Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Bolzano, sentenza 09/12/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Bolzano |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 115/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO
composta dai Magistrati EN MARINARO Presidente Francesco TARGIA Consigliere SS EP URSO Primo Referendario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 2564/R del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale nei confronti:
· in via principale del sig. IO PA, nato ad [...] in data [...] e residente a [...], c.f. [...], nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di comandante pro tempore della Base Logistico-Addestrativa di BA (BL) rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Paniz e dall’avv. Carmen Maraviglia, entrambi del Foro di Belluno, con domicilio eletto presso lo studio Paniz in via G. Garibaldi n. 78, e domicilio digitale agli indirizzi pec: maurizio.paniz@ordineavvocatibellunopec.it e carmen.maraviglia@ordineavvocatibellunopec.it;
· in via sussidiaria, dei sigg.ri:
· LU PO, nato a [...] in data [...] e residente a [...], c.f. [...], nella sua qualità, dal 1° ottobre 2021 al 20 ottobre 2022, di comandante pro tempore del Reparto Comando Supporti Tattici “Tridentina”, rappresentato e difeso dall’avv. Gianfranco Ceoletta, del foro di Verona, con studio in Verona, via Grazioli n. 5, pec: ceoletta@pec.sicon.it ;
· LE OC, nato a [...] in data [...] e residente a [...], c.f. [...], nella sua qualità, dal 21 ottobre 2022 al 9 febbraio 2023, di comandante pro tempore del Reparto Comando Supporti Tattici “Tridentina”, rappresentato e difeso dall’avv. Michela Scafetta del Foro di Roma, con Studio in Roma al Viale dei Primati Sportivi n.19, 00144 ed elezione di domicilio all’indirizzo di posta elettronica certificata: scafetta@pec.it .
esaminati gli atti e i documenti di causa;
uditi, alla pubblica udienza del 20 novembre 2025, il relatore Primo Referendario SS EP UR, il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Regionale Alessia Di Gregorio e i legali dei convenuti avv. Carmen Maraviglia, avv. Gianfranco Ceoletta e avv. Giuliano Gambardella in sostituzione e su delega dell’avv. Michela Scafetta.
RITENUTO IN FATTO
I. Con atto introduttivo del 18 giugno 2025, la Procura regionale ha citato in giudizio i signori:
IO PA, in via principale e a titolo di dolo per l’ammontare di € 34.359,00, nella qualità di comandante pro tempore della Base Logistico-Addestrativa di BA (BL), in prosieguo BLA;
LU PO e LE OC, in via sussidiaria e a titolo di colpa grave per il rispettivo ammontare di € 3.710,77 e di € 1.078,87, nelle loro qualità di comandanti pro tempore del Reparto Comando Supporti Tattici “Tridentina” (in prosieguo RCST), rispettivamente dal 1° ottobre 2021 al 20 ottobre 2022 e dal 21 ottobre 2022 al 9 febbraio 2023.
Il fatto contestato dalla Procura regionale, denunciato alla Procura regionale dall’ufficio giuridico legale del Comando Truppe Alpine di Bolzano in data 29 febbraio 2024 (denuncia acquisita al prot. n. 470), consiste nel pagamento con risorse pubbliche e successivo mancato recupero delle spese relative alle utenze dell’alloggio oggetto di concessione d’uso a favore del sig. IO PA, con particolare riferimento alle spese di energia elettrica, acqua e riscaldamento.
Il suddetto importo di € 34.359,00 è stato quantificato dalla Commissione di verifica, nominata dal Comandante del Reparto Comando Supporti Tattici “Tridentina”. Infatti, poiché gli impianti elettrico, idrico e di riscaldamento dell’alloggio assegnato al BA non sono indipendenti, ma sono connessi alle reti comuni dell’impianto centralizzato della BLA, le bollette relative ai consumi dell’immobile concesso in uso al convenuto sono stati pagati dal Reparto Comando Supporti Tattici “Tridentina”, previa attestazione di regolare fornitura sottoscritta dal BA in qualità di Comandante della BLA.
Non essendo state registrate le letture iniziali dei contatori a defalco esistenti (per l’energia elettrica e l’acqua), al momento della consegna dell’alloggio al PA e in corso di contratto, nonché non essendo mai stato installato il contatore a defalco per il riscaldamento, tale quantificazione, stimata in euro 34.359,00, è stata effettuata dalla commissione mediante valutazioni medie ovvero tramite delle stime empiriche ricavate dall’applicazione di dati ISTAT o TERNA.
Pertanto, la Procura regionale contesta in via principale al convenuto BA l’indebito pagamento con denaro pubblico delle spese relative alle bollette relative alle utenze dell’immobile concesso in uso al BA, omissione che, secondo l’Attore pubblico, lo stesso avrebbe dovuto evitare, ove avesse correttamente e diligentemente esercitato i poteri e i doveri connessi alla sua posizione di Comandante della Base. La Procura regionale, pertanto, afferma << l’antigiuridicità della condotta del PA, che, nella sua precipua qualità di Comandante della BLA e principale responsabile della struttura, ha omissivamente violato l’obbligo di servizio che gli imponeva di adottare i dovuti provvedimenti amministrativi necessari ad addebitare gli oneri delle utenze domestiche al concessionario dell’alloggio EBL0077>>.
A titolo di responsabilità sussidiaria e di colpa grave vengono invece citati i convenuti LU PO e LE OC, i quali, in quanto Comandanti del RCST, organo per la Procura regionale competente alla riscossione delle somme dovute a titolo di spese di gestione dei servizi comuni, quali il consumo di acqua, luce e riscaldamento, avrebbero posto in essere una condotta omissiva per il mancato controllo sulle spese per le utenze e il conseguente omesso recupero delle risorse pubbliche ingiustamente liquidate.
II. Il pubblico ministero ha ritualmente notificato l’invito a dedurre a mezzo posta e a mani dei competenti Comandanti, comunque tutti regolarmente costituiti in giudizio.
Valutate le deduzioni dei convenuti, la Procura regionale non le riteneva sufficienti a confutare le contestazioni mosse e, pertanto, esercitava l’azione di responsabilità come sopra.
III. Il convenuto BA si è costituito in giudizio con il patrocinio degli avv.ti Maurizio Paniz e Carmen Maraviglia, confutando la prospettazione attorea, con argomentazioni che verranno esaminate nell’ambito dell’analisi delle singole poste di danno contestate al Gentili. I legali del BA concludono chiedendo:
1) in via pregiudiziale: riconosciuta la natura contrattuale del rapporto intercorrente tra il sig. BA IO, quale concessionario dell’alloggio ASI e l’Amministrazione Militare, sia dichiarato il difetto di giurisdizione contabile in favore dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, con riguardo alla pretesa azionata nei confronti del sig. BA ed avente ad oggetto il recupero del credito per oneri relativi ai consumi di utenze domestiche;
2) in via principale: sia integralmente rigettata la richiesta di risarcimento del danno erariale formulata dalla Procura Regionale per infondatezza della pretesa azionata, per tutte le ragioni esposte in atti;
3) in via subordinata: per l’ipotesi in cui venga riconosciuta una responsabilità concorrente del sig. BA nella produzione del danno erariale, sia la stessa riqualificata, sul piano dell’elemento oggettivo, in termini di colpa lieve, con conseguente irrilevanza ai fini erariali;
4) in via ulteriormente subordinata: per l’ipotesi in cui venga riconosciuta una responsabilità concorrente del sig. BA nella produzione del danno erariale, sia la stessa riqualificata, sul piano dell’elemento oggettivo, in termini di colpa grave, con esclusione del dolo;
5) sempre in via subordinata: per l’ipotesi in cui venga riconosciuta una responsabilità concorrente del sig. BA nella produzione del danno erariale, sia lo stesso riquantificato alla luce di quanto evidenziato nella relazione di Consulenza Tecnica di Parte dell’arch. Andrea Talamini di Belluno;
6) in via ulteriormente subordinata: in applicazione del potere di riduzione di cui art. 1, c. 1-bis, l. 14 gennaio 1994, n. 20, sia ridotto l’ammontare della condanna in misura pari al 60% di ciò che risulterà in denegata ipotesi dovuto.
