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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 01/12/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2028/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 2028/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. SEVERI STEFANIA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ) nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. SEVERI STEFANIA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/09/2025, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la regolamentazione delle modalità di affidamento e mantenimento della prole esponendo:
- di aver intrattenuto, a partire dall'anno 2017, un rapporto di convivenza more uxorio, ora interrotto;
- che dalla loro unione, sono nati i figli (Spoleto, 28/08/2018) e Persona_1
(Foligno, 20/07/2024), riconosciuti da entrambi i genitori;
Persona_2 - che l'abitazione familiare sita in Terni, Strada di Piedimonte n.° 46, è di proprietà del padre;
- che il sig. presta attività lavorativa in proprio quale libero professionista Parte_1 con reddito medio mensile di circa euro € 4.000,00 mentre la sig.ra è attualmente Controparte_1 disoccupata;
tanto premesso le parti hanno chiesto di disciplinare le modalità di affidamento e mantenimento dei figli alle seguenti condizioni:
“1. le parti vivranno separate: la SI.ra intende rinunciare, come in effetti rinuncia, alla CP_1 assegnazione della casa familiare, di proprietà esclusiva del SI. , ove il nucleo Parte_1 viveva, sita in Terni, Strada di Piedimonte n.° 46.
A fronte di quanto sopra esposto, il SI. rimarrà ad abitare nella casa di Strada Parte_1 di Piedimonte n.° 46, mentre la SI.ra provvederà a trasferirsi, unitamente ai Controparte_1 figli minori, presso l'abitazione sita in Terni, Via Luzzatti n.° 95. Tale immobile, con le specifiche di cui al punto che segue, è stato scelto e voluto dalla SI.ra e, dalla stessa, Controparte_1 considerato adatto alle proprie esigenze e a quelle dei figli, senza necessità di alcun tipo di intervento di ristrutturazione, modifica e manutenzione;
2. in relazione al trasferimento della SI.ra e dei figli minori nella nuova Controparte_1 abitazione, i ricorrenti precisano che il SI. ha già provveduto a sottoscrivere un Parte_1 contratto preliminare di compravendita (per l'importo complessivo di € 120.000,00) dell'immobile sito in Terni, Via Luzzatti n.° 95, ove la SI.ra ed i figli, appunto, si trasferiranno, Controparte_1 spostando la loro residenza.
Per l'acquisto di tale bene immobile, il SI. , quale acquirente, ha già provveduto Parte_1 anche al versamento della somma di € 5.000,00, a titolo di caparra, nonché al pagamento della somma di € 5.856,00 (€ 4.800,00 + iva) per l'attività di mediazione svolta dalla Agenzia
Immobiliare Tecnocasa, cui la SI.ra si era rivolta per l'acquisto della casa. In CP_1 considerazione della rinuncia espressa dalla SI.ra a vivere nella casa familiare Controparte_1
e del collocamento dei figli minori presso la nuova residenza materna, il SI. , Parte_1 quale proprietario, riconosce alla SI.ra il diritto di abitazione dell'immobile sito Controparte_1 in Terni, Via Luzzatti n.° 95 sino a quando uno dei due figli vivrà con la stessa e non avrà raggiunto l'indipendenza economica o si sarà trasferito altrove.
Al realizzarsi della predetta condizione, la SI.ra si impegna sin d'ora a Controparte_1 rilasciare l'immobile sito in Terni Via Luzzatti n.° 95 a semplice richiesta del SI. Parte_1
, proprietario dell'unità abitativa.
[...]
Le utenze, le quote condominiali e la TARIC afferenti l'immobile di Via Luzzatti n.° 95 saranno a carico della SI.ra . Controparte_1 Per_ 3. i figli minori ed sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, in Persona_1 ottemperanza della Legge 54/2006 relativa all'affidamento condiviso;
la loro residenza abitativa verrà fissata con la SI.ra , genitore collocatario, nell'unità immobiliare, ove Controparte_1 provvederanno a trasferirsi, sito in Terni, Via Luzzatti n.° 95;
4. in virtù del predetto affidamento congiunto, i bambini staranno con il padre secondo il seguente prospetto:
- nell'arco della settimana per due pomeriggi (indicati nel martedì e giovedì, salvo imprevisti e/o diversi accordi) dall'uscita della scuola (o dalla mattina alle ore 9,00 se vacanza scolastica) fino alla mattina successiva, allorquando i minori verranno riportati a scuola o a casa dell'altro genitore;
- a fine settimana alternati con la madre, dal sabato mattina (ore 9,00) fino al lunedì mattina, quando verranno riaccompagnati o a scuola o presso la casa dell'altro genitore, se vacanza.
Il SI. si impegna in ogni caso a comunicare tempestivamente alla SI.ra Parte_1
Per_ eventuali disagi di a pernottare presso si sé, considerata la tenera età della minore;
CP_1
5. al riguardo i genitori si impegnano a coordinarsi con reciproco spirito collaborativo e a consultarsi preventivamente, ad organizzarsi in ordine alle esigenze ed alle eventuali necessità dei minori, nonché a venirsi incontro per qualsiasi problematica organizzativa e lavorativa;
6. i ricorrenti si obbligano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, cosicché ciascun genitore venga informato sugli spostamenti dei figli;
7. ciascuna parte si impegna a rispettare le regole pattuite circa la reperibilità, concordando che le videochiamate padre figli potranno effettuarsi tutti i giorni in cui i minori sono con la madre alle ore 21,00 e viceversa, compatibilmente con gli impegni lavorativi del ricorrente e quelli della madre;
8. ciascun genitore avrà, inoltre, la facoltà di tenere con sé i figli in occasione delle feste natalizie e pasquali secondo il seguente prospetto:
- Natale: per sette giorni consecutivi, con decorrenza a favore della SI.ra per il corrente CP_1 anno e per la precisione: il giorno della Vigilia del 24 dicembre con il padre, dal 25 al 31 dicembre con la madre, dalla mattina del 1° gennaio alla mattina dell'Epifania con il padre;
alternanza opposta per il successivo anno e così a seguire;
- Pasqua: per tre giorni consecutivi e con decorrenza a favore del SI. e, per la Parte_1 precisione, dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua con il padre e dal Lunedì in Albis fino al mercoledì mattina (giorno di rientro a scuola) con la madre;
alternanza opposta per il successivo anno e così a seguire;
9. durante il periodo estivo i ricorrenti programmeranno le vacanze, in modo tale che entrambi possano trascorrere con i figli un periodo di ferie;
a tal riguardo, ciascun genitore potrà tenere i bambini con sé per quindici giorni (da dividere anche in due tranches durante le vacanze scolastiche estive – metà giugno / metà settembre), previa reciproca comunicazione del periodo di vacanza da pervenire entro il 31.05 di ogni anno e previa successiva indicazione del luogo ove si svolgerà il soggiorno. Ai minori sarà consentito anche di andare in vacanza con il padre per una settimana durante il periodo invernale;
10. i minori trascorreranno il giorno del compleanno della madre ed il giorno della festa della mamma con la SI.ra nonché il giorno del compleanno del padre ed il giorno della festa CP_1 del papà con il SI. indipendentemente dal giorno di spettanza secondo il prospetto Parte_1 concordato di cui al punto 4; inoltre, i minori staranno con i genitori, alternativamente tra loro, in occasione delle festività annuali (14 febbraio,25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° e 2 novembre, 8 dicembre);
11. i genitori si impegnano ad essere entrambi presenti nel giorno del compleanno dei figli, organizzando insieme il relativo festeggiamento, laddove possibile;
12. l'Assegno Unico Universale per entrambi i figli verrà usufruito nella misura del 100%, come fino ad oggi avvenuto, dalla SI.ra , quale genitrice affidataria con collocamento Controparte_1 prevalente;
l'importo di tale beneficio è attualmente pari ad € 115,00 mensili, ma è destinato ad aumentare considerata l'avvenuta disgregazione del nucleo familiare. In ogni caso, per il perfezionamento della futura domanda, il SI. si impegna sin d'ora a sottoscrivere ogni Parte_1 eventuale necessario consenso, anche di anno in anno, per l'ottenimento del predetto contributo
Inps da parte della SI.ra CP_1
Per_ 13. il SI. contribuirà al mantenimento dei minori ed Parte_1 Per_1 corrispondendo, dal momento del trasferimento presso la nuova residenza, alla SI.ra CP_1 ed entro il giorno 20 di ogni mese, una somma mensile, maggiorata di rivalutazione Istat
[...] annuale, secondo il seguente accordo:
- tale contributo verrà inizialmente versato nella diversa e maggiore somma di € 1.385,00, essendo correlato all'ammontare dell'AUU, di cui la SI.ra attualmente beneficia e pari ad € CP_1
115,00;
- per il futuro, in considerazione della successiva rimodulazione dell'importo spettante a titolo di
AUU e tenuto conto del fatto che la somma dell'AUU e del contributo paterno al mantenimento dei figli dovrà essere pari ad € 1.500,00, il SI. verserà l'importo differenziale Parte_1 dovuto fino alla concorrenza della somma sopra concordata (scaturente dalla differenza tra €
1.500,00 ed il valore del beneficio Inps – per brevità € 1.500,00 – AUU = ammontare contributo paterno). Ai fini del rispetto della presente condizione relativa al mantenimento dei figli, la SI.ra CP_1 si impegna sin d'ora a comunicare e documentare mensilmente l'importo percepito per i figli da parte dell'Inps a titolo di AUU.
Nel momento in cui la SI.ra inizierà a lavorare, gli istanti si impegnano a concordare un CP_1 minor diverso importo relativo al mantenimento dei figli, calcolato sulla base della nuova situazione economica della ricorrente;
14. le spese scolastiche, mediche e sportive dei bambini, previa esibizione, ove è possibile, dei relativi documenti fiscali sono a carico del SI. . Al momento in cui la SI.ra Parte_1
avrà sottoscritto un contratto di lavoro o intrapreso una attività lavorativa le Controparte_1 suddette spese saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% cadauno e sulla base dei criteri indicati nel Protocollo in essere presso il Tribunale di Terni, che le parti sottoscrivono per accettazione;
15. la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute sono assunte previo comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori;
16. i genitori si concedono sin d'ora reciproco consenso all'espatrio, con la precisazione che per portare i minori all'estero ciascuna parte avrà bisogno dell'espresso consenso dell'altra;
17. l'autovettura tg FE438HC, intestata al SI. ma in uso alla SI.ra Parte_1 Parte_2
verrà trasferita alla predetta senza alcun corrispettivo di vendita;
[...]
l'autovettura EZ543WX, intestata alla SI.ra , ma utilizzata dal SI. Controparte_1 Parte_1
e dal predetto pagata, verrà trasferita allo stesso senza alcun corrispettivo.”
[...]
All'esito dell'udienza ex art. 473-bis 51 c.p.c., celebrata in data 29/10/2025 in modalità di trattazione scritta, le parti hanno confermato le condizioni sopra riportate;
pertanto, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti appare rispondente agli interessi dei minori giacché l'affidamento condiviso ed il diritto di visita previsti consentono di dare concreta attuazione al suo diritto alla bigenitorialità, mentre le condizioni relative al mantenimento appaiono adeguate alle esigenze di vita dei figli e proporzionate alle condizioni economico-patrimoniali di ciascun genitore, come emerse nel presente procedimento;
ritenuto, pertanto, di dover disporre in conformità dell'accordo raggiunto, con compensazione delle spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, prende atto degli accordi tra i genitori sulle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli riportate in parte motiva da ritenere congrue;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in data 19.11.2025
Il Presidente est.
IL LI