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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/04/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 469/2023 R.G. promossa
DA
( , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Maurizio Papa;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosa Battiato e Lucio P.IVA_1
Cornelio Vigilanti;
Appellato
OGGETTO: appello - ripetizione di indebito assistenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 371/2023 del 5 maggio 2023 il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso proposto da Parte_1
avverso la richiesta di ripetizione di indebito comunicata dall' con nota CP_1 dell'11.05.2020, per la restituzione della somma di € 27.344,97 indebitamente percepita dalla ricorrente (titolare della pensione INVCIV n. 07019489) nel periodo gennaio 2016-maggio 2020, a titolo di indennità di accompagnamento.
Il primo giudice - richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di indebito assistenziale - quale sottosistema della regola codicistica dell'incondizionata ripetibilità ai sensi dell'art. 2033 c.c., derogata in presenza di situazioni di fatto variamente articolate aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta, in presenza di fatti idonei a generare l'affidamento sulla spettanza delle somme - riteneva la ripetibilità delle somme indebitamente erogate dall , atteso che la CP_1
ricorrente era a conoscenza, sin dal 5 gennaio 2016 (data di ricezione del verbale della visita di revisione) del venir meno del requisito sanitario necessario per la fruizione dell'indennità di accompagnamento, con conseguente consapevolezza,
a decorrere da tale data, dell'indebita percezione della prestazione.
Avverso la sentenza proponeva appello , con atto depositato il Parte_1
9.6.2023; l'ente appellato resisteva al gravame.
La causa era posta in decisione in data 3 aprile 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 52 della Legge n. 88/1989 e dell'art. 13 della Legge n.
412/1991.
Evidenzia che le disposizioni citate consentono la ripetizione delle somme percepite solo in presenza di dolo dell'interessato o nei casi di “omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente”.
Deduce poi che la situazione di indebito è stata determinata dalla condotta dell' che ha avanzato la richiesta di restituzione delle somme erogate solo in CP_1 data 11 maggio 2020, ossia a distanza di cinque anni dalla visita di revisione in contrasto con i principi di tempestività e affidamento legittimo.
Sostiene, altresì, che l'inerzia dell' ha generato un legittimo affidamento in CP_1
capo alla sig.ra , la quale, in assenza di un provvedimento formale di Pt_1
sospensione o revoca della prestazione, ha continuato a percepire le somme erogate in buona fede.
Aggiunge, infine, che il tribunale - considerato che l' all'esito della visita CP_1
di revisione del 10.09.2015, anziché sospendere l'erogazione della prestazione e procedere entro i successivi 90 giorni alla revoca della pensione come previsto dall'art. 37 comma 8, Legge 448/1998, ha continuato ad erogare la prestazione, salvo richiederne la restituzione con il provvedimento impugnato - avrebbe dovuto dichiarare l'illegittimità del provvedimento e, per l'effetto, escludere la ripetibilità delle somme versate.
2. L'appello è infondato.
Innanzitutto, va affermato che le norme invocate da parte appellante - art. 52 comma 2 legge 88/1986 e art. 13 legge 412/1991 - non trovano applicazione nel caso in esame, disciplinando esse la diversa ipotesi dell'indebito previdenziale.
In tema di indebito previdenziale, va ricordato che l'art.52 l. n.88/89 si applica alle sole prestazioni previdenziali di natura pensionistica erogate dall' CP_1
(Cass.11659/24, Cass.31373/19). Per le prestazioni previdenziali non pensionistiche si applica il regime dell'art.2033 c.c. (Cass.11659/24). Vi è poi il sottosistema dell'indebito assistenziale, non attratto né all'art.52 l. n.88/89, né all'art.2033 c.c. (tra le tante v. Cass.13915/21).
Con riguardo alle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali (Cass. 13915/2021). Anche la Corte costituzionale (Corte Cost. sent. n. 448/2000 e n. 264/04) ha riconosciuto che, sebbene con le modifiche del quadro normativo introdotte dal D.L. n. 323 del 1996, art. 4 e dalla
L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 8, si sia avuto un “avvicinamento” nelle discipline dell'indebito previdenziale e dell'indebito assistenziale, tuttavia si giustificano le peculiarità delle rispettive discipline (giudicando pertanto manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e
38 Cost., comma 1, dell'art. 1, commi 260 - L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 265,
e della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale).
Pertanto, la disciplina dell'indebito va ricercata nel sistema normativo differenziato che il legislatore riserva alla materia delle provvidenze previste a favore degli invalidi civili.
La Corte di Cassazione ha affermato che "Con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 ( art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art. 5, quinto comma, D.P.R. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta" (Cass. n. 16260/2003; C.
26096/2010; 26162/2016; 34013/2019; 248/2023).
Non è contestato che la notifica del verbale sia avvenuta con raccomandata ricevuta il 5.1.2016. Appare legittima, quindi, la ripetizione delle somme corrisposte a titolo di indennità di accompagnamento dopo tale data, essendo venuti meno i requisiti sanitari giustificativi della provvidenza e non potendo l'interessata far valere alcun affidamento incolpevole, non avendo in alcun modo contestato la ricezione della raccomandata, né censurato l'accertamento compiuto sul punto dal primo giudice.
3. Le spese processuali del grado devono essere dichiarate irripetibili, avendo l'appellante prodotto la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Dichiara irripetibili le spese processuali del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 3.04.2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 469/2023 R.G. promossa
DA
( , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Maurizio Papa;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosa Battiato e Lucio P.IVA_1
Cornelio Vigilanti;
Appellato
OGGETTO: appello - ripetizione di indebito assistenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 371/2023 del 5 maggio 2023 il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso proposto da Parte_1
avverso la richiesta di ripetizione di indebito comunicata dall' con nota CP_1 dell'11.05.2020, per la restituzione della somma di € 27.344,97 indebitamente percepita dalla ricorrente (titolare della pensione INVCIV n. 07019489) nel periodo gennaio 2016-maggio 2020, a titolo di indennità di accompagnamento.
Il primo giudice - richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di indebito assistenziale - quale sottosistema della regola codicistica dell'incondizionata ripetibilità ai sensi dell'art. 2033 c.c., derogata in presenza di situazioni di fatto variamente articolate aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta, in presenza di fatti idonei a generare l'affidamento sulla spettanza delle somme - riteneva la ripetibilità delle somme indebitamente erogate dall , atteso che la CP_1
ricorrente era a conoscenza, sin dal 5 gennaio 2016 (data di ricezione del verbale della visita di revisione) del venir meno del requisito sanitario necessario per la fruizione dell'indennità di accompagnamento, con conseguente consapevolezza,
a decorrere da tale data, dell'indebita percezione della prestazione.
Avverso la sentenza proponeva appello , con atto depositato il Parte_1
9.6.2023; l'ente appellato resisteva al gravame.
La causa era posta in decisione in data 3 aprile 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 52 della Legge n. 88/1989 e dell'art. 13 della Legge n.
412/1991.
Evidenzia che le disposizioni citate consentono la ripetizione delle somme percepite solo in presenza di dolo dell'interessato o nei casi di “omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente”.
Deduce poi che la situazione di indebito è stata determinata dalla condotta dell' che ha avanzato la richiesta di restituzione delle somme erogate solo in CP_1 data 11 maggio 2020, ossia a distanza di cinque anni dalla visita di revisione in contrasto con i principi di tempestività e affidamento legittimo.
Sostiene, altresì, che l'inerzia dell' ha generato un legittimo affidamento in CP_1
capo alla sig.ra , la quale, in assenza di un provvedimento formale di Pt_1
sospensione o revoca della prestazione, ha continuato a percepire le somme erogate in buona fede.
Aggiunge, infine, che il tribunale - considerato che l' all'esito della visita CP_1
di revisione del 10.09.2015, anziché sospendere l'erogazione della prestazione e procedere entro i successivi 90 giorni alla revoca della pensione come previsto dall'art. 37 comma 8, Legge 448/1998, ha continuato ad erogare la prestazione, salvo richiederne la restituzione con il provvedimento impugnato - avrebbe dovuto dichiarare l'illegittimità del provvedimento e, per l'effetto, escludere la ripetibilità delle somme versate.
2. L'appello è infondato.
Innanzitutto, va affermato che le norme invocate da parte appellante - art. 52 comma 2 legge 88/1986 e art. 13 legge 412/1991 - non trovano applicazione nel caso in esame, disciplinando esse la diversa ipotesi dell'indebito previdenziale.
In tema di indebito previdenziale, va ricordato che l'art.52 l. n.88/89 si applica alle sole prestazioni previdenziali di natura pensionistica erogate dall' CP_1
(Cass.11659/24, Cass.31373/19). Per le prestazioni previdenziali non pensionistiche si applica il regime dell'art.2033 c.c. (Cass.11659/24). Vi è poi il sottosistema dell'indebito assistenziale, non attratto né all'art.52 l. n.88/89, né all'art.2033 c.c. (tra le tante v. Cass.13915/21).
Con riguardo alle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali (Cass. 13915/2021). Anche la Corte costituzionale (Corte Cost. sent. n. 448/2000 e n. 264/04) ha riconosciuto che, sebbene con le modifiche del quadro normativo introdotte dal D.L. n. 323 del 1996, art. 4 e dalla
L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 8, si sia avuto un “avvicinamento” nelle discipline dell'indebito previdenziale e dell'indebito assistenziale, tuttavia si giustificano le peculiarità delle rispettive discipline (giudicando pertanto manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e
38 Cost., comma 1, dell'art. 1, commi 260 - L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 265,
e della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale).
Pertanto, la disciplina dell'indebito va ricercata nel sistema normativo differenziato che il legislatore riserva alla materia delle provvidenze previste a favore degli invalidi civili.
La Corte di Cassazione ha affermato che "Con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 ( art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art. 5, quinto comma, D.P.R. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta" (Cass. n. 16260/2003; C.
26096/2010; 26162/2016; 34013/2019; 248/2023).
Non è contestato che la notifica del verbale sia avvenuta con raccomandata ricevuta il 5.1.2016. Appare legittima, quindi, la ripetizione delle somme corrisposte a titolo di indennità di accompagnamento dopo tale data, essendo venuti meno i requisiti sanitari giustificativi della provvidenza e non potendo l'interessata far valere alcun affidamento incolpevole, non avendo in alcun modo contestato la ricezione della raccomandata, né censurato l'accertamento compiuto sul punto dal primo giudice.
3. Le spese processuali del grado devono essere dichiarate irripetibili, avendo l'appellante prodotto la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Dichiara irripetibili le spese processuali del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 3.04.2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese