Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00180/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00085/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 85 del 2025, proposto da Snack Bar IA De AC di -OMISSIS- e C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Biagio Andrea Algieri e Paola Marches, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Provincia Autonoma di Trento,
- Provincia Autonoma di Trento - Commissione di Coordinamento ex art. 6 L.P. n. 7/1987,
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Evelina Stefani, Marialuisa Cattoni e Danilo Cabras, con domicilio eletto presso l’Avvocatura provinciale sita in Trento, piazza Dante, 15;
per l’annullamento
- della deliberazione n. 3424 di data 28 ottobre 2024 della Commissione di coordinamento ex art. 6 L.P. n. 7/1987 della Provincia Autonoma di Trento, comunicata con nota prot. n. 859970 d.d. 18.11.2024 trasmessa con pec di pari data, con cui è stato deliberato “ di non autorizzare la ditta Snack Bar IA de AC di -OMISSIS- e C. s.n.c. … a realizzare una passerella pedonale in legno sovrastante un laghetto estivo in loc. IA AC di collegamento tra la strada principale e il bar denominato <IA AC> identificato nella p.ed. 1135 C.C. Canazei, in Comune di Canazei ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o collegato ivi compresa la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza della Commissione di coordinamento ex art. 6 L.P. n. 7/1987 della Provincia Autonoma di Trento di cui alla nota prot. n. 751537 d.d. 04.10.2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il Consigliere CE OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ditta ricorrente, Snack Bar IA de AC di -OMISSIS- e C. S.n.c. (d’ora in poi anche Snack Bar IA de AC), secondo quanto riferito nel ricorso, gestisce lo snack bar omonimo sito sulla p.ed. 1135 C.C. Canazei, ubicato a quattro chilometri dall’abitato di Canazei sulla strada che porta verso i passi Sella e Pordoi, ad una quota di circa 1726 mt, in una località denominata comunemente Lupo Bianco. Tra la strada statale e lo Snack Bar IA de AC è presente un piccolo laghetto artificiale, effimero, denominato laghetto del Lupo Bianco, contraddistinto nella p.f. 2829/7 C.C. Canazei, sul quale è prospicente la terrazza realizzata dalla ricorrente nel 2017 a servizio del proprio esercizio.
2. In data 2.08.2024 Snack Bar IA de AC, per il tramite del tecnico di fiducia, ha presentato alla Commissione di coordinamento della Provincia Autonoma di Trento di cui all’art. 6 della l.p. 7 del 1987 una domanda di autorizzazione per la “ realizzazione di passerella pedonale in legno presso il laghetto del Lupo Bianco, a servizio del vicino Snack Bar IA de AC ”. L’intervento sinteticamente consiste nella realizzazione di una passerella pedonale sovrastante il laghetto effimero, delle seguenti dimensioni: lunghezza di circa 29 mt e larghezza lorda pari a 1,20 mt con una larghezza di passaggio di un metro. La passerella unisce le due rive sul lato corto dello specchio lacustre, ed ha lo scopo di permettere di raggiungere agevolmente la zona prospiciente il bar favorendo l’accesso con passeggini e carrozzine. Nello specifico, le opere previste per la realizzazione della struttura sono le seguenti:
- posa di alcuni massi con la funzione di sostegno alla struttura lignea, alcuni dei quali impiegati anche quali piani di calpestio della passerella stessa;
- realizzazione della struttura portante longitudinale e dell’impalcato trasversale in legno di larice lasciato al naturale;
- posa del parapetto realizzato con montanti e corrimano in elementi tubolari in acciaio inox e paramento formato da una serie di fili d’acciaio.
3. Con deliberazione 28.10.2024 n. 3424 la Commissione di coordinamento della Provincia autonoma di Trento di cui all’art. 6 della l.p. n. 7 del 1987, ha disposto “ di non autorizzare la ditta Snack Bar IA de AC di AL EM E C. s.n.c. … a realizzare una passerella pedonale in legno sovrastante un laghetto estivo in loc. IA AC di collegamento tra la strada principale e il bar denominato <IA AC> identificato nella p.ed. 1135 C.C. Canazei, in Comune di Canazei ” per motivi paesaggistici, quali risultanti dal preavviso di diniego del 4.10.2024, che così motivava: “ In particolare, si è rilevato un elevato impatto visivo dell’opera in un contesto, ancorché infrastrutturato, decisamente delicato sotto tale profilo. Va inoltre tenuto conto della scarsa fruibilità e funzionalità dell’intervento in quanto gli utilizzatori potrebbero raggiungere il ristoro percorrendo il breve perimetro del laghetto, peraltro effimero e che comporterà la rimozione stagionale dell’opera in questione ”, ivi aggiungendo che “ La permanenza della struttura anche nel periodo invernale, quando non esiste la superficie lacustre (circostanza emersa in sede procedimentale) , aggrava ulteriormente le valutazioni relative agli impatti paesistico-ambientali ”.
4. Il ricorso in esame traspone in sede giurisdizionale ex art. 48 c.p.a. il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato da Snack Bar IA de AC il 12.03.2025, in ragione dell’opposizione della Provincia intimata, notificata in data 18.04.2025, ai sensi dell’art. 10 d.P.R. 1199 del 1971. Mediante l’unico motivo di doglianza, il gravame lamenta il vizio di eccesso di potere che inficerebbe gli atti impugnati, nei suoi elementi sintomatici dell’“ illogicità della motivazione, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione nonché violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241 del 1990 e 4 l.p. n. 23 del 1992 ”, quali si evincono, in tesi, dal tenore delle osservazioni rese in sede procedimentale con nota del 18.10.2024 del tecnico della parte ricorrente a riscontro del preavviso di rigetto, disattese dalla Commissione di coordinamento che le ha ritenute “ deboli e non significative ”. In particolare, in conformità con quanto già ivi osservato, la parte ricorrente deduce che nel contesto in cui si realizza l’intervento sono presenti plurime attività (bar, ristoranti, parcheggi, impianti di risalita), trattandosi di zona di collegamento tra due aree sciistiche - ED e OL LA - e dunque esiste una pluralità di infrastrutture, come può rilevarsi dal corredo fotografico allegato alla documentazione tecnica, il che renderebbe non impattante visivamente dal punto di vista paesaggistico l’opera accessoria proposta, di limitate dimensioni, la quale anzi si connoterebbe “ quasi ” quale “ un arredo leggero ” utile ad unire due versanti sciistici. Inoltre, sarebbe irrilevante anche la permanenza nel periodo invernale della struttura, non destinata ad essere rimossa quando il lago è inesistente, che invece assolverebbe la funzione di consentire l’accesso in sicurezza all’esercizio gestito dalla ricorrente, diversamente pericoloso. In particolare, il non rilevante impatto paesaggistico (visivo) nel contesto dipenderebbe in concreto dalla quota della passerella (a pelo d’acqua) risultando in tal modo non visibile dalla strada, a parte il tratto finale ed iniziale che sono posti alla stessa quota dell’argine, e dalla leggerezza “ alla vista ” dei materiali scelti per le opere che si sopraelevano (parapetto e impalcato) le quali in ogni caso si collocano in posizione più bassa rispetto alla quota del ben più massiccio parapetto, presente sull’argine del laghetto in corrispondenza del sottopassaggio invernale e al tornante della strada presente sullo sfondo, come si evince dal materiale fotografico prodotto anche in giudizio. Anche i materiali utilizzati (acciaio inox, pietra locale, legno) concorrono, in tesi, ad escludere l’alterazione al paesaggio circostante, coniugandosi invece con le infrastrutture già esistenti in loco. Infine, Snack Bar IA de AC avversa il giudizio di “ scarsa fruibilità e funzionalità ” dell’opera, poiché il passaggio pedonale attualmente esistente per raggiungere la struttura sarebbe difficoltoso, pericoloso e non visibile a causa delle ridotte dimensioni, del fondo eroso, sconnesso e assente di protezioni laterali, nonché in ragione della mancata manutenzione, trattandosi di percorso “ non ufficialmente esistente”.
5. Si è costituita la Provincia Autonoma di Trento con memoria del 7.07.2025, instando per il rigetto del ricorso in quanto l’impianto motivazionale dei provvedimenti gravati risulta adeguato in termini di approfondimento, rappresentando l’avvenuto pieno apprezzamento comparativo, da un lato, del contenuto del vincolo paesaggistico e, dall’altro, di tutte le rilevanti circostanze, oggettive e funzionali, relative al manufatto e al suo inserimento nel contesto tutelato. In particolare, le ragioni del diniego sono di natura sostanzialmente paesaggistica legate alla localizzazione della passerella, rilevando l’elevato impatto visivo della stessa in un contesto, come quello oggetto in esame, particolarmente delicato sotto il profilo paesaggistico-ambientale. La tutela del paesaggio assume valore costituzionale e funzione di preminente interesse pubblico risultando nettamente distinta da quella urbanistica e la funzione dell’autorizzazione paesaggistica consiste proprio nella verifica della compatibilità dell’opera edilizia con l’esigenza di conservazione dei valori paesaggistici protetti dal vincolo. L’Autorità ha operato un giudizio in concreto, tenuto conto che la zona interessata dall’intervento si colloca in un contesto ambientale quale quello alla base del Passo Sella e del Passo Pordoi, la cui indubbia valenza paesaggistica è sicuramente da tutti riconosciuta. “ Si tratta di un ambito panoramico di forte rilevanza ambientale dove gli scenari paesaggistici e naturalistici richiedono sempre un’attenta considerazione a fronte della realizzazione di nuovi interventi che, per caratteristiche e funzionalità, possono risultare impattanti ed estranei non solo al paesaggio naturale ma anche allo stesso paesaggio antropico configurato dagli impianti sciistici, dagli edifici già esistenti e dalle necessarie infrastrutture. Ogni ulteriore opera antropica aggiunta deve essere necessariamente valutata tenendo conto delle nuove criticità paesaggistiche che introduce in un simile contesto ambientale ”. La relazione illustrativa alla domanda di autorizzazione e la documentazione fotografica a corredo, rendono subito evidenti, ad avviso della resistente, le criticità legate al posizionamento della nuova struttura di collegamento, sia sotto il profilo delle visuali paesaggistiche che della sua utilità. Da un punto di vista paesaggistico, infatti, la passerella, ancorché realizzata a pelo d’acqua, emerge in maniera vistosa dal lago sia in ragione della sua dimensione (30 metri di lunghezza), che risulta dominante rispetto alla contenuta superficie del laghetto, sia per i materiali utilizzati per realizzare la struttura sopraelevata, costituita principalmente da due parapetti laterali alti un metro e previsti con cordino e montanti in tubolari, entrambi in acciaio. Anche la considerazione della scarsa funzionalità dell’opera è adeguatamente motivata, in quanto lungo la strada del passo non è prevista alcuna area destinata a parcheggio ma piuttosto uno slargo destinato a servizio della fermata degli autobus. Dall’estratto della Tavola del Sistema insediativo del IAo Regolatore Generale vigente del Comune di Canazei, seguita da legenda, prodotta in giudizio si rileva che in corrispondenza del lato della strada frontistante lo Snack Bar IA de AC non vi sono previsioni urbanistiche a parcheggio mentre limitrofa sarebbe una destinazione alberghiera ed a bosco. Parimenti, il passaggio pedonale lungo la strada statale cui si fa cenno nel ricorso, in realtà sarebbe un sentiero formatosi spontaneamente. L’esercizio della ricorrente è invece raggiungibile anche con le autovetture tramite una stradina asfaltata situata leggermente a valle del laghetto. Pertanto, la proposta passerella realizzerebbe un collegamento non coerente con lo stato dei luoghi previsto dalla pianificazione vigente. La presenza di altre infrastrutture, da ultimo, non può costituire una ragione per aggravare il contesto paesaggistico, stante l’impatto ulteriore recato quantomeno dall’impalcato, dal parapetto corrimano e dai montanti verticali della passerella.
6. Con produzione documentale del 9.10.2025 e corredo difensivo consistente nella memoria del 17.10.2025 Snack Bar IA de AC ha documentato la posa di una passerella del tutto identica a quella oggetto della richiesta autorizzazione diniegata dalla Commissione di coordinamento, e ciò in seguito alla comunicazione opere libere (COL) al Comune di Canazei ex art. 78 della l.p. n. 15 del 2015, quale opera precaria, ed in forza della convenzione stipulata con il Comune stesso e con l’ASUC di Canazei in data 7.02.2025, opera la cui rimozione era prevista entro il 30.04.2025, scadenza oggetto di proroga sino al 31.10.2025 proprio in ragione della pendenza del ricorso in esame. Anche tale documentazione testimonia, in tesi, la fondatezza del ricorso per l’assenza di alcun rilevante impatto paesaggistico della struttura di cui è chiesta l’autorizzazione, quale si evince da quella già realizzata.
7. Infine, le parti si sono scambiate memorie di replica insistendo per le rispettive conclusioni. In particolare, la Provincia intimata rileva, al contrario di quanto dedotto da Snack Bar IA de AC, che la passerella già realizzata quale opera precaria nelle more del deposito del ricorso - peraltro in assenza di un’esplicitazione delle esigenze improrogabili e temporanee imposte dalla disciplina all’uopo invocata e della doverosa autorizzazione paesaggistica ex art. 64 l.p. n. 15 del 2015 - e di cui è venuta a conoscenza solo in ragione della produzione documentale in giudizio, conforta circa il significativo impatto dell’intervento realizzato. La ricorrente, invece, ribadisce le proprie argomentazioni, in particolare reputa insussistente la valutazione in concreto di cui in parola nelle difese provinciali, stante la mancata considerazione nei provvedimenti gravati delle infrastrutture già esistenti e della situazione di fatto. Infine, deduce che la stradina mediante la quale l’esercizio della ricorrente è raggiungibile secondo la Provincia resistente, è posta nell’immediata vicinanza di una curva a gomito ed è quindi altamente pericolosa, ragione per la quale gli avventori ne evitano l’utilizzo.
8. All’udienza pubblica odierna il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
I. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
II. Occorre premettere che è irrilevante nel giudizio in esame l’intervenuta realizzazione di un’opera analoga, se non identica, a quella non autorizzata con il provvedimento gravato in principalità, realizzata quale opera precaria in forza della comunicazione di opere libere al Comune di Canazei ex art. 78 della l.p. 15 del 2015 del 4 dicembre 2024, assistita da convenzione con il Comune stesso e l’ASUC di Canazei dd. 7.2.2025 - dunque recante data anteriore alla notifica del ricorso, avvenuta il 12 marzo 2025 - come illustrata nella produzione documentale del 9.10.2025 e nella memoria difensiva del 17.10.2025 di parte ricorrente. Tale intervento, infatti, ha formato oggetto di un procedimento diverso da quello oggi scrutinato, instaurato presso il Comune di Canazei e dunque estraneo al presente giudizio.
III. Sempre in via pregiudiziale vale evidenziare che la Commissione di coordinamento ha svolto, nel procedimento in esame, la funzione di Autorità paesaggistica esercitando la competenza prevista dall’art. 6, comma 4, lett. a) della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, recante “ Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci” , che la interpella su siffatte opere accessorie - quali “ i ponti e opere per il sovrappasso/sottopasso di strade, corsi d’acqua o piste da sci con una lunghezza fino a 100 m .”, secondo quanto previsto dalla delibera della Giunta provinciale attuativa n. 67/2020, all. A) - collocate nel contesto delle aree sciabili del IAo urbanistico provinciale (PUP) - approvato con legge provinciale n. 5 del 2008 - soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della l.p. 15 del 2015 e disciplinate dall’art. 35 delle NDA (norme di attuazione) del PUP. L’area in cui si colloca la particella in cui insiste il prospettato intervento (p.f. 2829/7 C.C. Canazei) è infatti localizzata nel contesto delle “ Aree sciabili e sistemi piste-impianti” alla stregua della cartografia del PUP e si situa altresì all’interno di un’“ area di tutela paesaggistico-ambientale ” ai sensi dell’articolo 11 delle NDA del PUP. In forza di quanto previsto dall’art. 35 delle NDA del PUP, comma 2, “ nelle aree sciabili sono consentite le forme di insediamento e di intervento sul suolo che riguardano il movimento degli sciatori, l’attività degli addetti agli impianti e ai servizi di assistenza e sicurezza. Le attrezzature di servizio e le infrastrutture sono ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione allo svolgimento degli sport invernali, nell’ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia” . Il comma 3 del medesimo articolo dispone, altresì, che “ con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuate altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili purché siano compatibili con lo svolgimento degli sport invernali o il loro esercizio possa svolgersi al di fuori della stagione invernale, tenuto conto delle esigenze di tutela paesaggistico-ambientale e della capacità di carico antropico del territorio”.
IV. Ciò premesso, il provvedimento gravato, che richiama sostanzialmente per relationem le motivazioni del preavviso di diniego, ad avviso del OLlegio, è sufficientemente motivato quanto alla valutazione del negativo impatto paesaggistico dell’intervento nel contesto in cui si colloca, situato alla base del Passo Sella e del Passo Pordoi di indubbia valenza paesaggistica quale immediatamente si percepisce dalle foto allegate in giudizio da entrambe le parti. Il negativo impatto è desunto dall’Autorità dalla ubicazione e visibilità dell’infrastruttura proposta, risultante dalle sue caratteristiche localizzative e costruttive come evincibili dagli elaborati allegati alla domanda di autorizzazione, sinteticamente descritte in premessa. A tale motivazione, dirimente, solo si aggiunge la valutazione di “scarsa fruibilità e funzionalità ” della struttura, che sovrasta un laghetto effimero destinato a venir meno nella stagione invernale, in ragione del fatto che l’esercizio gestito da Snack Bar IA de AC è raggiungibile attraverso altro percorso (stradina asfaltata posta a valle del laghetto). La permanenza della struttura proposta anche nel periodo invernale, come confermata dalla parte ricorrente che però ritiene tale circostanza irrilevante sotto il profilo paesaggistico, costituisce un ulteriore aspetto non irragionevolmente valutato dalla Commissione quale aggravamento del negativo impatto paesaggistico.
V. Depone nel senso della reiezione dell’unico motivo di ricorso, l’ampia discrezionalità tecnico-valutativa spettante all’Autorità preposta alla tutela paesaggistica, rispondente ad interessi paesaggistico-ambientali di rilevo costituzionale ai sensi dell’art. 9 della Costituzione, secondo la costante giurisprudenza anche di questo Tribunale, poiché la valutazione alla stessa affidata implica l’applicazione di cognizioni tecnico - scientifiche specialistiche proprie di settori disciplinari caratterizzati da ampi margini di opinabilità (cfr. T.R.G.A, Trento, 15.10.2024, n. 152; 30.06.2023, n. 115; ibidem 12.06.2014, n. 295). Ne conseguono i noti limiti di sindacato che gravano su questo Giudice che ammette uno scrutinio pur sempre pieno ed effettivo ma non sostitutivo delle valutazioni tecniche operate dalla Pubblica amministrazione, in cui può essere censurata solo la valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità ( ex multis da ultimo T.A.R. Lazio, sez. II stralcio 24.09.2024, n. 16568; ibidem 12.08.2024, n. 15806; Cons. Stato, sez. VI, 19.07.2024, n. 6515). Nel caso di specie la motivazione del provvedimento negativo, come detto, è sufficiente a rendere ragione delle valutazioni rese dalla Commissione circa il negativo impatto paesaggistico dell’intervento e si collega, all’evidenza, alle caratteristiche dell’infrastruttura proposta come descritte nella relazione depositata a corredo della richiesta di autorizzazione (ponticello di lunghezza pari a 29 mt che taglia in senso longitudinale il piccolo lago, e che si sostanzia di interventi che emergono dal pelo dell’acqua in maniera significativa, quanto al parapetto in acciaio e alle strutture dell’impalcato di appoggio alle due rive), nel contesto in cui l’opera si inserisce di indubitabile rilievo paesaggistico, quale si evince anche dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio. Né parte ricorrente fornisce elementi decisivi in senso contrario, limitandosi sostanzialmente ad opporre al giudizio formulato dall’Autorità proprie e soggettive valutazioni circa il non rilevante impatto visivo dell’opera, come tali del tutto opinabili.
VI. Anche la motivazione relativa alla scarsa utilità e fruibilità della proposta passerella, a motivo della sussistenza di altri percorsi per raggiungere la struttura, tenuto conto anche della natura effimera del lago che si estingue d’inverno, corrobora non irragionevolmente il giudizio negativo complessivo e rende ragione comunque dell’effettuazione in concreto di una valutazione comparativa degli interessi in gioco (paesaggistici e di natura privata) svolta dalla Commissione ancorché in maniera succinta, comparazione che, per la funzione propria della tutela del paesaggio, quand’anche ammessa, è da ritenersi sovrabbondante ( ex multis da ultimo T.A.R. Milano, sez. IV, 31.10.2024, n. 3003 e giurisprudenza ivi richiamata; Cons. Stato, sez. IV, 2.03.2020, n. 1486).
VII. Infine, è consolidata nella condivisibile giurisprudenza l’inidoneità del carattere già parzialmente compromesso di un contesto di rilievo paesaggistico a giustificare un ulteriore aggravio della situazione (sent. cit. T.A.R. Milano, n. 3003/2024 e giurisprudenza ivi richiamata): tale condizione del sito impone, anzi, una più attenta e puntuale tutela proprio per evitare il rischio di ulteriore pregiudizio, circostanza che giustifica la mancata considerazione in termini favorevoli alla parte ricorrente della presenza di altre infrastrutture in loco.
VIII. Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza di lite nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell’amministrazione resistente nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00) oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AL FA, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
CE OS, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE OS | AL FA |
IL SEGRETARIO