Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 19/04/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1737/2021 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO ………… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1737 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in decisione il 28.9.2024 a seguito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate entro il termine perentorio del 26.9.2024 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Imperia, Piazza Calvi n.21/1 presso lo studio dell'avv. Federica Badellino, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Acquilino giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.ta in Imperia, Via XXV Aprile n.132 presso lo studio dell'avv.to Simona
Maria Rota che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente: “...dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i sig.ri e in Albisola Superiore in data Parte_2 Controparte_1
18.9.1993 (Atto n. 68 – Parte II – Serie A – Anno 1993) con ogni conseguente pronunzia di legge e disporre che l'Ufficiale di stato civile proceda alle dovute annotazioni sui registri. Vinte le spese di giudizio oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.…”;
dr. Andrea CANCIANI 1
per la resistente: “...dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la signora e il signor disponendo a Controparte_1 Parte_2 favore della signora di un assegno divorzile di importo non inferiore ad Euro CP_1 350,00 al mese a carico del signor con vittoria di spese, diritti ed onorari di CP_2 causa…”;
per il Pubblico Ministero: “…dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra: / ”. Parte_2 Parte_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 20.8.2021 - premettendo di essersi unito in Parte_2 matrimonio in Albisola Superiore (SV) il 18.9.1993 con e che Controparte_1 Per_ dall'unione è nato il figlio (31 anni, essendo nato il [...]), ormai maggiorenne ed economicamente indipendente;
che il Tribunale di Savona, con provvedimento in data 12.12.2001, omologava la separazione consensuale dei coniugi;
che da tale data gli stessi avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Presidente fissava la comparizione dei coniugi per l'udienza del 20.12.2021 all'esito della quale, nell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione stante, all'epoca, la mancata costituzione della resistente ed in assenza di domande di carattere economico, si limitava a nominare il Giudice Istruttore ed a fissare udienza ex art. 183 c.p.c.
Si costituiva successivamente in giudizio che, con propria Controparte_1 comparsa, se da un lato nulla opponeva alla domanda in punto status, dall'altro chiedeva fosse riconosciuto in proprio favore un assegno divorzile di importo non inferiore ad € 350,00 mensili.
La causa veniva, quindi, istruita mediante la produzione di documenti (tra cui le autocertificazioni in ordine alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti), l'interrogatorio formale delle stesse e l'escussione di testimoni ( , Testimone_1 Tes_2
).
[...] Testimone_3
Infine, precisate dalle parti le conclusioni a mezzo note scritte ex art. 127-bis c.p.c. depositate entro il termine perentorio del 26.9.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con provvedimento in data 28.9.2024, con contestuale assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile avanzata da (cui del resto si è Parte_2 Controparte_1 associata) in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra le parti sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la vita in comune implicitamente dimostrata da quanto da essi allegato negli atti introduttivi e resa esplicita dalla dichiarata volontà di non volersi riconciliare. È inoltre trascorso oltre il semestre dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione consensualmente definita.
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 1737/2021 R.G.A.C.C.
Ciò premesso in punto status, deve a questo punto essere presa in esame la domanda svolta dalla parte resistente al fine di veder riconosciuto in proprio favore un assegno divorzile.
Osserva il Collegio come, relativamente ai presupposti utili ad un suo riconoscimento, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, a Sezioni Unite – e così modificando il precedente orientamento di cui alla nota sentenza n.11504/17 -, abbia evidenziato la funzione “perequativo-compensativa” del contributo de quo, svincolandola da una valutazione “bifasica” nella quale l'accertamento della “non autosufficienza economica” del coniuge richiedente precedeva e condizionava la possibilità di accesso alla successiva fase della “quantificazione” dell'assegno (e, quindi, dell'applicazione dei criteri indicati dall'art. 5, c.6 L.898/70) e ritenendo che il concetto di “adeguatezza dei mezzi” debba esso stesso essere valutato in rapporto ai criteri dettati dalla predetta norma, risultando a tal fine immediatamente rilevanti sia la durata del matrimonio e l'età delle parti, così come il contributo personalmente dato da ciascuno alla formazione del patrimonio famigliare o personale di uno dei coniugi;
quanto precede al fine di riconoscere valore pregnante agli eventuali sacrifici compiuti nell'interesse della famiglia dal coniuge richiedente e che abbiano determinato, a fronte di una piena possibilità dell'altro di raggiungere e/o consolidare una migliore situazione economica, una corrispondente compressione delle proprie possibilità occupazionali o di carriera, tali da tradursi, dopo la cessazione del vincolo matrimoniale, in una conseguente posizione di debolezza economica, senza alcuna prognosi favorevole di recupero delle opportunità perdute (vds. maggiormente in dettaglio ed in parte motiva Cass., Sez. Un, Sent. 11.7.2018, n. 18287:
…questa Corte ritiene di dover abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell'art. 5, comma
6, più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito, come già evidenziato, dagli artt. 2, 3 e 29 Cost. …(omissis)… L'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa, non casuale, di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico- patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo. Tale verifica
è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro
…(omissis)… L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice dr. Andrea CANCIANI 3 n. 1737/2021 R.G.A.C.C.
causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto. Il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico- patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio …(omissis)… Il parametro dell'adeguatezza contiene in sé una funzione equilibratrice e non solo assistenziale- alimentare …(omissis)… Ne consegue che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”).
È, pertanto, alla luce di quanto sopra osservato che il Collegio ritiene di dover orientare la propria decisione, sempre avendo, quali parametri di riferimento, quelli dettati dall'art. 5, c.6 L.989/70.
Partendo da una valutazione comparativa “statica” – ovvero riferita esclusivamente all'attuale condizione economica – prima di passare a quella “dinamica” – ovvero relativa alle scelte di vita e gestione famigliare attuate dai coniugi nel corso della vita matrimoniale (cfr. Cass., sez.1, sent. 22.3.2023, n.8162: “…il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto…”) -, deve essere in primo luogo raffrontata la diversa situazione patrimoniale e reddituale delle parti.
Quanto a lo stesso, sulla scorta della documentazione depositata, risulta Parte_2 percepire una retribuzione mensile di circa € 1.500,00/2.000,00 mensili (vds. quanto desumibile da una lettura congiunta dell'autocertificazione del 25.10.2022 e dall'unica dichiarazione allegata, relativa ai redditi percepiti in Spagna nel 2021); quanto precede abitando immobile condotto in locazione ad un canone di € 550,00 mensili ed essendo dr. Andrea CANCIANI 4 n. 1737/2021 R.G.A.C.C.
gravato dalle spese relative al mantenimento della compagna convivente e dei tre figli minori (3 anni, essendo nata il [...]), (12 anni, Persona_2 Persona_3 essendo nata il [...]) e (16 anni, essendo nata il [...]) avuti con la Persona_4 stessa.
Quanto, invece, a la stessa, sulla scorta dell'autocertificazione Controparte_1 depositata, risulterebbe attualmente disoccupata, avendo in passato beneficiato di sussidi sociali, quali l'indennità di disoccupazione e Reddito di Cittadinanza;
quanto precede, abitando unitamente al figlio minore (13 anni, essendo nato il [...]) Persona_5 in immobile condotto in locazione ad un canone mensile pari ad € 680,00 (comprensivo delle spese condominiali).
Passando a questo punto ad analizzare gli assetti economici e lavorativi adottati delle parti in costanza di matrimonio, deve anzitutto essere osservato come, sulla scorta di quanto emerso in sede di escussione testimoniale, la ricorrente abbia sempre avuto possibilità di svolgere attività lavorativa in termini continuativi poiché, pur essendosi occupata con maggiore dedizione rispetto al marito, della cura ed educazione del figlio Per_ fino al compimento dei suoi 8 anni, da tali incombenti risulta essere stata nel periodo successivo sostanzialmente sollevata in ragione della prolungata collocazione di fatto del minore presso terzi (vds. quanto allegato dal ricorrente nella propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c. del 24.1.2023 e da essa non contestato: “…il figlio è stato mantenuto per un certo periodo dal padre e successivamente per molto tempo dalla nonna paterna, salvo il periodo di circa 4 anni in cui egli è stato collocato presso una casa-famiglia…”).
Invero, le convergenti dichiarazioni rese dai testi escussi - confermate dalla stessa resistente in sede di interpello ed altresì documentate dall' estratto conto previdenziale - consentono ritenere provato come , fin dal 1991 e senza Controparte_1 condizionamenti da parte del marito, abbia sempre potuto dedicarsi alla propria attività lavorativa (vds. quanto riferito dalla resistente: “…io e mio marito siamo stati sposati per circa 8 anni ed in questo periodo, a parte la maternità e fino a quando nostro figlio Per_
ha avuto 4 mesi, ho sempre lavorato. Preciso che il lavoro che io facevo si concentrava soprattutto nei tre mesi della stagione estiva. Ho lavorato in tali termini ogni anno sempre nel settore della ristorazione come cameriera ai piani, aiuto cucina e cose similari;
solo in un'unica occasione ho lavorato a tempo pieno in un ristorante
“Da Enzo” a Savona per due o tre anni di seguito. ADR. Non ho lavorato sempre per lo stesso albergo o ristorante, ma in posti sempre diversi…” e dai testi : Testimone_1
“…Posso dire che dopo il matrimonio, almeno inizialmente, so che lavorava come cameriera in un albergo di Varazze;
ne sono a conoscenza non solo per averlo appreso da mio fratello, ma anche da lei stessa. ADR. Mi risulta che abbia continuato a lavorare anche durante tutto il matrimonio, anche se non sono in condizione di dire, non frequentandola, se lavorasse sempre nello stesso posto o se abbia potuto avere qualche periodo in cui non ha lavorato. In ogni caso, per quanto riferitomi da mio fratello, lei ha continuato a lavorare…”, : “…Per quanto io ricordo mia madre ha sempre Tes_2 lavorato, facendo la cameriera, le pulizie o altre occupazioni nel settore della ristorazione. ADR. Non ricordo, essendo io piccolo, dove lavorasse mia madre, se abbia lavorato sempre nello stesso posto o se abbia avuto dei periodi in cui non ha Per_ lavorato…” e : “…Dopo il matrimonio e dopo la nascita di , Testimone_3 non appena ha potuto, ha cominciato a lavorare negli alberghi…”).
Del resto, neppure è possibile interpretare alla stregua di “sacrificio delle aspettative professionali e reddituali” la scelta di di svolgere lavori di natura Controparte_1 saltuaria e spesso part-time dal momento che la stessa, oltre ad aver svolto attività così connotate tanto prima del matrimonio (vds. quanto riferito dal teste Testimone_3
dr. Andrea CANCIANI 5 n. 1737/2021 R.G.A.C.C.
: “…Mia figlia prima di sposarsi e fino a quando è restata incinta lavorava solo Tes_3 saltuariamente, facendo piccole cose o tenendo dei bambini…”), quanto a seguito della sua crisi verificatasi dopo soli 8 anni (vds. quanto riferito dalla stessa all'udienza del 17.10.2023: “…Successivamente alla separazione ho lavorato nel 2001-2002 per un periodo di 6 mesi presso l'Albergo Villa Rosa di Varazze;
poi anche se non in regola per un paio di anni in un bar di un mio zio ed ancora successivamente per un periodo di 4 anni presso l'albergo Maresol di Varazze e così via. L'ultimo impiego che ho avuto è terminato il 5.3.2022…”), ha tuttavia potuto sempre giovarsi dal sostegno offertole dai famigliari nella cura della prole (vds. quanto riferito dai testi : “…Quando Testimone_1 mia cognata ha iniziato a lavorare della cura di mio nipote si occupavano mia madre e la madre di lei così come un suo zio attualmente deceduto… mia madre e la madre di mia cognata la aiutavano esclusivamente per quanto riguarda il nipote, andando a prenderlo quando lei lavorava o accompagnandolo all'asilo… per quanto mi risulta l'aiuto di mia madre era costante e non limitato a certi periodi dell'anno. Quando mia cognata ne aveva bisogno mia madre andava ad aiutarla…”, : “…di me Tes_2 durante il matrimonio si occupava sempre mia madre e quando lei non poteva mi accompagnava da mia nonna materna… non posso dire nulla di male dei miei nonni paterni, loro hanno sempre cercato di aiutare sia me che mia madre…”e Testimone_3 Per_ : “…Oltre alla mia consuocera di si è occupato molto anche mio fratello, che
[...] Per_ ora è mancato;
praticamente è lui che ha cresciuto quando mia figlia era al lavoro… per quanto mi risulta fino a quando mio nipote non è andato all'asilo la mia consuocera aiutava mia figlia con continuità ogni volta che ne aveva bisogno;
dopo che Per_
è andato all'asilo intervenivamo all'occorrenza…”).
E che tale modalità di lavoro sia stata dalla stessa resistente giudicata adeguata a rispondere alle proprie aspirazioni di realizzazione professionale così come a soddisfarne le necessità economiche può essere implicitamente desunto anche dal contenuto degli stessi accordi di separazione allorquando essa, all'epoca occupata in termini sostanzialmente speculari a quelli odierni, si era dichiarata economicamente indipendente, nessun contributo richiedendo per sé al marito (vds. verbale di separazione in data 5.12.2001: “i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano, pertanto, a qualsiasi pretesa l'uno nei confronti dell'altro”)
Non è stata, pertanto, offerta dalla resistente prova alcuna in ordine all'eventuale incidenza negativa che gli obblighi da essa assolti in seno alla famiglia ed in favore della prole abbiano significativamente influito sulle sue aspirazioni di realizzazione professionale e, quindi, sulla capacità e/o possibilità di produzione di reddito;
quanto precede così difettando in toto in presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in funzione “perequativo-compensativa” (vds. Cass., sez. 1, sent. 3.12.2021, n.38362: “L'assegno di divorzio deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali - reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale. La composizione della nuova regola di giudizio dà conto di un nuovo onere della prova a carico del richiedente l'assegno divorzile, in cui entra a far parte la perdita di occasioni professionali in ragione della scelta, maturata all'esito del matrimonio e condivisa con l'altro, di dedicarsi alle esigenze della famiglia, con sperequazione economico-reddituale degli ex coniugi”).
Ed è proprio in ragione di quanto sopra, stante la sostanziale ininfluenza delle dinamiche famigliari sulle possibilità e prospettive lavorative della resistente in uno con la breve durata del matrimonio stesso (8 anni) e con la totale indipendenza mantenuta dai coniugi dal 2001 (anno della separazione) fino ad oggi, che consentono a questo Collegio di dr. Andrea CANCIANI 6 n. 1737/2021 R.G.A.C.C.
concludere – in assenza di motivi di novità - per l'insussistenza dei presupposti utili al riconoscimento di un assegno divorzile in favore di . Controparte_1
Né ad una diversa soluzione può giungersi, al fine di ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno de quo in chiave “assistenziale” la situazione di eventuale maggiore tranquillità economica del ricorrente (oggi stabilmente occupato all'estero), tra l'altro gravato in seno alla nuova famiglia dalle spese necessarie a mantenere tre altri figli minori (vds. Cass., sez. 1, sent. 27.4.2023, n.1115: “La costituzione di una nuova famiglia da parte dell'ex coniuge obbligato al pagamento dell'assegno divorzile fa sorgere dei doveri solidaristici e di mantenimento nei confronti del nuovo partner e dei figli di quest'ultimo ex art. 143 c.c. Circostanze, queste, che assumono rilevanza ai fini della modifica del quantum dovuto a titolo di assegno divorzile ex art. 9 l. 1 dicembre 1970 n. 898”); quanto precede non solo a fronte di una ancora integra capacità lavorativa di (51 anni e Controparte_1 perfette condizioni di salute), ma anche della sua riferita convivenza con nuovo compagno (vds. quanto riferito dalla madre : “…Attualmente mia Testimone_3 figlia ha un compagno da un paio di anni e vivono insieme. Mi risulta che anche lui abbia un bambino da mantenere…”).
Da ultimo, la natura del giudizio e il contenuto della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando e con la partecipazione del Pubblico
Ministero, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide: 1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Albisola Superiore (SV) il 18.9.1993 tra i coniugi nato a [...] il Parte_2
15.4.1969 e nata a [...] il [...]; Controparte_1 matrimonio trascritto agli atti dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 1993, n. 68, Parte II, Serie A;
2) rigetta ogni altra domanda;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Imperia, 18.4.2025
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 7