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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 15/04/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 573/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al R.G.N. 573/2022, promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Patrizia Vizza
- attrice
contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Controparte_1 CodiceFiscale_2
Catarsi
- convenuto
Oggetto: scioglimento comunione.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 20/3/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere lo scioglimento della comunione pro indiviso avente ad oggetto il compendio immobiliare in comproprietà con l'ex coniuge SI. , sito in Calci (PI), Controparte_1
località Baragaglia n. 3, precedentemente adibito a casa familiare, nonché la condanna del convenuto al pagamento de “la quota-parte di 1/2 di esso nella misura che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, a decorrere dal mese di Luglio 2021 incluso”.
2. Si è costituito in giudizio il SI. , il quale, pur non opponendosi sostanzialmente Controparte_1
alla richiesta di scioglimento della comunione, ha contestato la domanda attorea relativa al pagamento di un corrispettivo assimilabile a un canone locatizio in favore di controparte.
3. Nel corso delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, nominato dal Tribunale per verificare la possibilità di divisione materiale dell'immobile, ha dato atto, nelle note depositate l'8/11/2024, dell'intervenuto accordo tra le parti per la vendita del bene in questione e, successivamente, nelle note depositate il 10/1/2025, ha confermato l'avvenuta alienazione dell'immobile in data 20/12/2024.
All'udienza del 5/2/2025, la SI.ra ha manifestato la propria disponibilità a farsi carico dei Pt_1
costi di cancellazione della domanda giudiziale.
All'udienza del 20/3/2025, le parti, preso atto dell'intervenuta vendita dell'immobile, hanno concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rinunciando ai termini per il deposito delle conclusionali e delle memorie di replica. La SI.ra ha insistito nella richiesta di Pt_1 condanna del SI. al pagamento delle spese di lite, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_1
**********
4. Al riguardo, è sufficiente osservare che la cessazione della materia del contendere – che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio – può e deve essere dichiarata tutte le volte che, come nel caso di specie, i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il Giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. civ. n. 6395/2004; Cass. civ. n. 11962/2005).
Nella specie, poiché il compendio immobiliare oggetto della domanda di scioglimento della comunione è stato alienato a terzi nel corso del giudizio in esecuzione di un accordo intervenuto tra le parti nel contesto delle operazioni peritali, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
5. Quanto alla domanda formulata dall'attrice relativa alla condanna del SI. al pagamento CP_1
della quota parte di godimento esclusivo dell'immobile, si rileva come la stessa non sia stata più coltivata successivamente all'intervenuto accordo e non risulti riproposta in sede di precisazione delle conclusioni (v. verbale di udienza del 20/3/2025).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “affinché una domanda possa ritenersi abbandonata, non è sufficiente che essa non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi avere riguardo alla condotta processuale complessiva della parte antecedente a tale momento, senza che assuma invece rilevanza il contenuto delle comparse conclusionali”, con la conseguenza che la mancata riproposizione della domanda in sede di precisazione delle conclusioni, invero, costituirebbe, secondo tale impostazione, una “mera presunzione di abbandono” (Cass. Sez. Un. n. 1785/2018).
Nel caso di specie, tuttavia, valutando la condotta complessiva della parte attrice – segnatamente,
l'accordo intervenuto sulla vendita dell'immobile, la partecipazione a due udienze successive prive di qualsiasi richiamo alla domanda di corresponsione del corrispettivo e la richiesta espressa di declaratoria di cessazione della materia del contendere – si deve concludere in modo univoco per l'abbandono implicito della predetta domanda.
6. Non essendo, quindi, ravvisabile – stante l'accordo raggiunto, la vendita dell'immobile e la rinuncia implicita alla domanda di pagamento di un corrispettivo per il godimento – una soccombenza in senso tecnico, le spese di lite debbono essere integralmente compensate tra le parti.
Parimenti, le spese di C.T.U. devono essere ripartite in misura uguale tra le parti.
7. Non sussistono, infine, i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna per lite temeraria, non essendo emersi elementi che consentano di affermare che il SI. abbia agito CP_1
con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, che abbia abusato dello strumento processuale, atteso che fin dal principio del giudizio non si è opposto alla domanda di divisione e si
è dichiarato remissivo alla nomina di un C.T.U.
8. Deve, infine, essere ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2668 c.c., ove ciò non sia già avvenuto, con spese a carico della SI.ra attesa la Pt_1
volontà dalla stessa manifestata all'udienza del 5/2/2025.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti;
- pone le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti in misura eguale;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da;
Parte_1
- ordina al Conservatore dei registri Immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta a Pisa il 17/5/2022 al n. 7310 particolare, con spese a carico di
[...]
. Parte_1
Pisa, 15/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al R.G.N. 573/2022, promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Patrizia Vizza
- attrice
contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Controparte_1 CodiceFiscale_2
Catarsi
- convenuto
Oggetto: scioglimento comunione.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 20/3/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere lo scioglimento della comunione pro indiviso avente ad oggetto il compendio immobiliare in comproprietà con l'ex coniuge SI. , sito in Calci (PI), Controparte_1
località Baragaglia n. 3, precedentemente adibito a casa familiare, nonché la condanna del convenuto al pagamento de “la quota-parte di 1/2 di esso nella misura che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, a decorrere dal mese di Luglio 2021 incluso”.
2. Si è costituito in giudizio il SI. , il quale, pur non opponendosi sostanzialmente Controparte_1
alla richiesta di scioglimento della comunione, ha contestato la domanda attorea relativa al pagamento di un corrispettivo assimilabile a un canone locatizio in favore di controparte.
3. Nel corso delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, nominato dal Tribunale per verificare la possibilità di divisione materiale dell'immobile, ha dato atto, nelle note depositate l'8/11/2024, dell'intervenuto accordo tra le parti per la vendita del bene in questione e, successivamente, nelle note depositate il 10/1/2025, ha confermato l'avvenuta alienazione dell'immobile in data 20/12/2024.
All'udienza del 5/2/2025, la SI.ra ha manifestato la propria disponibilità a farsi carico dei Pt_1
costi di cancellazione della domanda giudiziale.
All'udienza del 20/3/2025, le parti, preso atto dell'intervenuta vendita dell'immobile, hanno concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rinunciando ai termini per il deposito delle conclusionali e delle memorie di replica. La SI.ra ha insistito nella richiesta di Pt_1 condanna del SI. al pagamento delle spese di lite, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_1
**********
4. Al riguardo, è sufficiente osservare che la cessazione della materia del contendere – che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio – può e deve essere dichiarata tutte le volte che, come nel caso di specie, i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il Giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. civ. n. 6395/2004; Cass. civ. n. 11962/2005).
Nella specie, poiché il compendio immobiliare oggetto della domanda di scioglimento della comunione è stato alienato a terzi nel corso del giudizio in esecuzione di un accordo intervenuto tra le parti nel contesto delle operazioni peritali, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
5. Quanto alla domanda formulata dall'attrice relativa alla condanna del SI. al pagamento CP_1
della quota parte di godimento esclusivo dell'immobile, si rileva come la stessa non sia stata più coltivata successivamente all'intervenuto accordo e non risulti riproposta in sede di precisazione delle conclusioni (v. verbale di udienza del 20/3/2025).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “affinché una domanda possa ritenersi abbandonata, non è sufficiente che essa non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi avere riguardo alla condotta processuale complessiva della parte antecedente a tale momento, senza che assuma invece rilevanza il contenuto delle comparse conclusionali”, con la conseguenza che la mancata riproposizione della domanda in sede di precisazione delle conclusioni, invero, costituirebbe, secondo tale impostazione, una “mera presunzione di abbandono” (Cass. Sez. Un. n. 1785/2018).
Nel caso di specie, tuttavia, valutando la condotta complessiva della parte attrice – segnatamente,
l'accordo intervenuto sulla vendita dell'immobile, la partecipazione a due udienze successive prive di qualsiasi richiamo alla domanda di corresponsione del corrispettivo e la richiesta espressa di declaratoria di cessazione della materia del contendere – si deve concludere in modo univoco per l'abbandono implicito della predetta domanda.
6. Non essendo, quindi, ravvisabile – stante l'accordo raggiunto, la vendita dell'immobile e la rinuncia implicita alla domanda di pagamento di un corrispettivo per il godimento – una soccombenza in senso tecnico, le spese di lite debbono essere integralmente compensate tra le parti.
Parimenti, le spese di C.T.U. devono essere ripartite in misura uguale tra le parti.
7. Non sussistono, infine, i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna per lite temeraria, non essendo emersi elementi che consentano di affermare che il SI. abbia agito CP_1
con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, che abbia abusato dello strumento processuale, atteso che fin dal principio del giudizio non si è opposto alla domanda di divisione e si
è dichiarato remissivo alla nomina di un C.T.U.
8. Deve, infine, essere ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2668 c.c., ove ciò non sia già avvenuto, con spese a carico della SI.ra attesa la Pt_1
volontà dalla stessa manifestata all'udienza del 5/2/2025.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti;
- pone le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti in misura eguale;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da;
Parte_1
- ordina al Conservatore dei registri Immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta a Pisa il 17/5/2022 al n. 7310 particolare, con spese a carico di
[...]
. Parte_1
Pisa, 15/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella