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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/03/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
- Dott.ssa Licia TOMAY Presidente
- Dott. Filippo PALUMBO Giudice rel.
- Dott.ssa Rachele DUMELLA DE ROSA Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. R.G. 1553 / 2023 vertente
tra
nato a Kedougou, in [...], il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ameriga Petrucci, del Foro di Po- tenza, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del nominato difensore in Rionero in Vulture (PZ), alla via G. Marconi n. 76, giusta procura in atti;
parte ricorrente
e
– Questura di Potenza, in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore;
parte resistente non costituita
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: impugnazione avverso diniego di permesso di sog- giorno per “protezione speciale” ex artt. 19-ter d.lgs. 150/2011 e
281-decies e ss. c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. – Con ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. 150/2011 e 281-decies e ss. c.p.c., tempestivamente e ritualmente depositato in data
Pag. 1 di 5 18.04.2023, l'odierno ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio/rinnovo del permesso per protezione speciale, emesso dalla Questura di Po- tenza con prot. n. 005385 del 28.03.2023 e notificato il successivo
04.04.2023.
Più in particolare, il ricorrente ha dedotto che – nell'adottare il provvedimento di rigetto, su conforme parere della competente
C.T. di Salerno – la Questura di Potenza non avrebbe tenuto in debito conto né la stabile situazione lavorativa ed alloggiativa del cittadino straniero, presente in Italia dal 2016 e protagonista di un significativo e positivo sforzo di integrazione sul T.N., testimo- niato anche dall'apprendimento della lingua italiana, né la docu- mentazione medica in proprio possesso.
In ragione di quanto evidenziato, ha quindi concluso nel meri- to, formulando le seguenti e testuali richieste:
- accogliere il presente ricorso ed annullare il provvedimento impugnato, emesso dalla Questura di Potenza in data 28/3/2023
e notificato il 4/4/2023, per i motivi esposti e, per l'effetto, ricono- scere al ricorrente la protezione speciale.
1.2. – Disposta l'instaurazione del contraddittorio e nonostan- te la regolare notifica, non si è costituito il Controparte_1 resistente, per cui se ne dichiara la contumacia.
1.3. – La causa è stata istruita a mezzo di audizione del ricor- rente e acquisizioni documentali ed è stata concessa la sospensio- ne del provvedimento impugnato;
all'esito della suddetta istrutto- ria e di udienza fissata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata ri- servata per la decisione nelle forme di legge.
2. – Orbene, in via preliminare, si rileva che il giudizio in ma- teria di protezione internazionale e speciale, instaurato all'esito negativo della fase amministrativa, è un giudizio di accertamento del diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata e non un giudizio di legittimità dell'operato dell'autorità amministrativa, sicché non assumono rilievo eventuali profili di invalidità del provvedimento amministrativo.
Alla controversia in esame è applicabile il d.l. 130/2020, ri- formando la materia della protezione complementare ha introdot-
Pag. 2 di 5 to all'art. 19, comma 1.1, t.u.i. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il re- spingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal terri- torio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessa- rio per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio na- zionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. [divieto di respingimento o di espul- sione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una vio- lazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare], si osserva che, secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogni- qualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti ricono- sciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Eu- ropea. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione so- no la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato,
l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
2.1. – Applicando tali criteri al caso in esame si ritiene che emergano elementi idonei a giustificare il riconoscimento della in- vocata protezione speciale.
Difatti, va rilevato che l'autorità amministrativa non ha cor- rettamente valutato il positivo e concreto sforzo di integrazione compiuto dal ricorrente, presente sul territorio italiano sin dal
2016. Ed invero, il cittadino straniero ha dimostrato il consegui-
Pag. 3 di 5 mento di una buona conoscenza della lingua italiana [cfr. verbale di udienza del 17.10.2023, ove è stato dato atto che l'audizione del ricor- rente è stata svolta in lingua italiana, senza la necessità dell'ausilio dell'interprete] e ha prodotto documentazione attestante attività di volontariato e lavorativa (cfr. mod. C/2 storico, C.U., Unilav e bu- ste paga, in atti) svolta sul T.N., pur se a tempo determinato e a carattere stagionale, negli anni 2019, 2020, 2021, 2022, soprattut- to nel settore agricolo, sicché può dirsi desumibile un principio di positivo inserimento nel tessuto socio-lavorativo del Paese ospi- tante, che induce a ritenere sussistenti giusti motivi per ricono- scere al ricorrente il permesso per protezione speciale.
Al riguardo, dunque, non può condividersi la valutazione ope- rata dalla C.T. di Salerno il 26.01.2023, all'atto di emissione del parere sfavorevole, prodromico all'adozione del provvedimento di diniego della Questura di Potenza, impugnato nella presente sede: ed invero, il citato parere non ha tenuto conto del complessivo percorso compiuto dal cittadino straniero dal momento del suo ar- rivo in Italia, non considerando, peraltro, che l'asserita esiguità dei periodi lavorativi documentati in sede di richiesta di rilascio del permesso per protezione speciale è certamente da ascriversi al carattere tipicamente stagionale e, per così dire, “intermittente” dell'occupazione che il ricorrente è riuscito finora a svolgere in via principale, ovvero quella di bracciante in ambito agricolo.
Sul punto, deve osservarsi che, per un caso sostanzialmente analogo a quello di specie, la Suprema Corte di cassazione ha di recente affermato il seguente principio di diritto: <In tema di pro- tezione internazionale complementare, ai sensi della disciplina prevista dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020, il livel- lo di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi rappresentato da ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso la produzione di corsi di alfabetizzazione o di contratti di lavoro. (Nella specie, la S.C ha cassato il decreto impugnato, che aveva ritenuto insufficienti, ai fini del riconoscimento della protezione speciale, le comunicazioni di proroga del rapporto di lavoro, inviate dal datore di lavoro all'INPS nel cd. mo- dello Unilav)>> (Cass., Sez. I civ., Ordinanza n. 29159 del
Pag. 4 di 5 12/11/2024, Rv. 673204-01, che richiama anche la precedente
Cass. n. 21596 del 2024).
Alla luce di quanto innanzi, si ritiene, quindi, che anche la presente fattispecie rientri in quei casi in cui ricorrano i requisiti, di cui ai commi 1 e 1.1. dell'art. 19 d.lgs. 286/1998, per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, comma 1.2, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008, come disciplinati dal d.l.
130/2020 conv. in l. 173/2020, normativa ratione temporis applica- bile al caso di specie, sicché il ricorso va accolto, conseguendone quanto in dispositivo.
3. – Sulle spese di lite, infine, alla luce delle note numerose modifiche normative che hanno interessato la materia in discorso e succedutesi a breve distanza tra loro, nonché del sopravvenire dei relativi chiarimenti giurisprudenziali di legittimità, di cui si è anche detto innanzi, e della mancata costituzione in giudizio della
P.A. resistetne, si ritengono sussistenti le ragioni per una integra- le compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, ogni diver- sa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
- 1) DICHIARA la sussistenza, in favore di Parte_1 nato a Kedougou, in [...], il [...], dei presupposti per la concessione in suo favore di un permesso di soggiorno per prote- zione speciale, ex art. 19, commi 1.1 e 1.2. d.lgs. 286/1998, come disciplinato dal d.l. 130/2020 conv. in legge 173/2020;
- 2) DISPONE la trasmissione al Questore di Potenza, ovvero al- tro competente, per il rilascio del permesso di cui al precedente punto 1) e per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
- 3) COMPENSA le spese di lite tra le parti;
- 4) MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 05.03.2025
Il Giudice rel. La Presidente dott. Filippo Palumbo dott.ssa Licia Tomay
Pag. 5 di 5
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
- Dott.ssa Licia TOMAY Presidente
- Dott. Filippo PALUMBO Giudice rel.
- Dott.ssa Rachele DUMELLA DE ROSA Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. R.G. 1553 / 2023 vertente
tra
nato a Kedougou, in [...], il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ameriga Petrucci, del Foro di Po- tenza, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del nominato difensore in Rionero in Vulture (PZ), alla via G. Marconi n. 76, giusta procura in atti;
parte ricorrente
e
– Questura di Potenza, in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore;
parte resistente non costituita
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: impugnazione avverso diniego di permesso di sog- giorno per “protezione speciale” ex artt. 19-ter d.lgs. 150/2011 e
281-decies e ss. c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. – Con ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. 150/2011 e 281-decies e ss. c.p.c., tempestivamente e ritualmente depositato in data
Pag. 1 di 5 18.04.2023, l'odierno ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio/rinnovo del permesso per protezione speciale, emesso dalla Questura di Po- tenza con prot. n. 005385 del 28.03.2023 e notificato il successivo
04.04.2023.
Più in particolare, il ricorrente ha dedotto che – nell'adottare il provvedimento di rigetto, su conforme parere della competente
C.T. di Salerno – la Questura di Potenza non avrebbe tenuto in debito conto né la stabile situazione lavorativa ed alloggiativa del cittadino straniero, presente in Italia dal 2016 e protagonista di un significativo e positivo sforzo di integrazione sul T.N., testimo- niato anche dall'apprendimento della lingua italiana, né la docu- mentazione medica in proprio possesso.
In ragione di quanto evidenziato, ha quindi concluso nel meri- to, formulando le seguenti e testuali richieste:
- accogliere il presente ricorso ed annullare il provvedimento impugnato, emesso dalla Questura di Potenza in data 28/3/2023
e notificato il 4/4/2023, per i motivi esposti e, per l'effetto, ricono- scere al ricorrente la protezione speciale.
1.2. – Disposta l'instaurazione del contraddittorio e nonostan- te la regolare notifica, non si è costituito il Controparte_1 resistente, per cui se ne dichiara la contumacia.
1.3. – La causa è stata istruita a mezzo di audizione del ricor- rente e acquisizioni documentali ed è stata concessa la sospensio- ne del provvedimento impugnato;
all'esito della suddetta istrutto- ria e di udienza fissata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata ri- servata per la decisione nelle forme di legge.
2. – Orbene, in via preliminare, si rileva che il giudizio in ma- teria di protezione internazionale e speciale, instaurato all'esito negativo della fase amministrativa, è un giudizio di accertamento del diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata e non un giudizio di legittimità dell'operato dell'autorità amministrativa, sicché non assumono rilievo eventuali profili di invalidità del provvedimento amministrativo.
Alla controversia in esame è applicabile il d.l. 130/2020, ri- formando la materia della protezione complementare ha introdot-
Pag. 2 di 5 to all'art. 19, comma 1.1, t.u.i. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il re- spingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal terri- torio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessa- rio per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio na- zionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. [divieto di respingimento o di espul- sione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una vio- lazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare], si osserva che, secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogni- qualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti ricono- sciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Eu- ropea. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione so- no la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato,
l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
2.1. – Applicando tali criteri al caso in esame si ritiene che emergano elementi idonei a giustificare il riconoscimento della in- vocata protezione speciale.
Difatti, va rilevato che l'autorità amministrativa non ha cor- rettamente valutato il positivo e concreto sforzo di integrazione compiuto dal ricorrente, presente sul territorio italiano sin dal
2016. Ed invero, il cittadino straniero ha dimostrato il consegui-
Pag. 3 di 5 mento di una buona conoscenza della lingua italiana [cfr. verbale di udienza del 17.10.2023, ove è stato dato atto che l'audizione del ricor- rente è stata svolta in lingua italiana, senza la necessità dell'ausilio dell'interprete] e ha prodotto documentazione attestante attività di volontariato e lavorativa (cfr. mod. C/2 storico, C.U., Unilav e bu- ste paga, in atti) svolta sul T.N., pur se a tempo determinato e a carattere stagionale, negli anni 2019, 2020, 2021, 2022, soprattut- to nel settore agricolo, sicché può dirsi desumibile un principio di positivo inserimento nel tessuto socio-lavorativo del Paese ospi- tante, che induce a ritenere sussistenti giusti motivi per ricono- scere al ricorrente il permesso per protezione speciale.
Al riguardo, dunque, non può condividersi la valutazione ope- rata dalla C.T. di Salerno il 26.01.2023, all'atto di emissione del parere sfavorevole, prodromico all'adozione del provvedimento di diniego della Questura di Potenza, impugnato nella presente sede: ed invero, il citato parere non ha tenuto conto del complessivo percorso compiuto dal cittadino straniero dal momento del suo ar- rivo in Italia, non considerando, peraltro, che l'asserita esiguità dei periodi lavorativi documentati in sede di richiesta di rilascio del permesso per protezione speciale è certamente da ascriversi al carattere tipicamente stagionale e, per così dire, “intermittente” dell'occupazione che il ricorrente è riuscito finora a svolgere in via principale, ovvero quella di bracciante in ambito agricolo.
Sul punto, deve osservarsi che, per un caso sostanzialmente analogo a quello di specie, la Suprema Corte di cassazione ha di recente affermato il seguente principio di diritto: <In tema di pro- tezione internazionale complementare, ai sensi della disciplina prevista dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020, il livel- lo di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi rappresentato da ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso la produzione di corsi di alfabetizzazione o di contratti di lavoro. (Nella specie, la S.C ha cassato il decreto impugnato, che aveva ritenuto insufficienti, ai fini del riconoscimento della protezione speciale, le comunicazioni di proroga del rapporto di lavoro, inviate dal datore di lavoro all'INPS nel cd. mo- dello Unilav)>> (Cass., Sez. I civ., Ordinanza n. 29159 del
Pag. 4 di 5 12/11/2024, Rv. 673204-01, che richiama anche la precedente
Cass. n. 21596 del 2024).
Alla luce di quanto innanzi, si ritiene, quindi, che anche la presente fattispecie rientri in quei casi in cui ricorrano i requisiti, di cui ai commi 1 e 1.1. dell'art. 19 d.lgs. 286/1998, per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, comma 1.2, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008, come disciplinati dal d.l.
130/2020 conv. in l. 173/2020, normativa ratione temporis applica- bile al caso di specie, sicché il ricorso va accolto, conseguendone quanto in dispositivo.
3. – Sulle spese di lite, infine, alla luce delle note numerose modifiche normative che hanno interessato la materia in discorso e succedutesi a breve distanza tra loro, nonché del sopravvenire dei relativi chiarimenti giurisprudenziali di legittimità, di cui si è anche detto innanzi, e della mancata costituzione in giudizio della
P.A. resistetne, si ritengono sussistenti le ragioni per una integra- le compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, ogni diver- sa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
- 1) DICHIARA la sussistenza, in favore di Parte_1 nato a Kedougou, in [...], il [...], dei presupposti per la concessione in suo favore di un permesso di soggiorno per prote- zione speciale, ex art. 19, commi 1.1 e 1.2. d.lgs. 286/1998, come disciplinato dal d.l. 130/2020 conv. in legge 173/2020;
- 2) DISPONE la trasmissione al Questore di Potenza, ovvero al- tro competente, per il rilascio del permesso di cui al precedente punto 1) e per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
- 3) COMPENSA le spese di lite tra le parti;
- 4) MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 05.03.2025
Il Giudice rel. La Presidente dott. Filippo Palumbo dott.ssa Licia Tomay
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