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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 04/08/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 58/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 58/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 10.06.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nata a [...] , il Parte_1 C.F._1
24/12/1979, residente a TO (CS) alla piazza Monsignor G.B. Giunti n. 16 e rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro GAETA (c.f. ), che dichiara di voler C.F._2 ricevere le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente procedimento al seguente numero di fax: 0985.82478 e/o presso il seguente indirizzo email certificato – PEC: e presso il cui studio sito in EL AR (CS) alla Via Email_1
G. Fortunato 89/A è elettivamente domiciliata e
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente a CP_1 C.F._3
EL AR (CS) via degli Svevi n. 10 e rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo PERRONE del Foro di Paola (c.f.: ), che dichiara di voler ricevere le C.F._4 comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo email certificato – PEC: e presso il cui studio sito in Paola (CS), Email_2
Corso Roma, n. 3 è elettivamente domiciliato
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege- Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 CP_1 depositato il 22.01.2025, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario contratto in TO (Cs) l'1.06.2008 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2008 dello stesso comune al n. 1 parte II serie A, precisando che dalla loro unione sono nati due figli: in data 9 maggio 2009 e in Persona_1 Persona_2 data 27 novembre 2011. I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato che, a causa di alcune incomprensioni caratteriali, è venuta irrimediabilmente meno la reciproca comunione materiale e spirituale, ragion per cui, onde evitare l'ulteriore deterioramento dei loro rapporti e soprattutto per garantire un sereno clima familiare nell'interesse dei figli, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 10.06.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda. Il Pm ha depositato regolarmente il proprio visto in data 12 maggio 2025.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
CP_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la sig.ra continuerà a vivere unitamente ai figli e , entrambi Parte_1 Per_1 Per_2 minori, nella casa coniugale, sita in TO (CS), Piazza Mons. G. Battista Giunti, n. 16, con i beni e gli arredi ivi contenuti mentre il sig. trasferirà a EL CP_1
AR la propria residenza e/o domicilio, in via degli Svevi n. 10;
3. i minori e resteranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento secondo quanto già precisato al punto 2);
4. il diritto di visita dei genitori potrà essere esercitato in maniera libera e compatibilmente con gli impegni scolastici e personali, nonché con lo stato di salute dei figli;
le parti concordano sin d'ora che, con il trascorrere del tempo, il diritto di visita e di affidamento temporaneo del padre potrà essere modificato in ragione delle esigenze ed in considerazione delle volontà espresse dai figli, nonché degli eventuali impegni anche lavorativi del padre e della madre. Durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, i figli staranno con ciascun genitore alternativamente, dal 24 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio. Durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: ad anni alterni con ciascun genitore. Durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo: potranno restare con il padre per 20 giorni consecutivi;
e) il giorno del compleanno di ciascun figlio sarà festeggiato, alternativamente, con ciascun genitore.
5. ciascun coniuge provvederà al proprio sostentamento;
6. per quanto concerne i figli, i coniugi provvederanno entrambi al mantenimento degli stessi in proporzione delle rispettive capacità contributive. Fermo restando che, comunque, il padre sarà tenuto a versare, a titolo di assegno di mantenimento per entrambi i figli, la somma di € 200,00 mensili da corrispondere il giorno 5 di ogni mese. Nel caso in cui il padre avrà una occupazione, stabile o precaria, dovrà corrispondere mensilmente la somma di € 400,00, sempre al 5 di ogni mese, rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT. Dette somme dovranno essere versate sul conto corrente del genitore collocatario. I genitori contribuiranno, nella misura del 50%, alle spese extra assegno (da individuarsi secondo le linee guida recepite nel Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto” pubblicato anche sul sito istituzionale del Tribunale)”;
7. i genitori dovranno assumere, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascun coniuge eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
8. i coniugi dichiarano pertanto di non avere null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale;
9. i coniugi si obbligano, sin d'ora, a concedersi, come in effetti si concedono, l'assenso al rilascio del passaporto ovvero di ogni altro documento valido ai fini dell'espatrio;
10. entrambi i coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio;
11. entrambi i genitori non frapporranno ostacoli ai figli minori per la frequentazione dei parenti di entrambe le famiglie di origine.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 58/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e in Parte_1 CP_1 relazione al matrimonio concordatario contratto in TO (Cs) l'1.06.2008 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2008 dello stesso comune al n. 1 parte II serie A;
