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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 31/03/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 932/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento su ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c. depositato da
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Poggio Mirteto Parte_1 C.F._1
(RI), Piazza M. della Libertà n. 34 presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Tripodi che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente
NEI CONFRONTI DI
(C.F. , rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Eusebio Graziosi congiuntamente e/o disgiuntamente all'Avv. Alessandra Mostarda e con essi elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dei predetti legali resistente con l'intervento del PM
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 2.8.2024 ha convenuto in giudizio per Parte_1 Controparte_1 ottenere la modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 125/1998 depositata dal Tribunale di Rieti in data 10.03.1998 con cui veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti.
A tal fine, il ricorrente ha dedotto che: in sede di divorzio veniva posto a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere alla un assegno di 300 euro per il mantenimento della IA;
in data 14.09.2011 la CP_1 resistente notificava all'Amministrazione Provinciale di Rieti - quale datore di lavoro del ricorrente - atto d'invito a versare direttamente le somme dovute dall'obbligato ex art. 8 comma 3, L N. 898/70; a pagina 1 di 3 tutt'oggi, l'Amministrazione Provinciale di Rieti - datore di lavoro del - trattiene in busta paga Pt_1
Per_ l'importo mensile di € 300,00 per il mantenimento della IA , versandolo a la Controparte_1 IA ha oggi 39 anni e già nel 2011, ossia al momento della modifica delle condizioni di divorzio, lavorava presso un bar e nel 2016 ha iniziato a lavorare come la IA, nonostante il Controparte_2 mantenimento che ancora oggi il ricorrente, non ha più intrattenuto rapporti con il padre;
il ricorrente è venuto a conoscenza da altre persone e dai social che la IA lavora, è da tempo autonoma economicamente, ha una sua famiglia ed è madre di due figli.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha concluso come da ricorso.
Si è costituita la resistente opponendosi alla domanda del ricorrente deducendo, in particolare, un Per_ comportamento di disinteresse del padre nei confronti della IA e rappresentando che la IA , pur dopo essere divenuta madre, continua a vivere, unitamente ai di lei figli e come in passato, con la madre che provvede non solo al sostentamento economico della stessa (spese alimentari, vestiario, tasse universitarie etc) ma anche al pagamento integrale delle utenze di luce, acqua e gas dell'abitazione di proprietà di , attuale marito della resistente. Persona_2
Ciò premesso, la resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta.
Alla udienza del 28.11.2024 il giudice ha sentito le parti e ha formulato la seguente proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c.: “Revoca dell'assegno di mantenimento di euro 300 mensili posto a carico del padre per il mantenimento della IA maggiorenne a decorrere dalla domanda, spese di lite compensate”.
Le parti hanno accettato la detta proposta e hanno concluso in conformità e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Il Collegio ritiene congrue le condizioni sopra riportate tenuto conto del principio per cui l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli non può protrarsi sine die, trovando un limite logico e naturale nelle seguenti ipotesi: a) i figli si sono già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
b) quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
c) quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
d) quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
e) quando il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (Cass. Civ., sent 7 luglio 2004, n. 12477).
Le descritte ipotesi di cessazione dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne rinvengono la loro ratio nel principio di autoresponsabilità, il quale è andato progressivamente ad assumere maggior rilievo pagina 2 di 3 nel nostro ordinamento: invero, se, in passato, vi era il riferimento ad una raggiunta "capacità del figlio di provvedere a sé con appropriata collocazione in seno al corpo sociale" (Cass. Civ., 10 aprile 1985, n. 2372) ed alla
"percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita" (Cass. Civ., 26 gennaio 201, n. 1830), successivamente le mutate condizioni del mercato del lavoro hanno indotto a ritenere che l'avanzare dell'età assuma notevole rilievo, con la conseguenza, quindi, che l'obbligo di mantenimento non può essere correlato esclusivamente al mancato rinvenimento di un'occupazione del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto (Cass. Civ., 20 agosto 2014, n. 18076). Per_ Ciò premesso, nella fattispecie in esame, risulta pacifico che la IA ha formato un autonomo nucleo familiare e a tale circostanza, che è già di per sé sufficiente ad escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del contributo al mantenimento, deve aggiungersi che l'età della donna
(39 anni) lascia presumere che la stessa abbia raggiunto una propria autonomia, intesa come capacità di provvedere a se stessa, e cioè, più nello specifico, come adeguatezza a svolgere un lavoro remunerato.
Tale presunzione deriva dal fatto che la cd. capacità lavorativa si acquista con la maggiore età, età in cui la legge presuppone raggiunta l'autonomia ed attribuisce piena capacità lavorativa, da spendere sul mercato del lavoro. Peraltro, l'acquisizione di tale capacità lavorativa risulta comprovata dal fatto che la ragazza sin dal 2011 ha iniziato a svolgere attività lavorativa.
Si dispone conseguentemente la modifica delle condizioni di divorzio nel senso concordemente richiesto dalle parti.
Le spese di giudizio in considerazione delle ragioni della decisione devono essere compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 51, comma 2, c.p.c., a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio del
195/1998 come modificate con Decreto n. Cronol. 27/2011 depositato dal Tribunale di Rieti in data
01.03.2011:
- dichiara cessato l'obbligo a carico di di provvedere al mantenimento della IA Parte_1 Per_3
e, per l'effetto, a decorrere dalla domanda, revoca l'assegno di mantenimento di euro 300 mensili
[...] previsto a carico del padre in favore della madre per il mantenimento della IA;
- dichiara compensate le spese di lite.
Cosi deciso in Rieti, il 27 marzo 2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento su ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c. depositato da
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Poggio Mirteto Parte_1 C.F._1
(RI), Piazza M. della Libertà n. 34 presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Tripodi che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente
NEI CONFRONTI DI
(C.F. , rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Eusebio Graziosi congiuntamente e/o disgiuntamente all'Avv. Alessandra Mostarda e con essi elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dei predetti legali resistente con l'intervento del PM
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 2.8.2024 ha convenuto in giudizio per Parte_1 Controparte_1 ottenere la modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 125/1998 depositata dal Tribunale di Rieti in data 10.03.1998 con cui veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti.
A tal fine, il ricorrente ha dedotto che: in sede di divorzio veniva posto a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere alla un assegno di 300 euro per il mantenimento della IA;
in data 14.09.2011 la CP_1 resistente notificava all'Amministrazione Provinciale di Rieti - quale datore di lavoro del ricorrente - atto d'invito a versare direttamente le somme dovute dall'obbligato ex art. 8 comma 3, L N. 898/70; a pagina 1 di 3 tutt'oggi, l'Amministrazione Provinciale di Rieti - datore di lavoro del - trattiene in busta paga Pt_1
Per_ l'importo mensile di € 300,00 per il mantenimento della IA , versandolo a la Controparte_1 IA ha oggi 39 anni e già nel 2011, ossia al momento della modifica delle condizioni di divorzio, lavorava presso un bar e nel 2016 ha iniziato a lavorare come la IA, nonostante il Controparte_2 mantenimento che ancora oggi il ricorrente, non ha più intrattenuto rapporti con il padre;
il ricorrente è venuto a conoscenza da altre persone e dai social che la IA lavora, è da tempo autonoma economicamente, ha una sua famiglia ed è madre di due figli.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha concluso come da ricorso.
Si è costituita la resistente opponendosi alla domanda del ricorrente deducendo, in particolare, un Per_ comportamento di disinteresse del padre nei confronti della IA e rappresentando che la IA , pur dopo essere divenuta madre, continua a vivere, unitamente ai di lei figli e come in passato, con la madre che provvede non solo al sostentamento economico della stessa (spese alimentari, vestiario, tasse universitarie etc) ma anche al pagamento integrale delle utenze di luce, acqua e gas dell'abitazione di proprietà di , attuale marito della resistente. Persona_2
Ciò premesso, la resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta.
Alla udienza del 28.11.2024 il giudice ha sentito le parti e ha formulato la seguente proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c.: “Revoca dell'assegno di mantenimento di euro 300 mensili posto a carico del padre per il mantenimento della IA maggiorenne a decorrere dalla domanda, spese di lite compensate”.
Le parti hanno accettato la detta proposta e hanno concluso in conformità e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Il Collegio ritiene congrue le condizioni sopra riportate tenuto conto del principio per cui l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli non può protrarsi sine die, trovando un limite logico e naturale nelle seguenti ipotesi: a) i figli si sono già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
b) quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
c) quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
d) quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
e) quando il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (Cass. Civ., sent 7 luglio 2004, n. 12477).
Le descritte ipotesi di cessazione dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne rinvengono la loro ratio nel principio di autoresponsabilità, il quale è andato progressivamente ad assumere maggior rilievo pagina 2 di 3 nel nostro ordinamento: invero, se, in passato, vi era il riferimento ad una raggiunta "capacità del figlio di provvedere a sé con appropriata collocazione in seno al corpo sociale" (Cass. Civ., 10 aprile 1985, n. 2372) ed alla
"percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita" (Cass. Civ., 26 gennaio 201, n. 1830), successivamente le mutate condizioni del mercato del lavoro hanno indotto a ritenere che l'avanzare dell'età assuma notevole rilievo, con la conseguenza, quindi, che l'obbligo di mantenimento non può essere correlato esclusivamente al mancato rinvenimento di un'occupazione del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto (Cass. Civ., 20 agosto 2014, n. 18076). Per_ Ciò premesso, nella fattispecie in esame, risulta pacifico che la IA ha formato un autonomo nucleo familiare e a tale circostanza, che è già di per sé sufficiente ad escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del contributo al mantenimento, deve aggiungersi che l'età della donna
(39 anni) lascia presumere che la stessa abbia raggiunto una propria autonomia, intesa come capacità di provvedere a se stessa, e cioè, più nello specifico, come adeguatezza a svolgere un lavoro remunerato.
Tale presunzione deriva dal fatto che la cd. capacità lavorativa si acquista con la maggiore età, età in cui la legge presuppone raggiunta l'autonomia ed attribuisce piena capacità lavorativa, da spendere sul mercato del lavoro. Peraltro, l'acquisizione di tale capacità lavorativa risulta comprovata dal fatto che la ragazza sin dal 2011 ha iniziato a svolgere attività lavorativa.
Si dispone conseguentemente la modifica delle condizioni di divorzio nel senso concordemente richiesto dalle parti.
Le spese di giudizio in considerazione delle ragioni della decisione devono essere compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 51, comma 2, c.p.c., a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio del
195/1998 come modificate con Decreto n. Cronol. 27/2011 depositato dal Tribunale di Rieti in data
01.03.2011:
- dichiara cessato l'obbligo a carico di di provvedere al mantenimento della IA Parte_1 Per_3
e, per l'effetto, a decorrere dalla domanda, revoca l'assegno di mantenimento di euro 300 mensili
[...] previsto a carico del padre in favore della madre per il mantenimento della IA;
- dichiara compensate le spese di lite.
Cosi deciso in Rieti, il 27 marzo 2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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