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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 11/12/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1559/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 11/12/2025, ad ore 9,50, innanzi al got AU TO sono comparsi: per parte attrice opponente l'avv. MARCELA COBUZ, per parte convenuta opposta l'avv. DEMETRIO VALENTINI,
Parte attrice opponente precisa le conclusioni come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- accogliere la presente opposizione e
- per l'effetto dichiarare nullo ed inefficace e/o comunque revocare, nei confronti dell'opponente, il decreto ingiuntivo n. 505/2024 emesso dal Tribunale di Fermo in data 1.10.2024 e notificato il 02.10.2024; con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfettario”.
Parte convenuta opposta precisa le conclusioni come segue:
Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'opposizione proposta dall'attore opponente in quanto infondata in fatto ed in diritto, con la conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo n. 505/2024 (n. 1313/2024 R.G.) emesso dal Tribunale di Fermo, P.I. Dott. Bruno Castagnoli, in data 01.10.2024 opposto.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
Dopo ampia discussione orale, alle ore 10,18, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze e di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel primo pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got AU TO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1559/2024 promossa da:
, in pers. leg. rappr.te p.t. Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. MARCELA COBUZ e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1 ATTRICE OPPONENTE contro
, in pers. leg. rappr.te p.t. Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. DEMETRIO VALENTINI e domicilio eletto presso il difensore
Email_2 CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 505/2024 – emesso in data 1.10.24 dal Tribunale di Fermo e notificatale in data 2.10.2024 - con il quale le è stato ingiunto di pagare in favore di
[...]
in pers. leg. rappr.te p.t., € 32.345,72 – a titolo di saldo varie fatture per forniture di CP_1 materiali edili effettuate nel corso del 2011 e da pagarsi a vista fattura - oltre interessi come da domanda e spese di procedura liquidate (doc. 1).
L'opponente ha dedotto:
- di aver ricevuto in data 23.2.12, con lettera racc. a.r. da l'avvenuta Controparte_1 cessione del credito vantato nei suoi confronti (doc.2) a IR Controparte_2
– di aver, in esecuzione della comunicazione di avvenuta cessione di credito pro soluto, quale terza debitrice ceduta, versato a € 20.000,00# mediante n. 2 assegni Controparte_3 bancari dell'importo di € 10.000,00 cadauno nel 2012 e nel 2013 (doc.ti nn. 3-4);
- che la riscossione dell'assegno n. 0209033006-00 (doc.to n. 3) dell'importo di € 10.000,00 è stata registrata nella contabilità di nel conto anticipi Carifermo, avente Controparte_3 come contropartita (doc. 5), così completando l'operazione anche dal punto Controparte_1 di vista fiscale;
pagina 2 di 10 - che nella scheda contabile relativa alla posizione “ IR CP_1 CP_1 CP_2
a fronte dell'incasso di tale assegno con motivazione “cessione credito”, ha registrato una
[...] correlativa diminuzione del credito derivante dall'operazione di compravendita immobiliare (doc.to n. 6);
- che il pagamento così effettuato in favore della cessionaria è stato Controparte_3 accertato dal Tribunale di Fermo con sentenza n. 671/2022, emessa in data 2.12.22 nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo incardinato al n. 2868/16 RG, promosso da nei confronti di nell'ambito del quale l'odierna Controparte_1 Controparte_3 opponente è intervenuta volontariamente quale terzo adesivo dipendente (doc.to n. 7);
- che in tale sentenza si legge chiaramente che, per quanto concerne gli intervenuti (tra i quali l'odierna opponente) il dedotto versamento di somme in favore di (in Controparte_3 esecuzione della notifica di cessione di credito trasmessa da valida e non Controparte_1 contestata) è provato e non contestato (cfr. doc.7, penultima pag., cpv. 4);
- di eccepire quindi l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato quale terza debitrice ceduta, in quanto eseguito in buona fede in favore del creditore, poi dimostratosi solo apparente, ex art. 1189 cc (“Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede. Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito”);
- che la prova della propria buona fede risulta inconfutabilmente dalle seguenti circostanze:
* la comunicazione di avvenuta cessione del credito le è pervenuta dalla cedente,
[...]
in data 28.02.2012 (cfr. doc.to n. 2); CP_1
* ha effettuato i pagamenti dovuti mediante assegni bancari (cfr. doc.to n. 3-4);
* la cessionaria, ha registrato nella propria contabilità l'incasso di dette Controparte_3 somme a titolo di cessione credito (cfr. doc.to n. 5-6);
* non ha mai rifiutato tali incassi, né tantomeno ha restituito all'odierna Controparte_3 opponente le somme indebitamente percepite;
* dopo la notifica di avvenuta cessione del credito, non ha mai preteso da Controparte_1 il pagamento delle somme oggetto di cessione in favore di Parte_1 [...]
Controparte_3
* la sentenza n. 671/2022 Tribunale di Fermo, che ha statuito in ordine alla sola validità del contratto di cessione del credito, è successiva all'avvenuto incasso di dette somme da parte di (cfr. doc.to n. 7); Controparte_3
- che La giurisprudenza sul punto è chiara: in tema di obbligazioni, l'adempimento, anche parziale (acconto), è idoneo ad estinguere parzialmente il debito se tale modalità è stata accettata dal creditore nel corso del rapporto. La medesima efficacia estintiva va riconosciuta al pagamento parziale effettuato a colui che appare legittimato a riceverlo, ai sensi dell'articolo 1189 cod. civ., a condizione che l'apparenza risulti giustificata da circostanze univoche e concludenti, ovvero da atti giuridici compiuti dall'”accipiens” e ripetutamente consentiti – dagli organi sociali, in caso di persona giuridica – sì da far sorgere nel debitore un ragionevole affidamento, esente da colpa, sulla effettiva sussistenza della facoltà apparente dell'”accipiens” di ricevere il pagamento. (Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 ottobre 2008 n. 26052);
- che quindi è onere di stante l'intervenuta contestazione dell'esistenza del Controparte_1 contratto di cessione stipulato con pretendere da quest'ultima la Controparte_3 restituzione di quanto indebitamente percepito in seguito al pagamento effettuato in buona fede da , terza debitrice ceduta;
Parte_1
- di eccepire inoltre che il credito vantato da nei confronti di Controparte_1 [...]
ceduto a giusta comunicazione proveniente dall'odierna Parte_1 Controparte_3 opposta, è inferiore rispetto a quello preteso con il ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. doc.ti nn. 1 e 3).
pagina 3 di 10 Si è costituita per contrastare l'avversa opposizione e chiederne il rigetto, Controparte_1 deducendo:
- di aver, negli anni 2011/2012, venduto a la merce di cui alle fatture Parte_1 richiamate nella narrativa del ricorso monitorio, per complessivi € 32.345,72 (all. 1) e, nello stesso periodo, merce per € 96.543,10 a e merce per € 36.995,27 a Controparte_4 [...] e così in totale per € 165.350,00; CP_5
- che tali 3 società, ed anche , vedevano ricoprire un Controparte_3 Controparte_6 ruolo e precisamente
* Amministratore unico e Socio. Tra i soci, (all. 17); Parte_1 CP_5
* INTRAEDILE: Componente del CdA e Amministratore delegato. Tra i soci, e CP_5 all. 18); Parte_1
- : Amministratore unico e Socio (all. 19); CP_5
- : Socio (all. 20): CP_3
- che al medesimo quindi, erano riconducibili tutte e tre le società Controparte_6 debitrici (alcune anc e, come detto, era anche socio di , che CP_3 fino a quel momento non aveva avuto alcun rapporto con Controparte_1
- che all'epoca tutte e quattro le società, compresa , condividevano la sede legale e gli CP_3 uffici alla Via Campiglione n. 20 di Fermo;
- che in questa commistione di attività e contabilità aveva concepito Controparte_6 l'operazione dalla quale, come atto finale, è scaturito il presente giudizio: il ha CP_6 proposto, per ripianare i debiti contratti dalle tre società che amministrava nei confronti di la cessione di un immobile di proprietà di IR, da perfezionare attraverso la Controparte_1 cessione in favore di quest'ultima dei crediti vantati dalla prima nei confronti delle società ad esso riconducibili;
- che ha predisposto quindi tre scritture private in data 30.01.2012, nelle Controparte_6 quali riconosce l'esistenza e l'ammontare del debito nei confronti di attraverso Controparte_1 l'elencazione delle fatture dalle quali scaturisce, che quest'ultima cede a IR (all. 2, 21e 22), vendendole in pari data un immobile all'identico valore di cessione di euro 165.350,00 (all. 23);
- che ha fatto sì che provvedesse alla notifica a IR - Controparte_6 Controparte_1 presso la sede legale di via Campiglione 20 di Fermo dove egli stesso ha i propri uffici - delle tre cessioni (all. 3, 24 e 25), facendole pervenire quell'accettazione che, come vedremo meglio infra, non vi è mai stata da parte dell'amministratore della medesima società, sig. Parte_2
(all. 4);
[...]
- che ha chiesto che l'accettazione della cessione venga notificata alle Controparte_6 società ad esso riconducibili (all. 5, 26 e 27), unitamente alla comunicazione dell'imputazione dell'importo della cessione a pagamento del prezzo di acquistato dall'immobile (all. 6), anch'essa inviata presso quella stessa via Campiglione 20 di Fermo dove Controparte_6 ha i propri uffici. con il che la vicenda sembrava conclusa;
- che invece, a distanza di quattro anni, il , amministratore di IR, si Parte_2 dichiarava completamente all'oscuro delle cessioni e dell'imputazione del pagamento sopra richiamati, e notificava il D.I. n. 858/16 del Tribunale di Fermo, con cui ingiungeva a CP_1 l pagamento di € 165.350,00, quale prezzo pattuito per la vendita dell'immobile (all. 28);
[...]
- di aver allora, in perfetta buona fede, proposto opposizione, incardinando il giudizio rubricato al n. 2868/2016 R.G. dell'intestato Tribunale (all. 8), in cui attraverso le Controparte_6 società , svolgeva intervento adesivo alle ragioni dalla Parte_3 CP_1 che faceva proprie (all. 9 e 29), non potendo intervenire anche per perché
[...] CP_4 nelle more dichiarata fallita (all. 30);
- che nel corso del giudizio ha espressamente accusato il socio Parte_2 di aver agito contro gli interessi di IR, ponendo in essere Controparte_6 comportamenti illegittimi ed illeciti, configuranti dei reati, e per quanto qui rileva, anche di aver falsificato la firma di accettazione della cessione contenuta nella racc.23.02.2012 (all. 4);
pagina 4 di 10 - che tale accusa ha trovavano implicita conferma nella CTU grafologica disposta in corso di causa, che ha accertato apocrifa la sottoscrizione in calce alla missiva, escludendo che appartenesse a (all. 31); Parte_2
- che la causa veniva decisa con sentenza n. 671/22 del 2/12/22, che non riconosceva l'efficacia liberatoria delle tre cessioni nei confronti del cessionario IR (all. 10);
- di aver con pec 28.12.22 del proprio legale, anche ai fini interruttivi della prescrizione, intimato a oltre che con separata pec a ) di procedere all'immediato pagamento Parte_1 CP_5 dell'importo di € 32.345,72 dovuto (all. 12), al contempo raggiungendo un accordo transattivo con IR, che prevedeva la retrocessione dell'immobile compravenduto, così circoscrivendo al pagamento delle spese legali, anch'esse transattivamente rideterminate, il danno derivante dalla vicenda;
- che viceversa che attraverso le società e era Controparte_6 Parte_1 CP_4 parimenti risultato soccombente, con la condanna delle medesime in solido con Controparte_1 alla rifusione delle spese liquidate in sentenza, pur di fronte ad una così grave accusa, non ha ritenuto di dover impugnare la sentenza, che è passata in giudicato (all. 13), giudicato che ha fatto venir meno l'effetto liberatorio delle tre cessioni di credito, nonostante fossero state indicate come pro soluto, a causa del comportamento illegittimo e financo illecito posto in essere da in danno di oltre che di IR;
Controparte_6 Controparte_1
- che, sulla scorta di tale sentenza, entrambi i crediti di € 36.995,27, vantato nei confronti di
, e di € 96.543,10, vantato nei confronti di , sono stati ammessi al passivo CP_5 CP_4 nelle rispettive procedure concorsuali (all. 32 e 33), stante la dichiarazione di liquidazione giudiziale intervenuta nelle more anche nei confronti di (all. 34), da questa impugnata, CP_4 ma confermata dalla Corte d'Appello (all. 35);
- che l'avversa opposizione si fonda sull'invocato effetto liberatorio ex art. 1189 cc del pagamento effettuato in forza del contratto di cessione del credito notificato e sull'eccepita inferiorità del credito rispetto a quello ingiunto (doc.ti nn. 1 e 3):
- che, correttamente ricostruito il fatto, non v'è dubbio che e per essa il suo legale Parte_1 rappresentante abbia tenuto nella vicenda un comportamento di Controparte_6 completa e totale mala fede. che esclude di poter ricondurre la fattispecie all'interno della previsione normativa di cui all'art. 1189 cc;
- che le vicende intercorse tra e IR, e le poste dare/avere tra queste società Parte_1 successive alla comunicazione 23.02.12 di (essa sì, inviata in perfetta buona fede!), Controparte_1 le sono del tutto ignote, ma è emerso in maniera chiara ed inequivocabile, nel corso del giudizio sopra richiamato, che le medesime sono al vaglio delle competenti Autorità, dal che è tutt'altro che pacifica, e men che meno provata, l'allegazione avversaria del versamento in favore di IR di € 20.000,00, o della registrazione nella contabilità di quest'ultima dell'assegno di € 10.000,00, che determinerebbero la conseguente diminuzione del credito derivante dall'operazione di compravendita immobiliare;
- che il giudicato formatosi sulla sentenza n. 671/22 impedisce qualsiasi lettura diversa da quella sopra richiamata e che il fallimento/liquidazione giudiziale delle altre due società riconducibili a implicate nella vicenda stanno lì a confermarlo, così come Controparte_6 l'accertamento della sottoscrizione apocrifa della missiva di accettazione della cessione da parte di IR, come detto, proveniente da quegli stessi uffici dove svolgeva le proprie attività
Controparte_6
- che in nessun caso potranno essere validamente opposti a eventuali Controparte_1 pagamenti intercorsi tra IR dopo l'apparente cessione, a maggior ragione se Parte_1 contestati e oggetto di accertamento giudiziale, così come non corrisponde minimamente al vero che “Il pagamento effettuato da in favore della cessionaria Parte_1 [...] è stato accertato dal Tribunale di Fermo con sentenza n. 671/2022 emessa in data Controparte_3 2.12.2022”;
- che per contro due giudici delegati di due diversi Tribunali, proprio in forza della citata sentenza che ha disconoscimento dell'effetto liberatorio della cessione, hanno riconosciuto la permanenza in capo ad dei crediti apparentemente ceduti, così da ammetterla Controparte_1
pagina 5 di 10 come richiesto al passivo in entrambe le procedure concorsuali;
- che la giurisprudenza ex adverso citata sul ragionevole affidamento, esente da colpa, così come giustificato da circostanze univoche e concludenti, può quindi applicarsi a Controparte_1 e non già a proprio perché la prima non poteva minimamente immaginare che Parte_1 ordisse una tale trama ai danni della società della quale era socio, Controparte_6 coinvolgendovi incolpevolmente Controparte_1
- che ai fini della previsione di cui all'art. 115 c.p.c., si contestano espressamente, in quanto assolutamente incompatibili con la ricostruzione sopra effettuata della vicenda, le circostanze elencate dall'opponente (vds, pag. 4);
- che ogni possibilità da parte di di pretendere da IR quanto in ipotesi Controparte_1 avrebbe indebitamente percepito da è preclusa dal giudicato formatosi sulla Parte_1 sentenza sopra richiamata;
- che l'importo di € 32.345,72 ingiunto è perfettamente coincidente con quello indicato nella scrittura privata 30.1.12 (all. 2), e corrisponde alla somma degli importi indicati nelle fatture ivi citate e depositate agli atti del presente giudizio (all. 1), che evidentemente, per un mero lapsus calami, è stato erroneamente trascritto nel minor importo in € 29.811,63 nella comunicazione inviata a IR (all. 3), ma che è stato interamente considerato nell'imputazione di pagamento dell'immobile (all. 6), e, sopravvivendo l'obbligazione iniziale di nei confronti di Parte_1
eve essere condannata al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 Controparte_1 dell'importo effettivamente dovuto di € 32.345,72 ingiunto, in forza della documentazione allegata al fascicolo monitorio (all. 1), e non al minore ed errato importo indicato nella comunicazione ex adverso richiamata.
Con la prima memoria ex art. 171 ter cpc parte opponente ha osservato:
- l'apparente legittimazione di quale cessionaria del credito, è stata Controparte_3 giustificata da più circostanze: in primis la stessa comunicazione non contestata di avvenuta cessione del credito, l'incasso della somma versata da parte di e Controparte_3 l'assenza di richieste di pagamento da parte di per 12 anni;
Controparte_1
- che la buona fede si presume e rappresenta uno standard oggettivo che non può essere ribaltato senza prove concrete, sicché è onere di dimostrare che nel 2012 Controparte_1 fosse a conoscenza della reale mancanza di legittimazione di Parte_1 [...] a ricevere la somma di € 20.000,00 o che si sia comportata con colpa, il che Controparte_3 non è avvenuto, lasciando inalterata la presunzione di buona fede;
- che ad oggi non ha restituito né all'odierna opponente, né a Controparte_3 [...]
gli importi incassati in forza della cessione del credito;
CP_1
- che le affermazioni di sono carenti di coerenza e supporto probatorio;
non Controparte_1 è dato infatti sapere come controparte avrebbe potuto plausibilmente ignorare la comunicazione di avvenuta cessione del credito del 2012 che, si ribadisce, è sottoscritta di pugno dal legale rappresentante, è stata inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. e non è stata mai contestata;
- che l'inerzia mantenuta in tutto questo lasso di tempo e le difese svolte nell'ambito nel giudizio n. 2868/2016 R.G. del Tribunale di Fermo (ove ha sostenuto – come verrà Controparte_1 provato - di aver corrisposto il prezzo della compravendita immobiliare mediante cessioni del credito) dimostrano l'inconsistenza della tesi difensiva di controparte;
- che l'accusa di una macchinazione fraudolenta orchestrata dal sig. è Controparte_6 una mera illazione e la semplice reazione adiuvante a posteriori, basata su presunte falsificazioni, non può costituire motivazione legittima per invalidare quanto sinora accettato;
- che la difesa di tenta di inquadrare come l'elemento Controparte_1 Controparte_6 chiave di una presunta congiura fraudolenta, ma tale rappresentazione risulta errata e infondata rispetto alla vera natura degli eventi e l'asserito legame del Sig. con la cessionaria CP_6 e le altre società debitrici cedute non prova né avvalora alcuna mala Controparte_3 fede da parte di Parte_1
- che nel corso degli anni non ha intrapreso azioni contro la presunta Controparte_1
pagina 6 di 10 cessione errata e l'inazione protratta contraddice l'affermazione che la cessione fosse chiaramente fraudolenta o inesistente;
- che dai documenti prodotti da parte avversa con comparsa di costituzione e risposta (cfr. doc.ti nn. 21-22), sottoscritti da ed aventi data certa, risulta inconfutabilmente Controparte_1 l'avvenuta operazione di cessione del credito intervenuta tra l'odierna convenuta-opposta e gli altri terzi debitori ceduti ( e ) e sostenere oggi che dietro CP_4 Controparte_5 l'operazione di cessione (che coinvolgeva quindi i tre debitori ceduti a mezzo dei quali
[...] ha corrisposto in favore di il prezzo di compravendita CP_1 Controparte_3 immobiliare (operazione di cui si è avvantaggiata la sola vi sia stata una Controparte_1 macchinazione fraudolenta, prova una difesa meramente speculativa e temeraria;
- che anche i documenti nn. 24-27 allegati alla comparsa di costituzione contenenti la comunicazione firmata da di cessione del credito ed inviata a mezzo Controparte_1 raccomandata a.r. agli altri debitori ceduti ( e ) dimostra CP_4 Controparte_5 l'apparenza di liceità e correttezza che avvalora la buona fede di Parte_1 nell'eseguire il pagamento in favore di Controparte_3
- che non confuta le prove contabili di che Controparte_1 Controparte_3 dimostrano la ricezione e la registrazione del pagamento;
anzi, esaminando gli atti depositati dalla parte avversa nell'ambito del giudizio n. 2868/2016 R.G. del Tribunale di Fermo, si avvalora il contrario;
- che, nonostante le eccezioni sollevate da questa difesa, ha ritenuto di non Controparte_1 agire ex art. 1189, ultimo comma cod.civ. nei confronti di che, si ripete, Controparte_3 ha incassato le somme che ha versato in buona fede ed in esecuzione Parte_1 della comunicazione di avvenuta cessione del credito;
- che l'ulteriore documentazione prodotta da parte avversa è irrilevante ed inconsistente: dalle visure camerali depositate (cfr. doc. to n. 17) emerge, ad esempio, che uno dei soci di LE s.r.l. (altro debitore ceduto, fallito nel 2015) era la corrente, si badi Controparte_7 bene, presso la stessa sede legale di (Grottazzolina, Via Carducci n. 3) e. Controparte_1 se si dovesse seguire il ragionamento fantasioso di parte avversa, si potrebbe facilmente supporre che nell'assurda macchinazione fraudolenta sia coinvolta proprio Controparte_1 che, si rammenta, è l'unico soggetto che ha tratto vantaggio dall'operazione di cessione;
- che a nulla rilevano le decisioni assunte dai giudici delegati (cfr. doc.ti nn. 32-33 allegati alla comparsa di costituzione) di ammettere in chirografo i crediti di ove a tale Controparte_1 richiesta, gli organi della procedura non abbiano eccepito la buona fede ex art. 1189 cc, probabilmente per mere ragioni di contenimento dei costi;
- che dallo stato passivo depositato da parte avversa risulta che non ha Controparte_1 depositato tempestivamente la domanda di ammissione: la domanda è stata ultratardiva poiché, contrariamente a quanto oggi sostiene, era ben consapevole di aver ceduto Controparte_1 detti crediti a quale corrispettivo del prezzo di compravendita Controparte_3 immobiliare e del fatto che i terzi debitori ceduti avessero adempiuto alle comunicazioni che essa stessa li aveva inviato, il che è pure significativo del contesto di buona fede in cui
[...] (e gli altri debitori ceduti) hanno operato, effettuando i pagamenti in favore Parte_1 della cessionaria Controparte_3
- che parte avversa si limita ad effettuare solo delle mere supposizioni ma l'inerzia nei confronti della situazione pregressa rende vano il tentativo di sostenere che Parte_1 nell'effettuare il pagamento in favore di (ricevuta la comunicazione di Controparte_3 avvenuta cessione del credito), non abbia operato nei limiti di una ragionevole affidabilità.
Con la seconda memoria ex art. 171 ter cpc parte opposta ha
contro
-dedotto:
- che il fulcro della questione che ci occupa non è rappresentato, come ex adverso sostenuto, dalla comunicazione inviata da sulla cessione del credito (all. 5), bensì da quella Controparte_1 contenete - l'apparente - accettazione della medesima da parte della IR (all. 4), la cui sottoscrizione, per esclusione, non può che essere ricondotta all'altro socio,
[...]
, poiché è stato accertato, con sentenza passata in giudicato e dal medesimo non CP_6
pagina 7 di 10 impugnata, che ad apporla non è stato il legale rappresentante di , Controparte_3 Parte_2 ;
[...]
- che anche la consulenza redatta su propria richiesta dalla dott.ssa (all. Persona_1 36), la quale già a suo tempo, essendo in possesso di un sufficiente quantitativo di scritture di comparazione, aveva redatto un'analoga perizia per conto di nel giudizio Parte_2 rubricato al n. 2868/16 R.G., accerta la paternità in capo a della Controparte_6 sottoscrizione apposta alla missiva sopra richiamata (all. 4);
- che controparte non contesta il ruolo ricoperto da quest'ultimo nelle quattro società coinvolte nella vicenda ( , e IR), e neppure che il medesimo sia Parte_1 CP_4 CP_5 stato l'unico interlocutore di nella cessione dei crediti finalizzata alla vendita Controparte_1 dell'immobile di proprietà di;
Controparte_3
- che non contesta neppure che all'epoca tutte e quattro le società condividevano la sede legale e gli uffici alla Via Campiglione n. 20 di Fermo, dove si trovava ad Controparte_6 operare in completa autonomia, dato che era impegnato tutta la settimana Parte_2 presso la sede della propria attività principale, denominata Centro Oro GIDIMA, che lo costringeva a trascorrere in Abruzzo tutti i giorni lavorativi;
- che, in tale scenario, sono del tutto irrilevanti i trasferimenti di denaro intercorsi tra le varie società direttamente riconducibili a ( e ) Controparte_6 Parte_1 CP_4 CP_5 e IR, della quale comunque era socio, ivi compresi gli euro 20.000,00 e il titolo per il quale sarebbero stati contabilizzati cui si fa cenno nello scritto avversario: si tratta invero di attività tutte ricomprese nella sfera di alla quale è estranea, Controparte_6 Controparte_1 attività tutte poste in essere all'evidente ed unico scopo di ripianare i debiti contratti dalle tre società che amministrava a discapito di quella in cui era semplicemente socio;
- che tale scenario è delineato tanto dalla sentenza n. 671/2022 del 02/12/2022 quanto dalla documentazione depositata in atti;
- che l'unica argomentazione nuova, tanto suggestiva quanto infondata, prima ancora che irrilevante, è che la società che svolgeva la propria attività nei locali Controparte_7 dove ha attualmente sede era uno dei soci di , così da legittimare Controparte_1 CP_4 chissà quali speculazioni;
- che tuttavia, mentre è e continua ad essere amministratore e socio di Controparte_6 tutte le società coinvolte nella vicenda (all. 17, 18, 19 e 20), è viceversa un Controparte_1 soggetto completamente diverso e distinto da società di persone Controparte_7 dichiarata fallita in data 27.1.11, che annoverava tra i propri soci , Persona_2 Per_3 e (all. 37), mentre società di capitali, annovera tra i
[...] Controparte_8 Controparte_1 propri soci, oltre all'amministratore, dr. , , Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
e (all. 38), e l'unico elemento di contatto tra le due società è Controparte_12 Parte_4 costituito dall'affitto dell'azienda seguito dall'acquisto della medesima, Controparte_7 da parte di dalla curatela fallimentare, come si evince nella visura camerale (all. Controparte_1 38, pag. 6, punto 6);
- che non si comprende, quindi, come “si potrebbe facilmente supporre che nell'assurda macchinazione fraudolenta sia coinvolta proprio che, si rammenta, è l'unico soggetto Controparte_1 che ha tratto vantaggio dall'operazione di cessione” (sic!), quando è viceversa incontestabile che è l'unico soggetto ad essere stato danneggiato, avendo dovuto retrocedere a IR, per di più pagandole – ancorché rideterminate in via transattiva – le spese legali liquidate nella sentenza che ha ritenuto a quest'ultima non opponibile la cessione dei crediti (all. 39).
Rigettata l'istanza ex art. 648 cpc il giudice tabellarmente designato ha ammesso le prove orali e delegato questo got ad interrogatorio formale ed esame testi.
Espletato l'interrogatorio formale di parte opposta ha rinnovato l'istanza Controparte_6 ex art. 648 cpc, per il cui esame il got ha rimesso al giudice delegante, che ha rimesso al got per le prove orali, espletate dopo l'assegnazione della causa al got per decreto di variazione tabellare 10/25.
pagina 8 di 10 Terminata l'istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale, con termine intermedio per note.
*
La sentenza n. 671/2022 Tribunale di Fermo, come si è detto, già passata in giudicato, ha accertato l'invalidità della cessione di crediti, il che comporta che debba ritenersi Controparte_1 titolare del credito ingiunto.
L'opponente, come si è visto, invoca l'effetto liberatorio ex art. 1189 cc del pagamento effettuato a in forza del contratto di cessione del credito poi accertato invalido e Controparte_3 sull'eccepita inferiorità del credito rispetto a quello ingiunto in forza dei medesimi pagamenti.
L'operatività dell'art. 1189 cc presuppone un errore scusabile, della cui prova è onerato chi l'invoca, quindi, contrariamente a quanto affermato dall'opponente, egli stesso è onerato della prova della propria buona fede, prova che l'opponente poggia sull'aver ricevuto da CP_1 a notificazione della avvenuta cessione.
[...] Tuttavia, come condivisibilmente affermato da parte opposta, il fulcro della questione non è rappresentato, come sostenuto dall'opponente, dalla comunicazione della cessione del credito inviata da (all. 5) - che era solo l'ultimo atto dovuto nei confronti del debitore Controparte_1 ceduto per il perfezionamento della cessione di credito proposta dal leg. rappr.te di Parte_1
- ma dalla nota 23.2.12 contenente l'apparente accettazione della cessione da parte di
[...]
(doc. 4 all.to al ricorso per ingiunzione), la cui sottoscrizione non è stata Controparte_3 apposta dal leg. rappr.te p.t. , come accertato dalla sentenza n. 671/2022, ma da Parte_2 qualcun altro che, tanto nel giudizio n. 2868/2016 (v. doc. 40 dell'opposta) Controparte_3 quanto nel presente giudizio (v. doc. 41) individuano proprio in Controparte_1 CP_6
così come affermato dal loro CTP grafologo, dr.ssa il che ovviamente
[...] Per_1 non ha confessato. Controparte_6
La sua mancata confessione non esclude la necessità di valutare gli elementi diversi portati in giudizio in ordine alla prova della buona fede, richiesta dall'art. 1189 cc, in capo a Parte_1 ed a
[...] Controparte_6 Deve ritenersi pacifico, perché confessato da e confermato dai testi Controparte_6 indotti da parte opposta, che si occupasse personalmente degli ordinativi Controparte_6 di merci presso nell'interesse di tutte e tre le società - Controparte_1 Parte_1[...
ed LE RL - e che stesso abbia Controparte_5 Controparte_6 proposto ad per consentirle di recuperare i propri crediti, di acquisire una Controparte_1 proprietà immobiliare da cedendole i propri crediti. Controparte_3 Anzi il sig. ha precisato durante l'interrogatorio di aver proposto ad CP_6 Controparte_1 dapprima di acquisire l'immobile di contro la cessione del credito nei Controparte_3 confronti di , poi - su precisa richiesta di ed anche se le ultime due CP_4 Controparte_1 società erano comunque in grado di saldare i propri debiti (tanto da aver effettuato pagamenti a in esecuzione della cessione, benché solo parziali) - anche quelli nei Controparte_3 confronti delle altre due società.
Francamente, si dubita che come qualsiasi altro creditore, potendo ottenere il Controparte_1 saldo dai debitori in grado di versarlo, avrebbe preferito acquisire un immobile da una società immobiliare con cui non aveva alcun rapporto commerciale, sicché va escluso che, come afferma, avrebbe tratto vantaggio dall'operazione di Parte_1 Controparte_1 cessione crediti/acquisizione di un appartamento fabbricato in costruzione;
del tutto certo anzi che a 13 anni dal maturarsi dei propri crediti, non abbia dalla vicenda ricavato altro che spese legali da sostenere.
Infondata pure l'osservazione dell'opponente in ordine alla c.d. “inazione” di Controparte_1 per 13 anni: come Marche Real Estate RL ben sa, per avervi partecipato quale interveniente, l'odierna opposta ha dovuto necessariamente attendere l'esito del giudizio n. 2868/2016 RG, ossia la sentenza n. 671/2022, per arrivare all'accertamento dell'invalidità di una cessione crediti della cui validità era – essa sì incolpevolmente – convinta.
Ancora, la tesi sostenuta dal sig. - che fosse effettivamente in CP_6 Parte_1 grado di saldare i debiti maturati per le forniture ricevute da - pare del tutto Controparte_1
pagina 9 di 10 infondata, dal momento che certamente non ha saldato a vista fattura, Parte_1 né ha dimostrato di averlo fatto integralmente dopo in favore di . Controparte_3
Pare poi di poter legittimamente affermare più che improbabile che - Controparte_6 quale socio al 40% di , che aveva al tempo la sede legale e gli uffici a Controparte_3 Fermo, via Campiglion società debitrici, anche se in stanze diverse o in appartamenti diversi, e cercava acquirenti per i propri immobili in costruzione - non sapesse che in realtà, a prescindere dalla comunicazione della cessione ricevuta da il leg. Controparte_1 rappr.te di non l'aveva accettata. Controparte_3
In effetti le tre società che facevano capo a avevano tutto l'interesse a Controparte_6 sostenere la bontà della cessione il più a lungo possibile, per procrastinare il più a lungo possibile il saldo dei propri debiti: ed il suo leg. rappresentante Parte_1 erano perfettamente consci che l'eventuale esito sfavorevole ad Controparte_6 CP_1 del giudizio di opposizione n. 2868/2016 – il che si è in effetti verificato con la sent. n.
[...] 671/22 - avrebbe avuto ricadute sulla propria posizione, posto che nel loro intervento volontario adesivo scrivevano “Infatti un'eventuale pronuncia di inesistenza e/o inefficacia e/o nullità della cessione del credito potrebbe avere ripercussioni anche nei confronti della Parte_1 che, quale terza debitrice ceduta, potrebbe essere chiamata dalla cedente
[...] Controparte_1 a ripetere le somme corrisposte in favore della cessionaria (all.to
[...] Controparte_3 9 al ricorso per ingiunzione) e sanno pure (v. doc. 42) che ha contabilizzato i Controparte_3 20.000,00 euro ricevuti da come “sopravvenienze attive non tassabili” Parte_1 proprio perché il suo legal sapevole di non aver accettato la cessione dei crediti. Né tale consapevolezza può ricavarsi dal contenuto dell'atto 30.1.12 a rogito notaio (doc. 23 dell'opposta), posto che la compravendita immobiliare non fa cenno Persona_4 alcuno alle cessioni di crediti né prevede una forma di pagamento specifica.
Ognuno di questi elementi – insuscettibili di qualsiasi altra diversa interpretazione, persuasivi e concordanti - veicola inadeguato coefficiente di attendibilità della tesi dell'opponente in ordine alla propria buona fede, fondata sul solo elemento formale della ricezione della comunicazione della cessione, inviatale dall'opposta nella inconsapevolezza della invalidità della cessione crediti a . Controparte_3 L'opposizione va quindi rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 505/2024, emesso in data 1.10.24 dal Tribunale di Fermo, confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/14, con riferimento alla media tariffaria per valore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da in pers. leg. rappr.te p.t., e per Parte_1 l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 505/2024 emesso in data 1.10.24 dal Tribunale di Fermo;
2) condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura terminata alle ore 16,10, presente l'avv. Valentini e non l'avv. Cobuz, nel frattempo autorizzata ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 11/12/2025
Il got
AU TO
pagina 10 di 10
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 11/12/2025, ad ore 9,50, innanzi al got AU TO sono comparsi: per parte attrice opponente l'avv. MARCELA COBUZ, per parte convenuta opposta l'avv. DEMETRIO VALENTINI,
Parte attrice opponente precisa le conclusioni come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- accogliere la presente opposizione e
- per l'effetto dichiarare nullo ed inefficace e/o comunque revocare, nei confronti dell'opponente, il decreto ingiuntivo n. 505/2024 emesso dal Tribunale di Fermo in data 1.10.2024 e notificato il 02.10.2024; con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfettario”.
Parte convenuta opposta precisa le conclusioni come segue:
Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'opposizione proposta dall'attore opponente in quanto infondata in fatto ed in diritto, con la conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo n. 505/2024 (n. 1313/2024 R.G.) emesso dal Tribunale di Fermo, P.I. Dott. Bruno Castagnoli, in data 01.10.2024 opposto.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
Dopo ampia discussione orale, alle ore 10,18, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze e di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel primo pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got AU TO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1559/2024 promossa da:
, in pers. leg. rappr.te p.t. Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. MARCELA COBUZ e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1 ATTRICE OPPONENTE contro
, in pers. leg. rappr.te p.t. Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. DEMETRIO VALENTINI e domicilio eletto presso il difensore
Email_2 CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 505/2024 – emesso in data 1.10.24 dal Tribunale di Fermo e notificatale in data 2.10.2024 - con il quale le è stato ingiunto di pagare in favore di
[...]
in pers. leg. rappr.te p.t., € 32.345,72 – a titolo di saldo varie fatture per forniture di CP_1 materiali edili effettuate nel corso del 2011 e da pagarsi a vista fattura - oltre interessi come da domanda e spese di procedura liquidate (doc. 1).
L'opponente ha dedotto:
- di aver ricevuto in data 23.2.12, con lettera racc. a.r. da l'avvenuta Controparte_1 cessione del credito vantato nei suoi confronti (doc.2) a IR Controparte_2
– di aver, in esecuzione della comunicazione di avvenuta cessione di credito pro soluto, quale terza debitrice ceduta, versato a € 20.000,00# mediante n. 2 assegni Controparte_3 bancari dell'importo di € 10.000,00 cadauno nel 2012 e nel 2013 (doc.ti nn. 3-4);
- che la riscossione dell'assegno n. 0209033006-00 (doc.to n. 3) dell'importo di € 10.000,00 è stata registrata nella contabilità di nel conto anticipi Carifermo, avente Controparte_3 come contropartita (doc. 5), così completando l'operazione anche dal punto Controparte_1 di vista fiscale;
pagina 2 di 10 - che nella scheda contabile relativa alla posizione “ IR CP_1 CP_1 CP_2
a fronte dell'incasso di tale assegno con motivazione “cessione credito”, ha registrato una
[...] correlativa diminuzione del credito derivante dall'operazione di compravendita immobiliare (doc.to n. 6);
- che il pagamento così effettuato in favore della cessionaria è stato Controparte_3 accertato dal Tribunale di Fermo con sentenza n. 671/2022, emessa in data 2.12.22 nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo incardinato al n. 2868/16 RG, promosso da nei confronti di nell'ambito del quale l'odierna Controparte_1 Controparte_3 opponente è intervenuta volontariamente quale terzo adesivo dipendente (doc.to n. 7);
- che in tale sentenza si legge chiaramente che, per quanto concerne gli intervenuti (tra i quali l'odierna opponente) il dedotto versamento di somme in favore di (in Controparte_3 esecuzione della notifica di cessione di credito trasmessa da valida e non Controparte_1 contestata) è provato e non contestato (cfr. doc.7, penultima pag., cpv. 4);
- di eccepire quindi l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato quale terza debitrice ceduta, in quanto eseguito in buona fede in favore del creditore, poi dimostratosi solo apparente, ex art. 1189 cc (“Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede. Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito”);
- che la prova della propria buona fede risulta inconfutabilmente dalle seguenti circostanze:
* la comunicazione di avvenuta cessione del credito le è pervenuta dalla cedente,
[...]
in data 28.02.2012 (cfr. doc.to n. 2); CP_1
* ha effettuato i pagamenti dovuti mediante assegni bancari (cfr. doc.to n. 3-4);
* la cessionaria, ha registrato nella propria contabilità l'incasso di dette Controparte_3 somme a titolo di cessione credito (cfr. doc.to n. 5-6);
* non ha mai rifiutato tali incassi, né tantomeno ha restituito all'odierna Controparte_3 opponente le somme indebitamente percepite;
* dopo la notifica di avvenuta cessione del credito, non ha mai preteso da Controparte_1 il pagamento delle somme oggetto di cessione in favore di Parte_1 [...]
Controparte_3
* la sentenza n. 671/2022 Tribunale di Fermo, che ha statuito in ordine alla sola validità del contratto di cessione del credito, è successiva all'avvenuto incasso di dette somme da parte di (cfr. doc.to n. 7); Controparte_3
- che La giurisprudenza sul punto è chiara: in tema di obbligazioni, l'adempimento, anche parziale (acconto), è idoneo ad estinguere parzialmente il debito se tale modalità è stata accettata dal creditore nel corso del rapporto. La medesima efficacia estintiva va riconosciuta al pagamento parziale effettuato a colui che appare legittimato a riceverlo, ai sensi dell'articolo 1189 cod. civ., a condizione che l'apparenza risulti giustificata da circostanze univoche e concludenti, ovvero da atti giuridici compiuti dall'”accipiens” e ripetutamente consentiti – dagli organi sociali, in caso di persona giuridica – sì da far sorgere nel debitore un ragionevole affidamento, esente da colpa, sulla effettiva sussistenza della facoltà apparente dell'”accipiens” di ricevere il pagamento. (Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 ottobre 2008 n. 26052);
- che quindi è onere di stante l'intervenuta contestazione dell'esistenza del Controparte_1 contratto di cessione stipulato con pretendere da quest'ultima la Controparte_3 restituzione di quanto indebitamente percepito in seguito al pagamento effettuato in buona fede da , terza debitrice ceduta;
Parte_1
- di eccepire inoltre che il credito vantato da nei confronti di Controparte_1 [...]
ceduto a giusta comunicazione proveniente dall'odierna Parte_1 Controparte_3 opposta, è inferiore rispetto a quello preteso con il ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. doc.ti nn. 1 e 3).
pagina 3 di 10 Si è costituita per contrastare l'avversa opposizione e chiederne il rigetto, Controparte_1 deducendo:
- di aver, negli anni 2011/2012, venduto a la merce di cui alle fatture Parte_1 richiamate nella narrativa del ricorso monitorio, per complessivi € 32.345,72 (all. 1) e, nello stesso periodo, merce per € 96.543,10 a e merce per € 36.995,27 a Controparte_4 [...] e così in totale per € 165.350,00; CP_5
- che tali 3 società, ed anche , vedevano ricoprire un Controparte_3 Controparte_6 ruolo e precisamente
* Amministratore unico e Socio. Tra i soci, (all. 17); Parte_1 CP_5
* INTRAEDILE: Componente del CdA e Amministratore delegato. Tra i soci, e CP_5 all. 18); Parte_1
- : Amministratore unico e Socio (all. 19); CP_5
- : Socio (all. 20): CP_3
- che al medesimo quindi, erano riconducibili tutte e tre le società Controparte_6 debitrici (alcune anc e, come detto, era anche socio di , che CP_3 fino a quel momento non aveva avuto alcun rapporto con Controparte_1
- che all'epoca tutte e quattro le società, compresa , condividevano la sede legale e gli CP_3 uffici alla Via Campiglione n. 20 di Fermo;
- che in questa commistione di attività e contabilità aveva concepito Controparte_6 l'operazione dalla quale, come atto finale, è scaturito il presente giudizio: il ha CP_6 proposto, per ripianare i debiti contratti dalle tre società che amministrava nei confronti di la cessione di un immobile di proprietà di IR, da perfezionare attraverso la Controparte_1 cessione in favore di quest'ultima dei crediti vantati dalla prima nei confronti delle società ad esso riconducibili;
- che ha predisposto quindi tre scritture private in data 30.01.2012, nelle Controparte_6 quali riconosce l'esistenza e l'ammontare del debito nei confronti di attraverso Controparte_1 l'elencazione delle fatture dalle quali scaturisce, che quest'ultima cede a IR (all. 2, 21e 22), vendendole in pari data un immobile all'identico valore di cessione di euro 165.350,00 (all. 23);
- che ha fatto sì che provvedesse alla notifica a IR - Controparte_6 Controparte_1 presso la sede legale di via Campiglione 20 di Fermo dove egli stesso ha i propri uffici - delle tre cessioni (all. 3, 24 e 25), facendole pervenire quell'accettazione che, come vedremo meglio infra, non vi è mai stata da parte dell'amministratore della medesima società, sig. Parte_2
(all. 4);
[...]
- che ha chiesto che l'accettazione della cessione venga notificata alle Controparte_6 società ad esso riconducibili (all. 5, 26 e 27), unitamente alla comunicazione dell'imputazione dell'importo della cessione a pagamento del prezzo di acquistato dall'immobile (all. 6), anch'essa inviata presso quella stessa via Campiglione 20 di Fermo dove Controparte_6 ha i propri uffici. con il che la vicenda sembrava conclusa;
- che invece, a distanza di quattro anni, il , amministratore di IR, si Parte_2 dichiarava completamente all'oscuro delle cessioni e dell'imputazione del pagamento sopra richiamati, e notificava il D.I. n. 858/16 del Tribunale di Fermo, con cui ingiungeva a CP_1 l pagamento di € 165.350,00, quale prezzo pattuito per la vendita dell'immobile (all. 28);
[...]
- di aver allora, in perfetta buona fede, proposto opposizione, incardinando il giudizio rubricato al n. 2868/2016 R.G. dell'intestato Tribunale (all. 8), in cui attraverso le Controparte_6 società , svolgeva intervento adesivo alle ragioni dalla Parte_3 CP_1 che faceva proprie (all. 9 e 29), non potendo intervenire anche per perché
[...] CP_4 nelle more dichiarata fallita (all. 30);
- che nel corso del giudizio ha espressamente accusato il socio Parte_2 di aver agito contro gli interessi di IR, ponendo in essere Controparte_6 comportamenti illegittimi ed illeciti, configuranti dei reati, e per quanto qui rileva, anche di aver falsificato la firma di accettazione della cessione contenuta nella racc.23.02.2012 (all. 4);
pagina 4 di 10 - che tale accusa ha trovavano implicita conferma nella CTU grafologica disposta in corso di causa, che ha accertato apocrifa la sottoscrizione in calce alla missiva, escludendo che appartenesse a (all. 31); Parte_2
- che la causa veniva decisa con sentenza n. 671/22 del 2/12/22, che non riconosceva l'efficacia liberatoria delle tre cessioni nei confronti del cessionario IR (all. 10);
- di aver con pec 28.12.22 del proprio legale, anche ai fini interruttivi della prescrizione, intimato a oltre che con separata pec a ) di procedere all'immediato pagamento Parte_1 CP_5 dell'importo di € 32.345,72 dovuto (all. 12), al contempo raggiungendo un accordo transattivo con IR, che prevedeva la retrocessione dell'immobile compravenduto, così circoscrivendo al pagamento delle spese legali, anch'esse transattivamente rideterminate, il danno derivante dalla vicenda;
- che viceversa che attraverso le società e era Controparte_6 Parte_1 CP_4 parimenti risultato soccombente, con la condanna delle medesime in solido con Controparte_1 alla rifusione delle spese liquidate in sentenza, pur di fronte ad una così grave accusa, non ha ritenuto di dover impugnare la sentenza, che è passata in giudicato (all. 13), giudicato che ha fatto venir meno l'effetto liberatorio delle tre cessioni di credito, nonostante fossero state indicate come pro soluto, a causa del comportamento illegittimo e financo illecito posto in essere da in danno di oltre che di IR;
Controparte_6 Controparte_1
- che, sulla scorta di tale sentenza, entrambi i crediti di € 36.995,27, vantato nei confronti di
, e di € 96.543,10, vantato nei confronti di , sono stati ammessi al passivo CP_5 CP_4 nelle rispettive procedure concorsuali (all. 32 e 33), stante la dichiarazione di liquidazione giudiziale intervenuta nelle more anche nei confronti di (all. 34), da questa impugnata, CP_4 ma confermata dalla Corte d'Appello (all. 35);
- che l'avversa opposizione si fonda sull'invocato effetto liberatorio ex art. 1189 cc del pagamento effettuato in forza del contratto di cessione del credito notificato e sull'eccepita inferiorità del credito rispetto a quello ingiunto (doc.ti nn. 1 e 3):
- che, correttamente ricostruito il fatto, non v'è dubbio che e per essa il suo legale Parte_1 rappresentante abbia tenuto nella vicenda un comportamento di Controparte_6 completa e totale mala fede. che esclude di poter ricondurre la fattispecie all'interno della previsione normativa di cui all'art. 1189 cc;
- che le vicende intercorse tra e IR, e le poste dare/avere tra queste società Parte_1 successive alla comunicazione 23.02.12 di (essa sì, inviata in perfetta buona fede!), Controparte_1 le sono del tutto ignote, ma è emerso in maniera chiara ed inequivocabile, nel corso del giudizio sopra richiamato, che le medesime sono al vaglio delle competenti Autorità, dal che è tutt'altro che pacifica, e men che meno provata, l'allegazione avversaria del versamento in favore di IR di € 20.000,00, o della registrazione nella contabilità di quest'ultima dell'assegno di € 10.000,00, che determinerebbero la conseguente diminuzione del credito derivante dall'operazione di compravendita immobiliare;
- che il giudicato formatosi sulla sentenza n. 671/22 impedisce qualsiasi lettura diversa da quella sopra richiamata e che il fallimento/liquidazione giudiziale delle altre due società riconducibili a implicate nella vicenda stanno lì a confermarlo, così come Controparte_6 l'accertamento della sottoscrizione apocrifa della missiva di accettazione della cessione da parte di IR, come detto, proveniente da quegli stessi uffici dove svolgeva le proprie attività
Controparte_6
- che in nessun caso potranno essere validamente opposti a eventuali Controparte_1 pagamenti intercorsi tra IR dopo l'apparente cessione, a maggior ragione se Parte_1 contestati e oggetto di accertamento giudiziale, così come non corrisponde minimamente al vero che “Il pagamento effettuato da in favore della cessionaria Parte_1 [...] è stato accertato dal Tribunale di Fermo con sentenza n. 671/2022 emessa in data Controparte_3 2.12.2022”;
- che per contro due giudici delegati di due diversi Tribunali, proprio in forza della citata sentenza che ha disconoscimento dell'effetto liberatorio della cessione, hanno riconosciuto la permanenza in capo ad dei crediti apparentemente ceduti, così da ammetterla Controparte_1
pagina 5 di 10 come richiesto al passivo in entrambe le procedure concorsuali;
- che la giurisprudenza ex adverso citata sul ragionevole affidamento, esente da colpa, così come giustificato da circostanze univoche e concludenti, può quindi applicarsi a Controparte_1 e non già a proprio perché la prima non poteva minimamente immaginare che Parte_1 ordisse una tale trama ai danni della società della quale era socio, Controparte_6 coinvolgendovi incolpevolmente Controparte_1
- che ai fini della previsione di cui all'art. 115 c.p.c., si contestano espressamente, in quanto assolutamente incompatibili con la ricostruzione sopra effettuata della vicenda, le circostanze elencate dall'opponente (vds, pag. 4);
- che ogni possibilità da parte di di pretendere da IR quanto in ipotesi Controparte_1 avrebbe indebitamente percepito da è preclusa dal giudicato formatosi sulla Parte_1 sentenza sopra richiamata;
- che l'importo di € 32.345,72 ingiunto è perfettamente coincidente con quello indicato nella scrittura privata 30.1.12 (all. 2), e corrisponde alla somma degli importi indicati nelle fatture ivi citate e depositate agli atti del presente giudizio (all. 1), che evidentemente, per un mero lapsus calami, è stato erroneamente trascritto nel minor importo in € 29.811,63 nella comunicazione inviata a IR (all. 3), ma che è stato interamente considerato nell'imputazione di pagamento dell'immobile (all. 6), e, sopravvivendo l'obbligazione iniziale di nei confronti di Parte_1
eve essere condannata al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 Controparte_1 dell'importo effettivamente dovuto di € 32.345,72 ingiunto, in forza della documentazione allegata al fascicolo monitorio (all. 1), e non al minore ed errato importo indicato nella comunicazione ex adverso richiamata.
Con la prima memoria ex art. 171 ter cpc parte opponente ha osservato:
- l'apparente legittimazione di quale cessionaria del credito, è stata Controparte_3 giustificata da più circostanze: in primis la stessa comunicazione non contestata di avvenuta cessione del credito, l'incasso della somma versata da parte di e Controparte_3 l'assenza di richieste di pagamento da parte di per 12 anni;
Controparte_1
- che la buona fede si presume e rappresenta uno standard oggettivo che non può essere ribaltato senza prove concrete, sicché è onere di dimostrare che nel 2012 Controparte_1 fosse a conoscenza della reale mancanza di legittimazione di Parte_1 [...] a ricevere la somma di € 20.000,00 o che si sia comportata con colpa, il che Controparte_3 non è avvenuto, lasciando inalterata la presunzione di buona fede;
- che ad oggi non ha restituito né all'odierna opponente, né a Controparte_3 [...]
gli importi incassati in forza della cessione del credito;
CP_1
- che le affermazioni di sono carenti di coerenza e supporto probatorio;
non Controparte_1 è dato infatti sapere come controparte avrebbe potuto plausibilmente ignorare la comunicazione di avvenuta cessione del credito del 2012 che, si ribadisce, è sottoscritta di pugno dal legale rappresentante, è stata inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. e non è stata mai contestata;
- che l'inerzia mantenuta in tutto questo lasso di tempo e le difese svolte nell'ambito nel giudizio n. 2868/2016 R.G. del Tribunale di Fermo (ove ha sostenuto – come verrà Controparte_1 provato - di aver corrisposto il prezzo della compravendita immobiliare mediante cessioni del credito) dimostrano l'inconsistenza della tesi difensiva di controparte;
- che l'accusa di una macchinazione fraudolenta orchestrata dal sig. è Controparte_6 una mera illazione e la semplice reazione adiuvante a posteriori, basata su presunte falsificazioni, non può costituire motivazione legittima per invalidare quanto sinora accettato;
- che la difesa di tenta di inquadrare come l'elemento Controparte_1 Controparte_6 chiave di una presunta congiura fraudolenta, ma tale rappresentazione risulta errata e infondata rispetto alla vera natura degli eventi e l'asserito legame del Sig. con la cessionaria CP_6 e le altre società debitrici cedute non prova né avvalora alcuna mala Controparte_3 fede da parte di Parte_1
- che nel corso degli anni non ha intrapreso azioni contro la presunta Controparte_1
pagina 6 di 10 cessione errata e l'inazione protratta contraddice l'affermazione che la cessione fosse chiaramente fraudolenta o inesistente;
- che dai documenti prodotti da parte avversa con comparsa di costituzione e risposta (cfr. doc.ti nn. 21-22), sottoscritti da ed aventi data certa, risulta inconfutabilmente Controparte_1 l'avvenuta operazione di cessione del credito intervenuta tra l'odierna convenuta-opposta e gli altri terzi debitori ceduti ( e ) e sostenere oggi che dietro CP_4 Controparte_5 l'operazione di cessione (che coinvolgeva quindi i tre debitori ceduti a mezzo dei quali
[...] ha corrisposto in favore di il prezzo di compravendita CP_1 Controparte_3 immobiliare (operazione di cui si è avvantaggiata la sola vi sia stata una Controparte_1 macchinazione fraudolenta, prova una difesa meramente speculativa e temeraria;
- che anche i documenti nn. 24-27 allegati alla comparsa di costituzione contenenti la comunicazione firmata da di cessione del credito ed inviata a mezzo Controparte_1 raccomandata a.r. agli altri debitori ceduti ( e ) dimostra CP_4 Controparte_5 l'apparenza di liceità e correttezza che avvalora la buona fede di Parte_1 nell'eseguire il pagamento in favore di Controparte_3
- che non confuta le prove contabili di che Controparte_1 Controparte_3 dimostrano la ricezione e la registrazione del pagamento;
anzi, esaminando gli atti depositati dalla parte avversa nell'ambito del giudizio n. 2868/2016 R.G. del Tribunale di Fermo, si avvalora il contrario;
- che, nonostante le eccezioni sollevate da questa difesa, ha ritenuto di non Controparte_1 agire ex art. 1189, ultimo comma cod.civ. nei confronti di che, si ripete, Controparte_3 ha incassato le somme che ha versato in buona fede ed in esecuzione Parte_1 della comunicazione di avvenuta cessione del credito;
- che l'ulteriore documentazione prodotta da parte avversa è irrilevante ed inconsistente: dalle visure camerali depositate (cfr. doc. to n. 17) emerge, ad esempio, che uno dei soci di LE s.r.l. (altro debitore ceduto, fallito nel 2015) era la corrente, si badi Controparte_7 bene, presso la stessa sede legale di (Grottazzolina, Via Carducci n. 3) e. Controparte_1 se si dovesse seguire il ragionamento fantasioso di parte avversa, si potrebbe facilmente supporre che nell'assurda macchinazione fraudolenta sia coinvolta proprio Controparte_1 che, si rammenta, è l'unico soggetto che ha tratto vantaggio dall'operazione di cessione;
- che a nulla rilevano le decisioni assunte dai giudici delegati (cfr. doc.ti nn. 32-33 allegati alla comparsa di costituzione) di ammettere in chirografo i crediti di ove a tale Controparte_1 richiesta, gli organi della procedura non abbiano eccepito la buona fede ex art. 1189 cc, probabilmente per mere ragioni di contenimento dei costi;
- che dallo stato passivo depositato da parte avversa risulta che non ha Controparte_1 depositato tempestivamente la domanda di ammissione: la domanda è stata ultratardiva poiché, contrariamente a quanto oggi sostiene, era ben consapevole di aver ceduto Controparte_1 detti crediti a quale corrispettivo del prezzo di compravendita Controparte_3 immobiliare e del fatto che i terzi debitori ceduti avessero adempiuto alle comunicazioni che essa stessa li aveva inviato, il che è pure significativo del contesto di buona fede in cui
[...] (e gli altri debitori ceduti) hanno operato, effettuando i pagamenti in favore Parte_1 della cessionaria Controparte_3
- che parte avversa si limita ad effettuare solo delle mere supposizioni ma l'inerzia nei confronti della situazione pregressa rende vano il tentativo di sostenere che Parte_1 nell'effettuare il pagamento in favore di (ricevuta la comunicazione di Controparte_3 avvenuta cessione del credito), non abbia operato nei limiti di una ragionevole affidabilità.
Con la seconda memoria ex art. 171 ter cpc parte opposta ha
contro
-dedotto:
- che il fulcro della questione che ci occupa non è rappresentato, come ex adverso sostenuto, dalla comunicazione inviata da sulla cessione del credito (all. 5), bensì da quella Controparte_1 contenete - l'apparente - accettazione della medesima da parte della IR (all. 4), la cui sottoscrizione, per esclusione, non può che essere ricondotta all'altro socio,
[...]
, poiché è stato accertato, con sentenza passata in giudicato e dal medesimo non CP_6
pagina 7 di 10 impugnata, che ad apporla non è stato il legale rappresentante di , Controparte_3 Parte_2 ;
[...]
- che anche la consulenza redatta su propria richiesta dalla dott.ssa (all. Persona_1 36), la quale già a suo tempo, essendo in possesso di un sufficiente quantitativo di scritture di comparazione, aveva redatto un'analoga perizia per conto di nel giudizio Parte_2 rubricato al n. 2868/16 R.G., accerta la paternità in capo a della Controparte_6 sottoscrizione apposta alla missiva sopra richiamata (all. 4);
- che controparte non contesta il ruolo ricoperto da quest'ultimo nelle quattro società coinvolte nella vicenda ( , e IR), e neppure che il medesimo sia Parte_1 CP_4 CP_5 stato l'unico interlocutore di nella cessione dei crediti finalizzata alla vendita Controparte_1 dell'immobile di proprietà di;
Controparte_3
- che non contesta neppure che all'epoca tutte e quattro le società condividevano la sede legale e gli uffici alla Via Campiglione n. 20 di Fermo, dove si trovava ad Controparte_6 operare in completa autonomia, dato che era impegnato tutta la settimana Parte_2 presso la sede della propria attività principale, denominata Centro Oro GIDIMA, che lo costringeva a trascorrere in Abruzzo tutti i giorni lavorativi;
- che, in tale scenario, sono del tutto irrilevanti i trasferimenti di denaro intercorsi tra le varie società direttamente riconducibili a ( e ) Controparte_6 Parte_1 CP_4 CP_5 e IR, della quale comunque era socio, ivi compresi gli euro 20.000,00 e il titolo per il quale sarebbero stati contabilizzati cui si fa cenno nello scritto avversario: si tratta invero di attività tutte ricomprese nella sfera di alla quale è estranea, Controparte_6 Controparte_1 attività tutte poste in essere all'evidente ed unico scopo di ripianare i debiti contratti dalle tre società che amministrava a discapito di quella in cui era semplicemente socio;
- che tale scenario è delineato tanto dalla sentenza n. 671/2022 del 02/12/2022 quanto dalla documentazione depositata in atti;
- che l'unica argomentazione nuova, tanto suggestiva quanto infondata, prima ancora che irrilevante, è che la società che svolgeva la propria attività nei locali Controparte_7 dove ha attualmente sede era uno dei soci di , così da legittimare Controparte_1 CP_4 chissà quali speculazioni;
- che tuttavia, mentre è e continua ad essere amministratore e socio di Controparte_6 tutte le società coinvolte nella vicenda (all. 17, 18, 19 e 20), è viceversa un Controparte_1 soggetto completamente diverso e distinto da società di persone Controparte_7 dichiarata fallita in data 27.1.11, che annoverava tra i propri soci , Persona_2 Per_3 e (all. 37), mentre società di capitali, annovera tra i
[...] Controparte_8 Controparte_1 propri soci, oltre all'amministratore, dr. , , Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
e (all. 38), e l'unico elemento di contatto tra le due società è Controparte_12 Parte_4 costituito dall'affitto dell'azienda seguito dall'acquisto della medesima, Controparte_7 da parte di dalla curatela fallimentare, come si evince nella visura camerale (all. Controparte_1 38, pag. 6, punto 6);
- che non si comprende, quindi, come “si potrebbe facilmente supporre che nell'assurda macchinazione fraudolenta sia coinvolta proprio che, si rammenta, è l'unico soggetto Controparte_1 che ha tratto vantaggio dall'operazione di cessione” (sic!), quando è viceversa incontestabile che è l'unico soggetto ad essere stato danneggiato, avendo dovuto retrocedere a IR, per di più pagandole – ancorché rideterminate in via transattiva – le spese legali liquidate nella sentenza che ha ritenuto a quest'ultima non opponibile la cessione dei crediti (all. 39).
Rigettata l'istanza ex art. 648 cpc il giudice tabellarmente designato ha ammesso le prove orali e delegato questo got ad interrogatorio formale ed esame testi.
Espletato l'interrogatorio formale di parte opposta ha rinnovato l'istanza Controparte_6 ex art. 648 cpc, per il cui esame il got ha rimesso al giudice delegante, che ha rimesso al got per le prove orali, espletate dopo l'assegnazione della causa al got per decreto di variazione tabellare 10/25.
pagina 8 di 10 Terminata l'istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale, con termine intermedio per note.
*
La sentenza n. 671/2022 Tribunale di Fermo, come si è detto, già passata in giudicato, ha accertato l'invalidità della cessione di crediti, il che comporta che debba ritenersi Controparte_1 titolare del credito ingiunto.
L'opponente, come si è visto, invoca l'effetto liberatorio ex art. 1189 cc del pagamento effettuato a in forza del contratto di cessione del credito poi accertato invalido e Controparte_3 sull'eccepita inferiorità del credito rispetto a quello ingiunto in forza dei medesimi pagamenti.
L'operatività dell'art. 1189 cc presuppone un errore scusabile, della cui prova è onerato chi l'invoca, quindi, contrariamente a quanto affermato dall'opponente, egli stesso è onerato della prova della propria buona fede, prova che l'opponente poggia sull'aver ricevuto da CP_1 a notificazione della avvenuta cessione.
[...] Tuttavia, come condivisibilmente affermato da parte opposta, il fulcro della questione non è rappresentato, come sostenuto dall'opponente, dalla comunicazione della cessione del credito inviata da (all. 5) - che era solo l'ultimo atto dovuto nei confronti del debitore Controparte_1 ceduto per il perfezionamento della cessione di credito proposta dal leg. rappr.te di Parte_1
- ma dalla nota 23.2.12 contenente l'apparente accettazione della cessione da parte di
[...]
(doc. 4 all.to al ricorso per ingiunzione), la cui sottoscrizione non è stata Controparte_3 apposta dal leg. rappr.te p.t. , come accertato dalla sentenza n. 671/2022, ma da Parte_2 qualcun altro che, tanto nel giudizio n. 2868/2016 (v. doc. 40 dell'opposta) Controparte_3 quanto nel presente giudizio (v. doc. 41) individuano proprio in Controparte_1 CP_6
così come affermato dal loro CTP grafologo, dr.ssa il che ovviamente
[...] Per_1 non ha confessato. Controparte_6
La sua mancata confessione non esclude la necessità di valutare gli elementi diversi portati in giudizio in ordine alla prova della buona fede, richiesta dall'art. 1189 cc, in capo a Parte_1 ed a
[...] Controparte_6 Deve ritenersi pacifico, perché confessato da e confermato dai testi Controparte_6 indotti da parte opposta, che si occupasse personalmente degli ordinativi Controparte_6 di merci presso nell'interesse di tutte e tre le società - Controparte_1 Parte_1[...
ed LE RL - e che stesso abbia Controparte_5 Controparte_6 proposto ad per consentirle di recuperare i propri crediti, di acquisire una Controparte_1 proprietà immobiliare da cedendole i propri crediti. Controparte_3 Anzi il sig. ha precisato durante l'interrogatorio di aver proposto ad CP_6 Controparte_1 dapprima di acquisire l'immobile di contro la cessione del credito nei Controparte_3 confronti di , poi - su precisa richiesta di ed anche se le ultime due CP_4 Controparte_1 società erano comunque in grado di saldare i propri debiti (tanto da aver effettuato pagamenti a in esecuzione della cessione, benché solo parziali) - anche quelli nei Controparte_3 confronti delle altre due società.
Francamente, si dubita che come qualsiasi altro creditore, potendo ottenere il Controparte_1 saldo dai debitori in grado di versarlo, avrebbe preferito acquisire un immobile da una società immobiliare con cui non aveva alcun rapporto commerciale, sicché va escluso che, come afferma, avrebbe tratto vantaggio dall'operazione di Parte_1 Controparte_1 cessione crediti/acquisizione di un appartamento fabbricato in costruzione;
del tutto certo anzi che a 13 anni dal maturarsi dei propri crediti, non abbia dalla vicenda ricavato altro che spese legali da sostenere.
Infondata pure l'osservazione dell'opponente in ordine alla c.d. “inazione” di Controparte_1 per 13 anni: come Marche Real Estate RL ben sa, per avervi partecipato quale interveniente, l'odierna opposta ha dovuto necessariamente attendere l'esito del giudizio n. 2868/2016 RG, ossia la sentenza n. 671/2022, per arrivare all'accertamento dell'invalidità di una cessione crediti della cui validità era – essa sì incolpevolmente – convinta.
Ancora, la tesi sostenuta dal sig. - che fosse effettivamente in CP_6 Parte_1 grado di saldare i debiti maturati per le forniture ricevute da - pare del tutto Controparte_1
pagina 9 di 10 infondata, dal momento che certamente non ha saldato a vista fattura, Parte_1 né ha dimostrato di averlo fatto integralmente dopo in favore di . Controparte_3
Pare poi di poter legittimamente affermare più che improbabile che - Controparte_6 quale socio al 40% di , che aveva al tempo la sede legale e gli uffici a Controparte_3 Fermo, via Campiglion società debitrici, anche se in stanze diverse o in appartamenti diversi, e cercava acquirenti per i propri immobili in costruzione - non sapesse che in realtà, a prescindere dalla comunicazione della cessione ricevuta da il leg. Controparte_1 rappr.te di non l'aveva accettata. Controparte_3
In effetti le tre società che facevano capo a avevano tutto l'interesse a Controparte_6 sostenere la bontà della cessione il più a lungo possibile, per procrastinare il più a lungo possibile il saldo dei propri debiti: ed il suo leg. rappresentante Parte_1 erano perfettamente consci che l'eventuale esito sfavorevole ad Controparte_6 CP_1 del giudizio di opposizione n. 2868/2016 – il che si è in effetti verificato con la sent. n.
[...] 671/22 - avrebbe avuto ricadute sulla propria posizione, posto che nel loro intervento volontario adesivo scrivevano “Infatti un'eventuale pronuncia di inesistenza e/o inefficacia e/o nullità della cessione del credito potrebbe avere ripercussioni anche nei confronti della Parte_1 che, quale terza debitrice ceduta, potrebbe essere chiamata dalla cedente
[...] Controparte_1 a ripetere le somme corrisposte in favore della cessionaria (all.to
[...] Controparte_3 9 al ricorso per ingiunzione) e sanno pure (v. doc. 42) che ha contabilizzato i Controparte_3 20.000,00 euro ricevuti da come “sopravvenienze attive non tassabili” Parte_1 proprio perché il suo legal sapevole di non aver accettato la cessione dei crediti. Né tale consapevolezza può ricavarsi dal contenuto dell'atto 30.1.12 a rogito notaio (doc. 23 dell'opposta), posto che la compravendita immobiliare non fa cenno Persona_4 alcuno alle cessioni di crediti né prevede una forma di pagamento specifica.
Ognuno di questi elementi – insuscettibili di qualsiasi altra diversa interpretazione, persuasivi e concordanti - veicola inadeguato coefficiente di attendibilità della tesi dell'opponente in ordine alla propria buona fede, fondata sul solo elemento formale della ricezione della comunicazione della cessione, inviatale dall'opposta nella inconsapevolezza della invalidità della cessione crediti a . Controparte_3 L'opposizione va quindi rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 505/2024, emesso in data 1.10.24 dal Tribunale di Fermo, confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/14, con riferimento alla media tariffaria per valore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da in pers. leg. rappr.te p.t., e per Parte_1 l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 505/2024 emesso in data 1.10.24 dal Tribunale di Fermo;
2) condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura terminata alle ore 16,10, presente l'avv. Valentini e non l'avv. Cobuz, nel frattempo autorizzata ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 11/12/2025
Il got
AU TO
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