TRIB
Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 26/08/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2241/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale da
, con l'Avv. LARENTIS ELISA Parte_1
e con l'Avv. LARENTIS ELISA Parte_2
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in data 02.07.2011, presso il Comune di Bosentino (TN), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni (atto di matrimonio regolarmente iscritto nei registri del Comune di Bosentino, n. 3, Parte 2, S. A, anno 2011).
Dall'unione matrimoniale sono nati a Trento i figli in data 08.07.2013 e Per_1
in data 24.04.2017 e pertanto ancora minorenni. Per_2
Gli istanti riferiscono che, non sussiste più da tempo un sereno clima familiare che il rapporto matrimoniale si è andato via via deteriorandosi, facendo venir meno l'affectio coniugalis, e che pertanto non è stato più possibile proseguire nell'unione coniugale, tanto che il sig. si è trasferito già Parte_2 presso altra abitazione sita in Baselga di Pinè, mentre la sig.ra Parte_3
è rimasta a vivere presso la casa coniugale, di proprietà esclusiva di quest'ultima, sita sull'Altopiano della Vigolana (TN) in via della Fricca n. 26, per cui è sussistente un contratto di mutuo ed un finanziamento che viene onorato al 50% da entrambi i coniugi.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo il deposito di note scritte conclusive del 26.05.2025. Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2. affidare i figli e ad entrambi i genitori in maniera condivisa, con Per_1 Per_2 assegnazione della casa coniugale – in via della Fricca 26 sull'Altopiano della Vigolana (TN) – alla sig. e collocamento prevalente presso la stessa Parte_1 ove conserveranno la residenza anagrafica;
3. i sigg. e proseguiranno nel pagamento del mutuo e del Parte_1 Parte_2 finanziamento ancora esistente presso la Banca Unipol ciascuno per la quota del 50% sino all'estinzione di entrambi;
4. la sig. si impegna a cedere la nuda proprietà dell'immobile Parte_1 coniugale ai figli, sito in via della Fricca 26 sull'Altopiano della Vigolana (TN), mantenendo per sé il diritto di usufrutto;
5. i figli staranno col padre nelle giornate di sabato o domenica, previo accordo fra genitori, con onere del padre di prelevarli presso la residenza materna e qui riaccompagnarli entro le 21:00; il padre si impegna a comunicare alla madre dove staranno i figli ed eventuali persone presso le quali lo stesso si recherà;
6. i figli staranno inoltre col padre nel pomeriggio del mercoledì con onere del padre di prelevarli a scuola e riaccompagnarli presso la residenza materna;
7. i figli staranno col padre una settimana a giugno sal 13 al 19 e la prima settimana di settembre, continuando a pernottare presso la residenza materna;
8. nel corso delle vacanze estive, i figli staranno col padre 2 settimane, anche non consecutive, da concordare fra genitori entro il mese di aprile;
9. i genitori si accordano sin d'ora che la frequentazione dei figli potrà avvenire, previo accordo fra di loro, anche in maniera diversa dai punti 6-8, nel rispetto delle esigenze sia scolastiche che extrascolastiche dei figli;
10. le vacanze natalizie e pasquali verranno suddivise in maniera paritaria fra genitori, previo accordo fra genitori;
Pag. 2 di 3 11. il sig. provvederà al mantenimento ordinario mensile a favore dei Parte_2 propri figli nell'ammontare di 500,00 euro complessivi (250,00 euro ciascuno) da versarsi tramite bonifico sul conto corrente intestato alla sig. , entro il Parte_1 giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2025, con prima rivalutazione ISTAT al mese di marzo 2026;
12. il sig. contribuirà alle spese straordinarie dei figli nella misura del Parte_2
50%. Ai fini dell'individuazione delle spese straordinarie le parti faranno riferimento alle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense (doc. 9); 13. gli assegni in aiuto alla famiglia e l'assegno unico universale spetteranno alla sig. , a prescindere da chi ne faccia richiesta.” Parte_1
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse della prole, essendo le citate condizioni conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ., né al buon costume o all'ordine pubblico. Le spese di lite vanno regolamentate come da accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M
visti gli artt. 158 c.c., 473-bis.51 c.p.c. omologa per oggi effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Nulla sulle spese. Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2241/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale da
, con l'Avv. LARENTIS ELISA Parte_1
e con l'Avv. LARENTIS ELISA Parte_2
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in data 02.07.2011, presso il Comune di Bosentino (TN), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni (atto di matrimonio regolarmente iscritto nei registri del Comune di Bosentino, n. 3, Parte 2, S. A, anno 2011).
Dall'unione matrimoniale sono nati a Trento i figli in data 08.07.2013 e Per_1
in data 24.04.2017 e pertanto ancora minorenni. Per_2
Gli istanti riferiscono che, non sussiste più da tempo un sereno clima familiare che il rapporto matrimoniale si è andato via via deteriorandosi, facendo venir meno l'affectio coniugalis, e che pertanto non è stato più possibile proseguire nell'unione coniugale, tanto che il sig. si è trasferito già Parte_2 presso altra abitazione sita in Baselga di Pinè, mentre la sig.ra Parte_3
è rimasta a vivere presso la casa coniugale, di proprietà esclusiva di quest'ultima, sita sull'Altopiano della Vigolana (TN) in via della Fricca n. 26, per cui è sussistente un contratto di mutuo ed un finanziamento che viene onorato al 50% da entrambi i coniugi.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo il deposito di note scritte conclusive del 26.05.2025. Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2. affidare i figli e ad entrambi i genitori in maniera condivisa, con Per_1 Per_2 assegnazione della casa coniugale – in via della Fricca 26 sull'Altopiano della Vigolana (TN) – alla sig. e collocamento prevalente presso la stessa Parte_1 ove conserveranno la residenza anagrafica;
3. i sigg. e proseguiranno nel pagamento del mutuo e del Parte_1 Parte_2 finanziamento ancora esistente presso la Banca Unipol ciascuno per la quota del 50% sino all'estinzione di entrambi;
4. la sig. si impegna a cedere la nuda proprietà dell'immobile Parte_1 coniugale ai figli, sito in via della Fricca 26 sull'Altopiano della Vigolana (TN), mantenendo per sé il diritto di usufrutto;
5. i figli staranno col padre nelle giornate di sabato o domenica, previo accordo fra genitori, con onere del padre di prelevarli presso la residenza materna e qui riaccompagnarli entro le 21:00; il padre si impegna a comunicare alla madre dove staranno i figli ed eventuali persone presso le quali lo stesso si recherà;
6. i figli staranno inoltre col padre nel pomeriggio del mercoledì con onere del padre di prelevarli a scuola e riaccompagnarli presso la residenza materna;
7. i figli staranno col padre una settimana a giugno sal 13 al 19 e la prima settimana di settembre, continuando a pernottare presso la residenza materna;
8. nel corso delle vacanze estive, i figli staranno col padre 2 settimane, anche non consecutive, da concordare fra genitori entro il mese di aprile;
9. i genitori si accordano sin d'ora che la frequentazione dei figli potrà avvenire, previo accordo fra di loro, anche in maniera diversa dai punti 6-8, nel rispetto delle esigenze sia scolastiche che extrascolastiche dei figli;
10. le vacanze natalizie e pasquali verranno suddivise in maniera paritaria fra genitori, previo accordo fra genitori;
Pag. 2 di 3 11. il sig. provvederà al mantenimento ordinario mensile a favore dei Parte_2 propri figli nell'ammontare di 500,00 euro complessivi (250,00 euro ciascuno) da versarsi tramite bonifico sul conto corrente intestato alla sig. , entro il Parte_1 giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2025, con prima rivalutazione ISTAT al mese di marzo 2026;
12. il sig. contribuirà alle spese straordinarie dei figli nella misura del Parte_2
50%. Ai fini dell'individuazione delle spese straordinarie le parti faranno riferimento alle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense (doc. 9); 13. gli assegni in aiuto alla famiglia e l'assegno unico universale spetteranno alla sig. , a prescindere da chi ne faccia richiesta.” Parte_1
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse della prole, essendo le citate condizioni conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ., né al buon costume o all'ordine pubblico. Le spese di lite vanno regolamentate come da accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M
visti gli artt. 158 c.c., 473-bis.51 c.p.c. omologa per oggi effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Nulla sulle spese. Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 3 di 3