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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ravenna, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 2, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
COTTIGNOLA PIETRO, Presidente
RI ER, EL
RICCI FILIPPO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 164/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Romagna 1 - AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 296/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il Ricorrente insiste nell'integrale accoglimento del ricorso. Resistente: il Resistente insiste nel rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto Ricorrente_1 S.r.l. ha agito nei confronti di AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI - Ufficio Delle Dogane di AV chiedendo l'annullamento del diniego tacito di rimborso riguardante l'istanza di rimborso presentata dalla contribuente (doc. 4) per la restituzione delle addizionali provinciali alle accise sul consumo di energia elettrica per gli anni 2010 – 2011, nonché per la condanna al rimborso della somma di € 17.090,77, aggiornata di interessi, corrispondente a quanto indebitamente versato dalla contribuente a titolo di addizionali alle accise.
Si tratta di accisa corrisposta in relazione al contratto di somministrazione di energia elettrica che la società Ricorrente_1 S.r.l. sottoscriveva con la società Società_1 Spa (AV).
Nell'ambito di tale rapporto, il fornitore di energia emetteva le fatture per tutti i mesi degli anni 2010 e 2011 addebitando al cliente, oltre al costo dell'energia ed alle relative accise, anche un'ulteriore componente corrispondente ad addizionali provinciali alle accise, a titolo di rivalsa.
Per gli anni 2010 e 2011, la società Ricorrente_1 ha pertanto corrisposto all'Erario l'importo di € 17.090,77 a titolo di addizionale provinciale alle accise sui quantitativi di energia elettrica consumati, secondo quanto allora previsto dall'art. 6, co. 2, del D.L. 511/1988.
La pretesa è stata azionata in conformità all'orientamento della Corte di Cassazione ( n. 15198 del
04.06.2019) il quale ha stabilito che l'addizionale all'accisa introdotta nel 2007 è in contrasto con la successiva direttiva 2008/118/CE e che dunque l'utente finale, sul quale l'addizionale ha fatto carico, ha il diritto di chiedere il rimborso mediante azione di ripetizione di indebito.
L'orientamento è stato confermato dalla CGUE ed infine non contradetto dalla sentenza n. 43 15.4.25 della
Corte Cost. nelle more intervenuta con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità della normativa citata ed ha ribadito che la < possibilità ‒ ora riconosciuta anche dalla giurisprudenza di legittimità a seguito della citata sentenza della Corte di giustizia (tra le altre, Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 29 luglio
2024, n. 21154) ‒ di esercitare direttamente l'azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello Stato, non priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale sollevata>.
Nell'ambito del presente giudizio dunque la ricorrente ha dedotto che la norma istitutiva di tale sovraimposta accessoria alle accise è risultata in contrasto con la normativa comunitaria, rispetto alle disposizioni stabilite a tutela della libera concorrenza nel mercato europeo dalla Direttiva 2008/CE/118 (15 gennaio 2009), che prevede per gli stati la facoltà di istituzione di imposizioni indirette supplementari alle accise solo per finalità specifiche;
la norma italiana (art. 6, co. 2, del D.L. 511/1988), all'opposto, non prevedeva alcuna finalità specifica.
Vertendo in materia armonizzata a livello europeo, rilevata l'incompatibilità con il diritto comunitario, il legislatore nazionale intervenne abolendo interamente le addizionali provinciali sull'energia elettrica a partire dall'inizio dell'anno 2012, con la disposizione dell'art. 18, co. 5, D.L. 68/2011, ma senza disporre nulla per le precedenti annualità.
La contrarietà della norma interna rispetto alla superiore norma europea - e la conseguente necessità di disapplicazione di quest'ultima - è stata poi espressamente accertata dalla Suprema Corte di Cassazione.
In ragione dell'incompatibilità della norma istitutiva dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia riconosciuta dalla Suprema Corte di Cassazione, in data 02.11.2020 la società Ricorrente_1 ha presentato istanza di rimborso all'Agenzia delle Dogane, chiedendo la restituzione delle somme indebitamente versate all'Erario a tale titolo, in quanto è risultata inutile ed improduttiva la richiesta di restituzione già avanzata nei riguardi del soggetto fornitore dell'energia (doc. 37).
Di fronte alle richieste di restituzione già formulate da molti clienti dei crediti spettanti per le addizionali alle accise indebitamente versate, inoltre, la società Società_1 ha addirittura proposto un'azione di accertamento negativo avanti al Tribunale di Roma (doc. 40), chiedendo in tale sede che sia espressamente dichiarato
“a) che gli Utenti sopra elencati, per tutte le ragioni esposte nel presente atto di citazione, non hanno il diritto ottenere il rimborso di quanto essi hanno pagato, negli anni 2010 e 2011, a titolo di addizionale provinciale sull'accisa; b) in subordine, che gli Utenti sopra elencati, qualora abbiano astrattamente diritto a tale rimborso, non possono rivolgere tale richiesta ad Società_1, anche in considerazione dell'attuale pendenza della procedura di concordato, ma debbono o comunque possono rivolgere le loro istanze all'Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli;
c) in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui agli Utenti venga riconosciuta azione diretta nei confronti di Società_1, dichiarare l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tenuta a manlevare Soc1 dalle pretese creditorie degli Utenti;
d) in estremo subordine, dichiarare che il debito di Societ1 nei confronti degli Utenti rivesta natura e genesi concorsuale e da soddisfarsi nella misura prevista nel decreto di omologa, pari attualmente al 7,76% e salve successive modifiche del piano concordatario.”
Tanto permesso, la ricorrente ha agito in giudizio avanti questa Corte deducendo l'illegittimità del diniego tacito di rimborso delle addizionali provinciali all'energia elettrica versate dalla contribuente.
L'Ufficio si è costituito con articolata memoria nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso, in particolare eccependo la carenza di legittimazione attiva in capo alla società ricorrente.
La Corte, dopo la discussione, ha pronunciato la decisione di cui al dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- In primo lugo deve essere rilevato che non risultano contestati i presupposti di legittimità dell'azione di rimborso promossa dalla società ricorrente essendo assolutamente pacifico ed incontestabile che non erano dovuti gli importi richiesti a titolo di addizionali alle accise sui consumi di energia elettrica.
2.- Nelle more del giudizio sulla questione è intervenuta anche la Corte Costituzionale, la quale ha pure dichiarato l'incostituzionalità della norma istitutiva delle predette addizionali con sentenza n. 43 depositata il 15 aprile 2025 (dichiarando “ l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto- legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità”).
3.- Quanto alla legittimazione attiva, secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità (Sez. 5 - , Sentenza
n. 27099 del 23/10/2019; n. 14200 del 24/05/2019), “ Il consumatore finale, al quale siano state addebitate le addizionali sul consumo di energia elettrica ai sensi dell'art. 6, co. 3, d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. n.
20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), può esercitare l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito unicamente nei confronti del fornitore, mentre soltanto quando alleghi e dimostri le circostanze che rendano impossibile o eccessivamente difficile detta azione con riguardo alla situazione del fornitore può eccezionalmente chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela” (
4.- Pertanto recependo i principi sanciti dalla giurisprudenza europea, la Corte di Cassazione ha precisato che i meccanismi di rimborso delle imposte non possono essere “congegnati in modo da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione” (Cassazione n. 15198 del
04.06.2019). Di conseguenza, qualora l'azione di recupero del consumatore contro il fornitore “si riveli impossibile o eccessivamente difficile con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore”, sussiste la legittimazione attiva dell'utente finale nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, “nel rispetto del principio unionale di effettività e previa allegazione e dimostrazione delle circostanze di fatto che giustificano tale legittimazione straordinaria”.
5.- La stessa pronuncia precisa che “l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà” devono essere “correlate alla situazione del soggetto passivo (nel caso in questione, del fornitore)”; situazioni tra le quali viene espressamente menzionata “l'insolvenza del soggetto passivo” e il “fallimento del fornitore”.
6.- Nel caso in esame, l'eccessiva onerosità del recupero delle accise nei confronti del fornitore deve ritenersi confermata in base agli elementi documentali introdotti nella causa.
L'azione nei confronti del fornitore si rivela invero oltremodo gravosa, posto che la richiesta di restituzione ritualmente avanzata nei confronti del fornitore è stata già negata da parte del medesimo, che ha dichiarato non dovuto qualsiasi rimborso nei confronti dei clienti o, comunque, se dovuto, risulterebbe possibile solo e soltanto nella limitata misura del 7,76% dei crediti, secondo il piano concordatario presentato;
questa risulta la posizione del soggetto fornitore esplicitata nel giudizio di accertamento negativo promosso dallo stesso avanti al Tribunale di Roma (RG 63816-2020 - doc. 40), giudizio nel quale si è comunque costituita la società Ricorrente_1 contestando ogni deduzione avversaria tesa a negare il credito corrispondente alle addizionali indebitamente versate.
Rispetto a tale giudizio, che vede come parti centinaia di soggetti clienti di Società_1 Spa per un ammontare di crediti ben superiore a 5 milioni di Euro, oggi, a distanza di più di 4 anni dall'inizio dello stesso, non è possibile prevedere quando si potrà arrivare ad una pronuncia.
Sussiste pertanto l'eccessiva dispendiosità, incertezza ed inutilità dell'azione intentata visto che – come dichiarato dalla stessa società Società_1 – anche di fronte ad una espressa condanna alla restituzione delle addizionali versate dai clienti, il fornitore potrebbe essere in grado di provvedere al pagamento solo nella ristretta misura del 7,76%.
Sussistono pertanto i presupposti dell'eccessiva difficoltà della tutela nei confronti del fornitore individuati dalla giurisprudenza come condizione necessaria per la legittimazione del cliente all'azione di rimborso nei confronti dell'Erario.
7.- Contrariamente a quanto sostenuto in merito dall'Agenzia la pronuncia di incostituzionalità non ha fatto venire meno la legittimazione straordinaria alla richiesta di rimborso diretto nei riguardi dell'Amministrazione, che, secondo i principi accolti dalla Corte di Cassazione e dalla giurisprudenza di merito (in perfetta armonia con la giurisprudenza Europea, si impone qualora l'azione di recupero del consumatore contro il fornitore risulti difficoltosa, ed in particolare quando sussiste l'insolvenza del soggetto passivo. (Cassazione n. 15198 del 04.06.2019).
La Corte Cost. ne ha anzi sugellato la permanenza affermando che “tale possibilità ‒ ora riconosciuta anche dalla giurisprudenza di legittimità a seguito della citata sentenza della Corte di giustizia (tra le altre, Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 29 luglio 2024, n. 21154) ‒ di esercitare direttamente l'azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello Stato, non priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale sollevata”; sicché l'illegittimità costituzionale della norma sancita dalla Corte Cost. non può aver privato il cliente della facoltà di rivolgersi direttamente allo Stato in presenza di documentate difficoltà di recupero (oltretutto poi che lo Stato dovrebbe in ogni caso rimborsare il fornitore e questi il cliente).
8.- Del pari infondata è l'eccezione preliminare con la quale l'Agenzia ha rilevato che l'Ufficio delle Dogane di AV (ora UADM-Romagna 1) non è mai, prima della notifica del ricorso, venuto a conoscenza dell'istanza di rimborso oggetto del giudizio;
ed invero la società Ricorrente_1 ha inoltrato la sua richiesta di rimborso all'Agenzia delle Dogane di Roma e questa non avrebbe trasmesso detta istanza all'Ufficio di
AV che risulterebbe competente per territorio;
sicchè in ogni caso non potrebbero ricadere sul contribuente eventuali mancanze o inadempienze interne all'Amministrazione.
9.- Sulla scorta di tali assorbenti considerazioni il ricorso va accolto con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio resistente alle spese di lite che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre accessori di legge.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 2, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
COTTIGNOLA PIETRO, Presidente
RI ER, EL
RICCI FILIPPO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 164/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Romagna 1 - AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 296/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il Ricorrente insiste nell'integrale accoglimento del ricorso. Resistente: il Resistente insiste nel rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto Ricorrente_1 S.r.l. ha agito nei confronti di AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI - Ufficio Delle Dogane di AV chiedendo l'annullamento del diniego tacito di rimborso riguardante l'istanza di rimborso presentata dalla contribuente (doc. 4) per la restituzione delle addizionali provinciali alle accise sul consumo di energia elettrica per gli anni 2010 – 2011, nonché per la condanna al rimborso della somma di € 17.090,77, aggiornata di interessi, corrispondente a quanto indebitamente versato dalla contribuente a titolo di addizionali alle accise.
Si tratta di accisa corrisposta in relazione al contratto di somministrazione di energia elettrica che la società Ricorrente_1 S.r.l. sottoscriveva con la società Società_1 Spa (AV).
Nell'ambito di tale rapporto, il fornitore di energia emetteva le fatture per tutti i mesi degli anni 2010 e 2011 addebitando al cliente, oltre al costo dell'energia ed alle relative accise, anche un'ulteriore componente corrispondente ad addizionali provinciali alle accise, a titolo di rivalsa.
Per gli anni 2010 e 2011, la società Ricorrente_1 ha pertanto corrisposto all'Erario l'importo di € 17.090,77 a titolo di addizionale provinciale alle accise sui quantitativi di energia elettrica consumati, secondo quanto allora previsto dall'art. 6, co. 2, del D.L. 511/1988.
La pretesa è stata azionata in conformità all'orientamento della Corte di Cassazione ( n. 15198 del
04.06.2019) il quale ha stabilito che l'addizionale all'accisa introdotta nel 2007 è in contrasto con la successiva direttiva 2008/118/CE e che dunque l'utente finale, sul quale l'addizionale ha fatto carico, ha il diritto di chiedere il rimborso mediante azione di ripetizione di indebito.
L'orientamento è stato confermato dalla CGUE ed infine non contradetto dalla sentenza n. 43 15.4.25 della
Corte Cost. nelle more intervenuta con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità della normativa citata ed ha ribadito che la < possibilità ‒ ora riconosciuta anche dalla giurisprudenza di legittimità a seguito della citata sentenza della Corte di giustizia (tra le altre, Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 29 luglio
2024, n. 21154) ‒ di esercitare direttamente l'azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello Stato, non priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale sollevata>.
Nell'ambito del presente giudizio dunque la ricorrente ha dedotto che la norma istitutiva di tale sovraimposta accessoria alle accise è risultata in contrasto con la normativa comunitaria, rispetto alle disposizioni stabilite a tutela della libera concorrenza nel mercato europeo dalla Direttiva 2008/CE/118 (15 gennaio 2009), che prevede per gli stati la facoltà di istituzione di imposizioni indirette supplementari alle accise solo per finalità specifiche;
la norma italiana (art. 6, co. 2, del D.L. 511/1988), all'opposto, non prevedeva alcuna finalità specifica.
Vertendo in materia armonizzata a livello europeo, rilevata l'incompatibilità con il diritto comunitario, il legislatore nazionale intervenne abolendo interamente le addizionali provinciali sull'energia elettrica a partire dall'inizio dell'anno 2012, con la disposizione dell'art. 18, co. 5, D.L. 68/2011, ma senza disporre nulla per le precedenti annualità.
La contrarietà della norma interna rispetto alla superiore norma europea - e la conseguente necessità di disapplicazione di quest'ultima - è stata poi espressamente accertata dalla Suprema Corte di Cassazione.
In ragione dell'incompatibilità della norma istitutiva dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia riconosciuta dalla Suprema Corte di Cassazione, in data 02.11.2020 la società Ricorrente_1 ha presentato istanza di rimborso all'Agenzia delle Dogane, chiedendo la restituzione delle somme indebitamente versate all'Erario a tale titolo, in quanto è risultata inutile ed improduttiva la richiesta di restituzione già avanzata nei riguardi del soggetto fornitore dell'energia (doc. 37).
Di fronte alle richieste di restituzione già formulate da molti clienti dei crediti spettanti per le addizionali alle accise indebitamente versate, inoltre, la società Società_1 ha addirittura proposto un'azione di accertamento negativo avanti al Tribunale di Roma (doc. 40), chiedendo in tale sede che sia espressamente dichiarato
“a) che gli Utenti sopra elencati, per tutte le ragioni esposte nel presente atto di citazione, non hanno il diritto ottenere il rimborso di quanto essi hanno pagato, negli anni 2010 e 2011, a titolo di addizionale provinciale sull'accisa; b) in subordine, che gli Utenti sopra elencati, qualora abbiano astrattamente diritto a tale rimborso, non possono rivolgere tale richiesta ad Società_1, anche in considerazione dell'attuale pendenza della procedura di concordato, ma debbono o comunque possono rivolgere le loro istanze all'Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli;
c) in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui agli Utenti venga riconosciuta azione diretta nei confronti di Società_1, dichiarare l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tenuta a manlevare Soc1 dalle pretese creditorie degli Utenti;
d) in estremo subordine, dichiarare che il debito di Societ1 nei confronti degli Utenti rivesta natura e genesi concorsuale e da soddisfarsi nella misura prevista nel decreto di omologa, pari attualmente al 7,76% e salve successive modifiche del piano concordatario.”
Tanto permesso, la ricorrente ha agito in giudizio avanti questa Corte deducendo l'illegittimità del diniego tacito di rimborso delle addizionali provinciali all'energia elettrica versate dalla contribuente.
L'Ufficio si è costituito con articolata memoria nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso, in particolare eccependo la carenza di legittimazione attiva in capo alla società ricorrente.
La Corte, dopo la discussione, ha pronunciato la decisione di cui al dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- In primo lugo deve essere rilevato che non risultano contestati i presupposti di legittimità dell'azione di rimborso promossa dalla società ricorrente essendo assolutamente pacifico ed incontestabile che non erano dovuti gli importi richiesti a titolo di addizionali alle accise sui consumi di energia elettrica.
2.- Nelle more del giudizio sulla questione è intervenuta anche la Corte Costituzionale, la quale ha pure dichiarato l'incostituzionalità della norma istitutiva delle predette addizionali con sentenza n. 43 depositata il 15 aprile 2025 (dichiarando “ l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto- legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità”).
3.- Quanto alla legittimazione attiva, secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità (Sez. 5 - , Sentenza
n. 27099 del 23/10/2019; n. 14200 del 24/05/2019), “ Il consumatore finale, al quale siano state addebitate le addizionali sul consumo di energia elettrica ai sensi dell'art. 6, co. 3, d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. n.
20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), può esercitare l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito unicamente nei confronti del fornitore, mentre soltanto quando alleghi e dimostri le circostanze che rendano impossibile o eccessivamente difficile detta azione con riguardo alla situazione del fornitore può eccezionalmente chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela” (
4.- Pertanto recependo i principi sanciti dalla giurisprudenza europea, la Corte di Cassazione ha precisato che i meccanismi di rimborso delle imposte non possono essere “congegnati in modo da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione” (Cassazione n. 15198 del
04.06.2019). Di conseguenza, qualora l'azione di recupero del consumatore contro il fornitore “si riveli impossibile o eccessivamente difficile con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore”, sussiste la legittimazione attiva dell'utente finale nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, “nel rispetto del principio unionale di effettività e previa allegazione e dimostrazione delle circostanze di fatto che giustificano tale legittimazione straordinaria”.
5.- La stessa pronuncia precisa che “l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà” devono essere “correlate alla situazione del soggetto passivo (nel caso in questione, del fornitore)”; situazioni tra le quali viene espressamente menzionata “l'insolvenza del soggetto passivo” e il “fallimento del fornitore”.
6.- Nel caso in esame, l'eccessiva onerosità del recupero delle accise nei confronti del fornitore deve ritenersi confermata in base agli elementi documentali introdotti nella causa.
L'azione nei confronti del fornitore si rivela invero oltremodo gravosa, posto che la richiesta di restituzione ritualmente avanzata nei confronti del fornitore è stata già negata da parte del medesimo, che ha dichiarato non dovuto qualsiasi rimborso nei confronti dei clienti o, comunque, se dovuto, risulterebbe possibile solo e soltanto nella limitata misura del 7,76% dei crediti, secondo il piano concordatario presentato;
questa risulta la posizione del soggetto fornitore esplicitata nel giudizio di accertamento negativo promosso dallo stesso avanti al Tribunale di Roma (RG 63816-2020 - doc. 40), giudizio nel quale si è comunque costituita la società Ricorrente_1 contestando ogni deduzione avversaria tesa a negare il credito corrispondente alle addizionali indebitamente versate.
Rispetto a tale giudizio, che vede come parti centinaia di soggetti clienti di Società_1 Spa per un ammontare di crediti ben superiore a 5 milioni di Euro, oggi, a distanza di più di 4 anni dall'inizio dello stesso, non è possibile prevedere quando si potrà arrivare ad una pronuncia.
Sussiste pertanto l'eccessiva dispendiosità, incertezza ed inutilità dell'azione intentata visto che – come dichiarato dalla stessa società Società_1 – anche di fronte ad una espressa condanna alla restituzione delle addizionali versate dai clienti, il fornitore potrebbe essere in grado di provvedere al pagamento solo nella ristretta misura del 7,76%.
Sussistono pertanto i presupposti dell'eccessiva difficoltà della tutela nei confronti del fornitore individuati dalla giurisprudenza come condizione necessaria per la legittimazione del cliente all'azione di rimborso nei confronti dell'Erario.
7.- Contrariamente a quanto sostenuto in merito dall'Agenzia la pronuncia di incostituzionalità non ha fatto venire meno la legittimazione straordinaria alla richiesta di rimborso diretto nei riguardi dell'Amministrazione, che, secondo i principi accolti dalla Corte di Cassazione e dalla giurisprudenza di merito (in perfetta armonia con la giurisprudenza Europea, si impone qualora l'azione di recupero del consumatore contro il fornitore risulti difficoltosa, ed in particolare quando sussiste l'insolvenza del soggetto passivo. (Cassazione n. 15198 del 04.06.2019).
La Corte Cost. ne ha anzi sugellato la permanenza affermando che “tale possibilità ‒ ora riconosciuta anche dalla giurisprudenza di legittimità a seguito della citata sentenza della Corte di giustizia (tra le altre, Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 29 luglio 2024, n. 21154) ‒ di esercitare direttamente l'azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello Stato, non priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale sollevata”; sicché l'illegittimità costituzionale della norma sancita dalla Corte Cost. non può aver privato il cliente della facoltà di rivolgersi direttamente allo Stato in presenza di documentate difficoltà di recupero (oltretutto poi che lo Stato dovrebbe in ogni caso rimborsare il fornitore e questi il cliente).
8.- Del pari infondata è l'eccezione preliminare con la quale l'Agenzia ha rilevato che l'Ufficio delle Dogane di AV (ora UADM-Romagna 1) non è mai, prima della notifica del ricorso, venuto a conoscenza dell'istanza di rimborso oggetto del giudizio;
ed invero la società Ricorrente_1 ha inoltrato la sua richiesta di rimborso all'Agenzia delle Dogane di Roma e questa non avrebbe trasmesso detta istanza all'Ufficio di
AV che risulterebbe competente per territorio;
sicchè in ogni caso non potrebbero ricadere sul contribuente eventuali mancanze o inadempienze interne all'Amministrazione.
9.- Sulla scorta di tali assorbenti considerazioni il ricorso va accolto con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio resistente alle spese di lite che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre accessori di legge.