Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/03/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
1107/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1107/2024 Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto divorzio giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Apuzzo Vincenzo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia (NA) al Corso Garibaldi n. 108
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Longobardi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia (NA) alla Pizza Matteotti n. 2
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c., il difensore di parte ricorrente ha concluso come segue: “a) dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castellammare di Stabia il giorno 6/07/1996, trascritto al suddetto
Comune, al registro atti del matrimonio dell'anno 1996, atto n. 226, parte II, Serie A, tra la sig.ra
, nata a [...] il [...] (C.F. ) con il sig. Parte_1 C.F._1
1
Castellammare di Stabia alla Strada del Gesù, 21; b) porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, l'assegno mensile non inferiore ad euro 700,00 (€ 350,00 per ciascuna IA) determinando nella misura del 100% con decorrenza dalla data dell'omologa della separa-zione per le motivazioni in atti, l'onere per il resistente di contribuire al pagamento delle spese straordinarie di natura medico-sanitaria per le figlie, stabilendo il termine di dieci giorni per il rimborso delle anticipazioni effettuate dalla ricorrente;
c) porre a carico del resistente l'onere di partecipazione al pagamento delle spese Universitarie della IA ed allo stato della IA Per_1
nella misura del 50%; d) assegnare la casa coniugale unitamente al locale garage in via Per_2
esclusiva alla sig.ra concedendo termine di dieci giorni al sig. per prelevare dal Pt_1 CP_1
locale garage i beni di sua esclusiva proprietà ivi allocati;
e) fare ordine al sig. previo CP_1 accertamento dell'illegittimo comportamento del resistente, di consegnare in custodia alla sig.ra
[...]
i buoni postali cointestati con onere per la stessa di procedere in via congiunta al tempestivo Pt_2
incasso alla scadenza con preavviso di giorni sette;
f) confermare per il resto le condizioni della separazione”. Il difensore di parte resistente ha concluso come segue: “rigettare le domande della sig.ra di parziale modifica delle condizioni di separazione e, quindi, confermare Parte_1
le condizioni di cui al decreto di omologa della separazione consensuale e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso fra le parti, alle condizioni stabilite in separazione personale”.
Il P.M., in data 04.03.2025, ha concluso perché sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ponendo a carico del resistente un congruo assegno di mantenimento in favore delle figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.03.2024, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
per sentire pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro
[...] contratto in Castellammare di Stabia (NA) in data 06.07.1996, nel corso del quale sono nate due figlie, attualmente maggiorenni: , nata a [...] il [...], ed nata a [...] Per_1 Per_2
SE (NA) il 05.07.2005.
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva che il Tribunale di Torre Annunziata con decreto n. 1206/2022 del 28.06.2022 aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale sita in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Amalia
Brambilla n. 31 alla ricorrente in quanto genitore convivente con le figlie;
obbligo di Controparte_1
di concorrere al mantenimento delle stesse versando alla moglie la somma complessiva di euro
[...]
2 500,00 mensili (euro 250,00 ciascuna); affido condiviso della IA all'epoca minorenne, con Per_2 collocazione prevalente presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre secondo il regime ordinario.
Pertanto, non essendosi i coniugi più riconciliati dalla data di comparazione innanzi al Tribunale
(25.05.2022) nell'ambito del procedimento di separazione, la ricorrente concludeva chiedendo di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di assegnare alla medesima la casa coniugale unitamente al locale garage pertinenziale;
di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, un assegno mensile non inferiore ad euro 700,00 (euro 350,00 per ciascuna IA) oltre al 100% delle spese straordinarie di natura medico-sanitaria
Si costituiva ritualmente in giudizio, in data 18.04.2024, aderendo alla richiesta Controparte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiedendo la conferma integrale delle condizioni di cui alla separazione consensuale.
Nominato il giudice delegato, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 21.06.2024 in via provvisoria e urgente veniva rideterminato in euro 350,00 l'importo dell'assegno di mantenimento dovuto dal per la IA confermando nel resto le CP_1 Per_2 condizioni della separazione consensuale. Rigettate, poi, le istanze di prova articolate dalle parti, la causa veniva rinviata all'udienza del 05.02.2025 per la decisione assegnando alle parti i termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c.. Con ordinanza depositata in data 06.02.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 5.06.2024, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM per rendere le conclusioni.
Domanda di divorzio.
Ritiene il Collegio che, nella fattispecie oggetto di causa, ricorrano i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castellammare di Stabia (NA) in data
06.07.1996 da e . Parte_1 Controparte_1
Risulta realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo trascorsi oltre 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata (25.05.2022) nell'ambito del procedimento di separazione consensuale n. rg. 601/2022 conclusosi con decreto di omologa n.
1206/2022 del 28.06.2022
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/87. Sorregge tale convincimento, inoltre, il fatto che le parti abbiano stabilito i loro rispettivi domicili in abitazioni differenti, la loro condotta processuale, l'indifferenza ad ogni
3 sollecitazione verso una conciliazione, nonché la ferma e comune volontà di mettere fine alla loro unione costantemente manifestata tramite le dichiarazioni rese e atti depositati durante tutto l'iter giudiziario.
Tutto quanto sopra esposto consente di ritenere comprovata una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ciò detto, essendo le figlie maggiorenni e non essendo contestato che non abbiano ancora raggiunto l'autosufficienza economica, nulla va disposto in merito all'affidamento, alla collocazione e al regime di visita ed occorre soffermarsi sulla domanda di assegnazione della casa coniugale e su quella di mantenimento per le figlie.
Assegnazione della casa coniugale e box-garage pertinenziale.
Si premette che il godimento della casa familiare va attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, occorrendo soddisfare l'esigenza di assicurare loro la conservazione dell'habitat domestico, da intendersi come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare;
pertanto, la casa coniugale deve essere assegnata al genitore convivente con i figli (Cass. Civ. n. 32231 del 13.2.2018).
Ne consegue che, nella specie, la casa coniugale in comproprietà tra i coniugi sita in Castellammare di Stabia alla Via Amalia Brambilla n. 31, deve essere assegnata a quale genitore Parte_1 convivente con le figlie, ed maggiorenni ed economicamente non autosufficienti. Per_1 Per_2
Passando ad esaminare la controversa questione relativa al box-garage, il Collegio, in assenza di diverso accordo tra le parti, ritiene che lo stesso debba seguire il regime dell'assegnazione della casa coniugale (cfr. in termini analoghi Cass. Civ. n. 510 del 14.01.2020).
Trattasi, infatti, di una pertinenza dell'appartamento, in quanto situato nello stesso stabile ed oggettivamente al servizio dello stesso;
pertanto, la relazione pertinenziale tra le due cose non può che determinare automaticamente l'estensione alla pertinenza degli atti o rapporti giuridici aventi ad oggetto la cosa principale. Tra l'altro, nella specie, non è assolutamente in contestazione la sussistenza di detto vincolo pertinenziale, avendo il resistente solo richiesto di poter continuare ad utilizzare previo avviso alla ricorrente il box auto, come già stabilito in sede di separazione consensuale nella quale era stato previsto: “il box auto di pertinenza della casa familiare resterà in uso ad entrambi, con impegno per il sig. di dare preavviso alla coniuge in caso di accesso allo stesso CP_1 obbligandosi a lasciare in ogni caso libero lo spazio necessario al ricovero della autovettura”.
Però, in assenza di accordo tra le parti sul punto, il regime giuridico del box auto pertinenziale non potrà che seguire quello della casa familiare e, dunque, dell'assegnazione alla ricorrente.
Mantenimento delle figlie.
4 Sul punto preme sottolineare che, secondo consolidata giurisprudenza, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della loro maggiore età, ma continua invariato sino a quando i genitori o il genitore interessato alla pronuncia della cessazione dell'obbligo di mantenimento non diano la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, oppure finché non diano la prova che il figlio è stato da loro posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, quand'anche poi non ne abbia tratto profitto per sua colpa (tre le numerose, cfr. Cass. Civ., Sez. I, n.
8049/2022). Dunque, il giudice di merito è tenuto a valutare caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere di detto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e
(purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (da ultimo, Cass. civ., sez.
I, n. 358/2023, che richiama Cass. n. 17183/2020).
In ordine, poi, alla determinazione del quantum, occorre considerare: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Orbene, nel caso di specie, è incontestato che le figlie, sebbene maggiorenni, non abbiano ancora raggiunto l'indipendenza economica, in quanto ancora impegnate nel percorso di formazione: la IA
di anni 20, ha da poco conseguito il diploma, mentre la IA , di anni 28, dopo aver Per_2 Per_1 attraversato un periodo di crisi negli studi, frequenta l'università telematica e-campus. A fronte di ciò, mentre la ricorrente ha chiesto un aumento dell'assegno di mantenimento, da euro 250,00 ad euro
350,00 per ciascuna IA, il resistente ha chiesto di confermare quanto già statuito con la separazione intervenuta nel 2022.
Ciò premesso, quanto ai redditi percepiti dalle parti occorre considerare che la ricorrente lavora come docente della scuola primaria con uno stipendio mensile di circa euro 1.500,00 e corrisponde euro
575,00 al mese quale rata dovuta per il mutuo dell'abitazione coniugale (la rata complessiva è di euro
1.000,00 circa e il mutuo è cointestato con il resistente) ed è, altresì, comproprietaria pro quota di un appartamento ove abita la madre e di altro immobile sito in Belvedere Marittimo, a suo dire non locato. Il resistente, invece, lavora come dipendente Telecom con uno stipendio mensile di circa
2.100,00 euro ed è comproprietario con la moglie dell'abitazione familiare, di un appartamento e di un piccolo appezzamento di terreno in Basilicata (a suo dire non locati) ereditati con il fratello in seguito al decesso della madre, unitamente ad un immobile sito in Castellammare di Stabia alienato
5 nell'ottobre del 2023 (per il quale il resistente ha percepito, per la sua quota, l'importo di euro
185.000,00); è, altresì, proprietario di due auto, una Fiat 600 e una BMW serie 1, che ha dichiarato di aver acquistato usata dopo aver venduto l'appartamento; corrisponde mensilmente la rata del mutuo di euro 575,00 circa, nonché euro 500,00 a titolo di canone di locazione.
Pertanto, tenuto conto della capacità economico-patrimoniale delle parti, dell'età delle figlie, della circostanza che la IA , di anni 28, ha ripreso solo da poco gli studi universitari, mentre la Per_1 IA è appena ventenne e, dunque, delle loro differenti esigenze, si ritiene equo determinare Per_2 in euro 350,00 l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della IA e di confermare Per_2 in euro 250,00 l'importo dell'assegno di mantenimento per la IA . Detti importi andranno Per_1 rivalutati annualmente secondo gli indici Istat come per legge.
A carico di ciascun genitore va, poi, posto l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%. Non rileva in senso contrario - come invece sostenuto dalla ricorrente che ha chiesto che le spese sanitarie siano poste interamente a carico del resistente - la circostanza che il resistente sia titolare di una polizza diretta a coprire le spese sanitarie dei propri familiari in quanto tale polizza non è gratuita, copre soltanto alcune spese mediche in precise percentuali e non è, comunque, usufruibile dalla IA in quanto di età superiore a 26 anni. Per_1
Ulteriore domanda proposta dalla ricorrente.
Con le note depositate a precisazione delle conclusioni, la ricorrente ha chiesto di “fare ordine al sig.
previo accertamento dell'illegittimo comportamento del resistente, di consegnare in CP_1 custodia alla sig.ra i buoni postali cointestati con onere per la stessa di procedere in via Pt_1 congiunta al tempestivo incasso alla scadenza con preavviso di giorni sette”. In disparte da ogni considerazione sulla tardività della domanda, essa è comunque inammissibile in quanto non presenta profili di connessione con le questioni oggetto del presente giudizio e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Sulle spese di lite
Avuto riguardo alla natura della lite ed all'esito complessivo della causa, ricorrono i presupposti per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Castellammare di Stabia in data 06.07.1996; Controparte_1
2) assegna la casa coniugale sita in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Amalia Brambilla n. 31 unitamente al box-garage ad essa pertinenziale a Parte_1
6 3) pone a carico di l'obbligo di versare mensilmente a Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 600,00 a titolo di mantenimento delle figlie maggiorenni ed economicamente non autosufficienti, di cui euro 250,00 per la IA ed Per_1 euro 350,00 per la IA da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat come per legge;
Per_2
4) pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie per le figlie purché preventivamente concordate, mentre le sole spese straordinarie obbligatorie sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà dall'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
5) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del comune di Castellammare di Stabia per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88
n. 7 ord. stato civile (atto n. 226, parte II, S. A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune dell'anno 1996);
6) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 11.03.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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