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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 15/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Busto Arsizio riunito in Camera di ConIGlio in persona dei magistrati: dott. Francesco Paganini Presidente
d. ssa Manuela Palvarini Giudice
d.ssa Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 5909/2024 promossa con ricorso del 02/12/2024 da
[...]
e rappresentati e difesi entrambi dall'avv. ASTORINO MARIA Pt_1 Parte_2
CLEMENTINA ;
e , con ricorso del 02/12/2024 chiedevano la Parte_1 Parte_2
regolamentazione del rapporto genitori-figli alle seguenti condizioni:
“1. I figli minori e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
residenza ai soli fini anagrafici presso la madre.
2. Il collocamento di e sarà paritario tra i genitori, pertanto, i minori staranno a Per_1 Per_2 settimane alternate con ciascun genitore, dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola al venerdì mattina successivo allorchè il genitore accompagnerà i minori a scuola. Sono sempre fatti salvi i diversi accordi che i genitori vorranno di volta in volta adottare, tenendo conto delle eIGenze e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, nonché degli impegni lavorativi dei genitori.
3. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse dai minori con il genitore con cui saranno in base al calendario delle settimane alterne di cui al punto 2. Se in base al calendario delle settimane alterne di cui al punto 2, il giorno di Natale (25.12) dovesse essere di pertinenza per due anni di seguito dello stesso genitore, dopo le vacanze estive del mese di agosto, antecedente il Natale, i genitori suddivideranno la settimana, di modo che i minori trascorrano tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro, al fine di invertire le settimane di pertinenza, per fare in modo che il giorno di
Natale venga trascorso dai minori ad anni alternati con un genitore e con l'altro. Per le vacanze estive, e trascorreranno 15 giorni consecutivi con ciascun genitore;
il periodo di Per_1 Per_2
vacanza di ciascun genitore verrà deciso entro il 31.5 di ogni anno. Il tutto salvo diversi accordi tra i genitori.
1 4. Stante il collocamento paritario di e ogni genitore provvederà al mantenimento Per_1 Per_2
diretto dei figli.
5. I genitori contribuiranno al pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli come previste dalle Linee guida del Tribunale di Milano e dunque come segue: • spese mediche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale; • spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale oppure previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e post-scuola; centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); • spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy-scout); baby sitter;
viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà considerato come assenso alla richiesta. A cadenze mensili, il
2 genitore anticipatario delle spese dovrà conservarne le ricevute ed esibirle in originale all'altro ed inviargliene copia tramite e-mail, unitamente alla richiesta di rimborso della quota di spettanza. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Solo in mancanza di e-mail, le ricevute potranno essere esibite in originale e consegnate in fotocopia e la richiesta di rimborso potrà avvenire a mezzo SMS o messaggistica.
6. L'assegno unico per i figli verrà percepito integralmente dalla IG.ra . Qualora dal 2025, Pt_1
l'assegno unico dovesse subire delle variazioni al ribasso a causa del fatto che il IG. ha Pt_2
trasferito la propria residenza presso i propri genitori e, pertanto, entrerà nel loro nucleo familiare, il IG. verserà mensilmente alla IG.ra la differenza fino arrivare alla somma di € Pt_2 Pt_1
288,00, ovvero l'attuale importo dell'assegno unico. Quando il IG. troverà un'abitazione da Pt_2
acquistare o da condurre in locazione ed ivi trasferirà la propria residenza, l'assegno unico per i figli verrà suddiviso al 50% tra i genitori.
7. La casa familiare sita ad Origgio (VA), in via Dante n. 11, in comproprietà al 50% tra i ricorrenti, con tutto quanto l'arreda, viene assegnata alla IG.ra fino a quando i figli non saranno Pt_1
economicamente autosufficienti, al verificarsi di tale condizione i proprietari decideranno congiuntamente come procedere in merito alla vendita dell'immobile; il tutto, salva diversa comune volontà dei coniugi di procedere alla vendita dell'immobile prima che i figli acquisiscano l'autosufficienza economica.
8. I coniugi esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori.
9. Nulla sulle spese”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le pattuizioni concordate fra le parti sono conformi a legge e comunque concernono diritti disponibili.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando in camera di conIGlio nella causa fra le parti in epigrafe, accoglie la richiesta di regolamentazione del rapporto genitori-figli nelle modalità sopra indicate.
Nulla sulle spese.
Busto Arsizio, 14/01/2025
Il Presidente est.
dott. Francesco Paganini
3 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Busto Arsizio riunito in Camera di ConIGlio in persona dei magistrati: dott. Francesco Paganini Presidente
d. ssa Manuela Palvarini Giudice
d.ssa Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 5909/2024 promossa con ricorso del 02/12/2024 da
[...]
e rappresentati e difesi entrambi dall'avv. ASTORINO MARIA Pt_1 Parte_2
CLEMENTINA ;
e , con ricorso del 02/12/2024 chiedevano la Parte_1 Parte_2
regolamentazione del rapporto genitori-figli alle seguenti condizioni:
“1. I figli minori e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
residenza ai soli fini anagrafici presso la madre.
2. Il collocamento di e sarà paritario tra i genitori, pertanto, i minori staranno a Per_1 Per_2 settimane alternate con ciascun genitore, dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola al venerdì mattina successivo allorchè il genitore accompagnerà i minori a scuola. Sono sempre fatti salvi i diversi accordi che i genitori vorranno di volta in volta adottare, tenendo conto delle eIGenze e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, nonché degli impegni lavorativi dei genitori.
3. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse dai minori con il genitore con cui saranno in base al calendario delle settimane alterne di cui al punto 2. Se in base al calendario delle settimane alterne di cui al punto 2, il giorno di Natale (25.12) dovesse essere di pertinenza per due anni di seguito dello stesso genitore, dopo le vacanze estive del mese di agosto, antecedente il Natale, i genitori suddivideranno la settimana, di modo che i minori trascorrano tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro, al fine di invertire le settimane di pertinenza, per fare in modo che il giorno di
Natale venga trascorso dai minori ad anni alternati con un genitore e con l'altro. Per le vacanze estive, e trascorreranno 15 giorni consecutivi con ciascun genitore;
il periodo di Per_1 Per_2
vacanza di ciascun genitore verrà deciso entro il 31.5 di ogni anno. Il tutto salvo diversi accordi tra i genitori.
1 4. Stante il collocamento paritario di e ogni genitore provvederà al mantenimento Per_1 Per_2
diretto dei figli.
5. I genitori contribuiranno al pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli come previste dalle Linee guida del Tribunale di Milano e dunque come segue: • spese mediche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale; • spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale oppure previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e post-scuola; centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); • spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy-scout); baby sitter;
viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà considerato come assenso alla richiesta. A cadenze mensili, il
2 genitore anticipatario delle spese dovrà conservarne le ricevute ed esibirle in originale all'altro ed inviargliene copia tramite e-mail, unitamente alla richiesta di rimborso della quota di spettanza. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Solo in mancanza di e-mail, le ricevute potranno essere esibite in originale e consegnate in fotocopia e la richiesta di rimborso potrà avvenire a mezzo SMS o messaggistica.
6. L'assegno unico per i figli verrà percepito integralmente dalla IG.ra . Qualora dal 2025, Pt_1
l'assegno unico dovesse subire delle variazioni al ribasso a causa del fatto che il IG. ha Pt_2
trasferito la propria residenza presso i propri genitori e, pertanto, entrerà nel loro nucleo familiare, il IG. verserà mensilmente alla IG.ra la differenza fino arrivare alla somma di € Pt_2 Pt_1
288,00, ovvero l'attuale importo dell'assegno unico. Quando il IG. troverà un'abitazione da Pt_2
acquistare o da condurre in locazione ed ivi trasferirà la propria residenza, l'assegno unico per i figli verrà suddiviso al 50% tra i genitori.
7. La casa familiare sita ad Origgio (VA), in via Dante n. 11, in comproprietà al 50% tra i ricorrenti, con tutto quanto l'arreda, viene assegnata alla IG.ra fino a quando i figli non saranno Pt_1
economicamente autosufficienti, al verificarsi di tale condizione i proprietari decideranno congiuntamente come procedere in merito alla vendita dell'immobile; il tutto, salva diversa comune volontà dei coniugi di procedere alla vendita dell'immobile prima che i figli acquisiscano l'autosufficienza economica.
8. I coniugi esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori.
9. Nulla sulle spese”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le pattuizioni concordate fra le parti sono conformi a legge e comunque concernono diritti disponibili.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando in camera di conIGlio nella causa fra le parti in epigrafe, accoglie la richiesta di regolamentazione del rapporto genitori-figli nelle modalità sopra indicate.
Nulla sulle spese.
Busto Arsizio, 14/01/2025
Il Presidente est.
dott. Francesco Paganini
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