- omologa le condizioni relative ai figli minori e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di TO (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di TO (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 10 giugno 2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 58/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 10.06.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nata a [...] , il Parte_1 C.F._1
24/12/1979, residente a TO (CS) alla piazza Monsignor G.B. Giunti n. 16 e rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro GAETA (c.f. ), che dichiara di voler C.F._2 ricevere le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente procedimento al seguente numero di fax: 0985.82478 e/o presso il seguente indirizzo email certificato – PEC: e presso il cui studio sito in EL AR (CS) alla Via Email_1
G. Fortunato 89/A è elettivamente domiciliata e
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente a CP_1 C.F._3
EL AR (CS) via degli Svevi n. 10 e rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo PERRONE del Foro di Paola (c.f.: ), che dichiara di voler ricevere le C.F._4 comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo email certificato – PEC: e presso il cui studio sito in Paola (CS), Email_2
Corso Roma, n. 3 è elettivamente domiciliato
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege- Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 CP_1 depositato il 22.01.2025, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario contratto in TO (Cs) l'1.06.2008 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2008 dello stesso comune al n. 1 parte II serie A, precisando che dalla loro unione sono nati due figli: in data 9 maggio 2009 e in Persona_1 Persona_2 data 27 novembre 2011. I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato che, a causa di alcune incomprensioni caratteriali, è venuta irrimediabilmente meno la reciproca comunione materiale e spirituale, ragion per cui, onde evitare l'ulteriore deterioramento dei loro rapporti e soprattutto per garantire un sereno clima familiare nell'interesse dei figli, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 10.06.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda. Il Pm ha depositato regolarmente il proprio visto in data 12 maggio 2025.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
CP_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la sig.ra continuerà a vivere unitamente ai figli e , entrambi Parte_1 Per_1 Per_2 minori, nella casa coniugale, sita in TO (CS), Piazza Mons. G. Battista Giunti, n. 16, con i beni e gli arredi ivi contenuti mentre il sig. trasferirà a EL CP_1
AR la propria residenza e/o domicilio, in via degli Svevi n. 10;
3. i minori e resteranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento secondo quanto già precisato al punto 2);
4. il diritto di visita dei genitori potrà essere esercitato in maniera libera e compatibilmente con gli impegni scolastici e personali, nonché con lo stato di salute dei figli;
le parti concordano sin d'ora che, con il trascorrere del tempo, il diritto di visita e di affidamento temporaneo del padre potrà essere modificato in ragione delle esigenze ed in considerazione delle volontà espresse dai figli, nonché degli eventuali impegni anche lavorativi del padre e della madre. Durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, i figli staranno con ciascun genitore alternativamente, dal 24 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio. Durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: ad anni alterni con ciascun genitore. Durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo: potranno restare con il padre per 20 giorni consecutivi;
e) il giorno del compleanno di ciascun figlio sarà festeggiato, alternativamente, con ciascun genitore.
5. ciascun coniuge provvederà al proprio sostentamento;
6. per quanto concerne i figli, i coniugi provvederanno entrambi al mantenimento degli stessi in proporzione delle rispettive capacità contributive. Fermo restando che, comunque, il padre sarà tenuto a versare, a titolo di assegno di mantenimento per entrambi i figli, la somma di € 200,00 mensili da corrispondere il giorno 5 di ogni mese. Nel caso in cui il padre avrà una occupazione, stabile o precaria, dovrà corrispondere mensilmente la somma di € 400,00, sempre al 5 di ogni mese, rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT. Dette somme dovranno essere versate sul conto corrente del genitore collocatario. I genitori contribuiranno, nella misura del 50%, alle spese extra assegno (da individuarsi secondo le linee guida recepite nel Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto” pubblicato anche sul sito istituzionale del Tribunale)”;
7. i genitori dovranno assumere, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascun coniuge eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
8. i coniugi dichiarano pertanto di non avere null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale;
9. i coniugi si obbligano, sin d'ora, a concedersi, come in effetti si concedono, l'assenso al rilascio del passaporto ovvero di ogni altro documento valido ai fini dell'espatrio;
10. entrambi i coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio;
11. entrambi i genitori non frapporranno ostacoli ai figli minori per la frequentazione dei parenti di entrambe le famiglie di origine.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 58/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e in Parte_1 CP_1 relazione al matrimonio concordatario contratto in TO (Cs) l'1.06.2008 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2008 dello stesso comune al n. 1 parte II serie A;
- omologa le condizioni relative ai figli minori e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di TO (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di TO (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 10 giugno 2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo