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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 20/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2480/2019 tra le parti:
(cf ) Parte_1 C.F._1
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, con l'avv. BESSI STEFANO (cf ) Parte_5 C.F._2
[...]
(cf Parte_6 C.F._3
(cf , Parte_7 C.F._4 entrambi con l'avv. ANSELMO ANTONIO (cf ) C.F._5
CONVENUTI
Decisa a Pistoia in data 19/02/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attori: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. contenente precisazione delle conclusioni, dep.
8.10.2024 da intendersi qui integralmente richiamata
Convenuti: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. contenente precisazione delle conclusioni, dep.
8.10.2024 da intendersi qui integralmente richiamata
Fatto e diritto
I. Con sentenza non definitiva n. 367/2024 del 10.4.2024, pubblicata il
15.4.2024, è stata pronunciata la condanna dei convenuti al risarcimento, in favore di parte attrice, del danno biologico personalizzato e del danno patrimoniale da questa subiti a seguito dell'evento lesivo dell'8.5.2011 ed è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento di c.t.u. contabile volta a “determinare la perdita di reddito patita da Parte_1
dal 2011 e fino a quella che sarebbe stata la sua ordinaria messa a
[...] riposo per il raggiunto limite di età pensionabile, nonché l'incidenza dell'interruzione dell'attività lavorativa sulla liquidazione della pensione, avuto riguardo ai dati di cui alla documentazione in atti precedenti alla cessazione dell'attività ed alla documentazione Inps in atti” (cfr. ordinanza 12.4.2024), con nomina del c.t.u. in persona del dott. Testimone_1
Nella ridetta sentenza n. 367/2024 si dava conto infatti, relativamente al danno patrimoniale afferente la perdita della capacità di produrre reddito dell'attore a causa dell'avvenuta cessazione dell'attività lavorativa in conseguenza delle lesioni subite nel sinistro del maggio 2011, che “A questo proposito, l'attrice ha prodotto ampia documentazione (cfr. docc.
6-14 e 85-101) dall'esame della quale, unitamente alle dichiarazioni rese dai testi e Tes_2
a conferma dell'avvenuta cessazione dell'attività lavorativa da parte del Tes_3
in ragione dei fatti di causa (cfr. rispettivamente verbali udienze Pt_1
26.7.2023 e 13.5.2021) deve ritenersi raggiunta idonea prova ex art. 2729 c.c. del nesso di causalità tra sospensione e quindi interruzione dell'attività lavorativa e aggressione dell'8.5.2011”.
Su queste basi è stata espletata l'indagine peritale1, in ordine alla quale si respingono le doglianze di nullità formulate dal convenuto, come già rilevato con ordinanza 30.10.2024 a seguito delle precisazioni circa il rispetto del contraddittorio peritale rese dal c.t.u. con nota di deposito autorizzata
22.10.2024 e pienamente assentibili, non avendo il c.t.p. del convenuto avanzato repliche “conferenti” con la materia dell'indagine (bensì considerazioni medico-legali, ormai precluse a seguito del deposito della sentenza n. 367/2024 che si è pronunciata in tema di danno biologico da lesione all'integrità psico-fisica) ed essendo stata la c.t.u. contabile svolta previa attenta disamina della (e solo della) documentazione agli atti di causa e logicamente motivata sì da poter assurgere a punto di riferimento tecnico per la decisione giudiziale.
Ebbene, il c.t.u. ha rilevato che:
- in merito alla determinazione della perdita di reddito patita dal sig.
dal 2011 alla data di raggiungimento dell'età Parte_1 pensionabile, il valore netto della perdita è pari a euro 111.989,00; 1 Nella sentenza non definitiva n. 367/2024 si legge infatti (pag. 6) che “considerato quanto sopra e la sussistenza di elementi probatori concreti, precisi e concordanti circa l'avvenuta deminutio reddituale dell'attore in conseguenza delle lesioni subite in data 8.5.2011, si impone in parte qua la rimessione della causa sul ruolo al fine di espletamento di indagine tecnica volta alla quantificazione del danno patrimoniale in discorso”. - in merito alla determinazione dell'incidenza dell'interruzione dell'attività lavorativa sulla liquidazione della pensione, l'importo lordo del valore monetario di tale incidenza è pari a euro 24.212,96.
A siffatte conclusioni il c.t.u. è addivenuto sulla scorta di attenta analisi della documentazione contabile prodotta agli atti, riuscendo perciò a ricostruire in modo del tutto attendibile e oggettivo il reddito medio prodotto dall'attività lavorativa del negli anni (un intero decennio, 2001-2011, a Pt_1 conferma dell'attendibilità dei dati) precedenti l'evento lesivo per cui è causa.
Il c.t.p. di parte convenuta, come detto, ha avanzato osservazioni critiche non pertinenti con l'oggetto dell'indagine peritale e alle quali, perciò, correttamente il c.t.u. ha ritenuto di non rispondere siccome esulanti sia dalle proprie competenze (contabili), sia dai limiti dell'incarico affidato;
il c.t.p. attoreo non risulta aver contestato le conclusioni del c.t.u..
Ad ogni modo, pur doverosamente evidenziando che la gran parte delle argomentazioni contenute nella comparsa conclusionale di parte convenuta dep. 27.12.2024 risultano fuori luogo e inammissibili, concentrandosi su aspetti - prettamente medico-legali - già valutati e decisi nella sentenza non definitiva n. 367/2024 e quindi ormai esclusi dalla potestà accertativa e decisoria di questo giudice (e valutabili solo in sede di gravame), può comunque osservarsi come la deduzione di parte convenuta per cui il aveva in realtà già cessato l'attività lavorativa prima dell'evento Pt_1 dell'8.5.2011 a causa di pregressi problemi di salute è del tutto priva di sostegno probatorio e, anzi, smentita sia dalla documentazione agli atti (cfr. in particolare la modulistica inerente cessazione di attività dell'impresa individuale intervenuta in data 27.6.2011, cfr. doc. 6 Parte_1 fasc. attoreo;
registro IVA dell'impresa individuale Pusceddu del I trimestre
2011, cfr. doc. 89 fasc. attoreo), sia dalla prova per testi assunta in giudizio (in particolare, teste sentita all'udienza del 13.5.2021 con riferimento Tes_3 specialmente ai capp. 20, 21, 22 di cui alla mem. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. attorea cui si rinvia).
Quanto, poi, all'ulteriore appunto critico dei convenuti per cui il calcolo effettuato dal c.t.u. non sarebbe assentibile in quanto parametrato sulla durata della vita media di un uomo in Italia nel 2023 mentre alla data di redazione dell'elaborato peritale il era già morto da tempo Pt_1
(18.6.2020, per causa che la stessa parte attrice dichiara “pacificamente non riconducibile ai fatti di cui è causa”, cfr. pag. 8 comparsa conclusionale attorea dep. 24.12.2024), trattasi di rilievo privo di significanza a fini decisori atteso che gli attori (eredi ) in comparsa conclusionale, dando conto di tale Pt_1 sopravvenienza fattuale (intervenuto decesso del ), hanno limitato Pt_1 sotto tale profilo la propria domanda risarcitoria evidenziando che “il consulente formula la propria conclusione sul punto specifico riguardante l'intero montante del danno liquidabile esprimendosi su base statistica, e quindi affidandosi al dato notorio della vita media dell'uomo in Italia nel 2023: la conclusione sarebbe ineccepibile se fosse ancora in vita, Parte_1 ma sul punto il dato statistico è purtroppo da ritenersi superato da quello oggettivo del suo decesso, avvenuto il 18/6/2020 per causa pacificamente non riconducibile ai fatti di cui è causa. Di tal ché, il danno con riferimento allo specifico punto in questione pare doversi liquidare con riferimento ai soli due mesi in cui lo sfortunato ha concretamente goduto del trattamento pensionistico, in maniera ridotta rispetto all'auspicato, ovvero 147,64 x 13 = 1.919,32 / 12 =
159,94 x 2 = 319,88, oltre interessi e rivalutazione” (cfr. ancora pag. 8 comparsa conclusionale attorea dep. 24.12.2024).
Alla luce di quanto sopra e con questi limiti deve quindi essere accolta la domanda attorea anche con riguardo al risarcimento del danno patrimoniale per perdita di guadagno derivante da cessazione dell'attività lavorativa.
Su detta somma complessiva, trattandosi di credito di valore espresso in termini monetari solo a seguito di specifica liquidazione giudiziale, sono dovuti gli interessi e la rivalutazione secondo i criteri sanciti dalle SS.UU. n.
1712/1995 (dunque, come già precisato nella sentenza n. 367/2024, con devalutazione dell'importo in linea capitale alla data del fatto causatore del danno 8.5.2011 e successiva applicazione degli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata).
II. Le spese di lite - per le quali in sede di pronuncia non definitiva n.
367/2024 si era operato rinvio alla sentenza definitiva - seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa come risultante dal decisum e alla consistenza dell'attività processuale svolta, con aumento dei compensi per la fase decisionale stante la relativa duplicazione.
A carico dei convenuti soccombenti, in solido, sono da porre anche, sempre in forza del principio di soccombenza, le spese della c.t.u. contabile liquidate con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa o ulteriore istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1) in accoglimento della domanda attorea, condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice, a titolo di danno patrimoniale per perdita di capacità di guadagno, dell'importo complessivo di euro 111.989,00 quanto alla perdita di reddito netta e di euro 319,88 quanto alla diminuzione della liquidazione pensionistica, oltre interessi e rivalutazione come specificato in parte motiva;
2) condanna i convenuti in solido alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 16.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge e di euro
593,40 per esborsi, oltre spese di c.t.p.;
3) pone definitivamente a carico integrale dei convenuti, in solido fra loro, le spese per la c.t.u. contabile liquidate separatamente.
Pistoia, 19/02/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini