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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 16/10/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DI UDIENZA c.d. mista svolta in presenza e mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo TEAMS ai sensi dell'art. 127 bis comma 2 c.p.c. N.R.G. 605/2025 Oggi 16 ottobre 2025, alle ore 10:32, innanzi al Dott. Francesco Manfredi, all'udienza svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo Teams ai sensi degli artt. 35 commi 2 e 11 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, 127 terzo comma, 127 bis c.p.c., 196 duodecies disp. att. c.p.c., Sono presenti: Per è collegato da remoto l'Avv. CAROLINA TASCA, la cui identità è verificata dal giudice Parte_1 sulla base della sua dichiarazione/per conoscenza personale e che è collegato tramite indirizzo email. Per è presente in udienza l'Avv. Controparte_1
LI in sostituzione dell'Avv. TARZIA MARIO ROBERTO, giusta delega scritta che deposita. Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. Il Giudice richiama l'art. 196duodecies disp. att. c.p.c. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda come da memoria. Insiste per le eccezioni. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Su invito del Giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo Teams è avvenuto regolarmente.
Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 281sexies c.p.c., la seguente SENTENZA (art. 281 sexies c.p.c.; art. 281 terdecies c.p.c.) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 605/2025 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. BALESTRO SILVIA e Parte_1 C.F._1 dall'Avv. TASCA CAROLINA ( ), presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in C.F._2 forza di procura in calce all'atto i
Parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. TARZIA MARIO ROBERTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 281undecies del Capo III-quater del C.p.c., 28 del d.lgs. n. 150/2011, 4 del d.lgs. n.
216/2003, depositato in data 04/07/2025 ha adito il Tribunale di Lodi in funzione di Giudice Parte_1 del Lavoro, nel contraddittorio con Controparte_1
domandando l'accertamento della condotta discriminatoria – e per l'effetto l'immediata
[...] cessazione-, consistente nel diniego del computo nel nucleo familiare dei familiari residenti in [...]ai fini del diritto all'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2 del D.L. n. 69/88 conv. in L. n. 153/88, e dunque la condanna di alla rimozione degli effetti della discriminazione e alla corresponsione del detto CP_1 assegno, pari a complessivi € 4.537,60 per il periodo dal 1.07.2021 al 28.02.2022, successivo al periodo accertato con ordinanza di accoglimento emessa dal Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, n.
1424/2022 (r.g. 18/2022 e cause riunite).
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha allegato di essere titolare di permesso di lungo soggiorno in territorio italiano e di essere residente in territorio italiano;
di essere alle dipendenze di Ges.Car. s.r.l.; di aver presentato domanda per l'autorizzazione all'assegno per il nucleo familiare per il periodo preteso
(1.07.2021 – 28.02.2022), in data 2.05.2024; e di essersela vista rigettare prima con la seguente motivazione:
“nucleo non autorizzato” e a seguito di integrazione documentale con la seguente motivazione: “il richiedente non
1 è titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso di soggiorno unico”; di aver impugnato con ricorso amministrativo il provvedimento negativo e del successivo rigetto dell'impugnazione da parte del CP_1
Comitato Provinciale, con delibera del 27.05.2025; di avere familiari residenti in stato estero (Senegal) esclusivamente a suo carico, privi di fonti di reddito e di benefici analoghi nello stato di origine.
Parte ricorrente ha concluso come sopra sinteticamente riportato.
Si è costituito tempestivamente chiedendo il rigetto del ricorso;
sottolineando altresì che l'assegno CP_1 per il nucleo familiare rappresenterebbe una prestazione accessoria ed integrativa di sostegno del reddito e non una prestazione essenziale, ai fini della corretta applicazione della direttiva 2003/109/CE; ha contestato la natura discriminatoria del diniego dell'ente; ha contestato la diretta applicabilità nell'ordinamento interno della direttiva 2003/109/CE; ha contestato i conteggi inerenti l'importo rivendicato;
ha eccepito l'infondatezza dei ricorsi per difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere.
In assenza di attività istruttoria, non ritenuta necessaria, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza.
Al termine della discussione, il Giudice ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda merita di essere accolta.
Generiche e inutilmente dilatorie le eccezioni di prescrizione e decadenza formulate da nella CP_1 rispettiva memoria, già affrontate dall'ordinanza del Tribunale di Lodi prodotta (doc. n. 4 ric.).
Nessun termine è comunque decorso solo considerando che la domanda amministrativa per gli ANF per il periodo 1.7.2021 – 28.2.2022 è stata depositata in data 2.5.2024, il Comitato Provinciale ha rigettato il ricorso gerarchico in data 27.05.2025 il ricorso giurisdizionale è stato iscritto a ruolo in data 4.7.2025.
Nel merito, l'art. 2 comma 6-bis del d.l. n. 69 del 13 marzo 1988 (convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 153 (in G.U. 14/05/1988, n.112)), dispone che: “non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia”.
I presupposti per l'erogazione dell'assegno sono: - la sussistenza di un rapporto di lavoro;
- il numero dei componenti del nucleo familiare, composto dal richiedente l'assegno e dai familiari indicati al comma 6 dell'art. 2 cit. (debitamente documentati anche tramite una dichiarazione di responsabilità appositamente compilata); - il reddito del nucleo familiare, pari all'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno nel quale viene presentata la domanda;
- l'assenza di un altro A.N.F. o di altro trattamento di famiglia.
Il ricorrente ha dimostrato di possedere i requisiti richiesti dalla legge;
rispettivamente:
- v. docc. nn. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 14 del fascicolo del ricorrente : il proprio documento di identità, Pt_1 il permesso di soggiorno Unico Lavoro in territorio italiano, lo stato di famiglia, la documentazione in possesso di che attesta la composizione del nucleo familiare (1 moglie e 8 figli), il certificato CP_1
2 di matrimonio, l'assenza di redditi dei familiari residenti all'estero e di percezione di altri benefici analoghi, i redditi del ricorrente, la presenza di familiari a carico dello stesso.
Occorre valutare se la limitazione della concessione del beneficio dell'assegno per il nucleo familiare ai cittadini italiani con tutto o parte del nucleo familiare residente in altro Stato non UE si ponga in contrasto con la normativa UE e se il diniego emesso dall'ente pubblico abbia connotazione discriminatoria nei confronti di ciascun ricorrente.
In sostanza, l'asserita discriminazione consegue al diniego di autorizzazione nel computo dei componenti del nucleo familiare ai fini della concessione dell'assegno predetto di familiari non residenti in territorio italiano.
È noto che l'Italia ha dato attuazione in parte, a mezzo del d.lgs. n. 3/2007, alla Direttiva 2003/109/CE del
25.11.2003, in cui l'art. 1 ha sostituito l'art. 9 del D.lgs. n. 286/98, stabilendo al comma 12 lett. c) che il lungo soggiornante può “usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale […] salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale”; e ciò con riferimento all'art. 11 comma 1 lett. d) (“parità di trattamento”) della Direttiva cit., che dispone la parità di trattamento tra lavoratori soggiornanti di lungo periodo di paesi terzi di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) e b) della Direttiva
(ciascun ricorrente è soggiornante di lungo periodo), facoltizzando lo Stato Italiano a “limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali”. È noto – oltre che evidente- che lo Stato Italiano, in sede di recepimento della direttiva, non si è avvalso di simile deroga, adottando atti espressi successivi all'entrata in vigore della Direttiva (deroga che non può ravvisarsi nell'art. 2 comma 6 bis della L.153/88, perché la scelta dello Stato Italiano avrebbe dovuto seguire la Direttiva, come detto).
Come giudicato dalla Corte di Giustizia, “occorre rilevare che dai considerando 2, 4, 6 e 12 di tale direttiva risulta che quest'ultima tende a garantire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi legalmente e a titolo duraturo negli Stati membri e, a tal fine, ad avvicinare i diritti di tali cittadini a quelli di cui godono i cittadini dell'Unione, in particolare assicurando la parità di trattamento con questi ultimi in una vasta gamma di settori economici e sociali. Lo status di soggiornante di lungo periodo permette quindi alla persona cui è attribuito di godere della parità di trattamento nei settori di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/109, alle condizioni previste da tale articolo;
[…] fatta salva la deroga consentita dall'articolo 11, paragrafo
2, della direttiva 2003/109, uno Stato membro non può rifiutare o ridurre il beneficio di una prestazione di sicurezza sociale al soggiornante di lungo periodo per il motivo che i suoi familiari o taluni di essi risiedono non sul suo territorio, bensì in un paese terzo, quando invece accorda tale beneficio ai propri cittadini indipendentemente dal luogo in cui i loro familiari risiedano”
(sentenza della Corte del 25.11.2020, causa C-303/19).
Dal tenore dell'art. 11 e dal considerando n. 12 della Direttiva 2003/109/CE è palese che “lo status di soggiornante di lungo periodo dovrebbe valere al suo titolare la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro in una vasta gamma di settori economici e sociali sulle pertinenti condizioni definite dalla presente direttiva”, soprattutto nel caso di specie, se lo straniero lungo soggiornante ha un lavoro stabile in territorio italiano e risiede in territorio italiano.
3 La giurisprudenza della Corte di Giustizia da ultimo citata e la direttiva europea si applicano certamente al caso di specie, in cui si discute del computo dei familiari dello straniero lungosoggiornante residenti in paesi terzi, ai fini della concessione dell'assegno per il nucleo familiare.
Ne consegue che l'ambito dell'art. 2 comma 6-bis subordina, a differenza di quanto previsto per i cittadini italiani, il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare agli stranieri lungo soggiornanti al requisito della residenza in Italia dei loro familiari, con un effetto concreto di esclusione dall'erogazione del beneficio, e pertanto di diSPrità di trattamento.
Si impone la disapplicazione della norma interna, in virtù dell'art. 11 della direttiva 2003/109/CE, il cui principio della parità di trattamento non necessita di atti normativi interni di trasposizione, trattandosi di una norma chiara, precisa e che non prevede alcuna condizione per la sua applicazione.
La precisione, chiarezza, assenza di condizioni si desumono dal paragrafo 1 “il soggiornante i lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda […] le prestazioni sociali, l'assistenza sociale […] ai sensi della legislazione nazionale”, così come interpretato dalla Corte di Giustizia in modo conforme ai principi comunitari in materia di parità di trattamento.
Non è d'ostacolo alla portata auto-esecutiva ed agli effetti diretti la mancata trasposizione parziale nell'ordinamento interno. La direttiva chiarisce e recepisce un principio generale ed inderogabile del diritto comunitario, quale il divieto di discriminazione, che si impone come tale agli Stati senza lasciare discrezionalità, la cui formulazione è sufficientemente precisa e chiaro ed individuabile è il contenuto precettivo della posizione di vantaggio enunciata.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, quando interpreta una norma del diritto europeo, nell'esercizio della competenza attribuita dall'art. 267 T.F.U.E., “chiarisce e precisa, quando ve ne sia il bisogno, il significato e la portata della norma, quale deve, o avrebbe potuto, essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne risulta che la norma così interpretata può, e deve, essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa, se, per il resto, sono soddisfatte le condizioni che consentono di portare alla cognizione dei giudici competenti una controversia relativa all'applicazione della detta norma” (così C.G.U.E. sentenza 10 luglio 1980, causa
C-811/79, par. 6); “soltanto in via eccezionale la Corte di Giustizia, come ha essa stessa riconosciuto nella sentenza 8 aprile
1976 (causa 43/75, c/ , Racc. pag. 45), potrebbe essere indotta, in base ad un principio generale di certezza Per_1 Per_2 del diritto, inerente all'ordinamento giuridico comunitario, e tenuto conto dei gravi sconvolgimenti che la sentenza potrebbe provocare per il passato nei rapporti giuridici stabiliti in buona fede, a limitare la possibilità degli interessati di far valere la disposizione così interpretata per rimettere in questione tali rapporti giuridici” (C.G.U.E. sentenza 10 luglio 1980, causa
C-811/79, par. 7).
Come autorevolmente detto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel leading case “Mangold”: “è compito del giudice nazionale assicurare la piena efficacia del principio generale di non discriminazione disapplicando ogni contraria disposizione di legge nazionale, e ciò perfino qualora il termine di recepimento della detta direttiva non sia ancora
4 scaduto”(sentenza della Corte del 22.11.2005, C-144/04), senza considerare che il dovere di interpretazione conforme si impone agli Stati membri ed a tutti gli organi nazionali, compresi i giudici, per permettere di conseguire il risultato contemplato dalla direttiva (e sopra evidenziato), nell'ottica della leale cooperazione di cui all'art.
4.3 TUE, tanto da essere definito acquis communautaire (v. sentenza della corte del 24.6.2010, proc.
C-98/09; sentenza della corte del 24.1.2012, causa C-282/10, par. 24-25-27-37-38).
È stato anche autorevolmente sostenuto che la disapplicazione della norma interna difforme è il portato dell'effetto di esclusione della direttiva non recepita dotata di effetti diretti.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il principio è sicuramente applicabile a ciascun caso oggetto di causa.
Il legislatore nazionale non ha emanato una norma interna avvalendosi della possibilità di derogare espressamente all'art. 11 della direttiva in esame (possibilità peraltro concessa dall'art. 11 par. 4 in tema di limitazioni alla parità di trattamento).
Nel caso di specie, la norma italiana traccia una illegittima differenziazione tra chi, cittadino italiano con determinati requisiti e familiari residenti all'estero, può accedere all'assegno per il nucleo familiare e chi, titolare di permesso di soggiorno e residente in territorio italiano con familiari residenti all'estero, non può accedervi.
La Corte di Giustizia è costante nel ritenere che destinatari dell'obbligo di rispettare il diritto comunitario e pertanto di disapplicare le norme interne difformi rispetto alla direttiva autoesecutiva, siano non solo gli Stati, ma anche i giudici nazionali e la stessa Amministrazione, anche “comunale” (v. sentenza della Corte del
22.6.1989, procedimento n. 103/88, FR NZ SP c. Comune di Milano).
Ne consegue che il diniego di seppur “rispettoso di una norma di legge”, contrasta con il diritto CP_1 comunitario e con la valenza precettiva della direttiva citata (non ostandovi la parziale trasposizione) e produce una discriminazione nei confronti del ricorrente.
Secondo l'insegnamento della sentenza della Corte di Giustizia del 9 marzo 1978, proc. C-106/77, caso
(e successivo orientamento conforme, v. C-119/05 del 18.7.2007), il giudice nazionale non deve Per_3
“chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale” delle disposizioni contrastanti della legislazione nazionale, per attivarsi nel dovere di disapplicazione della norma interna (nello stesso senso, v. Corte Costituzionale, Ord. n. 207/2013).
È del resto l'opinione enunciata dalla Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 67 del 11.3.2022: “il principio del primato del diritto dell'Unione e l'art. 4, paragrafi 2 e 3, TUE costituiscono dunque l'architrave su cui poggia la comunità di corti nazionali, tenute insieme da convergenti diritti e obblighi. Questa Corte, ha costantemente affermato tale principio, valorizzandone gli effetti propulsivi nei confronti dell'ordinamento interno. In tale sistema il sindacato accentrato di costituzionalità, configurato dall'art. 134 Cost., non è alternativo a un meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeo
(sentenza n. 269 del 2017, punti 5.2 e 5.3 del Considerato;
sentenza n. 117 del 2019, punto 2 del Considerato), ma con esso
5 confluisce nella costruzione di tutele sempre più integrate. Nella prospettiva del primato del diritto dell'Unione, diversamente da quanto assume la Corte di cassazione, alle norme di diritto europeo contenute negli artt. 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva
2003/109/CE e 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE, deve riconoscersi effetto diretto nella parte in cui prescrivono l'obbligo di parità di trattamento tra le categorie di cittadini di paesi terzi individuate dalle medesime direttive e i cittadini dello Stato membro in cui costoro soggiornano. Si tratta di un obbligo cui corrisponde il diritto del cittadino di paese terzo -rispettivamente titolare di permesso di lungo soggiorno e titolare di un permesso unico di soggiorno e di lavoro - a ricevere le prestazioni sociali alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato membro. La tutela riconosciuta al diritto in questione
e la sua azionabilità richiamano le condizioni che la costante giurisprudenza della Corte di giustizia individua per affermare
l'efficacia diretta delle disposizioni su cui tali diritti si fondano (a partire dalla sentenza 19 novembre 1991, in cause riunite
C-6/90 e C-9/90, F.). Non è quindi la disciplina delle prestazioni sociali - nella specie dell'assegno per il nucleo familiare -
l'oggetto delle direttive citate. Come ha chiarito la Corte di giustizia nelle sentenze rese a seguito del duplice rinvio pregiudiziale,
l'organizzazione dei regimi di sicurezza sociale rientra tra le competenze degli Stati membri, che possono conformare e modificare il sistema delle provvidenze in coerenza con esigenze interne di sostenibilità complessiva. Le richiamate direttive si limitano a prescrivere l'obbligo di parità di trattamento, in forza della previsione di cui all'art. 79, comma 2, lettera b), TFUE, che consente al Parlamento europeo e al Consiglio, in sede di procedura legislativa ordinaria, di adottare misure nel settore della
"definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro". L'intervento dell'Unione si sostanzia, dunque, nella previsione dell'obbligo di non differenziare il trattamento del cittadino di paese terzo rispetto a quello riservato ai cittadini degli stati in cui essi operano legalmente. Si tratta di un obbligo imposto dalle direttive richiamate in modo chiaro, preciso e incondizionato, come tale dotato di effetto diretto”.
Argomenta la Corte Costituzionale, icasticamente, che: “Alla luce di quanto sin qui detto, si può affermare che le disposizioni censurate, ritenute dalla Corte di giustizia incompatibili con il diritto europeo, si prestano a essere disapplicate dal giudice rimettente. […] Una situazione analoga si registra con riferimento alla disciplina dell'ANF prevista dal D.L. n. 69 del 1988, come convertito, anch'essa antecedente al recepimento della direttiva, sicché, in assenza di deroga, la disposizione contenuta nell'art. 2, comma 6-bis, del citato decreto realizza una discriminazione in contrasto con il diritto dell'Unione”.
Tutto quanto premesso, l'art. 2 comma 6-bis del decreto legge n. 69/1988 va disapplicato nella parte in cui esclude dal nucleo familiare del richiedente l'assegno il coniuge ed i figli ed equiparati che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica.
Ciascun ricorrente, in conclusione, ha dimostrato il possesso dei requisiti previsti dalla legge per la fruizione del beneficio per tutti i periodi indicati in premessa.
A titolo di rimozione degli effetti, deve essere condannato a versare, a titolo di A.N.F., al ricorrente CP_1
l'importo di € 4.537,60 (oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo).
L'importo è così ricavato: dalle dichiarazioni dei redditi delle annualità di riferimento è ricavabile il reddito di lavoro subordinato anno per anno di ciascun ricorrente, confrontato con le tabelle ANF prodotte CP_1 in ciascun fascicolo dei ricorrenti (v. docc. nn. 14, 16 ric.).
6 Considerando i componenti del nucleo familiare per il periodo di cui è causa, incrociando i dati con il livello di reddito posseduto dal ricorrente anno per anno nelle suddette tabelle, emerge che l'importo mensile corrisponde a quanto computato nel ricorso.
In assenza di una specifica contestazione dei conteggi del ricorrente, e verificatane la correttezza, il Giudice non può che prenderli a riferimento.
A parte ricorrente va riconosciuto anche il diritto alla refusione delle spese di lite da parte di CP_1 soccombente, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza dell'attività istruttoria. Si concede la distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo, tenendosi conto della pluralità di parti e facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 37 del 8.3.2018 e dal D.M. n. 147 del 13.08.2022.
Il valore della causa viene determinato nello scaglione tra € 1.101,00 e € 5.200,00 stante la scarsa complessità della causa, trattandosi di una applicazione di principi giurisprudenziali ormai consolidati nella giurisprudenza eurounitaria, di legittimità, costituzionale e di merito, ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.M. cit. Si sottolinea che non viene considerata la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi e che viene considerato quanto disposto dall'art. 4 comma 1 del D.M. 55/2014 (contenuta complessità delle questioni giuridiche trattate). Compenso da distrarsi in favore dei procuratori che ne hanno fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il carattere discriminatorio della condotta di diniego opposta da al CP_1 ricorrente per il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 d.l. n. 69/88
(convertito in L. n. 153 del 13.5.88) in relazione al nucleo familiare residente all'estero, come previsto per i lavoratori e le lavoratrici italiani, e per l'effetto:
o ordina ad di cessare la condotta discriminatoria e di rimuoverne gli effetti;
CP_1
o accerta e dichiara il diritto del ricorrente, per il periodo dal 1.07.2021 al 28.02.2022 a percepire l'Assegno per il Nucleo Familiare, computando nel nucleo familiare i familiari residenti all'estero secondo le medesime modalità ed i medesimi requisiti che applica ai CP_1 lavoratori ed alle lavoratrici con cittadinanza italiana, con le decorrenze indicate in ciascun ricorso;
o condanna a pagare al ricorrente, per il periodo indicato in premessa e la somma, a CP_1 titolo di A.N.F., pari al seguente importo:
▪ € 4.537,60 per , oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
Parte_1
7 - condanna a rimborsare a parte ricorrente le spese di giudizio e liquidate in complessivi € CP_1
886,00 oltre rimborso 15%, oltre IVA qualora dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari, avv. Silvia Balestro e avv. Carolina Tasca.
Sentenza resa ex articolo 281sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 16 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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