Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 12/06/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G.V.G. 440/2024
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Paolo Sordi - Presidente Corte d'Appello;
Dott. Vito Colucci - Presidente di Sezione;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
riunita nella Camera di Consiglio, seguita alla riservata in decisione assunta in data
22/05/2025, tenuta mediante il deposito di note scritte ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in sostituzione di udienza – introdotti con D.Lgs. n. 149/2022 e corretti con D.Lgs. n.
164/2024 – ha pronunciato ai sensi dell'art. 473-bis.34., commi 2 e 3, c.p.c. – così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022 e corretti con D.Lgs. n. 164/2024 - la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero 440 del Ruolo Generale degli Affari Civili non contenziosi di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza definitiva di divorzio n. 4969/2023 del Tribunale di Salerno, R.G. 10106/2018, emessa in data 06/11/2023, depositata telematicamente in data 07/11/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 08/11/2023 – non notificata,
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Marilena Martuscelli ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Salerno (SA), alla Via Irno nr. 11, presso studio difensore,
- appellante –
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Eboli ed elettivamente domiciliato Controparte_1 in San Cipriano Picentino (SA), alla Località Campigliano, Z.I. nr. 29, presso studio difensore,
- appellato –
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno, in persona del Procuratore generale pro-tempore in sede.
- interventore ex lege -
**********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4969/2023 del Tribunale di Salerno –
Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello ex artt. 473-bis.30., 342 e ss. c.p.c. ed ex art. 4 L. 898/1970, depositato e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 08/05/2024, Parte_1 proponeva gravame avverso la sentenza definitiva di divorzio n. 4969/2023 del
[...]
Tribunale di Salerno, R.G. 10106/2018, emessa in data 06/11/2023, depositata telematicamente in data 07/11/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data
08/11/2023 – non notificata, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “a) dispone
l'assegnazione della casa familiare, sita in Salerno alla Via C. A. Petrone n. 10, a per Controparte_1 ivi convivere con il figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente;
b) dispone l'obbligo di ER ciascun genitore di contribuire al mantenimento del figlio in forma diretta per il periodo di permanenza ER presso gli stessi;
c) dispone l'obbligo di ciascun genitore di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per il figlio (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ricreative, sportive ER etc…) da concordarsi preventivamente dai genitori (a parte quelle necessarie e urgenti), che dovranno essere documentate;
d) rigetta la domanda di mantenimento in favore del figlio avanzata dalla ricorrente;
Per_2
e) rigetta la domanda di mantenimento in favore del figlio avanzata dal resistente;
f) rigetta la Per_3 domanda di riconoscimento di una somma a titolo di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente;
g) dichiara integralmente compensate le spese di lite”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 4 L. 898/1970 ed ex art. 706 e ss. c.p.c., depositato e iscritto a ruolo innanzi al
Tribunale di Salerno in data 21/11/2018, riferiva di aver contratto Parte_1
pag. 2/8 matrimonio concordatario, in regime di separazioni dei beni, con in data Controparte_1
08/06/1991 in Salerno - trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991 del
Comune di Salerno al n. 127, p. II, s. A, uff. I - e che dall'unione coniugale erano nati tre figli,
nato a [...] il [...], , nato a Persona_4 Persona_5
Nocera Inferiore (SA) il 26/01/1994 e nato a [...] il [...]. CP_2
Esponeva la ricorrente che, a causa di sopravvenute incompatibilità caratteriali, il rapporto coniugale si era nel tempo deteriorato tale da rendere intollerabile la convivenza e la sua stessa prosecuzione essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi, per tali motivi, risultando vano ogni tentativo di riconciliazione, gli allora coniugi erano addivenuti alla comune decisione della separazione consensuale, alle condizioni di cui al verbale di separazione del 16/02/2016, ritualmente omologato con decreto del Tribunale di Salerno del 08/03/2016, R.G. n. 9565/2015, che autorizzava i coniugi a vivere separati e alle condizioni stabilite.
Rilevata la definitiva assenza dell'affectio coniugalis avendo vissuto i coniugi negli anni sempre separati e mancando del tutto la volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza, la ricorrente , con il ricorso depositato in primo grado, chiedeva all'adito Tribunale di Pt_1
Salerno 1) di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in causa in data 08/06/1991 in Salerno, 2) di disporre l'affido condiviso del minore ER con collocazione presso il padre 3) di assegnare la casa alla ricorrente, 4) di disporre CP_1 assegno di mantenimento per il figlio quantificato in € 250,00 e assegno divorzile Per_2 in proprio favore in € 500,00, con vittoria di spese. Con decreto reso in data 13/12/2018 e comunicato dalla cancelleria in data 14/12/2018, il G.D. disponeva la comparizione personale dei coniugi dinanzi a sé per l'udienza del 02/04/2019, con ordine di notifica del ricorso e del pedissequo decreto. Instauratosi il contraddittorio, con memoria di costituzione depositata in cancelleria in data 21/03/2019, si costituiva in giudizio , quale Controparte_1 parte resistente, che contestava integralmente le avverse deduzioni e richieste, non si opponeva alla decisione sullo status e chiedeva, in via provvisoria, l'assegnazione della casa coniugale sita in Salerno alla Via C. A. Petrone n. 10. All'udienza del 02/04/2019 e del
07/05/2019, il G.D. provvedeva all'audizione dei coniugi e dei rispettivi difensori, nonché dei tre figli, e alla successiva udienza del 11/06/2019 si riservava;
con ordinanza emessa in data 12/06/2019 e comunicata dalla cancelleria in data 13/06/2019, il G.D. disponeva pag. 3/8 l'affido condiviso del figlio minore con residenza prevalente presso il padre con ER tempi di permanenza presso la madre secondo quanto disposto nella parte motiva, assegnava la casa familiare a per ivi convivere con il figlio minore e con il figlio Controparte_1 maggiorenne disponeva l'assegno di mantenimento in favore di Per_3 Parte_1 in € 250,00 e in favore del figlio maggiorenne in € 250,00, rinviando alla Persona_4 data del 21/11/2019 per l'udienza di comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c., al cui esito la causa veniva trattenuta in decisione per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con sentenza non definitiva di divorzio n. 416/2020 emessa in data
20/01/2020, depositata telematicamente in data 28/01/2020, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 29/01/2020, il Tribunale di Salerno, ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 3, n. 2), lett. b), L. n. 898/1970, così come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, ratione temporis applicabile, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra le parti. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., depositate le memorie integrative e istruita la causa a mezzo di prova per testi, il procedimento perveniva all'udienza del 16/03/2023 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza definitiva di divorzio n. 4969/2023 emessa in data 06/11/2023, depositata telematicamente in data 07/11/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data
08/11/2023 – non notificata, il Tribunale di Salerno accoglieva il ricorso e a) disponeva l'assegnazione della casa familiare, sita in Salerno alla Via C. A. Petrone n. 10, a CP_1
, per ivi convivere con il figlio maggiorenne ma non economicamente
[...] ER indipendente, b) disponeva l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento del figlio in forma diretta per il periodo di permanenza presso gli stessi, c) disponeva ER
l'obbligo di ciascun genitore di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per il figlio d) rigettava la domanda di mantenimento in favore del figlio ER avanzata dalla ricorrente, e) rigettava la domanda di mantenimento in favore del Per_2 figlio avanzata dal resistente, f) rigettava la domanda di riconoscimento di una Per_3 somma a titolo di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente, g) compensava integralmente le spese di lite.
Con la proposizione del presente gravame, l'odierna appellante, censurava Parte_1
l'impugnata sentenza definitiva di divorzio in relazione 1) al rigetto della domanda di pag. 4/8 riconoscimento dell'assegno divorzile in proprio favore e 2) all'obbligo di ciascun genitore di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per il figlio ER chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza definitiva di divorzio, di accogliere le seguenti conclusioni: “1) riconoscere all'appellante un assegno divorzile da porre a carico dell'appellato in misura tale da consentire alla ricorrente un tenore di vita dignitoso e comunque in misura non inferiore ad € 500,00 mensili;
2) ridurre la misura del contributo di spese straordinarie mensili per il figlio in misura non superiore al 10/20%; 3) con vittoria di spese di ER entrambi i gradi di giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione in appello depositata telematicamente in data 07/01/2025, si costituiva in giudizio , quale parte Controparte_1 appellata, che nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, vinte le spese di giudizio;
in via istruttoria, chiedeva ammettersi prova per testi. Fissata la prima udienza per il 09/01/2025, disposta la trattazione della causa ex artt.
127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Collegio rinviava all'udienza del 08/05/2025 con termine a difesa e autorizzazione al deposito di documenti di reddito aggiornati;
depositate le note scritte ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. per l'udienza del 08/05/2025, il Collegio riservava la causa in decisione e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, come proposto, va parzialmente accolto per le ragioni di seguito riportate. ha contratto matrimonio concordatario in Salerno in data 8/06/1991 con Parte_1
, da tale unione sono nati tre figli, nato a [...] il Controparte_1 Per_2
21/10/1992, nato a [...] il [...] e nato a [...] il Per_3 ER
18/02/2003. Con ricorso depositato il 21/11/2018, a seguito della già intervenuta separazione tra i coniugi, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio concordatario contratto in Salerno in data 8/06/1991 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Salerno;
disporre l'affidamento condiviso del minore ora maggiorenne, con collocazione presso il padre e diritto per la madre di ER tenerlo con sé nei giorni infrasettimanali e festivi e nei fine settimana stabiliti nonché durante le vacanze natalizie e pasquali per le vacanze;
assegnazione della casa coniugale a Parte_1 nell'interesse del figlio non economicamente indipendente;
disporre a
[...] Per_2
pag. 5/8 carico del padre quale contributo al mantenimento del figlio non economicamente Per_2 indipendente, il versamento mensile della somma di euro 250,00, e rivalutazione;
assegnare a l'assegno divorzile a carico di nella misura di euro 500,00. Parte_1 Controparte_1
A seguito della costituzione di , costui si opponeva alla assegnazione della Controparte_1 casa coniugale alla moglie, ed alla corresponsione dell'assegno di mantenimento per la moglie e per il figlio Con ordinanza del 13 giugno 2019 il figlio è stato collocato Per_2 ER presso il padre, con tempi di permanenza presso la madre liberamente scelti da ed ER affido condiviso;
la casa coniugale è stata assegnata a;
Controparte_1 Controparte_1
è stato gravato dell'assegno di mantenimento per il figlio di euro 250,00 mensile, e Per_2 dell'assegno in favore della moglie di euro 250,00 mensile. ha insistito per Parte_1
l'ottenimento del mantenimento per sé e per il figlio La sentenza pubblicata il Per_2
29/01/2020 n. 416 ha disposto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dando corso alla successiva fase istruttoria di merito. Infine, la sentenza oggetto di gravame ha assegnato la casa coniugale a , ove vivere col figlio maggiorenne, ma non Controparte_1 ER ancora economicamente indipendente, ha disposto il mantenimento diretto per ciascun genitore di ha imposta ad entrambi i genitori di contribuire al 50% alle spese ER straordinarie per ed escluso l'assegno di mantenimento per i figli ER Per_2
e l'assegno divorzile per la moglie. La sentenza è stata impugnata nella parte in cui Per_3 ha escluso l'assegno divorzile in favore della moglie, e posto a suo carico il concorso al 50% nelle spese straordinarie per il figlio da concordarsi preventivamente. La decisione è ER oggetto di critica nella misura in cui esclude che la appellante abbia fornito adeguata e compiuta prova di aver rinunciato ad occasioni lavorative, in funzione dei bisogni familiari.
In particolare, in relazione alla prova testimoniale resa dai figli e dal fratello Parte_2
è emersa la permanenza nel tempo della capacità lavorativa della
[...] Parte_1 che ha svolto numerosi lavori sia alle dipendenze del fratello, sia presso anziani come collaboratrice, sia presso una pizzeria/rosticceria. Pertanto, il Tribunale ha escluso la contribuzione della moglie alla costruzione della crescita patrimoniale e professionale del marito e del nucleo familiare. Peraltro, evidenziando la carenza probatoria in ordine alla produzione della documentazione attestante i redditi percepiti nel periodo controverso.
L'appellante viceversa ritiene di aver dimostrato di aver diritto all'assegno di mantenimento sia per la non continuità dei lavori svolti nel tempo, per la scarsa reddittività degli stessi, e pag. 6/8 per la percezione di un reddito annuo oscillante tra 1.000,00 e 5.000,00 euro a fronte del reddito dichiarato dal marito di circa 20.000,00 annui. Inoltre, ha evidenziato di dover sostenere il costo del canone di locazione di 550,00 euro mensili. Orbene, l'assegno di divorzio ha natura assistenziale e compensativa/perequativa, esso mira a fornire strumenti economici alla moglie idonei a conservare una vita dignitosa, quando la moglie non ha mezzi sufficiente o non è in grado di procurarseli. Esso mira, altresì, a compensare eventuali squilibri economici e patrimoniali derivati dal matrimonio riconoscendo il contributo della moglie alla famiglia con rinuncia ad opportunità di lavoro. Ciò che rileva è la capacità della moglie di provvedere economicamente a sè stessa attraverso un reddito da lavoro. L'assegno resta dovuto se ricorrono motivi oggettivi che impediscano il lavoro della moglie, o la moglie non ha occupazione o non è in grado di procurarsi una fonte di reddito da lavoro. Nel caso di specie, viene in evidenza dalle dichiarazioni dei testi, tra cui i figli della appellante che la stessa ha sempre lavorato, tanto che i figli hanno fatto capo alla figura paterna, poiché la madre era occupata fuori casa in attività lavorative. I lavori svolti dalla in Parte_1 diversi ambiti professionali dimostrano che la stessa è dotata di una elevata capacità di adattabilità lavorativa, che accede facilmente al mondo del lavoro, anche se non particolarmente qualificato, essendo stata occupata in varie occasioni anche a tempo indeterminato. Ella è dotata di diploma di operatore sociosanitario che le consente di attendere alle mansioni di accudimento e assistenza. La stessa appellante ha dimostrato di aver lavorato come assistente ad anziani, lavoro domestico, aiuto cuoco a tempo indeterminato, lavoro presso agenzia di vigilanza privata. Tutte le prove raccolte portano ad escludere una condizione di bisogno economico tale da giustificare la corresponsione dell'assegno divorzile con funzione assistenziale, punto su cui insiste l'appellante, non essendo riconoscibile l'assegno con finalità compensative, in assenza di adeguata e completa prova della contribuzione familiare protratta e continua nella vita familiare. Viceversa, va valorizzato, rispetto all'onere di contribuzione alle spese straordinarie per il figlio ER nella misura del 50%, che provvedendo la madre già ai bisogni economici del figlio con il mantenimento diretto, quanto è presso di lei, la disparità economica comunque esistente rispetto al marito, percettore di un reddito maggiore, giustifica che il contributo per le spese straordinarie per il figlio siano solo a carico di . Tanto premesso, Controparte_1
pag. 7/8 ricorrendone i presupposti, le spese sono compensate tra le parti, stante il parziale accoglimento dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza definitiva di Parte_1 Controparte_1 divorzio n. 4969/2023 del Tribunale di Salerno, R.G. 10106/2018, emessa in data
06/11/2023, depositata telematicamente in data 07/11/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 08/11/2023 – non notificata, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza n.
4969/2023 del Tribunale di Salerno, pone l'obbligo di sostenere le spese straordinarie per il figlio a carico esclusivo di , confermata per il resto la sentenza ER Controparte_1 impugnata.
2. Compensa le spese tra le parti;
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 127, P. II, Serie A, Anno
1991, Uff. I).
La Corte dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 28 /05/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente della Corte d'Appello
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Paolo Sordi
pag. 8/8