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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/06/2025, n. 2757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2757 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 10705/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione specializzata in materia di imprese
Il Tribunale composto dai signori magistrati: dott.ssa Daniela Galazzi Presidente dott. Andrea Compagno Giudice dott.ssa Claudia Spiga Giudice rel. nel procedimento iscritto al n. 10705 dell'anno 2018 ha emesso la seguente
SENTENZA
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Di Stefano Parte_1 attore e
rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Bavetta e Parte_2 dall'Avv. Giulia Narbone
Convenuto
e
Controparte_1
in persona del curatore speciale Avv. Giuseppe Giallombardo
[...] intervenuto oggetto: responsabilità amministratore s.n.c. conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 15.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso di essere socio al 50% assieme al fratello Parte_1 Pt_2
(detentore del restante 50%) di ” - Controparte_1 costituita in data 19.6.1989 ed avente come oggetto sociale l'attività di impresa di pompe funebri e di connessa agenzia di disbrigo di pratiche, ha spiegato domanda, sia in proprio sia in favore della società, di risarcimento dei danni asseritamente cagionati dagli atti di mala gestio compiuti dal convenuto nella qualità di amministratore e successivamente di liquidatore della società.
Ha esposto che, precedentemente alla proposizione della domanda giudiziale, aveva avanzato domanda cautelare per la quale non era stata adottata la richiesta pronuncia ed aveva promosso un procedimento arbitrale (nel quale era stata anche espletata c.t.u.), che non si era tuttavia concluso in ragione del mancato pagamento dei relativi oneri economici da parte del convenuto. Nelle more, la società era stata posta in liquidazione con atto del 29.12.2015 con conseguente nomina di entrambi i soci quali liquidatori.
L'attore ha quindi allegato che il convenuto avrebbe compiuto i seguenti atti di mala gestio:
-nonostante che già nel 2014 si fosse registrata una discrasia tra la quantità di servizi funebri prestati (che erano sensibilmente aumentati) e gli accrediti sul conto corrente sociale, con conseguente crescente stato di indebitamento della società - da imputare all'amministratore -, l'amministratore non aveva fornito alcun chiarimento, pur a fronte delle richieste anche di accesso alla documentazione sociale formulate dall'attore, così violando l'art. 2261 c.c.;
-il convenuto aveva realizzato attività di concorrenza sleale (in violazione degli artt. 2598 co. 1 nn. 1 e 3 c.c. e 2301 c.c.) sia prima che successivamente alla liquidazione della società: a) svolgendo attività di impresa identica a quella svolta dalla e dunque in concorrenza con essa, presso la sede di Via Controparte_1
Ponticello (sede storica della società) ; b) utilizzando le utenze telefoniche al medesimo intestate ma riferibili all'attività sociale, così sviando la clientela in favore dell'autonoma attività dallo stesso esercitata;
c) chiedendo la cessazione della licenza in favore della e contestualmente richiedendo ed ottenendo Controparte_1 una nuova licenza per l'esercizio di servizi funebri per la nuova azienda “Pippo
Marrella”; d) utilizzando il marchio registrato per lo svolgimento Controparte_1 dell'attività concorrenziale sopra esposta.
Parte attrice ha quindi domandato l'accertamento e la conseguente condanna al pagamento di un importo pari degli utili conseguiti dal convenuto per effetto dell'attività di concorrenza sleale posta in essere ed “oggetto di retroversione in favore della e la quota parte a lui spettante nella qualità di socio. Controparte_1
Ha altresì domandato la condanna del convenuto al risarcimento del danno patrimoniale subito in relazione agli utili per i servizi svolti dalla negli Controparte_1 anni 2014/2015 non versati dal convenuto e pari a € 255.000,00. si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente: 1) Parte_2
l'incompetenza del Tribunale adito essendo la controversia rimessa ad arbitri;
2) il difetto di legittimazione attiva dell'attore in relazione all'azione proposta per conto della società.
Nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda esponendo che i due soci, per comune accordo sin dalla costituzione della società, avevano autonomamente gestito i due punti vendita l'uno (l'attore) quello di Via Corso Pisani e l'altro (esso convenuto) quello di Via del Ponticello sicché nessuna contestazione poteva muovere l'attore in relazione ad una condotta identica a quella da lui stesso realizzata. Ha quindi dedotto che la crisi della società era stata, di contro, determinata dalla sottrazione da parte del fratello parte attrice dalle casse sociali dei proventi derivanti dall'attività dallo stesso svolta.
Ha poi evidenziato come l'attore avesse pubblicizzato la propria attività di impresa sul sito web, adottando autonomi segni distintivi e realizzando la relativa pubblicità sulle pagine bianche. Quanto alle utenze telefoniche, era stato lo stesso
[...]
a chiedere la loro cessazione quando ancora la società non era in Pt_1 liquidazione, omettendo peraltro di indicare l'utenza nella sua disponibilità, così rendendo evidente la sua volontà di continuare la propria attività di impresa ostacolando quella sociale.
Quanto alle campagne pubblicitarie, il convenuto ha rappresentato che nel settembre 2014, i due soci avevano concordato di avviare autonome campagne pubblicitarie in relazione ai due distinti punti vendita, stabilendo di utilizzare i numeri telefonoci già nella disponibilità di ciascuno.
Ha quindi spiegato domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la condanna dell'attore al risarcimento del danno patito dalla società in relazione alle condotte di distrazione dallo stesso realizzate attraverso: a) il mancato versamento per gli anni 2013, 2014, 2015 nelle casse sociali degli utili provenienti dall'attività esercitata in Corso Pisani;
b) l'emissione di assegni dal contro corrente della società in favore di sé medesimo per l'importo di € 14.000,00 privi di alcuna giustificazione causale;
c) la distrazione della fornitura eseguita dalla ditta R.M. OF di Restivo dell'importo di € 6.280,00 destinata dall'attore alla sua attività di impresa. Ha poi allegato di aver estinto con disponibilità proprie debiti sociali, a fronte del rifiuto dell'attore a comparteciparvi (e precisamente 1) € 18.000,00 per cambiali emesse in favore di 2) metà delle somme della fornitura effettuata dalla Persona_1 ditta R.M. OF di Restivo;
3) € 11.768,53 per un debito derivante dalla scopertura bancaria e che avrebbe dovuto essere corrisposto per la metà da parte di ciascun socio). In relazione a tali debiti ha chiesto la condanna dell'attore a pagamento della relativa quota di competenza.
Con ordinanza del 9.12.2022 ravvisandosi una situazione di conflitto di interessi ex art. 78 c.p.c. tra le parti in lite, entrambi liquidatori in carica della s.n.c. ed entrambi attori e convenuti in relazione alle contrapposte domande di risarcimento del danno, è stata disposta la nomina del curatore speciale per la rappresentanza in giudizio di e in liquidazione. Controparte_1 Controparte_1 Parte_2
Il curatore speciale costituito in giudizio per la società ha dapprima concluso rimettendosi alle valutazioni del Giudice e successivamente ha fatto proprie le domande spiegate dal convenuto.
In relazione alla nomina del curatore speciale, richiamate sul punto le argomentazioni svolte nell'ordinanza del 9.12.2022 di nomina ex art. 78 c.p.c., va sottolineato che entrambe le parti contrapposte rivestono il ruolo di liquidatori della società posta in liquidazione con atto del 29.12.2015; , oltre a Parte_1 spiegare domanda nella qualità di socio in relazione al danno che assume di aver direttamente patito in conseguenza delle condotte attribuite al convenuto, ha altresì domandato la condanna del convenuto alla retroversione degli utili dallo stesso conseguiti a seguito dell'attività di concorrenza sleale dal medesimo svolta che, secondo quanto domandato, devono essere “oggetto di retroversione in favore della
; per parte sua, il convenuto ha esercitato, con la Controparte_1 domanda riconvenzionale tempestivamente proposta, esclusivamente l'azione sociale ex art. 2476 co. 1 c.c. nei confronti dell'attore.
Ne consegue che, in relazione a dette contrapposte domande, rivestendo le parti la duplice veste di rappresentante legale della società beneficiaria della chiesta pronuncia risarcitoria (in quanto entrambi liquidatori) e al contempo presunto responsabile dell'atto di mala gestio, sussiste indubbiamente un conflitto di interessi ex art. 78 c.p.c. tra la società e i suoi liquidatori, che ha imposto la nomina del curatore speciale.
Va poi disattesa l'eccezione di arbitrato sollevata da Parte_2
È pacifico che è stato avviato il procedimento di arbitrato in esecuzione della clausola di cui all'art. 11 dell'atto costitutivo e che, tuttavia, il collegio arbitrale, a seguito del mancato pagamento delle spese predeterminate ed in applicazione dell'art. 816 septies c.p.c., abbia dichiarato le parti non più vincolate dalla convenzione di arbitrato. Ne consegue che non sussiste alcuna preclusione alla proposizione della presente domanda giudiziale.
Nel merito va altresì affermato che, anche nelle società di persone, quale quella oggetto di lite, è riconosciuta l'azione individuale di responsabilità in applicazione analogica dell'art. 2395 c.c. (come appunto rilevato dalla Corte di Cassazione nr.
11223/2021 e giurisprudenza ivi citata: “mentre legittimata ad esperire l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori, a norma dell'art. 2260 cod.civ., è esclusivamente la società in persona del nuovo amministratore o del liquidatore, al socio (o al terzo), direttamente danneggiato da un atto colposo o doloso dell'amministratore, deve in ogni caso essere riconosciuta
l'azione individuale di responsabilità in applicazione analogica dell'art. 2395 c.c.”).
Non può infatti negarsi la sussistenza dell'eadem ratio per ammettere tale azione anche nel campo delle società personali, allorché sia immediatamente e direttamente rilevante per il socio (indipendentemente dal tramite costituito dalla società) il pregiudizio arrecato dal comportamento dell'amministratore.
Si è poi precisato (Sez. 1, n. 16416 del 25/07/2007) che l'azione diretta del socio contro gli amministratori di società di persone coesiste con l'azione concessa all'ente per ottenere il ristoro dei danni subiti a causa dell'inadempimento dei doveri statutari o legali;
tuttavia si è ribadito, che la natura extracontrattuale ed individuale dell'azione del socio, fondata sull'art.2043 cod. civ. ed in applicazione analogica dell'art.2395 cod. civ., esige che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente recati al patrimonio sociale, ma si tratti di danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori.
La diretta capacità lesiva nella sfera del singolo socio sussiste, nelle società di persone, in ipotesi di mancata tenuta della contabilità sociale per l'ipotesi di mancata distribuzione degli utili, sempre che vi sia la prova della sussistenza di detti utili, in quanto a differenza di quanto accade nelle società di capitali, la distribuzione degli utili non necessita di approvazione da parte dell'assemblea ma solo del rendiconto. Laddove invece la condotta contestata si sostanzi in atti di mala gestio che solo indirettamente incidano sulla produzione degli utili, non può, anche nelle società di persone, ipotizzarsi un danno diretto al singolo socio.
Anche nelle società di persone trova quindi applicazione il principio generale secondo cui l'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395 c.c. esige che il singolo socio sia stato danneggiato direttamente dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società; la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale, la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore (Sez. 3, n. 4548 del 22/03/2012).
Applicando i principi sopra esposti al caso di specie, va allora rigettata la domanda risarcitoria spiegata in proprio da per il danno che assume di aver Parte_1 subito ex art. 2395 c.c. (previsto per le s.p.a.) o ex art. 2476 co. 7 c.c. (per le s.r.l.).
Ed invero le condotte descritte e imputate al convenuto nella qualità di amministratore/liquidatore non sono idonee a determinare un pregiudizio diretto nella sfera giuridica del socio, ma solo mediato attraverso la relativa incidenza sul patrimonio sociale e quindi sul valore della partecipazione del socio.
Ne consegue che il danno ipotizzabile è soltanto quello alla società e non anche, in via diretta ed immediata, al socio.
Vanno quindi esaminate le contrapposte domande spiegate dalle parti in relazione alle dedotte condotte foriere di danno al patrimonio sociale.
In relazione alla domanda spiegata da in rappresentanza della Parte_1 società che si fonda sulla condotta di concorrenza sleale asseritamente realizzata da deve rilevarsi come la stessa non è stata fatta propria dal Parte_2 curatore speciale nominato ex art. 78 c.p.c., benché sollecitato sul punto dal
Collegio con l'ordinanza di rimessione sul ruolo del 14.7.2024.
In ogni caso deve rilevarsi come, all'esito della disposta c.t.u., non è stato possibile ricostruire l'effettiva attività economica realizzata in entrambe le attività separatamente svolte dai soci presso le sedi di Corso Pisani e Via Ponticello.
Ed invero, mentre si è potuto ricostruire il volume di affari corrispondente ai servizi funebri svolti da ciascuno dei due soci per gli anni 2013-2015, non è stato tuttavia possibile ricostruire gli utili effettivamente sottratti alla società, mancando la contabilità sociale per ricostruire i costi sostenuti. Appare infatti evidente che il danno per la società non può essere quantificato nel mero importo delle somme corrispondenti ai servizi prestati da ciascuno dei due soci, dovendo invece considerarsi quale danno il mancato versamento nelle casse sociali dell'utile da ciascuno conseguito.
Né, peraltro, la consulenza tecnica d'ufficio disposta nel procedimento arbitrale
(che ha accertato le movimentazioni del conto corrente sociale) ha potuto fornire utili elementi per quantificare gli utili che ciascuno dei due soci avrebbe omesso di versare nelle casse sociali, non essendo stato possibile imputare all'uno o all'altro dei soci i versamenti effettuati sul conto della società.
Va dunque rigettata anche la domanda spiegata dal convenuto per conto della società e fatta propria dal curatore speciale in relazione all'attività di impresa autonomamente realizzata dall'attore senza corrispondente versamento degli utili nelle casse sociali.
Con riferimento poi alla domanda spiegata da e volta alla Parte_2 condanna dell'attore a corrispondergli la metà dei debiti sociali dal Parte_1 primo pagati, il consulente ha affermato di non aver potuto verificare se le cambiali emesse in favore di per €. 18.400,00 siano state saldate con Persona_1 risorse personali del convenuto non essendo stata fornita altra documentazione probatoria attestante la modalità di pagamento ad eccezione di quella relativa alla cambiale con scadenza al 30.11.2014, che risulta essere stata pagata con addebito sul conto sociale. Ad analoga conclusione il consulente è giunto in relazione ai pagamenti che sarebbero stati effettuati in favore della ditta R.M. OF (€. 6.280,00) e al debito per scopertura bancaria.
La relativa domanda deve pertanto essere rigettata.
Residua infine, e va accolta, la sola domanda di risarcimento del danno spiegata da in relazione alle condotte distrattive realizzate dall'attore in Parte_2 danno della società, fatta propria dal curatore speciale.
E' risultato infatti provato che ha incassato le somme portate nei Parte_1 sei assegni non trasferibili emessi nel 2012 dallo stesso e tratti sul Parte_1 conto corrente della società dell'importo complessivo di € 14.000,00:
[...]
non ha contestato di aver incassato detti importi, ma li ha giustificati Pt_1 trattandosi, a suo dire, del pagamento del suo stipendio.
Detta allegazione non ha trovato alcun riscontro nella documetazione versata in atti, non risultando quindi dimostrata la sussistenza di un rapporto di lavoro tra la società ed il socio, con la conseguenza che, indiscusso l'introito delle somme ed in mancanza di un titolo legittimante il pagamento, le somme devono ritenersi distratte per scopi non riconducibilità alla società.
In conclusione deve essere condannato a pagare Parte_1 Controparte_1
la somma di € 14.000,00 oltre interessi Controparte_1 di cui all'art. 1284 c.c. dal giorno del relativo incasso sino all'effettivo soddisfo.
Avuto riguardo al complessivo esito della lite sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Le spese di c.t.u., come già liquidate, vanno poste in solido a carico delle parti.
PQM
Condanna a pagare a Parte_1 Controparte_1
la somma di € 14.000,00 oltre interessi di cui all'art. 1284 c.c. dal
[...] giorno del relativo incasso sino all'effettivo soddisfo;
rigetta tutte le ulteriori domande spiegate dalle parti;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
pone le spese di c.t.u., come già liquidate, in solido a carico delle parti.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 13 giugno 2025
La Giudice rel.
Claudia Spiga La Presidente
Daniela Galazzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione specializzata in materia di imprese
Il Tribunale composto dai signori magistrati: dott.ssa Daniela Galazzi Presidente dott. Andrea Compagno Giudice dott.ssa Claudia Spiga Giudice rel. nel procedimento iscritto al n. 10705 dell'anno 2018 ha emesso la seguente
SENTENZA
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Di Stefano Parte_1 attore e
rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Bavetta e Parte_2 dall'Avv. Giulia Narbone
Convenuto
e
Controparte_1
in persona del curatore speciale Avv. Giuseppe Giallombardo
[...] intervenuto oggetto: responsabilità amministratore s.n.c. conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 15.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso di essere socio al 50% assieme al fratello Parte_1 Pt_2
(detentore del restante 50%) di ” - Controparte_1 costituita in data 19.6.1989 ed avente come oggetto sociale l'attività di impresa di pompe funebri e di connessa agenzia di disbrigo di pratiche, ha spiegato domanda, sia in proprio sia in favore della società, di risarcimento dei danni asseritamente cagionati dagli atti di mala gestio compiuti dal convenuto nella qualità di amministratore e successivamente di liquidatore della società.
Ha esposto che, precedentemente alla proposizione della domanda giudiziale, aveva avanzato domanda cautelare per la quale non era stata adottata la richiesta pronuncia ed aveva promosso un procedimento arbitrale (nel quale era stata anche espletata c.t.u.), che non si era tuttavia concluso in ragione del mancato pagamento dei relativi oneri economici da parte del convenuto. Nelle more, la società era stata posta in liquidazione con atto del 29.12.2015 con conseguente nomina di entrambi i soci quali liquidatori.
L'attore ha quindi allegato che il convenuto avrebbe compiuto i seguenti atti di mala gestio:
-nonostante che già nel 2014 si fosse registrata una discrasia tra la quantità di servizi funebri prestati (che erano sensibilmente aumentati) e gli accrediti sul conto corrente sociale, con conseguente crescente stato di indebitamento della società - da imputare all'amministratore -, l'amministratore non aveva fornito alcun chiarimento, pur a fronte delle richieste anche di accesso alla documentazione sociale formulate dall'attore, così violando l'art. 2261 c.c.;
-il convenuto aveva realizzato attività di concorrenza sleale (in violazione degli artt. 2598 co. 1 nn. 1 e 3 c.c. e 2301 c.c.) sia prima che successivamente alla liquidazione della società: a) svolgendo attività di impresa identica a quella svolta dalla e dunque in concorrenza con essa, presso la sede di Via Controparte_1
Ponticello (sede storica della società) ; b) utilizzando le utenze telefoniche al medesimo intestate ma riferibili all'attività sociale, così sviando la clientela in favore dell'autonoma attività dallo stesso esercitata;
c) chiedendo la cessazione della licenza in favore della e contestualmente richiedendo ed ottenendo Controparte_1 una nuova licenza per l'esercizio di servizi funebri per la nuova azienda “Pippo
Marrella”; d) utilizzando il marchio registrato per lo svolgimento Controparte_1 dell'attività concorrenziale sopra esposta.
Parte attrice ha quindi domandato l'accertamento e la conseguente condanna al pagamento di un importo pari degli utili conseguiti dal convenuto per effetto dell'attività di concorrenza sleale posta in essere ed “oggetto di retroversione in favore della e la quota parte a lui spettante nella qualità di socio. Controparte_1
Ha altresì domandato la condanna del convenuto al risarcimento del danno patrimoniale subito in relazione agli utili per i servizi svolti dalla negli Controparte_1 anni 2014/2015 non versati dal convenuto e pari a € 255.000,00. si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente: 1) Parte_2
l'incompetenza del Tribunale adito essendo la controversia rimessa ad arbitri;
2) il difetto di legittimazione attiva dell'attore in relazione all'azione proposta per conto della società.
Nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda esponendo che i due soci, per comune accordo sin dalla costituzione della società, avevano autonomamente gestito i due punti vendita l'uno (l'attore) quello di Via Corso Pisani e l'altro (esso convenuto) quello di Via del Ponticello sicché nessuna contestazione poteva muovere l'attore in relazione ad una condotta identica a quella da lui stesso realizzata. Ha quindi dedotto che la crisi della società era stata, di contro, determinata dalla sottrazione da parte del fratello parte attrice dalle casse sociali dei proventi derivanti dall'attività dallo stesso svolta.
Ha poi evidenziato come l'attore avesse pubblicizzato la propria attività di impresa sul sito web, adottando autonomi segni distintivi e realizzando la relativa pubblicità sulle pagine bianche. Quanto alle utenze telefoniche, era stato lo stesso
[...]
a chiedere la loro cessazione quando ancora la società non era in Pt_1 liquidazione, omettendo peraltro di indicare l'utenza nella sua disponibilità, così rendendo evidente la sua volontà di continuare la propria attività di impresa ostacolando quella sociale.
Quanto alle campagne pubblicitarie, il convenuto ha rappresentato che nel settembre 2014, i due soci avevano concordato di avviare autonome campagne pubblicitarie in relazione ai due distinti punti vendita, stabilendo di utilizzare i numeri telefonoci già nella disponibilità di ciascuno.
Ha quindi spiegato domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la condanna dell'attore al risarcimento del danno patito dalla società in relazione alle condotte di distrazione dallo stesso realizzate attraverso: a) il mancato versamento per gli anni 2013, 2014, 2015 nelle casse sociali degli utili provenienti dall'attività esercitata in Corso Pisani;
b) l'emissione di assegni dal contro corrente della società in favore di sé medesimo per l'importo di € 14.000,00 privi di alcuna giustificazione causale;
c) la distrazione della fornitura eseguita dalla ditta R.M. OF di Restivo dell'importo di € 6.280,00 destinata dall'attore alla sua attività di impresa. Ha poi allegato di aver estinto con disponibilità proprie debiti sociali, a fronte del rifiuto dell'attore a comparteciparvi (e precisamente 1) € 18.000,00 per cambiali emesse in favore di 2) metà delle somme della fornitura effettuata dalla Persona_1 ditta R.M. OF di Restivo;
3) € 11.768,53 per un debito derivante dalla scopertura bancaria e che avrebbe dovuto essere corrisposto per la metà da parte di ciascun socio). In relazione a tali debiti ha chiesto la condanna dell'attore a pagamento della relativa quota di competenza.
Con ordinanza del 9.12.2022 ravvisandosi una situazione di conflitto di interessi ex art. 78 c.p.c. tra le parti in lite, entrambi liquidatori in carica della s.n.c. ed entrambi attori e convenuti in relazione alle contrapposte domande di risarcimento del danno, è stata disposta la nomina del curatore speciale per la rappresentanza in giudizio di e in liquidazione. Controparte_1 Controparte_1 Parte_2
Il curatore speciale costituito in giudizio per la società ha dapprima concluso rimettendosi alle valutazioni del Giudice e successivamente ha fatto proprie le domande spiegate dal convenuto.
In relazione alla nomina del curatore speciale, richiamate sul punto le argomentazioni svolte nell'ordinanza del 9.12.2022 di nomina ex art. 78 c.p.c., va sottolineato che entrambe le parti contrapposte rivestono il ruolo di liquidatori della società posta in liquidazione con atto del 29.12.2015; , oltre a Parte_1 spiegare domanda nella qualità di socio in relazione al danno che assume di aver direttamente patito in conseguenza delle condotte attribuite al convenuto, ha altresì domandato la condanna del convenuto alla retroversione degli utili dallo stesso conseguiti a seguito dell'attività di concorrenza sleale dal medesimo svolta che, secondo quanto domandato, devono essere “oggetto di retroversione in favore della
; per parte sua, il convenuto ha esercitato, con la Controparte_1 domanda riconvenzionale tempestivamente proposta, esclusivamente l'azione sociale ex art. 2476 co. 1 c.c. nei confronti dell'attore.
Ne consegue che, in relazione a dette contrapposte domande, rivestendo le parti la duplice veste di rappresentante legale della società beneficiaria della chiesta pronuncia risarcitoria (in quanto entrambi liquidatori) e al contempo presunto responsabile dell'atto di mala gestio, sussiste indubbiamente un conflitto di interessi ex art. 78 c.p.c. tra la società e i suoi liquidatori, che ha imposto la nomina del curatore speciale.
Va poi disattesa l'eccezione di arbitrato sollevata da Parte_2
È pacifico che è stato avviato il procedimento di arbitrato in esecuzione della clausola di cui all'art. 11 dell'atto costitutivo e che, tuttavia, il collegio arbitrale, a seguito del mancato pagamento delle spese predeterminate ed in applicazione dell'art. 816 septies c.p.c., abbia dichiarato le parti non più vincolate dalla convenzione di arbitrato. Ne consegue che non sussiste alcuna preclusione alla proposizione della presente domanda giudiziale.
Nel merito va altresì affermato che, anche nelle società di persone, quale quella oggetto di lite, è riconosciuta l'azione individuale di responsabilità in applicazione analogica dell'art. 2395 c.c. (come appunto rilevato dalla Corte di Cassazione nr.
11223/2021 e giurisprudenza ivi citata: “mentre legittimata ad esperire l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori, a norma dell'art. 2260 cod.civ., è esclusivamente la società in persona del nuovo amministratore o del liquidatore, al socio (o al terzo), direttamente danneggiato da un atto colposo o doloso dell'amministratore, deve in ogni caso essere riconosciuta
l'azione individuale di responsabilità in applicazione analogica dell'art. 2395 c.c.”).
Non può infatti negarsi la sussistenza dell'eadem ratio per ammettere tale azione anche nel campo delle società personali, allorché sia immediatamente e direttamente rilevante per il socio (indipendentemente dal tramite costituito dalla società) il pregiudizio arrecato dal comportamento dell'amministratore.
Si è poi precisato (Sez. 1, n. 16416 del 25/07/2007) che l'azione diretta del socio contro gli amministratori di società di persone coesiste con l'azione concessa all'ente per ottenere il ristoro dei danni subiti a causa dell'inadempimento dei doveri statutari o legali;
tuttavia si è ribadito, che la natura extracontrattuale ed individuale dell'azione del socio, fondata sull'art.2043 cod. civ. ed in applicazione analogica dell'art.2395 cod. civ., esige che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente recati al patrimonio sociale, ma si tratti di danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori.
La diretta capacità lesiva nella sfera del singolo socio sussiste, nelle società di persone, in ipotesi di mancata tenuta della contabilità sociale per l'ipotesi di mancata distribuzione degli utili, sempre che vi sia la prova della sussistenza di detti utili, in quanto a differenza di quanto accade nelle società di capitali, la distribuzione degli utili non necessita di approvazione da parte dell'assemblea ma solo del rendiconto. Laddove invece la condotta contestata si sostanzi in atti di mala gestio che solo indirettamente incidano sulla produzione degli utili, non può, anche nelle società di persone, ipotizzarsi un danno diretto al singolo socio.
Anche nelle società di persone trova quindi applicazione il principio generale secondo cui l'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395 c.c. esige che il singolo socio sia stato danneggiato direttamente dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società; la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale, la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore (Sez. 3, n. 4548 del 22/03/2012).
Applicando i principi sopra esposti al caso di specie, va allora rigettata la domanda risarcitoria spiegata in proprio da per il danno che assume di aver Parte_1 subito ex art. 2395 c.c. (previsto per le s.p.a.) o ex art. 2476 co. 7 c.c. (per le s.r.l.).
Ed invero le condotte descritte e imputate al convenuto nella qualità di amministratore/liquidatore non sono idonee a determinare un pregiudizio diretto nella sfera giuridica del socio, ma solo mediato attraverso la relativa incidenza sul patrimonio sociale e quindi sul valore della partecipazione del socio.
Ne consegue che il danno ipotizzabile è soltanto quello alla società e non anche, in via diretta ed immediata, al socio.
Vanno quindi esaminate le contrapposte domande spiegate dalle parti in relazione alle dedotte condotte foriere di danno al patrimonio sociale.
In relazione alla domanda spiegata da in rappresentanza della Parte_1 società che si fonda sulla condotta di concorrenza sleale asseritamente realizzata da deve rilevarsi come la stessa non è stata fatta propria dal Parte_2 curatore speciale nominato ex art. 78 c.p.c., benché sollecitato sul punto dal
Collegio con l'ordinanza di rimessione sul ruolo del 14.7.2024.
In ogni caso deve rilevarsi come, all'esito della disposta c.t.u., non è stato possibile ricostruire l'effettiva attività economica realizzata in entrambe le attività separatamente svolte dai soci presso le sedi di Corso Pisani e Via Ponticello.
Ed invero, mentre si è potuto ricostruire il volume di affari corrispondente ai servizi funebri svolti da ciascuno dei due soci per gli anni 2013-2015, non è stato tuttavia possibile ricostruire gli utili effettivamente sottratti alla società, mancando la contabilità sociale per ricostruire i costi sostenuti. Appare infatti evidente che il danno per la società non può essere quantificato nel mero importo delle somme corrispondenti ai servizi prestati da ciascuno dei due soci, dovendo invece considerarsi quale danno il mancato versamento nelle casse sociali dell'utile da ciascuno conseguito.
Né, peraltro, la consulenza tecnica d'ufficio disposta nel procedimento arbitrale
(che ha accertato le movimentazioni del conto corrente sociale) ha potuto fornire utili elementi per quantificare gli utili che ciascuno dei due soci avrebbe omesso di versare nelle casse sociali, non essendo stato possibile imputare all'uno o all'altro dei soci i versamenti effettuati sul conto della società.
Va dunque rigettata anche la domanda spiegata dal convenuto per conto della società e fatta propria dal curatore speciale in relazione all'attività di impresa autonomamente realizzata dall'attore senza corrispondente versamento degli utili nelle casse sociali.
Con riferimento poi alla domanda spiegata da e volta alla Parte_2 condanna dell'attore a corrispondergli la metà dei debiti sociali dal Parte_1 primo pagati, il consulente ha affermato di non aver potuto verificare se le cambiali emesse in favore di per €. 18.400,00 siano state saldate con Persona_1 risorse personali del convenuto non essendo stata fornita altra documentazione probatoria attestante la modalità di pagamento ad eccezione di quella relativa alla cambiale con scadenza al 30.11.2014, che risulta essere stata pagata con addebito sul conto sociale. Ad analoga conclusione il consulente è giunto in relazione ai pagamenti che sarebbero stati effettuati in favore della ditta R.M. OF (€. 6.280,00) e al debito per scopertura bancaria.
La relativa domanda deve pertanto essere rigettata.
Residua infine, e va accolta, la sola domanda di risarcimento del danno spiegata da in relazione alle condotte distrattive realizzate dall'attore in Parte_2 danno della società, fatta propria dal curatore speciale.
E' risultato infatti provato che ha incassato le somme portate nei Parte_1 sei assegni non trasferibili emessi nel 2012 dallo stesso e tratti sul Parte_1 conto corrente della società dell'importo complessivo di € 14.000,00:
[...]
non ha contestato di aver incassato detti importi, ma li ha giustificati Pt_1 trattandosi, a suo dire, del pagamento del suo stipendio.
Detta allegazione non ha trovato alcun riscontro nella documetazione versata in atti, non risultando quindi dimostrata la sussistenza di un rapporto di lavoro tra la società ed il socio, con la conseguenza che, indiscusso l'introito delle somme ed in mancanza di un titolo legittimante il pagamento, le somme devono ritenersi distratte per scopi non riconducibilità alla società.
In conclusione deve essere condannato a pagare Parte_1 Controparte_1
la somma di € 14.000,00 oltre interessi Controparte_1 di cui all'art. 1284 c.c. dal giorno del relativo incasso sino all'effettivo soddisfo.
Avuto riguardo al complessivo esito della lite sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Le spese di c.t.u., come già liquidate, vanno poste in solido a carico delle parti.
PQM
Condanna a pagare a Parte_1 Controparte_1
la somma di € 14.000,00 oltre interessi di cui all'art. 1284 c.c. dal
[...] giorno del relativo incasso sino all'effettivo soddisfo;
rigetta tutte le ulteriori domande spiegate dalle parti;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
pone le spese di c.t.u., come già liquidate, in solido a carico delle parti.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 13 giugno 2025
La Giudice rel.
Claudia Spiga La Presidente
Daniela Galazzi