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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/12/2025, n. 2676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2676 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 16.10.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2828 del ruolo gen. lavoro dell'anno 2025
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa come da mandato in atti dall'avv. Valeria Golini ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dalla funzionaria dipendente dr.ssa Andreana Fattore resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'epigrafata ricorrente ha proposto ricorso l'8.04.2025 al fine di ottenere dall
[...]
convenuto il pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento, stante CP_2
l'accertata sussistenza del requisito sanitario con decreto di omologa del 26.11.2024.
CP_ Nel costituirsi in giudizio, l ha dedotto e documentato di aver provveduto, nelle more,
a liquidare la prestazione reclamata (come da comunicazione di liquidazione del
16.04.2025, cfr. fascic. chiedendo pertanto che il Tribunale dichiari la cessazione CP_1 della materia del contendere. Ciò posto, si evidenzia preliminarmente che nelle note depositate il 14.10.2025, il difensore attoreo ha dato atto dell'intervenuto pagamento, chiedendo tuttavia la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e permanendo unicamente l'interesse delle stesse in ordine alla pronuncia sulle spese del giudizio.
A tal proposito, ritiene il giudicante che le spese di lite vadano interamente compensate, considerato che il provvedimento di liquidazione è stato emesso in data praticamente coeva al deposito del ricorso giudiziale – deposito avvenuto allo scadere del 130° giorno dalla comunicazione a mezzo PEC (il 29.11.2024) del modello AP70 – tenuto conto, altresì, dei tempi tecnici ragionevolmente necessari per predisporre il pagamento di importi arretrati di notevole entità.
P.Q.M.
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Compensa tra le parti le spese del giudizio.
S.M.C.V., 02.12.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino