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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/11/2025, n. 1895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1895 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2442/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ON Buccaro - Presidente – dott.ssa Stefania Rignanese - Giudice – dott.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2442/2022, promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. TOZZI GIOVANNI G. A., giusta procura in Controparte_1 atti, elettivamente domiciliato in Foggia alla piazza Umberto Giordano n. 13/C;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. MARZOCCO MAURO F., giusto mandato in atti, CP_2 elettivamente domiciliata in Foggia alla via Gorizia n. 8;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 07.07.2025, sulle conclusioni delle parti, di cui alle relative note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. e acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 28.04.2022 conveniva in giudizio Controparte_1 CP_2 deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente in Foggia in data
1 26.10.1985, trascritto negli atti del predetto Comune al n. 802, p. II, serie A, anno 1985; che, già nel
1995, sembrava cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
che la prima domanda di separazione su ricorso del ricorrente del 1995 fu respinta dal Tribunale di Foggia e la seconda, svolta dalla moglie, del 2001, si estinse per abbandono;
che, solo molti anni dopo, con decreto di omologa n. cron. 11098/2018 del 18.09.2018 (dep. in data 21.09.2018), non reclamato, il Tribunale di Foggia ha pronunciato la separazione dei coniugi, alle condizioni definite tra le parti;
che, dal mese di settembre dell'anno 2018, il ricorrente ha iniziato a soffrire di problemi di salute mentale che lo impossibilitavano a presentarsi a lavoro;
che, per tali problemi, è stato preso in cura presso il
CSM di Foggia;
che il ricorrente è stato in servizio, fino al 2020, presso gli “Ospedali Riuniti” di
Foggia con la qualifica di commesso-portiere, salvo poi essere sospeso dal servizio per tre mesi per
“temporanea non idoneità assoluta al servizio” a causa dell'assenza che si protraeva già da settembre 2018 e successivamente essere dichiarato all'unanimità dalla Commissione medica di verifica di Bari “non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente della
P.A.”; che il ricorrente è affetto da problemi di salute sia fisici, per varie patologie, che psichici, per
“psicosi di tipo depressivo” e “disturbo schizoaffettivo di personalità disfunzionale con ideazione a contenuto mistico-persecutorio”, curato con psicofarmaci e farmaci neurolettici;
che percepisce la pensione INPS di circa 650,00 euro netti mensili e la pensione Tabellare, la quale non costituisce reddito, erogata dal Ministero del Tesoro dell'importo di 936,20 euro mensili netti a seguito di distacco della retina avvenuto durante il servizio militare;
che, a causa di un intervento chirurgico alla colonna vertebrale, in presenza di stenosi del canale vertebrale, coxartrosi e poliartrosi, ha difficoltà a deambulare e a salire le scale, per cui, nonostante la casa coniugale in comunione legale dei beni sia stata a lui assegnata al momento della separazione, sita al quarto piano, ha dovuto cambiare negli ultimi anni vari appartamentini;
che la resistente lavora “in nero” presso un negozio sito in Foggia;
che il ricorrente non ha sempre versato l'assegno di mantenimento fissato nei patti della separazione in euro 600,00, importo così previsto anche per favorire il trasferimento della moglie a Mestre, di fatto mai avvenuto o, comunque, ha limitato il versamento a piccole somme a seconda della propria disponibilità economica;
che i tre figli delle parti, ON (nato il
24.03.1986), (nata il [...]) e (nata il [...]), sono maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, anche grazie all'aiuto del padre che si è indebitato al fine di garantire loro un supporto economico;
che il ricorrente ha contratto nel 2021 due prestiti, rispettivamente di euro 15.000,00 e di euro 18.745,45, da restituire in 120 rate, per riuscire a far fronte alle proprie esigenze;
che la casa coniugale è in vendita, al fine di pagare con il ricavato quanto dovuto dal ricorrente alla moglie in forza di titolo esecutivo azionato giudizialmente.
Parte ricorrente ha concluso chiedendo all'intestato Tribunale di pronunciare la cessazione degli
2 effetti civili del matrimonio e di dichiarare non dovuto alcun assegno divorzile.
Si è costituita in giudizio la quale, non opponendosi all'avversa domanda di CP_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha insistito sul riconoscimento dell'assegno divorzile.
In particolare, ha sottolineato: di soffrire di patologie autoimmuni e croniche, con fasi acute di dolore, ma che non le garantiscono il diritto al riconoscimento della pensione di invalidità; che è disoccupata sia a causa delle sue problematiche di salute, sia per le difficoltà attuali del mondo del lavoro ma anche perché, non avendo mai lavorato durante la vita coniugale per scelta condivisa e imposta dal marito affinché svolgesse solo il ruolo di mamma, moglie e casalinga, non ha alcuna conoscenza o esperienza che le abbia permesso di reperirsi un'occupazione; che il marito le versa solo occasionali contributi mensili da euro 50,00, per cui ha dovuto procedere con querela e pignoramento presso terzi per ottenere ciò che le spetta, oltre ad aver avanzato richiesta di versamento diretto dal datore di lavoro del mostratasi inutile a seguito di cessazione CP_1 dell'attività lavorativa;
che gode dell'aiuto economico da parte di sua figlia;
che in realtà Per_2 il reddito del ricorrente è maggiore di quello presentato e documentato;
che, in precedenza, il ricorrente, con giudizio di modifica delle condizioni di separazione, aveva già cercato, invano, di ottenere la revoca del versamento dell'assegno di mantenimento.
Pertanto, la resistente ha chiesto al Tribunale di confermare i provvedimenti della separazione e, quindi, di porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente un assegno divorzile pari a
600,00 euro mensili e pronunciare ogni altro provvedimento consequenziale ed opportuno.
Con ordinanza del 29.10.2022 il Presidente ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati e ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di euro 250,00, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'Istat; inoltre, ha nominato il
Giudice istruttore per il prosieguo della causa.
Concessi i richiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. ed espletata l'istruttoria ammessa dal Giudice, consistita nell'escussione di un teste di parte ricorrente nel corso dell'udienza del 07.10.2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 07.07.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
******
1. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dal ricorrente e non contestata dalla resistente è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
3 L'art. 2 L. 898/1970 prevede che il Giudice pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando “accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause prevista dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970 secondo cui la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata omologata la separazione consensuale” fra gli stessi e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili, cioè il decreto di omologa del 18.09.2018 (dep. in data 21.09.2018) del Tribunale di Foggia e la circostanza che, dalla data di comparizione dinnanzi al Presidente del Tribunale fino alla proposizione del ricorso per la cessazione degli effetti civili del 28.04.2022, le parti hanno continuato a vivere separati, essendo, pertanto, trascorso un periodo di tempo superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti e l'inutilità del tentativo di conciliazione rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato;
per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi de quibus.
2. Sull'assegno divorzile.
La resistente ha chiesto porsi l'obbligo, in capo al di contribuire al suo mantenimento, CP_1 versandole un assegno divorzile di euro 600,00, somma già prevista a titolo di assegno di mantenimento al momento della separazione, in ordine al quale vi è stata opposizione della controparte, che ha evidenziato l'insussistenza dei presupposti di legge per riconoscersi l'assegno.
La resistente ha chiesto che i 250,00 euro previsti a titolo di assegno divorzile in ordinanza presidenziale vengano aumentati a 600,00 euro, mentre il ricorrente ha concluso insistendo sul dichiararsi non dovuto alcun assegno divorzile con decorrenza dalla data di deposito del ricorso.
L'assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario quest'ultimo parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve, invece, essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. Cass. sez. I, ord. n.5605/2020).
4 L'art. 5 L. 898/1970, nel testo modificato dalla L. n.74/87, prevede che il Tribunale, con la sentenza che pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, possa disporre l'obbligo di un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro coniuge un assegno, “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”, tenendo conto “delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”.
L'assegno divorzile è stato oggetto di una profonda evoluzione giurisprudenziale, fino ad arrivare all'approdo delle Sezioni Unite della Cassazione con la nota sentenza n.18287 del 2018.
Si possono ripercorrere brevemente le argomentazioni svolte dal Supremo Consesso partendo dalla nota sentenza n.11504/2017, che ha mutato il precedente orientamento secondo cui il carattere dell'assegno divorzile era esclusivamente assistenziale (Cass. civ. Sez. Unite n. 11490/1990).
La Corte di Cassazione con la pronuncia n. 11504 del 10/05/2017 ha affermato che il Giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della L. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi, deve: a) nella fase dell'“an debeatur”, verificare se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'“indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
b) nella fase del “quantum debeatur”, tenere conto di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni,
5 deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova.
Quindi, con tale pronuncia si è valorizzato il principio di “autoresponsabilità” dell'ex coniuge richiedente.
Nel 2018, come detto, la Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta di nuovo sul tema dell'assegno divorzile con la sentenza n.18287/2018.
Con la citata pronuncia, la Suprema Corte, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art.
