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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/12/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 904/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 904/ 2025 V.G., avente ad oggetto: “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” posta in decisione con decreto reso ex art. 127 ter c.p.c. in data 9.12.2025; promossa congiuntamente da
(c.f. ,) nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in CARLENTINI, VIA DEL MARE N.
100, presso lo studio dell'avv. MICHELANGELO CARBONE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata in CATANIA, VIALE LIBERTA' N. 176, presso lo studio dell'avv. NICOLOSI ALFREDO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 18.7.2025);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 25/03/2025, le parti hanno congiuntamente chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore nato a [...], in data [...], riconosciuta da entrambi i genitori, nonché al diritto e Per_1 dovere di mantenerla.
In particolare, le parti ricorrenti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento della figlia minore, chiedendo concordemente la ratifica delle pattuizioni di seguito indicate:
1. la figlia è affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni Per_1 di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà, come già ha, residenza presso la madre in Lentini (SR) nella via San
Paolo n. 169. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
2. La casa familiare sita in Lentini (SR) nella via San Paolo n. 169, è assegnata alla Sig.ra
[...]
con tutti gli arredi. Pt_2
3. Le parti danno atto di aver già concordemente regolato ogni questione concernente la ripartizione degli effetti personali, dei beni mobili, arredi e suppellettili acquistati durante la convivenza presenti nella casa familiare, nonché di ogni pendenza economica tra gli stessi sussistente.
4. Entrambe le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione della figlia minore sul passaporto di entrambi.
*
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
➢ COLLOCAMENTO FIGLIA MINORE ED ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE
o La figlia resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
o La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna. Per_1
➢ DIRITTO DI VISITA GIORNALIERO
o I genitori, in ragione dei buoni rapporti tra loro correnti, anche se non più conviventi, determinano di regolare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: ▪ NE, in ragione dea tenera età, vivrà, come già vive, con la madre che si occupa, nei giorni feriali, anche di accompagnarla a scuola e riprenderla all'uscita.
▪ In detti giorni, il padre si occuperà di tenere con sé nelle ore pomeridiane dalle Per_1
17:00 circa, alle 19:30, per poi accompagnarla presso l'abitazione della madre.
▪ Il sabato NE trascorrerà con il padre parte della giornata e più precisamente dalle
10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 20:00 (fatti salvi diversi accordi tra i genitori in relazione ai propri impegni, a quelli della minore ed allo stato di salute di quest'ultima).
▪ A domeniche alterne NE trascorrerà con il padre parte della giornata e più precisamente dalle 12:00 alle 19:00 per poter anche pranzare con il papà ed i nonni paterni.
▪ In ragione dell'età della figlia minore, i genitori escludono il pernotto presso il padre
(salvo diverse determinazioni da parte dei genitori da assumersi congiuntamente con l'avanzare dell'età di la sua maturità e lo sviluppo psicofisico). Per_1
➢ PERIODI DI VACANZA SCOLASTICA
o Durante le vacanze natalizie, in ragione dell'età attuale, ad anni alterni, trascorrerà con Per_1 il padre la vigilia di Natale e con la madre il Natale e viceversa, il 31 dicembre con la madre ed il primo gennaio con il padre e viceversa (fatti salvi diversi accordi che i genitori potranno raggiungere in ragione delle esigenze della figlia e degli impegni lavorativi e non lavorativi degli stessi).
o Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con Per_1 la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa (fatti salvi diversi accordi che i genitori potranno raggiungere in ragione delle esigenze della figlia e degli impegni lavorativi e non lavorativi degli stessi genitori).
o Nel periodo delle vacanze estive, allo stato, vista l'età della minore, non vi è la possibilità di consentire a di trascorrere un periodo di tempo continuato con il padre. Anche durante le Per_1 vacanze estive i genitori osserveranno gli orari indicati ai punti n. 3, 4 e 5 del presente Piano
Genitoriale, fatta salva la possibilità di concordare termini diversi in ragione delle esigenze della figlia e degli impegni lavorativi e non lavorativi degli stessi.
o Per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale salvo diversi accordi fra i genitori.
o Il giorno del compleanno sarà trascorso da con entrambi i genitori in ragione dei buoni Per_1 rapporti correnti fra gli stessi nonostante la separazione.
o In ogni ipotesi, in ossequio alle norme sull'affido condiviso ed in attuazione del principio della bigenitorialità, ognuno dei due genitori potrà tenere con sé la figlia in occasione di ricorrenze familiari, festività varie, altri periodi di vacanza ecc., anche in tempi, periodi ed orari diversi da quelli in narrativa stabiliti, compatibilmente con le esigenze scolastiche, parascolastiche e di salute della figlia minore, previo avviso ed accordo da comunicarsi e raggiungersi almeno due settimane prima dell'evento.
o Ognuno dei due genitori, nei giorni in cui non avrà il collocamento della figlia, potrà trascorrere, con quest'ultima, parte della giornata, o anche solo qualche ora, purchè d'intesa con l'altro genitore e tenendo conto sia degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, sia degli impegni lavorativi e non lavorativi degli stessi genitori.
o Ognuno dei due genitori, nei giorni in cui non avrà il collocamento della figlia, s'impegna affinchè l'altro genitore possa esercitare il diritto di visita quotidiano mediante collegamento telefonico e/o in video-ripresa tramite internet, skype, Whatsapp o altri strumenti telematici, al fine di consentire un contatto costante che riduca le mancanze dovute alla distanza delle residenze permettendo ad entrambi i genitori di, reciprocamente e regolarmente, informarsi sulle questioni significative relative alla figlia assolvendo entrambi, in relazione alle concrete esigenze della minore, ai compiti di cura educazione ed istruzione.
➢ MANTENIMENTO, CURA, ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE DELLA FIGLIA MINORE
o In ragione di quanto richiesto dai genitori in tema di affidamento, collocamento e diritto di visita giornaliero della figlia minore, entrambi i genitori determinano di provvedere come segue:
▪ Il padre si obbliga/impegna anche per gli anni futuri a prestare il proprio consenso affinchè la madre percepisca per l'intero, come adesso percepisce, l'assegno unico per la figlia minore pari, al momento, ad € 199,40.
▪ Il padre si obbliga a corrispondere all'altro genitore un contributo al mantenimento della figlia minore i entro il giorno 05 di ogni mese, la somma di euro 200,00 rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat.
o Il Sig. si obbliga a sostenere in proprio, per la figlia per l'intero: Parte_1 Per_1
▪ le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
▪ le spese necessarie per lo svolgimento di ogni attività extrascolastica che potrà Per_1 seguire dal mese di settembre 2025 (scuola di danza, costi di iscrizione al gruppo Scout presso la Chiesa Madre di Lentini).
▪ Le spese straordinarie, previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, etc. - elencazione da intendersi a titolo puramente esemplificativo e non tassativo) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 5O% per ciascuno. ➢ ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE, DEBITI E CREDITI RECIPROCI.
o Entrambi i genitori prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
o Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
All' udienza del 9.12.2025, il Giudice – lette le note scritte depositate dalle parti – rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
18.7.2025).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età della medesima.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 904/2025 V.G.: omologa le condizioni concordate dalle parti in causa, sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 11.12.2025, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria
Giurisdizione.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 904/ 2025 V.G., avente ad oggetto: “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” posta in decisione con decreto reso ex art. 127 ter c.p.c. in data 9.12.2025; promossa congiuntamente da
(c.f. ,) nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in CARLENTINI, VIA DEL MARE N.
100, presso lo studio dell'avv. MICHELANGELO CARBONE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata in CATANIA, VIALE LIBERTA' N. 176, presso lo studio dell'avv. NICOLOSI ALFREDO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 18.7.2025);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 25/03/2025, le parti hanno congiuntamente chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore nato a [...], in data [...], riconosciuta da entrambi i genitori, nonché al diritto e Per_1 dovere di mantenerla.
In particolare, le parti ricorrenti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento della figlia minore, chiedendo concordemente la ratifica delle pattuizioni di seguito indicate:
1. la figlia è affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni Per_1 di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà, come già ha, residenza presso la madre in Lentini (SR) nella via San
Paolo n. 169. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
2. La casa familiare sita in Lentini (SR) nella via San Paolo n. 169, è assegnata alla Sig.ra
[...]
con tutti gli arredi. Pt_2
3. Le parti danno atto di aver già concordemente regolato ogni questione concernente la ripartizione degli effetti personali, dei beni mobili, arredi e suppellettili acquistati durante la convivenza presenti nella casa familiare, nonché di ogni pendenza economica tra gli stessi sussistente.
4. Entrambe le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione della figlia minore sul passaporto di entrambi.
*
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
➢ COLLOCAMENTO FIGLIA MINORE ED ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE
o La figlia resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
o La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna. Per_1
➢ DIRITTO DI VISITA GIORNALIERO
o I genitori, in ragione dei buoni rapporti tra loro correnti, anche se non più conviventi, determinano di regolare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: ▪ NE, in ragione dea tenera età, vivrà, come già vive, con la madre che si occupa, nei giorni feriali, anche di accompagnarla a scuola e riprenderla all'uscita.
▪ In detti giorni, il padre si occuperà di tenere con sé nelle ore pomeridiane dalle Per_1
17:00 circa, alle 19:30, per poi accompagnarla presso l'abitazione della madre.
▪ Il sabato NE trascorrerà con il padre parte della giornata e più precisamente dalle
10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 20:00 (fatti salvi diversi accordi tra i genitori in relazione ai propri impegni, a quelli della minore ed allo stato di salute di quest'ultima).
▪ A domeniche alterne NE trascorrerà con il padre parte della giornata e più precisamente dalle 12:00 alle 19:00 per poter anche pranzare con il papà ed i nonni paterni.
▪ In ragione dell'età della figlia minore, i genitori escludono il pernotto presso il padre
(salvo diverse determinazioni da parte dei genitori da assumersi congiuntamente con l'avanzare dell'età di la sua maturità e lo sviluppo psicofisico). Per_1
➢ PERIODI DI VACANZA SCOLASTICA
o Durante le vacanze natalizie, in ragione dell'età attuale, ad anni alterni, trascorrerà con Per_1 il padre la vigilia di Natale e con la madre il Natale e viceversa, il 31 dicembre con la madre ed il primo gennaio con il padre e viceversa (fatti salvi diversi accordi che i genitori potranno raggiungere in ragione delle esigenze della figlia e degli impegni lavorativi e non lavorativi degli stessi).
o Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con Per_1 la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa (fatti salvi diversi accordi che i genitori potranno raggiungere in ragione delle esigenze della figlia e degli impegni lavorativi e non lavorativi degli stessi genitori).
o Nel periodo delle vacanze estive, allo stato, vista l'età della minore, non vi è la possibilità di consentire a di trascorrere un periodo di tempo continuato con il padre. Anche durante le Per_1 vacanze estive i genitori osserveranno gli orari indicati ai punti n. 3, 4 e 5 del presente Piano
Genitoriale, fatta salva la possibilità di concordare termini diversi in ragione delle esigenze della figlia e degli impegni lavorativi e non lavorativi degli stessi.
o Per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale salvo diversi accordi fra i genitori.
o Il giorno del compleanno sarà trascorso da con entrambi i genitori in ragione dei buoni Per_1 rapporti correnti fra gli stessi nonostante la separazione.
o In ogni ipotesi, in ossequio alle norme sull'affido condiviso ed in attuazione del principio della bigenitorialità, ognuno dei due genitori potrà tenere con sé la figlia in occasione di ricorrenze familiari, festività varie, altri periodi di vacanza ecc., anche in tempi, periodi ed orari diversi da quelli in narrativa stabiliti, compatibilmente con le esigenze scolastiche, parascolastiche e di salute della figlia minore, previo avviso ed accordo da comunicarsi e raggiungersi almeno due settimane prima dell'evento.
o Ognuno dei due genitori, nei giorni in cui non avrà il collocamento della figlia, potrà trascorrere, con quest'ultima, parte della giornata, o anche solo qualche ora, purchè d'intesa con l'altro genitore e tenendo conto sia degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, sia degli impegni lavorativi e non lavorativi degli stessi genitori.
o Ognuno dei due genitori, nei giorni in cui non avrà il collocamento della figlia, s'impegna affinchè l'altro genitore possa esercitare il diritto di visita quotidiano mediante collegamento telefonico e/o in video-ripresa tramite internet, skype, Whatsapp o altri strumenti telematici, al fine di consentire un contatto costante che riduca le mancanze dovute alla distanza delle residenze permettendo ad entrambi i genitori di, reciprocamente e regolarmente, informarsi sulle questioni significative relative alla figlia assolvendo entrambi, in relazione alle concrete esigenze della minore, ai compiti di cura educazione ed istruzione.
➢ MANTENIMENTO, CURA, ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE DELLA FIGLIA MINORE
o In ragione di quanto richiesto dai genitori in tema di affidamento, collocamento e diritto di visita giornaliero della figlia minore, entrambi i genitori determinano di provvedere come segue:
▪ Il padre si obbliga/impegna anche per gli anni futuri a prestare il proprio consenso affinchè la madre percepisca per l'intero, come adesso percepisce, l'assegno unico per la figlia minore pari, al momento, ad € 199,40.
▪ Il padre si obbliga a corrispondere all'altro genitore un contributo al mantenimento della figlia minore i entro il giorno 05 di ogni mese, la somma di euro 200,00 rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat.
o Il Sig. si obbliga a sostenere in proprio, per la figlia per l'intero: Parte_1 Per_1
▪ le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
▪ le spese necessarie per lo svolgimento di ogni attività extrascolastica che potrà Per_1 seguire dal mese di settembre 2025 (scuola di danza, costi di iscrizione al gruppo Scout presso la Chiesa Madre di Lentini).
▪ Le spese straordinarie, previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, etc. - elencazione da intendersi a titolo puramente esemplificativo e non tassativo) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 5O% per ciascuno. ➢ ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE, DEBITI E CREDITI RECIPROCI.
o Entrambi i genitori prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
o Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
All' udienza del 9.12.2025, il Giudice – lette le note scritte depositate dalle parti – rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
18.7.2025).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età della medesima.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 904/2025 V.G.: omologa le condizioni concordate dalle parti in causa, sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 11.12.2025, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria
Giurisdizione.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone