TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/04/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
in composizione collegiale, in persona dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice relatore dott. Valerio Ceccarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 603 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente
TRA
, con gli avv.ti Valerio Sesti e Lorenzo Sesti Parte_1
RICORRENTE
E
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Ragioni della decisione
1. Con ricorso promosso ai sensi dell'art. 337 bis cod. proc. civ., , Parte_1
premesso di avere intrattenuto con una convivenza more uxorio CP_1
dalla quale, in data 20.2.2020, è nata la figlia riconosciuta da Persona_1
entrambi i genitori, ha adito l'intestato Tribunale, domandando disciplinarsi il regime di affidamento, frequentazione e mantenimento della figlia minore.
1 1.1. Parte ricorrente ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni, domandando
“che la minore venga affidata in via esclusiva alla madre. Tale Persona_1
circostanza appare pregiudiziale e quindi indispensabile, affinché la Sig.ra Pt_1
possa autonomamente scegliere la struttura scolastica migliore e più consona alle sue
necessità (anche di natura logistica) e per il bene superiore della minore;
la possibilità
che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia per due volte a settimana, per non più
di quattro ore, dalle ore 16,00, dopo l'uscita dalla scuola, sino alle ore 20,00 e a weekend
alternati dal venerdì pomeriggio dalle ore 16, dopo l'uscita dalla scuola, sino alla
domenica alle ore 18; nel periodo natalizio, la figlia minore trascorrerà un anno i giorni
24, 25 e 26 dicembre con il padre (con permanenza notturna presso l'abitazione del
padre) e il 31 dicembre, il 1° gennaio ed il 6 gennaio con la madre (con permanenza
notturna presso l'abitazione della madre), compatibilmente con gli impegni lavorativi
dei genitori. L'anno successivo la figlia minore trascorrerà con la madre i giorni 24, 25 e
26 dicembre (con permanenza notturna presso l'abitazione della madre) e il 31
dicembre, il 1° gennaio ed il 6 gennaio con il padre (con permanenza notturna presso
l'abitazione del padre), compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori. Per la
Pasqua, la figlia minore trascorrerà un anno la domenica di Pasqua e il Lunedì
dell'Angelo (c.d. “Pasquetta”) con il padre (con permanenza notturna presso
l'abitazione del padre) e l'anno successivo con la madre (con permanenza notturna
presso l'abitazione della madre); durante il periodo di sospensione scolastica per le
vacanze estive, la figlia minore trascorrerà con il padre almeno 15 giorni consecutivi da
concordare con la madre (con permanenza notturna presso l'abitazione del padre) e 15
giorni consecutivi con la madre (con permanenza notturna presso l'abitazione della
madre); in merito al mantenimento della figlia voglia disporre che il Sig. Per_1 [...]
provveda nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00) mensili, oltre al 50 % CP_1
delle spese straordinarie, secondo il “Protocollo d'intesa per la regolamentazione delle
voci di spesa ordinarie e straordinarie nei procedimenti in materia di famiglia”. Tutto
quanto sopra con decorrenza dal mese di gennaio 2023, data nella quale si è interrotta la
convivenza e dalla quale il Sig. non ha provveduto in alcuna maniera a CP_1
2 contribuire al mantenimento della figlia. Il suddetto importo dovrà essere rivalutato ed
adeguato ogni anno secondo gli indici ISTAT;
nella denegata ipotesi di non concessione
immediata dell'affidamento esclusivo come sopra richiesto, voglia il Tribunale
autorizzare, in ogni caso e comunque, la sig.ra mamma della minore Parte_1
a spostare la residenza della bambina presso l'abitazione di proprietà del Persona_1
nuovo compagno della ricorrente, Sig. in Roma, Via Portuense 852, Parte_2
senza l'autorizzazione del padre, dove attualmente risiede con la figlia.”.
1.2. All'esito dell'udienza di comparizione, la causa è stata rimessa al Collegio ai sensi dell'art. 473bis.22, ult. comma, cod. proc. civ..
2. , pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio e deve CP_1
essere dichiarato contumace.
3. Ciò posto, quanto alla domanda volta alla statuizione del regime di affidamento esclusivo alla madre della minore, osserva il Collegio che, nel quadro della nuova disciplina relativa all'esercizio della responsabilità
genitoriale di cui al Capo II, Titolo IX, Libro I del Codice civile, improntata alla tutela del diritto del minore alla cd. "bigenitorialità", l'affidamento "condiviso"
(comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo;
alla regola dell'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "contraria all'interesse del minore"; non avendo, peraltro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso,
la loro individuazione resta rimessa alla decisione del Giudice nel caso concreto, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo.
3.1. La giurisprudenza, anche di merito, si è espressa, per tali ragioni, in numerosi casi di affidamento esclusivo di minori che consentono, quindi, di
3 poter determinare una tassonomia circa le situazioni che legittimano la scelta dell'affidamento esclusivo o ne escludono l'utilità, come segue:
- il caso in cui il minore manifesti difficoltà di relazione con uno dei due genitori
(Tribunale Messina, sez. I, 18/11/2011, n. 2023), o a fronte della sua radicata e persistente avversione, al punto di rifiutare anche solo di incontrarlo (Corte
appello Napoli, 17/05/2006);
- il caso in cui uno dei genitori manifesti una incapacità di controllo dell'impulsività dell'agire, anche se tale impulsività non sia riferibile direttamente ad una psicopatologia (Tribunale Roma, sez. I, 15/07/2016);
- in ragione dell'inidoneità di uno dei genitori che, con le sue cure eccessive,
sottopone il bimbo ad uno stress continuo, non consentendogli una vita armonica e serena (Cassazione civile, sez. I, 19/05/2011, n. 11068);
- dinanzi alla costante violazione, da parte di uno dei genitori, delle modalità
relative all'esercizio del diritto di visita, violando così il primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori, in modo tale da elidere la figura del genitore non collocatario e determinare un grave pregiudizio nello sviluppo psicofisico del figlio (Tribunale di Caltanissetta,
30/12/2015; Tribunale di Catania, sez. I, 30/12/2014);
- in ragione del comportamento del genitore, inadempiente per anni all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore del figlio (Cassazione
civile, sez. I, 17/12/2009, n. 26587);
- il caso di totale disinteressamento, da parte di uno dei genitori, verso il minore
(Tribunale di Bologna, 17/04/2008), ad esempio qualora non abbia presenziato in momenti significativi per la sua esistenza (quali la nascita ed il battesimo)
fino a rendersi irreperibile e rifiutando esplicitamente il ruolo paterno
(Tribunale minorenni dell'Aquila, 08/06/2007);
- se uno dei genitori ha usato violenza nei confronti dell'altro alla presenza dei figli (Tribunale di Roma, sez. I, 27/01/2015, n.1821);
4 - il caso di perduranti problematiche di aggressività di uno dei genitori
(Tribunale di Nicosia, 22/04/2008).
4. Orbene, nel presente giudizio la ricorrente ha rappresentato come CP_1
dal gennaio 2023 non ha contribuito dal punto di vista economico alle
[...]
esigenze della figlia minore, “non versando mai alcuna somma di denaro alla
madre”, con cui pure convive. Per_1
Ancora, parte ricorrente ha esposto che il resistente non si è curato di rispondere a comunicazione onde concordare le modalità opportune di gestione degli interessi della figlia minore.
5. Osserva il Collegio che il comportamento processuale del resistente il quale,
come detto, non ha inteso costituirsi in giudizio, sia indice di assoluto disinteresse nei confronti dei provvedimenti che riguardano la figlia e corrobori quanto dedotto dalla ricorrente in ordine alle difficoltà nella gestione dei rapporti inerenti al benessere della minore e al disinteresse dimostrato dal padre, atteso che non ha avuto interesse a smentire le deduzioni CP_1
svolte da né a fornire al Tribunale diversi elementi di Parte_1
valutazione.
5.1. Nella specie, parte resistente non ha avuto interesse a smentire quanto dedotto da parte ricorrente in ordine all'omissione di ogni contribuzione economica in favore della figlia convivente con la madre, a far data dalla Per_1
cessazione del consorzio familiare nel gennaio 2023, come dianzi esposto, ciò
che rivela il perdurante disinteresse paterno nei confronti della minore e dunque manifesta inidonea capacità genitoriale del padre, rendendo pregiudizievole per l'interesse della figlia l'affidamento condiviso.
5.2. Non sono, d'altro canto, emersi elementi tali da porre in discussione l'adeguatezza della madre al pieno esercizio della responsabilità genitoriale.
6. Il disinteresse paterno, emerso anche nel corso del processo non avendo avuto interesse a costituirsi e a svolgere attività difensiva alcuna CP_1
onde apportare elementi di valutazione diversi da quelli addotti da parte
5 ricorrente, rende superfluo l'ascolto diretto della minore nata in [...] Per_1
20.2.2020.
7. Deve essere dunque disposto l'affidamento esclusivo di alla Persona_1
madre, la quale potrà adottare anche le decisioni di maggior importanza nell'interesse della prole.
7.1. deve poi essere prevalentemente collocata presso la madre, Persona_1
con cui ha sempre vissuto, nella sua attuale abitazione.
8. La frequentazione del padre con la figlia deve avvenire per come indicato in dispositivo, tenuto conto della necessità che la minore intrattenga cospicui,
stabili e continuativi rapporti con entrambi i genitori, funzionali ad una crescita equilibrata e serena, nel contesto di un'armonica organizzazione dei relativi impegni.
9. Quanto agli aspetti economici, val bene rammentare che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cass., n. 16739/20).
9.1. Ritiene il Collegio che il padre debba contribuire al mantenimento della figlia minore versando alla madre, con decorrenza dall'instaurazione del presente giudizio, la somma mensile di 450,00 euro, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole.
9.2. Ai fini della determinazione del contributo innanzi indicato, occorre difatti tenere conto degli attuali redditi delle parti per come rappresentati nel giudizio e della relativa capacità lavorativa (la ricorrente ha dichiarato di aver conseguito il diploma di scuola superiore e di svolgere l'attività di barista
6 dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato part time, da cui ritrae 700/800 euro netti mensili;
il resistente non ha avuto interesse a costituirsi in giudizio per smentire quanto dedotto da parte ricorrente in ordine al fatto che lo stesso lavora regolarmente con contratto a tempo indeterminato presso
Pani Naturae, con stipendio netto di 1.700,00 euro mensili), dell'età della minore e delle relative esigenze, del tempo di frequentazione di entrambi i genitori con la figlia, nonché della misura minima indefettibile del contributo al mantenimento della prole, alla luce del principio di proporzionalità (cfr. Cass.
civ., Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013, Rv. 627982 – 01; Cass. civ. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 19299 del 16/09/2020, Rv. 658723 – 01; nello stesso senso, Cass.
civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4811 del 01/03/2018, Rv. 647894 – 01).
9.3. Il Collegio evidenzia altresì che è in vigore, presso questo Tribunale, un protocollo di intesa siglato con il locale Consiglio dell'ordine degli avvocati,
avente ad oggetto l'individuazione e la classificazione delle spese straordinarie.
10. In ragione di quanto dedotto da parte ricorrente nell'atto introduttivo circa l'omesso contributo di al mantenimento della figlia minore CP_1 Per_1
gli atti di causa devono essere trasmessi alla Procura della Repubblica in sede per le determinazioni di competenza.
11. La natura della controversia, promossa al fine di tutelare il superiore interesse della prole, giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, visti gli artt. 337 bis e segg. cod. civ., così dispone:
- affida la minore in via esclusiva alla madre, la quale potrà Persona_1
adottare anche le decisioni di maggior importanza nell'interesse della prole,
disponendone altresì il collocamento prevalente presso nella sua Parte_1
attuale abitazione;
- il padre potrà vedere e tenere con sé la minore, nel rispetto degli impegni scolastici della figlia, compatibilmente con gli impegni lavorativi delle parti,
7 due pomeriggi a settimana, da individuarsi, salvo diverso accordo delle parti,
nei giorni del lunedì e del giovedì, dall'uscita di scuola ovvero, nei giorni in cui la minore non frequenta la scuola, dalle ore 9.30 sino alle ore 20.00,
riaccompagnando la minore presso la residenza materna, nonché, a fine settimana alterni, dal venerdì alle ore 16.00 (o dall'uscita da scuola) alla domenica alle ore 20.00, riaccompagnando la minore presso la residenza materna;
- durante le vacanze natalizie, il padre potrà avere la figlia con sé, ad anni alterni con la madre, il 24 dicembre, il 26 dicembre e il 1 gennaio dalle ore 11.00
sino alle ore 11.00 del giorno successivo e, sempre ad anni alterni, il giorno del
25 dicembre, il 31 dicembre e il 6 gennaio dalle ore 11.00 sino alle ore 11.00 del giorno successivo. Durante le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni: il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta. Stesso principio di alternanza annuale varrà per ogni ulteriore giorno festivo;
- durante le vacanze estive il padre potrà avere la figlia minore con sé per 15
giorni anche non consecutivi in un periodo ricompreso, salvo diverso accordo tra le parti, tra il 1 luglio e 31 agosto, da comunicarsi alla madre entro il 31
maggio di ogni anno;
- contribuirà al mantenimento della minore corrispondendo a CP_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 450,00, da Parte_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dall'instaurazione del presente giudizio;
- il padre contribuirà, altresì, al 50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo siglato dal Tribunale di Tivoli indicato in motivazione;
- respinge ogni altra domanda;
- dispone trasmettersi gli atti di causa alla Procura della Repubblica in sede per le determinazioni di competenza secondo quanto indicato in parte motiva;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
8 Così deciso nella camera di consiglio del 4.4.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli dott. Michele Cappai
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
in composizione collegiale, in persona dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice relatore dott. Valerio Ceccarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 603 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente
TRA
, con gli avv.ti Valerio Sesti e Lorenzo Sesti Parte_1
RICORRENTE
E
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Ragioni della decisione
1. Con ricorso promosso ai sensi dell'art. 337 bis cod. proc. civ., , Parte_1
premesso di avere intrattenuto con una convivenza more uxorio CP_1
dalla quale, in data 20.2.2020, è nata la figlia riconosciuta da Persona_1
entrambi i genitori, ha adito l'intestato Tribunale, domandando disciplinarsi il regime di affidamento, frequentazione e mantenimento della figlia minore.
1 1.1. Parte ricorrente ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni, domandando
“che la minore venga affidata in via esclusiva alla madre. Tale Persona_1
circostanza appare pregiudiziale e quindi indispensabile, affinché la Sig.ra Pt_1
possa autonomamente scegliere la struttura scolastica migliore e più consona alle sue
necessità (anche di natura logistica) e per il bene superiore della minore;
la possibilità
che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia per due volte a settimana, per non più
di quattro ore, dalle ore 16,00, dopo l'uscita dalla scuola, sino alle ore 20,00 e a weekend
alternati dal venerdì pomeriggio dalle ore 16, dopo l'uscita dalla scuola, sino alla
domenica alle ore 18; nel periodo natalizio, la figlia minore trascorrerà un anno i giorni
24, 25 e 26 dicembre con il padre (con permanenza notturna presso l'abitazione del
padre) e il 31 dicembre, il 1° gennaio ed il 6 gennaio con la madre (con permanenza
notturna presso l'abitazione della madre), compatibilmente con gli impegni lavorativi
dei genitori. L'anno successivo la figlia minore trascorrerà con la madre i giorni 24, 25 e
26 dicembre (con permanenza notturna presso l'abitazione della madre) e il 31
dicembre, il 1° gennaio ed il 6 gennaio con il padre (con permanenza notturna presso
l'abitazione del padre), compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori. Per la
Pasqua, la figlia minore trascorrerà un anno la domenica di Pasqua e il Lunedì
dell'Angelo (c.d. “Pasquetta”) con il padre (con permanenza notturna presso
l'abitazione del padre) e l'anno successivo con la madre (con permanenza notturna
presso l'abitazione della madre); durante il periodo di sospensione scolastica per le
vacanze estive, la figlia minore trascorrerà con il padre almeno 15 giorni consecutivi da
concordare con la madre (con permanenza notturna presso l'abitazione del padre) e 15
giorni consecutivi con la madre (con permanenza notturna presso l'abitazione della
madre); in merito al mantenimento della figlia voglia disporre che il Sig. Per_1 [...]
provveda nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00) mensili, oltre al 50 % CP_1
delle spese straordinarie, secondo il “Protocollo d'intesa per la regolamentazione delle
voci di spesa ordinarie e straordinarie nei procedimenti in materia di famiglia”. Tutto
quanto sopra con decorrenza dal mese di gennaio 2023, data nella quale si è interrotta la
convivenza e dalla quale il Sig. non ha provveduto in alcuna maniera a CP_1
2 contribuire al mantenimento della figlia. Il suddetto importo dovrà essere rivalutato ed
adeguato ogni anno secondo gli indici ISTAT;
nella denegata ipotesi di non concessione
immediata dell'affidamento esclusivo come sopra richiesto, voglia il Tribunale
autorizzare, in ogni caso e comunque, la sig.ra mamma della minore Parte_1
a spostare la residenza della bambina presso l'abitazione di proprietà del Persona_1
nuovo compagno della ricorrente, Sig. in Roma, Via Portuense 852, Parte_2
senza l'autorizzazione del padre, dove attualmente risiede con la figlia.”.
1.2. All'esito dell'udienza di comparizione, la causa è stata rimessa al Collegio ai sensi dell'art. 473bis.22, ult. comma, cod. proc. civ..
2. , pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio e deve CP_1
essere dichiarato contumace.
3. Ciò posto, quanto alla domanda volta alla statuizione del regime di affidamento esclusivo alla madre della minore, osserva il Collegio che, nel quadro della nuova disciplina relativa all'esercizio della responsabilità
genitoriale di cui al Capo II, Titolo IX, Libro I del Codice civile, improntata alla tutela del diritto del minore alla cd. "bigenitorialità", l'affidamento "condiviso"
(comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo;
alla regola dell'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "contraria all'interesse del minore"; non avendo, peraltro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso,
la loro individuazione resta rimessa alla decisione del Giudice nel caso concreto, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo.
3.1. La giurisprudenza, anche di merito, si è espressa, per tali ragioni, in numerosi casi di affidamento esclusivo di minori che consentono, quindi, di
3 poter determinare una tassonomia circa le situazioni che legittimano la scelta dell'affidamento esclusivo o ne escludono l'utilità, come segue:
- il caso in cui il minore manifesti difficoltà di relazione con uno dei due genitori
(Tribunale Messina, sez. I, 18/11/2011, n. 2023), o a fronte della sua radicata e persistente avversione, al punto di rifiutare anche solo di incontrarlo (Corte
appello Napoli, 17/05/2006);
- il caso in cui uno dei genitori manifesti una incapacità di controllo dell'impulsività dell'agire, anche se tale impulsività non sia riferibile direttamente ad una psicopatologia (Tribunale Roma, sez. I, 15/07/2016);
- in ragione dell'inidoneità di uno dei genitori che, con le sue cure eccessive,
sottopone il bimbo ad uno stress continuo, non consentendogli una vita armonica e serena (Cassazione civile, sez. I, 19/05/2011, n. 11068);
- dinanzi alla costante violazione, da parte di uno dei genitori, delle modalità
relative all'esercizio del diritto di visita, violando così il primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori, in modo tale da elidere la figura del genitore non collocatario e determinare un grave pregiudizio nello sviluppo psicofisico del figlio (Tribunale di Caltanissetta,
30/12/2015; Tribunale di Catania, sez. I, 30/12/2014);
- in ragione del comportamento del genitore, inadempiente per anni all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore del figlio (Cassazione
civile, sez. I, 17/12/2009, n. 26587);
- il caso di totale disinteressamento, da parte di uno dei genitori, verso il minore
(Tribunale di Bologna, 17/04/2008), ad esempio qualora non abbia presenziato in momenti significativi per la sua esistenza (quali la nascita ed il battesimo)
fino a rendersi irreperibile e rifiutando esplicitamente il ruolo paterno
(Tribunale minorenni dell'Aquila, 08/06/2007);
- se uno dei genitori ha usato violenza nei confronti dell'altro alla presenza dei figli (Tribunale di Roma, sez. I, 27/01/2015, n.1821);
4 - il caso di perduranti problematiche di aggressività di uno dei genitori
(Tribunale di Nicosia, 22/04/2008).
4. Orbene, nel presente giudizio la ricorrente ha rappresentato come CP_1
dal gennaio 2023 non ha contribuito dal punto di vista economico alle
[...]
esigenze della figlia minore, “non versando mai alcuna somma di denaro alla
madre”, con cui pure convive. Per_1
Ancora, parte ricorrente ha esposto che il resistente non si è curato di rispondere a comunicazione onde concordare le modalità opportune di gestione degli interessi della figlia minore.
5. Osserva il Collegio che il comportamento processuale del resistente il quale,
come detto, non ha inteso costituirsi in giudizio, sia indice di assoluto disinteresse nei confronti dei provvedimenti che riguardano la figlia e corrobori quanto dedotto dalla ricorrente in ordine alle difficoltà nella gestione dei rapporti inerenti al benessere della minore e al disinteresse dimostrato dal padre, atteso che non ha avuto interesse a smentire le deduzioni CP_1
svolte da né a fornire al Tribunale diversi elementi di Parte_1
valutazione.
5.1. Nella specie, parte resistente non ha avuto interesse a smentire quanto dedotto da parte ricorrente in ordine all'omissione di ogni contribuzione economica in favore della figlia convivente con la madre, a far data dalla Per_1
cessazione del consorzio familiare nel gennaio 2023, come dianzi esposto, ciò
che rivela il perdurante disinteresse paterno nei confronti della minore e dunque manifesta inidonea capacità genitoriale del padre, rendendo pregiudizievole per l'interesse della figlia l'affidamento condiviso.
5.2. Non sono, d'altro canto, emersi elementi tali da porre in discussione l'adeguatezza della madre al pieno esercizio della responsabilità genitoriale.
6. Il disinteresse paterno, emerso anche nel corso del processo non avendo avuto interesse a costituirsi e a svolgere attività difensiva alcuna CP_1
onde apportare elementi di valutazione diversi da quelli addotti da parte
5 ricorrente, rende superfluo l'ascolto diretto della minore nata in [...] Per_1
20.2.2020.
7. Deve essere dunque disposto l'affidamento esclusivo di alla Persona_1
madre, la quale potrà adottare anche le decisioni di maggior importanza nell'interesse della prole.
7.1. deve poi essere prevalentemente collocata presso la madre, Persona_1
con cui ha sempre vissuto, nella sua attuale abitazione.
8. La frequentazione del padre con la figlia deve avvenire per come indicato in dispositivo, tenuto conto della necessità che la minore intrattenga cospicui,
stabili e continuativi rapporti con entrambi i genitori, funzionali ad una crescita equilibrata e serena, nel contesto di un'armonica organizzazione dei relativi impegni.
9. Quanto agli aspetti economici, val bene rammentare che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cass., n. 16739/20).
9.1. Ritiene il Collegio che il padre debba contribuire al mantenimento della figlia minore versando alla madre, con decorrenza dall'instaurazione del presente giudizio, la somma mensile di 450,00 euro, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole.
9.2. Ai fini della determinazione del contributo innanzi indicato, occorre difatti tenere conto degli attuali redditi delle parti per come rappresentati nel giudizio e della relativa capacità lavorativa (la ricorrente ha dichiarato di aver conseguito il diploma di scuola superiore e di svolgere l'attività di barista
6 dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato part time, da cui ritrae 700/800 euro netti mensili;
il resistente non ha avuto interesse a costituirsi in giudizio per smentire quanto dedotto da parte ricorrente in ordine al fatto che lo stesso lavora regolarmente con contratto a tempo indeterminato presso
Pani Naturae, con stipendio netto di 1.700,00 euro mensili), dell'età della minore e delle relative esigenze, del tempo di frequentazione di entrambi i genitori con la figlia, nonché della misura minima indefettibile del contributo al mantenimento della prole, alla luce del principio di proporzionalità (cfr. Cass.
civ., Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013, Rv. 627982 – 01; Cass. civ. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 19299 del 16/09/2020, Rv. 658723 – 01; nello stesso senso, Cass.
civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4811 del 01/03/2018, Rv. 647894 – 01).
9.3. Il Collegio evidenzia altresì che è in vigore, presso questo Tribunale, un protocollo di intesa siglato con il locale Consiglio dell'ordine degli avvocati,
avente ad oggetto l'individuazione e la classificazione delle spese straordinarie.
10. In ragione di quanto dedotto da parte ricorrente nell'atto introduttivo circa l'omesso contributo di al mantenimento della figlia minore CP_1 Per_1
gli atti di causa devono essere trasmessi alla Procura della Repubblica in sede per le determinazioni di competenza.
11. La natura della controversia, promossa al fine di tutelare il superiore interesse della prole, giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, visti gli artt. 337 bis e segg. cod. civ., così dispone:
- affida la minore in via esclusiva alla madre, la quale potrà Persona_1
adottare anche le decisioni di maggior importanza nell'interesse della prole,
disponendone altresì il collocamento prevalente presso nella sua Parte_1
attuale abitazione;
- il padre potrà vedere e tenere con sé la minore, nel rispetto degli impegni scolastici della figlia, compatibilmente con gli impegni lavorativi delle parti,
7 due pomeriggi a settimana, da individuarsi, salvo diverso accordo delle parti,
nei giorni del lunedì e del giovedì, dall'uscita di scuola ovvero, nei giorni in cui la minore non frequenta la scuola, dalle ore 9.30 sino alle ore 20.00,
riaccompagnando la minore presso la residenza materna, nonché, a fine settimana alterni, dal venerdì alle ore 16.00 (o dall'uscita da scuola) alla domenica alle ore 20.00, riaccompagnando la minore presso la residenza materna;
- durante le vacanze natalizie, il padre potrà avere la figlia con sé, ad anni alterni con la madre, il 24 dicembre, il 26 dicembre e il 1 gennaio dalle ore 11.00
sino alle ore 11.00 del giorno successivo e, sempre ad anni alterni, il giorno del
25 dicembre, il 31 dicembre e il 6 gennaio dalle ore 11.00 sino alle ore 11.00 del giorno successivo. Durante le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni: il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta. Stesso principio di alternanza annuale varrà per ogni ulteriore giorno festivo;
- durante le vacanze estive il padre potrà avere la figlia minore con sé per 15
giorni anche non consecutivi in un periodo ricompreso, salvo diverso accordo tra le parti, tra il 1 luglio e 31 agosto, da comunicarsi alla madre entro il 31
maggio di ogni anno;
- contribuirà al mantenimento della minore corrispondendo a CP_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 450,00, da Parte_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dall'instaurazione del presente giudizio;
- il padre contribuirà, altresì, al 50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo siglato dal Tribunale di Tivoli indicato in motivazione;
- respinge ogni altra domanda;
- dispone trasmettersi gli atti di causa alla Procura della Repubblica in sede per le determinazioni di competenza secondo quanto indicato in parte motiva;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
8 Così deciso nella camera di consiglio del 4.4.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli dott. Michele Cappai
9