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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/07/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 547/2023 R.G.L., vertente TRA
, nato il [...] a [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Nucara ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio legale sito in Reggio Calabria, Corso Garibaldi n. 468/A, pec
Email_1 appellante CONTRO
– corrente in Reggio Controparte_1
Calabria, p. iva in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore Avv. , corrente in Reggio Calabria, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2 Giuseppe Aloisio, C.F. , con studio in Reggio Calabria al Viale Della C.F._2 Libertà n. 30/c, fax 09651658824 e pec Email_2 appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato in data 18.10.2022 innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, esponeva di essere dipendente dell' Parte_1 [...] con qualifica di operatore di esercizio (autista). Controparte_1 Gli era stata irrogata una sanzione, con lettera protocollo n.
3.480 del 15/7/2022, che rappresentava una sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per giorni 2, in ragione di una presunta assenza ingiustificata in data 28/06/2022, per la quale aveva ricevuto lettera di contestazione da parte di , la quale aveva ritenuto che la fattispecie CP_1 rientrasse fra le ipotesi di sospensione dal lavoro previste all'art. 42 di cui all'allegato del regio decreto 148/1931 commi 1, 8, 10.16. Era prassi aziendale dal mese di gennaio 2022 che, in caso di assenze improvvise, i dipendenti fossero tenuti a segnalare immediatamente l'impedimento a prestare il servizio e, successivamente, dovessero attendere lettera di contestazione per fornire giustificazione in forma scritta senza dovere espletare prima alcun adempimento. Il ricorrente personalmente era stato edotto di tale prassi direttamente per bocca del dirigente ing. . Persona_1 2
Il giorno 28/6/2022 era tenuto a osservare il turno 169, che prevedeva la conduzione dell'autobus di linea Cardeto Nord con inizio dalle ore 4,50 fino alle ore 13,55 ed interruzione dalle ore 9,35 alle ore 12,25. Nelle primissime ore del 28/6/2022, il figlio minore del ricorrente veniva colpito da una improvvisa patologia, tossendo ripetutamente in maniera abnorme e esso ricorrente provvedeva a trasportarlo di urgenza al Pronto Soccorso, ove gli venivano somministrate le cure del caso e veniva dimesso alle ore 3,22. Successivamente, si presentava in servizio ed iniziava la conduzione dell'automezzo. Avvertiva però che, con ogni probabilità, espletata la prima parte del turno di servizio, non sarebbe stato in grado nel proseguire la marcia per la seconda parte e sarebbe stato necessario reperire un altro conducente. Si era, quindi, presentato stremato in deposito e aveva dichiarato di non essere CP_1 in condizioni di potere riprendere la marcia avendo trascorso la notte in bianco. Successivamente, la società resistente aveva inviato lettera di contestazione con raccomandata a/r, alla quale aveva risposto entro i 5 giorni con lettera protocollata il 22/6/2022, riferendo dell'episodio di cattiva salute del minore ed allegando certificazione medica. L' irrogava comunque la sanzione, che era illegittima e andava annullata per CP_1 violazione e/o falsa applicazione dell'art. 42 R.D. 148/1931. L'assenza dal lavoro era stata tutt'altro che arbitraria o ingiustificata, essendo stata determinata da una condizione di sopravvenuta inidoneità, non voluta ed incompatibile con una prestazione di lavoro che richiedeva la massima attenzione ed impegno fisico, stante le difficoltà nella conduzione di un mezzo pesante e la necessità di garantire la massima incolumità e tutela ai trasportati nonché evitare rischi a terzi. Detta assenza: a) non era stata maggiore di un giorno;
b) non era stata volontaria e non risultava che avesse apportato danni all' ; c) aveva salvaguardato la sicurezza CP_1 dell'esercizio, in costanza di una elevato grado di stanchezza che avrebbe potuto cagionare pregiudizi all'incolumità di utenti o di altri automobilisti. L'assenza non si era protratta neppure per un intero turno, poiché si era astenuto dal proseguire per tutelare l'incolumità propria e altrui. Difettavano integralmente i requisiti per l'irrogazione della sanzione. A tutto concedere ed in estremo subordine, assolutamente carente era il profilo della proporzionalità fra il fatto e la sanzione applicata;
non vi era colpa grave nell'occorso, tutti elementi che dovevano necessariamente coesistere ai fini del corretto esercizio del potere disciplinare. Chiedeva: 1) dichiarare l'illegittimità della sanzione applicata di cui al protocollo n.
2.625 del 6/6/2022 ex art. 7 L. 300/70 e, per l'effetto, annullarla;
2) condannare al CP_1 rimborso della somma illegittimamente trattenuta in busta paga a motivo dell'impugnata sanzione oltre interessi e rivalutazione;
3) condannare alle spese di giudizio da CP_3 distrarsi a favore del difensore. Costituitosi l chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1 Esponeva che il giorno 28/06/2022, il ricorrente avrebbe dovuto svolgere il servizio dalle ore 4.50 alle ore 9.35 e dalle ore 12.25 alle ore 13.55, tuttavia, al rientro dalla prima parte del servizio, aveva comunicato l'impossibilità a presentarsi per svolgere la seconda parte del turno (dalle ore 12.25 alle ore 13.55), in quanto alle ore 3.00 a causa di un malessere accusato dal figlio si era dovuto recare al pronto soccorso (s.v. certificato allegato
– ora triage 03.05 ora uscita doc. 9) ed era troppo stanco per proseguire l'attività Parte_2 lavorativa e completare il proprio turno. Gli addetti al servizio, comunque, erano riusciti a coprire il turno con il personale di riserva, seppur ricorrendo necessariamente alla soppressione di altra corsa (il turno 39), con minore utenza rispetto al turno 169, ciò determinando un danno al servizio. 3
L'assenza del ricorrente, come da ordine di servizio assenze n. 13 (doc. 5), era stata segnalata all'ufficio Risk Management che, in riscontro alla contestazione prot. 3190 del 29.06.22 trasmessa con raccomandata a/r al ricorrente ed alla giustificazione prodotta da quest'ultimo in data 5.7.2022, aveva comunicato l'avvio del provvedimento disciplinare di 2 giorni di sospensione e l'inibizione al cambio turno per 4 settimane (s.v. doc. 9). Nella nota con oggetto “contestazione” prot 3190 del 29.6.2022 l'azienda precisava che venivano contestate le fattispecie di cui ai commi 1, 10 e 16 dell'art. 42 dell'allegato A) al RD 148/31, non anche il comma 8, come sostenuto da parte ricorrente. In data 05/07/2022 il ricorrente giustificava la sua assenza, trasmettendo un certificato di pronto soccorso con accesso alle ore 03:05 e uscita alle ore 3:22 per "laringospasmo”. Non essendo presente sul posto di lavoro e non avendo l'azienda, ricevuto alcun certificato telematico di malattia da parte dell' , secondo la normativa vigente, valutata CP_4 la documentazione in atti, riteneva di irrogare la sanzione di cui all'art. 42 commi 1, 10 e 16 R.D. 148/1931 alla luce di tre motivazioni fondamentali: mancato utilizzo delle prerogative di legge per giustificare l'assenza per malattia (il certificato telematico dell' ); recidività CP_4 del comportamento;
soppressione di un turno di servizio (turno 39) per coprire la corsa 169 del Pt_1 In particolare, l'agente da maggio (data dell'ordine di servizio 13) al 28/6/2022, Pt_1 aveva ricevuto altri provvedimenti disciplinari dovuti ad assenze ingiustificate avvenute in data 07/05/2022 provv. disciplinare prot n. 2624 (doc. 6), 14/05/2022 provv disciplinare prot. 2625 (doc. 7), 01/06/2022 provv. disciplinare prot. n. 3216 (doc. 8), 28/06/2022 provv. disciplinare prot. n. 3480 (doc. 9) ed ancora successivo a quello per cui è causa, in data 30.7.2022 provv. disciplinare prot n. 3929 (doc. 10) (per alcuni dei quali vi erano procedimenti pendenti presso il Tribunale di Reggio Calabria). Infatti, il nell'arco di due mesi si era assentato spesso dal proprio turno di Pt_1 servizio adducendo motivi di salute personali o del di lui figlio, ma mai giustificando con certificato telematico dell' e, nel caso del figlio, mai con la documentazione completa CP_4 per come prescritto dalla legge, ossia l'attestazione dell'indisponibilità dell'altro coniuge e mai attivando gli istituti di legge, ma esclusivamente comunicando l'assenza senza rispetto di altri adempimenti. In realtà, il malcostume di comunicare il giorno stesso per avvisare dell'assenza per motivi di malattia e sperando di vedersi trasformare l'assenza in ferie dopo non aver presentato il certificato, era frequente. Ogni istituto normativo prevedeva degli adempimenti a cui corrispondevano diritti: l'impossibilità a presentarsi al lavoro per motivi di salute doveva essere giustificata tempestivamente con avviso orale e successivo certificato telematico dell' e CP_4 comportava la possibilità per l'azienda di mandare la visita medica di controllo. Invece, non aveva mai assolto gli adempimenti di legge e ciò, presumibilmente, Pt_1 anche per un altro motivo: l'accordo integrativo aziendale del 21.2.2017 (doc 11) prevedeva la perdita di parte del premio presenza mensile in caso di assenze per malattia, infortunio, ecc., pertanto, trasformare in ferie l'assenza per malattia era la strada più indolore per evitare l'applicazione del contratto integrativo, ideato proprio per tentare di abbassare il tasso di assenteismo nel settore del movimento. Gli operatori di linea, nel rispetto delle norme comportamentali e del Regolamento servizio del personale di linea, dovevano osservare quanto ivi contenuto e precisamente al punto 4.2.8 (pag. 55): "il personale che intende usufruire di un periodo di licenza in conto ferie, deve presentare domanda all'ufficio movimento ...... almeno 3 ma non oltre 15 giorni prima della data di inizio del periodo richiesto ..... l'ufficio Movimento evaderà le domande di congedo secondo la disponibilità del servizio, ma rigorosamente in ordine di protocollo, e curerà di avvisare i richiedenti ai quali non è sicuro di poter concedere il congedo affatto o per tutto il periodo richiesto, con almeno 48 ore di preavviso. Eventuali casi di urgenza o 4
richieste particolari di congedo andranno rappresentati al Direttore, che ne disporrà, valutate le situazioni e le esigenze di servizio, la concessione o il diniego”. Era vecchia prassi, da parte dei dipendenti, contattare l'azienda, qualche ora prima del turno di servizio, per comunicare l'assenza per motivi di salute, sperando poi nella trasformazione dell'assenza in ferie e ciò al fine di evitare, oltre che l'invio della visita medica di controllo, anche l'applicazione del contratto integrativo aziendale che prevede la decurtazione di un importo dal premio presenza mensile in caso di assenze per malattia (nel caso del pari ad € 136,50 - s.v. pag. 8 doc. 11). Pt_1
A causa dell'aumento indiscriminato di richieste urgenti che si erano verificate nel tempo, specialmente in determinati periodi e che a volte si erano trasformate in disservizi, l'Amministratore Delegato, con ordine di servizio n. 13, aveva stabilito che tutte le assenze ingiustificate dovessero essere immediatamente rilevate dall'ufficio di competenza e contestate dall'ufficio Risk Management e che le giustificazioni dovessero essere protocollate ed inviate all'Amministratore e al Responsabile Risk Management per le opportune valutazioni. Questa procedura era coerente con le previsioni del titolo VI dell'allegato A) al RD 148/1931 che disciplinava lo stato giuridico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione. L'ordine di servizio citato era stato pubblicato nelle bacheche aziendali, nonché condiviso sulla dashboard dell'app in uso a tutti i dipendenti. Era evidente che, essendosi il ricorrente resosi responsabile di più mancanze, parte resistente aveva legittimamente applicato la mancanza più grave così come previsto dall'art. 48 del R.D. 148/1931 che così recita: “al colpevole di più mancanze che vengono giudicate contemporaneamente, si applica la sanzione disciplinare comminata per la mancanza più grave”; così è stato fatto, contestando i commi 1, 10 e 16 per il danno al servizio. Da ultimo, affermava che l'azienda non aveva applicato la sospensione inflitta, quindi alcuna somma, a titolo di sanzione, era stata trattenuta dalla busta paga , ma il dipendente era stato solo considerato assente nelle ore del turno non espletato e pertanto era stato trattenuto l'importo relativo all'assenza ingiustificata dal turno, quindi la richiesta del Pt_1 relativa al rimborso della predetta somma a titolo di sanzione era illegittima poiché mai trattenuta dall'azienda, quindi non dovuta e perciò non provata.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 943/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data 11.05.2023, così statuiva: “Rigetta la domanda. Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1800,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché iva e cpa se dovute.”. Il Tribunale, preliminarmente, rigettava l'eccezione della resistente, di inammissibilità della domanda, essendo stati dedotti fatti idonei a rappresentare sufficientemente la vicenda lavorativa, la fattispecie disciplinare e le ragioni di impugnazione della sanzione disciplinare, tutti elementi che consentivano di individuare l'oggetto della domanda ed approntare idoneamente una difesa di controparte Il fatto che nelle conclusioni fosse stato impugnato il provvedimento prot.
2.625 del 06/06/2022 anziché il provvedimento prot. 3480 del 15.7.2022, appariva un errore emendabile con la constatazione che il narrato in premessa lo citava e nei documenti era stato prodotto. Ciò posto, osservava che la controversia concerneva la contestazione al provvedimento disciplinare della sospensione di due giorni e inibizione al cambio turno per quattro settimane, sanzione irrogata per assenza ad un turno di lavoro il 28.06.2022 perché priva di giustificazione. 5
Dalla lettura della contestazione non risultava contestato il punto 8 ma solo i punti 1,10,16 dell'art 42 allegato A) al RD 148/31 che prevedevano: “Si incorre nella sospensione: 1) per la inosservanza dell'orario di servizio o per la mancanza di diligenza nel proprio ufficio quando abbiano recato danno al servizio;
(….) 10) per volontario inadempimento dei doveri di ufficio o per negligenza, la quale abbia apportato danni al servizio o agli interessi dell'azienda; (…) 16) per mancanze da cui siano derivate irregolarità nell'esercizio o da cui avrebbe potuto derivare danno alla sicurezza dell'esercizio (….). Nei casi previsti ai paragrafi da 1 a 12 compreso, la sospensione può estendersi fino a 5 giorni e negli altri casi fino a 15 giorni. Verificandosi recidiva entro sei mesi, la durata della sospensione può essere aumentata di un terzo rispettivamente sino a 8 e 20 giorni.”. Era incontroverso che il ricorrente non avesse lavorato nel secondo turno di lavoro previsto per giorno 28.6.2022 dalle ore 12.25 alle ore 13.55, a suo dire impossibilitato per non aver avuto la condizione fisica idonea a sostenere le mansioni di autista, in un percorso con carreggiata ristretta destinata al doppio senso di marcia e priva in lunghi tratti di parapetti, in ragione dell'assistenza al figlio, fino alle 3:00 del mattino. L' non aveva contestato la circostanza che il ricorrente si fosse presentato al CP_1 deposito e poi si fosse allontanato per aver riferito la condizione di inidoneità; tuttavia, aveva addotto l'assenza di rituale giustificazione e nell'ultimo periodo (7 maggio, 14 maggio, 1° giugno e 7 giugno 2022) aveva tenuto assenze sul lavoro ingiustificate, per cui aveva ricevuto altrettante sanzioni. Osservava il Tribunale che era vero non esser stata contestata la recidiva, ma ciò non era fatto costitutivo della fattispecie disciplinare applicata e l'azienda pertanto poteva utilizzare fatti precedenti ancorché non contestati al solo fine di commisurare la sanzione in termini di gravità del comportamento in ragione di una reiterazione di comportamenti che escludessero la episodicità. L' aveva sostenuto di aver ritenuto di irrogare la sanzione di cui all'art. 42 commi CP_1 1, 10 e 16 R.D. 148/1931 alla luce di tre motivazioni fondamentali: - il mancato utilizzo delle prerogative di legge per giustificare l'assenza per malattia (il certificato telematico dell' ); CP_4
- la recidività del comportamento;
- la soppressione di un turno di servizio (turno 39) per coprire la corsa 169 del Pt_1 L'azienda aveva altresì eccepito la carenza di attestazione dell'indisponibilità dell'altro coniuge e la mancata attivazione degli istituti di legge. A giudizio del Tribunale il ricorrente era incorso in un'inosservanza dell'orario di servizio e non era contestato il danno al servizio per essere stata costretta l' a ridurre CP_1 altra corsa. L'art 42 del regolamento disciplinare prevedeva come illecito disciplinare punibile con la sospensione l'inosservanza dell'orario se vi era danno al servizio. Il ricorrente aveva l'onere di provare l'impedimento e di aver adottato le misure giustificative dell'assenza per un valido titolo. Tale onere non era stato assolto. Il capitolato di prova testimoniale dal ricorrente, in larga parte non contestato specificamente, verteva sulla “... effettivamente espletata la prima parte del turno di servizio il ricorrente si presentava stremato in deposito e dichiarava di non essere in condizioni CP_1 di potere riprendere il servizio avendo trascorso la notte in bianco in ausilio al proprio figliuolo”. Orbene sul fatto che lo avesse dichiarato di non essere in condizione di poter riprendere il servizio non vi era stata contestazione da parte della resistente. L'esigenza probatoria era quella dell'effettiva necessità di non poter far fronte all'impegno di lavoro e delle ragioni delle quali non aveva prodotto certificato di malattia o altro valido titolo di assenza. 6
Il ricorrente aveva negato di dover presentare certificato di malattia perché non vi era malattia. Restava comunque da considerare che avrebbe dovuto provare in modo oggettivo una condizione di sopravvenuta inidoneità fisica, ma di tale sofferenza e della effettiva consistenza non vi era alcun riscontro, né risultava aver attivato le modalità corrette di un titolo valido di assenza dal servizio.
“In sostanza il ricorrente autodiagnosticatosi una inidoneità temporanea fisica si è allontanato dal servizio e non ha attivato alcuna procedura di valida giustificazione dell'assenza, pur trattandosi di motivo riconducibili a lui e non all'azienda”. Il ricorrente nelle note scritte aveva richiamato pag. 91 del Regolamento aziendale, ma in esso si leggeva comunque che il rifiuto doveva essere sorretto da giustificato motivo, ma non anche che l'assenza potesse essere liberamente valutata dal lavoratore senza alcuna procedura valida ad attivare le forme previste di assenza dal servizio. La condotta del dipendente integrava, quindi, un comportamento sanzionabile, peraltro della stessa natura di altri fatti di assenza che denotavano ulteriormente la volontarietà e gravità del comportamento tenuto per cui la sanzione applicata non appariva sproporzionata.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal Pt_1 Affermava che il comportamento presuntivamente ingiusto era consistito nell'assenza ingiustificata al secondo turno di lavoro previsto per giorno 28.06.2022 dalle ore 12.25 alle ore 13.55, avendo già svolto il primo turno previsto nella stessa giornata. La contestazione e quindi la sanzione disciplinare attenevano ad una "assenza ingiustificata" e doveva essere necessariamente applicata la normativa di riferimento e, dunque, il comma 8 dell'art. 42 del R.D. Non correttamente il Tribunale, una volta qualificato il fatto come "assenza", aveva addotto successivamente l'ipotesi normativa della "inosservanza dell'orario". L'ipotesi in questione non rilevava come inosservanza dell'orario di lavoro, non essendosi verificato che il sig. avesse posticipato l'inizio del turno di servizio o lo Pt_1 avesse interrotto in via arbitraria. Il Tribunale avrebbe dovuto accogliere il ricorso in quanto l'ipotesi dell'assenza ingiustificata poteva determinare la sospensione dal servizio nel solo caso in cui essa si fosse protratta per oltre un giorno, mentre aveva riguardato soltanto mezza giornata di lavoro, ovvero il solo secondo turno di servizio essendo stato pure espletato il primo. Né poteva ritenersi che il presunto danno all'azienda (per come dedotto comunque falsamente da ) potesse escludere l'applicazione del comma 8. CP_1 Per tali eventualità il regolamento prevedeva l'impiego del personale riservista, cui affermava di avere attinto nel caso di specie e non era dato comprendere perché CP_1 l'Ente avesse dovuto cancellare un'altra corsa. La prassi della comunicazione immediata dell'assenza era stata confermata da , CP_1 mentre l'ordine di servizio che l'aveva interrotta non risultava negoziato e neppure comunicato ai lavoratori. Il Tribunale aveva erroneamente accolto anche l'eccezione svolta da controparte secondo cui l'assenza andava comunicata tempestivamente secondo specifiche procedure.
aveva confermato che in azienda sussisteva la prassi di comunicare l'assenza CP_1 in via immediata per poi giustificarla con la produzione di certificati successivamente alla notifica della lettera di contestazione e che tale prassi sarebbe cessata con l'ordine di servizio del maggio 2022 redatto dall'A.D. 7
Orbene, una volta che aveva confermato la prassi aziendale, avrebbe dovuto CP_1 provare la circostanza che l'ordine di servizio estintivo di detta prassi fosse stato (almeno) comunicato all'odierno appellante o pubblicato in bacheca. Peraltro, l'ordine dell'Amministratore di era cronologicamente successivo di CP_1 appena un mese all'assenza del lavoratore. Lamentava il difetto di proporzionalità, affermando che la stessa - solo in CP_1 comparsa di costituzione - aveva fatto riferimento a precedenti ed analoghi comportamenti al fine di giustificare la gravità della sanzione, con violazione del diritto di difesa. La sanzione comminata era comunque sproporzionata rispetto allo specifico fatto contestato. Era pur vero che la recidiva andava specificamente contestata, tuttavia le precedenti trasgressioni potevano fare ingresso nella nuova sanzione disciplinare, proprio per la valutazione della misura della sanzione. La sentenza era ingiusta, posto che, verificato che la lettera di contestazione non faceva alcun cenno ai precedenti episodi, avrebbe dovuto accogliere la domanda. Ne derivava l'illegittimità perché contraddittoria sul punto, avendo comunque rilevato la sproporzione della sanzione rispetto alla specificità del fatto enucleato nella lettera di contestazione. Deduceva l'oggettività della giustificazione fornita dal lavoratore (certificati medici, presenza del lavoratore nella prima parte del turno di servizio, riproduzioni fotografiche), nullità della semenza per omissione di qualunque valutazione sul punto, esimente dell'impossibilità sopravvenuta oggettiva pur ai sensi della pag. 91 del Regolamento. Il Tribunale aveva ritenuto che il avesse disertato il turno di lavoro senza Pt_1 addurre alcun elemento oggettivo, limitandosi cioè ad asserire un proprio malessere, mentre aveva illustrato particolari ed oggettivi capaci di rappresentare gli estremi di una impossibilità sopravvenuta e temporanea alla prestazione: 1) la totale insonnia nella notte precedente la giornata di lavoro (iniziata la mattina alle 4,30), suffragata dal certificato medico del figlio ricoverato al Pronto Soccorso presso il GOM di Reggio Calabria, a cui aveva prestato assistenza per tutta la notte;
2) La difficoltà e le insidie del circuito che avrebbe dovuto percorrere per come effigiate dalle riproduzioni fotografiche;
3) la circostanza che il ricorrente avesse già svolto il primo turno di servizio previsto nella stessa giornata;
circostanza che da un lato era significativa dell'intenzione del sig. di svolgere l'attività Pt_1 lavorativa senza accampare scuse di sorta e dall'altro significativo di una condizione di stress più intenso rispetto all'inizio della giornata lavorativa (considerato il già precario stato di lucidità per aver trascorso la notte insonne). Il Tribunale avrebbe dovuto svolgere un procedimento valutativo e concludere eventualmente con un giudizio di inidoneità a fondare gli estremi di una impossibilità temporanea sopravvenuta alla prestazione. Chiedeva, dunque, in riforma della sentenza l'accoglimento delle domande svolte in ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi. Costituitasi l eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per difetto CP_1 di specificità dei motivi e, nel merito, il rigetto. Infondata era la deduzione della controparte laddove aveva dedotto che il Tribunale aveva fatto riferimento “all'assenza dal turno di servizio” del mentre al foglio n. 2 Pt_1 della sentenza si affermava che “è pacifico che il ricorrente non abbia lavorato nel secondo turno di lavoro previsto per il giorno 28.06.2022 dalle ore 12.25 alle ore 13.55”. Alcun fraintendimento sussisteva sul punto. Nella nota con oggetto “contestazione” prot. 3190 del 29.6.2022, l'azienda aveva precisato che venivano contestate le fattispecie di cui ai commi 1, 10 e 16 dell'art. 42 dell'allegato A) al RD 148/31. 8
In data 05/07/2022 il aveva giustificato la sua assenza, trasmettendo un Pt_1 certificato di pronto soccorso con accesso alle ore 03:05 e uscita alle ore 3:22 per "laringospasmo”. Ebbene, non essendo presente sul posto di lavoro e non avendo, l'azienda, ricevuto alcun certificato telematico di malattia da parte dell' , secondo la CP_4 normativa vigente, valutata la documentazione in atti, riteneva di irrogare la sanzione di cui all'art. 42 commi 1, 10 e 16 R.D. 148/1931 alla luce di tre motivazioni fondamentali: mancato utilizzo delle prerogative di legge per giustificare l'assenza per malattia (il certificato telematico dell' ); recidività del comportamento e la soppressione di un turno di servizio CP_4
(turno 39) per coprire la corsa 169 del Pt_1 Il da maggio (mese nel quale l'ordine di servizio n. 13 era stato trasmesso - Pt_1 05.05.2022) al 28/6/2022, aveva ricevuto altri provvedimenti disciplinari, tutti allegati al fascicolo di parte di primo grado, dovuti ad assenze ingiustificate avvenute in data 07/05/2022 provv. disciplinare prot n. 2624 (doc. 6), 14/05/2022 provv disciplinare prot. 2625 (doc. 7), 01/06/2022 provv. Disciplinare prot. n. 3216 (doc. 8), 28/06/2022 provv. disciplinare prot. n. 3480 (doc. 9) ed ancora successivo a quello per cui è causa, in data 30.7.2022 provv. Disciplinare prot n. 3929 (doc. 10) (per alcuni dei quali vi erano giudizi pendenti). Come risultava dalla documentazione in atti, nell'arco di due mesi si era assentato spesso dal proprio turno di servizio adducendo motivi di salute personali o del di lui figlio, ma mai giustificando con certificato telematico dell' e, nel caso del figlio, mai con la CP_4 documentazione completa per come prescritto dalla legge, ossia l'attestazione dell'indisponibilità dell'altro coniuge e mai attivando gli istituti di legge, ma esclusivamente comunicando l'assenza senza alcun rispetto di altri adempimenti. L'impossibilità di presentarsi al lavoro per motivi di salute doveva essere giustificata tempestivamente con avviso orale e successivo certificato telematico dell' e CP_4 comportava la possibilità per l'azienda di inviare la visita medica di controllo. Poiché l'appellante si era reso responsabile di più mancanze, ciò aveva portato CP_1 ad applicare legittimamente la sanzione più grave, così come previsto dall'art. 48 del R.D. 148/1931 che così recita: “al colpevole di più mancanze che vengono giudicate contemporaneamente, si applica la sanzione disciplinare comminata per la mancanza più grave”. Così era stato fatto, contestando i commi 1, 10 e 16 per il danno al servizio. Non rispondeva al vero, poi, che “la sanzione disciplinare risulta essere stata formalizzata compiutamente soltanto con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado”: la documentazione in atti ne era prova e nessuna violazione del diritto di difesa si era perpetrata nel caso di specie.
Il provvedimento di fissazione dell'udienza, da svolgersi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., veniva ritualmente comunicato e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Preliminarmente va dato atto che nelle note scritte depositate in data 08.07.2025 l'appellante ha chiesto “un breve rinvio per la decisione della causa con la concessione di un termine per il deposito di note illustrative atte a contestare diffusamente il contenuto della comparsa avversaria”. Osserva la Corte che siffatta richiesta non può trovare accoglimento, poiché già, dopo la costituzione dell' , avvenuta il 23.01.2024 - anche a seguito di richiesta CP_1 dell'appellante che, nelle note scritte depositate il 01.03.2024, aveva chiesto un rinvio per la decisione con la concessione di un termine per il deposito di note illustrative - la Corte aveva fissato apposita udienza di discussione, assegnando alle parti termine per memorie illustrative. 9
Infatti, con l'ordinanza del 13.03.2024, la Corte aveva fissato l'udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte, al 21.02.2025, con termine per memorie conclusive fino a 30 giorni prima. Le parti non si sono avvalse della facoltà di deposito delle memorie e, rinviata d'ufficio l'udienza del 21.02.2025, non v'è sopravvenienza processuale che possa giustificare un ulteriore rinvio per l'esercizio della facoltà difensiva, cui la parte era stata autorizzata sin dal 13.03.2024.
5 Infondata è la prima doglianza con cui è stato affermato che il comportamento ascritto al lavoratore era consistito nell'assenza ingiustificata al secondo turno di lavoro previsto per giorno 28.6.2022 dalle ore 12.25 alle ore 13.55, avendo già svolto il primo turno previsto nella stessa giornata. La contestazione e quindi la sanzione disciplinare attenevano ad una "assenza ingiustificata" e avrebbe dovuto essere necessariamente applicato il comma 8 dell'art. 42 del R.D., con la conseguenza che aveva errato il Tribunale - dopo aver qualificato il fatto come "assenza", "assenza dal turno di servizio" ripetendo il termine "assenza" ancora successivamente” – a fare riferimento ad "inosservanza dell'orario". La ricostruzione offerta dall'appellante non è assista da pregio, giacché divergente rispetto alle chiare ed univoche indicazioni rese nell'impugnata sentenza. Ivi, alle pagg. 1 e 2 è stato precisato: “Ciò posto la causa concerne la contestazione al provvedimento disciplinare della sospensione di due giorni e inibizione al cambio turno per quattro settimane, sanzione irrogata per assenza ad un turno di lavoro il 28.6.2022 perché priva di giustificazione. In effetti dalla lettura della contestazione non risulta contestato il punto 8 ma solo i punti 1,10,16. dell'art 42 allegato A) al RD 148/31 che recitano:
<si incorre nella sospensione: < i>
1) per la inosservanza dell'orario di servizio o per la mancanza di diligenza nel proprio ufficio quando abbiano recato danno al servizio;
(….) 10) per volontario inadempimento dei doveri di ufficio o per negligenza, la quale abbia apportato danni al servizio o agli interessi dell'azienda; (…) 16) per mancanze da cui siano derivate irregolarità nell'esercizio o da cui avrebbe potuto derivare danno alla sicurezza dell'esercizio (….) Nei casi previsti ai paragrafi da 1 a 12 compreso, la sospensione può estendersi fino a 5 giorni e negli altri casi fino a 15 giorni. Verificandosi recidiva entro sei mesi, la durata della sospensione può essere aumentata di un terzo rispettivamente sino a 8 e 20 giorni.>. Orbene è pacifico che il ricorrente non abbia lavorato nel secondo turno di lavoro previsto per giorno 28.6.2022 dalle ore 12.25 alle ore 13.55”. Le espressioni letterali impiegate in sentenza, assenza ad un turno, e non assenza protrattasi per la durata di un giorno di lavoro, l'esplicita affermazione che “non risulta contestato il punto 8 ma solo i punti 1,10,16. dell'art 42 allegato A) al RD 148/31” e la conclusione resa sempre a pag. 2 della sentenza: “Ad avviso del decidente è evidente che il ricorrente sia incorso in una inosservanza dell'orario di servizio ed è non contestato il danno al servizio per essere stata costretta l a ridurre un'altra corsa. L'art 42 del CP_1 regolamento disciplinare prevede come illecito disciplinare punibile con la sospensione l'inosservanza dell'orario se vi è danno al servizio”, con esplicito riferimento all'inosservanza dell'orario di servizio smentiscono l'interpretazione, parcellizzata e limitata all'uso letterale delle parole offerta dall'appellante ed escludono l'errore lamentato. 10
Esso non è desumile neanche dalla ricostruzione complessiva della vicenda in fatto, essendo incontroverso che il lavoratore il giorno 28/06/2022 avrebbe dovuto svolgere il servizio dalle ore 4.50 alle ore 9.35 e dalle ore 12.25 alle ore 13.55. Aveva svolto la prima parte del servizio, mentre non aveva svolto la seconda parte dalle ore 12.25 alle ore 13.55. Poiché è stato oggetto di contestazione solo tale ultimo segmento di condotta, non è sostenibile, come preteso dall'appellante, che avrebbe dovuto esser contestata la fattispecie (invero, non contestata) di cui al n. 8) dell'art 42 allegato A) al RD 148/31 - assenze arbitrarie di durata maggiore di un giorno e non superiore a cinque – per poi addivenire alla conclusione che non ricorreva la fattispecie sub n. 8 perché l'assenza era stata inferiore ad un giorno: “Ne deriva che necessariamente che il Tribunale avrebbe dovuto de plano accogliere il ricorso in quanto l'ipotesi dell'assenza ingiustificata può far scaturire la sospensione dal servizio nel solo caso in cui essa si protragga per oltre un giorno. Nel caso di specie - come rilevato da tutti i Soggetti processuali - l'assenza ha riguardato soltanto mezza giornata di lavoro ed ovvero il solo secondo turno di servizio essendo stato pure espletato il primo”. (così atto di appello pag. 10). Ribadito che non è stata giammai contestata la condotta di cui al n. 8 art. 42 All. A) RD 148/31, correttamente il giudice ha esercitato la propria cognizione sui fatti incontroversi oggetto di contestazione, vale a dire il mancato espletamento della seconda parte del servizio dalle ore 12.25. alle ore 13.55.
6. Con altra doglianza l'appellante ha intesto contestare il danno arrecato al servizio, previsto dall'art 42 del regolamento disciplinare, il quale dispone che l'inosservanza dell'orario è punibile come illecito disciplinare se vi è danno al servizio e ritenuto sussistente dal giudice. Ha affermato l'appellante che non era dato comprendere, perché l'Ente, per far fronte al turno lasciato scoperto dal ricorrente/appellante, avesse dovuto contestualmente dovuto cancellare un'altra corsa. “Ciò sarebbe stato logico laddove nella stessa giornata si fosse verificata almeno un'ulteriore assenza non prevista, da parte di altro conducente, con il risultato di non potere coprire più turni di servizio (perché il personale riservista era già stato destinato proprio alla sostituzione del sig. . Tuttavia, la Società appellata lungi da Pt_1 avere documentato la siffatta ipotesi non l'ha neppure allusa, limitandosi ad affermare illogicamente da un lato di avere impiegato il personale riservista (il cui impiego diretto non doveva essere previsto in quella giornata) e dall'altro di avere dovuto cancellare una corsa già programmata (e dunque necessariamente già munita di conducente … presente)”. Orbene, tale contestazione è stata proposta per la prima volta con l'atto di appello ed essa introduce un nuovo tema di indagine, costituito dal ricorso o mancato ricorso al personale riservista ai fini della conservazione o soppressione di altra corsa, soppressione conseguente alla necessità di sostituire il per lo svolgimento della seconda parte del Pt_1 servizio. Trattasi di un novum, inammissibile in appello, considerato che sin dalla comparsa di costituzione la società resistente aveva dedotto che gli addetti al servizio erano riusciti a coprire il turno con il personale di riserva, seppur ricorrendo necessariamente alla soppressione di altra corsa (il turno 39) con minore utenza rispetto al turno 169, ciò determinando un danno al servizio. Il ricorrente avrebbe avuto l'onere di contestare tempestivamente e compiutamente siffatta circostanza. La mancata contestazione ha correttamente determinato il Tribunale ad affermare: “Ad avviso del decidente è e evidente che il ricorrente sia incorso in una inosservanza dell'orario di servizio ed è non contestato il danno al servizio per essere stata costretta l a ridurre CP_1 un'altra corsa. 11
L'art 42 del regolamento disciplinare prevede come illecito disciplinare punibile con la sospensione l'inosservanza dell'orario se vi è danno al servizio”. (così sentenza pag. 2). Analogamente, costituisce un novum, inammissibile in appello, l'ulteriore tema di indagine introdotto dall'appellante secondo cui – poiché aveva confermato la prassi CP_1 aziendale di comunicare l'assenza in via immediata per poi giustificarla con la produzione di certificati successivamente alla notifica della lettera di contestazione - avrebbe dovuto provare la circostanza che l'ordine di servizio estintivo di detta prassi era stato (almeno) comunicato all'odierno appellante o pubblicato in bacheca;
l'ordine di servizio, menzionato da controparte, non era stato mai comunicato alle OO.SS e l'ordine dell'Amministratore di era cronologicamente successivo di appena un mese all'assenza del lavoratore. CP_1 Premesso che la condotta contestata è riferita al giorno 28.06.2022 e l'ordine di servizio n. 13 dell'Amministratore Delegato reca la data del 05.05.2022, giova osservare che l lo ha richiamato sin dalla propria comparsa di costituzione nel giudizio di primo CP_1 grado, deducendo esser stato pubblicato nelle bacheche aziendali, nonché condiviso sulla dashboard dell'app in uso a tutti i dipendenti. Ove così non fosse stato, sarebbe stato onere del ricorrente operare la tempestiva contestazione, negando di esserne mai venuto a conoscenza. In ogni caso, il lavoratore, che la invocava, avrebbe dovuto dedurre e provare che la prassi aziendale fosse divenuto un uso aziendale, unico che costituisce fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo del datore di lavoro. L'appellante, invece, sovrapponendo in questo grado di giudizio prassi e uso aziendale, nel senso tecnico giuridico sopra menzionato, ha dedotto per la prima volta che esso avrebbe dovuto esser caducato solo seguendo le regole che sono proprie. Anche tale tema controverso, in quanto introdotto in grado di appello, costituisce una domanda nuova, inammissibile.
7. Da ultimo, l'appellante ha lamentato il difetto di proporzionalità, deducendo che
- solo in comparsa di costituzione - aveva fatto riferimento a precedenti ed analoghi CP_1 comportamenti al fine di giustificare la gravità della sanzione, con violazione del diritto di difesa. Affermava che, se era vero che la recidiva andava specificamente contestata, tuttavia le precedenti trasgressioni avrebbero potuto fare ingresso nella nuova sanzione disciplinare, proprio per la valutazione della misura della sanzione. Il Tribunale non aveva valutato che il aveva disertato il turno di lavoro Pt_1 illustrando particolari ed oggettivi capaci di rappresentare gli estremi di una impossibilità sopravvenuta e temporanea alla prestazione: 1) la totale insonnia nella notte precedente la giornata di lavoro (iniziata la mattina alle 4,30), suffragata dal certificato medico del figlio ricoverato al Pronto Soccorso presso il GOM di Reggio Calabria, a cui aveva prestato assistenza per tutta la notte;
2) difficoltà e insidie del circuito che avrebbe dovuto percorrere per come effigiate dalle riproduzioni fotografiche;
3) ricorrente aveva già svolto il primo turno di servizio previsto nella stessa giornata. Anche tale motivo di appello è infondato. Invero, il Tribunale ha chiaramente esposto, cfr. pag. 2, “ … il ricorrente ha contestato non essere stata contestata la recidiva. E' vero che la recidiva non risulta contestata ma non è fatto costitutivo della fattispecie disciplinare applicata e l'azienda pertanto può utilizzare fatti precedenti ancorché non contestati al solo fine di commisurare la sanzione in termini di gravità del comportamento in ragione di una reiterazione di comportamenti che escludessero la episodicità”. Il principio è corretto, atteso che i precedenti disciplinari richiamati vengono in rilievo, nel caso di specie, non come elementi costitutivi della condotta addebitata, bensì come 12
mere circostanze finalizzate all'apprezzamento della congruità e proporzionalità del provvedimento disciplinare. Ciò significa che quando, come nel caso di specie, la recidiva non sia elemento costitutivo della fattispecie, determinati fatti, disciplinarmente apprezzabili, possono comunque influire sulla valutazione effettuata dal datore di lavoro, sotto il profilo della gravità della condotta contestata e della proporzionalità della sanzione irrogata. (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 28494/2023). In altri termini, un comportamento che isolatamente considerato ha un certo rilievo, può acquistare un valore peggiorativo se valutato insieme ad altri, espressamente richiamati e presenti nella storia pregressa del lavoratore, al fine di compromettere ulteriormente il vincolo fiduciario (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 15566/2019). Peraltro, poi, come ammesso dallo stesso appellante, la società resistente sin dalla propria costituzione in giudizio ha richiamato i precedenti disciplinari, consentendo al ricorrente di poter esercitare il proprio diritto di difesa, che non risulta violato. Erra, poi, l'appellante allorquando addebita al Tribunale di non aver valutato le circostanze dedotte dal lavoratore a giustificazione della propria condotta. Il Tribunale, in contrario, le ha esaminate ed ha dato conto delle ragioni per le quali esse non potevano escludere l'addebito contestato. È infatti, riportato alla pag. 3 della sentenza: “L'esigenza qui probatoria è della effettiva necessità di non poter far fronte all'impegno di lavoro e del perché non aveva prodotto certificato di malattia o comunque altra valido di assenza Il ricorrente nega che dovesse presentare certificato di malattia perché non vi era malattia. Sul punto però resta allora che dovesse comunque provare in modo oggettivo una condizione di sopravvenuta inidoneità fisica ma di tale sofferenza e della effettiva consistenza non vi è alcun riscontro oggettivo che possa convalidare il fatto. Né risulta aver attivato le modalità corrette di un titolo valido di assenza dal servizio. In sostanza il ricorrente autodiagnosticatosi una inidoneità temporanea fisica si è allontanato dal servizio e non ha attivato alcuna procedura di valida giustificazione dell'assenza, pur trattandosi di motivo riconducibili a lui e non all'azienda. Il ricorrente nelle note scritte richiama pag. 91 del Regolamento aziendale ma in esso si legge comunque che il rifiuto deve essere sorretto da giustificato motivo ma non anche che l'assenza possa essere liberamente valutata dal lavoratore senza alcuna procedura valida ad attivare le forme previste di assenza dal servizio. Il dipendente è tenuto ad osservare gli orari di lavoro e non può assentarsi arbitrariamente sol perché ritiene, per sua opinione, di non potere svolgere adeguatamente il servizio. Deve attivare una modalità giustificativa tra quelle previste (nel Regolamento a pag. 56 sono contemplati anche i permessi giornalieri) perché altrimenti finirebbe per scegliere egli stesso se e quando lavorare ed esporre, come nel caso di specie, l'azienda a subire un pregiudizio alla regolarità del servizio pubblico. Nel caso di specie il ricorrente non risulta aver attivato alcuna modalità secondo quelle previste per assentarsi e resta quindi un comportamento sanzionabile, peraltro, della stessa natura di altri fatti di assenza che denotano ulteriormente la volontarietà e gravità del comportamento tenuto per cui la sanzione applicata non appare sproporzionata”. L'appellante sembra non considerare che la reale ragione posta dal Tribunale a fondamento della decisione è la carenza di un valido titolo giustificativo dell'assenza: “il ricorrente autodiagnosticatosi una inidoneità temporanea fisica si è allontanato dal servizio e non ha attivato alcuna procedura di valida giustificazione dell'assenza, pur trattandosi di motivo riconducibili a lui e non all'azienda”. “Il ricorrente nega che dovesse presentare certificato di malattia perché non vi era malattia. Sul punto però resta allora che dovesse comunque provare in modo oggettivo una condizione di sopravvenuta inidoneità fisica ma 13
di tale sofferenza e della effettiva consistenza non vi è alcun riscontro oggettivo che possa convalidare il fatto. Né risulta aver attivato le modalità corrette di un titolo valido di assenza dal servizio”. È questo il motivo posto a fondamento della decisione: non ex se la sussistenza o insussistenza di uno stato di malessere impeditivo all'ordinario svolgimento del servizio, bensì la mancata attivazione dell'iter che potesse consentisse il riscontro dello stato di malessere e della transitoria inidoneità a svolgere la prestazione dovuta, né avrebbe potuto farlo il Tribunale ora per allora. Va, dunque, confermata la conclusione del giudice a quo, secondo cui “Il dipendente è tenuto ad osservare gli orari di lavoro e non può assentarsi arbitrariamente sol perché ritiene, per sua opinione, di non potere svolgere adeguatamente il servizio. Deve attivare una modalità giustificativa tra quelle previste (nel Regolamento a pag. 56 sono contemplati anche i permessi giornalieri) perché altrimenti finirebbe per scegliere egli stesso se e quando lavorare ed esporre, come nel caso di specie, l'azienda a subire un pregiudizio alla regolarità del servizio pubblico”. Per tutti i motivi esposti, l'appello è infondato e va rigettato. La soccombenza dell'appellante ne impone la condanna alla rifusione, in favore dell'appellata società, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate – valore indeterminabile, complessità bassa, applicando i minimi stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte -, in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 avverso la sentenza n. 943/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data 11.05.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata società, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate – valore indeterminabile, complessità bassa, applicando i minimi stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte -, in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 11 luglio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 547/2023 R.G.L., vertente TRA
, nato il [...] a [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Nucara ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio legale sito in Reggio Calabria, Corso Garibaldi n. 468/A, pec
Email_1 appellante CONTRO
– corrente in Reggio Controparte_1
Calabria, p. iva in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore Avv. , corrente in Reggio Calabria, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2 Giuseppe Aloisio, C.F. , con studio in Reggio Calabria al Viale Della C.F._2 Libertà n. 30/c, fax 09651658824 e pec Email_2 appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato in data 18.10.2022 innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, esponeva di essere dipendente dell' Parte_1 [...] con qualifica di operatore di esercizio (autista). Controparte_1 Gli era stata irrogata una sanzione, con lettera protocollo n.
3.480 del 15/7/2022, che rappresentava una sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per giorni 2, in ragione di una presunta assenza ingiustificata in data 28/06/2022, per la quale aveva ricevuto lettera di contestazione da parte di , la quale aveva ritenuto che la fattispecie CP_1 rientrasse fra le ipotesi di sospensione dal lavoro previste all'art. 42 di cui all'allegato del regio decreto 148/1931 commi 1, 8, 10.16. Era prassi aziendale dal mese di gennaio 2022 che, in caso di assenze improvvise, i dipendenti fossero tenuti a segnalare immediatamente l'impedimento a prestare il servizio e, successivamente, dovessero attendere lettera di contestazione per fornire giustificazione in forma scritta senza dovere espletare prima alcun adempimento. Il ricorrente personalmente era stato edotto di tale prassi direttamente per bocca del dirigente ing. . Persona_1 2
Il giorno 28/6/2022 era tenuto a osservare il turno 169, che prevedeva la conduzione dell'autobus di linea Cardeto Nord con inizio dalle ore 4,50 fino alle ore 13,55 ed interruzione dalle ore 9,35 alle ore 12,25. Nelle primissime ore del 28/6/2022, il figlio minore del ricorrente veniva colpito da una improvvisa patologia, tossendo ripetutamente in maniera abnorme e esso ricorrente provvedeva a trasportarlo di urgenza al Pronto Soccorso, ove gli venivano somministrate le cure del caso e veniva dimesso alle ore 3,22. Successivamente, si presentava in servizio ed iniziava la conduzione dell'automezzo. Avvertiva però che, con ogni probabilità, espletata la prima parte del turno di servizio, non sarebbe stato in grado nel proseguire la marcia per la seconda parte e sarebbe stato necessario reperire un altro conducente. Si era, quindi, presentato stremato in deposito e aveva dichiarato di non essere CP_1 in condizioni di potere riprendere la marcia avendo trascorso la notte in bianco. Successivamente, la società resistente aveva inviato lettera di contestazione con raccomandata a/r, alla quale aveva risposto entro i 5 giorni con lettera protocollata il 22/6/2022, riferendo dell'episodio di cattiva salute del minore ed allegando certificazione medica. L' irrogava comunque la sanzione, che era illegittima e andava annullata per CP_1 violazione e/o falsa applicazione dell'art. 42 R.D. 148/1931. L'assenza dal lavoro era stata tutt'altro che arbitraria o ingiustificata, essendo stata determinata da una condizione di sopravvenuta inidoneità, non voluta ed incompatibile con una prestazione di lavoro che richiedeva la massima attenzione ed impegno fisico, stante le difficoltà nella conduzione di un mezzo pesante e la necessità di garantire la massima incolumità e tutela ai trasportati nonché evitare rischi a terzi. Detta assenza: a) non era stata maggiore di un giorno;
b) non era stata volontaria e non risultava che avesse apportato danni all' ; c) aveva salvaguardato la sicurezza CP_1 dell'esercizio, in costanza di una elevato grado di stanchezza che avrebbe potuto cagionare pregiudizi all'incolumità di utenti o di altri automobilisti. L'assenza non si era protratta neppure per un intero turno, poiché si era astenuto dal proseguire per tutelare l'incolumità propria e altrui. Difettavano integralmente i requisiti per l'irrogazione della sanzione. A tutto concedere ed in estremo subordine, assolutamente carente era il profilo della proporzionalità fra il fatto e la sanzione applicata;
non vi era colpa grave nell'occorso, tutti elementi che dovevano necessariamente coesistere ai fini del corretto esercizio del potere disciplinare. Chiedeva: 1) dichiarare l'illegittimità della sanzione applicata di cui al protocollo n.
2.625 del 6/6/2022 ex art. 7 L. 300/70 e, per l'effetto, annullarla;
2) condannare al CP_1 rimborso della somma illegittimamente trattenuta in busta paga a motivo dell'impugnata sanzione oltre interessi e rivalutazione;
3) condannare alle spese di giudizio da CP_3 distrarsi a favore del difensore. Costituitosi l chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1 Esponeva che il giorno 28/06/2022, il ricorrente avrebbe dovuto svolgere il servizio dalle ore 4.50 alle ore 9.35 e dalle ore 12.25 alle ore 13.55, tuttavia, al rientro dalla prima parte del servizio, aveva comunicato l'impossibilità a presentarsi per svolgere la seconda parte del turno (dalle ore 12.25 alle ore 13.55), in quanto alle ore 3.00 a causa di un malessere accusato dal figlio si era dovuto recare al pronto soccorso (s.v. certificato allegato
– ora triage 03.05 ora uscita doc. 9) ed era troppo stanco per proseguire l'attività Parte_2 lavorativa e completare il proprio turno. Gli addetti al servizio, comunque, erano riusciti a coprire il turno con il personale di riserva, seppur ricorrendo necessariamente alla soppressione di altra corsa (il turno 39), con minore utenza rispetto al turno 169, ciò determinando un danno al servizio. 3
L'assenza del ricorrente, come da ordine di servizio assenze n. 13 (doc. 5), era stata segnalata all'ufficio Risk Management che, in riscontro alla contestazione prot. 3190 del 29.06.22 trasmessa con raccomandata a/r al ricorrente ed alla giustificazione prodotta da quest'ultimo in data 5.7.2022, aveva comunicato l'avvio del provvedimento disciplinare di 2 giorni di sospensione e l'inibizione al cambio turno per 4 settimane (s.v. doc. 9). Nella nota con oggetto “contestazione” prot 3190 del 29.6.2022 l'azienda precisava che venivano contestate le fattispecie di cui ai commi 1, 10 e 16 dell'art. 42 dell'allegato A) al RD 148/31, non anche il comma 8, come sostenuto da parte ricorrente. In data 05/07/2022 il ricorrente giustificava la sua assenza, trasmettendo un certificato di pronto soccorso con accesso alle ore 03:05 e uscita alle ore 3:22 per "laringospasmo”. Non essendo presente sul posto di lavoro e non avendo l'azienda, ricevuto alcun certificato telematico di malattia da parte dell' , secondo la normativa vigente, valutata CP_4 la documentazione in atti, riteneva di irrogare la sanzione di cui all'art. 42 commi 1, 10 e 16 R.D. 148/1931 alla luce di tre motivazioni fondamentali: mancato utilizzo delle prerogative di legge per giustificare l'assenza per malattia (il certificato telematico dell' ); recidività CP_4 del comportamento;
soppressione di un turno di servizio (turno 39) per coprire la corsa 169 del Pt_1 In particolare, l'agente da maggio (data dell'ordine di servizio 13) al 28/6/2022, Pt_1 aveva ricevuto altri provvedimenti disciplinari dovuti ad assenze ingiustificate avvenute in data 07/05/2022 provv. disciplinare prot n. 2624 (doc. 6), 14/05/2022 provv disciplinare prot. 2625 (doc. 7), 01/06/2022 provv. disciplinare prot. n. 3216 (doc. 8), 28/06/2022 provv. disciplinare prot. n. 3480 (doc. 9) ed ancora successivo a quello per cui è causa, in data 30.7.2022 provv. disciplinare prot n. 3929 (doc. 10) (per alcuni dei quali vi erano procedimenti pendenti presso il Tribunale di Reggio Calabria). Infatti, il nell'arco di due mesi si era assentato spesso dal proprio turno di Pt_1 servizio adducendo motivi di salute personali o del di lui figlio, ma mai giustificando con certificato telematico dell' e, nel caso del figlio, mai con la documentazione completa CP_4 per come prescritto dalla legge, ossia l'attestazione dell'indisponibilità dell'altro coniuge e mai attivando gli istituti di legge, ma esclusivamente comunicando l'assenza senza rispetto di altri adempimenti. In realtà, il malcostume di comunicare il giorno stesso per avvisare dell'assenza per motivi di malattia e sperando di vedersi trasformare l'assenza in ferie dopo non aver presentato il certificato, era frequente. Ogni istituto normativo prevedeva degli adempimenti a cui corrispondevano diritti: l'impossibilità a presentarsi al lavoro per motivi di salute doveva essere giustificata tempestivamente con avviso orale e successivo certificato telematico dell' e CP_4 comportava la possibilità per l'azienda di mandare la visita medica di controllo. Invece, non aveva mai assolto gli adempimenti di legge e ciò, presumibilmente, Pt_1 anche per un altro motivo: l'accordo integrativo aziendale del 21.2.2017 (doc 11) prevedeva la perdita di parte del premio presenza mensile in caso di assenze per malattia, infortunio, ecc., pertanto, trasformare in ferie l'assenza per malattia era la strada più indolore per evitare l'applicazione del contratto integrativo, ideato proprio per tentare di abbassare il tasso di assenteismo nel settore del movimento. Gli operatori di linea, nel rispetto delle norme comportamentali e del Regolamento servizio del personale di linea, dovevano osservare quanto ivi contenuto e precisamente al punto 4.2.8 (pag. 55): "il personale che intende usufruire di un periodo di licenza in conto ferie, deve presentare domanda all'ufficio movimento ...... almeno 3 ma non oltre 15 giorni prima della data di inizio del periodo richiesto ..... l'ufficio Movimento evaderà le domande di congedo secondo la disponibilità del servizio, ma rigorosamente in ordine di protocollo, e curerà di avvisare i richiedenti ai quali non è sicuro di poter concedere il congedo affatto o per tutto il periodo richiesto, con almeno 48 ore di preavviso. Eventuali casi di urgenza o 4
richieste particolari di congedo andranno rappresentati al Direttore, che ne disporrà, valutate le situazioni e le esigenze di servizio, la concessione o il diniego”. Era vecchia prassi, da parte dei dipendenti, contattare l'azienda, qualche ora prima del turno di servizio, per comunicare l'assenza per motivi di salute, sperando poi nella trasformazione dell'assenza in ferie e ciò al fine di evitare, oltre che l'invio della visita medica di controllo, anche l'applicazione del contratto integrativo aziendale che prevede la decurtazione di un importo dal premio presenza mensile in caso di assenze per malattia (nel caso del pari ad € 136,50 - s.v. pag. 8 doc. 11). Pt_1
A causa dell'aumento indiscriminato di richieste urgenti che si erano verificate nel tempo, specialmente in determinati periodi e che a volte si erano trasformate in disservizi, l'Amministratore Delegato, con ordine di servizio n. 13, aveva stabilito che tutte le assenze ingiustificate dovessero essere immediatamente rilevate dall'ufficio di competenza e contestate dall'ufficio Risk Management e che le giustificazioni dovessero essere protocollate ed inviate all'Amministratore e al Responsabile Risk Management per le opportune valutazioni. Questa procedura era coerente con le previsioni del titolo VI dell'allegato A) al RD 148/1931 che disciplinava lo stato giuridico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione. L'ordine di servizio citato era stato pubblicato nelle bacheche aziendali, nonché condiviso sulla dashboard dell'app in uso a tutti i dipendenti. Era evidente che, essendosi il ricorrente resosi responsabile di più mancanze, parte resistente aveva legittimamente applicato la mancanza più grave così come previsto dall'art. 48 del R.D. 148/1931 che così recita: “al colpevole di più mancanze che vengono giudicate contemporaneamente, si applica la sanzione disciplinare comminata per la mancanza più grave”; così è stato fatto, contestando i commi 1, 10 e 16 per il danno al servizio. Da ultimo, affermava che l'azienda non aveva applicato la sospensione inflitta, quindi alcuna somma, a titolo di sanzione, era stata trattenuta dalla busta paga , ma il dipendente era stato solo considerato assente nelle ore del turno non espletato e pertanto era stato trattenuto l'importo relativo all'assenza ingiustificata dal turno, quindi la richiesta del Pt_1 relativa al rimborso della predetta somma a titolo di sanzione era illegittima poiché mai trattenuta dall'azienda, quindi non dovuta e perciò non provata.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 943/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data 11.05.2023, così statuiva: “Rigetta la domanda. Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1800,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché iva e cpa se dovute.”. Il Tribunale, preliminarmente, rigettava l'eccezione della resistente, di inammissibilità della domanda, essendo stati dedotti fatti idonei a rappresentare sufficientemente la vicenda lavorativa, la fattispecie disciplinare e le ragioni di impugnazione della sanzione disciplinare, tutti elementi che consentivano di individuare l'oggetto della domanda ed approntare idoneamente una difesa di controparte Il fatto che nelle conclusioni fosse stato impugnato il provvedimento prot.
2.625 del 06/06/2022 anziché il provvedimento prot. 3480 del 15.7.2022, appariva un errore emendabile con la constatazione che il narrato in premessa lo citava e nei documenti era stato prodotto. Ciò posto, osservava che la controversia concerneva la contestazione al provvedimento disciplinare della sospensione di due giorni e inibizione al cambio turno per quattro settimane, sanzione irrogata per assenza ad un turno di lavoro il 28.06.2022 perché priva di giustificazione. 5
Dalla lettura della contestazione non risultava contestato il punto 8 ma solo i punti 1,10,16 dell'art 42 allegato A) al RD 148/31 che prevedevano: “Si incorre nella sospensione: 1) per la inosservanza dell'orario di servizio o per la mancanza di diligenza nel proprio ufficio quando abbiano recato danno al servizio;
(….) 10) per volontario inadempimento dei doveri di ufficio o per negligenza, la quale abbia apportato danni al servizio o agli interessi dell'azienda; (…) 16) per mancanze da cui siano derivate irregolarità nell'esercizio o da cui avrebbe potuto derivare danno alla sicurezza dell'esercizio (….). Nei casi previsti ai paragrafi da 1 a 12 compreso, la sospensione può estendersi fino a 5 giorni e negli altri casi fino a 15 giorni. Verificandosi recidiva entro sei mesi, la durata della sospensione può essere aumentata di un terzo rispettivamente sino a 8 e 20 giorni.”. Era incontroverso che il ricorrente non avesse lavorato nel secondo turno di lavoro previsto per giorno 28.6.2022 dalle ore 12.25 alle ore 13.55, a suo dire impossibilitato per non aver avuto la condizione fisica idonea a sostenere le mansioni di autista, in un percorso con carreggiata ristretta destinata al doppio senso di marcia e priva in lunghi tratti di parapetti, in ragione dell'assistenza al figlio, fino alle 3:00 del mattino. L' non aveva contestato la circostanza che il ricorrente si fosse presentato al CP_1 deposito e poi si fosse allontanato per aver riferito la condizione di inidoneità; tuttavia, aveva addotto l'assenza di rituale giustificazione e nell'ultimo periodo (7 maggio, 14 maggio, 1° giugno e 7 giugno 2022) aveva tenuto assenze sul lavoro ingiustificate, per cui aveva ricevuto altrettante sanzioni. Osservava il Tribunale che era vero non esser stata contestata la recidiva, ma ciò non era fatto costitutivo della fattispecie disciplinare applicata e l'azienda pertanto poteva utilizzare fatti precedenti ancorché non contestati al solo fine di commisurare la sanzione in termini di gravità del comportamento in ragione di una reiterazione di comportamenti che escludessero la episodicità. L' aveva sostenuto di aver ritenuto di irrogare la sanzione di cui all'art. 42 commi CP_1 1, 10 e 16 R.D. 148/1931 alla luce di tre motivazioni fondamentali: - il mancato utilizzo delle prerogative di legge per giustificare l'assenza per malattia (il certificato telematico dell' ); CP_4
- la recidività del comportamento;
- la soppressione di un turno di servizio (turno 39) per coprire la corsa 169 del Pt_1 L'azienda aveva altresì eccepito la carenza di attestazione dell'indisponibilità dell'altro coniuge e la mancata attivazione degli istituti di legge. A giudizio del Tribunale il ricorrente era incorso in un'inosservanza dell'orario di servizio e non era contestato il danno al servizio per essere stata costretta l' a ridurre CP_1 altra corsa. L'art 42 del regolamento disciplinare prevedeva come illecito disciplinare punibile con la sospensione l'inosservanza dell'orario se vi era danno al servizio. Il ricorrente aveva l'onere di provare l'impedimento e di aver adottato le misure giustificative dell'assenza per un valido titolo. Tale onere non era stato assolto. Il capitolato di prova testimoniale dal ricorrente, in larga parte non contestato specificamente, verteva sulla “... effettivamente espletata la prima parte del turno di servizio il ricorrente si presentava stremato in deposito e dichiarava di non essere in condizioni CP_1 di potere riprendere il servizio avendo trascorso la notte in bianco in ausilio al proprio figliuolo”. Orbene sul fatto che lo avesse dichiarato di non essere in condizione di poter riprendere il servizio non vi era stata contestazione da parte della resistente. L'esigenza probatoria era quella dell'effettiva necessità di non poter far fronte all'impegno di lavoro e delle ragioni delle quali non aveva prodotto certificato di malattia o altro valido titolo di assenza. 6
Il ricorrente aveva negato di dover presentare certificato di malattia perché non vi era malattia. Restava comunque da considerare che avrebbe dovuto provare in modo oggettivo una condizione di sopravvenuta inidoneità fisica, ma di tale sofferenza e della effettiva consistenza non vi era alcun riscontro, né risultava aver attivato le modalità corrette di un titolo valido di assenza dal servizio.
“In sostanza il ricorrente autodiagnosticatosi una inidoneità temporanea fisica si è allontanato dal servizio e non ha attivato alcuna procedura di valida giustificazione dell'assenza, pur trattandosi di motivo riconducibili a lui e non all'azienda”. Il ricorrente nelle note scritte aveva richiamato pag. 91 del Regolamento aziendale, ma in esso si leggeva comunque che il rifiuto doveva essere sorretto da giustificato motivo, ma non anche che l'assenza potesse essere liberamente valutata dal lavoratore senza alcuna procedura valida ad attivare le forme previste di assenza dal servizio. La condotta del dipendente integrava, quindi, un comportamento sanzionabile, peraltro della stessa natura di altri fatti di assenza che denotavano ulteriormente la volontarietà e gravità del comportamento tenuto per cui la sanzione applicata non appariva sproporzionata.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal Pt_1 Affermava che il comportamento presuntivamente ingiusto era consistito nell'assenza ingiustificata al secondo turno di lavoro previsto per giorno 28.06.2022 dalle ore 12.25 alle ore 13.55, avendo già svolto il primo turno previsto nella stessa giornata. La contestazione e quindi la sanzione disciplinare attenevano ad una "assenza ingiustificata" e doveva essere necessariamente applicata la normativa di riferimento e, dunque, il comma 8 dell'art. 42 del R.D. Non correttamente il Tribunale, una volta qualificato il fatto come "assenza", aveva addotto successivamente l'ipotesi normativa della "inosservanza dell'orario". L'ipotesi in questione non rilevava come inosservanza dell'orario di lavoro, non essendosi verificato che il sig. avesse posticipato l'inizio del turno di servizio o lo Pt_1 avesse interrotto in via arbitraria. Il Tribunale avrebbe dovuto accogliere il ricorso in quanto l'ipotesi dell'assenza ingiustificata poteva determinare la sospensione dal servizio nel solo caso in cui essa si fosse protratta per oltre un giorno, mentre aveva riguardato soltanto mezza giornata di lavoro, ovvero il solo secondo turno di servizio essendo stato pure espletato il primo. Né poteva ritenersi che il presunto danno all'azienda (per come dedotto comunque falsamente da ) potesse escludere l'applicazione del comma 8. CP_1 Per tali eventualità il regolamento prevedeva l'impiego del personale riservista, cui affermava di avere attinto nel caso di specie e non era dato comprendere perché CP_1 l'Ente avesse dovuto cancellare un'altra corsa. La prassi della comunicazione immediata dell'assenza era stata confermata da , CP_1 mentre l'ordine di servizio che l'aveva interrotta non risultava negoziato e neppure comunicato ai lavoratori. Il Tribunale aveva erroneamente accolto anche l'eccezione svolta da controparte secondo cui l'assenza andava comunicata tempestivamente secondo specifiche procedure.
aveva confermato che in azienda sussisteva la prassi di comunicare l'assenza CP_1 in via immediata per poi giustificarla con la produzione di certificati successivamente alla notifica della lettera di contestazione e che tale prassi sarebbe cessata con l'ordine di servizio del maggio 2022 redatto dall'A.D. 7
Orbene, una volta che aveva confermato la prassi aziendale, avrebbe dovuto CP_1 provare la circostanza che l'ordine di servizio estintivo di detta prassi fosse stato (almeno) comunicato all'odierno appellante o pubblicato in bacheca. Peraltro, l'ordine dell'Amministratore di era cronologicamente successivo di CP_1 appena un mese all'assenza del lavoratore. Lamentava il difetto di proporzionalità, affermando che la stessa - solo in CP_1 comparsa di costituzione - aveva fatto riferimento a precedenti ed analoghi comportamenti al fine di giustificare la gravità della sanzione, con violazione del diritto di difesa. La sanzione comminata era comunque sproporzionata rispetto allo specifico fatto contestato. Era pur vero che la recidiva andava specificamente contestata, tuttavia le precedenti trasgressioni potevano fare ingresso nella nuova sanzione disciplinare, proprio per la valutazione della misura della sanzione. La sentenza era ingiusta, posto che, verificato che la lettera di contestazione non faceva alcun cenno ai precedenti episodi, avrebbe dovuto accogliere la domanda. Ne derivava l'illegittimità perché contraddittoria sul punto, avendo comunque rilevato la sproporzione della sanzione rispetto alla specificità del fatto enucleato nella lettera di contestazione. Deduceva l'oggettività della giustificazione fornita dal lavoratore (certificati medici, presenza del lavoratore nella prima parte del turno di servizio, riproduzioni fotografiche), nullità della semenza per omissione di qualunque valutazione sul punto, esimente dell'impossibilità sopravvenuta oggettiva pur ai sensi della pag. 91 del Regolamento. Il Tribunale aveva ritenuto che il avesse disertato il turno di lavoro senza Pt_1 addurre alcun elemento oggettivo, limitandosi cioè ad asserire un proprio malessere, mentre aveva illustrato particolari ed oggettivi capaci di rappresentare gli estremi di una impossibilità sopravvenuta e temporanea alla prestazione: 1) la totale insonnia nella notte precedente la giornata di lavoro (iniziata la mattina alle 4,30), suffragata dal certificato medico del figlio ricoverato al Pronto Soccorso presso il GOM di Reggio Calabria, a cui aveva prestato assistenza per tutta la notte;
2) La difficoltà e le insidie del circuito che avrebbe dovuto percorrere per come effigiate dalle riproduzioni fotografiche;
3) la circostanza che il ricorrente avesse già svolto il primo turno di servizio previsto nella stessa giornata;
circostanza che da un lato era significativa dell'intenzione del sig. di svolgere l'attività Pt_1 lavorativa senza accampare scuse di sorta e dall'altro significativo di una condizione di stress più intenso rispetto all'inizio della giornata lavorativa (considerato il già precario stato di lucidità per aver trascorso la notte insonne). Il Tribunale avrebbe dovuto svolgere un procedimento valutativo e concludere eventualmente con un giudizio di inidoneità a fondare gli estremi di una impossibilità temporanea sopravvenuta alla prestazione. Chiedeva, dunque, in riforma della sentenza l'accoglimento delle domande svolte in ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi. Costituitasi l eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per difetto CP_1 di specificità dei motivi e, nel merito, il rigetto. Infondata era la deduzione della controparte laddove aveva dedotto che il Tribunale aveva fatto riferimento “all'assenza dal turno di servizio” del mentre al foglio n. 2 Pt_1 della sentenza si affermava che “è pacifico che il ricorrente non abbia lavorato nel secondo turno di lavoro previsto per il giorno 28.06.2022 dalle ore 12.25 alle ore 13.55”. Alcun fraintendimento sussisteva sul punto. Nella nota con oggetto “contestazione” prot. 3190 del 29.6.2022, l'azienda aveva precisato che venivano contestate le fattispecie di cui ai commi 1, 10 e 16 dell'art. 42 dell'allegato A) al RD 148/31. 8
In data 05/07/2022 il aveva giustificato la sua assenza, trasmettendo un Pt_1 certificato di pronto soccorso con accesso alle ore 03:05 e uscita alle ore 3:22 per "laringospasmo”. Ebbene, non essendo presente sul posto di lavoro e non avendo, l'azienda, ricevuto alcun certificato telematico di malattia da parte dell' , secondo la CP_4 normativa vigente, valutata la documentazione in atti, riteneva di irrogare la sanzione di cui all'art. 42 commi 1, 10 e 16 R.D. 148/1931 alla luce di tre motivazioni fondamentali: mancato utilizzo delle prerogative di legge per giustificare l'assenza per malattia (il certificato telematico dell' ); recidività del comportamento e la soppressione di un turno di servizio CP_4
(turno 39) per coprire la corsa 169 del Pt_1 Il da maggio (mese nel quale l'ordine di servizio n. 13 era stato trasmesso - Pt_1 05.05.2022) al 28/6/2022, aveva ricevuto altri provvedimenti disciplinari, tutti allegati al fascicolo di parte di primo grado, dovuti ad assenze ingiustificate avvenute in data 07/05/2022 provv. disciplinare prot n. 2624 (doc. 6), 14/05/2022 provv disciplinare prot. 2625 (doc. 7), 01/06/2022 provv. Disciplinare prot. n. 3216 (doc. 8), 28/06/2022 provv. disciplinare prot. n. 3480 (doc. 9) ed ancora successivo a quello per cui è causa, in data 30.7.2022 provv. Disciplinare prot n. 3929 (doc. 10) (per alcuni dei quali vi erano giudizi pendenti). Come risultava dalla documentazione in atti, nell'arco di due mesi si era assentato spesso dal proprio turno di servizio adducendo motivi di salute personali o del di lui figlio, ma mai giustificando con certificato telematico dell' e, nel caso del figlio, mai con la CP_4 documentazione completa per come prescritto dalla legge, ossia l'attestazione dell'indisponibilità dell'altro coniuge e mai attivando gli istituti di legge, ma esclusivamente comunicando l'assenza senza alcun rispetto di altri adempimenti. L'impossibilità di presentarsi al lavoro per motivi di salute doveva essere giustificata tempestivamente con avviso orale e successivo certificato telematico dell' e CP_4 comportava la possibilità per l'azienda di inviare la visita medica di controllo. Poiché l'appellante si era reso responsabile di più mancanze, ciò aveva portato CP_1 ad applicare legittimamente la sanzione più grave, così come previsto dall'art. 48 del R.D. 148/1931 che così recita: “al colpevole di più mancanze che vengono giudicate contemporaneamente, si applica la sanzione disciplinare comminata per la mancanza più grave”. Così era stato fatto, contestando i commi 1, 10 e 16 per il danno al servizio. Non rispondeva al vero, poi, che “la sanzione disciplinare risulta essere stata formalizzata compiutamente soltanto con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado”: la documentazione in atti ne era prova e nessuna violazione del diritto di difesa si era perpetrata nel caso di specie.
Il provvedimento di fissazione dell'udienza, da svolgersi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., veniva ritualmente comunicato e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Preliminarmente va dato atto che nelle note scritte depositate in data 08.07.2025 l'appellante ha chiesto “un breve rinvio per la decisione della causa con la concessione di un termine per il deposito di note illustrative atte a contestare diffusamente il contenuto della comparsa avversaria”. Osserva la Corte che siffatta richiesta non può trovare accoglimento, poiché già, dopo la costituzione dell' , avvenuta il 23.01.2024 - anche a seguito di richiesta CP_1 dell'appellante che, nelle note scritte depositate il 01.03.2024, aveva chiesto un rinvio per la decisione con la concessione di un termine per il deposito di note illustrative - la Corte aveva fissato apposita udienza di discussione, assegnando alle parti termine per memorie illustrative. 9
Infatti, con l'ordinanza del 13.03.2024, la Corte aveva fissato l'udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte, al 21.02.2025, con termine per memorie conclusive fino a 30 giorni prima. Le parti non si sono avvalse della facoltà di deposito delle memorie e, rinviata d'ufficio l'udienza del 21.02.2025, non v'è sopravvenienza processuale che possa giustificare un ulteriore rinvio per l'esercizio della facoltà difensiva, cui la parte era stata autorizzata sin dal 13.03.2024.
5 Infondata è la prima doglianza con cui è stato affermato che il comportamento ascritto al lavoratore era consistito nell'assenza ingiustificata al secondo turno di lavoro previsto per giorno 28.6.2022 dalle ore 12.25 alle ore 13.55, avendo già svolto il primo turno previsto nella stessa giornata. La contestazione e quindi la sanzione disciplinare attenevano ad una "assenza ingiustificata" e avrebbe dovuto essere necessariamente applicato il comma 8 dell'art. 42 del R.D., con la conseguenza che aveva errato il Tribunale - dopo aver qualificato il fatto come "assenza", "assenza dal turno di servizio" ripetendo il termine "assenza" ancora successivamente” – a fare riferimento ad "inosservanza dell'orario". La ricostruzione offerta dall'appellante non è assista da pregio, giacché divergente rispetto alle chiare ed univoche indicazioni rese nell'impugnata sentenza. Ivi, alle pagg. 1 e 2 è stato precisato: “Ciò posto la causa concerne la contestazione al provvedimento disciplinare della sospensione di due giorni e inibizione al cambio turno per quattro settimane, sanzione irrogata per assenza ad un turno di lavoro il 28.6.2022 perché priva di giustificazione. In effetti dalla lettura della contestazione non risulta contestato il punto 8 ma solo i punti 1,10,16. dell'art 42 allegato A) al RD 148/31 che recitano:
<si incorre nella sospensione: < i>
1) per la inosservanza dell'orario di servizio o per la mancanza di diligenza nel proprio ufficio quando abbiano recato danno al servizio;
(….) 10) per volontario inadempimento dei doveri di ufficio o per negligenza, la quale abbia apportato danni al servizio o agli interessi dell'azienda; (…) 16) per mancanze da cui siano derivate irregolarità nell'esercizio o da cui avrebbe potuto derivare danno alla sicurezza dell'esercizio (….) Nei casi previsti ai paragrafi da 1 a 12 compreso, la sospensione può estendersi fino a 5 giorni e negli altri casi fino a 15 giorni. Verificandosi recidiva entro sei mesi, la durata della sospensione può essere aumentata di un terzo rispettivamente sino a 8 e 20 giorni.>. Orbene è pacifico che il ricorrente non abbia lavorato nel secondo turno di lavoro previsto per giorno 28.6.2022 dalle ore 12.25 alle ore 13.55”. Le espressioni letterali impiegate in sentenza, assenza ad un turno, e non assenza protrattasi per la durata di un giorno di lavoro, l'esplicita affermazione che “non risulta contestato il punto 8 ma solo i punti 1,10,16. dell'art 42 allegato A) al RD 148/31” e la conclusione resa sempre a pag. 2 della sentenza: “Ad avviso del decidente è evidente che il ricorrente sia incorso in una inosservanza dell'orario di servizio ed è non contestato il danno al servizio per essere stata costretta l a ridurre un'altra corsa. L'art 42 del CP_1 regolamento disciplinare prevede come illecito disciplinare punibile con la sospensione l'inosservanza dell'orario se vi è danno al servizio”, con esplicito riferimento all'inosservanza dell'orario di servizio smentiscono l'interpretazione, parcellizzata e limitata all'uso letterale delle parole offerta dall'appellante ed escludono l'errore lamentato. 10
Esso non è desumile neanche dalla ricostruzione complessiva della vicenda in fatto, essendo incontroverso che il lavoratore il giorno 28/06/2022 avrebbe dovuto svolgere il servizio dalle ore 4.50 alle ore 9.35 e dalle ore 12.25 alle ore 13.55. Aveva svolto la prima parte del servizio, mentre non aveva svolto la seconda parte dalle ore 12.25 alle ore 13.55. Poiché è stato oggetto di contestazione solo tale ultimo segmento di condotta, non è sostenibile, come preteso dall'appellante, che avrebbe dovuto esser contestata la fattispecie (invero, non contestata) di cui al n. 8) dell'art 42 allegato A) al RD 148/31 - assenze arbitrarie di durata maggiore di un giorno e non superiore a cinque – per poi addivenire alla conclusione che non ricorreva la fattispecie sub n. 8 perché l'assenza era stata inferiore ad un giorno: “Ne deriva che necessariamente che il Tribunale avrebbe dovuto de plano accogliere il ricorso in quanto l'ipotesi dell'assenza ingiustificata può far scaturire la sospensione dal servizio nel solo caso in cui essa si protragga per oltre un giorno. Nel caso di specie - come rilevato da tutti i Soggetti processuali - l'assenza ha riguardato soltanto mezza giornata di lavoro ed ovvero il solo secondo turno di servizio essendo stato pure espletato il primo”. (così atto di appello pag. 10). Ribadito che non è stata giammai contestata la condotta di cui al n. 8 art. 42 All. A) RD 148/31, correttamente il giudice ha esercitato la propria cognizione sui fatti incontroversi oggetto di contestazione, vale a dire il mancato espletamento della seconda parte del servizio dalle ore 12.25. alle ore 13.55.
6. Con altra doglianza l'appellante ha intesto contestare il danno arrecato al servizio, previsto dall'art 42 del regolamento disciplinare, il quale dispone che l'inosservanza dell'orario è punibile come illecito disciplinare se vi è danno al servizio e ritenuto sussistente dal giudice. Ha affermato l'appellante che non era dato comprendere, perché l'Ente, per far fronte al turno lasciato scoperto dal ricorrente/appellante, avesse dovuto contestualmente dovuto cancellare un'altra corsa. “Ciò sarebbe stato logico laddove nella stessa giornata si fosse verificata almeno un'ulteriore assenza non prevista, da parte di altro conducente, con il risultato di non potere coprire più turni di servizio (perché il personale riservista era già stato destinato proprio alla sostituzione del sig. . Tuttavia, la Società appellata lungi da Pt_1 avere documentato la siffatta ipotesi non l'ha neppure allusa, limitandosi ad affermare illogicamente da un lato di avere impiegato il personale riservista (il cui impiego diretto non doveva essere previsto in quella giornata) e dall'altro di avere dovuto cancellare una corsa già programmata (e dunque necessariamente già munita di conducente … presente)”. Orbene, tale contestazione è stata proposta per la prima volta con l'atto di appello ed essa introduce un nuovo tema di indagine, costituito dal ricorso o mancato ricorso al personale riservista ai fini della conservazione o soppressione di altra corsa, soppressione conseguente alla necessità di sostituire il per lo svolgimento della seconda parte del Pt_1 servizio. Trattasi di un novum, inammissibile in appello, considerato che sin dalla comparsa di costituzione la società resistente aveva dedotto che gli addetti al servizio erano riusciti a coprire il turno con il personale di riserva, seppur ricorrendo necessariamente alla soppressione di altra corsa (il turno 39) con minore utenza rispetto al turno 169, ciò determinando un danno al servizio. Il ricorrente avrebbe avuto l'onere di contestare tempestivamente e compiutamente siffatta circostanza. La mancata contestazione ha correttamente determinato il Tribunale ad affermare: “Ad avviso del decidente è e evidente che il ricorrente sia incorso in una inosservanza dell'orario di servizio ed è non contestato il danno al servizio per essere stata costretta l a ridurre CP_1 un'altra corsa. 11
L'art 42 del regolamento disciplinare prevede come illecito disciplinare punibile con la sospensione l'inosservanza dell'orario se vi è danno al servizio”. (così sentenza pag. 2). Analogamente, costituisce un novum, inammissibile in appello, l'ulteriore tema di indagine introdotto dall'appellante secondo cui – poiché aveva confermato la prassi CP_1 aziendale di comunicare l'assenza in via immediata per poi giustificarla con la produzione di certificati successivamente alla notifica della lettera di contestazione - avrebbe dovuto provare la circostanza che l'ordine di servizio estintivo di detta prassi era stato (almeno) comunicato all'odierno appellante o pubblicato in bacheca;
l'ordine di servizio, menzionato da controparte, non era stato mai comunicato alle OO.SS e l'ordine dell'Amministratore di era cronologicamente successivo di appena un mese all'assenza del lavoratore. CP_1 Premesso che la condotta contestata è riferita al giorno 28.06.2022 e l'ordine di servizio n. 13 dell'Amministratore Delegato reca la data del 05.05.2022, giova osservare che l lo ha richiamato sin dalla propria comparsa di costituzione nel giudizio di primo CP_1 grado, deducendo esser stato pubblicato nelle bacheche aziendali, nonché condiviso sulla dashboard dell'app in uso a tutti i dipendenti. Ove così non fosse stato, sarebbe stato onere del ricorrente operare la tempestiva contestazione, negando di esserne mai venuto a conoscenza. In ogni caso, il lavoratore, che la invocava, avrebbe dovuto dedurre e provare che la prassi aziendale fosse divenuto un uso aziendale, unico che costituisce fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo del datore di lavoro. L'appellante, invece, sovrapponendo in questo grado di giudizio prassi e uso aziendale, nel senso tecnico giuridico sopra menzionato, ha dedotto per la prima volta che esso avrebbe dovuto esser caducato solo seguendo le regole che sono proprie. Anche tale tema controverso, in quanto introdotto in grado di appello, costituisce una domanda nuova, inammissibile.
7. Da ultimo, l'appellante ha lamentato il difetto di proporzionalità, deducendo che
- solo in comparsa di costituzione - aveva fatto riferimento a precedenti ed analoghi CP_1 comportamenti al fine di giustificare la gravità della sanzione, con violazione del diritto di difesa. Affermava che, se era vero che la recidiva andava specificamente contestata, tuttavia le precedenti trasgressioni avrebbero potuto fare ingresso nella nuova sanzione disciplinare, proprio per la valutazione della misura della sanzione. Il Tribunale non aveva valutato che il aveva disertato il turno di lavoro Pt_1 illustrando particolari ed oggettivi capaci di rappresentare gli estremi di una impossibilità sopravvenuta e temporanea alla prestazione: 1) la totale insonnia nella notte precedente la giornata di lavoro (iniziata la mattina alle 4,30), suffragata dal certificato medico del figlio ricoverato al Pronto Soccorso presso il GOM di Reggio Calabria, a cui aveva prestato assistenza per tutta la notte;
2) difficoltà e insidie del circuito che avrebbe dovuto percorrere per come effigiate dalle riproduzioni fotografiche;
3) ricorrente aveva già svolto il primo turno di servizio previsto nella stessa giornata. Anche tale motivo di appello è infondato. Invero, il Tribunale ha chiaramente esposto, cfr. pag. 2, “ … il ricorrente ha contestato non essere stata contestata la recidiva. E' vero che la recidiva non risulta contestata ma non è fatto costitutivo della fattispecie disciplinare applicata e l'azienda pertanto può utilizzare fatti precedenti ancorché non contestati al solo fine di commisurare la sanzione in termini di gravità del comportamento in ragione di una reiterazione di comportamenti che escludessero la episodicità”. Il principio è corretto, atteso che i precedenti disciplinari richiamati vengono in rilievo, nel caso di specie, non come elementi costitutivi della condotta addebitata, bensì come 12
mere circostanze finalizzate all'apprezzamento della congruità e proporzionalità del provvedimento disciplinare. Ciò significa che quando, come nel caso di specie, la recidiva non sia elemento costitutivo della fattispecie, determinati fatti, disciplinarmente apprezzabili, possono comunque influire sulla valutazione effettuata dal datore di lavoro, sotto il profilo della gravità della condotta contestata e della proporzionalità della sanzione irrogata. (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 28494/2023). In altri termini, un comportamento che isolatamente considerato ha un certo rilievo, può acquistare un valore peggiorativo se valutato insieme ad altri, espressamente richiamati e presenti nella storia pregressa del lavoratore, al fine di compromettere ulteriormente il vincolo fiduciario (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 15566/2019). Peraltro, poi, come ammesso dallo stesso appellante, la società resistente sin dalla propria costituzione in giudizio ha richiamato i precedenti disciplinari, consentendo al ricorrente di poter esercitare il proprio diritto di difesa, che non risulta violato. Erra, poi, l'appellante allorquando addebita al Tribunale di non aver valutato le circostanze dedotte dal lavoratore a giustificazione della propria condotta. Il Tribunale, in contrario, le ha esaminate ed ha dato conto delle ragioni per le quali esse non potevano escludere l'addebito contestato. È infatti, riportato alla pag. 3 della sentenza: “L'esigenza qui probatoria è della effettiva necessità di non poter far fronte all'impegno di lavoro e del perché non aveva prodotto certificato di malattia o comunque altra valido di assenza Il ricorrente nega che dovesse presentare certificato di malattia perché non vi era malattia. Sul punto però resta allora che dovesse comunque provare in modo oggettivo una condizione di sopravvenuta inidoneità fisica ma di tale sofferenza e della effettiva consistenza non vi è alcun riscontro oggettivo che possa convalidare il fatto. Né risulta aver attivato le modalità corrette di un titolo valido di assenza dal servizio. In sostanza il ricorrente autodiagnosticatosi una inidoneità temporanea fisica si è allontanato dal servizio e non ha attivato alcuna procedura di valida giustificazione dell'assenza, pur trattandosi di motivo riconducibili a lui e non all'azienda. Il ricorrente nelle note scritte richiama pag. 91 del Regolamento aziendale ma in esso si legge comunque che il rifiuto deve essere sorretto da giustificato motivo ma non anche che l'assenza possa essere liberamente valutata dal lavoratore senza alcuna procedura valida ad attivare le forme previste di assenza dal servizio. Il dipendente è tenuto ad osservare gli orari di lavoro e non può assentarsi arbitrariamente sol perché ritiene, per sua opinione, di non potere svolgere adeguatamente il servizio. Deve attivare una modalità giustificativa tra quelle previste (nel Regolamento a pag. 56 sono contemplati anche i permessi giornalieri) perché altrimenti finirebbe per scegliere egli stesso se e quando lavorare ed esporre, come nel caso di specie, l'azienda a subire un pregiudizio alla regolarità del servizio pubblico. Nel caso di specie il ricorrente non risulta aver attivato alcuna modalità secondo quelle previste per assentarsi e resta quindi un comportamento sanzionabile, peraltro, della stessa natura di altri fatti di assenza che denotano ulteriormente la volontarietà e gravità del comportamento tenuto per cui la sanzione applicata non appare sproporzionata”. L'appellante sembra non considerare che la reale ragione posta dal Tribunale a fondamento della decisione è la carenza di un valido titolo giustificativo dell'assenza: “il ricorrente autodiagnosticatosi una inidoneità temporanea fisica si è allontanato dal servizio e non ha attivato alcuna procedura di valida giustificazione dell'assenza, pur trattandosi di motivo riconducibili a lui e non all'azienda”. “Il ricorrente nega che dovesse presentare certificato di malattia perché non vi era malattia. Sul punto però resta allora che dovesse comunque provare in modo oggettivo una condizione di sopravvenuta inidoneità fisica ma 13
di tale sofferenza e della effettiva consistenza non vi è alcun riscontro oggettivo che possa convalidare il fatto. Né risulta aver attivato le modalità corrette di un titolo valido di assenza dal servizio”. È questo il motivo posto a fondamento della decisione: non ex se la sussistenza o insussistenza di uno stato di malessere impeditivo all'ordinario svolgimento del servizio, bensì la mancata attivazione dell'iter che potesse consentisse il riscontro dello stato di malessere e della transitoria inidoneità a svolgere la prestazione dovuta, né avrebbe potuto farlo il Tribunale ora per allora. Va, dunque, confermata la conclusione del giudice a quo, secondo cui “Il dipendente è tenuto ad osservare gli orari di lavoro e non può assentarsi arbitrariamente sol perché ritiene, per sua opinione, di non potere svolgere adeguatamente il servizio. Deve attivare una modalità giustificativa tra quelle previste (nel Regolamento a pag. 56 sono contemplati anche i permessi giornalieri) perché altrimenti finirebbe per scegliere egli stesso se e quando lavorare ed esporre, come nel caso di specie, l'azienda a subire un pregiudizio alla regolarità del servizio pubblico”. Per tutti i motivi esposti, l'appello è infondato e va rigettato. La soccombenza dell'appellante ne impone la condanna alla rifusione, in favore dell'appellata società, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate – valore indeterminabile, complessità bassa, applicando i minimi stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte -, in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 avverso la sentenza n. 943/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data 11.05.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata società, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate – valore indeterminabile, complessità bassa, applicando i minimi stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte -, in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 11 luglio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti