Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01034/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00095/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il TO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 95 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Baciga, Nicola Luigi Baciga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon, Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Squadroni Fulvia in Verona, piazza Bra' 1;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. -OMISSIS-del 8 novembre 2021 con la quale la dirigente della Direzione Attività Edilizia del Comune di Verona ha intimato la demolizione di vari manufatti sotto pena della sanzione pecuniaria di euro 20.000,00.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 maggio 2025 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la memoria in data 2 maggio 2025, con la quale il Comune resistente rappresenta che, a seguito del parere favorevole di compatibilità paesaggistica espresso dalla Soprintendenza in data 24.03.2025, con provvedimento in data 24.04.2025 è stato decretato l’accertamento di compatibilità paesaggistica delle opere di cui all’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata dalla ricorrente in data 21/06/2022 n. 2022/06.03/07307 avente ad oggetto la sanatoria per modifiche prospettiche, installazione di un condizionatore, realizzazione di un pergolato e di un porticato in -OMISSIS-, oggetto dell’ordinanza demolitoria di cui in contestazione. Il Comune ha altresì rilevato che è stato quindi ripreso l’iter relativo alla pratica edilizia che, vista anche la proposta di istruttoria resa dalla Commissione Comunale per il Paesaggio che ha espresso parere favorevole in merito alla compatibilità paesaggistica delle opere, potrà essere definita con esito positivo;
ritenuto che, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso sia divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito dell’adozione degli atti indicati, rilasciati sulla base di una nuova ed autonoma verifica dei presupposti richiesti dalle norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti alla data dei nuovi provvedimenti;
ritenuto, pertanto, che le successive determinazioni amministrative intervenute dopo la proposizione del ricorso abbiano superato e sostituito, nella regolamentazione del rapporto controverso, la gravata ordinanza n. -OMISSIS-del 8 novembre 2021 di demolizione dei manufatti, introducendo sotto il profilo oggettivo un mutamento della situazione di fatto che incide in via diretta sull’interesse al ricorso, con conseguente improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
ritenuto che, allo stato attuale, dall’ordinanza demolitoria impugnata non possa derivare alcuna lesione diretta ed attuale dell’interesse fatto valere da parte ricorrente, atteso che a norma dell’art. 100 c.p.c. la lesione all’interesse protetto che giustifica l’azione giudiziale deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e per tutta la durata del giudizio;
ritenuto, in definitiva, alla luce delle superiori considerazioni, che il ricorso vada dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
ritenuto, da ultimo, che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto della sua definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il TO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Amovilli, Presidente
Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore
Andrea Orlandi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giardino | Paolo Amovilli |
IL SEGRETARIO