143 c.c.” e costituenti “l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, ha riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita, cioè una funzione non solo assistenziale, ma anche perequativo e compensativa.
Infatti, “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, in considerazione del contribuito fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (Cass. civ. Sez. Unite sent. n.18287/2018).
Pertanto, in base a tale orientamento, il Tribunale può disporre l'obbligo di somministrare un assegno all'altro coniuge, all'esito di una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, che metta in luce il contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale della famiglia. Infatti, uno dei coniugi, nella conduzione della vita familiare, ben può aver deciso di dedicarsi interamente alla famiglia, incidendo tale scelta sul profilo economico-patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine del matrimonio.
In ciò si sostanzia la funzione perequativa-compensativa dell'assegno divorzile. Tale funzione, infatti, presuppone che “il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa
6 dal coniuge, perché l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impegno delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale” (Cass. Sez. I ord. n.27945/2023).
Invece, per quanto riguarda la funzione assistenziale la già menzionata Cass. Sezioni Unite 18287 del 2018 ha affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo […] che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire
l'autosufficienza, secondo un parametro astratto, ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente”.
Pertanto, alla luce di questi orientamenti si può affermare che la funzione dell'assegno divorzile non
è tanto finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge, in base a scelte compiute e condivise dall'altro coniuge di dedicarsi interamente alla famiglia, sacrificando le proprie aspettative professionali ed economiche. Incidono, pertanto, la durata del vincolo coniugale e l'età del richiedente.
Tornando al caso di specie, la resistente ha basato la propria richiesta sulla circostanza che durante la vita matrimoniale, in accordo con il marito, lei si è dedicata alla cura della famiglia e dei tre figli,
ON, e . Per_1 Per_2
Inoltre, la , dichiaratasi disoccupata, ha sottolineato la propria difficoltà nel riuscire a CP_2 reperirsi un'occupazione lavorativa, sia per mancanza di esperienze lavorative pregresse, sia a causa di problemi di salute (artrite cronica sieronegativa, sindrome fibromialgica, dorso-lombosciatalgia bilaterale;
cfr. documentazione sanitaria allegata in atti) che le rendono difficoltoso anche lo svolgimento delle normali e quotidiane attività. La stessa, pertanto, ha dichiarato di vivere solo con l'esiguo assegno versatole dal marito e con l'aiuto economico della figlia e talora di altri Per_2 familiari;
inoltre, ha documentato di pagare un canone di locazione mensile per l'immobile ove vive di euro 320,00 (cfr. contratto di locazione allegato alla comparsa di costituzione).
Il ricorrente, insistendo sul non doversi riconoscere l'assegno divorzile anche a causa delle proprie difficoltà economiche e delle proprie problematiche di salute, in merito alla resistente, ha dapprima, nel ricorso, dichiarato che possa ritenersi autonoma in quanto dipendente presso un negozio “in
7 nero”, per poi riportare l'attuale lavoro come badante, circostanza avvalorata dal depositato di una relazione investigativa dell'Agenzia “PLA.FIO Investigazioni” datata 06.12.2022 che, conseguentemente ad indagini svolte dal 15 novembre 2022 al 3 dicembre 2022, riporta che la lavori come badante, guadagni 600,00 euro mensili e frequenti assiduamente un altro CP_2 uomo.
Tali informazioni sono state confermate in sede testimoniale da , colei che Testimone_1 si è occupata delle suddette indagini, confermando di aver appreso personalmente quanto da lei riportato.
Passando al ricorrente, è stato dipendente, fino al 03.12.2020, presso gli “Ospedali Riuniti” di
Foggia con la qualifica di commesso-portiere, con un reddito annuo lordo complessivo di euro
16.848,00 (cfr. modello 730/2020), per poi essere stato dapprima sospeso e poi dichiarato, dalla
Commissione medica di Bari all'unanimità con verbale datato 02.12.2020 , “non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente della P.A.”, con giudizio diagnostico di “disturbo schizoaffettivo di personalità disfunzionale”, di “esiti di emilaminectomia
L4 sin e foraminotomia L4-L5 sin per stenosi foraminale L4-L5 a lieve-media incidenza funzionale” e di “esiti di tiroidectomia per gozzo multinodulare”.
Ora percepisce la pensione INPS di circa 940,00 euro netti mensili (cfr. ultimo statino CP_3 depositato in data 04.06.2025) e la pensione Tabellare erogata dal Ministero del Tesoro dell'importo di 936,20 euro mensili netti per il distacco della retina avvenuto durante il servizio militare.
Ha documentato un reddito di pensione INPS annuo lordo di euro 16.594,74 relativo all'anno 2022
(cfr. Certificazione Unica 2023), di euro 17.829,31 relativo all'anno 2023 (cfr. Certificazione Unica
2024) e di euro 18.791,98 relativo all'anno 2024 (cfr. Certificazione Unica 2025).
Nonostante goda della casa coniugale, immobile in comproprietà con la moglie, ha asserito di cambiare spesso appartamenti, poiché impossibilitato dalle condizioni di salute a vivere in detta casa sita al quarto piano e priva di ascensore. Inoltre, ha dimostrato di aver contratto nel 2021 due prestiti, rispettivamente di euro 15.000,00 e di euro 18.745,45, per riuscire a far fronte alle proprie esigenze.
Orbene, valutate le circostanze che precedono e valorizzata, nel caso in esame, la natura compensativa-perequativa dell'assegno in questione, ritiene il Collegio che sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della CP_2
Infatti, va osservato che tra le parti vi è una disparità economica che vede la resistente quale soggetto economicamente più debole e, tale disparità, persisterebbe anche qualora fosse vero che la resistente lavori come badante senza contratto e con un guadagno di euro 600,00 mensili. Tale
8 squilibrio economico e reddituale, in base alle allegazioni delle parti, è dipeso anche dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio.
Invero, tenuto conto che dall'unione coniugale sono nati tre figli, è plausibile che la resistente si sia dedicata durante il matrimonio alla crescita della prole, convivenza coniugale durata peraltro oltre trent'anni e come tale scelta abbia sicuramente giovato al ricorrente, il quale ha potuto dedicarsi al lavoro.
Ancora, bisogna considerare che al momento della separazione la resistente aveva 54 anni e nessuna esperienza lavorativa alle spalle, circostanza non contestata dal ricorrente, ed ha comunque documentato la sua iscrizione nelle liste di collocamento per gli invalidi al 55% (cfr. certificato della Regione Puglia depositato in atti).
Infine, la dedotta nuova relazione sentimentale della resistente non rileva in questa sede, in mancanza di prova circa la sua natura stabile e affettiva.
Pertanto, alla luce della situazione personale ed economica delle parti come sopra evidenziate, in considerazione dell'attuale età della (61 anni), della lunga durata del matrimonio (oltre CP_2 trent'anni) e considerato altresì che la si è occupata in via principale della famiglia e della CP_2 crescita della prole (tre figli), avendo contribuito sia alla conduzione della vita familiare e sia alla formazione del patrimonio familiare, il Collegio ritiene congruo riconoscere un assegno divorzile, quantificato, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti come sopra specificate, in euro
250,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, onerando al Controparte_1 versamento di detta somma, entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_2
Quanto alla richiesta di versamento diretto dell'assegno da parte dell' , avanzata dalla CP_3 resistente soltanto nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., la stessa non solo è stata proposta tardivamente, ma è anche domanda inammissibile nel presente giudizio di divorzio (cfr. l'art. 8
L.898/1970, nella sua formulazione applicabile ratione temporis, secondo cui non è necessario un ordine giudiziale nei confronti del terzo, ma “Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente (…)”).
3. Sulla condanna per lite temeraria.
Entrambe le parti hanno chiesto, nel corso del giudizio, la condanna della controparte ex art. 96
c.p.c.
9 Nel caso di specie, non ci sono gli estremi per la condanna al risarcimento dei danni, atteso che, indipendentemente dall'esito del giudizio, non risulta che alcuna delle parti abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Le iniziative processuali assunte sono state fondate su valutazioni giuridiche ragionevoli e non configurano comportamenti censurabili ai fini dell'art. 96
c.p.c.
Pertanto, tale domanda reciprocamente formulata va rigettata.
