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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/06/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4982/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 17/06/2025, promossa con ricorso depositato il 06/09/2024 da:
, nata a [...] il [...], rappresentato e difeso dal Parte_1 proc. dom. avv. FRANCESCO MANGONI, giusta procura in atti - ammessa al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Bergamo n. 524/2024 del 08/10/2024 – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal Controparte_1 proc. dom. avv. NOVEL PAOLO ALBERTO, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 17/06/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 1 di 9 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Regolarmente instaurato il contraddittorio, all'udienza di prima comparizione tenutasi in data
11/02/2025, le parti personalmente comparse con l'assistenza dei rispettivi difensori, dopo ampio confronto, raggiungevano un accordo provvisorio sulle condizioni accessorie alla pronuncia di separazione, in attesa dell'espletamento degli accertamenti psico-sociali a carico di ciascun genitore da parte del Servizio sociale, e dell'acquisizione degli atti relativi ai procedimenti penali scaturiti dalle reciproche denunce-querele sporte dai coniugi.
Previa autorizzazione dei coniugi a vivere separatamente, le condizioni oggetto di accordo venivano recepite dal Giudice delegato ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. e la causa veniva rinviata per l'istruttoria a mezzo dei competenti Servizi Sociali.
Acquisiti gli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso questo Tribunale, relativi al procedimento penale iscritto al n. 7296/2024 r.g.n.r. a carico di per i fatti di Controparte_1 reato di cui all'art. 570 c.p., e quelli relativi al procedimento penale iscritto al n. 6455/2022
r.g.n.r., a carico di , per i fatti di maltrattamento ex art. 572 c.p., nonché Parte_1 acquisita la relazione del Servizio Sociale Risorsa Sociale Gera d'Adda datata 12/06/2025 e la relazione psicologica del nucleo, a firma della psicologa del Consultorio Famigliare di
Treviglio, all'udienza del 17/06/2025, dopo ampia discussione tra i difensori delle parti, questi ultimi raggiungevano un accordo complessivo sulle questioni inerenti all'affidamento e al mantenimento del figlio e della coniuge, precisando congiuntamente le conclusioni. Il Giudice delegato, recepiti gli accordi a parziale modifica e integrazione dei provvedimenti assunti all'udienza dell'11/02/2025, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire in camera di consiglio.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa, unitamente ai motivi posti alla base della domanda di addebito avanzata in ricorso dalla moglie, dimostrano, in modo inequivocabile, che durante la convivenza matrimoniale si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale e da recare pregiudizio all'educazione del figlio, sicché, ai sensi dell'art. 151, primo comma c.c., deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi senza addebito, stante la rinunzia della parte ricorrente alla relativa domanda.
Quanto alle condizioni accessorie alla separazione, il Collegio reputa che gli accordi raggiungi dalla coppia genitoriale siano meritevoli di integrale accoglimento, in quanto rispondenti agli pagina 2 di 9 interessi del figlio (nato a [...] il [...]) e idonei a garantire allo Per_1 stesso una relazione continuativa con ciascuna figura genitoriale, pur in una condizione di cessata convivenza tra i coniugi.
A proposito del regime dell'affidamento condiviso concordato dalla coppia genitoriale, pare utile ricordare che entrambi i genitori saranno chiamati a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di accudimento della figlia, assumendo di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse in tema di salute, istruzione, educazione e residenza abituale, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio. Entrambi i genitori potranno, invece, esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione, inerenti alla vita quotidiana del ragazzo, durante il tempo in cui lo terranno con sé, fermo l'obbligo di tenersi reciprocamente informati sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie, avendo cura di assicurare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
Benché possa essere valutato positivamente l'accordo raggiunto dalle parti, questo Tribunale reputa nondimeno necessario demandare al competente Servizio Sociale lo svolgimento di una attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare, fino al raggiungimento della maggiore età di al fine di vigilare sulla effettiva tenuta del regime dell'affidamento Per_1 condiviso e sull'evoluzione delle condizioni di benessere psico-fisiche del ragazzo.
Infatti, pare opportuno evidenziare che la relazione inviata dal Servizio sociale ha messo in evidenza: che la RA , visibilmente preoccupata in merito ai procedimenti Parte_1 giudiziari pendenti, appare disponibile a raccontare la sua storia, ma il racconto risulta fortemente centrato su un sentimento di ingiustizia che a suo dire ha caratterizzato l'intera sua vita;
che, dall'osservazione della donna durante i colloqui, si riscontra un eloquio disorganizzato, fortemente influenzato da una componente ansiosa e da continui riferimenti rivendicativi nei confronti del coniuge. Pur dichiarando verbalmente di temere il GN
, non riesce a fornire spiegazioni concrete a supporto di tale affermazione; che il GN CP_1
manifesta il desiderio di chiarire quelli che percepisce come falsi racconti mossi dalla CP_1 moglie nei suoi confronti, descrivendo la moglie come eccessivamente possessiva nei confronti del figlio , tanto da sentirsi escluso sistematicamente da ogni decisione Per_1 familiare;
che, da parte del GN , non emerge una riflessione approfondita su come CP_1
[ndr. i suoi] allontanamenti possono avere inciso sul vissuto del figlio, affermando semplicemente che non sarebbe mai stato direttamente coinvolto nel conflitto tra i Per_1 genitori;
che, a seguito di un incontro congiunto alla presenza di entrambi i genitori con pagina 3 di 9 l'obiettivo di osservare direttamente le dinamiche relazionali tra i coniugi, il Servizio ha constatato che la RA tende a far deviare qualsiasi discorso su aspetti del passato Parte_1
e a riversare sul coniuge la responsabilità esclusiva delle disfunzionalità emerse nel corso della vita familiare, senza manifestare consapevolezza di un proprio contributo alle difficoltà relazionali;
dall'altro lato, il GN si è mostrato poco trasparente rispetto alla propria CP_1 condizione abitativa, essendo emerso che attualmente risiede in un'abitazione a lui dedicata, contrariamente a quanto precedentemente dichiarato, ovvero di essere ospite nella camera della sorella;
che, comunque, ogni frase pronunciata dall'uno o dall'altro porta verso continue vessazioni e denigrazioni nei confronti dell'altro; che, tuttavia, nonostante le difficoltà emerse,
l'obiettivo dell'incontro poteva dirsi raggiunto, avendo i genitori concordato il trasferimento di residenza del GN entro il mese di settembre 2025, o anche anticipatamente CP_1 qualora ne avrà la possibilità, ed avendo il assunto l'impegno di garantire maggior CP_1 chiarezza circa la propria disponibilità a sostenere le spese straordinarie relative al figlio, compatibilmente con la propria situazione economica attuale. Quanto al minore nella Per_1 relazione psico-sociale si dava atto che il ragazzo mostra capacità relazionali adeguate, interagendo in modo collaborativo e rispettoso con l'assistente sociale; ha da poco Per_1 concluso il terzo anno di studi presso l'istituto tecnico Marconi di Dalmine, dove riferisce di essersi ben inserito, soprattutto nel rapporto con i docenti;
oltre all'ambito scolastico, Per_1 dedica parte del proprio tempo alla cura della forma fisica, allenandosi regolarmente con esercizi a corpo libero e piccoli attrezzi;
il suo contesto sociale di riferimento è principalmente rappresentato dalla comunità dei Testimoni di Geova all'interno della quale trascorre gran parte del tempo libero e ha consolidato relazioni amicali significative;
mostra una Per_1 buona consapevolezza delle difficoltà vissute dai genitori e riferisce di non ricordare periodi privi di conflitti all'interno del nucleo familiare; racconta che, da bambino, tendeva ad attribuire a sé la responsabilità dei litigi tra i genitori e in una fase successiva avrebbe sviluppato un sentimento di rabbia nei confronti della madre, percepita come la figura più autoritaria e spesso in preda all'ira, mentre il padre appariva ai suoi occhi come succube;
nel
2020 ricorda il primo allontanamento del padre dall'abitazione e in questa occasione fu affidato temporaneamente alla zia poiché la madre, profondamente provata dall'aver scoperto la dipendenza dal gioco d'azzardo del marito, non era in grado di occuparsi di lui;
da quel momento racconta di aver maturato una forte rabbia nei confronti del padre; il successivo ritorno del genitore in casa viene interpretato da come conseguenza della natura Per_1
“indulgente” della madre senza mancare di osservare che, comunque, anche dopo il rientro il pagina 4 di 9 padre, costui continuava a passare la maggior parte del tempo in cantina evitando il dialogo con la coniuge, circostanza che contribuiva ad alimentare la tensione familiare. Il ragazzo osservava con lucidità che, attualmente, entrambi i genitori sembrano stare meglio rispetto al passato: la madre sta recuperando la propria autonomia anche grazie all'inizio di un'attività lavorativa e ciò ha determinato un minor controllo nei suoi confronti permettendogli di godere di una maggiore libertà personale;
dall'altro lato, incontra il padre liberamente, pur mancando un vero e proprio dialogo e una reale connessione emotiva, aspetto che il ragazzo ricorda sin da quando era piccolo. In generale, sembra percepire su di sé una responsabilità Per_1 emotiva nei confronti della madre, che descrive come fragile e alla quale pare autenticamente legato;
si mostra preoccupato per il suo stato psicofisico e tende ad evitare la trattazione di temi delicati per non acuire la sua sofferenza;
dunque, avendo mostrato una buona Per_1 capacità di adattamento alla separazione dei genitori, considerato il prossimo compimento della maggiore età e lo stato di benessere attualmente osservato, il Servizio concludeva ritenendo non opportuno modificare l'attuale assetto relativo alla sua collocazione abitativa, sebbene la relazione genitoriale appariva ancora cristallizzata su un modello disfunzionale in cui, da un lato, la RA tende ad assumere un ruolo decisionale esclusivo riguardo Parte_1 alle questioni che coinvolgono il figlio e, dall'altro lato, il GN sembra limitarsi a CP_1 un ruolo di esecutore e di sostegno economico senza tentare di partecipare attivamente alle scelte educative e alle attività quotidiane del minore, delegando interamente tale responsabilità alla madre. Dalla relazione a firma della psicologa dr.ssa del Consultorio Testimone_1
Famigliare di Treviglio, emergeva che si descrive tranquillo nel vedere il papà, pur Per_1 non sentendo un fortissimo rapporto intimo con quest'ultimo, dichiarandosi disponibile a vedere il padre qualche volta di più, ma senza il pernottamento presso il domicilio paterno, esprimendo la preferenza di rimanere a dormire nel suo letto, senza alterare la routine. A parere della psicologa, inoltre, le fatiche e la tendenza della mamma a rimuginare non sembrano inficiare la funzione genitoriale, essendo la RA in grado di assolvere al suo Parte_1 ruolo; nella rigidità del pensiero della mamma, ha trovato e sviluppato le sue strategie Per_1 di coping, così come anche con il papà dove ha scelto di non approfondire alcuni temi del passato; le fragilità e le rigidità del funzionamento dei genitori sembrano manifestarsi prevalentemente nella relazione con l'ex coniuge che ne rappresenta il principale attivatore; nelle questioni pratiche che riguardano sembrano aver trovato una buona Per_1 collaborazione.
pagina 5 di 9 Dunque, stante il contenuto positivo degli accordi raggiunti dalla coppia genitoriale in punto di affidamento e collocamento del figlio poiché conformi alle risultanze degli Per_1 accertamenti demandati al Servizio sociale e Specialistico, il Tribunale reputa non necessario procedere all'ascolto diretto di ex art. 473-bis.4 c.p.c. Per_1
Anche le altre pattuizioni inerenti al contributo economico possono essere positivamente valutate dal Collegio, apparendo idonee e adeguate al soddisfacimento delle esigenze in vita del figlio, in rapporto alle attuali capacità economiche e di lavoro di ciascun genitore, per come emerse dalla documentazione versata in atti e dal libero interrogatorio.
Ogni altra condizione concordata dalle parti - che si riporta in dispositivo – ben può essere recepita dal Collegio, non ravvisandovi contrasti con norme di legge imperative.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Famiglia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio concordatario l'08/06/2007 in Catania (CT)
[...]
(trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune, anno 2007, n.238, parte II serie A), dando atto della rinunzia della moglie alla domanda di addebito della separazione;
2. dispone l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento in via Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre, anche ai fini della residenza anagrafica. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per il figlio, in ordine alla salute, istruzione ed educazione, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, nonché in ordine alla scelta della sua residenza abituale;
in caso di difficoltà, entrambi i genitori potranno avvalersi del supporto del Servizio Sociale che qui viene incaricato di svolgere il monitoraggio del nucleo familiare e delle condizioni di benessere psico-emotivo di Per_1 fino al raggiungimento della maggiore età. Quanto alle decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione, cioè quelle attinenti alla vita quotidiana del figlio, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi in cui terranno con sé il minore e, quindi, dette decisioni verranno assunte disgiuntamente dai genitori ovvero dal genitore che, in quel momento, terrà con sé il figlio. I genitori s'impegnano a collaborare tra
Loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del minore, garantendo, altresì, un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori medesimi pagina 6 di 9 e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
3. prevede che il padre potrà incontrare liberamente previo accordo telefonico con Per_1 quest'ultimo, nel rispetto della volontà e degli impegni scolastici ed extrascolastici di Per_1
4. conferma a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del CP_1 figlio mediante versamento alla madre dell'importo di euro 350,00 al mese, entro il Per_1 giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario (somma annualmente rivalutabile ex indici
Istat, con prima rivalutazione da febbraio 2026);
5. conferma l'obbligo dei genitori di ripartire al 50% le spese straordinarie come da protocollo di seguito riportato: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la pagina 7 di 9 dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità pagina 8 di 9 delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
6. conferma a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie CP_1 mediante versamento alla stessa dell'importo di euro 200,00 al mese, entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2025 (somma annualmente rivalutabile ex indici Istat con prima rivalutazione da febbraio 2026);
7. dà atto del diritto della sig.ra di percepire integralmente l'assegno unico erogato Parte_1 dall'Inps per il figlio minore;
8. prende atto dell'impegno del sig. di continuare a pagare integralmente le rate del CP_1 mutuo gravanti sulla casa coniugale, con animo di rivalsa nei confronti della cointestataria del mutuo e dell'immobile , per le rate versate per intero dalla mensilità di Parte_1 febbraio 2025, ovvero dalla data in cui sono stati autorizzati a vivere separatamente;
9. dà atto che il GN si impegna a trasferire altrove la propria residenza Controparte_1 anagrafica entro il 31/08/2025;
10. dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CATANIA, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 17/06/2025, promossa con ricorso depositato il 06/09/2024 da:
, nata a [...] il [...], rappresentato e difeso dal Parte_1 proc. dom. avv. FRANCESCO MANGONI, giusta procura in atti - ammessa al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Bergamo n. 524/2024 del 08/10/2024 – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal Controparte_1 proc. dom. avv. NOVEL PAOLO ALBERTO, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 17/06/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 1 di 9 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Regolarmente instaurato il contraddittorio, all'udienza di prima comparizione tenutasi in data
11/02/2025, le parti personalmente comparse con l'assistenza dei rispettivi difensori, dopo ampio confronto, raggiungevano un accordo provvisorio sulle condizioni accessorie alla pronuncia di separazione, in attesa dell'espletamento degli accertamenti psico-sociali a carico di ciascun genitore da parte del Servizio sociale, e dell'acquisizione degli atti relativi ai procedimenti penali scaturiti dalle reciproche denunce-querele sporte dai coniugi.
Previa autorizzazione dei coniugi a vivere separatamente, le condizioni oggetto di accordo venivano recepite dal Giudice delegato ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. e la causa veniva rinviata per l'istruttoria a mezzo dei competenti Servizi Sociali.
Acquisiti gli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso questo Tribunale, relativi al procedimento penale iscritto al n. 7296/2024 r.g.n.r. a carico di per i fatti di Controparte_1 reato di cui all'art. 570 c.p., e quelli relativi al procedimento penale iscritto al n. 6455/2022
r.g.n.r., a carico di , per i fatti di maltrattamento ex art. 572 c.p., nonché Parte_1 acquisita la relazione del Servizio Sociale Risorsa Sociale Gera d'Adda datata 12/06/2025 e la relazione psicologica del nucleo, a firma della psicologa del Consultorio Famigliare di
Treviglio, all'udienza del 17/06/2025, dopo ampia discussione tra i difensori delle parti, questi ultimi raggiungevano un accordo complessivo sulle questioni inerenti all'affidamento e al mantenimento del figlio e della coniuge, precisando congiuntamente le conclusioni. Il Giudice delegato, recepiti gli accordi a parziale modifica e integrazione dei provvedimenti assunti all'udienza dell'11/02/2025, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire in camera di consiglio.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa, unitamente ai motivi posti alla base della domanda di addebito avanzata in ricorso dalla moglie, dimostrano, in modo inequivocabile, che durante la convivenza matrimoniale si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale e da recare pregiudizio all'educazione del figlio, sicché, ai sensi dell'art. 151, primo comma c.c., deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi senza addebito, stante la rinunzia della parte ricorrente alla relativa domanda.
Quanto alle condizioni accessorie alla separazione, il Collegio reputa che gli accordi raggiungi dalla coppia genitoriale siano meritevoli di integrale accoglimento, in quanto rispondenti agli pagina 2 di 9 interessi del figlio (nato a [...] il [...]) e idonei a garantire allo Per_1 stesso una relazione continuativa con ciascuna figura genitoriale, pur in una condizione di cessata convivenza tra i coniugi.
A proposito del regime dell'affidamento condiviso concordato dalla coppia genitoriale, pare utile ricordare che entrambi i genitori saranno chiamati a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di accudimento della figlia, assumendo di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse in tema di salute, istruzione, educazione e residenza abituale, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio. Entrambi i genitori potranno, invece, esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione, inerenti alla vita quotidiana del ragazzo, durante il tempo in cui lo terranno con sé, fermo l'obbligo di tenersi reciprocamente informati sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie, avendo cura di assicurare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
Benché possa essere valutato positivamente l'accordo raggiunto dalle parti, questo Tribunale reputa nondimeno necessario demandare al competente Servizio Sociale lo svolgimento di una attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare, fino al raggiungimento della maggiore età di al fine di vigilare sulla effettiva tenuta del regime dell'affidamento Per_1 condiviso e sull'evoluzione delle condizioni di benessere psico-fisiche del ragazzo.
Infatti, pare opportuno evidenziare che la relazione inviata dal Servizio sociale ha messo in evidenza: che la RA , visibilmente preoccupata in merito ai procedimenti Parte_1 giudiziari pendenti, appare disponibile a raccontare la sua storia, ma il racconto risulta fortemente centrato su un sentimento di ingiustizia che a suo dire ha caratterizzato l'intera sua vita;
che, dall'osservazione della donna durante i colloqui, si riscontra un eloquio disorganizzato, fortemente influenzato da una componente ansiosa e da continui riferimenti rivendicativi nei confronti del coniuge. Pur dichiarando verbalmente di temere il GN
, non riesce a fornire spiegazioni concrete a supporto di tale affermazione; che il GN CP_1
manifesta il desiderio di chiarire quelli che percepisce come falsi racconti mossi dalla CP_1 moglie nei suoi confronti, descrivendo la moglie come eccessivamente possessiva nei confronti del figlio , tanto da sentirsi escluso sistematicamente da ogni decisione Per_1 familiare;
che, da parte del GN , non emerge una riflessione approfondita su come CP_1
[ndr. i suoi] allontanamenti possono avere inciso sul vissuto del figlio, affermando semplicemente che non sarebbe mai stato direttamente coinvolto nel conflitto tra i Per_1 genitori;
che, a seguito di un incontro congiunto alla presenza di entrambi i genitori con pagina 3 di 9 l'obiettivo di osservare direttamente le dinamiche relazionali tra i coniugi, il Servizio ha constatato che la RA tende a far deviare qualsiasi discorso su aspetti del passato Parte_1
e a riversare sul coniuge la responsabilità esclusiva delle disfunzionalità emerse nel corso della vita familiare, senza manifestare consapevolezza di un proprio contributo alle difficoltà relazionali;
dall'altro lato, il GN si è mostrato poco trasparente rispetto alla propria CP_1 condizione abitativa, essendo emerso che attualmente risiede in un'abitazione a lui dedicata, contrariamente a quanto precedentemente dichiarato, ovvero di essere ospite nella camera della sorella;
che, comunque, ogni frase pronunciata dall'uno o dall'altro porta verso continue vessazioni e denigrazioni nei confronti dell'altro; che, tuttavia, nonostante le difficoltà emerse,
l'obiettivo dell'incontro poteva dirsi raggiunto, avendo i genitori concordato il trasferimento di residenza del GN entro il mese di settembre 2025, o anche anticipatamente CP_1 qualora ne avrà la possibilità, ed avendo il assunto l'impegno di garantire maggior CP_1 chiarezza circa la propria disponibilità a sostenere le spese straordinarie relative al figlio, compatibilmente con la propria situazione economica attuale. Quanto al minore nella Per_1 relazione psico-sociale si dava atto che il ragazzo mostra capacità relazionali adeguate, interagendo in modo collaborativo e rispettoso con l'assistente sociale; ha da poco Per_1 concluso il terzo anno di studi presso l'istituto tecnico Marconi di Dalmine, dove riferisce di essersi ben inserito, soprattutto nel rapporto con i docenti;
oltre all'ambito scolastico, Per_1 dedica parte del proprio tempo alla cura della forma fisica, allenandosi regolarmente con esercizi a corpo libero e piccoli attrezzi;
il suo contesto sociale di riferimento è principalmente rappresentato dalla comunità dei Testimoni di Geova all'interno della quale trascorre gran parte del tempo libero e ha consolidato relazioni amicali significative;
mostra una Per_1 buona consapevolezza delle difficoltà vissute dai genitori e riferisce di non ricordare periodi privi di conflitti all'interno del nucleo familiare; racconta che, da bambino, tendeva ad attribuire a sé la responsabilità dei litigi tra i genitori e in una fase successiva avrebbe sviluppato un sentimento di rabbia nei confronti della madre, percepita come la figura più autoritaria e spesso in preda all'ira, mentre il padre appariva ai suoi occhi come succube;
nel
2020 ricorda il primo allontanamento del padre dall'abitazione e in questa occasione fu affidato temporaneamente alla zia poiché la madre, profondamente provata dall'aver scoperto la dipendenza dal gioco d'azzardo del marito, non era in grado di occuparsi di lui;
da quel momento racconta di aver maturato una forte rabbia nei confronti del padre; il successivo ritorno del genitore in casa viene interpretato da come conseguenza della natura Per_1
“indulgente” della madre senza mancare di osservare che, comunque, anche dopo il rientro il pagina 4 di 9 padre, costui continuava a passare la maggior parte del tempo in cantina evitando il dialogo con la coniuge, circostanza che contribuiva ad alimentare la tensione familiare. Il ragazzo osservava con lucidità che, attualmente, entrambi i genitori sembrano stare meglio rispetto al passato: la madre sta recuperando la propria autonomia anche grazie all'inizio di un'attività lavorativa e ciò ha determinato un minor controllo nei suoi confronti permettendogli di godere di una maggiore libertà personale;
dall'altro lato, incontra il padre liberamente, pur mancando un vero e proprio dialogo e una reale connessione emotiva, aspetto che il ragazzo ricorda sin da quando era piccolo. In generale, sembra percepire su di sé una responsabilità Per_1 emotiva nei confronti della madre, che descrive come fragile e alla quale pare autenticamente legato;
si mostra preoccupato per il suo stato psicofisico e tende ad evitare la trattazione di temi delicati per non acuire la sua sofferenza;
dunque, avendo mostrato una buona Per_1 capacità di adattamento alla separazione dei genitori, considerato il prossimo compimento della maggiore età e lo stato di benessere attualmente osservato, il Servizio concludeva ritenendo non opportuno modificare l'attuale assetto relativo alla sua collocazione abitativa, sebbene la relazione genitoriale appariva ancora cristallizzata su un modello disfunzionale in cui, da un lato, la RA tende ad assumere un ruolo decisionale esclusivo riguardo Parte_1 alle questioni che coinvolgono il figlio e, dall'altro lato, il GN sembra limitarsi a CP_1 un ruolo di esecutore e di sostegno economico senza tentare di partecipare attivamente alle scelte educative e alle attività quotidiane del minore, delegando interamente tale responsabilità alla madre. Dalla relazione a firma della psicologa dr.ssa del Consultorio Testimone_1
Famigliare di Treviglio, emergeva che si descrive tranquillo nel vedere il papà, pur Per_1 non sentendo un fortissimo rapporto intimo con quest'ultimo, dichiarandosi disponibile a vedere il padre qualche volta di più, ma senza il pernottamento presso il domicilio paterno, esprimendo la preferenza di rimanere a dormire nel suo letto, senza alterare la routine. A parere della psicologa, inoltre, le fatiche e la tendenza della mamma a rimuginare non sembrano inficiare la funzione genitoriale, essendo la RA in grado di assolvere al suo Parte_1 ruolo; nella rigidità del pensiero della mamma, ha trovato e sviluppato le sue strategie Per_1 di coping, così come anche con il papà dove ha scelto di non approfondire alcuni temi del passato; le fragilità e le rigidità del funzionamento dei genitori sembrano manifestarsi prevalentemente nella relazione con l'ex coniuge che ne rappresenta il principale attivatore; nelle questioni pratiche che riguardano sembrano aver trovato una buona Per_1 collaborazione.
pagina 5 di 9 Dunque, stante il contenuto positivo degli accordi raggiunti dalla coppia genitoriale in punto di affidamento e collocamento del figlio poiché conformi alle risultanze degli Per_1 accertamenti demandati al Servizio sociale e Specialistico, il Tribunale reputa non necessario procedere all'ascolto diretto di ex art. 473-bis.4 c.p.c. Per_1
Anche le altre pattuizioni inerenti al contributo economico possono essere positivamente valutate dal Collegio, apparendo idonee e adeguate al soddisfacimento delle esigenze in vita del figlio, in rapporto alle attuali capacità economiche e di lavoro di ciascun genitore, per come emerse dalla documentazione versata in atti e dal libero interrogatorio.
Ogni altra condizione concordata dalle parti - che si riporta in dispositivo – ben può essere recepita dal Collegio, non ravvisandovi contrasti con norme di legge imperative.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Famiglia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio concordatario l'08/06/2007 in Catania (CT)
[...]
(trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune, anno 2007, n.238, parte II serie A), dando atto della rinunzia della moglie alla domanda di addebito della separazione;
2. dispone l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento in via Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre, anche ai fini della residenza anagrafica. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per il figlio, in ordine alla salute, istruzione ed educazione, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, nonché in ordine alla scelta della sua residenza abituale;
in caso di difficoltà, entrambi i genitori potranno avvalersi del supporto del Servizio Sociale che qui viene incaricato di svolgere il monitoraggio del nucleo familiare e delle condizioni di benessere psico-emotivo di Per_1 fino al raggiungimento della maggiore età. Quanto alle decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione, cioè quelle attinenti alla vita quotidiana del figlio, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi in cui terranno con sé il minore e, quindi, dette decisioni verranno assunte disgiuntamente dai genitori ovvero dal genitore che, in quel momento, terrà con sé il figlio. I genitori s'impegnano a collaborare tra
Loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del minore, garantendo, altresì, un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori medesimi pagina 6 di 9 e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
3. prevede che il padre potrà incontrare liberamente previo accordo telefonico con Per_1 quest'ultimo, nel rispetto della volontà e degli impegni scolastici ed extrascolastici di Per_1
4. conferma a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del CP_1 figlio mediante versamento alla madre dell'importo di euro 350,00 al mese, entro il Per_1 giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario (somma annualmente rivalutabile ex indici
Istat, con prima rivalutazione da febbraio 2026);
5. conferma l'obbligo dei genitori di ripartire al 50% le spese straordinarie come da protocollo di seguito riportato: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la pagina 7 di 9 dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità pagina 8 di 9 delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
6. conferma a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie CP_1 mediante versamento alla stessa dell'importo di euro 200,00 al mese, entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2025 (somma annualmente rivalutabile ex indici Istat con prima rivalutazione da febbraio 2026);
7. dà atto del diritto della sig.ra di percepire integralmente l'assegno unico erogato Parte_1 dall'Inps per il figlio minore;
8. prende atto dell'impegno del sig. di continuare a pagare integralmente le rate del CP_1 mutuo gravanti sulla casa coniugale, con animo di rivalsa nei confronti della cointestataria del mutuo e dell'immobile , per le rate versate per intero dalla mensilità di Parte_1 febbraio 2025, ovvero dalla data in cui sono stati autorizzati a vivere separatamente;
9. dà atto che il GN si impegna a trasferire altrove la propria residenza Controparte_1 anagrafica entro il 31/08/2025;
10. dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CATANIA, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi pagina 9 di 9