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Sentenza 18 gennaio 2024
Sentenza 18 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/01/2024, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso questo Ufficio ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1224/2013 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. C.F._1
Claudio Conti Gallenti
ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] l'[...] (c.f. Controparte_1 C.F._2
), rappresentato e difeso come da procura in atti, dall'avv. Rosario Contiguglia
[...]
CONVENUTO
OGGETTO: azione negatoria servitutis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 16 settembre 2013 conveniva in Parte_1 Pt_1 giudizio davanti a questo Tribunale chiedendo di accertare Controparte_1
l'inesistenza in favore del fondo di quest'ultimo di qualsivoglia diritto di passaggio sul proprio appezzamento di terreno sito in Tortorici.
Con comparsa del 6 dicembre 2013 si costituiva il convenuto che contestava la legittimazione dell'attrice e, per il caso di rigetto dell'eccezione, formulava domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuta usucapione della servitù.
1 Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., il giudizio veniva istruito a mezzo prova testimoniale e – ritenuto maturo per la decisione – in seguito a plurimi differimenti per la precisazione delle conclusioni perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 16 febbraio 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
Dopo un ulteriore rinvio al fine di organizzare il ruolo, alla scadenza del nuovo termine concesso ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. – Preliminarmente occorre osservare che in tema di actio negatoria servitutis la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire – come nell'azione di revindica – la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte
(così, da ultimo, v. Cass., n. 1905/2023).
Dopo aver legittimamente precisato con la memoria ex art. 183, comma 6, n.
1 c.p.c. che il fondo nella sua titolarità coincide con la particella n. 52 del foglio di mappa 11 del Comune di Tortorici, ha, da un lato, dichiarato Parte_1 di avere smarrito la scrittura privata di acquisto del podere da tale Persona_1 nel 1974 e, dall'altro, chiesto di provare a mezzo testi l'esistenza di un possesso ultraventennale, pacifico e ininterrotto.
Ora, posto che siffatta implicita richiesta di accertamento incidentale della proprietà in forza di usucapione è astrattamente rilevante in questa sede (poiché tale forma di acquisto avviene ipso iure e, in linea generale, la sentenza che lo riconosce ha natura meramente dichiarativa, v. ancora Cass., n. 1905/2023), gli elementi probatori raccolti consentono di ritenere sussistente in capo all'attrice un possesso ultra- ventennale, pacifico e ininterrotto e, in buona sostanza, di ritenere quest'ultima legittimata all'azione.
2 È noto che “per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessario che sussista un comportamento continuo e non interrotto, finalizzato in modo inequivoco all'esercizio sulla cosa per tutto il tempo previsto dalla legge di un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena” (Cass., n. 1745972015), vale a dire un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare anche all'esterno una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa.
Sul punto, il teste ha riferito “che da circa trent'anni questi signori Testimone_1 coltiva(no) questo fondicello e ciò mi risulta poiché fin dal 1984 passo dalla strada che costeggia il terreno (...) e ho visto lì sempre loro”.
E in tal senso depone anche la dichiarazione di che ha “sempre Testimone_2 visto sui luoghi la sig. ” e secondo cui ella “possiede tale appezzamento Parte_1 di terreno da oltre trent'anni”.
Peraltro, una indiretta dimostrazione della titolarità del fondo in capo all'attrice si evince pure dalla dichiarazione del teste di parte convenuta Testimone_3
il quale afferma che la stessa è proprietaria del fondo (“a destra
[...] rispetto al cancello vi è la proprietà della ). Pt_1
In altre parole, ai fini della prova presuntiva in questa sede sufficiente, può ben affermarsi in via incidentale che – all'esterno e per un periodo di almeno venti anni
– si è comportata ed è stata riconosciuta come titolare del Parte_1 fondo, esercitando sullo stesso poteri univocamente diretti a manifestare il corpus possessionis e l'animus rem sibi habendi che, operante nel foro interno, va accertato in virtù di elementi percepibili i.e., nella specie, la coltivazione.
E ciò trova indiretta conferma anche nella produzione delle visure catastali aggiornate al 2 agosto 2011 e allegate da parte attrice alla dichiarazione di valore del procedimento.
Esse infatti permettono di verificare come gli intestatari formali del fondo siano soggetti terzi e cioè non identificabili né con l'attrice, né con l'asserito dante causa della prima, i.e. . Persona_1
È allora evidente che l'inesistenza di una formale intestazione del fondo in capo a ne conferma l'esercizio di un potere di fatto e non smentisce Parte_1
l'avvenuto acquisito da tale nel 1974 (v. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 Per_1
3 c.p.c.), il quale a sua volta avrebbe potuto infatti trasferire sine titulo un bene di cui si credeva parimenti proprietario in virtù del decorso del tempo.
Insomma, essendo emerso che l'attrice esercitava un possesso ad usucapionem almeno dal 1984 (v. dichiarazione teste ), l'eccezione di difetto di Tes_1 legittimazione attiva sollevata da va rigettata, considerato altresì Controparte_1 che la motivazione dell'ordinanza possessoria resa tra le parti (di cui uno stralcio è stato versato al fascicolo dell'attrice e non è contestato) riconosce un titolo di proprietà in capo a (“che per converso il solo titolo di proprietà in Parte_1 capo alla sig.ra (...)”) e che tale elemento – oggetto di libero apprezzamento Pt_1 del Tribunale – ben può concorrere a formarne il convincimento.
3. – Va pertanto esaminata la domanda di acquisto per usucapione della servitù di passaggio avanzata in via riconvenzionale dal convenuto che, tuttavia, risulta nel merito infondata.
Infatti il teste pur avendo dichiarato che Testimone_3 transitava per il fondo di parte attrice, non è stato in grado di Controparte_1 fornire congrue circostanze temporali a supporto (“conosco i luoghi in quanto io badavo in un periodo in cui non ricordo la data esatta, ad un appezzamento di terreno confinante con quello della signora e posso affermare di avere visto il sig. (...attraversare) il viottolo Pt_1 CP_1 esistente sul terreno della sig.ra ). Pt_1
Né a tal fine possono essere utilmente valorizzate la scrittura privata tra e e la deposizione testimoniale di Controparte_1 Persona_2 quest'ultimo.
La prima non ha data certa (v. art. 2704 cod. civ.), non individua compiutamente il bene oggetto di trasferimento e, in ogni caso, sarebbe stata stipulata il 4 novembre
1995, i.e. 18 (e non 20) anni prima dell'introduzione di questo giudizio.
La seconda non consente di superare i limiti dell'atto scritto appena indicati, ma anzi risulta infirmata dall'esame complessivo delle risultanze probatorie.
Essa sconta ancora una volta l'incertezza nell'individuazione del preteso fondo dominante e non chiarisce, pur volendo accettare l'ipotesi di accessione nel possesso con il dante causa ivi adombrata, se vi sia coincidenza tra la “strada carrabile
Tortorici/Zappulla” (v. testimonianza) e la “strada provinciale Tortorici Rocca di Caprileone”
(v. scrittura privata).
Ma vi è di più.
4 Anche laddove si desse per dimostrata tale equiparazione, dal confronto comparativo tra i due elementi di prova (scrittura e deposizione) emergono difformità sulle caratteristiche della servitù idonee a instillare un consistente dubbio in merito alla integrale affidabilità della deposizione stessa.
In particolare, nella scrittura privata si legge che il diritto di accesso al fondo venduto – di cui, lo si ripete, non si conoscono gli estremi catastali – avviene “tramite un cancello in legno posto sulla prospicente strada Provinciale Tortorici Rocca di Caprileone”, mentre in udienza il teste ha dichiarato che il convenuto accederebbe al fondo
“percorrendo un viottolo in terra battuta che conduceva al fondo stesso”, senza fare menzione di siffatto cancello.
Invero l'esistenza di un cancello prossimo alla strada carrabile emerge pure dalla deposizione di il quale ha precisato che per giungere ai Testimone_3 fondi della cognata, dell'attrice e del convenuto occorre attraversare un cancello
(“preciso che rispetto alla strada carrabile, una volta attraversato il cancello, (...)”).
E tale circostanza serve da riscontro alla scrittura privata (“con accesso tramite un cancello in legno posto sulla prospicente strada”) che è, rispetto all'attrice stessa, mero elemento indiziario.
Il teste ha poi chiarito come, superato detto cancello, “a sinistra vi è il fondo di mia cognata più sotto quello di mentre a destra rispetto al cancello vi era la proprietà della CP_1
. Pt_1
Appare allora evidente che entrambe le parti in causa avessero accesso dal cancello in prossimità della strada carrabile, mentre non emerge in maniera rassicurante che parte convenuta avesse il diritto di passare a piedi sul fondo altrui giacché – alla luce dei complessivi riscontri – la scrittura privata va interpretata nel senso di prevedere semplicemente l'ingresso tramite il cancello sulla strada carrabile, ma non dà prova di una relazione di asservimento del fondo dell'attrice a vantaggio del fondo del convenuto.
Né a diversa conclusione si può pervenire alla luce della deposizione di Persona_2
perché egli nulla dice sull'esistenza del cancello, sull'ubicazione del fondo e
[...] nella parte in cui dichiara che il padre percorreva un viottolo in terra battuta rende una dichiarazione generica e, in ragione di quanto sopra osservato, poco probante.
Del resto, se il teste ha precisato che il fondo del convenuto è “più sotto” non Tes_3 si comprende perché avrebbe acquisito il diritto di transitare a Controparte_1
5 destra, ove è collocato il fondo dell'attrice, e non già attraverso il fondo posto a sinistra sotto cui il suo appezzamento di terreno sarebbe (il condizionale è d'obbligo, stante l'omessa individuazione in atti) collocato.
La situazione di incertezza appena delineata non può che ridondare in danno del convenuto che ha agito in via riconvenzionale, essendo suo precipuo onere dimostrare rigorosamente i fatti costitutivi della propria domanda.
A tale proposito il Tribunale rileva che – al di là dei rilievi planimetrici – non è stata prodotta alcuna fotografia idonea a rappresentare lo stato dei luoghi né invero risulta versata in atti la documentazione relativa al procedimento possessorio che ha già visto coinvolte le parti (e che, è appena il caso di notare, non avrebbe condizionato rigidamente l'esito del presente giudizio di natura lato sensu petitoria).
Un deficit siffatto ha comunque impedito di acquisire elementi utili a superare l'incerto risultato dell'istruttoria.
Va dunque accolta la domanda negatoria servitutis spiegata dall'attrice e, per l'effetto, va ordinato al convenuto di astenersi dal turbare il godimento della proprietà del fondo altrui.
Nondimeno la domanda risarcitoria spiegata da deve essere Parte_1 Pt_1 rigettata perché il pregiudizio asseritamente sofferto, che non può ritenersi sussistente in re ipsa, è rimasto sguarnito di qualsivoglia prova.
Né, peraltro, l'attrice può recuperare in questa sede a titolo risarcitorio (e indirettamente) l'importo delle spese di lite che il marito è stato costretto a sborsare a seguito della soccombenza nel giudizio possessorio non oggetto di reclamo, giacché i titoli delle due controversie sono diversi.
4. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno compensate per metà, mentre la restante metà va posta a carico di e liquidata, come in dispositivo, in base ai parametri medi Controparte_1 previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 14/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da
Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a €
1.100.
6 Occorre in proposito precisare che l'indicazione di valore fatta dal difensore di parte attrice ai fini del pagamento del C.U. e dei diritti di segreteria – nella specie € 5.200 – non vincola il Tribunale, rispondendo esclusivamente a esigenze fiscali (Cass., n.
18732/2015, alla cui stregua “l'indicazione del valore della causa, riportata in calce all'atto introduttivo del giudizio per la determinazione del contributo unificato dovuto per legge, ha finalità esclusivamente fiscale, sicché non spiega alcun effetto sulla determinazione del valore della controversia”).
Nella specie a fronte della reiezione della domanda risarcitoria deve tenersi conto del decisum e quindi applicare solo l'art. 15 c.p.c., alla cui stregua “il valore delle cause relative
a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno (...) per duecento per le cause relative alla proprietà” ovvero “per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alla servitù”.
Pertanto, essendo il reddito dominicale del terreno pari a € 0,57 il valore della causa
è in entrambe le ipotesi di calcolo compreso nello scaglione fino a € 1.100.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1224/2013 R.G. promossa da nei Parte_1 confronti di osì provvede: Controparte_1
1) dichiara che non può vantare alcun diritto di passaggio Controparte_1 sul terreno di proprietà di , sito in Tortorici e Parte_1 individuato in Catasto al fg. 11 part. 52 e, per l'effetto, ordina al primo di astenersi dal turbare il godimento della proprietà della seconda;
2) condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1 metà delle spese di lite, che liquida in € 388,51 (di cui € 57,51 per esborsi e il resto per compensi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, compensando la restante metà.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 16 gennaio 2024.
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
7
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso questo Ufficio ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1224/2013 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. C.F._1
Claudio Conti Gallenti
ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] l'[...] (c.f. Controparte_1 C.F._2
), rappresentato e difeso come da procura in atti, dall'avv. Rosario Contiguglia
[...]
CONVENUTO
OGGETTO: azione negatoria servitutis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 16 settembre 2013 conveniva in Parte_1 Pt_1 giudizio davanti a questo Tribunale chiedendo di accertare Controparte_1
l'inesistenza in favore del fondo di quest'ultimo di qualsivoglia diritto di passaggio sul proprio appezzamento di terreno sito in Tortorici.
Con comparsa del 6 dicembre 2013 si costituiva il convenuto che contestava la legittimazione dell'attrice e, per il caso di rigetto dell'eccezione, formulava domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuta usucapione della servitù.
1 Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., il giudizio veniva istruito a mezzo prova testimoniale e – ritenuto maturo per la decisione – in seguito a plurimi differimenti per la precisazione delle conclusioni perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 16 febbraio 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
Dopo un ulteriore rinvio al fine di organizzare il ruolo, alla scadenza del nuovo termine concesso ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. – Preliminarmente occorre osservare che in tema di actio negatoria servitutis la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire – come nell'azione di revindica – la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte
(così, da ultimo, v. Cass., n. 1905/2023).
Dopo aver legittimamente precisato con la memoria ex art. 183, comma 6, n.
1 c.p.c. che il fondo nella sua titolarità coincide con la particella n. 52 del foglio di mappa 11 del Comune di Tortorici, ha, da un lato, dichiarato Parte_1 di avere smarrito la scrittura privata di acquisto del podere da tale Persona_1 nel 1974 e, dall'altro, chiesto di provare a mezzo testi l'esistenza di un possesso ultraventennale, pacifico e ininterrotto.
Ora, posto che siffatta implicita richiesta di accertamento incidentale della proprietà in forza di usucapione è astrattamente rilevante in questa sede (poiché tale forma di acquisto avviene ipso iure e, in linea generale, la sentenza che lo riconosce ha natura meramente dichiarativa, v. ancora Cass., n. 1905/2023), gli elementi probatori raccolti consentono di ritenere sussistente in capo all'attrice un possesso ultra- ventennale, pacifico e ininterrotto e, in buona sostanza, di ritenere quest'ultima legittimata all'azione.
2 È noto che “per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessario che sussista un comportamento continuo e non interrotto, finalizzato in modo inequivoco all'esercizio sulla cosa per tutto il tempo previsto dalla legge di un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena” (Cass., n. 1745972015), vale a dire un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare anche all'esterno una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa.
Sul punto, il teste ha riferito “che da circa trent'anni questi signori Testimone_1 coltiva(no) questo fondicello e ciò mi risulta poiché fin dal 1984 passo dalla strada che costeggia il terreno (...) e ho visto lì sempre loro”.
E in tal senso depone anche la dichiarazione di che ha “sempre Testimone_2 visto sui luoghi la sig. ” e secondo cui ella “possiede tale appezzamento Parte_1 di terreno da oltre trent'anni”.
Peraltro, una indiretta dimostrazione della titolarità del fondo in capo all'attrice si evince pure dalla dichiarazione del teste di parte convenuta Testimone_3
il quale afferma che la stessa è proprietaria del fondo (“a destra
[...] rispetto al cancello vi è la proprietà della ). Pt_1
In altre parole, ai fini della prova presuntiva in questa sede sufficiente, può ben affermarsi in via incidentale che – all'esterno e per un periodo di almeno venti anni
– si è comportata ed è stata riconosciuta come titolare del Parte_1 fondo, esercitando sullo stesso poteri univocamente diretti a manifestare il corpus possessionis e l'animus rem sibi habendi che, operante nel foro interno, va accertato in virtù di elementi percepibili i.e., nella specie, la coltivazione.
E ciò trova indiretta conferma anche nella produzione delle visure catastali aggiornate al 2 agosto 2011 e allegate da parte attrice alla dichiarazione di valore del procedimento.
Esse infatti permettono di verificare come gli intestatari formali del fondo siano soggetti terzi e cioè non identificabili né con l'attrice, né con l'asserito dante causa della prima, i.e. . Persona_1
È allora evidente che l'inesistenza di una formale intestazione del fondo in capo a ne conferma l'esercizio di un potere di fatto e non smentisce Parte_1
l'avvenuto acquisito da tale nel 1974 (v. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 Per_1
3 c.p.c.), il quale a sua volta avrebbe potuto infatti trasferire sine titulo un bene di cui si credeva parimenti proprietario in virtù del decorso del tempo.
Insomma, essendo emerso che l'attrice esercitava un possesso ad usucapionem almeno dal 1984 (v. dichiarazione teste ), l'eccezione di difetto di Tes_1 legittimazione attiva sollevata da va rigettata, considerato altresì Controparte_1 che la motivazione dell'ordinanza possessoria resa tra le parti (di cui uno stralcio è stato versato al fascicolo dell'attrice e non è contestato) riconosce un titolo di proprietà in capo a (“che per converso il solo titolo di proprietà in Parte_1 capo alla sig.ra (...)”) e che tale elemento – oggetto di libero apprezzamento Pt_1 del Tribunale – ben può concorrere a formarne il convincimento.
3. – Va pertanto esaminata la domanda di acquisto per usucapione della servitù di passaggio avanzata in via riconvenzionale dal convenuto che, tuttavia, risulta nel merito infondata.
Infatti il teste pur avendo dichiarato che Testimone_3 transitava per il fondo di parte attrice, non è stato in grado di Controparte_1 fornire congrue circostanze temporali a supporto (“conosco i luoghi in quanto io badavo in un periodo in cui non ricordo la data esatta, ad un appezzamento di terreno confinante con quello della signora e posso affermare di avere visto il sig. (...attraversare) il viottolo Pt_1 CP_1 esistente sul terreno della sig.ra ). Pt_1
Né a tal fine possono essere utilmente valorizzate la scrittura privata tra e e la deposizione testimoniale di Controparte_1 Persona_2 quest'ultimo.
La prima non ha data certa (v. art. 2704 cod. civ.), non individua compiutamente il bene oggetto di trasferimento e, in ogni caso, sarebbe stata stipulata il 4 novembre
1995, i.e. 18 (e non 20) anni prima dell'introduzione di questo giudizio.
La seconda non consente di superare i limiti dell'atto scritto appena indicati, ma anzi risulta infirmata dall'esame complessivo delle risultanze probatorie.
Essa sconta ancora una volta l'incertezza nell'individuazione del preteso fondo dominante e non chiarisce, pur volendo accettare l'ipotesi di accessione nel possesso con il dante causa ivi adombrata, se vi sia coincidenza tra la “strada carrabile
Tortorici/Zappulla” (v. testimonianza) e la “strada provinciale Tortorici Rocca di Caprileone”
(v. scrittura privata).
Ma vi è di più.
4 Anche laddove si desse per dimostrata tale equiparazione, dal confronto comparativo tra i due elementi di prova (scrittura e deposizione) emergono difformità sulle caratteristiche della servitù idonee a instillare un consistente dubbio in merito alla integrale affidabilità della deposizione stessa.
In particolare, nella scrittura privata si legge che il diritto di accesso al fondo venduto – di cui, lo si ripete, non si conoscono gli estremi catastali – avviene “tramite un cancello in legno posto sulla prospicente strada Provinciale Tortorici Rocca di Caprileone”, mentre in udienza il teste ha dichiarato che il convenuto accederebbe al fondo
“percorrendo un viottolo in terra battuta che conduceva al fondo stesso”, senza fare menzione di siffatto cancello.
Invero l'esistenza di un cancello prossimo alla strada carrabile emerge pure dalla deposizione di il quale ha precisato che per giungere ai Testimone_3 fondi della cognata, dell'attrice e del convenuto occorre attraversare un cancello
(“preciso che rispetto alla strada carrabile, una volta attraversato il cancello, (...)”).
E tale circostanza serve da riscontro alla scrittura privata (“con accesso tramite un cancello in legno posto sulla prospicente strada”) che è, rispetto all'attrice stessa, mero elemento indiziario.
Il teste ha poi chiarito come, superato detto cancello, “a sinistra vi è il fondo di mia cognata più sotto quello di mentre a destra rispetto al cancello vi era la proprietà della CP_1
. Pt_1
Appare allora evidente che entrambe le parti in causa avessero accesso dal cancello in prossimità della strada carrabile, mentre non emerge in maniera rassicurante che parte convenuta avesse il diritto di passare a piedi sul fondo altrui giacché – alla luce dei complessivi riscontri – la scrittura privata va interpretata nel senso di prevedere semplicemente l'ingresso tramite il cancello sulla strada carrabile, ma non dà prova di una relazione di asservimento del fondo dell'attrice a vantaggio del fondo del convenuto.
Né a diversa conclusione si può pervenire alla luce della deposizione di Persona_2
perché egli nulla dice sull'esistenza del cancello, sull'ubicazione del fondo e
[...] nella parte in cui dichiara che il padre percorreva un viottolo in terra battuta rende una dichiarazione generica e, in ragione di quanto sopra osservato, poco probante.
Del resto, se il teste ha precisato che il fondo del convenuto è “più sotto” non Tes_3 si comprende perché avrebbe acquisito il diritto di transitare a Controparte_1
5 destra, ove è collocato il fondo dell'attrice, e non già attraverso il fondo posto a sinistra sotto cui il suo appezzamento di terreno sarebbe (il condizionale è d'obbligo, stante l'omessa individuazione in atti) collocato.
La situazione di incertezza appena delineata non può che ridondare in danno del convenuto che ha agito in via riconvenzionale, essendo suo precipuo onere dimostrare rigorosamente i fatti costitutivi della propria domanda.
A tale proposito il Tribunale rileva che – al di là dei rilievi planimetrici – non è stata prodotta alcuna fotografia idonea a rappresentare lo stato dei luoghi né invero risulta versata in atti la documentazione relativa al procedimento possessorio che ha già visto coinvolte le parti (e che, è appena il caso di notare, non avrebbe condizionato rigidamente l'esito del presente giudizio di natura lato sensu petitoria).
Un deficit siffatto ha comunque impedito di acquisire elementi utili a superare l'incerto risultato dell'istruttoria.
Va dunque accolta la domanda negatoria servitutis spiegata dall'attrice e, per l'effetto, va ordinato al convenuto di astenersi dal turbare il godimento della proprietà del fondo altrui.
Nondimeno la domanda risarcitoria spiegata da deve essere Parte_1 Pt_1 rigettata perché il pregiudizio asseritamente sofferto, che non può ritenersi sussistente in re ipsa, è rimasto sguarnito di qualsivoglia prova.
Né, peraltro, l'attrice può recuperare in questa sede a titolo risarcitorio (e indirettamente) l'importo delle spese di lite che il marito è stato costretto a sborsare a seguito della soccombenza nel giudizio possessorio non oggetto di reclamo, giacché i titoli delle due controversie sono diversi.
4. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno compensate per metà, mentre la restante metà va posta a carico di e liquidata, come in dispositivo, in base ai parametri medi Controparte_1 previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 14/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da
Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a €
1.100.
6 Occorre in proposito precisare che l'indicazione di valore fatta dal difensore di parte attrice ai fini del pagamento del C.U. e dei diritti di segreteria – nella specie € 5.200 – non vincola il Tribunale, rispondendo esclusivamente a esigenze fiscali (Cass., n.
18732/2015, alla cui stregua “l'indicazione del valore della causa, riportata in calce all'atto introduttivo del giudizio per la determinazione del contributo unificato dovuto per legge, ha finalità esclusivamente fiscale, sicché non spiega alcun effetto sulla determinazione del valore della controversia”).
Nella specie a fronte della reiezione della domanda risarcitoria deve tenersi conto del decisum e quindi applicare solo l'art. 15 c.p.c., alla cui stregua “il valore delle cause relative
a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno (...) per duecento per le cause relative alla proprietà” ovvero “per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alla servitù”.
Pertanto, essendo il reddito dominicale del terreno pari a € 0,57 il valore della causa
è in entrambe le ipotesi di calcolo compreso nello scaglione fino a € 1.100.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1224/2013 R.G. promossa da nei Parte_1 confronti di osì provvede: Controparte_1
1) dichiara che non può vantare alcun diritto di passaggio Controparte_1 sul terreno di proprietà di , sito in Tortorici e Parte_1 individuato in Catasto al fg. 11 part. 52 e, per l'effetto, ordina al primo di astenersi dal turbare il godimento della proprietà della seconda;
2) condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1 metà delle spese di lite, che liquida in € 388,51 (di cui € 57,51 per esborsi e il resto per compensi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, compensando la restante metà.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 16 gennaio 2024.
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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