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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/10/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA SEZIONE LAVORO in persona dei magistrati: dr. Luigi Santini Presidente dr. Angela Quitadamo Consigliere rel. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio, tenutasi ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 339/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, in persona del titolare, rappr.ta e difesa per procura alle liti in atti Parte_1 dall'Avv. Fabrizio Tarulli, del Foro di Fermo
Appellante
E
, rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Cinzia De Carolis Controparte_1 del Foro di Fermo
Appellato
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valeria Salvati e Susanna Mazzaferri in virtù di procura generale alle liti
Appellato
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14 ottobre 2024 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza del 18 luglio 2024 con cui il Tribunale di Fermo, in accoglimento della domanda di
[...]
, aveva condannato esso convenuto, nella veste di titolare della Ditta ex datrice di CP_1 lavoro, al pagamento della somma di euro 26.608,23 lordi a titolo di differenze retributive maturate in relazione all'accertato svolgimento da parte del ricorrente di lavoro straordinario dal 22 maggio
2016 al 7 gennaio 2019, con mansioni di autista inquadrato nel livello 3 Super, nonché alla restituzione delle trattenute operate pari ad euro 3.708,27, oltre accessori di legge, regolarizzazione contributiva e spese di lite. L'appellante ha dedotto l'errore del Tribunale nel valutare le risultanze probatorie;
in particolare, ha criticato la scelta immotivata di ritenere più attendibili le deposizioni testimoniali di due ex dipendenti della ditta estromessi dall'impresa - i quali avevano lavorato con il ricorrente per circa un mese ed avevano reso dichiarazioni inverosimili, smentite dalle risultanze documentali offerte dai cronotachigrafi - rispetto alle restanti deposizioni testimoniali;
ha censurato l'interpretazione offerta dal Tribunale dell'art. 11 bis del CCNL Trasporto applicato al rapporto dedotto in causa, a tenore del quale l'autista adibito al trasporto di merci era tipica figura di lavoratore appartenente al personale viaggiante inquadrato nel livello 3° Super e 3° livello Super
Junior in regime di discontinuità, come tale tenuto ad osservare il “normale” orario di lavoro pari a
47 ore settimanali, in quanto adibito ad un'attività caratterizzata da tempi intermedi di inattività o disponibilità con attese non lavorative e pause di riposo, destinate a reintegrare le energie psicofisiche. L'appellante ha criticato, inoltre, il ragionamento del primo giudice secondo cui dal computo delle spettanze retributive non potesse decurtarsi l'indennità di trasferta, spettante al personale viaggiante di cui agli artt. 11 e 11 bis in forza del disposto dell'art.62 del c.c.n.l., laddove le buste paga in atti attestavano il versamento mensile in favore del ricorrente di somme in eccesso che non potevano considerarsi trattamenti di miglior favore, bensì emolumenti corrispondenti alle componenti del credito contrattualmente previste, dunque avrebbero dovuto rappresentare il
“percepito” dal lavoratore ai titoli in questione, di cui erroneamente era stata omessa la detrazione.
Infine, l'appellante ha criticato la decisione inerente alla necessità che dovesse essere preceduta da provvedimento disciplinare l'imputazione al lavoratore delle contravvenzioni riportate durante la guida, per giunta notificate all'azienda in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
L'appellante ha, quindi, insistito per il rigetto della domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado.
ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
CP_ L' ha ribadito la propria posizione di terzo convenuto ai fini della regolarizzazione della posizione contributiva del lavoratore e si è rimesso alle statuizioni della Corte.
Allo scadere del termine per il deposito dele note illustrative ex art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto nei termini di seguito precisati.
In base alle chiare deduzioni ed allegazioni consacrate nel ricorso di primo grado al fine di rappresentare il concreto atteggiarsi della prestazione lavorativa dedotta in causa, nonché alla stregua dei contenuti della documentazione prodotta a corredo dell'azione (buste paga e contratto di lavoro individuale regolarmente sottoscritto), si può senz'altro affermare che l'originario ricorrente è stato inquadrato nel livello 3 Super del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione ratione temporis vigente, con la qualifica di Autista, assegnato fin dall'assunzione al trasporto di merci, con sede di lavoro nello stabilimento di Montappone (FM), ma in regime di sistematica disponibilità a svolgere la propria attività in luoghi diversi, in relazione alle esigenze aziendali.
Non è dunque seriamente discutibile che l'odierno appellato sia stato sistematicamente impegnato per intere giornate nel trasporto “extraurbano” di carichi, percorrendo notevoli distanze chilometriche qualificabili “viaggi”, e che a tale titolo abbia beneficiato di rilevanti importi a titolo di indennità di trasferta, erogatagli con cadenza pressoché mensile, in virtù delle concrete modalità della prestazione lavorativa, come può evincersi dall'esame delle buste paga in atti.
Ebbene, recita l'art. 11 bis, primo comma, del CCNL di settore applicato, sotto la rubrica
“Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue”:
1. In deroga a quanto previsto dall'art. 11 comma 1, per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3° Super e 3° livello Super Junior (rif.art.11 quater), il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti
l'indennità di trasferta di cui all'art. 62, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CE 561/06, 3821/85 e 165/2014, la cui attività comporti
l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali. …..
La lettura del surriferito testo contrattuale consente di affermare che le concrete modalità della prestazione lavorativa, incontestatamente svolta dall'appellato, ne determinano la piena soggezione alla disciplina del lavoro discontinuo ivi consacrata, atteso che l'inquadramento nel livello 3S della categoria del personale viaggiante di indiscussa appartenenza, oltre che il carattere sistematicamente extraurbano dell'attività, implicante le assenze giornaliere continuate e l'erogazione altrettanto sistematica dell'indennità di trasferta, in rapporto alla particolare tipologia del trasporto, legittimano senz'altro la deroga alle generali previsioni dell'art. 11 in tema di limiti di orario di lavoro.
Al riguardo, è opportuno evidenziare che coloro i quali svolgono, in regime di subordinazione, le attività descritte al primo comma dell'art. 11 bis del CCNL in esame vengono definiti dall'articolo 2, primo comma, del Decreto Legislativo 234/07 “lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che partecipano ad attività di autotrasporto di persone e merci su strada” e per essi il successivo art. 4 prevede al primo comma: “la durata media della settimana lavorativa non può superare le quarantotto ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a sessanta ore solo se su un periodo di quattro mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di quarantotto ore settimanali.”
Si tratta, insomma, di una tipologia di lavoratori per i quali la Legge, ancor prima che la
Contrattazione Collettiva, stabilisce un innalzamento dei limiti di orario legale, in considerazione di quelle caratteristiche della prestazione, connotata essenzialmente dal compimento di operazioni mobili di autotrasporto (art. 1), cui inerisce il sistematico alternarsi di tempi attivi di lavorazione e di pause di attesa, e che già la previgente legislazione definiva “discontinui” ( R.D.L. 15/3/1923 n.
692, R.D. 10/9/1923, n. 1953, R.D. 6/12/1923, n. 2657).
In altri termini, i presupposti per l'applicazione del regime di discontinuità risiedono, in base alla volontà legislativa, nella circostanza che i lavoratori siano formalmente adibiti, come nella specie, ad operazioni mobili di autotrasporto, così da sottoporre il rapporto di lavoro esistente tra detti prestatori e l'azienda datrice ad una regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale, in organica attuazione della direttiva n. 2002/15/CE, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, secondo la lettera dell'art. 1, primo comma, del citato D. Lvo n.
234/2007.
A tal fine, rileva in primo luogo la nozione di orario di lavoro codificata dall'art. 3, primo comma, lettera a), del D. Lvo n.234/2007, nei seguenti termini:
1) “il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto”; in particolare tali operazioni comprendono: la guida, il carico e lo scarico, la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico e dei passeggeri o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, o altro;
2) i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali…” .
Si evince dal chiaro tenore della normativa surrichiamata come non sia certo di ostacolo, a considerare l'autotrasportatore in regime di discontinuità, la circostanza che costui nell'intero arco della giornata lavorativa sia impegnato non soltanto nella guida in senso tecnico, ma anche nel compimento di tutta una serie di attività accessorie qualificate “operazioni di autotrasporto” lato sensu, come tali remunerate a pieno titolo attraverso la paga spettante per 47 (o 48) ore settimanali.
Rileva, a tal fine, anche la definizione di lavoratore mobile, ossia colui che risponde alla descrizione, elaborata alla successiva lettera d) del medesimo art. 3 d.lvo n. 234/2007, di “…facente parte del personale che effettua spostamenti, compresi gli apprendisti, che è al servizio di un'impresa che effettua autotrasporto di merci e di persone per conto proprio o di terzi…”, il quale soggiace come tale ad una disciplina dell'orario di lavoro che vuole la durata media della settimana lavorativa pari a quarantotto ore, ai sensi del successivo art. 4 del Decreto legislativo in esame, richiamato dall'art. 11 bis del CCNL di settore applicato al rapporto dedotto in causa, ossia in quanto di fatto sistematicamente adibito non soltanto alla guida di autoveicoli ed al trasporto di merci o persone a bordo dello stesso, bensì anche a tutte le operazioni connesse al trasporto, di cui alla riportata elencazione.
In conclusione, la Legge, ancor prima che la Contrattazione Collettiva, tipizza la figura del lavoratore discontinuo, affatto coincidente con la fisionomia professionale dell'odierno appellato, così che, a prescindere dal concreto modo di atteggiarsi della prestazione lavorativa di quest'ultimo, la stessa, entro il limite delle quarantotto ore settimanali, deve essere per legge remunerata a titolo di lavoro ordinario, non già straordinario, così che nessun particolare onere di allegazione o probatorio incombeva alla ditta datrice di lavoro, rispetto alla circostanza che l'attività del ricorrente fosse stata resa fino a copertura del suddetto orario settimanale.
Muovendo da tali considerazioni, l'affermazione del Tribunale, in ordine alla non applicabilità alla fattispecie dedotta in causa dell'art. 11 bis CCNL, dunque in merito alla qualificazione in termini di straordinario del lavoro prestato oltre il limite delle 39 ore settimanali, appare avulsa da un corretto approccio ermeneutico alla normativa legale e contrattuale di riferimento, dunque non è condivisibile.
Tanto chiarito, a parere del Collegio gli esiti dell'istruttoria non sono sufficienti a provare la prestazione lavorativa sistematicamente fornita oltre il limite orario delle 47 ore settimanali contrattualmente fissate dall'art. 11 bis ccnl.
In primo luogo, va detto che l'originario ricorrente ed odierno appellato non mai ha allegato né chiesto di provare in maniera puntuale e precisa i concreti ed effettivi ritmi di alternanza dei tempi di servizio e delle pause di riposo, tali da determinare il sistematico superamento delle 47 ore settimanali di lavoro effettivo, secondo la surrichiamata normativa di stampo legale e convenzionale. Ed infatti, la narrazione in ricorso si sofferma sulla descrizione della settimana lavorativa, evidenziando luoghi di partenza e di arrivo, tappe di consegna, quantitativi e tipologia della merce trasportata, tipologia delle operazioni accessorie (carico e scarico merci, verifica dei documenti di viaggio, abbeveraggio, alimentazione e pesa del bestiame trasportato, lavaggio, pulizia e disinfezione del mezzo, ecc.), mentre, rispetto all'articolazione dell'orario, figura la oltremodo generica deduzione che “…l'orario di lavoro osservato dal sig. era superiore a Controparte_1 quello previsto contrattualmente, in quanto si estendeva dalla domenica al venerdì e in alcuni periodi ricomprendeva anche la giornata di sabato, cosicché in tale ultimo caso il lavoratore non godeva del riposo settimanale, oltre al lavoro giornaliero di 10/12 ore…”, e che il lavoro giornaliero fosse espletato “…ininterrottamente…”.
Difetta, dunque, in punto di allegazioni, prima ancora che di richieste istruttorie, qualsiasi riferimento al tempo dedicato alle pause;
secondo la rappresentazione dei fatti offerta dall'originario ricorrente la prestazione nell'intero arco della giornata si sarebbe connotata per l'assenza totale di momenti di riposo e di pause di interruzione.
Ebbene, in base ai criteri di riparto degli oneri probatori nella specifica materia, sarebbe stato onere del lavoratore - rimasto del tutto non assolto – allegare e dimostrare in modo puntuale e preciso modalità e tempi del servizio prestato nell'arco dell'intera giornata lavorativa, in modo da dare contezza dell'assoluta inesistenza delle pause di riposo nel corso della stessa, non bastando a tal fine la prova generica dell'orario di inizio e di fine servizio, né la sola prova inerente alla tipologia delle attività svolte durante la giornata stessa.
In tal senso, non soddisfa i suddetti canoni l'accertamento cui è pervenuto il Tribunale, in ordine alla ritenuta prestazione da parte di di circa 50 ore di lavoro settimanali, Controparte_1 solo sulla scorta di quanto dichiarato dai testi e i quali, oltre Testimone_1 Testimone_2 ad avere avuto contatti diretti con il ricorrente per periodi assai limitati (circa un mese) rispetto agli anni dedotti in causa, hanno omesso riferimenti puntuali e dettagliati alla concreta articolazione della giornata lavorativa.
Oltretutto, a mente dell'art. 11 bis CCNL soltanto tre ore di lavoro settimanali (50 – 47) sono qualificabili come “straordinario”, così che ancor più rigorosa e precisa avrebbe dovuto essere la prova inerente all'assoluta inesistenza di quotidiane pause di riposo, laddove appare molto più verosimile che il monte di 50 ore settimanali additato dal Tribunale includesse la pausa di almeno trenta minuti al giorno (per n.6 giorni) destinata al consumo di un pasto.
Sotto distinto profilo, ove pure voglia considerarsi veritiera la circostanza, riferita dai menzionati testi, che la datrice di lavoro imponesse la manomissione dei dischi cronotachigrafi onde alterare il rapporto dei tempi di guida per ciascun autista, essa non rileva ai fini dell'accertamento in oggetto, poiché il valore informativo di detti documenti è per sua natura assai limitato, in relazione al contenuto degli stessi in sé equivoco ed ambivalente;
siffatto contenuto può valere a suffragare, in funzione meramente ausiliaria, l'accertamento di determinate circostanze che abbiano già trovato per altra via parziale riscontro, ma non possiede forza probante autonoma (cfr. Cass.n.10366/2014).
Ferme le considerazioni innanzi svolte sulla portata contenutistica dell'art. 11 bis CCNL,
l'odierno appellante sin dalla costituzione in primo grado ha riconosciuto la spettanza al ricorrente delle differenze retributive inerenti all'inquadramento nel livello 3S, quindi ha documentato di avere provveduto all'adeguamento retributivo a seguito della diffida accertativa dell' Controparte_3
n.19897 del 2 dicembre 2020.
[...]
In forza dei suesposti argomenti, nulla devesi riconoscere in favore dell'originario ricorrente in relazione ai profili quantitativi e qualitativi della prestazione lavorativa dedotta in causa;
l'infondatezza dell'originaria domanda sull'an debeatur ai titoli suddetti comporta che resti assorbita ogni altra questione inerente ai criteri di calcolo adottati dal ctu nominato in primo grado in sede di determinazione del quantum.
Infine, l'appellante ha prestato acquiescenza alla statuizione del Tribunale di condanna al versamento in favore dell'appellato della somma di euro 2.250,00 indebitamente trattenuta per il danneggiamento del mezzo aziendale, mentre censura la condanna a versare la somma di euro
1.458,27 trattenuta a titolo di recupero degli esborsi sostenuti a seguito delle contravvenzioni riportate dal ricorrente il 16 dicembre 2018 (cfr. verbale in atti).
In proposito, è opportuno evidenziare che l'art. 30 del CCNL di settore disciplina in modo autonomo e diverso la responsabilità del lavoratore per i danni arrecati al veicolo aziendale e la responsabilità per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza;
di queste ultime, si evince dal terzo comma della norma contrattuale, risponde senz'altro il lavoratore ove, come in specie, sia adeguatamente documentata la riferibilità al medesimo dell'illecita condotta ai sensi del Codice della Strada, senza necessità di preventivo esercizio dell'azione disciplinare.
Tuttavia, dal verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia Stradale a carico dell'appellato non è possibile enucleare la descrizione di una condotta imputabile senz'altro a personale ed esclusiva iniziativa del conducente del veicolo (come, ad esempio, la guida in stato di ebbrezza,
l'eccesso di velocità, ecc.); non si può, quindi, aprioristicamente escludere che l'illecito stradale previsto e sanzionato dall'art.174, comma 14, CdS - inosservanza delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 inerente alla regolare tenuta dei documenti prescritti – sia stato commesso con il benestare dell'impresa datrice di lavoro o addirittura dietro indicazione di questa;
in tal senso, resta a carico della parte datoriale il rischio della mancata prova circa il sicuro profilo di imputabilità dell'illecito a pura negligenza del lavoratore. La spettanza al lavoratore della somma, indebitamente trattenuta dall'importo netto di cui alla busta paga, comporta, altresì l'obbligo datoriale di regolarizzazione contributiva in parte qua.
Alla stregua dei suesposti argomenti, la sentenza deve essere riformata in parziale accolgimento dell'appello e nei termini indicati in dispositivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'appellato nella misura di un terzo posta a carico dell'appellante, restando compensate tra dette parti per i due terzi CP_ residui. Le spese dell' sono compensate nel presente grado
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di euro 3.708,27 a titolo di indebite trattenute operate sulle buste paga, oltre accessori di legge e regolarizzazione contributiva su detta somma;
rigetta ogni altra domanda proposta in primo grado;
2) compensa tra dette parti le spese del giudizio nella misura di due terzi e condanna l'appellante al pagamento del terzo residuo in favore di , che liquida nel già Controparte_1 ridotto importo di euro 1.790,00, per il primo grado e di euro 1.200,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
conferma la condanna e a rifondere, ciascuno per metà, le Parte_1 Controparte_1
CP_ spese di lite liquidate in favore dell' nella sentenza impugnata;
compensa le spese del grado nei CP_ confronti dell'
Ancona, 9 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
All'esito della camera di consiglio, tenutasi ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 339/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, in persona del titolare, rappr.ta e difesa per procura alle liti in atti Parte_1 dall'Avv. Fabrizio Tarulli, del Foro di Fermo
Appellante
E
, rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Cinzia De Carolis Controparte_1 del Foro di Fermo
Appellato
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valeria Salvati e Susanna Mazzaferri in virtù di procura generale alle liti
Appellato
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14 ottobre 2024 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza del 18 luglio 2024 con cui il Tribunale di Fermo, in accoglimento della domanda di
[...]
, aveva condannato esso convenuto, nella veste di titolare della Ditta ex datrice di CP_1 lavoro, al pagamento della somma di euro 26.608,23 lordi a titolo di differenze retributive maturate in relazione all'accertato svolgimento da parte del ricorrente di lavoro straordinario dal 22 maggio
2016 al 7 gennaio 2019, con mansioni di autista inquadrato nel livello 3 Super, nonché alla restituzione delle trattenute operate pari ad euro 3.708,27, oltre accessori di legge, regolarizzazione contributiva e spese di lite. L'appellante ha dedotto l'errore del Tribunale nel valutare le risultanze probatorie;
in particolare, ha criticato la scelta immotivata di ritenere più attendibili le deposizioni testimoniali di due ex dipendenti della ditta estromessi dall'impresa - i quali avevano lavorato con il ricorrente per circa un mese ed avevano reso dichiarazioni inverosimili, smentite dalle risultanze documentali offerte dai cronotachigrafi - rispetto alle restanti deposizioni testimoniali;
ha censurato l'interpretazione offerta dal Tribunale dell'art. 11 bis del CCNL Trasporto applicato al rapporto dedotto in causa, a tenore del quale l'autista adibito al trasporto di merci era tipica figura di lavoratore appartenente al personale viaggiante inquadrato nel livello 3° Super e 3° livello Super
Junior in regime di discontinuità, come tale tenuto ad osservare il “normale” orario di lavoro pari a
47 ore settimanali, in quanto adibito ad un'attività caratterizzata da tempi intermedi di inattività o disponibilità con attese non lavorative e pause di riposo, destinate a reintegrare le energie psicofisiche. L'appellante ha criticato, inoltre, il ragionamento del primo giudice secondo cui dal computo delle spettanze retributive non potesse decurtarsi l'indennità di trasferta, spettante al personale viaggiante di cui agli artt. 11 e 11 bis in forza del disposto dell'art.62 del c.c.n.l., laddove le buste paga in atti attestavano il versamento mensile in favore del ricorrente di somme in eccesso che non potevano considerarsi trattamenti di miglior favore, bensì emolumenti corrispondenti alle componenti del credito contrattualmente previste, dunque avrebbero dovuto rappresentare il
“percepito” dal lavoratore ai titoli in questione, di cui erroneamente era stata omessa la detrazione.
Infine, l'appellante ha criticato la decisione inerente alla necessità che dovesse essere preceduta da provvedimento disciplinare l'imputazione al lavoratore delle contravvenzioni riportate durante la guida, per giunta notificate all'azienda in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
L'appellante ha, quindi, insistito per il rigetto della domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado.
ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
CP_ L' ha ribadito la propria posizione di terzo convenuto ai fini della regolarizzazione della posizione contributiva del lavoratore e si è rimesso alle statuizioni della Corte.
Allo scadere del termine per il deposito dele note illustrative ex art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto nei termini di seguito precisati.
In base alle chiare deduzioni ed allegazioni consacrate nel ricorso di primo grado al fine di rappresentare il concreto atteggiarsi della prestazione lavorativa dedotta in causa, nonché alla stregua dei contenuti della documentazione prodotta a corredo dell'azione (buste paga e contratto di lavoro individuale regolarmente sottoscritto), si può senz'altro affermare che l'originario ricorrente è stato inquadrato nel livello 3 Super del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione ratione temporis vigente, con la qualifica di Autista, assegnato fin dall'assunzione al trasporto di merci, con sede di lavoro nello stabilimento di Montappone (FM), ma in regime di sistematica disponibilità a svolgere la propria attività in luoghi diversi, in relazione alle esigenze aziendali.
Non è dunque seriamente discutibile che l'odierno appellato sia stato sistematicamente impegnato per intere giornate nel trasporto “extraurbano” di carichi, percorrendo notevoli distanze chilometriche qualificabili “viaggi”, e che a tale titolo abbia beneficiato di rilevanti importi a titolo di indennità di trasferta, erogatagli con cadenza pressoché mensile, in virtù delle concrete modalità della prestazione lavorativa, come può evincersi dall'esame delle buste paga in atti.
Ebbene, recita l'art. 11 bis, primo comma, del CCNL di settore applicato, sotto la rubrica
“Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue”:
1. In deroga a quanto previsto dall'art. 11 comma 1, per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3° Super e 3° livello Super Junior (rif.art.11 quater), il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti
l'indennità di trasferta di cui all'art. 62, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CE 561/06, 3821/85 e 165/2014, la cui attività comporti
l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali. …..
La lettura del surriferito testo contrattuale consente di affermare che le concrete modalità della prestazione lavorativa, incontestatamente svolta dall'appellato, ne determinano la piena soggezione alla disciplina del lavoro discontinuo ivi consacrata, atteso che l'inquadramento nel livello 3S della categoria del personale viaggiante di indiscussa appartenenza, oltre che il carattere sistematicamente extraurbano dell'attività, implicante le assenze giornaliere continuate e l'erogazione altrettanto sistematica dell'indennità di trasferta, in rapporto alla particolare tipologia del trasporto, legittimano senz'altro la deroga alle generali previsioni dell'art. 11 in tema di limiti di orario di lavoro.
Al riguardo, è opportuno evidenziare che coloro i quali svolgono, in regime di subordinazione, le attività descritte al primo comma dell'art. 11 bis del CCNL in esame vengono definiti dall'articolo 2, primo comma, del Decreto Legislativo 234/07 “lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che partecipano ad attività di autotrasporto di persone e merci su strada” e per essi il successivo art. 4 prevede al primo comma: “la durata media della settimana lavorativa non può superare le quarantotto ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a sessanta ore solo se su un periodo di quattro mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di quarantotto ore settimanali.”
Si tratta, insomma, di una tipologia di lavoratori per i quali la Legge, ancor prima che la
Contrattazione Collettiva, stabilisce un innalzamento dei limiti di orario legale, in considerazione di quelle caratteristiche della prestazione, connotata essenzialmente dal compimento di operazioni mobili di autotrasporto (art. 1), cui inerisce il sistematico alternarsi di tempi attivi di lavorazione e di pause di attesa, e che già la previgente legislazione definiva “discontinui” ( R.D.L. 15/3/1923 n.
692, R.D. 10/9/1923, n. 1953, R.D. 6/12/1923, n. 2657).
In altri termini, i presupposti per l'applicazione del regime di discontinuità risiedono, in base alla volontà legislativa, nella circostanza che i lavoratori siano formalmente adibiti, come nella specie, ad operazioni mobili di autotrasporto, così da sottoporre il rapporto di lavoro esistente tra detti prestatori e l'azienda datrice ad una regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale, in organica attuazione della direttiva n. 2002/15/CE, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, secondo la lettera dell'art. 1, primo comma, del citato D. Lvo n.
234/2007.
A tal fine, rileva in primo luogo la nozione di orario di lavoro codificata dall'art. 3, primo comma, lettera a), del D. Lvo n.234/2007, nei seguenti termini:
1) “il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto”; in particolare tali operazioni comprendono: la guida, il carico e lo scarico, la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico e dei passeggeri o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, o altro;
2) i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali…” .
Si evince dal chiaro tenore della normativa surrichiamata come non sia certo di ostacolo, a considerare l'autotrasportatore in regime di discontinuità, la circostanza che costui nell'intero arco della giornata lavorativa sia impegnato non soltanto nella guida in senso tecnico, ma anche nel compimento di tutta una serie di attività accessorie qualificate “operazioni di autotrasporto” lato sensu, come tali remunerate a pieno titolo attraverso la paga spettante per 47 (o 48) ore settimanali.
Rileva, a tal fine, anche la definizione di lavoratore mobile, ossia colui che risponde alla descrizione, elaborata alla successiva lettera d) del medesimo art. 3 d.lvo n. 234/2007, di “…facente parte del personale che effettua spostamenti, compresi gli apprendisti, che è al servizio di un'impresa che effettua autotrasporto di merci e di persone per conto proprio o di terzi…”, il quale soggiace come tale ad una disciplina dell'orario di lavoro che vuole la durata media della settimana lavorativa pari a quarantotto ore, ai sensi del successivo art. 4 del Decreto legislativo in esame, richiamato dall'art. 11 bis del CCNL di settore applicato al rapporto dedotto in causa, ossia in quanto di fatto sistematicamente adibito non soltanto alla guida di autoveicoli ed al trasporto di merci o persone a bordo dello stesso, bensì anche a tutte le operazioni connesse al trasporto, di cui alla riportata elencazione.
In conclusione, la Legge, ancor prima che la Contrattazione Collettiva, tipizza la figura del lavoratore discontinuo, affatto coincidente con la fisionomia professionale dell'odierno appellato, così che, a prescindere dal concreto modo di atteggiarsi della prestazione lavorativa di quest'ultimo, la stessa, entro il limite delle quarantotto ore settimanali, deve essere per legge remunerata a titolo di lavoro ordinario, non già straordinario, così che nessun particolare onere di allegazione o probatorio incombeva alla ditta datrice di lavoro, rispetto alla circostanza che l'attività del ricorrente fosse stata resa fino a copertura del suddetto orario settimanale.
Muovendo da tali considerazioni, l'affermazione del Tribunale, in ordine alla non applicabilità alla fattispecie dedotta in causa dell'art. 11 bis CCNL, dunque in merito alla qualificazione in termini di straordinario del lavoro prestato oltre il limite delle 39 ore settimanali, appare avulsa da un corretto approccio ermeneutico alla normativa legale e contrattuale di riferimento, dunque non è condivisibile.
Tanto chiarito, a parere del Collegio gli esiti dell'istruttoria non sono sufficienti a provare la prestazione lavorativa sistematicamente fornita oltre il limite orario delle 47 ore settimanali contrattualmente fissate dall'art. 11 bis ccnl.
In primo luogo, va detto che l'originario ricorrente ed odierno appellato non mai ha allegato né chiesto di provare in maniera puntuale e precisa i concreti ed effettivi ritmi di alternanza dei tempi di servizio e delle pause di riposo, tali da determinare il sistematico superamento delle 47 ore settimanali di lavoro effettivo, secondo la surrichiamata normativa di stampo legale e convenzionale. Ed infatti, la narrazione in ricorso si sofferma sulla descrizione della settimana lavorativa, evidenziando luoghi di partenza e di arrivo, tappe di consegna, quantitativi e tipologia della merce trasportata, tipologia delle operazioni accessorie (carico e scarico merci, verifica dei documenti di viaggio, abbeveraggio, alimentazione e pesa del bestiame trasportato, lavaggio, pulizia e disinfezione del mezzo, ecc.), mentre, rispetto all'articolazione dell'orario, figura la oltremodo generica deduzione che “…l'orario di lavoro osservato dal sig. era superiore a Controparte_1 quello previsto contrattualmente, in quanto si estendeva dalla domenica al venerdì e in alcuni periodi ricomprendeva anche la giornata di sabato, cosicché in tale ultimo caso il lavoratore non godeva del riposo settimanale, oltre al lavoro giornaliero di 10/12 ore…”, e che il lavoro giornaliero fosse espletato “…ininterrottamente…”.
Difetta, dunque, in punto di allegazioni, prima ancora che di richieste istruttorie, qualsiasi riferimento al tempo dedicato alle pause;
secondo la rappresentazione dei fatti offerta dall'originario ricorrente la prestazione nell'intero arco della giornata si sarebbe connotata per l'assenza totale di momenti di riposo e di pause di interruzione.
Ebbene, in base ai criteri di riparto degli oneri probatori nella specifica materia, sarebbe stato onere del lavoratore - rimasto del tutto non assolto – allegare e dimostrare in modo puntuale e preciso modalità e tempi del servizio prestato nell'arco dell'intera giornata lavorativa, in modo da dare contezza dell'assoluta inesistenza delle pause di riposo nel corso della stessa, non bastando a tal fine la prova generica dell'orario di inizio e di fine servizio, né la sola prova inerente alla tipologia delle attività svolte durante la giornata stessa.
In tal senso, non soddisfa i suddetti canoni l'accertamento cui è pervenuto il Tribunale, in ordine alla ritenuta prestazione da parte di di circa 50 ore di lavoro settimanali, Controparte_1 solo sulla scorta di quanto dichiarato dai testi e i quali, oltre Testimone_1 Testimone_2 ad avere avuto contatti diretti con il ricorrente per periodi assai limitati (circa un mese) rispetto agli anni dedotti in causa, hanno omesso riferimenti puntuali e dettagliati alla concreta articolazione della giornata lavorativa.
Oltretutto, a mente dell'art. 11 bis CCNL soltanto tre ore di lavoro settimanali (50 – 47) sono qualificabili come “straordinario”, così che ancor più rigorosa e precisa avrebbe dovuto essere la prova inerente all'assoluta inesistenza di quotidiane pause di riposo, laddove appare molto più verosimile che il monte di 50 ore settimanali additato dal Tribunale includesse la pausa di almeno trenta minuti al giorno (per n.6 giorni) destinata al consumo di un pasto.
