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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 18/08/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1809/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1809/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. e dell'avv. BRUNO ROSA ( ); C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
ALBERTINI SANDRA e dell'avv.
RESISTENTE
con OGGETTO: Riconoscimento di figlio naturale (art. 250 c.c.)
con l'intervento del P.m.- Sede
All'udienza cartolare dell'8.5.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note depositate ex art. 473 bis 28 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo la pregressa relazione more uxorio con la IG e CP_1 la nascita, in data 19 novembre 2019, del figlio riconosciuto solo dalla _1 madre, allegando di aver coltivato il rapporto affettivo con il figlio sia negli alterni periodi di frequentazione con la madre che nel successivo periodo di convivenza dal gennaio 2022 al febbraio 2023 e poi riscontrando la cessazione del rapporto sentimentale e l'ostacolo opposto dalla resistente sia ai contatti padre/figlio – nonostante la disponibilità del padre a recarsi nel luogo di
1 dimora del minore per incontrarlo e tenerlo con sé oltre che ad assumere i corrispondenti doveri di natura economica – sia allo stesso riconoscimento della paternità naturale, con ricorso depositato in data 22/6/2023 il signor evocava in causa la IG . Il ricorrente Parte_1 CP_1 concludeva come di seguito chiedendo “[…] che il Tribunale di Livorno, previa comparizione delle parti e assunte sommarie informazioni d'ufficio, in via d'urgenza, pronunci i seguenti provvedimenti:
1) Dichiarare che il minore nato a [...] il [...], è Persona_2 figlio di nato a [...] il [...]; Parte_1
2) Dichiarare, in accoglimento della conseguenziale domanda, mutato il cognome del piccolo da “ in “ , appellandosi il minore per il futuro, come _1 CP_1 Pt_1 richiesto, Persona_3
3) Per l'effetto dei capi precedenti 1) e 2), ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Grosseto, luogo di nascita del minore, e del comune di Piombino, luogo di residenza del minore, di procedere rispettivamente all'annotazione nell'estratto di nascita del minore e in tutta la documentazione anagrafica sia del _1 riconoscimento del minore da parte del padre biologico Persona_2 [...] sia del cambiamento del cognome del minore da in “ , di Parte_1 CP_1 Pt_1 guisa che, per il futuro, in tutte le certificazioni anagrafiche lo stesso sarà indicato come -maternità e paternità Persona_3 CP_1 Parte_1
4) Adottare ogni opportuno provvedimento in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore;
5) In caso di opposizione, condannare la SI.ra al pagamento delle spese CP_1 di giudizio”.
Si costituiva in causa la IG , la quale contestava in fatto la CP_1 lacunosa ricostruzione del rapporto sentimentale offerta dal ricorrente, diversamente prospettando le vicende della relazione (anche caratterizzata da agiti aggressivi e violenti e da condotte denigratorie del signor poste in Pt_1 essere anche alla presenza di terzi) e negava la sussistenza di alcun periodo di convivenza tra le parti, non avendo peraltro il ricorrente mai inteso lasciare la propria famiglia in Campania. Non mettendo in discussione la paternità naturale del ricorrente, la IG contestava tuttavia che il signor CP_1 si fosse mai interessato alla cura e al sostentamento ordinario e Pt_1 straordinario del figlio, avendolo frequentato in modo del tutto sporadico e per brevissimi periodi. Riscontrando dunque le condizioni anche economiche del proprio nucleo familiare, la IG rassegnava le conclusioni CP_1 che si riportano: “[…] si dichiara remissiva alla decisione del Tribunale in punto di riconoscimento da parte del padre del figlio, e in caso affermativo Conclude Perché
l'Ecc.mo Tribunale di Livorno respinta ogni diversa domanda ed eccezione voglia In via provvisoria prevedere una frequentazione padre-figlio un giorno a settimana , da individuare in modo puntuale , alla presenza della madre in Piombino e determinare il
2 contributo del padre al mantenimento ordinario del figlio nella somma mensile di euro
500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie Nel merito Disporre il regime di affidamento e modalità di frequentazione padre-figlio in conformità a quanto risulterà essere nell'interesse del minore sulla base della richiesta CTU psicologica volta a valutare le competenze genitoriali. Disporre che il SI. versi alla Parte_1
SI.ra con decorrenza dalla nascita del figlio, ovvero dal 19 novembre CP_1
2019, la somma mensile di euro 500 o quella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, come contributo al mantenimento ordinario del figlio, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie necessarie per il figlio secondo le Linee Guida CNF 2017. Condannare il SI. Parte_1 al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dal figlio minore e dalla
[...]
SI.ra per il suo ritardato riconoscimento, da quantificarsi in via CP_1 equitativa. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Sentite le parti all'udienza del 5.10.2023 e disposto preliminare rinvio al fine di consentire il riconoscimento paterno del bambino innanzi all'Ufficiale dello
Stato Civile, veniva successivamente attestato che in data 16 gennaio 2024 il minore era stato riconosciuto dal padre.
Resi provvedimenti provvisori tenuto anche conto dell'accordo tra le parti quanto ad un calendario di frequentazione padre/figlio e demandato al
Servizio Sociale il monitoraggio della situazione familiare, anche al fine di valutare l'effettivo interesse del padre alla compiuta ripresa dei rapporti col figlio minore e al consolidamento della relazione padre/figlio, con _1 attivazione di percorsi di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori, rigettata ogni altra istanza istruttoria, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 473 bis 28 c.p.c. all'udienza dell'8.5.2025.
Alla suddetta udienza, nell'interesse delle parti, gli avvocati si riportavano alle conclusioni rispettivamente rassegnate con le note depositate in data 7.3.2025 e
8.3.2025 (e che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte) e ai relativi scritti difensivi conclusionali.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente osservare che, nelle more del giudizio, ed in particolare in data 16 gennaio 2024, il minore è stato Persona_2 riconosciuto dal padre SI. , con il consenso della madre, come Parte_1 risulta dalla documentazione acquisita agli atti.
Sul punto è dunque venuta meno la materia del contendere.
3 2. Il signor ha chiesto che al figlio sia attribuito il cognome Pt_1 _1 paterno in sostituzione di quello materno assunto alla nascita dal bambino in ragione del riconoscimento della sola madre e invero anche per accordo, illo tempore, tra le parti (v. quanto dichiarato dal ricorrente all'udienza del
5.10.2023: “[…] eravamo d'accordo, io e lei, che non avremmo messo il mio cognome, proprio perché era una storia extraconiugale […]”.
La IG ha chiesto il rigetto della suddetta domanda tenuto conto CP_1 della prolungata assenza paterna, del rapporto solo altalenante tra padre e figlio e del riconoscimento sociale di con il solo cognome materno. _1
Occorre sottolineare che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, “In tema di minori, è legittimo, in ipotesi di secondo riconoscimento da parte del padre,
l'attribuzione del patronimico in aggiunta al cognome della madre, purché non gli arrechi pregiudizio in ragione della cattiva reputazione del padre e purché non sia lesivo della sua identità personale, ove questa si sia definitivamente consolidata con
l'uso del solo matronimico nella trama dei rapporti personali e sociali” (in questi termini, tra le ultime, ord. Cass. 16.1.2020 n. 772).
In tal caso, “[…] il giudice è investito ex art. 262, commi 2 e 3, c.c. del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste dalla disposizione in parola avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticità, che non riguarda né la prima attribuzione (essendo inconfigurabile una regola di prevalenza del criterio del prior in tempore), né il patronimico (per il quale parimenti non sussiste alcun favor in sé)”(ord. Cass.
5.7.2019 n. 18161).
La decisione deve essere assunta nell'esclusivo interesse del minore, tenendo conto della natura inviolabile del diritto al cognome, tutelato ai sensi dell'art. 2
Cost.
Ancora nelle pronunce più recenti i Giudici di legittimità hanno affermato che, anche nel caso di opposizione del genitore che ha riconosciuto per primo, è ammissibile l'attribuzione del cognome del secondo genitore in aggiunta a quello del primo, purché non arrechi pregiudizio al minore in ragione della cattiva reputazione del secondo e purché non sia lesiva della identità personale del figlio, ove questa si sia già definitivamente consolidata, con l'uso del solo primo cognome, nella trama dei rapporti personali e sociali (Cass.
8762/2023, Cass. 18600/2021).
2.1. Tanto posto in tema di principi applicabili al caso in esame, ritiene il
Collegio che debba disporsi l'aggiunta del cognome paterno a quello materno, con configurazione dunque di un doppio cognome “ ”. Persona_4
4 Quanto al primo dei profili sottolineati dalla Corte di Cassazione nelle pronunce citate, non è stato allegato che il padre sia noto alle cronache per qualsivoglia ragione e che dunque il cognome possa costituire in Pt_1 qualche modo uno stigma;
sotto il secondo profilo, deve sottolinearsi che in generale ben difficilmente può dirsi consolidata – salvo eccezionali circostanze
– l'identità personale di un minore che all'epoca dell'introduzione del giudizio aveva tre anni e mezzo e che ne compirà sei solo tra alcuni mesi, non avendo ancora dunque neanche cominciato la frequenza della scuola dell'obbligo. Nel caso di specie poi non emergono circostanze eccezionali che abbiano potuto già in modo indissolubile legare al solo cognome materno l'identificazione sociale del bambino, e dunque la formazione definitiva della sua identità nell'ambito dei rapporti personali e sociali, essendo anche rimasta del tutto genericamente allegata la circostanza, di cui alla comparsa di costituzione, per cui “ _1 all'età di quasi quattro anni, si identifica oramai a livello sociale con il cognome materno” Si ritiene dunque che l'aggiunta del cognome paterno non sia di alcun pregiudizio per il minore, ma anzi che costituisca un arricchimento sul piano identitario.
Va peraltro anche ritenuto che la modificazione accrescitiva del cognome non possa comportare alcun pregiudizio per nemmeno alla luce della _1
(certamente) burrascosa storia familiare e del rapporto fin qui non particolarmente intenso tra padre e figlio. Pur nella cognizione della peculiarità della vicenda (avendo il resistente a lungo tenuto nascosta la relazione extraconiugale e, nel rapporto con i figli nati dal matrimonio in essere, l'esistenza stessa di e nella rilevanza delle condotte _1 interpersonali che hanno poi portato anche alla fine della relazione con la IG , non emergono tuttavia dagli atti condotte ascrivibili all' CP_1 Pt_1 che, per quanto di rilievo nell'esame della domanda di cui si tratta, possano dirsi connotate da specifica e rilevantissima gravità sociale e possano dunque qualificarsi tali da renderlo inidoneo ad assumere il ruolo genitoriale e da incidere negativamente sull'interesse del minore all'aggiunta del patronimico.
Può, inoltre, ragionevolmente affermarsi che – anche nell'auspicabile consolidamento della relazione padre/figlio – l'identificazione di _1 anche col cognome paterno consenta al contrario il prodursi di effetti positivi per il minore, quali una positiva evoluzione del rapporto con il padre, la facilitazione del legame con gli altri suoi figli e la possibilità di affermare nel tempo e in modo autonomo la propria appartenenza alla famiglia paterna.
3. Quanto all'affidamento del figlio minore, pur in considerazione delle previsioni della l. n. 54/2006 – che impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art. 155
5 comma 2 c.c. il cui disposto normativo oggi è trasfuso nell'art. 337 ter c.c.) e ha previsto l'affidamento condiviso come la regola –, ritiene il Tribunale che nel caso di specie, allo stato, il regime dell'affido esclusivo vada considerato il più idoneo a salvaguardare gli interessi del bambino.
3.1. E' noto che a fondamento delle valutazione da svolgere in tema il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema
Corte, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n.
28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).
3.2. Va premesso che i servizi sociali hanno depositato l'ultima relazione di aggiornamento solo in data 7.5.2025, a ridosso dell'udienza di rimessione della causa in decisione e oltre il termine assegnato per consentire alle parti un contraddittorio sul punto negli scritti conclusionali.
Osserva tuttavia il Tribunale che quanto da ultimo riportato si pone sostanzialmente in linea con le precedenti relazioni, attestando una perdurante accesa conflittualità tra le parti sulla base di una reciproca recriminazione delle rispettive ragioni. Ciò sebbene i signori e siano in alcuni CP_1 Pt_1 periodi, specie festivi, riusciti a coltivare un dialogo minimo in particolare per l'organizzazione degli incontri padre/figlio.
3.3. Il significativo livello di scontro tuttora esistente tra i genitori, effettivo focus del conflitto, come delineatosi anche nel corso del processo e nelle occasioni di comparizione delle parti, non consente alle parti il dialogo necessario al fine di assumere le decisioni di maggior rilievo nell'interesse del minore. Va inoltre ulteriormente considerata la distanza geografica tra il luogo
6 di residenza del minore e del signor e, soprattutto, la dichiarata Pt_1 indisponibilità del medesimo ad essere maggiormente presente sul territorio livornese, trattandosi, quest'ultimo, di elemento che attesta la necessità dello svolgimento di un ulteriore percorso di consapevolezza, da parte del padre, quanto alle esigenze non solo economiche, ma anche di presenza fisica, emotiva e valoriale (da realizzarsi in ipotesi anche con intensificazione degli incontri nei periodi feriali e, in prospettiva, anche nell'ambito del contesto familiare paterno) per un reale sviluppo del rapporto col figlio.
Le suddette considerazioni non possono essere superate dall'impossibilità, per il signor di ottenere congedi parentali nel caso di affido esclusivo del Pt_1 minore alla madre, dovendo questi ultimi peraltro legittimamente spettare al genitore effettivamente presente nella quotidianità del figlio.
Quanto alla posizione della IG vi è invece da osservare che la CP_1 medesima ha sempre svolto con adeguatezza il ruolo genitoriale, nulla essendo emerso in senso contrario nelle relazioni di monitoraggio e, se pur con le difficoltà derivanti dal difficile rapporto interpersonale con l ha cercato Pt_1 nel corso del procedimento di sviluppare un atteggiamento collaborativo, orientato al benessere del minore, al fine di assicurare al bambino la prospettiva della effettiva ripresa dei rapporti padre/figlio.
3.3. Alla luce di tali osservazioni, il figlio minore va dunque affidato _1 in via esclusiva alla madre , la quale assumerà le decisioni di CP_1 straordinaria amministrazione relative al bambino tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo. Tenuto conto di ciò, deve quindi disporsi che, nello specifico, la madre, in via esclusiva, possa assumere le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, in ragione delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di _1
Il bambino va collocato in via prevalente presso l'abitazione materna in
Piombino (LI).
4. Quanto alle modalità di esercizio del diritto di visita, va in questa sede considerato che nonostante l'elevata conflittualità, i Servizi hanno comunque sottolineato la necessità di valorizzare gli sforzi compiuti da entrambe le parti e il percorso sin qui svolto, e ciò anche al fine di rafforzare nella madre la fiducia nel progressivo consolidamento di un autonomo rapporto padre/figlio, pur con la distanza geografica. Del resto, sul punto, va osservato che sono stati sperimentati sin dal mese di febbraio 2025 gli incontri padre/figlio senza la
(inizialmente prevista) presenza della madre o di persona di sua fiducia e che,
7 per quanto riferito dalla IG ai Servizi Sociali, il bambino, che pur CP_1 deve essere incoraggiato a incontrare il padre, resta volentieri con lui.
Ne deriva la conferma in questa sede della previsione di una frequentazione padre/figlio almeno per tre giorni al mese (anche due giorni consecutivi al fine di favorire la continuità della relazione, da un lato, e di limitare i costi e i tempi degli spostamenti del padre, dall'altro lato), dalla mattina e fino almeno ad ore
17:00; in caso di incontri infrasettimanali, il padre potrà andare a prendere il bambino a scuola tenendolo con sé il pomeriggio fino alle ore 20, anche con cena. Le parti concorderanno alla fine di ciascun mese il calendario di visita del mese successivo, ciò tenendo conto delle esigenze lavorative e personali di entrambi i genitori, col supporto, in caso di conflitto, del servizio sociale per l'effettiva determinazione. Gli incontri avverranno senza la presenza della madre e, in caso di impegno lavorativo di quest'ultima, il signor potrà Pt_1 prendere il bambino da un familiare di riferimento della resistente ovvero, in caso di indisponibilità, da una baby sitter che sarà individuata dalla IG
; secondo le stesse modalità, il padre potrà lasciare al termine CP_1 _1 dell'incontro ove la madre sia impegnata lavorativamente.
Il signor potrà poi effettuare con tre videochiamate alla Pt_1 _1 settimana in una fascia oraria compresa tra le 19:00 e le 20:00, accordandosi le parti di volta in volta quanto al giorno della successiva telefonata.
5. Con riguardo alle questioni accessorie di natura economica, stante la collocazione prevalente del minore presso la madre, osserva il Collegio che è necessario prevedere un contributo al mantenimento del figlio da porsi a carico del padre in ragione della totalità del tempo trascorso da con la _1 madre, sulla quale gravano tutte le spese di gestione del bambino.
Occorre del resto sottolineare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza
8 economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. n. 17089 del
2013).
Tenuto conto dei redditi delle parti, come emergenti dalla documentazione tempo per tempo depositata da entrambi, valutati gli oneri di mantenimento degli ulteriori figli da parte del resistente, il quale peraltro sul punto può fare affidamento sul coniuge e su una situazione familiare riferita stabile, da un lato, e valutata la situazione della IG , priva di una rete familiare CP_1 idonea a supportarla nella gestione del minore, appare equo che il signor versi alla IG , a titolo di contributo al mantenimento di Pt_1 CP_1 la somma di euro 320,00 mensili, importo rivalutabile annualmente _1 secondo ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese e a decorrere dal mese di giugno
2023.
Le spese straordinarie necessarie per il figlio saranno suddivise dai genitori nella rispettiva misura del 50%; tali spese, ai fini del rimborso della quota, dovranno essere preventivamente concordate ed adeguatamente documentate e dovranno essere individuate in base al protocollo CNF in vigore. I genitori divideranno nella stessa misura le spese relative alla mensa scolastica del bambino, nel caso di frequenza a tempo pieno della scuola primaria.
Quanto all'assegno unico per il figlio minore, la IG lo CP_1 percepirà integralmente avuto riguardo al carico familiare gravante sulla medesima.
5. Sulla scorta di quanto emerso dagli atti di causa, come anche sin qui argomentato, appare opportuno disporre la prosecuzione di un monitoraggio familiare da parte del Servizio Sociale competente, che darà conto anche dell'eventuale attivazione in favore delle parti del percorso di sostegno alla genitorialità e del suo svolgersi, con onere di riferire al Giudice Tutelare con relazione socio familiare relativa al minore da depositarsi nel termine _1 di nove mesi, avendo il Servizio cura di descrivere il contesto socio-familiare ed ambientale del bambino e di approfondire l'ambito delle relazioni familiari tra genitori e figli e tra genitori e famiglia di origine, il tutto, in ogni caso, secondo lo schema concordato nella linee guida del giugno 2018.
Il Servizio inoltre riferirà specificamente in merito agli eventuali interventi di supporto svolti su richiesta delle parti al fine dell'organizzazione degli incontri padre/figlio.
6. Le spese del giudizio tenuto conto dell'esito del giudizio in relazione alle domande reciprocamente formulate, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
9
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone come segue:
1) preso atto del riconoscimento del figlio da parte del signor _1
, dispone che il minore assuma il cognome “ ” Parte_1 Persona_4 autorizzando l'Ufficiale di Stato Civile competente a procedere alle relative annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
2) il figlio minore è affidato in via esclusiva alla madre _1 [...]
, presso la quale il minore sarà collocato, con residenza in Piombino CP_1
(Livorno) presso l'abitazione della IG;
la ricorrente assumerà in CP_1 via esclusiva le decisioni di straordinaria amministrazione e di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, in ragione delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di _1
3) il padre vedrà il figlio almeno per tre giorni al mese (anche due giorni consecutivi al fine di favorire la continuità della relazione, da un lato, e di limitare i costi e i tempi degli spostamenti del padre, dall'altro lato), dalla mattina e fino almeno ad ore 17:00; in caso di incontri infrasettimanali, il padre potrà andare a prendere il bambino a scuola tenendolo con sé il pomeriggio fino alle ore 20, anche con cena. Le parti concorderanno alla fine di ciascun mese il calendario di visita del mese successivo, ciò tenendo conto delle esigenze lavorative e personali di entrambi i genitori, col supporto, in caso di conflitto, del servizio sociale per l'effettiva determinazione. Gli incontri avverranno senza la presenza della madre e, in caso di impegno lavorativo di quest'ultima, il signor potrà prendere il bambino da un familiare di Pt_1 riferimento della resistente ovvero, in caso di indisponibilità, da una baby sitter che sarà individuata dalla IG;
secondo le stesse modalità, il CP_1 padre potrà lasciare al termine dell'incontro ove la madre sia _1 impegnata lavorativamente.
Il signor potrà poi effettuare con tre videochiamate alla Pt_1 _1 settimana in una fascia oraria compresa tra le 19:00 e le 20:00, accordandosi le parti di volta in volta quanto al giorno della successiva telefonata;
4) il signor contribuirà al mantenimento ordinario del figlio Parte_1 versando alla IG l'importo mensile di euro _1 CP_1
320,00 entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo
ISTAT, a decorrere dal mese di giugno 2023; i genitori contribuiranno al pagamento delle spese straordinarie necessarie per il bambino nella rispettiva misura del 50%; le spese dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate e dovranno essere individuate secondo il protocollo del CNF attualmente in vigore. I genitori divideranno nella stessa misura le spese relative alla mensa scolastica eventualmente necessaria per
_1
10 5) l'assegno unico sarà percepito dalla IG nella misura del CP_1
100%;
6) dispone la prosecuzione di un monitoraggio familiare da parte del Servizio
Sociale competente, che darà conto anche dell'eventuale attivazione in favore delle parti del percorso di sostegno alla genitorialità e del suo svolgersi, con onere di riferire al Giudice Tutelare con relazione socio familiare relativa al minore da depositarsi nel termine di nove mesi, avendo il Servizio _1 cura di descrivere il contesto socio-familiare ed ambientale del bambino e di approfondire l'ambito delle relazioni familiari tra genitori e figli e tra genitori e famiglia di origine, il tutto, in ogni caso, secondo lo schema concordato nella linee guida del giugno 2018. Il Servizio inoltre riferirà specificamente in merito agli eventuali interventi di supporto svolti su richiesta delle parti al fine dell'organizzazione degli incontri padre/figlio.
7) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 10.7.2025
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1809/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. e dell'avv. BRUNO ROSA ( ); C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
ALBERTINI SANDRA e dell'avv.
RESISTENTE
con OGGETTO: Riconoscimento di figlio naturale (art. 250 c.c.)
con l'intervento del P.m.- Sede
All'udienza cartolare dell'8.5.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note depositate ex art. 473 bis 28 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo la pregressa relazione more uxorio con la IG e CP_1 la nascita, in data 19 novembre 2019, del figlio riconosciuto solo dalla _1 madre, allegando di aver coltivato il rapporto affettivo con il figlio sia negli alterni periodi di frequentazione con la madre che nel successivo periodo di convivenza dal gennaio 2022 al febbraio 2023 e poi riscontrando la cessazione del rapporto sentimentale e l'ostacolo opposto dalla resistente sia ai contatti padre/figlio – nonostante la disponibilità del padre a recarsi nel luogo di
1 dimora del minore per incontrarlo e tenerlo con sé oltre che ad assumere i corrispondenti doveri di natura economica – sia allo stesso riconoscimento della paternità naturale, con ricorso depositato in data 22/6/2023 il signor evocava in causa la IG . Il ricorrente Parte_1 CP_1 concludeva come di seguito chiedendo “[…] che il Tribunale di Livorno, previa comparizione delle parti e assunte sommarie informazioni d'ufficio, in via d'urgenza, pronunci i seguenti provvedimenti:
1) Dichiarare che il minore nato a [...] il [...], è Persona_2 figlio di nato a [...] il [...]; Parte_1
2) Dichiarare, in accoglimento della conseguenziale domanda, mutato il cognome del piccolo da “ in “ , appellandosi il minore per il futuro, come _1 CP_1 Pt_1 richiesto, Persona_3
3) Per l'effetto dei capi precedenti 1) e 2), ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Grosseto, luogo di nascita del minore, e del comune di Piombino, luogo di residenza del minore, di procedere rispettivamente all'annotazione nell'estratto di nascita del minore e in tutta la documentazione anagrafica sia del _1 riconoscimento del minore da parte del padre biologico Persona_2 [...] sia del cambiamento del cognome del minore da in “ , di Parte_1 CP_1 Pt_1 guisa che, per il futuro, in tutte le certificazioni anagrafiche lo stesso sarà indicato come -maternità e paternità Persona_3 CP_1 Parte_1
4) Adottare ogni opportuno provvedimento in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore;
5) In caso di opposizione, condannare la SI.ra al pagamento delle spese CP_1 di giudizio”.
Si costituiva in causa la IG , la quale contestava in fatto la CP_1 lacunosa ricostruzione del rapporto sentimentale offerta dal ricorrente, diversamente prospettando le vicende della relazione (anche caratterizzata da agiti aggressivi e violenti e da condotte denigratorie del signor poste in Pt_1 essere anche alla presenza di terzi) e negava la sussistenza di alcun periodo di convivenza tra le parti, non avendo peraltro il ricorrente mai inteso lasciare la propria famiglia in Campania. Non mettendo in discussione la paternità naturale del ricorrente, la IG contestava tuttavia che il signor CP_1 si fosse mai interessato alla cura e al sostentamento ordinario e Pt_1 straordinario del figlio, avendolo frequentato in modo del tutto sporadico e per brevissimi periodi. Riscontrando dunque le condizioni anche economiche del proprio nucleo familiare, la IG rassegnava le conclusioni CP_1 che si riportano: “[…] si dichiara remissiva alla decisione del Tribunale in punto di riconoscimento da parte del padre del figlio, e in caso affermativo Conclude Perché
l'Ecc.mo Tribunale di Livorno respinta ogni diversa domanda ed eccezione voglia In via provvisoria prevedere una frequentazione padre-figlio un giorno a settimana , da individuare in modo puntuale , alla presenza della madre in Piombino e determinare il
2 contributo del padre al mantenimento ordinario del figlio nella somma mensile di euro
500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie Nel merito Disporre il regime di affidamento e modalità di frequentazione padre-figlio in conformità a quanto risulterà essere nell'interesse del minore sulla base della richiesta CTU psicologica volta a valutare le competenze genitoriali. Disporre che il SI. versi alla Parte_1
SI.ra con decorrenza dalla nascita del figlio, ovvero dal 19 novembre CP_1
2019, la somma mensile di euro 500 o quella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, come contributo al mantenimento ordinario del figlio, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie necessarie per il figlio secondo le Linee Guida CNF 2017. Condannare il SI. Parte_1 al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dal figlio minore e dalla
[...]
SI.ra per il suo ritardato riconoscimento, da quantificarsi in via CP_1 equitativa. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Sentite le parti all'udienza del 5.10.2023 e disposto preliminare rinvio al fine di consentire il riconoscimento paterno del bambino innanzi all'Ufficiale dello
Stato Civile, veniva successivamente attestato che in data 16 gennaio 2024 il minore era stato riconosciuto dal padre.
Resi provvedimenti provvisori tenuto anche conto dell'accordo tra le parti quanto ad un calendario di frequentazione padre/figlio e demandato al
Servizio Sociale il monitoraggio della situazione familiare, anche al fine di valutare l'effettivo interesse del padre alla compiuta ripresa dei rapporti col figlio minore e al consolidamento della relazione padre/figlio, con _1 attivazione di percorsi di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori, rigettata ogni altra istanza istruttoria, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 473 bis 28 c.p.c. all'udienza dell'8.5.2025.
Alla suddetta udienza, nell'interesse delle parti, gli avvocati si riportavano alle conclusioni rispettivamente rassegnate con le note depositate in data 7.3.2025 e
8.3.2025 (e che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte) e ai relativi scritti difensivi conclusionali.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente osservare che, nelle more del giudizio, ed in particolare in data 16 gennaio 2024, il minore è stato Persona_2 riconosciuto dal padre SI. , con il consenso della madre, come Parte_1 risulta dalla documentazione acquisita agli atti.
Sul punto è dunque venuta meno la materia del contendere.
3 2. Il signor ha chiesto che al figlio sia attribuito il cognome Pt_1 _1 paterno in sostituzione di quello materno assunto alla nascita dal bambino in ragione del riconoscimento della sola madre e invero anche per accordo, illo tempore, tra le parti (v. quanto dichiarato dal ricorrente all'udienza del
5.10.2023: “[…] eravamo d'accordo, io e lei, che non avremmo messo il mio cognome, proprio perché era una storia extraconiugale […]”.
La IG ha chiesto il rigetto della suddetta domanda tenuto conto CP_1 della prolungata assenza paterna, del rapporto solo altalenante tra padre e figlio e del riconoscimento sociale di con il solo cognome materno. _1
Occorre sottolineare che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, “In tema di minori, è legittimo, in ipotesi di secondo riconoscimento da parte del padre,
l'attribuzione del patronimico in aggiunta al cognome della madre, purché non gli arrechi pregiudizio in ragione della cattiva reputazione del padre e purché non sia lesivo della sua identità personale, ove questa si sia definitivamente consolidata con
l'uso del solo matronimico nella trama dei rapporti personali e sociali” (in questi termini, tra le ultime, ord. Cass. 16.1.2020 n. 772).
In tal caso, “[…] il giudice è investito ex art. 262, commi 2 e 3, c.c. del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste dalla disposizione in parola avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticità, che non riguarda né la prima attribuzione (essendo inconfigurabile una regola di prevalenza del criterio del prior in tempore), né il patronimico (per il quale parimenti non sussiste alcun favor in sé)”(ord. Cass.
5.7.2019 n. 18161).
La decisione deve essere assunta nell'esclusivo interesse del minore, tenendo conto della natura inviolabile del diritto al cognome, tutelato ai sensi dell'art. 2
Cost.
Ancora nelle pronunce più recenti i Giudici di legittimità hanno affermato che, anche nel caso di opposizione del genitore che ha riconosciuto per primo, è ammissibile l'attribuzione del cognome del secondo genitore in aggiunta a quello del primo, purché non arrechi pregiudizio al minore in ragione della cattiva reputazione del secondo e purché non sia lesiva della identità personale del figlio, ove questa si sia già definitivamente consolidata, con l'uso del solo primo cognome, nella trama dei rapporti personali e sociali (Cass.
8762/2023, Cass. 18600/2021).
2.1. Tanto posto in tema di principi applicabili al caso in esame, ritiene il
Collegio che debba disporsi l'aggiunta del cognome paterno a quello materno, con configurazione dunque di un doppio cognome “ ”. Persona_4
4 Quanto al primo dei profili sottolineati dalla Corte di Cassazione nelle pronunce citate, non è stato allegato che il padre sia noto alle cronache per qualsivoglia ragione e che dunque il cognome possa costituire in Pt_1 qualche modo uno stigma;
sotto il secondo profilo, deve sottolinearsi che in generale ben difficilmente può dirsi consolidata – salvo eccezionali circostanze
– l'identità personale di un minore che all'epoca dell'introduzione del giudizio aveva tre anni e mezzo e che ne compirà sei solo tra alcuni mesi, non avendo ancora dunque neanche cominciato la frequenza della scuola dell'obbligo. Nel caso di specie poi non emergono circostanze eccezionali che abbiano potuto già in modo indissolubile legare al solo cognome materno l'identificazione sociale del bambino, e dunque la formazione definitiva della sua identità nell'ambito dei rapporti personali e sociali, essendo anche rimasta del tutto genericamente allegata la circostanza, di cui alla comparsa di costituzione, per cui “ _1 all'età di quasi quattro anni, si identifica oramai a livello sociale con il cognome materno” Si ritiene dunque che l'aggiunta del cognome paterno non sia di alcun pregiudizio per il minore, ma anzi che costituisca un arricchimento sul piano identitario.
Va peraltro anche ritenuto che la modificazione accrescitiva del cognome non possa comportare alcun pregiudizio per nemmeno alla luce della _1
(certamente) burrascosa storia familiare e del rapporto fin qui non particolarmente intenso tra padre e figlio. Pur nella cognizione della peculiarità della vicenda (avendo il resistente a lungo tenuto nascosta la relazione extraconiugale e, nel rapporto con i figli nati dal matrimonio in essere, l'esistenza stessa di e nella rilevanza delle condotte _1 interpersonali che hanno poi portato anche alla fine della relazione con la IG , non emergono tuttavia dagli atti condotte ascrivibili all' CP_1 Pt_1 che, per quanto di rilievo nell'esame della domanda di cui si tratta, possano dirsi connotate da specifica e rilevantissima gravità sociale e possano dunque qualificarsi tali da renderlo inidoneo ad assumere il ruolo genitoriale e da incidere negativamente sull'interesse del minore all'aggiunta del patronimico.
Può, inoltre, ragionevolmente affermarsi che – anche nell'auspicabile consolidamento della relazione padre/figlio – l'identificazione di _1 anche col cognome paterno consenta al contrario il prodursi di effetti positivi per il minore, quali una positiva evoluzione del rapporto con il padre, la facilitazione del legame con gli altri suoi figli e la possibilità di affermare nel tempo e in modo autonomo la propria appartenenza alla famiglia paterna.
3. Quanto all'affidamento del figlio minore, pur in considerazione delle previsioni della l. n. 54/2006 – che impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art. 155
5 comma 2 c.c. il cui disposto normativo oggi è trasfuso nell'art. 337 ter c.c.) e ha previsto l'affidamento condiviso come la regola –, ritiene il Tribunale che nel caso di specie, allo stato, il regime dell'affido esclusivo vada considerato il più idoneo a salvaguardare gli interessi del bambino.
3.1. E' noto che a fondamento delle valutazione da svolgere in tema il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema
Corte, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n.
28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).
3.2. Va premesso che i servizi sociali hanno depositato l'ultima relazione di aggiornamento solo in data 7.5.2025, a ridosso dell'udienza di rimessione della causa in decisione e oltre il termine assegnato per consentire alle parti un contraddittorio sul punto negli scritti conclusionali.
Osserva tuttavia il Tribunale che quanto da ultimo riportato si pone sostanzialmente in linea con le precedenti relazioni, attestando una perdurante accesa conflittualità tra le parti sulla base di una reciproca recriminazione delle rispettive ragioni. Ciò sebbene i signori e siano in alcuni CP_1 Pt_1 periodi, specie festivi, riusciti a coltivare un dialogo minimo in particolare per l'organizzazione degli incontri padre/figlio.
3.3. Il significativo livello di scontro tuttora esistente tra i genitori, effettivo focus del conflitto, come delineatosi anche nel corso del processo e nelle occasioni di comparizione delle parti, non consente alle parti il dialogo necessario al fine di assumere le decisioni di maggior rilievo nell'interesse del minore. Va inoltre ulteriormente considerata la distanza geografica tra il luogo
6 di residenza del minore e del signor e, soprattutto, la dichiarata Pt_1 indisponibilità del medesimo ad essere maggiormente presente sul territorio livornese, trattandosi, quest'ultimo, di elemento che attesta la necessità dello svolgimento di un ulteriore percorso di consapevolezza, da parte del padre, quanto alle esigenze non solo economiche, ma anche di presenza fisica, emotiva e valoriale (da realizzarsi in ipotesi anche con intensificazione degli incontri nei periodi feriali e, in prospettiva, anche nell'ambito del contesto familiare paterno) per un reale sviluppo del rapporto col figlio.
Le suddette considerazioni non possono essere superate dall'impossibilità, per il signor di ottenere congedi parentali nel caso di affido esclusivo del Pt_1 minore alla madre, dovendo questi ultimi peraltro legittimamente spettare al genitore effettivamente presente nella quotidianità del figlio.
Quanto alla posizione della IG vi è invece da osservare che la CP_1 medesima ha sempre svolto con adeguatezza il ruolo genitoriale, nulla essendo emerso in senso contrario nelle relazioni di monitoraggio e, se pur con le difficoltà derivanti dal difficile rapporto interpersonale con l ha cercato Pt_1 nel corso del procedimento di sviluppare un atteggiamento collaborativo, orientato al benessere del minore, al fine di assicurare al bambino la prospettiva della effettiva ripresa dei rapporti padre/figlio.
3.3. Alla luce di tali osservazioni, il figlio minore va dunque affidato _1 in via esclusiva alla madre , la quale assumerà le decisioni di CP_1 straordinaria amministrazione relative al bambino tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo. Tenuto conto di ciò, deve quindi disporsi che, nello specifico, la madre, in via esclusiva, possa assumere le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, in ragione delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di _1
Il bambino va collocato in via prevalente presso l'abitazione materna in
Piombino (LI).
4. Quanto alle modalità di esercizio del diritto di visita, va in questa sede considerato che nonostante l'elevata conflittualità, i Servizi hanno comunque sottolineato la necessità di valorizzare gli sforzi compiuti da entrambe le parti e il percorso sin qui svolto, e ciò anche al fine di rafforzare nella madre la fiducia nel progressivo consolidamento di un autonomo rapporto padre/figlio, pur con la distanza geografica. Del resto, sul punto, va osservato che sono stati sperimentati sin dal mese di febbraio 2025 gli incontri padre/figlio senza la
(inizialmente prevista) presenza della madre o di persona di sua fiducia e che,
7 per quanto riferito dalla IG ai Servizi Sociali, il bambino, che pur CP_1 deve essere incoraggiato a incontrare il padre, resta volentieri con lui.
Ne deriva la conferma in questa sede della previsione di una frequentazione padre/figlio almeno per tre giorni al mese (anche due giorni consecutivi al fine di favorire la continuità della relazione, da un lato, e di limitare i costi e i tempi degli spostamenti del padre, dall'altro lato), dalla mattina e fino almeno ad ore
17:00; in caso di incontri infrasettimanali, il padre potrà andare a prendere il bambino a scuola tenendolo con sé il pomeriggio fino alle ore 20, anche con cena. Le parti concorderanno alla fine di ciascun mese il calendario di visita del mese successivo, ciò tenendo conto delle esigenze lavorative e personali di entrambi i genitori, col supporto, in caso di conflitto, del servizio sociale per l'effettiva determinazione. Gli incontri avverranno senza la presenza della madre e, in caso di impegno lavorativo di quest'ultima, il signor potrà Pt_1 prendere il bambino da un familiare di riferimento della resistente ovvero, in caso di indisponibilità, da una baby sitter che sarà individuata dalla IG
; secondo le stesse modalità, il padre potrà lasciare al termine CP_1 _1 dell'incontro ove la madre sia impegnata lavorativamente.
Il signor potrà poi effettuare con tre videochiamate alla Pt_1 _1 settimana in una fascia oraria compresa tra le 19:00 e le 20:00, accordandosi le parti di volta in volta quanto al giorno della successiva telefonata.
5. Con riguardo alle questioni accessorie di natura economica, stante la collocazione prevalente del minore presso la madre, osserva il Collegio che è necessario prevedere un contributo al mantenimento del figlio da porsi a carico del padre in ragione della totalità del tempo trascorso da con la _1 madre, sulla quale gravano tutte le spese di gestione del bambino.
Occorre del resto sottolineare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza
8 economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. n. 17089 del
2013).
Tenuto conto dei redditi delle parti, come emergenti dalla documentazione tempo per tempo depositata da entrambi, valutati gli oneri di mantenimento degli ulteriori figli da parte del resistente, il quale peraltro sul punto può fare affidamento sul coniuge e su una situazione familiare riferita stabile, da un lato, e valutata la situazione della IG , priva di una rete familiare CP_1 idonea a supportarla nella gestione del minore, appare equo che il signor versi alla IG , a titolo di contributo al mantenimento di Pt_1 CP_1 la somma di euro 320,00 mensili, importo rivalutabile annualmente _1 secondo ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese e a decorrere dal mese di giugno
2023.
Le spese straordinarie necessarie per il figlio saranno suddivise dai genitori nella rispettiva misura del 50%; tali spese, ai fini del rimborso della quota, dovranno essere preventivamente concordate ed adeguatamente documentate e dovranno essere individuate in base al protocollo CNF in vigore. I genitori divideranno nella stessa misura le spese relative alla mensa scolastica del bambino, nel caso di frequenza a tempo pieno della scuola primaria.
Quanto all'assegno unico per il figlio minore, la IG lo CP_1 percepirà integralmente avuto riguardo al carico familiare gravante sulla medesima.
5. Sulla scorta di quanto emerso dagli atti di causa, come anche sin qui argomentato, appare opportuno disporre la prosecuzione di un monitoraggio familiare da parte del Servizio Sociale competente, che darà conto anche dell'eventuale attivazione in favore delle parti del percorso di sostegno alla genitorialità e del suo svolgersi, con onere di riferire al Giudice Tutelare con relazione socio familiare relativa al minore da depositarsi nel termine _1 di nove mesi, avendo il Servizio cura di descrivere il contesto socio-familiare ed ambientale del bambino e di approfondire l'ambito delle relazioni familiari tra genitori e figli e tra genitori e famiglia di origine, il tutto, in ogni caso, secondo lo schema concordato nella linee guida del giugno 2018.
Il Servizio inoltre riferirà specificamente in merito agli eventuali interventi di supporto svolti su richiesta delle parti al fine dell'organizzazione degli incontri padre/figlio.
6. Le spese del giudizio tenuto conto dell'esito del giudizio in relazione alle domande reciprocamente formulate, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
9
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone come segue:
1) preso atto del riconoscimento del figlio da parte del signor _1
, dispone che il minore assuma il cognome “ ” Parte_1 Persona_4 autorizzando l'Ufficiale di Stato Civile competente a procedere alle relative annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
2) il figlio minore è affidato in via esclusiva alla madre _1 [...]
, presso la quale il minore sarà collocato, con residenza in Piombino CP_1
(Livorno) presso l'abitazione della IG;
la ricorrente assumerà in CP_1 via esclusiva le decisioni di straordinaria amministrazione e di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, in ragione delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di _1
3) il padre vedrà il figlio almeno per tre giorni al mese (anche due giorni consecutivi al fine di favorire la continuità della relazione, da un lato, e di limitare i costi e i tempi degli spostamenti del padre, dall'altro lato), dalla mattina e fino almeno ad ore 17:00; in caso di incontri infrasettimanali, il padre potrà andare a prendere il bambino a scuola tenendolo con sé il pomeriggio fino alle ore 20, anche con cena. Le parti concorderanno alla fine di ciascun mese il calendario di visita del mese successivo, ciò tenendo conto delle esigenze lavorative e personali di entrambi i genitori, col supporto, in caso di conflitto, del servizio sociale per l'effettiva determinazione. Gli incontri avverranno senza la presenza della madre e, in caso di impegno lavorativo di quest'ultima, il signor potrà prendere il bambino da un familiare di Pt_1 riferimento della resistente ovvero, in caso di indisponibilità, da una baby sitter che sarà individuata dalla IG;
secondo le stesse modalità, il CP_1 padre potrà lasciare al termine dell'incontro ove la madre sia _1 impegnata lavorativamente.
Il signor potrà poi effettuare con tre videochiamate alla Pt_1 _1 settimana in una fascia oraria compresa tra le 19:00 e le 20:00, accordandosi le parti di volta in volta quanto al giorno della successiva telefonata;
4) il signor contribuirà al mantenimento ordinario del figlio Parte_1 versando alla IG l'importo mensile di euro _1 CP_1
320,00 entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo
ISTAT, a decorrere dal mese di giugno 2023; i genitori contribuiranno al pagamento delle spese straordinarie necessarie per il bambino nella rispettiva misura del 50%; le spese dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate e dovranno essere individuate secondo il protocollo del CNF attualmente in vigore. I genitori divideranno nella stessa misura le spese relative alla mensa scolastica eventualmente necessaria per
_1
10 5) l'assegno unico sarà percepito dalla IG nella misura del CP_1
100%;
6) dispone la prosecuzione di un monitoraggio familiare da parte del Servizio
Sociale competente, che darà conto anche dell'eventuale attivazione in favore delle parti del percorso di sostegno alla genitorialità e del suo svolgersi, con onere di riferire al Giudice Tutelare con relazione socio familiare relativa al minore da depositarsi nel termine di nove mesi, avendo il Servizio _1 cura di descrivere il contesto socio-familiare ed ambientale del bambino e di approfondire l'ambito delle relazioni familiari tra genitori e figli e tra genitori e famiglia di origine, il tutto, in ogni caso, secondo lo schema concordato nella linee guida del giugno 2018. Il Servizio inoltre riferirà specificamente in merito agli eventuali interventi di supporto svolti su richiesta delle parti al fine dell'organizzazione degli incontri padre/figlio.
7) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 10.7.2025
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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