Art. 1. 1. L' articolo 30 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e sostituito dal seguente:
"Art. 30 (Sede della pretura). - 1. La pretura ha sede in ogni capoluogo determinato dalla tabella A annessa al presente ordinamento e comunque in ogni capoluogo di provincia".
2. La tabella A annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e sostituita dalla tabella A annessa alla presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e operati il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1:
Il R.D. n.12/1941 concerne l'ordinamento giudiziario.
"Art. 30 (Sede della pretura). - 1. La pretura ha sede in ogni capoluogo determinato dalla tabella A annessa al presente ordinamento e comunque in ogni capoluogo di provincia".
2. La tabella A annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e sostituita dalla tabella A annessa alla presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e operati il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1:
Il R.D. n.12/1941 concerne l'ordinamento giudiziario.