Sentenza 16 ottobre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 16/10/2020, n. 10568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10568 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/10/2020
N. 10568/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02110/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2110 del 2020, proposto da
NA DO, Scuola Privata “Ilerna Online, Sl”, rappresentati e difesi dagli avvocati Renzo Cuonzo, Stefano Gattamelata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Renzo Cuonzo in Roma, via di Monte Fiore 22;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione della sua efficacia,
del Decreto Ministeriale n. 0059961-P del 28.11.2019, successivamente comunicato (8 gennaio 2020) e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con il quale il Ministero della Salute, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e s.m.i., ha subordinato il riconoscimento del titolo di “Técnico Superior en Higiene Bucodental” conseguito dalla Sig.ra NA DO in Spagna presso la Scuola “ILERNA Centro Integral de Formaciòn Profesional” di Lleida, in data 5 giugno 2019, all’espletamento di una misura compensativa, consistente, a sua scelta, in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento, nei termini e nei modi ivi indicati (e di cui si dirà oltre); nonché di ogni ulteriore atto, ancorché non conosciuto, a detto decreto presupposto, connesso o dipendente, ivi compreso, in particolare, il parere della Conferenza di Servizi, di cui all’articolo 16, comma 3, del d.lgs. n. 206 del 2007, emesso nella seduta del 14 novembre 2019 [non conosciuto, per cui nei suoi riguardi si formula apposita istanza istruttoria affinché codesto ecc.mo TAR ne ordini l’esibizione in giudizio, riservandosi all’esito la proposizione di motivi aggiunti].
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2020 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame è stato impugnato il decreto con cui il Ministero della Salute ha subordinato il riconoscimento del titolo di “técnico superior en higiene bucodental”, conseguito in Spagna, al superamento da parte del richiedente “di una misura compensativa, che si dovrà articolare, a scelta del richiedente, o in un tirocinio di adattamento della durata di trenta (30) mesi – con formazione complementare negli ambiti di seguito indicati: anatomia umana e dell’apparato stomatognatico, fisiologia, istologia, microbiologia, chimica e biochimica, medicina legale, patologia generale, farmacologia, anestesiologi, scienze e tecniche mediche applicate nel campo dell’igiene dentale in merito all’acquisizione di specifiche competenze in ambito di prevenzione primaria, secondaria e terziaria in età pediatrica, adolescenziale, adulta e geriatrica, con particolare risalto a tutte le possibili correlazioni, supportate fortemente dalle evidenze scientifiche, tra patologie orali e compromissioni sistemiche, codice etico e deontologico dell’igienista dentale e sue competenze in Italia – o in una prova attitudinale da svolgersi in lingua italiana negli stessi ambiti disciplinari sopra indicati.
A sostegno delle proprie ragioni, i ricorrenti hanno articolato i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 14, commi 1, e 4, della Direttiva europea del 7 settembre 2005 n. 36 (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali), e degli artt. 21 e 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206. Violazione dei principi europei di libertà di circolazione delle professioni, di concorrenza e di iniziativa economica. Eccesso di potere per erronea considerazione dei presupposti di fatti e di diritto e per difetto di istruttoria e superficialità dell’azione. Disparità di trattamento e ingiustizia manifesta e irragionevolezza dell’azione. Arbitrarietà dell’azione amministrativa e sviamento.
2) Violazione e falsa applicazione dei Considerando n. 1, n. 3, n. 16 e n. 19 nonché dell’art. 14, commi 5 e 6, della Direttiva europea del 7 settembre 2005 n. 36, nonché degli artt. 3, paragrafo 1, lettera c); 49; 52; 56 del T.F.U.E. - Violazione del principio di non discriminazione e di concorrenza – Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Sproporzionalità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di motivazione; disparità di trattamento; contraddittorietà con precedenti determinazioni della medesima Amministrazione. Arbitrarietà e sviamento.
I ricorrenti affermano che con il provvedimento impugnato il Ministero della Salute ha imposto una misura compensativa abnorme e del tutto sproporzionata, che si pone anche in contrasto con i principi del diritto dell’Unione Europea.
In particolare, ne è derivata “una misura inaccettabile sia laddove ha fissato in addirittura 30 mesi la durata del tirocinio (una durata corrispondente a quella del corso di formazione curato da ILERNA, e quasi uguale a quella della c.d. laurea breve italiana), con la conseguenza di portare a quasi sei anni l’attività di studio e di formazione necessaria per acquisire il titolo di igienista dentale per un qualsivoglia diplomato all’estero in Paese UE, sia laddove ha inserito una moltitudine di insegnamenti di natura prettamente medica e farmaceutica non tutti assieme presenti nelle lauree brevi italiane e senza delimitarne i confini, cosicché non si comprende quale debba essere il loro grado di approfondimento della relativa preparazione, dovendosi peraltro escludere che essa debba corrispondere a quella dei corsi tenuti presso le Facoltà di Medicina e/o di Farmacia (che ciò del resto non avviene neppure nel corso di laurea di igienista dentale)”.
In altri termini, una misura immotivata, e che in quanto tale denota non solo una “ingiustificata sproporzione tra mezzi e fini, ma anche un evidente profilo di ingiustizia manifesta e di palese irragionevolezza dell’azione amministrativa”. In particolare, tale da “capovolgere, in modo del tutto ingiustificato e irragionevole, la ratio della norma, volta come è noto a equiparare i corsi. La conseguenza sarebbe infatti che mentre il corso italiano avrebbe la durata di 3 anni, quello spagnolo durerebbe addirittura circa 5 anni e mezzo”.
A sostegno della contestata determinazione, dopo aver esaminato la documentazione e il percorso formativo del titolo di studio di cui sopra e sentito il parere del rappresentante dell’Albo Professionale, il Ministero ha rilevato che “la formazione professionale complessiva presenta differenze e carenze sostanziali in termini di modalità, durata e contenuti rispetto al percorso formativo previsto dall’ordinamento didattico italiano per il conseguimento della qualifica professionale del titolo di igienista dentale ai sensi dell’art. 22 comma 8 bis”.
Alla pubblica udienza del 29.09.2020 la causa è stata posta in decisione.
Il Collegio ritiene fondata la doglianza, trasversalmente articolata nelle diverse censure formulate, prospettante la sproporzionalità dell’azione amministrativa oltre che una violazione dell’art. 14, comma 5, della Direttiva europea n. 36/2005, il quale dispone che “il paragrafo 1 si applica nel rispetto del principio di proporzionalità. In particolare, se lo Stato membro ospitante intende esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, esso deve innanzitutto verificare se le conoscenze, le abilità e le competenze, formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente, acquisite dal richiedente stesso nel corso della propria esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente in un qualsiasi Stato membro o in un paese terzo, siano per loro natura in grado di coprire, in tutto o in parte, le materie sostanzialmente diverse di cui al paragrafo 4”.
Come sopra rilevato, il gravato provvedimento si basa sul presupposto che la ricorrente ha seguito un percorso formativo (ciclo de Formación profesional de grado superior) che ha una durata complessiva minima di due anni, nel cui ambito sono impartite 13 materie (9 materie teoriche e 4 materie teorico-pratiche), oltre a un tirocinio di 416 ore per la professione di igienista dentale.
Conseguentemente, l’Amministrazione ha ritenuto di dover subordinare il riconoscimento del titolo in possesso della esponente al superamento, a scelta dell’interessata, di una misura compensativa, che si dovrà articolare, a scelta del richiedente, o in un tirocinio di adattamento della durata di trenta (30) mesi – con formazione complementare negli ambiti di seguito indicati: anatomia umana e dell’apparato stomatognatico, fisiologia, istologia, microbiologia, chimica e biochimica, medicina legale, patologia generale, farmacologia, anestesiologi, scienze e tecniche mediche applicate nel campo dell’igiene dentale in merito all’acquisizione di specifiche competenze in ambito di prevenzione primaria, secondaria e terziaria in età pediatrica, adolescenziale, adulta e geriatrica, con particolare risalto a tutte le possibili correlazioni, supportate fortemente dalle evidenze scientifiche, tra patologie orali e compromissioni sistemiche, codice etico e deontologico dell’igienista dentale e sue competenze in Italia – o in una prova attitudinale da svolgersi in lingua italiana negli stessi ambiti disciplinari sopra indicati”.
Al riguardo il Collegio osserva che il predetto presupposto risulta in palese contrasto con la documentazione allegata all’istanza di riconoscimento e versata agli atti nel presente giudizio.
Dalla suddetta documentazione si evince che il gravato provvedimento non ha tenuto in alcuna considerazione il complesso iter universitario del ricorrente presso la scuola Ilerna e, pertanto, risultando inficiato da un palese errore di fatto, deve essere annullato, con il conseguente obbligo in capo all’intimato Ministero di pronunciarsi nuovamente sull’istanza di riconoscimento a suo tempo avanzata, tenendo conto, però, degli aspetti evidenziati.
Ciò perché il Collegio, nel sindacare l’esercizio dell’azione amministrativa, rileva nel caso di specie la violazione del principio di proporzionalità.
In particolare, il test sulla proporzionalità richiede una valutazione sui tre elementi che lo caratterizzano: trattasi della idoneità, necessarietà e proporzionalità in senso stretto.
In questo caso, per quel che qui rileva, il mezzo della misura compensativa scelta non è risultato idoneo al raggiungimento dell’obiettivo prefissato. Quanto al parametro della necessarietà e della proporzionalità in senso stretto, il mezzo scelto dal Ministero ha inciso fortemente sulla sfera del singolo gravando eccessivamente sull’interessato.
Nella fattispecie in esame l’annullamento del gravato decreto non consuma il potere discrezionale del resistente Ministero di subordinare nuovamente il richiesto riconoscimento a misure compensative, alla luce però, di quanto sopra emerso in relazione al complessivo iter di studi del ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Quater, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore
Paolo Marotta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dauno Trebastoni | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO