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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 120/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IU Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente
GIORGI GIOVANNI, Relatore
PEDERZOLI ANTONIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 235/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. In Qualita' Di Incorporante Della Nominativo_1 Sp - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Dott.ssa Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Dott.ssa Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
Difeso da
Avv. Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 EQ IU SP
Difeso da
Avv. Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020240031504139000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI RICORRENTE
CHIEDE che codesta spettabile Corte, in accoglimento del presente ricorso, voglia:
preliminarmente, accertare e dichiarare la nullità della cartella di pagamento per carenza di motivazione in merito agli elementi essenziali della pretesa tributaria;
in subordine, accertare e dichiarare la nullità della cartella per omessa notifica dell'avviso di liquidazione/ invito al pagamento;
dichiarare conseguentemente non dovuta la somma di euro 45.357,88 (quarantacinquemilatrecentocinquantasette/88)
e disporre il rimborso di quanto pagato (doc. n. 22).
Si chiede altresì che la discussione del ricorso avvenga in pubblica udienza ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n.
546/1992.
Con vittoria di spese e onorari.
CONCLUSIONI RESISTENTE
Voglia codesta On.le Corte di IU Tributaria adita
In via preliminare:
- di dichiarare la definitività del debito tributario nella cartella di pagamento relativo all'IVA in quanto non contestato;
- di dichiarare altresì la definitività del recupero all'IRAP (al netto dello sgravio) perché non impugnato;
- di rigettare l'istanza ex art. 47 D.Lgs. n. 546/92, per mancanza dei requisiti;
in via principale,
- di rigettare del ricorso e confermare la legittimità dell'atto impugnato;
in ogni caso, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 14 febbraio 2025 e iscritto a ruolo in data 12 marzo 2025, la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 02020240031504139000 notificata in data 16 dicembre 2024 da Agenzia Entrate Riscossione - Agente della Riscossione per la Provincia di
Bologna e la relativa iscrizione a ruolo n. 2024/006233 disposta da EQ IU S.p.A. in nome e per conto del Tribunale di Verona - Ufficio Recupero Crediti.
Il ricorso assumeva il n. 235/2025 di R.G.R..
La parte ricorrente svolgeva due motivi di ricorso.
Col primo motivo deduceva, in via preliminare, illegittimità della cartella di pagamento quale primo atto notificato al contribuente per carenza di motivazione. Sosteneva al riguardo come non fosse possibile, dal contenuto della medesima cartella impugnata, quale primo atto impositivo, desumere e modalità di calcolo adottate per la liquidazione dell'imposta.
Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, deduceva illegittimità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'avviso di liquidazione/invito al pagamento.
Resisteva con proprie controdeduzione Agenzia Entrate Riscossione, eccependo, in via preliminare la carenza di litisconsorzio necessario, in violazione dell'art. 14 comma 6 bis D.Lgs 546/1992, nei confronti dell'ente impositore Ministero della IU – Tribunale di Verona Ufficio Recupero Crediti . Contestava comunque che sussistesse il contestato vizio di carenza di motivazione della cartella, in quanto correttamente riportato il numero della sentenza civile oggetto di liquidazione, invocando giurisprudenza di legittimità a proprio favore sul punto.
Si costituiva altresì l'altra parte convenuta EQ IU S.p.a., Società unipersonale con Socio unico Ministero dell'Economia e delle Finanze, svolgendo analoghe difese.
Parte ricorrente e parte resistente Agenzia Entrate Riscossione depositavano memorie.
La causa era discussa alla pubblica udienza del 3 febbraio 2026 e veniva decisa con la motivazione di cui appresso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte di IU che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.
Per la risoluzione della questione sottoposta al giudizio di questa Corte sarà sufficiente fare applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità richiamata da parte resistente Agenzia Entrate
Riscossione, secondo i quali "In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l' indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente" (Cass. civ., Sez. V, Ord.,
30/05/2025, n. 14582; Cass. Sez. 5, 07/04/2022, n. 11283; Cass. Sez. 5, 29/09/2021, n. 26340; Cass. Sez.
6, 26/10/2021, n. 30084; Cass. Sez. 6, 07/04/2021, n. 9344; Cass. Sez. 5, 12/01/2021, n. 239).
Parimenti ritiene questa Corte di doversi uniformare ai precedenti di merito di questa stessa Corte, richiamati, sempre dalla resistente Agenzia Entrate Riscossione, nella propria memoria illustrativa 22 gennaio 2026.
La parte ricorrente, soggetto professionale del settore, ben avrebbe potuto risalire, con il numero della sentenza e dell'autorità giudiziaria emittente riportati in cartella, alla condanna subita e alla medesima applicare l'aliquota del 3% notoriamente prevista per la tassazione dei provvedimenti giurisdizionali di condanna. Tassazione in questo caso applicata due volte, una prima sulla condanna di pagamento diretto al danneggiato e nel secondo caso sulla condanna alla manleva a favore del proprio assicurato.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato, non sussistendo il dedotto vizio di carenza di motivazione.
Tale ritenuta risoluzione della presente controversia rende superflua la disamina della questione relativa alla partecipazione dell'ente impositore nel presente giudizio.
Le spese devono essere integralmente compensate tra le parti, in quanto questa stessa Corte si è in precedenza pronunciata in senso difforme a quello qui ritenuto, (Sent. 40/2/2025).
P.Q.M.
La Corte di IU Tributaria di I Grado di Bologna, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bologna, in data 3 febbraio 2026, nella Camera di Consiglio della sezione I dell'intestata
Corte di IU Tributaria di I Grado.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IU Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente
GIORGI GIOVANNI, Relatore
PEDERZOLI ANTONIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 235/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. In Qualita' Di Incorporante Della Nominativo_1 Sp - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Dott.ssa Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Dott.ssa Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
Difeso da
Avv. Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 EQ IU SP
Difeso da
Avv. Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020240031504139000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI RICORRENTE
CHIEDE che codesta spettabile Corte, in accoglimento del presente ricorso, voglia:
preliminarmente, accertare e dichiarare la nullità della cartella di pagamento per carenza di motivazione in merito agli elementi essenziali della pretesa tributaria;
in subordine, accertare e dichiarare la nullità della cartella per omessa notifica dell'avviso di liquidazione/ invito al pagamento;
dichiarare conseguentemente non dovuta la somma di euro 45.357,88 (quarantacinquemilatrecentocinquantasette/88)
e disporre il rimborso di quanto pagato (doc. n. 22).
Si chiede altresì che la discussione del ricorso avvenga in pubblica udienza ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n.
546/1992.
Con vittoria di spese e onorari.
CONCLUSIONI RESISTENTE
Voglia codesta On.le Corte di IU Tributaria adita
In via preliminare:
- di dichiarare la definitività del debito tributario nella cartella di pagamento relativo all'IVA in quanto non contestato;
- di dichiarare altresì la definitività del recupero all'IRAP (al netto dello sgravio) perché non impugnato;
- di rigettare l'istanza ex art. 47 D.Lgs. n. 546/92, per mancanza dei requisiti;
in via principale,
- di rigettare del ricorso e confermare la legittimità dell'atto impugnato;
in ogni caso, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 14 febbraio 2025 e iscritto a ruolo in data 12 marzo 2025, la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 02020240031504139000 notificata in data 16 dicembre 2024 da Agenzia Entrate Riscossione - Agente della Riscossione per la Provincia di
Bologna e la relativa iscrizione a ruolo n. 2024/006233 disposta da EQ IU S.p.A. in nome e per conto del Tribunale di Verona - Ufficio Recupero Crediti.
Il ricorso assumeva il n. 235/2025 di R.G.R..
La parte ricorrente svolgeva due motivi di ricorso.
Col primo motivo deduceva, in via preliminare, illegittimità della cartella di pagamento quale primo atto notificato al contribuente per carenza di motivazione. Sosteneva al riguardo come non fosse possibile, dal contenuto della medesima cartella impugnata, quale primo atto impositivo, desumere e modalità di calcolo adottate per la liquidazione dell'imposta.
Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, deduceva illegittimità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'avviso di liquidazione/invito al pagamento.
Resisteva con proprie controdeduzione Agenzia Entrate Riscossione, eccependo, in via preliminare la carenza di litisconsorzio necessario, in violazione dell'art. 14 comma 6 bis D.Lgs 546/1992, nei confronti dell'ente impositore Ministero della IU – Tribunale di Verona Ufficio Recupero Crediti . Contestava comunque che sussistesse il contestato vizio di carenza di motivazione della cartella, in quanto correttamente riportato il numero della sentenza civile oggetto di liquidazione, invocando giurisprudenza di legittimità a proprio favore sul punto.
Si costituiva altresì l'altra parte convenuta EQ IU S.p.a., Società unipersonale con Socio unico Ministero dell'Economia e delle Finanze, svolgendo analoghe difese.
Parte ricorrente e parte resistente Agenzia Entrate Riscossione depositavano memorie.
La causa era discussa alla pubblica udienza del 3 febbraio 2026 e veniva decisa con la motivazione di cui appresso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte di IU che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.
Per la risoluzione della questione sottoposta al giudizio di questa Corte sarà sufficiente fare applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità richiamata da parte resistente Agenzia Entrate
Riscossione, secondo i quali "In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l' indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente" (Cass. civ., Sez. V, Ord.,
30/05/2025, n. 14582; Cass. Sez. 5, 07/04/2022, n. 11283; Cass. Sez. 5, 29/09/2021, n. 26340; Cass. Sez.
6, 26/10/2021, n. 30084; Cass. Sez. 6, 07/04/2021, n. 9344; Cass. Sez. 5, 12/01/2021, n. 239).
Parimenti ritiene questa Corte di doversi uniformare ai precedenti di merito di questa stessa Corte, richiamati, sempre dalla resistente Agenzia Entrate Riscossione, nella propria memoria illustrativa 22 gennaio 2026.
La parte ricorrente, soggetto professionale del settore, ben avrebbe potuto risalire, con il numero della sentenza e dell'autorità giudiziaria emittente riportati in cartella, alla condanna subita e alla medesima applicare l'aliquota del 3% notoriamente prevista per la tassazione dei provvedimenti giurisdizionali di condanna. Tassazione in questo caso applicata due volte, una prima sulla condanna di pagamento diretto al danneggiato e nel secondo caso sulla condanna alla manleva a favore del proprio assicurato.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato, non sussistendo il dedotto vizio di carenza di motivazione.
Tale ritenuta risoluzione della presente controversia rende superflua la disamina della questione relativa alla partecipazione dell'ente impositore nel presente giudizio.
Le spese devono essere integralmente compensate tra le parti, in quanto questa stessa Corte si è in precedenza pronunciata in senso difforme a quello qui ritenuto, (Sent. 40/2/2025).
P.Q.M.
La Corte di IU Tributaria di I Grado di Bologna, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bologna, in data 3 febbraio 2026, nella Camera di Consiglio della sezione I dell'intestata
Corte di IU Tributaria di I Grado.