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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 8895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8895 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 19183/2021 r.g.a.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 19183/2021 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via E. Nicolardi 174 presso Parte_1
gli avv.ti Francesco Noviello e Bruno Spagna Musso, dai quali è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTRICE
E
, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Vicinale Campanile 96 presso CP_1
l'avv. Andrea Saggiomo, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta pagina 1 di 7 CONVENUTA
Oggetto: Abbattimento di manufatti abusivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere. ha convenuto nel presente giudizio , chiedendo che Parte_1 CP_1
l'elevamento in altezza del muro di contenimento esistente tra l'immobile di proprietà dell'attrice in Napoli alla Via Posillipo 176/20 int. 2 ed il soprastante immobile della convenuta int. 3, elevamento realizzato dalla convenuta e che sottraeva aria e luce alla proprietà dell'attrice, venisse dichiarato illegittimo perché contrario al Regolamento
Edilizio del Comune di Napoli ed al Piano Paesistico della Collina di Posillipo – e venisse ordinato alla convenuta di abbattere il suddetto manufatto ripristinando lo stato dei luoghi e di risarcire i danni subiti dall'attrice per il deprezzamento ed il minor godimento del proprio bene, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituita la convenuta, chiedendo di dichiarare improcedibile la domanda dell'attrice per non essere stata esperita la mediazione obbligatoria, di rigettare la domanda perché infondata, ed in via riconvenzionale ordinare all'attrice di abbattere la tettoia abusiva realizzata nella sua proprietà, ed a risarcire i danni causati da tale tettoia al decoro della facciata del palazzo ed al valore dell'appartamento della convenuta, anche per la situazione di pericolo determinata in detto appartamento, con vittoria delle spese di lite con distrazione e e condannando l'attrice a risarcire i danni ex art. 96 cpc;
è stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, con esito negativo;
nel corso della istruttoria è stato escusso il teste ed è stata espletata consulenza tecnica Testimone_1
d'ufficio dall'ing. ora la causa va decisa. Persona_1
pagina 2 di 7 All'ultima udienza del 3/10/2025 le parti hanno concordemente chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere, e pertanto si dispone in conformità. Resta però controversa la regolamentazione delle spese di lite: parte attrice chiede che vengano poste a carico della convenuta, in forza del principio della soccombenza virtuale, mentre parte convenuta chiede che vengano compensate;
si passa dunque ad esaminare se la convenuta sia virtualmente soccombente, come dedotto dall'attrice.
In data 20/3/2025, nel corso delle operazioni peritali, le parti sottoscrissero un accordo transattivo, che prevedeva che abbassasse il muro secondo la sagoma CP_1
rappresentata in un foglio di misure allegato, ed in calce al foglio di misure si leggeva:
“piovente verso terrazzo ”; l'art. 2 dell'accordo transattivo specificava le CP_1
modalità esecutive del muro:
all'art. 3 si precisava che i lavori si sarebbero dovuti concludere entro 60 giorni dalla stipula della transazione;
all'art. 4 si stabiliva che le spese per realizzare quelle opere sarebbero state a carico di , mentre le spese di causa sarebbero state CP_1
compensate, e le spese per la consulenza tecnica d'ufficio sarebbero state a carico di ciascuna parte per la metà; infine, all'art. 6 si stabiliva: “Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente accordo da parte di uno dei contraenti legittimerà l'altra parte a richiedere la risoluzione dell'accordo”. In un “Verbale del 1/7/2025 per la verifica delle opere di cui al verbale del 20/3/2025” si legge:
pagina 3 di 7 pagina 4 di 7 Segue un “verbale del 23/09/2025 per la verifica delle opere eseguite per la transazione”:
pagina 5 di 7 Infine, all'ultima udienza del 3/10/2025 è stato sentito il CTU: “Il CTU si riporta alle proprie relazioni e ai verbali che le accompagnano, precisando che i lavori effettuati dalla parte resistente dopo il verbale del 1°/7/2025 erano tecnicamente equiparabili a quanto deciso in quel verbale, ma l'atto di transazione non era perfetto, perché un piovente non può essere messo su un muretto di parapetto alto un metro, per cui è stato necessario aggiungere le bacchette;
il piovente era stato eseguito dalla parte resistente pagina 6 di 7 solo nella parte centrale del muretto, così come andava fatto. Certo, per impedire i percolamenti, si dovevano aggiungere le bacchette, come soluzione tecnica idonea.”
Da tutto ciò si ricava che la parte convenuta realizzò il piovente rivolto verso il suo terrazzo, come previsto dall'accordo transattivo, ma per le caratteristiche del muro, tale piovente non poteva di per sé solo impedire alle acque di cadere vero la proprietà dell'attrice; quindi, sono state aggiunte le bacchette (come si vede anche dalle fotografie scattate dal CTU), ed il problema è stato risolto. Nessun inadempimento può essere imputato alla convenuta, che secondo il CTU aveva eseguito l'accordo; è che la soluzione ideata con l'accordo transattivo non era perfetta. Ma anche a voler ritenere che vi sia stato un parziale inadempimento della convenuta, si trattava di un problema risolubile, come poi è stato, con un accorgimento molto semplice, e non avrebbe giustificato la risoluzione dell'accordo transattivo. Pertanto, si ritiene che l'accordo transattivo del 20/3/2025 resti valido, e quindi le spese vadano compensate (con divisione al 50% delle spese della consulenza tecnica d'ufficio), come previsto dalla transazione.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 19183/2021 rgac tra:
, attrice;
, convenuta;
così provvede: Parte_2 Parte_3
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di ciascuna parte per il
50%;
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Portici in data 8/10/2025 Il giudice
pagina 7 di 7
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 19183/2021 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via E. Nicolardi 174 presso Parte_1
gli avv.ti Francesco Noviello e Bruno Spagna Musso, dai quali è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTRICE
E
, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Vicinale Campanile 96 presso CP_1
l'avv. Andrea Saggiomo, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta pagina 1 di 7 CONVENUTA
Oggetto: Abbattimento di manufatti abusivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere. ha convenuto nel presente giudizio , chiedendo che Parte_1 CP_1
l'elevamento in altezza del muro di contenimento esistente tra l'immobile di proprietà dell'attrice in Napoli alla Via Posillipo 176/20 int. 2 ed il soprastante immobile della convenuta int. 3, elevamento realizzato dalla convenuta e che sottraeva aria e luce alla proprietà dell'attrice, venisse dichiarato illegittimo perché contrario al Regolamento
Edilizio del Comune di Napoli ed al Piano Paesistico della Collina di Posillipo – e venisse ordinato alla convenuta di abbattere il suddetto manufatto ripristinando lo stato dei luoghi e di risarcire i danni subiti dall'attrice per il deprezzamento ed il minor godimento del proprio bene, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituita la convenuta, chiedendo di dichiarare improcedibile la domanda dell'attrice per non essere stata esperita la mediazione obbligatoria, di rigettare la domanda perché infondata, ed in via riconvenzionale ordinare all'attrice di abbattere la tettoia abusiva realizzata nella sua proprietà, ed a risarcire i danni causati da tale tettoia al decoro della facciata del palazzo ed al valore dell'appartamento della convenuta, anche per la situazione di pericolo determinata in detto appartamento, con vittoria delle spese di lite con distrazione e e condannando l'attrice a risarcire i danni ex art. 96 cpc;
è stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, con esito negativo;
nel corso della istruttoria è stato escusso il teste ed è stata espletata consulenza tecnica Testimone_1
d'ufficio dall'ing. ora la causa va decisa. Persona_1
pagina 2 di 7 All'ultima udienza del 3/10/2025 le parti hanno concordemente chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere, e pertanto si dispone in conformità. Resta però controversa la regolamentazione delle spese di lite: parte attrice chiede che vengano poste a carico della convenuta, in forza del principio della soccombenza virtuale, mentre parte convenuta chiede che vengano compensate;
si passa dunque ad esaminare se la convenuta sia virtualmente soccombente, come dedotto dall'attrice.
In data 20/3/2025, nel corso delle operazioni peritali, le parti sottoscrissero un accordo transattivo, che prevedeva che abbassasse il muro secondo la sagoma CP_1
rappresentata in un foglio di misure allegato, ed in calce al foglio di misure si leggeva:
“piovente verso terrazzo ”; l'art. 2 dell'accordo transattivo specificava le CP_1
modalità esecutive del muro:
all'art. 3 si precisava che i lavori si sarebbero dovuti concludere entro 60 giorni dalla stipula della transazione;
all'art. 4 si stabiliva che le spese per realizzare quelle opere sarebbero state a carico di , mentre le spese di causa sarebbero state CP_1
compensate, e le spese per la consulenza tecnica d'ufficio sarebbero state a carico di ciascuna parte per la metà; infine, all'art. 6 si stabiliva: “Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente accordo da parte di uno dei contraenti legittimerà l'altra parte a richiedere la risoluzione dell'accordo”. In un “Verbale del 1/7/2025 per la verifica delle opere di cui al verbale del 20/3/2025” si legge:
pagina 3 di 7 pagina 4 di 7 Segue un “verbale del 23/09/2025 per la verifica delle opere eseguite per la transazione”:
pagina 5 di 7 Infine, all'ultima udienza del 3/10/2025 è stato sentito il CTU: “Il CTU si riporta alle proprie relazioni e ai verbali che le accompagnano, precisando che i lavori effettuati dalla parte resistente dopo il verbale del 1°/7/2025 erano tecnicamente equiparabili a quanto deciso in quel verbale, ma l'atto di transazione non era perfetto, perché un piovente non può essere messo su un muretto di parapetto alto un metro, per cui è stato necessario aggiungere le bacchette;
il piovente era stato eseguito dalla parte resistente pagina 6 di 7 solo nella parte centrale del muretto, così come andava fatto. Certo, per impedire i percolamenti, si dovevano aggiungere le bacchette, come soluzione tecnica idonea.”
Da tutto ciò si ricava che la parte convenuta realizzò il piovente rivolto verso il suo terrazzo, come previsto dall'accordo transattivo, ma per le caratteristiche del muro, tale piovente non poteva di per sé solo impedire alle acque di cadere vero la proprietà dell'attrice; quindi, sono state aggiunte le bacchette (come si vede anche dalle fotografie scattate dal CTU), ed il problema è stato risolto. Nessun inadempimento può essere imputato alla convenuta, che secondo il CTU aveva eseguito l'accordo; è che la soluzione ideata con l'accordo transattivo non era perfetta. Ma anche a voler ritenere che vi sia stato un parziale inadempimento della convenuta, si trattava di un problema risolubile, come poi è stato, con un accorgimento molto semplice, e non avrebbe giustificato la risoluzione dell'accordo transattivo. Pertanto, si ritiene che l'accordo transattivo del 20/3/2025 resti valido, e quindi le spese vadano compensate (con divisione al 50% delle spese della consulenza tecnica d'ufficio), come previsto dalla transazione.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 19183/2021 rgac tra:
, attrice;
, convenuta;
così provvede: Parte_2 Parte_3
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di ciascuna parte per il
50%;
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Portici in data 8/10/2025 Il giudice
pagina 7 di 7