Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/05/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
RG. 7954/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. MADDALENI Giovanni Presidente
Dott.ssa DI LAZZARO Maria Antonia Giudice rel.
Dott. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di separazione giudiziale promossa da:
nata a [...] il [...] ( ) elett. dom. in Genova via Parte_1 C.F._1
Gabriele d'Annunzio 2/26 C, presso lo studio degli Avv. Gianluca Beltramini
( ) e Francesca Scamuzzi ( che la rappresentano e C.F._2 C.F._3 difendono come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
nei confronti di nato a [...] il [...] ( ) elett. dom. in Genova, CP_1 C.F._4 via Maragliano 10/6, presso lo studio degli Avv. Giovanni Calisi ( ) e Simone C.F._5
Calisi ( ) che lo rappresentano e difendono come da procura in atti C.F._6
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
- respingere la domanda di revisione dell'assegno di mantenimento per i motivi di cui in narrativa;
- Condannare il Signor alla corresponsione di un assegno di mantenimento nella misura di € 1.500,00 CP_1 non essendo stato raggiunto l'accordo sulla vendita della casa coniugale e la ripartizione del ricavato, al fine di garantire alla SI un adeguato contributo abitativo, in subordine, confermare l'assegno di Pt_1 mantenimento della SI nella misura di € 1000,00, finchè non avrà reperito idonea soluzione Pt_1 abitativa
- dichiarare la separazione addebitabile al marito per i suoi comportamenti contrari ai doveri coniugali per motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio qui riunito NRG 8918/2024 e in questa sede richiamati;
[seguono istanze istruttorie]
Si insta a che la domanda stessa di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sia sospesa in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di costituzionalità dell'art. 473bis.17 c.p.c. sollevata da codesto Tribunale;
Riservata ogni migliore difesa, previa rimessione della causa in istruttoria sulla domanda di divorzio e la commisurazione del relativo assegno, in via di subordine, dichiara di non opporsi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando la relativa domanda sarà procedibile.
Insta anche in questa sede, sempre in via di subordine, affinchè il Tribunale voglia condannare il Sig. CP_1 alla corresponsione di assegno mensile ex art. 5 l. 898/1970 nella misura di Euro 1500,00, oltre adeguamento istat.
Con ogni più ampia riserva di difesa.
Con vittoria di spese”.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
“Piaccia al Tribunale Ill.mo previe le declaratorie meglio viste
A) Previa la ammissione dei seguenti mezzi istruttori:
a) ai sensi del secondo dell'art. 473 bis 2 del c.p.c. ordinare l'integrazione della documentazione depositata dalla sig.ra e disporre ordini di esibizione e indagini sui suoi redditi, sui suoi patrimoni, anche Parte_1 nei confronti di terzi e/o ), valendosi della Polizia Tributaria. CP_2 Controparte_3
b) L'ammissione dei seguenti (nuovi) capitoli di prova, derivanti da fatti appunto “nuovi”: 1) vero che la sig.ra lavora presso il centro per senza tetto sito in Genova Via Chiusone civico Parte_1
1, quotidianamente nelle ore diurne e un giorno alla settimana con pernottamento;
testi: legale rappresentante del e legale rappresentante della Vega Investigazioni sas sig. . CP_2 Controparte_4
2) vero che la IG ha chiesto al fratello di poter dividere tra loro il libretto cointestato che Pt_1 SO ha un saldo attivo di euro 79 mila circa;
teste SO
3) vero che la madre della sig.ra è proprietaria di un immobile costituito da due appartamenti Pt_1 indipendenti sito in via I. Bardini 41 Borgocarboonara (MN) attualmente vuoto essendo la madre stessa ospitata in un istituto. testi , , , SO Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
E quelli già capitolati nella memoria istruttoria 29 novembre 2024:
[...]
4) Vero che il figlio già autosufficiente ma coabitante con i genitori, corrispose ai genitori un Persona_2 importo mensile, pari nel totale ad € 10.250,00 quale contributo al saldo del mutuo, che tuttora grava sull'appartamento; testi , , , Persona_2 SO Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Tes_4
[...] Tes_5
5) Vero che il sig. a richiesta della moglie versò l'importo di € 3.500,00 alla IG CP_1 Parte_2
che ad oggi non ha restituito;
Teste c) Solo in caso di ammissione di anche solo uno
[...] Parte_2 dei capitoli di prova ex adverso (che principalmente si ritiene non doversi ammettere per le ragioni già spiegate nella memoria istruttoria del 29 novembre 2024) si chiede la ammissione dei seguenti capitoli
6) Vero che la vendita della villetta in Comun Nuovo Via Mangili 4, ed il trasferimento della famiglia da
Bergamo a Genova fu imposto dalla sig.ra che affermava di non trovarsi bene e di voler tornare a Genova;
Pt_1
7) Vero che il sig. espresse dubbi in quanto la vendita ed acquisto e ristrutturazione di altro immobile CP_1 avrebbe costituito una perdita notevole, ma acconsentì per assecondare la moglie;
8) Vero che da ottobre 2010 a luglio 2011 il sig. visse ospite di a Genova, per ristrutturare CP_1 Tes_5 con lavoro suo personale, l'appartamento di via Lusignani 9) Vero che solo a luglio 2011 la sig.ra si Pt_1 trasferì a Genova in quanto solo allora l'appartamento era completato in ogni sua parte. testi , SO
, Testimone_1 Tes_2 Testimone_6 Tes_5
d) In caso di ammissione dei capitoli ex ad averso si indicano in controprova su di essi i testi SO
(fratello di controparte), (sorella del sig , (madre del sig. , Testimone_1 CP_1 Tes_2 CP_1 Tes_3
(fratello del sig. (sorella del sig. , (amica di famiglia di
[...] CP_1 Testimone_4 CP_1 Tes_5 controparte). e) Ordine di esibizione ex art. 210 cpc alla sig.ra dell'atto di acquisto (2002) e di Parte_1 vendita (2011) dell'immobile in Via Mangili, 4 Comun. Nuovo (BG) in quanto in possesso della stessa parte.
emettere sentenza parziale di separazione autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale della stato civile ai fini delle annotazioni;
B) Rimettere la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio, modificando la ordinanza 11 dicembre
2024 e disponendo a carico del marito assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili rivalutabili secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi fino alla completa indipendenza economica della controparte, salve gli esiti istruttori che dovessero dimostrare la già raggiunta indipendenza.
C) In subordine, nel merito, pronunciare sentenza di separazione autorizzando i coniugi a vivere separati con
l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale della stato civile ai fini delle annotazioni. disponendo a carico del marito assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili rivalutabili secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi fino alla completa indipendenza economica della controparte.
D) In ogni caso con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio con distrazione a favore del difensore antistatario.”
Fatto e diritto
Con ricorso per separazione giudiziale depositato il 01.08.2024 la IG chiedeva Parte_1 pronunciarsi la separazione personale dal marito, signor con il quale aveva CP_1 contratto matrimonio, con rito concordatario, il 13.05.1990, a Genova;
precisava che dall'unione erano nati due figli: nato il [...] e nata il [...], Persona_2 Persona_3 entrambi economicamente indipendenti;
che la convivenza coniugale, inizialmente caratterizzata da reciproca intesa, aveva progressivamente evidenziato differenze incolmabili delle personalità e dei caratteri, con relativo, graduale allontanamento affettivo e sentimentale tra i coniugi;
che la SI
in accordo col marito, ha dedicato la propria vita alla cura e alla gestione della famiglia, onde Pt_1 in oggi è priva di occupazione;
che il Signor tecnico elettricista specializzato, lavora alle CP_1 dipendenze della con contratto a tempo indeterminato, gode di benefits aziendali Parte_3
e percepisce un reddito di oltre 60.000,00 euro l'anno; che in data 08/06/2011 il predetto acquistava l'immobile sito in Genova, Via Lusignani 20/4, con atto a rogito Notaio Rep. Persona_4
112084, racc. 5167, per destinarlo ad abitazione familiare;
che per l'acquisto di detto immobile veniva contestualmente stipulato un atto di mutuo e firmata fidejussione dalla SI er l'importo Pt_1 di € 260.000,00; che il Signor ta tuttora versando le rate mensili del mutuo;
che la IG CP_1
come detto, è disoccupata e non è titolare di diritti reali su immobili;
che dal mese di Maggio Pt_1
2024 la predetta presta attività occasionale per la cooperativa sociale “ ”, fornendo supporto CP_2 agli operatori nei servizi di distribuzione pasti e come aiuto alle pulizie;
che tale rapporto andrà a cessare il 31/07/2024; che per tale attività la SI ha ricevuto € 352,00; che sussistono gli Pt_1 estremi per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in proprio favore;
che il nucleo familiare, prima di trasferirsi nella casa di Via Lusignani, abitava a Comun Nuovo (BG), in Via
Mangili 4, in un appartamento di proprietà della SI acquistato in parte con il ricavato Pt_1 dalla vendita di altro appartamento, a Sant'Eusebio (Ge), in Via val d'Aveto 20 parimenti intestato alla SI d acquistato in parte con denaro proveniente dalla famiglia della stessa e in parte Pt_1 con un mutuo sempre intestato alla predetta;
che con il ricavato della vendita dell'immobile di
Comun Nuovo nel 2012, fu estinta gran parte del mutuo stipulato per l'acquisto della casa di via
Lusignani; che la parte residua del mutuo è stata ricalcolata nel 2018 per un capitale di circa €
39.000,00, con un residuo attuale di € 16.000,00; che nei vari movimenti di acquisto e vendita degli immobili in cui la famiglia si è trasferita nel corso degli anni, la ricorrente ha comunque fornito un contributo economico importante;
che ciononostante, l'immobile di Via Lusignani è stato intestato al Signor conseguentemente, con la separazione la SI si trova costretta a CP_1 Pt_1 lasciare la casa, in quanto non proprietaria dell'immobile; che pertanto di ciò dovrà tenersi conto nella quantificazione dell'assegno di mantenimento;
che la predetta è intestataria di un libretto postale di risparmio n. 52989358, sul quale risultano al mese di giugno 2024, € 11.037,32 quale saldo contabile e un saldo disponibile € 787,320; che l' importo di € 46.350,00 è quanto derivato dalla divisione del conto cointestato avvenuta nel mese marzo 2023 (€ 21.000,00), nonché di quanto ricevuto dalla ricorrente in eredità dal padre pro quota (circa € 9.000,00), oltre alla liquidazione di un libretto di risparmio che la SI veva aperto per il figlio . Pt_1 Per_2
Sulla base di quanto sopra, nonché di quanto meglio esposto in ricorso, la IG ha chiesto Pt_1 emettersi sentenza di separazione dal marito alle condizioni indicate in calce all'atto.
Con comparsa di risposta del 07.11.2024 si costituiva il convenuto, il signor il quale CP_1 in via preliminare chiedeva riunirsi il presente procedimento ad altro parimenti pendente presso questo stesso Tribunale e da lui instaurato per chiedere la separazione dalla moglie. In via principale si associava alla domanda di separazione, ma formulava conclusioni difformi quanto alle relative condizioni.
Con Le parti depositavano le memorie ex art. 473 bis c.p.c. e all'udienza del 10.12.2024 il disponeva la riunione dei giudizi, interrogava liberamente le parti, dava atto dell'esito negativo della conciliazione e con Ordinanza ex art. 473 bis.22 cpc autorizzava i coniugi a vivere separati e prevedeva a carico del signor 'onere di versare in favore della IG CP_1 Parte_1 la somma di euro 1.000,00 mensili a titolo di mantenimento.
Il procedimento venia istruito documentalmente e all'udienza del 03.4.2025 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe ed il GD tratteneva la causa in decisione.
***
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi Entrambe le parti concordano affinché venga pronunciata la loro separazione personale: i fatti e le circostanze addotte dalle medesime nei rispetti atti processuali dimostrano in forma inequivocabile come la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia da tempo completamente cessata e come la prosecuzione della convivenza fosse divenuta intollerabile. La relativa domanda va quindi accolta e va pronunciata la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
Sulla domanda di addebito della separazione a carico del marito
Va anzitutto premesso che ai sensi dell'art. 143 c.c. i coniugi sono tenuti all'obbligo reciproco della fedeltà, all'assistenza morale- materiale, a collaborare per l'interesse della famiglia e all'obbligo della coabitazione. Qualora, quindi, vi sia la prova del nesso eziologico tra una trasgressione ai doveri matrimoniali e la crisi coniugale, è possibile, su domanda di parte, addebitare la separazione al coniuge responsabile della violazione medesima.
Nel caso di specie la domanda di addebito formulata dalla ricorrente si basa sul carattere “dispotico e prevaricatore” del marito, il quale l'avrebbe costretta a vivere in stato sottomissione e sudditanza psicologica, l'avrebbe esclusa nelle scelte di vita alle quali, la SI i sarebbe adeguata per Pt_1 preservare l'unione familiare. In particolare il marito le avrebbe sempre rimarcato che tutto ciò di cui disponeva il nucleo era di sua esclusiva proprietà ed inoltre avrebbe sempre esercitato il controllo sulla moglie, ne avrebbe limitato l'autonomia, facendo installare un sistema GPS sull'autovettura della predetta per controllarne gli spostamenti.
Va tuttavia osservato che, per giurisprudenza costante, l'indagine sulla addebitabilità della separazione non può basarsi sull'esame di singoli episodi di fratture, ma deve derivare dalla valutazione globale dei comportamenti, i quali possono assumere rilevanza a tal fine solo se si traducono in violazioni ingiustificate dei doveri che dal matrimonio discendano o siano comunque con tali doveri inconciliabili. Ora, nella specie, ad avviso del collegio, le risultanze processuali non sono idonee a rivelare se la separazione sia addebitabile al marito essendo i fatti allegati dalla ricorrente, pur se fortemente censurabili, non risultano idonei ad integrare situazioni di imputabilità della crisi che ha provocato la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c., non essendo stata fornita sufficiente prova che tali condotte siano state la causa unica ed esclusiva della frattura irreversibile del matrimonio.
Sull'assegno per il mantenimento della moglie
Per quanto riguarda la situazione economico reddituale delle parti, dagli atti ed allegazioni delle parti emerge anzitutto quanto segue:
Redditi della ricorrente: la IG ad oggi non risulta svolgere attività lavorativa pur avendo in passato lavorato Pt_1 dapprima nella ditta del marito, poi come assistente ad una persona anziana ed infine in una mensa con contratto a collaborazione occasionale. Al momento vive nella casa coniugale di proprietà del marito, ma dovrà reperire un altro immobile con verosimili, conseguenti oneri alloggiativi.
In sede di udienza la predetta ha reso, ai fini che ora interessano, le seguenti dichiarazioni: […] Io ho lavorato anche prima del matrimonio e poi dopo che mi sono spostata prima della nascita dei figli e anche dopo
e fino al 2001 se non ricordo male. Ho lavorato anche nella ditta di mio marito, poi ho lavorato in una mensa scolastica, ho assistito una IG anziana dal 2011 al 2014. Poi mi sono fermata, ho ripreso a maggio 2024 e il 26.10 ho smesso perché mi hanno lasciato a casa lavoravo in una mensa per i senza tetto era una collaborazione occasionale. Al mese prendevo tra i 300 ed i 400,00 euro. Non ho proprietà immobiliari […]Ho un libretto postale intestato a me e una carta Potepay evolution;
sul libretto ci sono euro 277,00 e sulla carta ho 948,00 euro. Poi c'è un buono supersmart appoggiato sul mio libretto con un importo di circa euro
10.250,00 che mi ha dato mio figlio per cui per me sono soldi suoi. Poi ho dei buoni fruttiferi postali intestati
a me dell'importo di euro 22.000,00. Ho poi un altro libretto postale cointestato con mio fratello dove ci sono circa 79.000,00 euro sono soldi che mio padre a giugno 2021 un mese prima che mancasse ha dato a me e mio fratello e con i quali ci siamo quindi aperto questo libretto. L'accordo è che comunque servano per la vecchiaia di nostra mamma. Questo è tutto quello che io ho”.
Redditi del convenuto:
- MOD 730/2023: reddito imponibile euro 53.846,00 da cui al netto delle imposte si ricava una retribuzione mensile calcolata su dodici mensilità pari a circa euro 3.150,00;
- MOD 730/2024: reddito imponibile euro 63.747,00 da cui al netto delle imposte si ricava una retribuzione mensile calcolata su dodici mensilità pari a circa euro 3.600,00;
Il predetto risulta essere dipendente a tempo indeterminato presso è proprietario Parte_3 della casa coniugale gravata da mutuo ipotecario con rata mensile di euro 1.384,98.
Ora, per quanto concerne la richiesta di assegno di mantenimento in favore del coniuge più debole deve premettersi in diritto che – per giurisprudenza constante – al fine del riconoscimento del diritto al mantenimento in favore del coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, occorre che questi sia privo di redditi tali da consentirgli di mantenere un tenore di vita analogo a quello avuto durante il matrimonio, nonché occorre la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi: a differenza della prestazione degli alimenti che presuppone uno stato di totale assenza di mezzi di sostentamento, il dovere di mantenimento consiste nella prestazione di quanto risulti necessario alla conservazione del tenore di vita corrispondente alla posizione economico-sociale dei coniugi durante il matrimonio. Va quindi osservato che il tenore di vita della coppia in pendenza del matrimonio rimane, secondo la Corte di Cassazione ancora oggi un elemento a cui fare riferimento: “La separazione personale dei coniugi presuppone la permanenza del vincolo coniugale;
pertanto, i “redditi adeguati” cui va rapportato
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale.
“(cfr .Cassazione civile, sez. I, 20/06/2023, n. 17545); “Secondo l'orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, pertanto i "redditi adeguati" cui va rapportato
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale. Ciò posto, nel caso di specie, la censura coglie nel segno laddove denuncia che la Corte territoriale ha totalmente obliterato di considerare il tenore di vita goduto dalla moglie in costanza del lungo rapporto matrimoniale, che non è stato affatto ricostruito, mentre è a tale parametro che occorre imprescindibilmente riferirsi in tema di assegno separativo, a differenza di quanto, invece, si ritiene in tema di assegno divorzile.” (cfr .Cassazione civile, sez. I, 20/06/2023, n. 17544); “In tema di separazione personale dei coniugi, ai fini della Determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute, assumendo rilievo, in questa prospettiva, anche i redditi occultati al fisco.” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 05/04/2023,
n. 9335); “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i «redditi adeguati » cui va rapportato
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (nella specie, la decisione di merito è stata cassata per non aver considerato, ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento, l'elevato tenore di vita garantito dal marito anche dopo la fine della convivenza). (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22/03/2023,
n. 8254).
Rapportando tali princìpi al caso di specie, valutate comparativamente le condizioni economiche delle parti, si ritiene che sussistano i requisiti per il riconoscimento di un assegno in favore della ricorrente nella moglie nella misura pare equo individuare in euro 1.000,00 mensili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale di nata a Genova (GE) il 28.09.1966 e Parte_1 nato a [...] il [...], coniugi per il matrimonio contratto a CP_1
Genova il 13.05.1990; - Rigetta la domanda di addebito formulata dalla moglie;
- Dichiara tenuto il signor a versare, entro il giorno 10 di ogni mese, con CP_1 decorrenza dalla data della domanda, in favore della IG , a titolo di Parte_1 contributo per il suo mantenimento la somma di euro 1.000,00 oltre rivalutazione annuale
ISTAT come di legge;
- Spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia di divorzio.
Cosi' deciso in Genova nella camera di Consiglio del 23.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni