento diretto o con procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del codice degli appalti nella versione vigente fino al 2016 (D. Lgs.
n° 163/2006) e poi dell'art. 63 del nuovo testo introdotto dal D. Lgs. 50/2016, peraltro poi eseguita senza alcuna gestione dell'interesse negoziale della stazione appaltante”
(“Il prof. nel richiedere come indispensabili le sole valvole ER, Persona_6 da un lato omette totalmente di considerare tali alternative (la seconda disponibile a partire dal giugno 2012 e tuttavia da lui mai contemplata neppure in occasione delle successive proroghe annuali degli approvvigionamenti) e di descriverne le differenze e le specifiche indicazioni e controindicazioni per le diverse categorie di pazienti.
Dall'altro lato, al fine evidente di escludere le procedure di gara, afferma il presupposto della loro infungibilità come riferibile a “tutti” i pazienti ad elevato rischio chirurgico e ciò ha fatto sia in relazione alle ER, per favorire il distributore sia…in relazione alle 3f Enable, per favorire il Parte_6 distributore . Soggetti che poi si adoperano per trasferire al COroparte_11 primario le utilità indicate nell'imputazione. Essenziale è poi la circostanza che nell'originaria autorizzazione sia stata adottata la modalità di acquisto in conto deposito: in tal modo – con il contributo essenziale del e dietro il pretesto del Per_7 contenimento della spesa, simulato ad arte nell'interlocuzione tra Parte_1
e … – gli indagati hanno riservato al primario la facoltà di decidere in Per_7 Pt_6 via esclusiva l'impiego di tali dispositivi, senza alcun limite quantitativo e con una discrezionalità assoluta, di cui in seguito ha fatto ampio abuso, ed escludendo ogni possibilità di futuro controllo da parte dell'azienda”).
Poi, come si desume dalla lettura dell'ordinanza in questione: “Grazie a tali attestazioni … e con il ricorso all'artificio parimenti generalizzato della commessa in conto-deposito, il primario realizza un duplice obiettivo: sul fronte del prezzo garantisce ai fornitori un prezzo più alto di quello medio di mercato, sottraendoli alla gara e impostando procedure negoziate senza alcun effettivo contraddittorio della parte pubblica;
sul fronte del quantitativo si ritaglia in via esclusiva e generalizzata le decisioni sul futuro impiego dei prodotti in esame, in assenza di qualsiasi valutazione strategica condivisa in sede collegiale sulla pertinenza e congruità della scelta tra i
Pag. 21 di 43 diversi dispositivi, così attribuendosi un potere di spesa sostanzialmente iLLmitato”; “Le indagini dimostrano che il prof. abbia in larghissima misura assunto il Parte_1 ruolo di decisore unico degli acquisti e delle forniture della cardiochirurgia, espropriando gli altri organi dell'amministrazione delle funzioni loro proprie al fine di dirigere un sostanziale “collettamento” verso i prodotti offerti dalle due imprese distributrici e , con i cui referenti ha intessuto rapporti amicali Pt_6 CP_11 infarciti di continui e reciproci favori” (“Al riguardo è emblematica l'espressione sfuggitagli durante la conversazione con la dr.ssa , captata in ambientale nel Per_3 suo studio medico il 9 aprile 2019 (perché io voglio cominciare a fare il bancomat…!) allorquando – prima di impostare il proprio metodo nel tentativo di Parte_1 condizionare anche le future scelte del comitato tecnico, nel frattempo incaricato di elaborare il capitolato speciale di appalto per la clinica cardiochirugica, di cui fa parte la perfusionista – si oppone alla richiesta della perfusionista di acquisto del Per_3 dispositivo Spectrum sostenendo che non ci sono soldi e, all'obiezione che i soldi per i dispositivi di costo inferiore a € 40.000 erano disponibili, risponde: “già sto cercando di impegnare, scusa … già sto cercando di impegnare soldi per poter comprare i divaricatori per la chirurgia mini invasiva… perché io voglio cominciare a fare il bancomat…! […] no, il problema è che se tu prendi queste cose qui …io rischio di rimanere senza soldi ”… Di ok? per quanto riguarda (ndr Liberi) Parte_1 Per_8 tu ti puoi rivolgere a lui senz'altro, puoi rivolgerti a lui per chiedere consiglio di come fare, cosa fare etc.. etc…, ma i criteri li stabilisco io ci siamo capiti? : ah cosa Per_3
c'entro io! A quali criteri ti riferisci? Di giammarco: i criteri li stabilisco io! ...io voglio l'elenco della tipologia dei materiali che noi utilizziamo, è chiaro? : sì ma Per_3
Par quello è un elenco… le cannule per la circolazione extracorporea, i Parte_1 circuiti per circolazione extracorporea, i circuiti per ossigenatori, tipo di ossigenatore etc.. Etc… etc… ok?)”; quanto “alle autorizzazioni concernenti le ER, si tratta di forniture senza gara ad un prezzo evidentemente fuori mercato, visto l'importo unitario che, a fronte degli iniziali € 12.000 + IVA stabiliti nella delibera “madre” del 2011, dopo l'iniziale flessione del biennio 2013-2014 (rispettivamente a € 10.798 ed a
€ 8.149) le cui ragioni e modalità sono ignote e suscettibili di approfondimento, dal
2015 fino a tutto il 2018 si attesta a € 10.800 per ciascuna valvola bio-protesica. Di
Pag. 22 di 43 contro, secondo l'analisi della Commissione Tecnica della Regione Veneto riportata a p. 7/13 dell'all. 33, il prezzo medio unitario praticato in Italia nel periodo è di € 6.145; CO mentre il prezzo unitario offerto e concordato con la di Vicenza, per un numero complessivo di protesi comparabile e solo di poco superiore a quello di (40 CP_1 contro una media di 33 nel quadriennio 2015-2018), è di € 5.140 (cfr. all. 17). Perfino CO il prezzo unitario offerto e concordato con la di per un fabbisogno Pt_14 preventivato in appena 5 unità, è di € 8.000, ancora notevolmente inferiore al prezzo praticato alla Solo il 22 marzo 2019 la – COroparte_1 Parte_7 presumibilmente già a conoscenza delle lamentele emerse nell'ambito della clinica di e comunque solo dopo l'espressa sollecitazione del direttore amministratore CP_1 dr.ssa , seguita ad un'indagine interna con il Servizio Farmacia, come riferito Per_9 dalla dr.ssa (cfr. s.i.t. all. 25) – trasmette una comunicazione via PEC con la Per_10 quale offre un riaLLneamento dei prezzi delle valvole ER, con uno sconto di ben il
48%, che fa scendere improvvisamente il prezzo unitario a € 5.560 ! (cfr. all. 16)”; “È quindi evidente che la contestata dichiarazione di infungibilità del – con Parte_1 il contributo del responsabile dell'U.O. Governo dei COratti di Servizi e Forniture dr.
e con la mancanza di qualsiasi ulteriore analisi e valutazione di mercato da Per_7 parte degli organi tecnici della fino all'iniziativa assunta dalla dr.ssa Pt_8 Per_9 nel 2019 – hanno permesso alla ditta un profitto illecito ingente e privo di Pt_6 giustificazioni”; quanto alla richiesta del ricorrente del 28 marzo 2011, costituiscono riscontro logico alla tesi della falsità dell'attestazione di infungibilità delle ER la mancata indicazione di “quale sia stato il trattamento chirurgico e quale la sorte dei 3 pazienti che versavano nella necessità urgente dell'impianto di valvole aortiche protesiche” e il fatto che “Risulta però dai registri operatori del 2011 (all. 28) che nessuna protesi ER è stata utilizzata dalla Cardiochirurgia di Chieti nell'intero Per_ anno 2011, mentre la prima è stata impiantata il 17 ottobre 2012 (fonte dr.ssa
Servizio Farmacia, cfr. all. 29 e 30), quindi oltre 10 mesi dopo la pubblicazione
[...] della delibera autorizzativa”); tale falsità si sarebbe riverberata sulle ulteriori 7 delibere
– meglio indicate nell'ordinanza – “fondate sul medesimo presupposto di infungibilità che si assume falso in relazione alla delibera madre del 7 dicembre 2011, tale quindi da CO indurre in errore il D. G. della che autorizza la relativa modalità di
Pag. 23 di 43 approvvigionamento e di spesa negli anni successivi, poiché tutte hanno prorogato anche l'approvvigionamento senza gara delle valvole protesiche ER dalla ditta
; il ricorrente avrebbe fatto “un uso all'evidenza distorto ed illecito, Parte_7 giungendo fino a dissipare (cioè ad aprire inutilmente le confezioni, con l'effetto di renderle inutilizzabili, al solo fine di generare il corrispondente impegno di spesa per la CO
) una pluralità di protesi per singoli pazienti”, come in più occasioni riportato con riferimento alle “valvole ER dal dr. a p. 3 del verbale di ss.ii. del 9 aprile Per_11
2020 (all. 26)”; “Che non si tratti di condotte determinate da errori ma dalla scelta volontaria di dissipare i materiali per aumentare il fatturato delle aziende distributrici trova ampio riscontro – oltre che dalle considerazioni dell'ingente costo unitario dei singoli dispositivi e dell'omessa refertazione e spiegazione della plurima apertura, che rendono irragionevole la tesi dell'errore involontario – nelle eloquenti conversazioni intercettate tra i chirurghi implicati nelle contestazioni di corruzione (oltre al
[...] anche il suo delfino dr. ed i responsabili delle imprese Parte_1 Parte_9 Parte_6 ed Con riguardo proprio alle ER ci si riferisce alla
[...] CP_12 conversazione tra e del 30 maggio 2019, riportata alle pp. 62-64 Parte_1 Pt_6 della richiesta del P.M., in cui i due amici commentano sarcasticamente l'impiego anomalo delle bio-protesi indicate e sollecita il primario ad intervenire alla Pt_6 cena richiesta dai responsabili della ditta produttrice, ovviamente interessati a conoscere e diffondere i criteri di impiego “off label” del ottenendo il Parte_1 suo assenso. Con riguardo alla colla TA, dal costo parimenti assai elevato, ci si riferisce alla conversazione tra e del 10 giugno 2019, riportata alle Parte_9 CP_12 pp. 28 e 29 della richiesta del P.M. che rende esplicita evidenza della natura dei rapporti tra i due: il chirurgo eletto da come proprio referente Parte_1 fiduciario, alla ingerenza del privato che gli ricorda come “il TA va bene” per il coronarico già in sala operatoria, aderisce con un entusiasmo avvilente: “si si a litri, a litri, a litri. Litri! … metto a litrate … a litrate!”, mentre l'altro commenta sarcasticamente “shampoo”.
Quanto ai delitti di corruzione aggravata (perché “…in qualità di pubblico ufficiale in quanto primario presso il reparto di cardiochirurgia dell'ospedale clinicizzato SS Annunziata di compiva una serie di atti contrari ai propri doveri CP_1
Pag. 24 di 43 di ufficio, ricevendo in cambio da - rappresentante legale della Parte_6 Pt_7
fornitrice e distributrice di valvole cardiache marca Sorin-Livanova, modello
[...]
ER, nonché socio della società operante nella distribuzione di altri CP_10 apparati medicali - le utilità appresso meglio specificate. In particolare, nella sua qualità, induceva l'azienda sanitaria , sin dall'anno 2011, Parte_8 attraverso una mendace dichiarazione di infungibilità del prodotto, ad acquistare da le indicate valvole ER, consentendo così che le stesse, nel corso Parte_6 degli anni successivi e sino al 2019, fossero inserite nella procedura di ordinario approvvigionamento in conto deposito per il fabbisogno dell'UOC di cardiochirurgia.
Acquisti tutti da ritenersi illegittimi, in quanto operati per il soddisfacimento di interessi privati in contrasto con queLL pubblici e/o comunque assunti senza operarne una valutazione, in un contesto di corruzione sistemica frutto di un accordo radicato nel tempo. In cambio riceveva diverse utilità, tra cui:
1. l'arredo del proprio studio all'interno della Palazzina del policlinico di corpo M decimo piano, per un CP_1 importo pari a euro 27.084,01; 2. una valigia in pelle marca Wenger, modello pilota, del valore approssimativo di 350,00 euro;
3. un soggiorno a Lisbona della durata di 4 giorni comprensivo di biglietto aereo, alloggio e spese in loco. Fatto aggravato, perché concernente la stipulazione di contratti nei quali era interessata l'amministrazione alla quale il apparteneva. In dall'anno 2011 sino al mese di ottobre Parte_1 CP_1
2019” e perché il ricorrente, in concorso con “ nella qualità di dirigente Parte_9 medico a tempo determinato presso il medesimo policlinico di reparto di CP_1 cardiochirurgia e quindi entrambi pubblici ufficiali” aveva compiuto “una serie di atti contrari ai doveri di ufficio, ricevendo per questo da , COroparte_11 rappresentante legale della omonima s.r.l. e da , dipendente della CP_12 stessa società, distributrice all'ingrosso di dispositivi medicali per conto, tra l'altro, della società Medtronic, le utilità appresso meglio specificate. In particolare, al fine di favorire gli acquisti da parte dell'azienda sanitaria della Regione Abruzzo di Pt_8 particolari prodotti distribuiti dalla ditta (tra cui la pinza suturatrice CP_11 modello Cor-Knot, la colla emostatica riassorbibile TA, cannule biomedicus della
Medtronic, vent ventricolari della stessa Medtronic e circuiti extracorporei Medtronic), deliberatamente dissipavano e facevano un uso abnorme dei suindicati prodotti nel
Pag. 25 di 43 corso degli interventi chirurgici, assicurando, di conseguenza, che l' Parte_8 acquistasse quantitativi di prodotti superiori al reale fabbisogno. Acquisiti di beni - commercializzati da e dal dipendente - da ritenersi COroparte_11 CP_12 illegittimi, in quanto frutto dell'uso fuori misura degli stessi operato per il soddisfacimento di interessi privati in contrasto con queLL pubblici, in un contesto di corruzione sistemica frutto di un accordo radicato nel tempo. Il inoltre, Parte_1 si adoperava in favore di e di per interporli nella ordinazione e CP_11 CP_12
CO nella acquisizione a spese della di un macchinario denominato Heart CP_1
Mate 3, fornito dalla ditta AB e poi utilizzato in modalità non conformi e in assenza di qualsivoglia formazione professionale del medesimo in occasione Parte_1 dell'intervento chirurgico nei confronti di IC EL. Intervento eseguito in data 26 giugno 2019, a cui seguiva, il successivo 15 luglio, il decesso del paziente. CC CO acquisito dalla su richiesta di e previo accordo con , al Parte_1 CP_11 di fuori di qualsiasi procedura ad evidenza pubblica e con il solo scopo di avviare un nuovo canale commerciale con la AB, di cui si sarebbero beneficiati sia
[...] che e In cambio riceveva diverse Parte_1 CP_11 CP_12 Parte_1 utilità, tra cui: 1) un soggiorno a Cuba della durata di 13 giorni dal 29 aprile 2019 al
10 maggio 2019 (con esclusione delle spese per il volo aereo); 2) Il pagamento di alcune cene presso costosi ristoranti nel territorio di , San Benedetto Del Pt_3
Tronto, Teramo ed altri luoghi;
3). L'ottenimento, grazie all'intercessione di CP_13
, padre di , dell'uso a titolo gratuito del posto barca di
[...] CP_12 proprietà di presso il porto di per ormeggiarvi la propria Parte_10 Pt_3 imbarcazione, conseguendo in tal modo l'indebita utilità collegata al mancato pagamento del relativo canone di locazione. In cambio riceveva da Parte_9 [...]
l'utilità di gestire, benché il più giovane del reparto, i turni di servizio e di Parte_1 acquisire, in seno al reparto stesso, una posizione di preminenza rispetto agli altri medici. Egli, inoltre, quale esecutore materiale degli interventi, concorreva, utilizzando i prodotti sopra menzionati oltre il reale fabbisogno, ad assicurare anche a
[...] il conseguimento delle descritte utilità, innalzando la spesa dell' in Parte_1 Pt_8 favore del e del Fatto aggravato, perché concernente la CP_11 CP_12
Par stipulazione di contratti nei quali era interessata l'amministrazione alla quale il
Pag. 26 di 43 ed il appartenevano. In Chieti, dall'anno 2015 al mese di giugno Parte_1 Parte_9
2019 per le condotte del e dall'anno 2017 sino al mese di giugno 2019 Parte_1 per le condotte di ), sempre dalla lettura dell'ordinanza sopra citata si Parte_9 apprende: che “La prima e più rilevante voce, dell'importo complessivo di € 27.084, attiene all'arredo dei locali dello studio medico sito al 10° piano del nuovo edificio in cui è stata collocata la clinica cardiochirurgica, inaugurato nel 2015” (“Si ricorda CO come il personale della clinica (dr. e quello della Per_12 COroparte_18
(dr. dr. ) erano tutti a conoscenza del fatto che gli arredi fossero stati Per_13 Per_14 forniti dal nessuno invece ha saputo giustificare tale acquisizione sotto il Pt_6 profilo amministrativo”); che “La G.d.F. ha da subito sostenuto trattarsi di locali nella disponibilità esclusiva del dove il primario esercita anche attività Parte_1 privata intra moenia. Tale seconda circostanza, che rafforza il giudizio di utilità ed interesse privati a ricevere gli arredi, è stata incidentalmente confermata nell'interrogatorio di garanzia reso dal in relazione alla prima misura Parte_1 emessa a suo carico, di interdizione dall'ufficio di docente universitario, per i delitti di falso continuato in atto pubblico, falso indotto e truffa aggravata” (“Le fatture e la scheda contabile acquisite dalla G.d.F. documentano: la posa in opera del pavimento da parte della ditta che COroparte_19 ha emesso due fatture nei confronti della F.LL Di IO & C. s.r.l. per complessivi €
7.119,47 (all. 3 e 4 dell'all. 8 della nota G.d.F. 3 luglio 2020); sul punto CP_19 precisa di essersi occupato della posa e poi anche del carico della seconda tranche del materiale presso il fornitore di Montesilvano, visto che quello originariamente CP_20 fornito dal Di IO non era sufficiente per completare la pavimentazione dei locali indicatigli;
la fornitura del pavimento da parte della F.LL Di IO & C. s.r.l. e l'emissione di nuova fattura attiva nei confronti di COroparte_21 comprensiva della posa in opera, con apparente destinazione presso la sede societaria di Teramo via Pepe n° 8, per l'importo di € 14.285,77 (all. 1 e 2 dell'all. 8 della nota
3 luglio 2020); l'esecuzione di lavori per lavori di rifacimento un bagno Pt_15
(trasformazione del bagno esistente ad uso pubblico in bagno privato) presso l'Ospedale civile di Chieti, con fattura dell'importo di € 610 alla F.LL Di IO & C.
s.r.l. (all. 6 dell'all. 8 della nota G.d.F. 3 luglio 2020). , risultato in Persona_15
Pag. 27 di 43 rapporto di amicizia e frequentazione con come evidenziano i contatti CP_12 reiterati e ravvicinati, personali e telefonici, documentati dalla G.d.F. in occasione dell'audizione del primo (all. 9 e 10 della nota G.d.F. 3 luglio 2020), all'esito dell'acquisizione dei documenti ha confermato che la società ha COroparte_19 eseguito la posa dell'intero pavimento (acquisito in due tranche, da 151 e 74 mq) e che i lavori del bagno sono stati eseguiti dalla ditta D.S. del geom. CP_22 emittente la fattura intestata a F.LL Di IO. Sintomatica della volontà di occultare il vero beneficiario dei lavori è la circostanza che la fattura emessa dal Di IO nei confronti di non riporti traccia del luogo di esecuzione dei lavori COroparte_11 ma solo l'apparente destinazione presso la sede di in Teramo COroparte_21 via Pepe n° 8. b) La documentazione acquisita nel corso della perquisizione della sede della del 19 giugno 2020 (all. 13 della nota G.d.F. del 3 luglio COroparte_21
CO 2020) e successivamente presso la (all. 19, 20, 21, 22 della nota del 3 luglio Pt_15
2020) dimostra a volta quanto segue: ha pagato l'intero importo di € CP_11
14.286,77 richiesto da , in tre soluzioni (acconto di € 4.286,77 + € Parte_16
5.000 + € 5.000); L'indagato – forse solo a seguito della richiesta di documentare l'autorizzazione alla “donazione” degli arredi rivolta da a il precedente Per_13 Pt_6
4 febbraio 2020, cfr. ultima nota e § 2.5.1, visto che la corrispondente nota acquisita CO presso la con la medesima data apparente ed un contenuto simile presenta notevoli differenze, vedi anche il punto seguente – ha predisposto a corredo della fornitura una richiesta a sua firma in data 30 novembre 2015 rivolta al D.G. dr. , priva di Per_16
CO qualsiasi protocollo o segnale di ricezione da parte della;
Analoga missiva datata 30 novembre 2015 – cioè avente pari data apparente ma anche un contenuto difforme (tra le altre differenze, quella rinvenuta presso reca come oggetto la CP_11
“disponibilità di contribuire alla sistemazione degli studi medici”, quindi in ipotesi è CO riferibile anche al parquet;
mentre quella depositata presso la reca oggetto
“disponibilità alla donazione di arredi per gli studi medici”) – è stata rivenuta presso CO la , del tutto priva di protocollo o di altri elementi espressivi di data certa;
la nota reca la seguente annotazione informale del D.G. dr. , a sua volta incredibilmente Per_16 priva di data e di protocollo: “Dott. si autorizza”. L'indicazione di Per_7 Per_7 come istruttore appare del tutto anomala: egli era infatti dirigente dell'UOC Governo
Pag. 28 di 43 dei COratti mentre la questione dell'accettazione della donazione sarebbe stata di competenza dell' (cioè di . Presumibilmente l'indicazione Parte_17 Per_13 dell'istruttore maggiormente compiacente o amico è stata data al dr. dallo Per_16 stesso quindi accolta dal D.G. senza alcuna doverosa obiezione, senza Parte_1 far protocollare l'istanza e senza neppure datare l'autorizzazione! Presumibilmente il pavimento era stato già montato e tale circostanza era ben nota a tutti e avrebbe dovuto suscitare notevoli obiezioni. Sul punto si rimarca che esso era stato certamente già montato prima del 13 gennaio 2016, data dell'ultima fattura emessa dal posatore senza alcuna autorizzazione né verifica della sua compatibilità con gli CP_19 standard di igiene e di sicurezza di un ospedale. Per converso la prima data certa desumibile dalla procedura di autorizzazione è il protocollo n° 1590/CH della nota a firma dr. datata 15 gennaio 2016 ed inviata alla con fax delle Per_7 COroparte_21 ore 9:51 del 16 gennaio 2016 (in all. 13 della nota G.d.F. 3 luglio 2020), la quale costituisce il primo, unico ed assolutamente anomalo atto istruttorio eseguito.
L'offerta di disponibilità della datata 30 novembre 2015, non protocollata, CP_11
e l'autorizzazione vergata in calce dal D.G. , senza data e parimenti senza Per_16 protocollo, non avevano del resto alcuna ragione per rimanere sul tavolo del dr. Per_16
e su quello del dr. pertanto è stata certamente trasmessa subito al dr. il Per_7 Per_7 quale altrettanto certamente invia immediatamente alla ditta, a mezzo fax, la (consueta) richiesta di chiarimenti prot. 1590 del 15 gennaio 2016, con cui: “nel comunicare che questa Azienda ha già accolto positivamente la Vs proposta di donazione” chiede informazioni necessarie a perfezionare “l'iter di autorizzazione all'accoglimento”, quali la tipologia di arredi, le relative caratteristiche tecniche (schede tecniche e depliant illustrativi) ed il presumibile valore di mercato, “affinchè le stesse possano essere sottoposte al vaglio preventivo del Direttore della Clinica [manca: di]
Cardiochirurgia che ne potrà valutare l'idoneità all'accettazione”); che “
[...] ha quindi:
1. Preteso una modifica degli spazi per la creazione del proprio Parte_1 studio con anticamera e bagno privato;
2. sostituito le serrature per interdire l'accesso a terzi;
3. adibito due locali a sale di attesa per l'attività intra moenia propria e del dr.
; che “Gli arredi descritti nelle due fatture emesse da Parte_9 CP_23 riportate nell'all. 38, sono tutti costosi ed evidentemente di alta gamma. Essi
Pag. 29 di 43 consistono, per la zona studio, in una scrivania ed un tavolo (rispettivamente € 5.500 e
2.100), 3 sedie (€ 1.700), una poltrona (€ 1.000) due lampade (€ 200 + 480), una libreria (€ 1.650) ed un totem porta PC (€ 520); per la zona attesa o riunioni (oggetto di seconda distinta fattura) in due divani in pelle da 2 e 3 posti (€ 1.700 + 2.000), due poltrone in pelle nera su ruote (€ 1.300), altre 2 poltrone gialle e nere (€ 1.300), un mobile (€ 1.700), due tavolini (€ 500 + 350) ed un portariviste (€ 200). Entrambe le COr fatture risultano emesse dalla (il 25 gennaio ed il 25 marzo 2016) ed intestate alla da questa pagate il 19 ed il 25 gennaio 2016 (cfr. all. 38) e portate in Parte_7 contabilità come erogazioni liberali. Il personale della clinica (dr. Per_12 CP_18
CO
e quello della (dr. dr. ) erano tutti a conoscenza del
[...] Per_13 Per_14 fatto che gli arredi fossero stati forniti dal nessuno invece ha saputo giustificare Pt_6 tale acquisizione sotto il profilo amministrativo”; che “La richiesta della valigia viene così rivolta dal al presente nel suo studio il 18 aprile 2019: “in Parte_1 Pt_6 realtà avrei bisogno di … hai presente tu … quelle borse tipo … di cuoio ovviamente!... tipo quelle dei piloti?”. L'altro risponde “l'unica cosa dimmi le misure... come dev'essere?”. Un mese dopo, durante una nuova visita allo studio del 21 maggio, deposita la valigia sulla scrivania e alla domanda “nuova?” risponde “nuova di Pt_6 pacco, guarda!” poi aggiunge “te l'ho fatta vedere se ti può piacere … io te la lascio vah, sennò m'aggiusto io”. commenta che è bella perché non è molto Parte_1 grande e quindi ringrazia.vDel viaggio e soggiorno a Lisbona, parimenti monitorato durante le intercettazioni (cfr. pp. 74-82 della richiesta del P.M.), si è rinvenuta anche traccia documentale quando è stato perquisito l'appartamento del in Parte_1 occasione della notifica della prima ordinanza cautelare, come riferito dal P.M. nella nota a seguito del 3 luglio 2020 e nella informativa della G.d.F. in pari data. A tali due utilità minori si aggiunge il pagamento di un ulteriore viaggio aereo, dell'importo di
€ 1.287, per un soggiorno in Canada a Vancouver dal 13 al 16 ottobre 2018, accertato e contestato dal P.M. nella nota a seguito del 3 luglio 2020, ma non (ancora) inserito al capo 1) dell'imputazione provvisoria. Si tratta evidentemente di tre piccole erogazioni che attestano la continuità ed attualità di un rapporto di corruzione continuativa, ben coerente con la natura diretta e confidenziale delle conversazioni intercettate tra
[...]
e ”; quanto all' “impiego distorto e la dissipazione dei Parte_1 Parte_6
Pag. 30 di 43 materiali forniti dal ”, “la prova diretta della dissipazione, eclatante per la CP_11 colla emostatica TA e presente anche per altri dispositivi non specificamente nominati nell'imputazione, trova riscontro indiretto ed è integrate da una serie di altri indizi concludenti e dalla prova logica, il cui concorso consente di sostenere la dissipazione, o quanto meno l'impiego illecito in favore dei privati fornitori, di tutti i dispositivi e materiali in esame” e che “oltre che della colla emostatica TA, vi è prova piena di dissipazione anche per altri prodotti non espressamente richiamati nell'imputazione, come il condotto valvolato Noreact Bioconduit e, con riferimento al capo 1), le bioprotesi suturless ER fornite dal (cfr. dichiarazioni del dr. Pt_6 in all. 26)”; che l'esame dei documenti concernenti le forniture delle bioprotesi Per_11
3F Enable, dimostra “che la vicenda dell'autorizzazione all'acquisto senza gara delle valvole ER, già ampiamente esaminata al § 2., viene replicata nel 2013, con gli opportuni sviluppi ed adattamenti, per ottenere i dispositivi bio-protesici e gli aneLL forniti dalla (il ricorrente “si impegna allora, per gli iniziali tre COroparte_21 prodotti che intende acquisire senza gara e di cui fa richiesta all'amministrazione aziendale, nella stesura di tre dettagliate relazioni (del 4, 8 e 15 marzo 2013, cfr. all. 1,
2, 3 della proposta di delibera in all 27), le prime due relative agli aneLL per il trattamento delle alterazioni morfofunzionali della valvola mitrale e della valvola tricuspide, la terza alla bio-protesi suturless 3f Enable, come si è visto concorrente della ER costituita da pericardio equino anziché bovino: dispositivi tutti forniti dal distributore La vicenda poi si sviluppa con l'inserimento COroparte_21 fraudolento di un quarto dispositivo, che vede nuovamente il protagonismo del dr.
come si dirà più avanti nel dettaglio. Si tratta del dispositivo denominato Per_7
Noreact Bioconduit, citato dal dr. come oggetto di un'assurda dissipazione Per_11 eseguita in occasione dell'intervento subito dal paziente il 31 maggio Persona_17
2016: dettaglio che fornisce riscontro all'interesse di e di a Parte_1 CP_11
CO procurarne l'acquisizione in conto deposito da parte della . In tal caso vennero aperti due condotti valvolati Bioconduit, il primo di calibro 29 che non venne affatto utilizzato, il secondo di calibro 31 dal quale venne prelevata ed impiantata la sola estremità tubolare. L'intervento ha quindi comportato una spesa per materiali di €
9.600 (4.800 x 2, oltre IVA), mentre avrebbe potuto esser eseguito utilizzando una
Pag. 31 di 43 protesi vascolare retta del costo di appena € 400 (cfr. all. 26 e supra, § 2.4).” e
“L'infungibilità delle 3f Enable appare contrastante con l'analoga qualità attribuita nella precedente acquisizione delle ER ed è evidentemente riferibile solo alle specifiche indicazioni e controindicazioni di specifici pazienti, che qui non sono neppure presi in considerazione;
2. è stato nondimeno l'unico soggetto CP_11 invitato a partecipare alla procedura negoziata;
3. il prezzo offerto appare considerevolmente più alto di quello medio del mercato”; che la prova diretta della dissipazione – cioè dello spreco volontario dei materiali, al solo fine di aumentare il fatturato delle imprese distributrici emerge chiaramente con riguardo alla colla emostatica TA (“la conversazione del 22 maggio 2019 (p. 109 della richiesta) nonché di quella del 10 giugno 2019 (pp. 28-29 della richiesta)” e che “Dalla tabella riportata a p. 15 della richiesta emerge che l'impiego della TA, dopo un 2018 con spesa pari a € 8.905, nel 2019 sale a € 18.900. La confidenza maturata tra e CP_12
e la consapevolezza del della natura corruttiva dei rapporti Parte_9 Parte_9 intrattenuti dal con il prof. si riscontra anche in altre CP_12 Parte_1 conversazioni, come la precedente del 29 marzo 2019 (pp. 104-105 della richiesta), in cui commentano la “disinvoltura” con la quale invitato a cena, Parte_1 pretende di ordinare bottiglie costose a spese di ”; che “Lo spreco volontario CP_11 dei materiali quale prestazione del p.u. nel rapporto di corruzione riguarda anche altri dispositivi ad alto costo unitario che non son stati inseriti nell'elenco delle specifiche contestazioni, quali i condotti valvolati Bioconduit e le stesse protesi valvolari
ER, che invece sono stati oggetto delle specifiche accuse da parte del dr. Per_11 più volte richiamate, nelle ss.ii. in all. 26. La dissipazione volontaria è allora dimostrata anche con riguardo a tali ben più costosi dispositivi, dei quali tratta il dr. per averne conoscenza diretta, sia pure solo con riguardo agli interventi Per_11 chirurgici – presumibilmente pochi, in ragione dei contrasti emersi – ai quali ha preso parte insieme con il (cfr. ss.ii. in all. 26). Si richiama il contenuto delle Parte_1 ss.ii. rese il 9 aprile 2020…”; che “in relazione alle pinze Cor-knot, vi è prova di un uso improprio – e quindi inutile – nelle prime dichiarazioni rese dal dr. il 29 marzo Per_11
2019 (all. 3 dell'informativa . Esse evidenziano infatti che abbia Pt_15 Parte_1 utilizzato tale prodotto – un sistema di sutura semi-automatica particolarmente
Pag. 32 di 43 sofisticato e costoso, indicato esclusivamente per la chirugia mini-invasiva, non eseguita nella cardiochirurgia di Chieti – in modalità routinaria per la legatura dei punti di fissaggio di protesi o aneLL valvolari. Una facilitazione inutile ad un costo stimabile da 150 a 200 euro per singolo nodo, da moltiplicare per 10/15 per ogni singola protesi. Ne deriva un costo per le sole suture, del tutto ingiustificato, da € 1.500
a € 3.000 per singola protesi!” (“Il fatturato associato a tali prodotti è evidentemente di rilievo. Per le pinze Cor-knot, nel triennio 2017-2019, dalla tabella riportata a p. 115 dell'allegata richiesta emerge un importo complessivo di € 406.950, pari a ben €
135.650 di spesa media annua. Per le presenti in ben 13 tipologie, Parte_18 la spesa nel triennio 2017-2019 è stata di € 217.740, pari a € 72.580 di spesa annua.
Per i vent ventricolari la spesa nel triennio 2017-2019 è stata di € 50.830, pari a €
16.943 di spesa annua. Per i Circuiti per la Circolazione Extracorporea forniti da
Medtronic e quindi da (pari a poco meno della metà del totale) la spesa nel CP_11 triennio 2017-2019 è stata di € 369.600, pari a € 123.200 di spesa annua”).
Quanto alle vicende relative all'intervento eseguito il 26 giugno 2019 sul paziente EL IC, sempre dall'ordinanza cautelare in questione si apprende dell'esistenza di riscontri istruttori sulla falsità del referto operatorio (“L'intervento viene pertanto eseguito, dopo la predisposizione dell'acquisto extra ordinem del dispositivo, come impianto semplice LVAD, pur avendo i chirurghi espresso la facile previsione che l'intervento avrebbe messo in crisi il cuore destro, che avrebbe quindi dovuto essere assistito con un paracorporeo e, nel caso assai probabile di mancato recupero o “svezzamento”, si sarebbe dovuto valutare successivamente un secondo impianto VAD off label solo a destra, così come aveva fatto . All'intervento CP_16 certamente partecipa, in qualità di proctor ed esperto conoscitore del dispositivo e come ampiamente concordato, il prof. . Il suo nominativo risulta nella Persona_4 scheda di impianto del dispositivo, unitamente alle informazioni concernenti i seriali dei prodotti installati (cfr. allegato 71 all'informativa G.d.F. al nr. 24) Nel referto operatorio invece egli non compare”; “…il 24 giugno, chiedeva di utilizzare CP_16 quella della mentre ha preteso che la copertura CP_1 Parte_1 assicurativa fosse a carico dell'azienda padovana, con richiesta dell'autorizzazione ad eseguire l'intervento fuori sede fosse avanzata alla “Direzione medica”, e promettendo
Pag. 33 di 43 di occuparsene lui stesso (conversazione del 24 giugno ore 16:06, a p. 149-151 della richiesta). Di seguito, alla domanda del “nel caso in cui la cosa dovesse Parte_1 andare per le lunghe che si fa non si opera?”, individua la soluzione non senza CP_16 imbarazzo “adesso quanto meno … non so .. che mi devo lavare … non so .. sto lì e non devo risultare”, che l'altro l'accoglie subito con entusiasmo “ma ti lavi e non figuri, dai, su!”; quindi, all'obiezione del “e.. però dai, facciamogliela mandare […] CP_16 perché non voglio andare in galera per queste cose .. eeh”, afferma: Parte_1
“ma che vai in galera dai … ma zitto su … Fortunatamente noi operiamo solamente i disperati! … per queste cose qui … Quindi figurati che vuole succedere!” Come al solito, la promessa del di occuparsi e di risolvere il problema, non è Parte_1 stata mantenuta (cfr. la @ esibita dal dr. e riportata a p. 177 della richiesta) La CP_16
G.d.F. ha accertato infatti che alla Direzione Medica dell'Ospedale non risultano procedure di autorizzazione all'accesso in sala operatoria per il 26 giugno 2019.
Inoltre l'azienda il 10 aprile 2020 ha riferito che il dott. COroparte_24
non era stato autorizzato ad effettuare alcun intervento presso il policlinico di CP_16
(cfr. all. 76 all'informativa G.d.F.). Si conferma quindi il movente, già CP_1 preordinato nella conversazione del 24 giugno, del mancato inserimento nel registro operatorio dell'intervento del nominativo di , sprovvisto sia di autorizzazione da CP_16 parte dell'Azienda sanitaria di appartenenza sia della relativa copertura assicurativa.
Sussistono pertanto i gravi indizi del falso ideologico in atto pubblico fidefacente contestato al capo 7).”).
Quanto, infine, al delitto di turbata libertà degli incanti, nell'ordinanza si legge: che “L'acquisto dei materiali da parte della avviene mediante Parte_8 procedure di approvvigionamento riconducibili al bando di gara approvato con
Deliberazione del direttore generale n. 407 del 18 maggio 2007 (ultima procedura ad evidenza pubblica), con ss.mm.ii e proroghe determinate in base ad esigenze CO organizzative aziendali. Tuttavia con provvedimento del direttore generale dell' pro tempore, dott. del 31 gennaio 2019 nr. 98 (all. nr. 79 all'informativa Persona_18 cit.), si è dato inizio alle procedure per stabilire tavoli tecnici per la stesura di un nuovo bando di gara aziendale, da pubblicarsi nel corso dell'anno 2019 e riguardante anche l' . Con tale provvedimento, in vista della predisposizione del Parte_19
Pag. 34 di 43 nuovo bando di gara, si erano individuati i collegi tecnici incaricati di redigere i capitolati speciali di appalto e e erano stati scelti COroparte_17 CP_25 come componenti della Cardiochirurgia. È allora emerso in plurime conversazioni telefoniche e tra presenti che faceva ricorso a termini e toni di chiara Parte_1 valenza impositoria nei confronti dei soggetti incaricati di redigere i capitolati tecnici, da cui traspariva all'evidenza la sua volontà di condizionare l'operato del collegio tecnico al fine di conservare il pieno potere di scelta dei dispositivi da impiegare. La prima conversazione di particolare interesse è quella del 9 aprile 2019 ore 15 (a p.
203-205 della richiesta) già in parte sopra richiamata, captata in ambientale nel suo studio medico. con la dr.ssa . Inizialmente si oppone alla Per_3 Parte_1 richiesta della perfusionista di acquisto del dispositivo Spectrum, sostenendo che non ci sono soldi e, all'obiezione che i soldi per i dispositivi di costo inferiore a € 40.000 erano disponibili, risponde: “già sto cercando di impegnare, scusa … già sto cercando di impegnare soldi per poter comprare i divaricatori per la chirurgia mini invasiva… perché io voglio cominciare a fare il bancomat…! […] no, il problema è che se tu prendi queste cose qui …io rischio di rimanere senza soldi ”; che “La seconda conversazione di interesse, ancor più rilevante, è la conversazione progr. 3342 del 3 giugno 2019 con , intervenuta all'esito di un avvicinamento COroparte_26 pressante del a tarda notte dopo una cena nel centro di , che Parte_1 Pt_3 induce la perfusionista a cercare conforto e sfogo telefonico con il collega dalle ore
2:18 alle 3:04! (la conversazione è riportata per intero alle pp. 207-210 della richiesta)”¸che “si rilevano nei comportamenti complessivi del Prof. Parte_1 azioni finalizzate, in un primo tempo, a dettare la tipologia dei materiali da inserire nel bando e poi, a fronte delle resistenze della , a ritardare l'attività del collegio Per_3 tecnico, così permettendo di prolungare rapporti contrattuali ancora in essere con le ditte “amiche” sopra ricordate.Degni di rilievo, in tale prospettiva, sono due fatti: il primo relativo alla sollecitazione di nei confronti di a CP_12 Parte_9 dimettersi;
il secondo, invece, evincibile dal contenuto della conversazione nr. 3342 del
3 giugno 2019 intrattenuta dal con , nel corso Persona_3 COroparte_26 della quale la perfusionista opera espresso riferimento al fatto che ha Parte_1 nella sua disponibilità il catalogo della Medtronic, non a caso ditta di cui è CP_11
Pag. 35 di 43 distributore.Il fatto, poi, che il cambio della governance avrebbe messo a rischio i guadagni della compagine criminale - il che ha indotto le dimissioni di - Parte_9 costituisce la conferma dell'attività illecita commessa dall'indagato”.
Ulteriori riscontri istruttori relativi alla commissione degli illeciti sopra menzionati da parte del ricorrente si rinvengono nelle risultanze dell'attività istruttoria condotta autonomamente dalla Al resistente.
Quanto all'uso del ricorrente di dissipare materiali al solo scopo di aumentare il fatturato delle aziende distributrici con le quali aveva stabilito rapporti di scambio di favori, dalla lettura delle dichiarazioni rese dal Dr. (doc. n. 22 COroparte_27
CO dell sia apprende come “l'uso seriale e continuativo di valvole suturless costituisce un'eccezione rispetto all'invalso approccio chirurgico che in strutture analoghe a quelle di viene comunemente applicato. Intendo dire che l'utilizzo di queste CP_1 valvole costituisce ipotesi circoscritta applicabile a casi clinici particolari e specifici
(chirurgia mininvasiva), nel mentre l'utilizzo di valvole tradizionali è lo strumento più applicato e meno dispendioso per la chirurgia valvolare”; considerazioni del tutto sovrapponibili si traggono dalla dichiarazione del dr. “… Con riguardo CP_28 alla questione della cd. Dissipazione di beni e dispositivi durante le sedute operatorie da parte del Prof. evidenzio quanto segue. Non trova giustificazione Parte_1 alcuna l'utilizzo seriale delle valvole ER S (prodotto biologico senza suture), in quanto trattasi di dispositivo indicato per ipotesi chirurgiche circoscritte (anulus piccolo e/o interventi con accesso mininvasivo), nel mentre l'ex era aduso CP_29 applicare tale tipo di device per situazioni diverse se non antitetiche rispetto a quelle appena indicate. Del resto, pur volendo motivare l'utilizzo ulteriore di tale metodica rispetto a casi per i quali sia richiesta una particolare perizia e/o sussista una fattispecie interventistica complessa, giammai si potrebbe giustificare un utilizzo così massivo del prodotto sia per le ragioni cliniche poc'anzi evidenziate (casi gravi) sia per ragioni di palese sostenibilità economica, atteso che tali device hanno un costo da 3 a 5 volte superiore a queLL mediamente applicati per analoghi prodotti (stented). Analoghe argomentazioni posso formulare anche in ordine al dispositivo semiautomatico di legatura (mini cor-knot), il quale deve essere opportunamente utilizzato solo in casi particolari, ovvero laddove non sia possibile legare manualmente i nodi che fissano le
Pag. 36 di 43 protesi. Nel mio caso, a fronte di circa 200 interventi, ho utilizzato tale dispositivo 3/4 volte, solo ove le circostanze lo rendevano necessario, avendo sempre ben presente il costo indotto dall'utilizzo di tale dispositivo tale per cui ogni punto metaLLco ha un costo approssimativo di circa € 200,00; Del pari posso dire con riguardo all'utilizzo abnorme e sistematico della colla TA, sempre da parte del Prof. il Parte_1 cui costo per ogni flaconcino ammonta ad € 700/800, poichè detto prodotto ha un uso indicato per le ipotesi in cui i tessuti risultano particolarmente fragili. Tutte le circostanze sopra riferite, allorquando il Prof. era 1° operatore, erano Parte_1 più che frequenti e, a mio parere, del tutto ingiustificate sul piano clinico e insensate sotto il profilo gestionale e della sostenibilità. Non di rado capitava che l'utilizzo di tali dispositivi non fosse riportato nel referto operatorio, di talchè non era inusuale rilevare come nel referto operatorio, nella parte descrittiva di competenza medica, tali utilizzi non fossero riportati, nel mentre, nel medesimo documento, nella parte di competenza infermieristica, fossero applicati i tagliandi comprovanti codice, serie e numero del prodotto in effetti deconfezionato ancorchè in alcuni casi non utilizzato. In ordine alle prime due prassi sopra riferite (ER e mini cor-knot) ribadisco che trattavi di condotte assolutamente prelaventi allorquando il Prof. era 1° Parte_1 operatore. Con riguardo ai rapporti intercorrenti tra l'ex e i fornitori di CP_29 prodotti e dispositivi in uso alla Clinica Cardiochirurgica posso dire solo che, in esito ad un colloquio con il Sig. lo stesso ebbe modo di evidenziarmi come CP_12
l'ex Primario non volesse assolutamente che lo stesso allacciasse rapporti e/o CP_12 relazioni con noi e pretendeva che lo stesso si rapportasse unicamente con lui. …
Quanto alla peculiare posizione che ha riguardato il paziente IC EL, ho sempre ritenuto che le prestazioni assistenziali di cui il predetto avesse in effetti bisogno dovessero essere erogate presso un Centro per il trattamento specifico dello scompenso cardiaco (prestazioni queste non erogate presso la , così da poter COroparte_30 trattare il paziente con alternative più appropriate. Infatti, ero del tutto contrario all'opzione dell'impianto di un'assistenza ventricolare sinistra vista la compromissione CO anche del ventricolo destro” (doc. n.22 dell' ; anche e CP_31 CP_32
avevano ricordato che il ricorrente “prediligesse in maniera prevalente, l'uso di
[...]
CO dispositivi biologici e di colla TA” (doc. n. 23 dell' .
Pag. 37 di 43 Le dichiarazioni rese dalla dott.ssa forniscono riscontro Persona_3 all'imputabilità del delitto di turbata libertà degli incanti e, in ogni caso, fanno emergere pienamente il ricorso, da parte del ricorrente a termini e toni di chiara valenza impositoria nei confronti dei soggetti incaricati di redigere i capitolati tecnici, da cui traspariva, all'evidenza, la sua volontà di condizionare l'operato del collegio tecnico al fine di conservare il pieno potere di scelta dei dispositivi da impiegare: “in ordine alle presunte intromissioni perpetrate dal Prof. rispetto ai lavori della Parte_1
Commissione Tecnica deputata a redigere il nuovo capitolato tecnico per la fornitura di beni per la Clinica Cardiochirurgica posso riferire che l'ex a più riprese ha CP_29 cercato di ingerirsi impropriamente nelle attività della Invero, ricordo CP_33 che in più di un'occasione il ha cercato di avere dalla sottoscritta Parte_1 aggiornamenti ed informazioni circa i contenuti del redigendo capitolato e manifestava il suo disappunto a fronte del mio riserbo. Ricordo anche che nel corso di questi colloqui il era solito "suggerire" una particolare attenzione rispetto alla Parte_1 previsione in seno al documento tecnico di "specifici" prodotti, non limitandosi ad indicarne solamente il genus. A fronte del mio riserbo e delle mie resistenze lo stesso, in un paio di occasioni, mi ha invitato alle dimissioni. Reputo opportuno a questo punto precisare che, in realtà, la parte di capitolato di mia competenza (quella non medica) è stata portata avanti in modo compiuto e in tempi adeguati e la mancata conclusione dei lavori era in effetti da ascrivere alle assenze del Dr. competente per la parte Parte_9 medica. Con riguardo ai rapporti intercorrenti tra l'ex e i fornitori CP_29 CP_11
e nonchè con il posso unicamente riferire che queLL con il Pt_6 CP_12 CP_12 erano assidui ed amicali, un po' meno frequenti queLL con il Relativamente al Pt_6 cd. fenomeno della dissipazione dei beni in uso alla sala operatoria, ho potuto riscontrare nel tempo un uso, a mio parere, improprio delle cannule biomedicus
(particolarmente costose) indicate per assistenza a breve termine o per cannulazione femorale. Il Prof. era invece solito farne un uso frequente che io Parte_1 reputavo inappropriato, in quanto lo strumento non era quello indicato e poi perché particolarmente costoso. Per tale ragione ho avuto modo di suggerirgli soluzioni CO alternative che tuttavia non hanno avuto seguito” (doc. n. 22 dell' .
In definitiva, oltre a poter dirsi provati in buona parte i fatti integranti i capi di
Pag. 38 di 43 imputazione di cui al procedimento penale in corso – quantomeno sotto il profilo delle condotte corruttive, di falsità ideologica e di turbativa degli incanti – i comportamenti risultati come provati anche nell'ambito del procedimento disciplinare autonomo CO condotto dalla resistente costituiscono gravi violazioni dei doveri del dirigente ex CO art. 47 del CCNL della dirigenza sanitaria (doc. n. 29 dell' , e, in particolare: dell'obbligo di improntare la condotta “ai principi di diligenza e fedeltà di cui agli artt.
2104 e 2105 del Codice Civile” e di contribuire “alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità” di cui al comma, di contribuire “al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti, operando costantemente nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al DPR
62/2013 di cui si impegna a osservare tutte le disposizioni nonché dei codici di comportamento adottati dalle Aziende ed Enti ai sensi dell'art. 54, comma 5 del D.Lgs.
n. 165/2001 e di quanto stabilito nelle Carte dei Servizi” di cui al comma 2, nonché dell'obbligo di “garantire la migliore qualità del servizio, deve, in particolare: a) assicurare il rispetto della legge, con riguardo anche alle norme regolatrici del rapporto di lavoro, nonché delle disposizioni contrattuali, nonché l'osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall'Azienda o Ente e perseguire direttamente l'interesse pubblico nell'espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti;
c) nello svolgimento della propria attività, mantenere una condotta uniformata a principi di correttezza e di collaborazione nelle relazioni interpersonali, all'interno dell'Azienda o
Ente con gli altri dirigenti e con gli addetti alla struttura, astenendosi, in particolare nel rapporto con gli utenti, da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possono nuocere all'immagine dell'Azienda o Ente, salvo che non siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300 del 1970” e di “mantenere un comportamento conforme al proprio ruolo, organizzando ed assicurando la presenza in servizio correlata alle esigenze della propria struttura ed all'espletamento dell'incarico affidato, nel rispetto della normativa contrattuale e legislativa vigente”.
Non vi è dubbio che l'essersi adoperato per l'acquisto di ingenti quantitativi di
Pag. 39 di 43 materiali, peraltro in contrasto con l'invalso approccio chirurgico dell'azienda sanitaria teatina e strutture assimilabili - poi dissipati al solo scopo di favorire determinate aziende distributrici e di ottenere vantaggi personali da queste ultime - costituisce aperta violazione dell'obbligo di anteporre a qualunque altro interesse quello dei pazienti e di salvaguardare la piena legalità e l'immagine della struttura pubblica diretta, così come le pressioni rivolte ad una collega per influenzare le determinazioni di acquisto dei materiali stessi rappresenta una grave violazione degli obblighi di correttezza e collaborazione nelle relazioni interpersonali;
analogamente, apertamente violato è rimasto l'obbligo di “astenersi dal chiedere o accettare omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo queLL d'uso, purché di modico valore” (i quanto i vantaggi della condotta corruttiva ricevuti dal ricorrente hanno riguardato arredi di lusso e di ingente valore e viaggi onerosi), e l'obbligo di
“assicurare la massima diligenza nella compilazione e tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche” (si veda la mancata dolosa indicazione, nella cartella clinica del paziente EL IC, del nominativo del collega non autorizzato e non assicurato rispetto all'esecuzione dell'intervento del 26 giugno 2019).
Né a diverse conclusioni sarebbe stato possibile pervenire all'esito dell'eventuale assunzione dell'istruttoria testimoniale richiesta in ricorso, avente ad oggetto circostanze irrilevanti ai fini del giudizio (“…se dall'anno 2011 all'ottobre
2019 le procedure di acquisto delle valvole cardiache, incluse le valvole ER, nonché di approvvigionamento dei dispositivi medicali in uso presso il reparto di
Cardiochirurgia della , fossero gestite dal Servizio approvvigionamenti CP_34 della e se il Prof. abbia mai fatto parte COroparte_1 Parte_1 di commissioni di gara, collegi tecnici per l'elaborazione di capitolati d'appalto od abbia gestito segmenti o fasi relative all'acquisto dei suddetti dispositivi e valvole”,
“…se la presenza in sala operatoria cardiochirurgica del Prof. durante Persona_4
l'intervento cui fu sottoposto il paziente IC EL in data 26 giugno 2019 sia consistita nell'assistenza tecnica all'intervento, quale proctor ed esperto accademico nell'impianto di dispositivi Heart Mate 3, oppure se egli abbia partecipato materialmente all'intervento medesimo operando unitamente all'equipe cardiochirurgica diretta dal Prof. , “…che gli arredi dello studio del Parte_1
Pag. 40 di 43 Prof. e degli altri dirigenti medici presso il suddetto reparto di Parte_1
Cardiochirurgia (P.O. S.S. Annunziata di vennero acquisiti sotto la supervisione CP_1 del personale tecnico della ed inventariati nel Registro COroparte_1 dei Cespiti della medesima Azienda sanitaria e che i relativi locali venivano utilizzati anche per la didattica e la telemedicina”) e formulate in maniera generica (“riferisca inoltre se l'infungibilità delle valvole ER riguardasse evidenze scientifiche ed esigenze mediche, specificandole, del reparto di Cardiochirurgia del P.O. “S.S.
Annunziata” di;
“Vero che l'utilizzo delle suddette valvole ER era CP_1 previsto dalle linee guida e dai protocoLL sanitari adottati in clinica cardiochirurgica nel periodo 2011-2019”, “Vero che la partecipazione a congressi specialistici ed a missioni da parte del Prof. veniva sempre gestita ed autorizzata Parte_1 dall'Università datrice di lavoro “ ” di (come da CP_2 CP_2 documento plurimo n. 25 del fascicolo di parte ricorrente, che viene mostrato al teste)”: le indebite pressioni sulla collega ufficialmente incaricata di provvedere agli acquisti dei materiali della struttura costituiscono illeciti di carattere penale e civile indipendentemente dal fatto e – anzi – proprio perché il ricorrente non avrebbe avuto alcun titolo per influire sulle decisioni di commissioni di gara o di collegi tecnici per l'elaborazione di capitolati d'appalto per l'acquisto dei suddetti dispositivi e valvole;
il motivo della presenza del in sala operatoria non avrebbe potuto costituire alcuna CP_16 valida ragione giustificativa dell'omissione, pacificamente operata nella cartella clinica, violando l'obbligo della sua corretta tenuta;
l'adibizione di un vasto spazio di proprietà CO dell' resistente ad uso personale con la realizzazione dei lavori di pavimentazione e l'installazione di arredi ricevuti dalle ditte produttrici di materiai biologici acquistati aggirando gli obblighi di gara costituiscono gravi violazioni dei summenzionati obblighi di condotta inerenti la figura di un dirigente sanitario, inidonee a scriminarle essendo “la supervisione del personale tecnico della , l'eventuale COroparte_1 inventario nel Registro dei Cespiti della medesima Azienda sanitaria (peraltro in ambito penale accertata come del tutto mancante) e l'eventuale utilizzo dei locali “… anche per la didattica e la telemedicina” (circostanza confermativa del prevalente utilizzo personale di un bene pubblico); del resto, anche l'eventuale esistenza di “evidenze scientifiche ed esigenze mediche” e la previsione nelle “linee guida e dai protocoLL
Pag. 41 di 43 sanitari adottati in clinica cardiochirurgica nel periodo 2011-2019” riferite alle valvole
ER – in mancanza di specificazione dell'esistenza di tali esigenze e di tali evidenze negli specifici casi clinici contestati nel procedimento penale in corso e in presenza dei plurimi riscontri sopra riportati sulla iLLceità delle condotte – non avrebbe potuto giovare al ricorrente al fine di dimostrare il corretto adempimento dei doveri di cui al menzionato art. 77 del CCNL.
Il carattere plurimo e reiterato delle condotte in questione non può che confortare, quindi, quella valutazione di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile posta CO a fondamento della decisione di risoluzione del rapporto di servizio con l' esistente.
Per le medesime considerazioni vanno, parimenti, rigettate le domande di condanna solidale delle amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni asseritamente derivanti dalla cessazione dall'esercizio dell'attività assistenziale.
- 6 –
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte ricorrente va infine condannata al rimborso delle spese processuali sostenute da entrambe le controparti che, tenuto conto del valore e della natura della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice
(in applicazione del d.m. 55/2014 con riferimento all'ultimo scaglione delle cause di valore indeterminabile, dimezzato il solo compenso per la fase istruttoria, che ha avuto svolgimento solo in forma documentale), si liquidano in complessivi euro 12.056,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta le domande proposte da Parte_1 contro e
contro
COroparte_1 [...] con ricorso del 25 gennaio 2025 e lo condanna al COroparte_2 pagamento delle spese di lite nei confronti di entrambe le controparti liquidate, in favore di ciascuna, in complessivi euro 12.056,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge
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Il giudice del lavoro dott. ssa Laura Ciarcia
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