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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/11/2025, n. 2597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2597 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice unico dott. ssa Raffaella
Cappiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 325/2025 R.G., riservata in decisione all'udienza del 20.11.2025, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 2607/2024.
TRA
(C.F. , nato il [...] in [...], Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nato il [...] in [...] e Parte_2 C.F._2
(C.F. ), nato il [...] in [...], tutti Parte_3 C.F._3 residenti in [...], in qualità di eredi della defunta Sig.ra
, rappresentati e difesi nel presente giudizio d'appello, giusta procura alle liti Persona_1 allegata all'atto di citazione di primo grado, dall'avv. Massimo Fortunato del foro di Torre
Annunziata ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Castellammare di Stabia (NA) alla
Via Silio Italico n. 9
APPELLANTI
E
n. a Vico Equense il 5.1.1991 res.te in Castellammare di Stabia alla via Controparte_1
Regina Margherita, 170 (C.F. ) rapp.to e difeso giusta procura a margine della C.F._4 comparsa di costituzione, dall'avv. Luigi Torrese ed elett.te dom.to presso il suo studio in Torre del
Greco alla via Comizi, 3
APPELLATO
NONCHE'
(C.F.: P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 con sede in Milano, Piazza Torri n. 3;
APPELLATA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza viene redatta secondo il nuovo testo dell'art.132, comma 2°,
n.4 c.p.c. come modificato dall'art.145 comma 17° L.69/2009, la cui immediata applicazione anche per i giudizi pendenti in primo grado alla entrata in vigore della “novella” ( 4.7.2009) è espressamente sancita dalle disposizioni transitorie dettate dall'art.58 comma 2°, L.citata. Con atto di citazione ritualmente notificato il 28.05.2020 le odierne appellanti, in qualità di eredi della defunta all'epoca dei fatti proprietaria del veicolo Honda SH tg. DP97902, evocavano Persona_1 in giudizio, innanzi al giudice di pace di Torre Annunziata, , quale responsabile Controparte_1 civile, e la compagnia , quale società assicuratrice del veicolo di parte convenuta, Controparte_2 onde sentirli condannare al risarcimento dei danni arrecati al motociclo di proprietà della de cuius in conseguenza del sinistro verificatosi in Castellammare di Stabia (NA) all'incrocio fra la via Macello e via Tavernola, in data 31.05.2018 alle ore 23:00 circa.
Deducevano gli attori che nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, mentre il predetto veicolo, condotto da e con a bordo, in qualità di terzo trasportato Parte_3 Persona_2 percorreva la via Tavernola con direzione Pompei, improvvisamente si vedeva tagliare la strada dalla vettura Alfa Romeo Giulia, in proprietà del convenuto, la quale nel provenire da tergo, improvvisamente, dopo aver sorpassato il motoveicolo effettuava un'improvvisa svolta a destra per imboccare via Macello, urtando con la propria parte laterale destra la parte sinistra del motociclo attoreo che, in conseguenza dell'urto subito, rovinava al suolo, unitamente agli occupanti, sul proprio lato destro.
A seguito dell'urto, il veicolo di proprietà della subiva danni, quantificati in € Persona_1
1.465,40 oltre fermo tecnico di giorni 1, come da perizia del n. 23000061. Persona_3
Il responsabile civile, , si costituiva regolarmente in giudizio contestando la pretesa Controparte_1 attorea, mentre la compagnia , pur regolarmente citata non si costituiva in giudizio Controparte_2 rimanendo contumace.
Con sentenza n. 2607/2024 depositata in data 26 giugno 2024, il giudice di pace di Torre Annunziata rigettava la domanda ritendo la stessa non provata in ragione della genericità e contraddittorietà della prova testimoniale assunta nel corso del giudizio, compensando le spese di lite.
Con atto ritualmente notificato in data 24 gennaio 2025, e nella Pt_2 Pt_1 Parte_3 qualità di eredi di proponevano appello con cui chiedevano la riforma della Persona_1 menzionata sentenza, con conseguenziale condanna dell'appellata compagnia e del responsabile civile al pagamento, in loro favore, dei danni patiti in occasione dell'incidente per cui è causa, quantificati nella somma di euro 1.465,40, oltre ad un giorno di sosta tecnica, o nella diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
L'appellante contestava la pronuncia resa dal giudice di prime cure, avendo quest'ultimo rigettato la domanda risarcitoria proposta degli eredi di sulla scorta di una erronea valutazione Persona_1 delle risultanze istruttorie, atteso che il reso testimoniale aveva confermato la dinamica del sinistro così come descritta da parte istante in citazione ed essendo emersa la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di parte convenuta;
in subordine evidenziavano che alcuna prova aveva fornito parte convenuta la fine di superare la presunzione di pari responsabilità delle parti nella causazione del sinistro. ha resistito all'avverso atto di appello, eccependo in via preliminare il difetto di ius Controparte_1 postulandi del difensore degli appellanti, in quanto in conflitto di interessi avendo patrocinato precedente giudizio intentato dal terzo trasportato sempre in via preliminare Persona_2 deduceva l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art 342 c.p.c. e, comunque, l'assoluta infondatezza dello stesso, in fatto ed in diritto. L'appellato, infatti, sosteneva la correttezza della decisione assunta dal giudice di primo grado, avendo questi ben valutato il materiale istruttorio raccolto nel corso del giudizio, non risultando provate le asserzioni di parte attrice relative alla dinamica del sinistro, siccome effettivamente verificatosi secondo modalità del tutto diverse rispetto a quanto riferito dagli attori.
Concludeva quindi, in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità dell'appello e nel merito per il suo rigetto, con condanna degli appellanti alla refusione delle spese di lite ed al risarcimento del danno ai sensi dell'art 96 c.p.c.
Verificata la tempestività dell'appello ( sentenza pubblicata in data 26 giugno 2024 ed atto di appello notificato in data 24.01.2025), alla prima udienza del 18 novembre 2025 nessuno compariva, di talchè il giudice disponeva rinvio ai sensi dell'art 348 c.p.c. alla successiva udienza del 20.11.2025. Tale rinvio veniva ritualmente comunicato alle parti in pari data a cura della cancelleria;
alla successiva udienza del
20.11.2025 nessuno compariva.
Ai sensi dell'art 348 c.p.c., il giudizio, pertanto, va dichiarato improcedibile.
Nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
Alla declaratoria di improcedibilità dell'appello segue ex art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del
2002, inserito dall'art. 1 comma 17, della legge n. 228 del 2012, la condanna dell'appellante al versamento del doppio dell'importo del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice dott.ssa Raffaella Cappiello, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n.2607/2024 del
31 maggio 2024 e depositata in data 26 giugno 2024, così provvede:
a) dichiara improcedibile l'appello;
b) nulla sulle spese;
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Torre Annunziata, li 20 novembre 2025
Il GIUDICE
Dott.ssa Raffaella Cappiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice unico dott. ssa Raffaella
Cappiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 325/2025 R.G., riservata in decisione all'udienza del 20.11.2025, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 2607/2024.
TRA
(C.F. , nato il [...] in [...], Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nato il [...] in [...] e Parte_2 C.F._2
(C.F. ), nato il [...] in [...], tutti Parte_3 C.F._3 residenti in [...], in qualità di eredi della defunta Sig.ra
, rappresentati e difesi nel presente giudizio d'appello, giusta procura alle liti Persona_1 allegata all'atto di citazione di primo grado, dall'avv. Massimo Fortunato del foro di Torre
Annunziata ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Castellammare di Stabia (NA) alla
Via Silio Italico n. 9
APPELLANTI
E
n. a Vico Equense il 5.1.1991 res.te in Castellammare di Stabia alla via Controparte_1
Regina Margherita, 170 (C.F. ) rapp.to e difeso giusta procura a margine della C.F._4 comparsa di costituzione, dall'avv. Luigi Torrese ed elett.te dom.to presso il suo studio in Torre del
Greco alla via Comizi, 3
APPELLATO
NONCHE'
(C.F.: P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 con sede in Milano, Piazza Torri n. 3;
APPELLATA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza viene redatta secondo il nuovo testo dell'art.132, comma 2°,
n.4 c.p.c. come modificato dall'art.145 comma 17° L.69/2009, la cui immediata applicazione anche per i giudizi pendenti in primo grado alla entrata in vigore della “novella” ( 4.7.2009) è espressamente sancita dalle disposizioni transitorie dettate dall'art.58 comma 2°, L.citata. Con atto di citazione ritualmente notificato il 28.05.2020 le odierne appellanti, in qualità di eredi della defunta all'epoca dei fatti proprietaria del veicolo Honda SH tg. DP97902, evocavano Persona_1 in giudizio, innanzi al giudice di pace di Torre Annunziata, , quale responsabile Controparte_1 civile, e la compagnia , quale società assicuratrice del veicolo di parte convenuta, Controparte_2 onde sentirli condannare al risarcimento dei danni arrecati al motociclo di proprietà della de cuius in conseguenza del sinistro verificatosi in Castellammare di Stabia (NA) all'incrocio fra la via Macello e via Tavernola, in data 31.05.2018 alle ore 23:00 circa.
Deducevano gli attori che nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, mentre il predetto veicolo, condotto da e con a bordo, in qualità di terzo trasportato Parte_3 Persona_2 percorreva la via Tavernola con direzione Pompei, improvvisamente si vedeva tagliare la strada dalla vettura Alfa Romeo Giulia, in proprietà del convenuto, la quale nel provenire da tergo, improvvisamente, dopo aver sorpassato il motoveicolo effettuava un'improvvisa svolta a destra per imboccare via Macello, urtando con la propria parte laterale destra la parte sinistra del motociclo attoreo che, in conseguenza dell'urto subito, rovinava al suolo, unitamente agli occupanti, sul proprio lato destro.
A seguito dell'urto, il veicolo di proprietà della subiva danni, quantificati in € Persona_1
1.465,40 oltre fermo tecnico di giorni 1, come da perizia del n. 23000061. Persona_3
Il responsabile civile, , si costituiva regolarmente in giudizio contestando la pretesa Controparte_1 attorea, mentre la compagnia , pur regolarmente citata non si costituiva in giudizio Controparte_2 rimanendo contumace.
Con sentenza n. 2607/2024 depositata in data 26 giugno 2024, il giudice di pace di Torre Annunziata rigettava la domanda ritendo la stessa non provata in ragione della genericità e contraddittorietà della prova testimoniale assunta nel corso del giudizio, compensando le spese di lite.
Con atto ritualmente notificato in data 24 gennaio 2025, e nella Pt_2 Pt_1 Parte_3 qualità di eredi di proponevano appello con cui chiedevano la riforma della Persona_1 menzionata sentenza, con conseguenziale condanna dell'appellata compagnia e del responsabile civile al pagamento, in loro favore, dei danni patiti in occasione dell'incidente per cui è causa, quantificati nella somma di euro 1.465,40, oltre ad un giorno di sosta tecnica, o nella diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
L'appellante contestava la pronuncia resa dal giudice di prime cure, avendo quest'ultimo rigettato la domanda risarcitoria proposta degli eredi di sulla scorta di una erronea valutazione Persona_1 delle risultanze istruttorie, atteso che il reso testimoniale aveva confermato la dinamica del sinistro così come descritta da parte istante in citazione ed essendo emersa la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di parte convenuta;
in subordine evidenziavano che alcuna prova aveva fornito parte convenuta la fine di superare la presunzione di pari responsabilità delle parti nella causazione del sinistro. ha resistito all'avverso atto di appello, eccependo in via preliminare il difetto di ius Controparte_1 postulandi del difensore degli appellanti, in quanto in conflitto di interessi avendo patrocinato precedente giudizio intentato dal terzo trasportato sempre in via preliminare Persona_2 deduceva l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art 342 c.p.c. e, comunque, l'assoluta infondatezza dello stesso, in fatto ed in diritto. L'appellato, infatti, sosteneva la correttezza della decisione assunta dal giudice di primo grado, avendo questi ben valutato il materiale istruttorio raccolto nel corso del giudizio, non risultando provate le asserzioni di parte attrice relative alla dinamica del sinistro, siccome effettivamente verificatosi secondo modalità del tutto diverse rispetto a quanto riferito dagli attori.
Concludeva quindi, in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità dell'appello e nel merito per il suo rigetto, con condanna degli appellanti alla refusione delle spese di lite ed al risarcimento del danno ai sensi dell'art 96 c.p.c.
Verificata la tempestività dell'appello ( sentenza pubblicata in data 26 giugno 2024 ed atto di appello notificato in data 24.01.2025), alla prima udienza del 18 novembre 2025 nessuno compariva, di talchè il giudice disponeva rinvio ai sensi dell'art 348 c.p.c. alla successiva udienza del 20.11.2025. Tale rinvio veniva ritualmente comunicato alle parti in pari data a cura della cancelleria;
alla successiva udienza del
20.11.2025 nessuno compariva.
Ai sensi dell'art 348 c.p.c., il giudizio, pertanto, va dichiarato improcedibile.
Nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
Alla declaratoria di improcedibilità dell'appello segue ex art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del
2002, inserito dall'art. 1 comma 17, della legge n. 228 del 2012, la condanna dell'appellante al versamento del doppio dell'importo del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice dott.ssa Raffaella Cappiello, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n.2607/2024 del
31 maggio 2024 e depositata in data 26 giugno 2024, così provvede:
a) dichiara improcedibile l'appello;
b) nulla sulle spese;
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Torre Annunziata, li 20 novembre 2025
Il GIUDICE
Dott.ssa Raffaella Cappiello