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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 28/10/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione unica civile, in composizione collegiale in persona dei giudici: dott. ssa Gabriella Del Mastro Presidente dott. Vladimiro Gloria Giudice est. dott.ssa Roberta Marra Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 1534/2025 R.G. avente ad oggetto
“Divorzio congiunto - Scioglimento degli effetti civili del matrimonio”
TRA
(C.F.: ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele DE MARCO,
e
(C.F.: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio MINGOLLA con l'intervento del P.M.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 14/04/2025 i ricorrenti hanno premesso: di aver contratto matrimonio in FR NA (BR) in data 17/05/2012 secondo il rito civile - atto di matrimonio iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di FR (BR), anno 2012, parte I, n.12; che dalla loro unione nasceva un figlio: (n.23.04.2012); che in data 22/03/2021 con decreto era stata Per_1 omologata la loro separazione. Sulla scorta di tali premesse hanno chiesto pronunciarsi il loro divorzio alle condizioni ivi concordate.
Nelle note scritte congiunte depositate il 2/9/2025 per l'udienza con trattazione scritta del 15/9/2025 i ricorrenti hanno confermato la domanda congiunta di divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, trascritte in allegato alle predette note.
La richiesta di divorzio avanzata congiuntamente dai coniugi e dagli stessi confermata con le note scritte depositate in data 02/09/2025 merita accoglimento in quanto ricorrono tutti gli estremi dell'art.3 n.2 lett. B della L.898/1970 (e successive modificazioni):
a) il requisito della separazione è provato, nel suo dato iniziale dalla documentazione esibita (decreto di omologa della separazione in premessa indicato);
b) è altresì provato il protrarsi ininterrotto per il tempo di oltre sei mesi dello stato di separazione;
c) deve ritenersi definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi suddetti.
Le pattuizioni concordate, inoltre, devono ritenersi valide, perché frutto del libero accordo degli interessati e non contrarie alla legge e agli interessi della prole.
Va conseguentemente accolta la domanda congiunta delle parti e pronunziato il loro divorzio alle condizioni concordate e riportate in allegato alla presente sentenza.
Nulla per le spese.
1 Va infine ordinato al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art.10 L.898/70.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente decidendo nel presente giudizio di primo grado, così provvede:
Dichiara lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti - atto di matrimonio iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di FR NA (BR), anno 2012, parte I, n. 12 - alle condizioni esposte in ricorso e trascritte in allegato alle note congiunte depositate il 2/9/2025, che si riportano in calce alla presente sentenza.
Manda al Cancelliere affinché comunichi la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni di legge.
Nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17 ottobre 2025.
Il Presidente
dott.ssa Gabriella DEL MASTRO
Il Giudice est. dott. Vladimiro Gloria
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Marianna Arpa addetta all'Ufficio del Processo del Tribunale di Brindisi.
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