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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 02/08/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1781/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CROTONE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente Dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 20/12/2024 rimessa al Collegio alla udienza del 14/05/2025 e discussa nella camera di consiglio del 24/07/2025 promossa da
(C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25/10/1991, rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONUCCI MARIA, presso il cui studio in COSENZA, VIA CARLO BILOTTI, 3 - 87100, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-Parte attrice- nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. ELIA ROBERTO, presso il cui studio in CROTONE, CORSO MAZZINI N. 76, PAL. RIGANELLO, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-Parte convenuta - Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. Oggetto: separazione giudiziale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
CROTONE il 25/05/2019, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di CROTONE al n. 19, parte II, Serie A, anno 2019, con regime patrimoniale di separazione dei beni. Dall'unione non sono nati figli.
con ricorso depositato in data 20/12/2024 ha chiesto Parte_1 dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del convenuto CP_1
, nonché la corresponsione di un assegno di mantenimento in misura non inferiore a €
[...]
500,00 mensili. Parte resistente si è costituita in giudizio in data 29/01/2025 con comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni di controparte, chiedendo il rigetto delle avverse domande e proponendo domanda riconvenzionale di addebito nei confronti della ricorrente. All'udienza di prima comparizione e trattazione del 05/03/2025 le parti hanno concordemente chiesto al Tribunale di emettere sentenza non definitiva di separazione con remissione della causa sul ruolo del Giudice delegato. Con ordinanza del 05/03/2025 sono stati assunti i provvedimenti provvisori ed è stata fissata l'udienza del 14/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni sulla domanda relativa allo stato. All'udienza cartolare del 14/05/2025 la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio in camera di consiglio.
***** Sulla domanda di separazione personale La natura delle doglianze esposte dall'attrice in ricorso, la prolungata assenza di coabitazione e di comunicazione tra le parti, sono elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Sulle ulteriori richieste La causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato – come da separata ordinanza – per l'assunzione dei mezzi di prova e dovendo il procedimento continuare per la definizione delle ulteriori domande avanzate (domanda di addebito reciproco, domanda di assegno di mantenimento). La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1781/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in CROTONE il 25/05/2019, Controparte_1 atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di CROTONE al n. 19, parte II, Serie A, anno 2019;
2) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice delegato dott.ssa Sofia Nobile de Santis;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CROTONE, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Crotone, nella Camera di Consiglio del 24.07.2025. Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CROTONE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente Dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 20/12/2024 rimessa al Collegio alla udienza del 14/05/2025 e discussa nella camera di consiglio del 24/07/2025 promossa da
(C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25/10/1991, rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONUCCI MARIA, presso il cui studio in COSENZA, VIA CARLO BILOTTI, 3 - 87100, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-Parte attrice- nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. ELIA ROBERTO, presso il cui studio in CROTONE, CORSO MAZZINI N. 76, PAL. RIGANELLO, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-Parte convenuta - Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. Oggetto: separazione giudiziale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
CROTONE il 25/05/2019, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di CROTONE al n. 19, parte II, Serie A, anno 2019, con regime patrimoniale di separazione dei beni. Dall'unione non sono nati figli.
con ricorso depositato in data 20/12/2024 ha chiesto Parte_1 dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del convenuto CP_1
, nonché la corresponsione di un assegno di mantenimento in misura non inferiore a €
[...]
500,00 mensili. Parte resistente si è costituita in giudizio in data 29/01/2025 con comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni di controparte, chiedendo il rigetto delle avverse domande e proponendo domanda riconvenzionale di addebito nei confronti della ricorrente. All'udienza di prima comparizione e trattazione del 05/03/2025 le parti hanno concordemente chiesto al Tribunale di emettere sentenza non definitiva di separazione con remissione della causa sul ruolo del Giudice delegato. Con ordinanza del 05/03/2025 sono stati assunti i provvedimenti provvisori ed è stata fissata l'udienza del 14/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni sulla domanda relativa allo stato. All'udienza cartolare del 14/05/2025 la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio in camera di consiglio.
***** Sulla domanda di separazione personale La natura delle doglianze esposte dall'attrice in ricorso, la prolungata assenza di coabitazione e di comunicazione tra le parti, sono elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Sulle ulteriori richieste La causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato – come da separata ordinanza – per l'assunzione dei mezzi di prova e dovendo il procedimento continuare per la definizione delle ulteriori domande avanzate (domanda di addebito reciproco, domanda di assegno di mantenimento). La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1781/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in CROTONE il 25/05/2019, Controparte_1 atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di CROTONE al n. 19, parte II, Serie A, anno 2019;
2) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice delegato dott.ssa Sofia Nobile de Santis;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CROTONE, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Crotone, nella Camera di Consiglio del 24.07.2025. Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Dott.ssa Alessandra Angiuli