TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, composto dai Magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Giampaolo Bellofiore Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1406/2022 R.G. promossa da
(CF ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. RALLO ANTONIO
RICORRENTE contro
(CF ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. ERRERA LAURA
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 12.3.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in pari data al quale si rinvia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.6.2022 ha convenuto in Parte_1 giudizio per sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili Controparte_1 del matrimonio concordatario con lui contratto in Marsala (TP) in data 9.6.2007 e dal quale sono nati i figli (il 18.10.2007) e (il 6.6.2011), rappresentando, Per_1 Per_2 preliminarmente, che il Tribunale di Marsala, con decreto del 17.10.2020 aveva omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni consensualmente pattuite, sicché, in mancanza di una riconciliazione tra le parti, non apparendo possibile ricostituire l'unione spirituale e materiale tra i coniugi, ha chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Marsala il 9-6-2007 tra la ricorrente ed il sig. Controparte_1
, trascritto presso l'ufficio dello stato civile del Comune di Marsala al n. 33 P. II S. A;
[...]
2) confermare l'affidamento condiviso dei figli;
3) disporre il collocamento dei figli presso la madre, secondo le concrete volontà attuali dei minori, stabilendo che il padre possa tenere con se i figli, in mancanza di consenso e/o di accordo, il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola o dalle 14.00 fino alle ore 20.30, nonché un fine settimana alternato dalle ore 11.30 del sabato alle ore
19.00 della domenica;
stabilire il perido di visita per le vacanze estive, natalizie e pasquali in conformità a quanto indicato nel ricorso per separazione;
4) disporre a carico del padre il versamento di un contributo al mantenimento per i minori in misura non inferiore ad €.500,00 mensili, stante l'attuale assenza di tempi di permanenza del padre con i figli;
5) disporre il pagamento nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie;
6) disporre l'audizione di nonché di , di anni 11, valutata per quest'ultima la reale Per_1 Per_2 capacità di discernimento;
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendo al Tribunale di “Disporre l'affidamento condiviso dei figli;
Disporre il collocamento dei figli secondo la volontà degli stessi e tendendo conto dello stato di salute del padre;
Disporre il diritto di visita padre-figli tenendo conto delle esigenze dei minori e dello stato di salute del padre;
Disporre a carico del padre il versamento di un contributo di mantenimento per i minori in misura non supetriore ad € 300,00 (150,00 a minore), stante l'attuale situazione sanitaria ed economica del padre;
Condannare la ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Con sentenza parziale pubblicata il 28.5.2024 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, indi la causa è stata rimessa sul ruolo ai fini della prosecuzione del giudizio e la trattazione delle ulteriori domande proposte dalle parti.
Con ordinanza del 14.2.2025, il Tribunale ha formulato la seguente proposta conciliativa:
“affidamento congiunto ad entrambi i genitori dei figli (nato il [...]) e (il Per_1 Per_2
6.6.2011), con collocamento presso la madre con facoltà del di incontrare liberamente e tenere con CP_1 sé i figli tutte le volte che vorrà, compatibilmente con l'assolvimento degli obblighi scolastici della prole e tenuto conto delle sue condizioni salute, concordando con la madre tempi e modalità di frequentazioni. In caso di contrasto, il padre potrà tenere con sé i figli il lunedì e il mercoledì dall'uscita di scuola o dalle ore 14.00 alle ore 20.30, nonché per due fine settimana al mese (in caso di disaccordo il primo e il terzo), dalle ore 11.30 del sabato alle ore 19.00 della domenica, con pernottamento presso il domicilio paterno. Le vacanze natalizie verranno concordate tra i genitori e, in mancanza di accordo, un genitore terrà i figli dal 24 al 30 dicembre e l'altro dal
31 dicembre al 6 gennaio, con alternanza negli anni a venire. Allo stesso modo il genitore che terrà i figli il giorno di Pasqua, dovrà consentire all'altro di tenerlo con sé il giorno della Pasquetta. Le vacanze estive saranno equamente suddivise tra i due genitori, affinché e possano trascorrere con entrambi Per_1 Per_2 almeno due settimane consecutive da concordare entro il mese di aprile di ogni anno;
per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
alla luce del contrasto in atto tra il padre e la figlia , e Per_2 Parte_1
si impegnano concordemente a seguire un percorso di sostegno alla CP_1 Controparte_1 genitorialità individuabile presso il Consultorio Familiare territorialmente competente;
obbligo a carico del di contribuire al mantenimento dei figli e tramite CP_1 Per_1 Per_2 la corresponsione all' , entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo di € 400,00 soggetto ad Parte_1 annuale rivalutazione in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
compensazione integrale delle spese di lite e concorde rinuncia ad ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa svolte nel presente giudizio”.
Con note di trattazione scritta depositate in data 28.2.2025 e in data 3.3.2025 le parti hanno prestato adesione alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale, sicché all'udienza del
12.3.2025 procuratori delle parti, riportandosi alle note depositate, hanno concluso per l'emissione di sentenza che recepisca l'accordo raggiunto sopra esposto e il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che le condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato e accettate dalle parti possono essere recepite in quanto non contrarie alle norme imperative e all'ordine pubblico e rispondenti all'interesse della prole.
Visto l'esito del giudizio e la concorde richiesta delle parti, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, contrariis reiectis, così provvede:
- dispone che i rapporti tra le parti e con la prole siano regolati dalle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal Giudice con ordinanza del 14.2.2025 riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite. Così deciso in Marsala nella camera di consiglio del 20.3.2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Francesco Paolo Pizzo Giampaolo Bellofiore