Sotto distinto profilo, ove pure voglia considerarsi veritiera la circostanza, riferita dai menzionati testi, che la datrice di lavoro imponesse la manomissione dei dischi cronotachigrafi onde alterare il rapporto dei tempi di guida per ciascun autista, essa non rileva ai fini dell'accertamento in oggetto, poiché il valore informativo di detti documenti è per sua natura assai limitato, in relazione al contenuto degli stessi in sé equivoco ed ambivalente;
siffatto contenuto può valere a suffragare, in funzione meramente ausiliaria, l'accertamento di determinate circostanze che abbiano già trovato per altra via parziale riscontro, ma non possiede forza probante autonoma (cfr. Cass.n.10366/2014).
Ferme le considerazioni innanzi svolte sulla portata contenutistica dell'art. 11 bis CCNL,
l'odierno appellante sin dalla costituzione in primo grado ha riconosciuto la spettanza al ricorrente delle differenze retributive inerenti all'inquadramento nel livello 3S, quindi ha documentato di avere provveduto all'adeguamento retributivo a seguito della diffida accertativa dell' Controparte_3
n.19897 del 2 dicembre 2020.
[...]
In forza dei suesposti argomenti, nulla devesi riconoscere in favore dell'originario ricorrente in relazione ai profili quantitativi e qualitativi della prestazione lavorativa dedotta in causa;
l'infondatezza dell'originaria domanda sull'an debeatur ai titoli suddetti comporta che resti assorbita ogni altra questione inerente ai criteri di calcolo adottati dal ctu nominato in primo grado in sede di determinazione del quantum.
Infine, l'appellante ha prestato acquiescenza alla statuizione del Tribunale di condanna al versamento in favore dell'appellato della somma di euro 2.250,00 indebitamente trattenuta per il danneggiamento del mezzo aziendale, mentre censura la condanna a versare la somma di euro
1.458,27 trattenuta a titolo di recupero degli esborsi sostenuti a seguito delle contravvenzioni riportate dal ricorrente il 16 dicembre 2018 (cfr. verbale in atti).
In proposito, è opportuno evidenziare che l'art. 30 del CCNL di settore disciplina in modo autonomo e diverso la responsabilità del lavoratore per i danni arrecati al veicolo aziendale e la responsabilità per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza;
di queste ultime, si evince dal terzo comma della norma contrattuale, risponde senz'altro il lavoratore ove, come in specie, sia adeguatamente documentata la riferibilità al medesimo dell'illecita condotta ai sensi del Codice della Strada, senza necessità di preventivo esercizio dell'azione disciplinare.
Tuttavia, dal verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia Stradale a carico dell'appellato non è possibile enucleare la descrizione di una condotta imputabile senz'altro a personale ed esclusiva iniziativa del conducente del veicolo (come, ad esempio, la guida in stato di ebbrezza,
l'eccesso di velocità, ecc.); non si può, quindi, aprioristicamente escludere che l'illecito stradale previsto e sanzionato dall'art.174, comma 14, CdS - inosservanza delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 inerente alla regolare tenuta dei documenti prescritti – sia stato commesso con il benestare dell'impresa datrice di lavoro o addirittura dietro indicazione di questa;
in tal senso, resta a carico della parte datoriale il rischio della mancata prova circa il sicuro profilo di imputabilità dell'illecito a pura negligenza del lavoratore. La spettanza al lavoratore della somma, indebitamente trattenuta dall'importo netto di cui alla busta paga, comporta, altresì l'obbligo datoriale di regolarizzazione contributiva in parte qua.
Alla stregua dei suesposti argomenti, la sentenza deve essere riformata in parziale accolgimento dell'appello e nei termini indicati in dispositivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'appellato nella misura di un terzo posta a carico dell'appellante, restando compensate tra dette parti per i due terzi CP_ residui. Le spese dell' sono compensate nel presente grado
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di euro 3.708,27 a titolo di indebite trattenute operate sulle buste paga, oltre accessori di legge e regolarizzazione contributiva su detta somma;
rigetta ogni altra domanda proposta in primo grado;
2) compensa tra dette parti le spese del giudizio nella misura di due terzi e condanna l'appellante al pagamento del terzo residuo in favore di , che liquida nel già Controparte_1 ridotto importo di euro 1.790,00, per il primo grado e di euro 1.200,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
conferma la condanna e a rifondere, ciascuno per metà, le Parte_1 Controparte_1
CP_ spese di lite liquidate in favore dell' nella sentenza impugnata;
compensa le spese del grado nei CP_ confronti dell'
Ancona, 9 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente