Ordinanza cautelare 20 marzo 2022
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 03/06/2025, n. 10732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10732 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10732/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02023/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2023 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
decreto di diniego di concessione della cittadinanza italiana notificato al Sig. -OMISSIS-
-OMISSIS- in data 6 dicembre 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato il 3.2.2022, -OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe di diniego della cittadinanza italiana che era stata presentata con istanza del 17.03.2015 presso la Prefettura di Parma (-OMISSIS-).
In data 01.07.2020, il Ministero dell’Interno inviava al sig. -OMISSIS- comunicazione di preavviso di diniego della domanda di cittadinanza ex art. 10 bis in quanto pendenti sul suddetto n. 2 pregiudizi penali, nonché una posizione reddituale non conforme.
Al preavviso venivano opposte formali osservazioni ove si sottolineava che lo straniero si era attivato per ottenere un provvedimento di estinzione di reato e che i redditi del nucleo familiare erano conformi alla legge.
Nonostante questo è sopraggiunto il diniego, che è stato impugnato per insufficiente motivazione, non essendo stato considerato il contesto sociale di riferimento e nonostante il tempo trascorso. In sostanza, è stata rilevata l’eccessiva superficialità della decisione nonché l’assenza di istruttoria nonostante il notevole lasso di tempo trascorso dalla proposizione della domanda.
Non sarebbe stata adeguatamente considerata la situazione lavorativa del ricorrente né tutelata la sua aspettativa allo svolgimento di attività lavorativa da cittadino italiano.
2. Il Ministero si è costituito con relazione e documenti.
3. Alla camera di consiglio del 18.3.2022 è stata fatta ordinanza di non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di sospensiva in quanto essa non risultava contenuta nel ricorso né nella successiva istanza di fissazione di udienza.
4. Nessuna ulteriore attività processuale è stata posta in essere; il ricorso è passato in decisione all’udienza di smaltimento del 16.5.2025.
5. Dal rapporto informativo trasmesso dalla Questura di Parma in data 01.03.2017, depositato dall’Amministrazione, (all.3) è emersa a carico del ricorrente la seguente situazione penale:
- con le generalità -OMISSIS- nato a -OMISSIS- il -OMISSIS-, decreto penale del G.I.P. presso il Tribunale di Parma in data 19.08.2004, per il reato di cui agli artt. 651 e 110 c.p.;
- decreto penale del G.I.P. presso il Tribunale di Parma in data 11.01.2013, esecutivo in data 14.03.2013 per il reato di cui all'art. 651 c.p. (all.4).
Inoltre da un controllo sul sito dell'Agenzia delle Entrate è emerso, altresì, che i redditi riferiti al richiedente nell'ultimo triennio (2018-2017-2016), sono risultati insufficienti alla luce dei parametri di riferimento adottati e in vigore (all.5).
In sede di presentazione dell’istanza di concessione della cittadinanza il richiedente ha autocertificato di essere coniugato dichiarando, altresì, di aver percepito nell’anno 2012 un reddito di 5438,62 euro, nell’anno 2013 un reddito di 3358,03 euro e nell’anno 2014 un reddito di 13.576,41 euro (cfr. all.2), comunque non congruo per gli anni 2012 e 2013 alla luce dei parametri sotto richiamati.
6.Va evidenziato che la giurisprudenza amministrativa tende a valorizzare, in chiave di valutazione discrezionale dell’Amministrazione, l’esistenza di precedenti penali, che denotano la possibilità di una mancata integrazione dello straniero nel tessuto cittadino e sociale nazionale.
A fronte di motivazioni del Ministero che si basino su detti precedenti, senza una motivazione che tenga conto del reato in sé, del tempo trascorso e di altri elementi, non tanto il giudice di primo grado quanto il Consiglio di Stato valuta positivamente i ricorsi di coloro che abbiano subito un rigetto non pienamente motivato e ritagliato sul caso concreto.
Con la sentenza della sez. III, 04/03/2025, n.1823, il giudice d’appello ha riportato l’orientamento della Sezione che, con particolare riferimento alla sussistenza di precedenti penali, ha più volte precisato “ che l'Amministrazione, nel riconoscere la cittadinanza ai sensi dell'art. 9 della l. n. 91 del 1992, è chiamata ad effettuare una delicata valutazione in ordine alla effettiva e complessiva integrazione dello straniero nella società, ma non può limitarsi, pur nel suo ampio apprezzamento discrezionale, ad un giudizio sommario, superficiale ed incompleto, ristretto alla mera considerazione di un fatto risalente, per quanto sanzionato penalmente, senza contestualizzarlo all'interno di una più ampia e bilanciata disamina che tenga conto dei suoi legami familiari, della sua attività lavorativa, del suo reale radicamento al territorio, della sua complessiva condotta che, per quanto non totalmente irreprensibile sul piano morale, deve comunque mostrare, perlomeno e indefettibilmente, una convinta adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento, di cui egli chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza (cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 19 luglio 2024, n. 64869, id., 9 maggio 2023, n. 4681; 2 agosto 2022, n. 6789; 5 marzo 2021, n. 1893; 20 marzo 2019 n. 1837; 29 aprile 2015, n. 2185). Siffatto indirizzo esegetico rinviene la propria ratio decidendi nella constatazione - a parziale temperamento delle posizioni più tradizionali e risalenti - che "non è possibile ispirare il giudizio sulla integrazione sociale dello straniero richiedente la cittadinanza italiana su di un criterio di assoluta irreprensibilità morale, nella forma dello status illesae dignitatis, o di impeccabilità sociale, del tutto antistorico prima che irrealistico e, perciò, umanamente inesigibile da chiunque, straniero o cittadino che sia. Un simile criterio implicherebbe l'impossibilità di ottenere la cittadinanza per il sol fatto di avere compiuto un reato, prescindendo da una valutazione in concreto della pericolosità sociale dello straniero e dell'effettività del percorso di integrazione realizzato dallo stesso. Si verrebbe a realizzare, in questo modo, una irragionevole chiusura della collettività nazionale all'ingresso di soggetti che, pur avendo tutti i requisiti per ottenere la cittadinanza, si vedono privare di questo legittimo interesse, attinente anche all'esercizio di diritti fondamentali, in assenza di un effettivo, apprezzabile, interesse pubblico a tutela della collettività, e per mere fattispecie di sospetto in danno dello straniero" (così in termini, Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2023, n. 4681) .”
Resta naturalmente salda l’ affermazione della natura squisitamente discrezionale di " alta mministrazione" del provvedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno "status illesae dignitatis" di colui che lo richiede (Cons. St., sez. I, 20 gennaio 1993, n. 1878; id. 12 aprile 1995, n. 1834; id. 26 agosto 1998, n. 1108; id. 3 marzo 1999, n. 29; Cons. Stato, sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657; id. 25 agosto 2016, n. 3696). La concessione dello status civitatis incarna, infatti, l'archetipo provvedimentale di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. St., sez. III, 13 novembre 2018, n. 6374; id. 27 febbraio 2019, n. 1390), da cui consegue che l'inserimento nella comunità statale può avvenire soltanto quando l'Amministrazione ritenga che lo straniero possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di stabile integrazione nella collettività nazionale, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni sua possibile azione in contrasto con l'ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (Cons. Stato, Sez. III, 24 dicembre 2024, n. 10373). Segnatamente, nell'ampio spettro di tale articolata valutazione assumono rilievo tutti gli aspetti da cui è possibile desumere l'integrazione del richiedente nella comunità nazionale sotto il profilo della conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali che la connotano. Vengono, perciò, in rilievo tutti quegli aspetti che farebbero dello straniero un buon cittadino, quali la perfetta integrazione nel tessuto sociale italiano, l'assenza di precedenti penali, considerazioni di carattere economico e patrimoniale per cui si possa presumere che egli sia in grado di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale richiesti a tutti i cittadini. Il sindacato del giudice su tale valutazione discrezionale deve quindi fondarsi anche sulla verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e sull'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica e ragionevole e sulla coerenza dei fatti presi a fondamento dall'Amministrazione con la ratio del potere attribuitole. ”
9. Nel caso di specie l’Amministrazione, nel formulare il proprio apprezzamento negativo sulla meritevolezza dell'istanza, ha tenuto conto delle due condanne subite, peraltro a carattere contravvenzionale, limitandosi ad una valutazione della storicità dei fatti di reato inferendone la pregnanza sintomatica sul piano dell'inaffidabilità e dell'incompiuta integrazione nella comunità nazionale, senza tuttavia peritarsi di evidenziare la peculiare carica di disvalore che essi esprimerebbero e senza contestualizzarne la portata nel percorso di integrazione socio-economica dello straniero nell'arco della sua permanenza sul territorio nazionale - percorso che si è snodato da quel momento nel segno dell'irreprensibilità della condotta.
10. Nonostante l’orientamento del giudice d’appello sia in linea con quanto esposto dalla difesa del ricorrente nel ricorso, il gravame va respinto.
In primo luogo, esso è completamente sfornito di documenti a corroborare la tesi del difetto di motivazione e istruttoria. Addirittura, non è stato allegato neppure il decreto di rigetto, che il Collegio ha potuto visionare grazie alla produzione da parte dell’Avvocatura dello Stato.
In secondo luogo, non sono stati allegati elementi di alcun tipo idonei a ritenere superficiale e apodittica la decisione dell’Amministrazione.
D’altra parte, non è possibile sindacare la decisione impugnata per difetto di istruttoria e motivazione se la parte stessa non fornisce gli elementi che dovrebbero, per contro, dimostrare l’avvenuta integrazione e il contesto sociale e lavorativo di riferimento.
11. Infine, il diniego è basato anche sull’assenza di redditi adeguati e anche in questo caso la mancanza di allegazioni in sede di giudizio rende impossibile confutare le conclusioni cui il Ministero è pervenuto.
12. Il ricorso va quindi respinto, con compensazione delle spese stante la ridotta attività processuale del Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti e i procedimenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF, Estensore
Eleonora Monica, Consigliere
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.