IV. Con comparsa di costituzione del 27.10.2025, il convenuto LO si è costituito con l’ausilio dell’avv. Gianfranco Ceoletta, il quale, dopo avere premesso che l’ente gestore sarebbe il REPAINFRA, con sede a Padova, considerato dalla difesa l’unico responsabile della gestione degli immobili, nonché avere rilevato che nessuna indicazione da parte del Comandante precedente era arrivata al Ten. Col. LO circa eventuali problematiche relative agli alloggi di servizio, conclude come segue:
1) in via principale: respingersi ogni domanda proposta contro l’odierno convenuto, con vittoria di spese in considerazione del fatto che la difesa è stata formulata integralmente sin dalle deduzioni;
2) in via di mero subordine: operarsi una riduzione secondo Giustizia dell’importo del presunto danno erariale in base alle argomentazioni svolte.
V. Con comparsa di costituzione del 29.10.2025, il convenuto SA si è costituito con l’ausilio dell’avv. Michela Scafetta, la quale, dopo avere eccepito che nel verbale del passaggio di consegna del 21/10/2022 non risulta la comunicazione fatta dal Reparto Infrastrutture al Comando delle Truppe Alpine per l’istallazione del contatore a Diffalco oggetto di causa e non risulta neanche dal verbale dei due comandanti, né alcuna segnalazione relativa alla situazione debitoria del BA, conclude chiedendo che questa Corte ritenga insussistenti i presupposti per l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa-contabile nei confronti del Ten. Col. LE SA
VI. In data 20 novembre 2025 si è svolta la trattazione orale della causa.
Il Procuratore regionale insisteva per l’accoglimento integrale delle domande formulate nell’atto di citazione in giudizio, mentre i legali del convenuto richiamavano il contenuto delle comparse di costituzione.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione, con esito di cui al dispositivo
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Preliminarmente occorre affrontare l’eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte, avanzata dal convenuto BA.
Per la difesa l’oggetto del danno contestato al convenuto avrebbe natura contrattuale, in quanto l’obbligazione di pagamento si fonderebbe sul rapporto che si è instaurato tra l’Amministrazione e il militare in sede di concessione d’uso del bene pubblico. Pertanto, in quest’ottica, tale obbligazione sarebbe <<ontologicamente e giuridicamente, indipendente dall’esistenza di un parallelo rapporto di servizio, di natura pubblicistica, tra lo stesso concessionario-dipendente e l’Amministrazione: i due rapporti, pur potendo coesistere, non si identificano l’uno con l’altro, né si sovrappongono, dal momento che si muovono su piani pacificamente diversi>>. In quest’ottica, << Il mancato pagamento degli oneri derivanti dal rapporto concessorio genera un credito di natura obbligatoria a favore dell’Amministrazione concedente, la quale ha titolo per riscuoterlo, in sede civilistica, nei confronti del concessionario inadempiente, attraverso gli ordinari rimedi; in tale contesto, infatti, l’Amministrazione agisce nei con- fronti del concessionario iure privatorum>>.
L’eccezione di difetto di giurisdizione è priva di fondamento e va rigettata.
La Procura regionale ha precisato nell’atto di citazione che <<oggetto della presente azione erariale non è – e non può essere per ragioni di limiti della giurisdizione contabile – la condanna all’adempimento di un’obbligazione contrattuale, bensì la condanna al risarcimento del pregiudizio che le violazioni dei doveri d’ufficio, da parte dei Comandanti responsabili della gestione amministrativa dell’alloggio ASI-EBL0077, hanno arrecato al pubblico erario>>.
Ne segue, che il convenuto BA è citato in giudizio non in qualità di debitore del Ministero della Difesa, ma per le presunte condotte commissive ed omissive tenute nella qualità di comandante pro tempore della Base Logistico-Addestrativa di BA, per cui non può dubitarsi della giurisdizione contabile, visto il rapporto di servizio tra l’Amministrazione militare e il convenuto dipendente pubblico.
2. Superata la questione pregiudiziale di giurisdizione, è possibile scrutinare nel merito la richiesta attorea relativa al convenuto BA, la quale risulta fondata per i motivi che seguono.
2.1. Pur riconoscendo la singolarità della situazione concreta sottoposta al giudizio di questa Corte, che si caratterizza per la coincidenza delle qualità di debitore contrattuale (in virtù della concessione-contratto d’uso stipulata tra l’Amministrazione militare e il BA) e di comandante della base presso cui si trova l’immobile concesso, il Collegio ritiene che il convenuto abbia posto in essere una condotta commissiva causalmente rilevante attraverso la c.d. <<dichiarazione di regolare fornitura>> sottoscritta dallo stesso PA in qualità di Comandante della BLA e indirizzata al Reparto Comando Supporti Tattici (competente per la gestione amministrativa del bene pubblico), la quale conteneva la seguente attestazione: <<Si dichiara, altresì, che quanto indicato nella predetta fattura è rispondente alle quantità rilevate e si riferisce ai consumi effettuati alle caserme GI e PI e non vi sono ricomprese utenze private>>.
Il BA, pertanto, nel dichiarare l’assenza di utenze private servite dagli impianti induceva in errore i responsabili della gestione amministrativa del bene, ponendo in essere una condotta quantomeno concausale rispetto alla conseguente e successiva attività di pagamento delle fatture delle aziende fornitrici.
Non può essere accolta la prospettazione difensiva in base alla quale in capo al BA fossero assenti compiti di controllo relativi alla gestione dei beni, in quanto con la dichiarazione resa (non contestata dalla difesa) lo stesso ha assunto un ruolo causalmente rilevante (anche come concausa efficace) rispetto alla causazione del danno. Tale dichiarazione, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, non può assumere un valore meramente dichiarativo <<che le forniture (nella specie, per servizio idrico, elettrico e gas) sono state eseguite dai rispettivi gestori in modo conforme a quanto stabilito dai contratti di fornitura>>, in quanto la stessa contiene una attestazione fraudolenta, il cui valore giuridicamente rilevante rispetto alla causazione del danno appare ictu oculi.
Il Collegio ritiene, pertanto, presente il primo requisito della condotta illecita, certamente caratterizzata da antigiuridicità, in quanto lesiva dei doveri gravanti sul comandante della base, il quale, infatti, essendo quei beni sottoposti alla generale vigilanza dello stesso, non si è rifiutato dal rendere le certificazioni contestate, che, secondo quanto dichiarato dallo Stato Maggiore dell’Esercito (cfr. la relazione allegata alla nota del V Reparto Affari Generali prodotta dalla Procura regionale) possono essere richieste dal Reparto competente alla liquidazione.
2.2. In ordine all’elemento soggettivo della responsabilità del BA, la contestazione della Procura regionale appare fondata, in quanto il dolo emerge in modo chiaro dalla certificazione sulla regolarità dei consumi di cui si è ampiamente trattato al paragrafo precedente, non essendo verosimile che il convenuto potesse ignorare la situazione fattuale caratterizzante l’immobile dallo stesso fruito in virtù della concessione d’uso.
2.3.Per quanto concerne il rapporto di causalità, il Collegio ha già affrontato l’apporto quantomeno concausale al verificarsi del danno, considerato che l’emersione, in sede di certificazione sulla regolarità dei consumi, dell’allaccio dell’immobile de quo alle reti comuni avrebbe messo in allarme i responsabili della gestione del bene, i quali avrebbero potuto e dovuto attivarsi per procedere al recupero delle somme e agli adempimenti relativi alle letture periodiche dei contatori già presenti (servizi elettrici e idrici) e all’installazione di quello mancante (riscaldamento), indipendentemente dai profili di ipotetica responsabilità omissiva degli stessi, di cui si tratterà in sede di esame delle posizioni dei convenuti LO e SA.
Infatti, la giurisprudenza contabile riconosce la rilevanza giuridica di tutte le concause <<a meno che non venga identificato un fatto sopravvenuto idoneo a recidere il nesso di causalità (c.d. "causa sopravvenuta ad effetto escludente" - art. 41, comma 2, c.p.)>> (sez. giur. Umbria, sent. n. 67/2019), nella fattispecie non presente.
2.4. Passando, infine, all’esame del requisito del danno erariale, alla luce della ricostruzione in fatto e in diritto della vicenda sottoposta al giudizio di questa Corte, appare chiaro che lo stesso si sostanzi nel pagamento con risorse e successivo mancato recupero delle somme legate alla quota delle fatture spettanti al convenuto (in quanto fruitore esclusivo del bene).
In ordine alla sua quantificazione, la Procura regionale fonda la posta di danno contestata sul citato <<verbale finale della commissione per la verifica dei consumi/utenze relativi all’utilizzo dell’appartamento EBL0077 (ex utente 1° Lgt IO PA)>> (verbale n. 438 del 20.12.2023), il quale, in assenza delle letture periodiche dei contatori presenti e dell’installazione di quello cd. a defalco per il riscaldamento, procede a una stima relativa al periodo 8.5.2013/9.2.2023, la quale per l’Attore pubblico è <<ritenuta attendibile>>.
Per la Procura regionale, dai dati tecnici riportati nell’analisi riportata nel citato verbale, si ricaverebbe che l’Amministrazione militare avrebbe indebitamente sostenuto i seguenti oneri in luogo del debitore concessionario (per un totale di € 34.359,00):
- consumo presunto del gas pari a euro 24.543,14;
- consumo presunto dell’acqua per uso civile pari a euro 6.267,67;
- consumo presunto di energia elettrica pari a euro 3.548,19.
Dall’esame del verbale della commissione emerge, da una parte, come correttamente riportato dalla Procura regionale, che in effetti tale quantificazione è avvenuta sulla scorta di <<valutazioni medie ovvero tramite delle stime empiriche con dati Istat o terna che non rappresentano un dato certo ed effettivo sul consumo realmente effettuato dal nucleo familiare di gas, acqua e di energia elettrica (…)>>.
Per quanto riguarda il consumo di gas, in assenza di contatore cd. a defalco, il calcolo è fondato per la commissione su una <<deduzione (…) prettamente empirica su dati utilizzati sul territorio nazionale>>.
Per i consumi di acqua, il calcolo è fondato su dati Istat sul consumo medio di acqua al 29.12.2023, pari a 215 litri per abitante al giorno e la stessa commissione evidenzia che <<i dati sono stati consultati su internet e che tale calcolo può essere considerato esemplificativi e non del tutto attendibile, sulla base del fatto che non sono stati analizzati i consumi effettivi effettuati dal nucleo familiare>>.
Per il consumo di energia elettrica, la commissione utilizza i medesimi dati di consumo medio di Terna, con le stesse considerazioni finali sull’attendibilità della stima.
Sul punto la difesa evidenzia, da una parte che <<si debba necessariamente accondiscendere all’utilizzo di una metodologia presuntiva di quantificazione>>, ma, dall’altra, sostiene che <<i criteri utilizzati dalla Commissione di Verifica si rivelano incoerenti>>, proponendo una quantificazione alternativa sostenuta dalla produzione di una perizia di parte, a firma di un libero professionista del settore, il quale, in sintesi, ritiene quanto segue:
· per i consumi di gas, occorre considerare il consumo medio giornaliero di mc 6 ( a fronte dei 32,5 mc stimati dalla commissione), sulla base di valutazioni tecniche relative al funzionamento di una caldaia con la potenza necessaria a riscaldare un immobile delle dimensioni di quello concesso in uso; la conseguenza è, pur tenendo conto di un numero di giorni maggiore, che il consumo stimabile sarebbe pari a € 5.926,29, a fronte della stima della commissione di € 24.543,17; anche i consumi di acqua calda sanitaria dovrebbero essere ricalcolati in euro 4.132,44 a fronte della stima della commissione di € 6.265,15;
· per i consumi di energia elettrica, anch’essi sarebbero sovrastimati dalla commissione, giungendo alla conclusione di un dato di euro 2.910,79 a fronte di € 3.548,19, pur facendo semplicemente riferimento alla presunta non correttezza del dato statistico.
Ciò posto, il Collegio, in considerazione dell’ineludibile margine di controvertibilità sotteso alla ricostruzione statistica in esame, reputa di dover ricorrere a valutazione equitativa, all’uopo ritenendo congrua la somma di € 20.000,00, comprensiva di rivalutazione monetaria.
3. Passando alla posizione del convenuto LO, la Procura regionale contesta allo stesso una responsabilità a titolo di colpa grave e in via sussidiaria, in virtù di presunte condotte omissive legate alla mancata contestazione del debito al ER e, ancor prima, alla mancata lettura dei contatori installati e alla mancata installazione di quello per la misurazione dei consumi per il gas, in proporzione al numero di giorni nei quali l’ufficiale è stato al comando del Reparto competente per tale attività di recupero (dal 1° ottobre 2021 al 20 ottobre 2022).
Appare assorbente al Collegio l’eccezione difensiva legata alla carenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, in considerazione del fatto che <<il periodo in cui lo stesso ha retto il RCST di Bolzano ha avuto una durata limitata nel tempo di solo un anno - dal 01.10.2021 al 20.10.2022>> e che <<in quel periodo il BA risultava già occupante – ormai dal giorno 08.05.2013 - dell’alloggio di servizio EBL0077, presso la Caserma di BA e nessuna indicazione da parte del Comandante precedente era arrivata al Ten. Col. LO circa eventuali problematiche relative agli alloggi di servizio>>. La difesa coglie nel segno quando richiama il verbale relativo al cd. passaggio di consegne tra comandanti, nel quale <<sono contenute: una comunicazione relativa agli aventi dannosi e delle costituzioni in mora relativi al Personale RCST Tridentina corrisponde a quelli contenuti nel registro, nella quale non figura il BA, oltre ai verbali di passaggio di consegne degli immobili relativi alle Caserme: PI di BA, GI di BA, O. Huber di Bolzano, Reverberi di Bressanone, Villaggio alpino Tempesti di Corvara, Ex Ami di Laives e il Poligono San Maurizio a Bolzano. Nei verbali di passaggio delle consegne si parla di una “sommaria ricognizione dell’infrastruttura” che risulta corrispondente con gli inventari custoditi presso il Comando Reparto alla Sede>>.
In virtù della ragione più liquida, pur evidenziando le gravi inefficienze gestionali legate alle condotte omissive contestate (che avrebbero maggior peso nell’ambito di un procedimento disciplinare), il Collegio ritiene che tali condotte non possano essere addebitate al convenuto LO, pena una responsabilità formale da posizione non più ammissibile nell’ordinamento.
Pertanto, la richiesta risarcitoria avanzata dalla Procura regionale nei confronti di LU LO va rigettata.
4. Analoghe considerazioni possono essere svolte nei confronti della posizione del convenuto SA, che si differenzia da quella del convenuto LO solo per la durata del suo mandato (dal 21 ottobre 2022 al 9 febbraio 2023).
Anche la difesa del convenuto in esame ha eccepito che dalla documentazione acquisita a seguito di esercizio del diritto di accesso è emerso <<in maniera incontrovertibile che nel verbale del passaggio di consegna del 21/10/2022 non risulta la comunicazione fatta dal Reparto Infrastrutture al Comando delle Truppe Alpine per l’istallazione del contatore a Diffalco oggetto di causa e non risulta neanche dal verbale dei due comandanti>>.
In particolare, la difesa richiama il contenuto di tale verbale nella parte di interesse: <<si è addivenuti al passaggio di consegne dell’immobile denominato Caserma “O Huber” ubicato a Bolzano in via Druso n.110 tra l’Ufficiale (Comandante cedente) e l’Ufficiale (Comandante Subentrante) Ten. Col. LU LO e il Ten. Col. LE SA. Sia noto che il cedente e il subentrante hanno effettuato una sommaria ricognizione riscontrando che l’infrastruttura è corrispondente agli inventari di Caserma custoditi presso il Comando/ Reparto alla sede>>.
Il Collegio, pertanto, analogamente alla posizione del LO, in virtù della ragione più liquida, pur rimarcando ancora una volta le gravi inefficienze gestionali legate alle condotte omissive contestate (che avrebbero maggior peso nell’ambito di un procedimento disciplinare), ritiene che tali condotte non possano essere addebitate al convenuto SA, pena una responsabilità formale da posizione non più ammissibile nell’ordinamento.
Pertanto, la richiesta risarcitoria avanzata dalla Procura regionale nei confronti di LE SA va rigettata.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Trentino – Alto Adige, sede di Bolzano, definitivamente pronunciando:
· condanna il convenuto IO PA al pagamento in favore del Ministero della Difesa della somma di euro 20.000,00, oltre interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all’effettivo soddisfo;
· rigetta la domanda proposta dalla Procura regionale nei confronti di LU LO come da motivazione;
· rigetta la domanda proposta dalla Procura regionale nei confronti di LE SA come da motivazione;
· liquida gli oneri di difesa in favore dei convenuti LU LO e LE SA e a carico del Ministero della Difesa nel rispettivo importo di euro 1.000,00 ed euro 300,00 oltre IVA e CPA.
Le spese di giustizia a carico del PA, da rimborsare in favore dello Stato, seguono la soccombenza e si liquidano in € 276,96.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
SS EP UR EN RO
(Firmato digitalmente) (Firmato digitalmente)
Depositato in segreteria in data 09/12/2025 Il Funzionario GI De GR
(firmato digitalmente)