4. Sulle spese del giudizio.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio - con accoglimento della domanda riconvenzionale di assegno divorzile proposta dalla resistente, ma con una quantificazione dell'importo dell'assegno in misura significativamente ridotta rispetto a quella originariamente domandata - sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Foggia in data
26.10.1985 (atto n. 802, p. II, serie A, anno 1985) tra , nato a [...] il Controparte_1
21.04.1961 e nata a [...] il [...]; CP_2
• ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Controparte_1 CP_2
assegno divorzile, la somma mensile di € 250,00, oltre rivalutazione Istat, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
• rigetta le domande ex art. 96 c.p.c., così come da parte motiva;
• compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 28.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Elena de Tura Dott. ON Buccaro
10 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ON Buccaro - Presidente – dott.ssa Stefania Rignanese - Giudice – dott.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2442/2022, promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. TOZZI GIOVANNI G. A., giusta procura in Controparte_1 atti, elettivamente domiciliato in Foggia alla piazza Umberto Giordano n. 13/C;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. MARZOCCO MAURO F., giusto mandato in atti, CP_2 elettivamente domiciliata in Foggia alla via Gorizia n. 8;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 07.07.2025, sulle conclusioni delle parti, di cui alle relative note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. e acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 28.04.2022 conveniva in giudizio Controparte_1 CP_2 deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente in Foggia in data
1 26.10.1985, trascritto negli atti del predetto Comune al n. 802, p. II, serie A, anno 1985; che, già nel
1995, sembrava cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
che la prima domanda di separazione su ricorso del ricorrente del 1995 fu respinta dal Tribunale di Foggia e la seconda, svolta dalla moglie, del 2001, si estinse per abbandono;
che, solo molti anni dopo, con decreto di omologa n. cron. 11098/2018 del 18.09.2018 (dep. in data 21.09.2018), non reclamato, il Tribunale di Foggia ha pronunciato la separazione dei coniugi, alle condizioni definite tra le parti;
che, dal mese di settembre dell'anno 2018, il ricorrente ha iniziato a soffrire di problemi di salute mentale che lo impossibilitavano a presentarsi a lavoro;
che, per tali problemi, è stato preso in cura presso il
CSM di Foggia;
che il ricorrente è stato in servizio, fino al 2020, presso gli “Ospedali Riuniti” di
Foggia con la qualifica di commesso-portiere, salvo poi essere sospeso dal servizio per tre mesi per
“temporanea non idoneità assoluta al servizio” a causa dell'assenza che si protraeva già da settembre 2018 e successivamente essere dichiarato all'unanimità dalla Commissione medica di verifica di Bari “non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente della
P.A.”; che il ricorrente è affetto da problemi di salute sia fisici, per varie patologie, che psichici, per
“psicosi di tipo depressivo” e “disturbo schizoaffettivo di personalità disfunzionale con ideazione a contenuto mistico-persecutorio”, curato con psicofarmaci e farmaci neurolettici;
che percepisce la pensione INPS di circa 650,00 euro netti mensili e la pensione Tabellare, la quale non costituisce reddito, erogata dal Ministero del Tesoro dell'importo di 936,20 euro mensili netti a seguito di distacco della retina avvenuto durante il servizio militare;
che, a causa di un intervento chirurgico alla colonna vertebrale, in presenza di stenosi del canale vertebrale, coxartrosi e poliartrosi, ha difficoltà a deambulare e a salire le scale, per cui, nonostante la casa coniugale in comunione legale dei beni sia stata a lui assegnata al momento della separazione, sita al quarto piano, ha dovuto cambiare negli ultimi anni vari appartamentini;
che la resistente lavora “in nero” presso un negozio sito in Foggia;
che il ricorrente non ha sempre versato l'assegno di mantenimento fissato nei patti della separazione in euro 600,00, importo così previsto anche per favorire il trasferimento della moglie a Mestre, di fatto mai avvenuto o, comunque, ha limitato il versamento a piccole somme a seconda della propria disponibilità economica;
che i tre figli delle parti, ON (nato il
24.03.1986), (nata il [...]) e (nata il [...]), sono maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, anche grazie all'aiuto del padre che si è indebitato al fine di garantire loro un supporto economico;
che il ricorrente ha contratto nel 2021 due prestiti, rispettivamente di euro 15.000,00 e di euro 18.745,45, da restituire in 120 rate, per riuscire a far fronte alle proprie esigenze;
che la casa coniugale è in vendita, al fine di pagare con il ricavato quanto dovuto dal ricorrente alla moglie in forza di titolo esecutivo azionato giudizialmente.
Parte ricorrente ha concluso chiedendo all'intestato Tribunale di pronunciare la cessazione degli
2 effetti civili del matrimonio e di dichiarare non dovuto alcun assegno divorzile.
Si è costituita in giudizio la quale, non opponendosi all'avversa domanda di CP_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha insistito sul riconoscimento dell'assegno divorzile.
In particolare, ha sottolineato: di soffrire di patologie autoimmuni e croniche, con fasi acute di dolore, ma che non le garantiscono il diritto al riconoscimento della pensione di invalidità; che è disoccupata sia a causa delle sue problematiche di salute, sia per le difficoltà attuali del mondo del lavoro ma anche perché, non avendo mai lavorato durante la vita coniugale per scelta condivisa e imposta dal marito affinché svolgesse solo il ruolo di mamma, moglie e casalinga, non ha alcuna conoscenza o esperienza che le abbia permesso di reperirsi un'occupazione; che il marito le versa solo occasionali contributi mensili da euro 50,00, per cui ha dovuto procedere con querela e pignoramento presso terzi per ottenere ciò che le spetta, oltre ad aver avanzato richiesta di versamento diretto dal datore di lavoro del mostratasi inutile a seguito di cessazione CP_1 dell'attività lavorativa;
che gode dell'aiuto economico da parte di sua figlia;
che in realtà Per_2 il reddito del ricorrente è maggiore di quello presentato e documentato;
che, in precedenza, il ricorrente, con giudizio di modifica delle condizioni di separazione, aveva già cercato, invano, di ottenere la revoca del versamento dell'assegno di mantenimento.
Pertanto, la resistente ha chiesto al Tribunale di confermare i provvedimenti della separazione e, quindi, di porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente un assegno divorzile pari a
600,00 euro mensili e pronunciare ogni altro provvedimento consequenziale ed opportuno.
Con ordinanza del 29.10.2022 il Presidente ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati e ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di euro 250,00, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'Istat; inoltre, ha nominato il
Giudice istruttore per il prosieguo della causa.
Concessi i richiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. ed espletata l'istruttoria ammessa dal Giudice, consistita nell'escussione di un teste di parte ricorrente nel corso dell'udienza del 07.10.2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 07.07.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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1. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dal ricorrente e non contestata dalla resistente è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
3 L'art. 2 L. 898/1970 prevede che il Giudice pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando “accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause prevista dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970 secondo cui la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata omologata la separazione consensuale” fra gli stessi e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili, cioè il decreto di omologa del 18.09.2018 (dep. in data 21.09.2018) del Tribunale di Foggia e la circostanza che, dalla data di comparizione dinnanzi al Presidente del Tribunale fino alla proposizione del ricorso per la cessazione degli effetti civili del 28.04.2022, le parti hanno continuato a vivere separati, essendo, pertanto, trascorso un periodo di tempo superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti e l'inutilità del tentativo di conciliazione rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato;
per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi de quibus.
2. Sull'assegno divorzile.
La resistente ha chiesto porsi l'obbligo, in capo al di contribuire al suo mantenimento, CP_1 versandole un assegno divorzile di euro 600,00, somma già prevista a titolo di assegno di mantenimento al momento della separazione, in ordine al quale vi è stata opposizione della controparte, che ha evidenziato l'insussistenza dei presupposti di legge per riconoscersi l'assegno.
La resistente ha chiesto che i 250,00 euro previsti a titolo di assegno divorzile in ordinanza presidenziale vengano aumentati a 600,00 euro, mentre il ricorrente ha concluso insistendo sul dichiararsi non dovuto alcun assegno divorzile con decorrenza dalla data di deposito del ricorso.
L'assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario quest'ultimo parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve, invece, essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. Cass. sez. I, ord. n.5605/2020).
4 L'art. 5 L. 898/1970, nel testo modificato dalla L. n.74/87, prevede che il Tribunale, con la sentenza che pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, possa disporre l'obbligo di un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro coniuge un assegno, “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”, tenendo conto “delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”.
L'assegno divorzile è stato oggetto di una profonda evoluzione giurisprudenziale, fino ad arrivare all'approdo delle Sezioni Unite della Cassazione con la nota sentenza n.18287 del 2018.
Si possono ripercorrere brevemente le argomentazioni svolte dal Supremo Consesso partendo dalla nota sentenza n.11504/2017, che ha mutato il precedente orientamento secondo cui il carattere dell'assegno divorzile era esclusivamente assistenziale (Cass. civ. Sez. Unite n. 11490/1990).
La Corte di Cassazione con la pronuncia n. 11504 del 10/05/2017 ha affermato che il Giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della L. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi, deve: a) nella fase dell'“an debeatur”, verificare se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'“indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
b) nella fase del “quantum debeatur”, tenere conto di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni,
5 deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova.
Quindi, con tale pronuncia si è valorizzato il principio di “autoresponsabilità” dell'ex coniuge richiedente.
Nel 2018, come detto, la Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta di nuovo sul tema dell'assegno divorzile con la sentenza n.18287/2018.
Con la citata pronuncia, la Suprema Corte, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art.
143 c.c.” e costituenti “l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, ha riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita, cioè una funzione non solo assistenziale, ma anche perequativo e compensativa.
Infatti, “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, in considerazione del contribuito fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (Cass. civ. Sez. Unite sent. n.18287/2018).
Pertanto, in base a tale orientamento, il Tribunale può disporre l'obbligo di somministrare un assegno all'altro coniuge, all'esito di una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, che metta in luce il contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale della famiglia. Infatti, uno dei coniugi, nella conduzione della vita familiare, ben può aver deciso di dedicarsi interamente alla famiglia, incidendo tale scelta sul profilo economico-patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine del matrimonio.
In ciò si sostanzia la funzione perequativa-compensativa dell'assegno divorzile. Tale funzione, infatti, presuppone che “il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa
6 dal coniuge, perché l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impegno delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale” (Cass. Sez. I ord. n.27945/2023).
Invece, per quanto riguarda la funzione assistenziale la già menzionata Cass. Sezioni Unite 18287 del 2018 ha affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo […] che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire
l'autosufficienza, secondo un parametro astratto, ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente”.
Pertanto, alla luce di questi orientamenti si può affermare che la funzione dell'assegno divorzile non
è tanto finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge, in base a scelte compiute e condivise dall'altro coniuge di dedicarsi interamente alla famiglia, sacrificando le proprie aspettative professionali ed economiche. Incidono, pertanto, la durata del vincolo coniugale e l'età del richiedente.
Tornando al caso di specie, la resistente ha basato la propria richiesta sulla circostanza che durante la vita matrimoniale, in accordo con il marito, lei si è dedicata alla cura della famiglia e dei tre figli,
ON, e . Per_1 Per_2
Inoltre, la , dichiaratasi disoccupata, ha sottolineato la propria difficoltà nel riuscire a CP_2 reperirsi un'occupazione lavorativa, sia per mancanza di esperienze lavorative pregresse, sia a causa di problemi di salute (artrite cronica sieronegativa, sindrome fibromialgica, dorso-lombosciatalgia bilaterale;
cfr. documentazione sanitaria allegata in atti) che le rendono difficoltoso anche lo svolgimento delle normali e quotidiane attività. La stessa, pertanto, ha dichiarato di vivere solo con l'esiguo assegno versatole dal marito e con l'aiuto economico della figlia e talora di altri Per_2 familiari;
inoltre, ha documentato di pagare un canone di locazione mensile per l'immobile ove vive di euro 320,00 (cfr. contratto di locazione allegato alla comparsa di costituzione).
Il ricorrente, insistendo sul non doversi riconoscere l'assegno divorzile anche a causa delle proprie difficoltà economiche e delle proprie problematiche di salute, in merito alla resistente, ha dapprima, nel ricorso, dichiarato che possa ritenersi autonoma in quanto dipendente presso un negozio “in
7 nero”, per poi riportare l'attuale lavoro come badante, circostanza avvalorata dal depositato di una relazione investigativa dell'Agenzia “PLA.FIO Investigazioni” datata 06.12.2022 che, conseguentemente ad indagini svolte dal 15 novembre 2022 al 3 dicembre 2022, riporta che la lavori come badante, guadagni 600,00 euro mensili e frequenti assiduamente un altro CP_2 uomo.
Tali informazioni sono state confermate in sede testimoniale da , colei che Testimone_1 si è occupata delle suddette indagini, confermando di aver appreso personalmente quanto da lei riportato.
Passando al ricorrente, è stato dipendente, fino al 03.12.2020, presso gli “Ospedali Riuniti” di
Foggia con la qualifica di commesso-portiere, con un reddito annuo lordo complessivo di euro
16.848,00 (cfr. modello 730/2020), per poi essere stato dapprima sospeso e poi dichiarato, dalla
Commissione medica di Bari all'unanimità con verbale datato 02.12.2020 , “non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente della P.A.”, con giudizio diagnostico di “disturbo schizoaffettivo di personalità disfunzionale”, di “esiti di emilaminectomia
L4 sin e foraminotomia L4-L5 sin per stenosi foraminale L4-L5 a lieve-media incidenza funzionale” e di “esiti di tiroidectomia per gozzo multinodulare”.
Ora percepisce la pensione INPS di circa 940,00 euro netti mensili (cfr. ultimo statino CP_3 depositato in data 04.06.2025) e la pensione Tabellare erogata dal Ministero del Tesoro dell'importo di 936,20 euro mensili netti per il distacco della retina avvenuto durante il servizio militare.
Ha documentato un reddito di pensione INPS annuo lordo di euro 16.594,74 relativo all'anno 2022
(cfr. Certificazione Unica 2023), di euro 17.829,31 relativo all'anno 2023 (cfr. Certificazione Unica
2024) e di euro 18.791,98 relativo all'anno 2024 (cfr. Certificazione Unica 2025).
Nonostante goda della casa coniugale, immobile in comproprietà con la moglie, ha asserito di cambiare spesso appartamenti, poiché impossibilitato dalle condizioni di salute a vivere in detta casa sita al quarto piano e priva di ascensore. Inoltre, ha dimostrato di aver contratto nel 2021 due prestiti, rispettivamente di euro 15.000,00 e di euro 18.745,45, per riuscire a far fronte alle proprie esigenze.
Orbene, valutate le circostanze che precedono e valorizzata, nel caso in esame, la natura compensativa-perequativa dell'assegno in questione, ritiene il Collegio che sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della CP_2
Infatti, va osservato che tra le parti vi è una disparità economica che vede la resistente quale soggetto economicamente più debole e, tale disparità, persisterebbe anche qualora fosse vero che la resistente lavori come badante senza contratto e con un guadagno di euro 600,00 mensili. Tale
8 squilibrio economico e reddituale, in base alle allegazioni delle parti, è dipeso anche dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio.
Invero, tenuto conto che dall'unione coniugale sono nati tre figli, è plausibile che la resistente si sia dedicata durante il matrimonio alla crescita della prole, convivenza coniugale durata peraltro oltre trent'anni e come tale scelta abbia sicuramente giovato al ricorrente, il quale ha potuto dedicarsi al lavoro.
Ancora, bisogna considerare che al momento della separazione la resistente aveva 54 anni e nessuna esperienza lavorativa alle spalle, circostanza non contestata dal ricorrente, ed ha comunque documentato la sua iscrizione nelle liste di collocamento per gli invalidi al 55% (cfr. certificato della Regione Puglia depositato in atti).
Infine, la dedotta nuova relazione sentimentale della resistente non rileva in questa sede, in mancanza di prova circa la sua natura stabile e affettiva.
Pertanto, alla luce della situazione personale ed economica delle parti come sopra evidenziate, in considerazione dell'attuale età della (61 anni), della lunga durata del matrimonio (oltre CP_2 trent'anni) e considerato altresì che la si è occupata in via principale della famiglia e della CP_2 crescita della prole (tre figli), avendo contribuito sia alla conduzione della vita familiare e sia alla formazione del patrimonio familiare, il Collegio ritiene congruo riconoscere un assegno divorzile, quantificato, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti come sopra specificate, in euro
250,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, onerando al Controparte_1 versamento di detta somma, entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_2
Quanto alla richiesta di versamento diretto dell'assegno da parte dell' , avanzata dalla CP_3 resistente soltanto nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., la stessa non solo è stata proposta tardivamente, ma è anche domanda inammissibile nel presente giudizio di divorzio (cfr. l'art. 8
L.898/1970, nella sua formulazione applicabile ratione temporis, secondo cui non è necessario un ordine giudiziale nei confronti del terzo, ma “Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente (…)”).
3. Sulla condanna per lite temeraria.
Entrambe le parti hanno chiesto, nel corso del giudizio, la condanna della controparte ex art. 96
c.p.c.
9 Nel caso di specie, non ci sono gli estremi per la condanna al risarcimento dei danni, atteso che, indipendentemente dall'esito del giudizio, non risulta che alcuna delle parti abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Le iniziative processuali assunte sono state fondate su valutazioni giuridiche ragionevoli e non configurano comportamenti censurabili ai fini dell'art. 96
c.p.c.
Pertanto, tale domanda reciprocamente formulata va rigettata.
4. Sulle spese del giudizio.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio - con accoglimento della domanda riconvenzionale di assegno divorzile proposta dalla resistente, ma con una quantificazione dell'importo dell'assegno in misura significativamente ridotta rispetto a quella originariamente domandata - sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Foggia in data
26.10.1985 (atto n. 802, p. II, serie A, anno 1985) tra , nato a [...] il Controparte_1
21.04.1961 e nata a [...] il [...]; CP_2
• ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Controparte_1 CP_2
assegno divorzile, la somma mensile di € 250,00, oltre rivalutazione Istat, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
• rigetta le domande ex art. 96 c.p.c., così come da parte motiva;
• compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 28.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Elena de Tura Dott. ON Buccaro
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