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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/02/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, dopo l'udienza del giorno 14/01/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 7271/2023 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. MATARANTE ALFREDO CIRO contro
Controparte_1
[...]
e dif. dall'avv. GARZILLI MASSIMO
[...]
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 28.08.2023 ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 258/2023 con il quale gli è stato ingiunto il pagamento in favore della Controparte_1
(d'ora innanzi ) della somma di euro 25.667,93 a titolo
[...] Pt_2
contributi previdenziali, maggiorazioni, sanzioni e interessi per gli anni dal 2008,
2009, 2010, 2014, 2015 e 2016.
A fondamento dell'opposizione ha in via preliminare eccepito la prescrizione quinquennale dei contributi oggetto dell'ingiunzione, rappresentando, in particolare di non aver ricevuto la lettera di messa in mora recante la data dell'8.4.2022.
Nel merito, poi, ha dedotto di “non essere neppure tenuto alla corresponsione dei contributi previdenziali in quanto, oltre a non aver mai chiesto l'iscrizione alla
, non ha mai svolto la professione di geometra”. Pt_2 Regolarmente costituitasi in giudizio la ha chiesto il rigetto integrale Pt_2 dell'avversa opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
La causa inizialmente pendente sul ruolo di altro Magistrato di questa sezione, è stata assegnata alla sottoscritta in data 7.2.2024. Verificata la natura documentale della controversia, all'udienza del 14.1.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa acquisizione delle note per la trattazione scritta, la causa è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
Orbene, l'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Prendendo le mosse, per motivi di ordine logico, dalla doglianza di parte opponente inerente il suo status di soggetto non iscritto alla (condizione, a suo dire, Pt_2 legittimante il mancato versamento dei contributi in favore dell'Ente previdenziale) si rileva che la questione in scrutinio è stata già affrontata e risolta dalla Corte di
Cassazione in senso favorevole alla CP_1
Segnatamente il più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, espresso con la sentenza del 19.02.2021, n. 4568, così argomenta: “Il motivo invero non considera che l'ambito dei soggetti obbligati non è mutato per effetto della modifica regolamentare della , in quanto l'iscrizione alla cassa riguarda pur sempre i CP_1 geometri iscritti all'albo professionale che esercitano la libera professione, mentre è solo mutato l'accertamento delle modalità di esercizio della libera professione, che rileva ai fini contributivi anche se priva dei caratteri di continuità ed esclusività. 8.
Ai sensi della disciplina dettata dalla L. 4 febbraio 1967, n. 37, Riordinamento della
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore deli geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali, sono obbligatoriamente iscritti alla
“Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri” istituita con L.
24 ottobre 1955, n. 990, tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri.
9. La L.
20 ottobre 1982, n. 773, Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ha quindi distinto all'art. 22, tra gli iscritti all'albo che esercitano la libera professione con carattere di continuità, a seconda se fossero o meno iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, consentendo in tale ultimo caso la non iscrizione alla . Nel sistema di tale ultima legge, l'occasionalità CP_1 dell'attività svolta dall'iscritto all'albo rilevava ai fini dell'esclusione dai benefici delle prestazioni previdenziali (potendo la giunta esecutiva della provvedere CP_1
periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata, ai sensi del comma 7 del citato art. 22), ma non anche ai fini contributivi, prevedendosi in ogni caso un obbligo di contribuzione minima di solidarietà (art. 10). 10. In tale contesto legale, l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla
, e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante CP_1 ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima. 11. Nell'esercizio del potere regolamentare la a decorrere al 2003 ha CP_1 ribadito l'automatismo di iscrizione di cui alla legge del 1967 e specificato che
l'obbligo di contribuzione minima sussiste nel caso di attività effettiva, ancorché saltuaria ed occasionale. Per i soggetti tenuti all'iscrizione alla , dunque, non CP_1
rileva la mancata produzione effettiva di reddito professionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso ed anche nell'ipotesi di dichiarazioni fiscali negativa. 12. Il sistema regolamentare della , dunque, non CP_1 ha esteso l'obbligo di iscrizione a nuove categorie di soggetti, ma si è limitato a definire, nell'ambito del nuovo assetto, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995 che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.13. Ne deriva la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti CP_1 all'albo e al pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della
all'esito della sua privatizzazione”. CP_1
L'orientamento di Cass. 4568/2021, che ha superato l'opposto orientamento della
Cassazione sul punto (v. Cass. N. 5375/2019) è stato confermato dalla Suprema
Corte con numerose pronunce successive.
Da ultimo, con sentenza n. 17823 depositata il 21 giugno 2023, la Suprema Corte, dopo aver richiamato i numerosi precedenti sul punto (Cass. nn. 4154/2023;
4155/2023; 6694/2023; 318/2023; Cass. nn. 28188/2022; 35910/2022; 7820/2022;
4861/2022; Cass. nn.35481/2021; 28118/2021; 24135/2021; 23628/2021;
23629/2021; 23630/2021; 23631/2021; 23633/2021), ha ribadito che “in tema di
ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e Controparte_1
del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione alla – previsto dallo Statuto della stessa con disposizione CP_1
legittima – deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla , invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla , potendo in tal CP_1 CP_1
modo la svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai CP_1 redditi prodotti”.
Nel caso di specie, è pacifico nonché documentato – che il ha mantenuto Pt_1
l'iscrizione all'Albo Geometri per l'arco temporale cui si riferisce la pretesa contributiva trasfusa nella procedura monitoria, opposta.
Da tale iscrizione nasce l'obbligo di versare la contribuzione minima chiesta dall'Ente previdenziale, trattandosi di un dovere di solidarietà interno alla categoria basato sui principi mutualistici che informano l'ordinamento della nel quadro CP_1 della c.d. politica di “universalizzazione delle tutele” (cfr. sul punto Cass. n. 32167 del 2018), obbligo che prescinde dall'accertamento dell'esercizio continuativo della professione e dalla produzione di reddito professionale, ma è collegato alla mera appartenenza alla categoria.
Vero è che a decorrere dal 15.09.2010 il , avendo autocertificato il non Pt_1 esercizio della professione mediante invio dell'autocertificazione Modello 3/03 attestante la cessazione della libera professione, del certificato di chiusura della partita IVA professionale e della dichiarazione reddituale attestante la mancata produzione di redditi professionali per l'anno di cancellazione (all. 3 e 4 fascicolo parte opposta), ha assunto (dalla ridetta data) la posizione di iscritto al solo Albo, ossia geometra iscritto all'Albo senza oneri previdenziali.
Ma è altrettanto vero che il Priore a decorrere dall'anno 2014 è stato nuovamente iscritto d'ufficio alla a fronte delle risultanze dell'attività di vigilanza poste in CP_1 essere dall'ente ed attestanti lo svolgimento di attività professionale (sul punto, si rinvia alla cartella prodotta dalla parte opposta e denominata “attività di vigilanza”, i cui singoli documenti, tutti notificati alla controparte non sono stati affatto contestati dal ). Pt_1 Ne consegue, allora, che per gli anni in contestazione (2008, 2009, 2010, 2014, 2015
e 2016), il era (ed è) tenuto, in qualità di iscritto obbligatorio alla , al Pt_1 Pt_2
pagamento dei contributi previdenziali, nonché a comunicare i propri redditi professionali Irpef e volumi d'affari IVA ai sensi dell'art. 17 L. n. 773/1982 e dell'art. 6 del Regolamento sulla Contribuzione di CP_1
Ciò chiarito, poi, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal . Pt_1
Sul punto, merita di essere condivisa la prospettazione offerta dalla . Pt_2
La giurisprudenza di legittimità è assolutamente conforme nell'interpretare l'art. 19, comma 2 l. 773/1982 (a mente del quale “per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'art. CP_1
17”, ossia dalla dichiarazione dei redditi rilevanti ai fini IRPEF percepiti e del volume di affari rilevante ai fini IVA realizzato) nel senso che il termine estintivo non inizia a decorrere finché il professionista non abbia provveduto all'invio della dovuta dichiarazione (Cass.
4.3.2014 n. 4981; Cass. 16.3.2011 n. 6259; Cass.
18.12.2008 n. 29664).
Il giudice di legittimità ha inoltre puntualizzato che nella specie non si verte in ipotesi di sospensione della prescrizione, quanto piuttosto di inizio della decorrenza della stessa (così la citata Cass.
4.3.2014 n. 4981).
Tali principi, come pure la persistente vigenza dell'art. 19 l. 773/1982, sono stati di recente ribaditi dalla Suprema Corte di Cassazione anche con riferimento a pretese contributive disciplinate dal Regolamento sulla contribuzione ritenuto applicabile dal giudice di primo grado (Cass.
6.6.2023 n. 15787).
In quest'ultima decisione, inoltre, il giudice della nomofilachia ha puntualizzato che
“Né una diversa decorrenza del termine di prescrizione può desumersi dall'art. 6 del
Regolamento citato, che fa riferimento al momento in cui la ha ottenuto dai CP_1
competenti uffici i dati definitivi da comunicare all'interessato, posto che la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria non può costituire un'indiscriminata "rimessione in termini" della ai fini della prescrizione e CP_1
determinare la conseguente disapplicazione della norma che impone il decorso di quest'ultima dalla presentazione della denuncia dei redditi ai fini IRPEF”.
Tanto impone all'interprete, dunque, di recepire una lettura l'art. 33.2. del
Regolamento in conformità con i principi sopra esposti, così prevenendo all'affermazione che il termine estintivo dei contributi non decorre nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione reddituale.
I principi sopra enunciati, dunque, portano ad affermare che il termine estintivo non era cominciato a decorrere per nessuno dei contributi oggetto dell'ingiunzione, poiché nella specie non solo non vi è prova alcuna dell'invio delle dichiarazioni reddituali rilevanti nel presente giudizio, ma detta circostanza non è neppure stata dedotta , nemmeno in replica alle contrarie deduzioni della Pt_1 CP_1
Pertanto in assenza della dichiarazione di cui all'art. 17, deve ritenersi che il termine di prescrizione quinquennale non è decorso, per nessuna delle annualità per cui è causa.
Per completezza, poi, deve ritenersi, contrariamente a quanto dedotto dal che Pt_1
nessun rilievo può ascriversi in questa sede (quantomeno ai fini della decorrenza del termine prescrizionale), alla dichiarazione presentata mediante il modello 18C, in occasione della istanza di cancellazione dalla a far data dal mese di settembre Pt_2
2010. Nella ridetta dichiarazione il Priore ha infatti dichiarato di aver percepito nell'anno 2010 un reddito professionale ai fini IRPEF pari a zero ed un volume complessivo di affari ai fini dell'IVA d'affari, sempre pari a zero.
Trattasi, tuttavia, di cuna dichiarazione del tutto irrilevante ai fini dei contributi per cui è causa (ed in particolare per quelli di competenza dell'anno 2010), per i quali, com'è noto, rileva il reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente (ex art. 11 l. 773/1982).
Ne consegue, che nonostante la cancellazione del Priore dalla con decorrenza Pt_3
dal mese di settembre 2010, sarebbe stato suo preciso onere presentare, nei tempi di legge, la prescritta dichiarazione ex art. 17 l. 773/1982.
Che così è, peraltro, lo si rileva inequivocabilmente proprio dalla comunicazione di avvenuta cancellazione dalla , ove si legge testualmente: “Si rappresenta che Pt_2
nel caso la S.V. avesse comunicato con il mod. 18/C dei dati provvisori o errati, potrà rettificare il reddito dichiarato ai fini IRPEF in qualunque momento con il mod. 18/C rettificativo, e il volume d'affari Iva con il mod.17 dell'anno successivo alla cancellazione, fermo restando l'obbligo dell'invio entro il 15 settembre, pena
l'applicazione delle sanzioni previste, del mod. 17 afferente i dati reddituali prodotti
l'anno precedente a quello di cancellazione.”
Alla stregua delle precedenti argomentazioni l'opposizione deve essere integralmente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo n. 258/2023. Le spese di lite gravano sulla parte opponente, in ossequio alla regola della soccombenza e sono liquidate ai sensi del d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7271 /2023 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 258/2023 e lo dichiara esecutivo;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 2.695,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie 15%,.
Foggia, dopo l'udienza del 14.1.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, dopo l'udienza del giorno 14/01/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 7271/2023 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. MATARANTE ALFREDO CIRO contro
Controparte_1
[...]
e dif. dall'avv. GARZILLI MASSIMO
[...]
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 28.08.2023 ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 258/2023 con il quale gli è stato ingiunto il pagamento in favore della Controparte_1
(d'ora innanzi ) della somma di euro 25.667,93 a titolo
[...] Pt_2
contributi previdenziali, maggiorazioni, sanzioni e interessi per gli anni dal 2008,
2009, 2010, 2014, 2015 e 2016.
A fondamento dell'opposizione ha in via preliminare eccepito la prescrizione quinquennale dei contributi oggetto dell'ingiunzione, rappresentando, in particolare di non aver ricevuto la lettera di messa in mora recante la data dell'8.4.2022.
Nel merito, poi, ha dedotto di “non essere neppure tenuto alla corresponsione dei contributi previdenziali in quanto, oltre a non aver mai chiesto l'iscrizione alla
, non ha mai svolto la professione di geometra”. Pt_2 Regolarmente costituitasi in giudizio la ha chiesto il rigetto integrale Pt_2 dell'avversa opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
La causa inizialmente pendente sul ruolo di altro Magistrato di questa sezione, è stata assegnata alla sottoscritta in data 7.2.2024. Verificata la natura documentale della controversia, all'udienza del 14.1.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa acquisizione delle note per la trattazione scritta, la causa è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
Orbene, l'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Prendendo le mosse, per motivi di ordine logico, dalla doglianza di parte opponente inerente il suo status di soggetto non iscritto alla (condizione, a suo dire, Pt_2 legittimante il mancato versamento dei contributi in favore dell'Ente previdenziale) si rileva che la questione in scrutinio è stata già affrontata e risolta dalla Corte di
Cassazione in senso favorevole alla CP_1
Segnatamente il più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, espresso con la sentenza del 19.02.2021, n. 4568, così argomenta: “Il motivo invero non considera che l'ambito dei soggetti obbligati non è mutato per effetto della modifica regolamentare della , in quanto l'iscrizione alla cassa riguarda pur sempre i CP_1 geometri iscritti all'albo professionale che esercitano la libera professione, mentre è solo mutato l'accertamento delle modalità di esercizio della libera professione, che rileva ai fini contributivi anche se priva dei caratteri di continuità ed esclusività. 8.
Ai sensi della disciplina dettata dalla L. 4 febbraio 1967, n. 37, Riordinamento della
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore deli geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali, sono obbligatoriamente iscritti alla
“Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri” istituita con L.
24 ottobre 1955, n. 990, tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri.
9. La L.
20 ottobre 1982, n. 773, Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ha quindi distinto all'art. 22, tra gli iscritti all'albo che esercitano la libera professione con carattere di continuità, a seconda se fossero o meno iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, consentendo in tale ultimo caso la non iscrizione alla . Nel sistema di tale ultima legge, l'occasionalità CP_1 dell'attività svolta dall'iscritto all'albo rilevava ai fini dell'esclusione dai benefici delle prestazioni previdenziali (potendo la giunta esecutiva della provvedere CP_1
periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata, ai sensi del comma 7 del citato art. 22), ma non anche ai fini contributivi, prevedendosi in ogni caso un obbligo di contribuzione minima di solidarietà (art. 10). 10. In tale contesto legale, l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla
, e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante CP_1 ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima. 11. Nell'esercizio del potere regolamentare la a decorrere al 2003 ha CP_1 ribadito l'automatismo di iscrizione di cui alla legge del 1967 e specificato che
l'obbligo di contribuzione minima sussiste nel caso di attività effettiva, ancorché saltuaria ed occasionale. Per i soggetti tenuti all'iscrizione alla , dunque, non CP_1
rileva la mancata produzione effettiva di reddito professionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso ed anche nell'ipotesi di dichiarazioni fiscali negativa. 12. Il sistema regolamentare della , dunque, non CP_1 ha esteso l'obbligo di iscrizione a nuove categorie di soggetti, ma si è limitato a definire, nell'ambito del nuovo assetto, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995 che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.13. Ne deriva la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti CP_1 all'albo e al pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della
all'esito della sua privatizzazione”. CP_1
L'orientamento di Cass. 4568/2021, che ha superato l'opposto orientamento della
Cassazione sul punto (v. Cass. N. 5375/2019) è stato confermato dalla Suprema
Corte con numerose pronunce successive.
Da ultimo, con sentenza n. 17823 depositata il 21 giugno 2023, la Suprema Corte, dopo aver richiamato i numerosi precedenti sul punto (Cass. nn. 4154/2023;
4155/2023; 6694/2023; 318/2023; Cass. nn. 28188/2022; 35910/2022; 7820/2022;
4861/2022; Cass. nn.35481/2021; 28118/2021; 24135/2021; 23628/2021;
23629/2021; 23630/2021; 23631/2021; 23633/2021), ha ribadito che “in tema di
ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e Controparte_1
del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione alla – previsto dallo Statuto della stessa con disposizione CP_1
legittima – deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla , invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla , potendo in tal CP_1 CP_1
modo la svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai CP_1 redditi prodotti”.
Nel caso di specie, è pacifico nonché documentato – che il ha mantenuto Pt_1
l'iscrizione all'Albo Geometri per l'arco temporale cui si riferisce la pretesa contributiva trasfusa nella procedura monitoria, opposta.
Da tale iscrizione nasce l'obbligo di versare la contribuzione minima chiesta dall'Ente previdenziale, trattandosi di un dovere di solidarietà interno alla categoria basato sui principi mutualistici che informano l'ordinamento della nel quadro CP_1 della c.d. politica di “universalizzazione delle tutele” (cfr. sul punto Cass. n. 32167 del 2018), obbligo che prescinde dall'accertamento dell'esercizio continuativo della professione e dalla produzione di reddito professionale, ma è collegato alla mera appartenenza alla categoria.
Vero è che a decorrere dal 15.09.2010 il , avendo autocertificato il non Pt_1 esercizio della professione mediante invio dell'autocertificazione Modello 3/03 attestante la cessazione della libera professione, del certificato di chiusura della partita IVA professionale e della dichiarazione reddituale attestante la mancata produzione di redditi professionali per l'anno di cancellazione (all. 3 e 4 fascicolo parte opposta), ha assunto (dalla ridetta data) la posizione di iscritto al solo Albo, ossia geometra iscritto all'Albo senza oneri previdenziali.
Ma è altrettanto vero che il Priore a decorrere dall'anno 2014 è stato nuovamente iscritto d'ufficio alla a fronte delle risultanze dell'attività di vigilanza poste in CP_1 essere dall'ente ed attestanti lo svolgimento di attività professionale (sul punto, si rinvia alla cartella prodotta dalla parte opposta e denominata “attività di vigilanza”, i cui singoli documenti, tutti notificati alla controparte non sono stati affatto contestati dal ). Pt_1 Ne consegue, allora, che per gli anni in contestazione (2008, 2009, 2010, 2014, 2015
e 2016), il era (ed è) tenuto, in qualità di iscritto obbligatorio alla , al Pt_1 Pt_2
pagamento dei contributi previdenziali, nonché a comunicare i propri redditi professionali Irpef e volumi d'affari IVA ai sensi dell'art. 17 L. n. 773/1982 e dell'art. 6 del Regolamento sulla Contribuzione di CP_1
Ciò chiarito, poi, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal . Pt_1
Sul punto, merita di essere condivisa la prospettazione offerta dalla . Pt_2
La giurisprudenza di legittimità è assolutamente conforme nell'interpretare l'art. 19, comma 2 l. 773/1982 (a mente del quale “per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'art. CP_1
17”, ossia dalla dichiarazione dei redditi rilevanti ai fini IRPEF percepiti e del volume di affari rilevante ai fini IVA realizzato) nel senso che il termine estintivo non inizia a decorrere finché il professionista non abbia provveduto all'invio della dovuta dichiarazione (Cass.
4.3.2014 n. 4981; Cass. 16.3.2011 n. 6259; Cass.
18.12.2008 n. 29664).
Il giudice di legittimità ha inoltre puntualizzato che nella specie non si verte in ipotesi di sospensione della prescrizione, quanto piuttosto di inizio della decorrenza della stessa (così la citata Cass.
4.3.2014 n. 4981).
Tali principi, come pure la persistente vigenza dell'art. 19 l. 773/1982, sono stati di recente ribaditi dalla Suprema Corte di Cassazione anche con riferimento a pretese contributive disciplinate dal Regolamento sulla contribuzione ritenuto applicabile dal giudice di primo grado (Cass.
6.6.2023 n. 15787).
In quest'ultima decisione, inoltre, il giudice della nomofilachia ha puntualizzato che
“Né una diversa decorrenza del termine di prescrizione può desumersi dall'art. 6 del
Regolamento citato, che fa riferimento al momento in cui la ha ottenuto dai CP_1
competenti uffici i dati definitivi da comunicare all'interessato, posto che la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria non può costituire un'indiscriminata "rimessione in termini" della ai fini della prescrizione e CP_1
determinare la conseguente disapplicazione della norma che impone il decorso di quest'ultima dalla presentazione della denuncia dei redditi ai fini IRPEF”.
Tanto impone all'interprete, dunque, di recepire una lettura l'art. 33.2. del
Regolamento in conformità con i principi sopra esposti, così prevenendo all'affermazione che il termine estintivo dei contributi non decorre nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione reddituale.
I principi sopra enunciati, dunque, portano ad affermare che il termine estintivo non era cominciato a decorrere per nessuno dei contributi oggetto dell'ingiunzione, poiché nella specie non solo non vi è prova alcuna dell'invio delle dichiarazioni reddituali rilevanti nel presente giudizio, ma detta circostanza non è neppure stata dedotta , nemmeno in replica alle contrarie deduzioni della Pt_1 CP_1
Pertanto in assenza della dichiarazione di cui all'art. 17, deve ritenersi che il termine di prescrizione quinquennale non è decorso, per nessuna delle annualità per cui è causa.
Per completezza, poi, deve ritenersi, contrariamente a quanto dedotto dal che Pt_1
nessun rilievo può ascriversi in questa sede (quantomeno ai fini della decorrenza del termine prescrizionale), alla dichiarazione presentata mediante il modello 18C, in occasione della istanza di cancellazione dalla a far data dal mese di settembre Pt_2
2010. Nella ridetta dichiarazione il Priore ha infatti dichiarato di aver percepito nell'anno 2010 un reddito professionale ai fini IRPEF pari a zero ed un volume complessivo di affari ai fini dell'IVA d'affari, sempre pari a zero.
Trattasi, tuttavia, di cuna dichiarazione del tutto irrilevante ai fini dei contributi per cui è causa (ed in particolare per quelli di competenza dell'anno 2010), per i quali, com'è noto, rileva il reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente (ex art. 11 l. 773/1982).
Ne consegue, che nonostante la cancellazione del Priore dalla con decorrenza Pt_3
dal mese di settembre 2010, sarebbe stato suo preciso onere presentare, nei tempi di legge, la prescritta dichiarazione ex art. 17 l. 773/1982.
Che così è, peraltro, lo si rileva inequivocabilmente proprio dalla comunicazione di avvenuta cancellazione dalla , ove si legge testualmente: “Si rappresenta che Pt_2
nel caso la S.V. avesse comunicato con il mod. 18/C dei dati provvisori o errati, potrà rettificare il reddito dichiarato ai fini IRPEF in qualunque momento con il mod. 18/C rettificativo, e il volume d'affari Iva con il mod.17 dell'anno successivo alla cancellazione, fermo restando l'obbligo dell'invio entro il 15 settembre, pena
l'applicazione delle sanzioni previste, del mod. 17 afferente i dati reddituali prodotti
l'anno precedente a quello di cancellazione.”
Alla stregua delle precedenti argomentazioni l'opposizione deve essere integralmente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo n. 258/2023. Le spese di lite gravano sulla parte opponente, in ossequio alla regola della soccombenza e sono liquidate ai sensi del d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7271 /2023 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 258/2023 e lo dichiara esecutivo;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 2.695,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie 15%,.
Foggia, dopo l'udienza del 14.1.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti