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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/12/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 108/2025 cui è riunito il N. R.G. 881/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. FA GR ha pronunciato nell'odierna udienza ex art. 127 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 108/2025, cui è riunita quella iscritta al n. r.g. 881/2025, entrambe promosse dalla sig.ra:
, , nata a [...] il [...], ivi residente, Parte_1 C.F._1 alla via Iris, 18, rappresentata e difesa, per mandati in calce ai ricorsi, nel primo procedimento congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Cesira Stefania Piscioneri (pec e dall'avv. Domenico Naso (pec Email_1
), nel secondo dall'avv. Domenico Naso (pec Email_2
); elettivamente domiciliata in entrambi i casi Email_2 presso lo studio professionale di quest'ultimo, sito in Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b,
Roma
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, COroparte_1 dell' , rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. COroparte_2 dal funzionario delegato dott. Lorenzo Calvi ( ) dal dirigente C.F._2 dell' dott.ssa , legalmente COroparte_2 CP_3 domiciliato nella propria sede in Genova, Via Assarotti n. 38 (PEC
Email_3
-convenuto-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
(r.g. 108/2025) “Voglia il Giudice Ill/mo, ogni contraria azione ed eccezione rigettata,
- previa disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso e del DPR n. 122/2013, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e per l'effetto;
-Condannare il ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una COroparte_1 nuova ricostruzione integrale della carriera che includa l'anno 2013 con riconoscimento dell'anzianità maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
-Condannare il al pagamento di tutte le differenze retributive COroparte_1 maturate e seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013 oltre interessi;
-Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario”;
(r.g. 881/2025) “Accogliere il ricorso e per l'effetto
1. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo CO determinato stipulati con il della progressione stipendiale prevista dal CCNL relativo al personale del Comparto Scuola e dei relativi aumenti stipendiali previsti
2. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere, una volta conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
3. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dei ricorrenti al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva
E PER L'EFFETTO
5. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera della ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n.
1999/70/CE e secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola
2006/2009, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
6. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal 01.09.2011, nella fascia stipendiale 9-14 anni con la qualifica di “collaboratore scolastico” e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 9
Mesi 8 giorni 15, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
7. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato CO svolto alle dipendenze del della progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola, nonché in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario”.
CONVENUTO:
(r.g. 108/2025)“Voglia codesto Ill.mo Tribunale respingere il ricorso perché infondato. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e accessori di legge”;
(r.g. 881/2025) “Voglia codesto Ill.mo Tribunale respingere il ricorso perché il diritto di credito azionato è ormai prescritto e, comunque, perché la pretesa della ricorrente è infondata.
Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Motivi della decisione
1. Con separati ricorsi, depositati telematicamente il 14.1.2025 e il 7.3.2025, la sig.ra ha convenuto in giudizio il datore di lavoro, Parte_1 [...]
CO
(nel seguito, ”), esponendo, in entrambi gli atti, di essere COroparte_1 una collaboratrice scolastica a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica ed economica
1.9.2011 (attualmente in servizio presso IC Montale Nuovo IPC di Genova).
Ha poi esposto nel primo ricorso (r.g. 108/2025):
-di avere presentato istanza per ottenere una (nuova) ricostruzione di carriera, a seguito della quale il Dirigente Scolastico competente ha emesso il decreto di ricostruzione n. 7502/2024, del 29.11.2024 (doc. 1 ric. 108/2025), che, richiamandosi al precedente decreto n. 2121/2016, del 26.7.2016 (doc. 2 ric. 108/2025), le ha riconosciuto la seguente anzianità:
-che “la progressione di carriera, però, non tiene conto dell'a.s. 2013 che non è stato valutato né ai fini economici, né tantomeno ai fini giuridici”, a causa del c.d. blocco stipendiale previsto dal d.P.R. 4.9.2023, n. 122, per cui “è come se in tale anno scolastico non abbia mai prestato servizio”;
-che “il mancato riconoscimento giuridico dell'a.s. 2013 determina un [illegittimo] ampliamento del blocco disposto dalla normativa, trasformandolo da temporaneo di tipo economico, riferito ai soli anni oggetto della normativa e che in questi limiti è stata ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale, in definitivo di tipo giuridico e, di conseguenza, economico”.
Ha dedotto, inoltre, nel secondo ricorso (r.g. 881/2025):
-di avere svolto, prima dell'immissione in ruolo, servizi pre-ruolo in scuole statali, CO in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il , per complessivi anni 9, mesi 8 e gg. 15, come da decreto di ricostruzione di carriera datato
26.7.2016 (doc. 2 ric. 108/2025 e doc. 1 ric. 881/2025 - v. supra).
-che il menzionato decreto di ricostruzione di carriera del 26.7.2016 non ha previsto, all'esito dell'immissione in ruolo, il riconoscimento integrale dei servizi pre-ruolo pari ad anni 9 mesi 8 e gg. 15: l'Amministrazione le ha “riconosciuto solo… anni 7 mesi 9 e gg.
20”, accantonando il restante periodo di anni 1 mesi 10 e gg. 25, ai fini economici, “per poi essere recuperato, ai sensi dell'art. 4 co. 3 D.P.R. n. 398/88, al compimento di 20 anni di anzianità, come indicato dal decreto di ricostruzione del 2016”;
-che detto decreto di ricostruzione di carriera è, dunque, illegittimo per violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, “sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, che vieta ogni tipo di disparità di trattamento (anche retributiva)… che non sia giustificata da elementi oggettivi di distinzione attinenti alle mansioni espletate”; mentre ella, durante i periodi di lavoro con contratti a termine, ha svolto esattamente le medesime mansioni svolte dai colleghi in ruolo;
-che l'amministrazione avrebbe dovuto inquadrarla, pertanto, “a decorrere dalla data di effettiva assunzione in servizio avvenuta il 01.09.2011,… nella fascia stipendiale 9-14 anni con l'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di anni 9 mesi 8 giorni 15, sulla base della progressione stipendiale prevista dalla Tabella B allegata al CCNL Scuola, con conseguente attribuzione dello stipendio relativo a tale fascia di anzianità”.
-che ella, “a partire dalla stessa data,… maturava, altresì, il diritto alla liquidazione delle differenze sulle retribuzioni percepite”; -che, inoltre, l'Amministrazione non ha valutato “né ai fini economici, né tantomeno ai fini giuridici”, illegittimamente, “il servizio prestato nel corso dell'anno scolastico 2013”.
Alla luce di tali premesse, la ricorrente ha chiesto al Tribunale:
-con il primo ricorso, di accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento, a soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva;
con CO conseguente condanna del ad effettuare una nuova ricostruzione di carriera e al pagamento delle differenze retributive maturate;
-con il secondo ricorso di accertare il proprio diritto al riconoscimento dell'intero periodo di servizio con contratti a termine ai fini della progressione stipendiale prevista dal
CCNL Comparto Scuola, nonché (nuovamente) di accertare il proprio diritto “al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina CO collettiva”; con conseguente condanna del “ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera… in ossequio al principio di non discriminazione”, inquadrandola, a decorrere dall'1.9.2011, nella fascia stipendiale 9-14 anni con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 9 mesi 8 giorni 15, e a pagarle “… le differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato… della progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola, nonché in ragione della ricostruzione integrale di carriera…”. CO Il si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo la reiezione d'entrambi i ricorsi, perché infondati. CO In relazione al primo ricorso (r.g. 108/2025) ha dedotto il che:
-la mancata considerazione dell'annualità 2013 ai fini delle progressioni economiche è (del tutto legittima) conseguenza della disciplina normativa (l. 122 del 2010, di conversione del d.l. 31 maggio 2010 n. 78);
-“[c]ertamente, il servizio prestato nell'anno 2013 sarà utile ad altri fini, ad esempio per il calcolo dell'anzianità necessaria per il collocamento a riposo da parte dell'
[...]
”. CP_6 In relazione al secondo (r.g. 881/2025), che:
-i crediti azionati da parte ricorrente sono ormai prescritti, per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.; infatti, la domanda giudiziale è stata “notificata in data 13.03.2025”;
-nel merito, la ricostruzione di carriera è stata sviluppata e redatta in applicazione della vigente normativa nazionale (artt. 569 e 570 d.lgs. 297 del 1994), onde le domande attrici sono prive di fondamento.
Le cause sono state riunite, per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, e sono state istruite documentalmente.
Le parti hanno depositato brevi note autorizzate.
Nelle proprie note, parte ricorrente ha esposto che:
-con il decreto di ricostruzione di carriera n. 7502/2024 l'anzianità pre-ruolo “è stata riconosciuta, ma detto riconoscimento è solo sulla carta, in quanto, nonostante il decreto sia stato approvato e vistato dalla RTS territorialmente competente, non è stato applicato e la progressione stipendiale della sig.ra continua ad avanzare senza il riconoscimento Pt_1 dell'anzianità accantonata in sede di ricostruzione di carriera e quindi senza riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo”;
-“[i]l decreto di ricostruzione del 2024 recita che al 10.11.2024, la ricorrente deve godere di anni 21 mesi 10 e 25 gg. di anzianità di cui 1 anno 10 mesi e gg. 25 di anzianità accantonata ai fini economici ottenendo, in tal modo, il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo reclamato (9 anni mesi 8 gg. 25)”;
-in realtà, “[d]al cedolino di settembre 2025, si evidenzia chiaramente che la scadenza della fascia 21/27 è stabilita al 30.11.2030… Ove il periodo pre-ruolo fosse stato concretamente riconosciuto, tale scadenza doveva avvenire il 15.12.2029”;
-pertanto, “… è chiaro che alla ricorrente il periodo pre-ruolo non è stato integralmente riconosciuto e che quindi ha diritto alla esatta ricostruzione di carriera con riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo, che potrà ottenere solo con l'applicazione del decreto di ricostruzione n. 7502/2024 che riconosce, al 10.11.2024, l'anzianità di anni
21 mesi 10 e gg. 25 di cui anni 1 mesi 10 e gg. 25 di anzianità ai fini economici e alle conseguenti differenze retributive maturate e maturande oltre interessi”. CO Il , per parte propria, ha dedotto che:
-l' , con il decreto n. 7502 del 29.11.2024, ha provveduto al COroparte_7
“riallineamento” della carriera, a norma dell'art. 4 comma 3 del DPR 399 del 1988;
-“tale attività è avvenuta su richiesta della parte, prima che la medesima introducesse la presente controversia e, ulteriormente, anche quella… riunita a questa”.
Quindi, nell'udienza del 22.10.2025, il difensore di parte ricorrente ha ribadito che
“… non è intervenuto il riallineamento, come da brevi note depositate e da allegato cedolino stipendiale”, e ha insistito “… come nei ricorsi, in particolare per il pieno riconoscimento del pre-ruolo ai fini delle progressioni economiche”. CO Il difensore del ha rappresentato che “… sussistono i presupposti per il riallineamento, in quanto la ricorrente ha raggiunto l'anzianità di servizio di 20 anni il
10.11.2024; per conseguire gli effetti del riallineamento occorrerebbe una richiesta
“amministrativa” della lavoratrice”.
Il Tribunale ha quindi invitato le parti a <<… verificare se vi sia la possibilità del conseguimento, da parte della lavoratrice, del “riallineamento” in sede “amministrativa”, eventualmente previo interessamento dell'Istituto scolastico di appartenenza>>.
Nella successiva udienza del 10.12.2025, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di “… rinunciare alla domanda riferita all'annualità 2013” e di insistere, “… per il resto, come in ricorso, evidenziando che il riallineamento effettuato da controparte risulta corretto, ma non ha avuto attuazione, né per l'adeguamento retributivo, come si desume dal cedolino paga depositato con le note del settembre c.a., né quanto alla corresponsione degli arretrati”. CO Ha dichiarato altresì che “nulla osta ad una condanna generica del , quanto alle CO differenze retributive maturate, e che “non contesta l'anzianità riconosciuta dal in sede di riallineamento”. CO Il difensore del ha insistito come in atti, “evidenziando che in data 12.12.2024 la ha vistato il provvedimento di ricostruzione di carriera COroparte_8 comprensivo del riallineamento, di cui all'art. 4 co. 3 d.P.R. 399/1988, come da produzioni documentali”. Nel corso dell'odierna udienza ex art. 127 bis c.p.c., infine, il difensore di parte attrice ha insistito come in atti.
2. Le domande sono solo in parte fondate.
3. Quelle relative all'annualità 2013 sono state rinunciate e, pertanto, debbono essere respinte.
4. Per il resto, è pacifico, tra le parti, che il provvedimento di ricostruzione di carriera (comprendente il c.d. “riallineamento” al compimento di 20 anni di anzianità) sia stato correttamente predisposto, il 29.11.2024, riconoscendo alla ricorrente l'intera anzianità pre-ruolo a fini giuridici ed economici (e non anche quella relativa all'anno 2013, per cui vi è rinuncia alla domanda, nel presente procedimento).
5. In effetti, come ritenuto dalla Suprema Corte, <<… La normativa dettata dal T.U.
[della Scuola] in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello «effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito».
Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento
«se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.».
7. È poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio.
La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che… per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo…
E' noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute>>
(Cass. n. 31150/2019; conf. Cass. n. 2924/2020).
Di detta disciplina, i giudici di legittimità hanno posto in evidenza il contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE; clausola applicabile anche nei casi in cui i rapporti dedotti in giudizio abbiano ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, <perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia
8.11.2011 in causa C- 177/10 SA AN punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36)>> (Cass. n.
31150/2019, cit.).
Ebbene, secondo le indicazioni della Corte di Giustizia, recepite dai giudici di legittimità, la menzionata clausola 4 esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-
307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 SA AN). Persona_1
Secondo i giudici di legittimità, la disparità di trattamento tra periodi di lavoro con contratti a termine (valorizzati solo in parte, in sede di ricostruzione di carriera) e periodi di lavoro a tempo indeterminato (interamente valorizzati), non può trovare fondamento nella non comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione e/o in ragioni obiettive che (sole) potrebbero giustificare detta differenza di trattamento.
In particolare, <… non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018,
è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su «elementi precisi Per_2
e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro».
Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli… inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle «funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» (art. 49 CCNL 1995).
Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una «finalità legittima di politica sociale» nel momento in cui, nei fatti l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. punto 34 della sentenza Motter)>> (Cass. n. 31150/2019, cit.).
Parte convenuta, nell'odierna vertenza, non ha allegato alcuna concreta e specifica ragione atta a smentire la piena sovrapponibilità - come detto comprovata dalla stessa disciplina di settore - delle mansioni espletate dalla ricorrente, allorché assunta con contratti a termine, rispetto a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica.
6. Deve dichiararsi, pertanto, il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, a fini giuridici ed economici, di tutti i periodi di servizio pre-ruolo indicati nel decreto di ricostruzione della carriera del 29.11.2024.
7. Siccome il più recente provvedimento di ricostruzione di carriera sopra menzionato, pacificamente corretto quanto al calcolo dell'anzianità complessiva, è datato
29.11.2024 ed era già allegato (sub doc. 1) al ricorso depositato il 14.1.2025 (r.g. CO 108/2025), è evidente che la richiesta di condanna del ad effettuare una nuova ricostruzione di carriera ai fini dell'integrale computo del pre-ruolo, di cui al ricorso depositato il 7.3.2025 (r.g. 881/2025), è inammissibile, per carenza d'interesse ad agire, e deve essere respinta. CO 8. Parte attrice deduce, inoltre, l'inadempimento del , per non avere (ancora) provveduto all'adeguamento retributivo conseguente al calcolo dell'anzianità complessiva
(come da predetta ricostruzione di carriera), in termini, oltre che di corretta fissazione (nelle buste paga) della (decorrenza e della) scadenza della fascia retributiva 21-27 (v. cedolino paga di settembre 2025), di corresponsione degli arretrati. CO Il non ha dato prova di avere adempiuto.
9. Il convenuto, a fronte della corretta ricostruzione di carriera da ultimo effettuata, deve essere condannato, pertanto, a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive conseguenti alla maggiore anzianità di servizio riconosciuta, maturate entro il limite prescrizionale dei cinque anni anteriori alla notificazione del ricorso;
oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo.
10. Quanto alle spese di lite, debbono essere integralmente compensate, tra le parti, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione: dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, a fini giuridici ed economici, di tutti i periodi di servizio pre-ruolo indicati nel decreto di ricostruzione della carriera del
29.11.2024; dichiara tenuto e conseguentemente condanna il COroparte_1
, in persona del pro tempore, a corrispondere a parte ricorrente le
[...] CP_9 differenze retributive conseguenti alla (maggiore) anzianità di servizio di cui al menzionato decreto di ricostruzione di carriera del 29.11.2024, maturate entro il limite prescrizionale dei cinque anni anteriori alla notificazione del ricorso;
oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
-respinge, nel resto, i ricorsi;
-compensa integralmente, tra le parti, le spese di giudizio.
Genova, il 15 dicembre 2025.
IL GIUDICE
FA GR
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. FA GR ha pronunciato nell'odierna udienza ex art. 127 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 108/2025, cui è riunita quella iscritta al n. r.g. 881/2025, entrambe promosse dalla sig.ra:
, , nata a [...] il [...], ivi residente, Parte_1 C.F._1 alla via Iris, 18, rappresentata e difesa, per mandati in calce ai ricorsi, nel primo procedimento congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Cesira Stefania Piscioneri (pec e dall'avv. Domenico Naso (pec Email_1
), nel secondo dall'avv. Domenico Naso (pec Email_2
); elettivamente domiciliata in entrambi i casi Email_2 presso lo studio professionale di quest'ultimo, sito in Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b,
Roma
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, COroparte_1 dell' , rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. COroparte_2 dal funzionario delegato dott. Lorenzo Calvi ( ) dal dirigente C.F._2 dell' dott.ssa , legalmente COroparte_2 CP_3 domiciliato nella propria sede in Genova, Via Assarotti n. 38 (PEC
Email_3
-convenuto-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
(r.g. 108/2025) “Voglia il Giudice Ill/mo, ogni contraria azione ed eccezione rigettata,
- previa disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso e del DPR n. 122/2013, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e per l'effetto;
-Condannare il ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una COroparte_1 nuova ricostruzione integrale della carriera che includa l'anno 2013 con riconoscimento dell'anzianità maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
-Condannare il al pagamento di tutte le differenze retributive COroparte_1 maturate e seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013 oltre interessi;
-Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario”;
(r.g. 881/2025) “Accogliere il ricorso e per l'effetto
1. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo CO determinato stipulati con il della progressione stipendiale prevista dal CCNL relativo al personale del Comparto Scuola e dei relativi aumenti stipendiali previsti
2. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere, una volta conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
3. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dei ricorrenti al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva
E PER L'EFFETTO
5. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera della ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n.
1999/70/CE e secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola
2006/2009, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
6. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal 01.09.2011, nella fascia stipendiale 9-14 anni con la qualifica di “collaboratore scolastico” e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 9
Mesi 8 giorni 15, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
7. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato CO svolto alle dipendenze del della progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola, nonché in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario”.
CONVENUTO:
(r.g. 108/2025)“Voglia codesto Ill.mo Tribunale respingere il ricorso perché infondato. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e accessori di legge”;
(r.g. 881/2025) “Voglia codesto Ill.mo Tribunale respingere il ricorso perché il diritto di credito azionato è ormai prescritto e, comunque, perché la pretesa della ricorrente è infondata.
Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Motivi della decisione
1. Con separati ricorsi, depositati telematicamente il 14.1.2025 e il 7.3.2025, la sig.ra ha convenuto in giudizio il datore di lavoro, Parte_1 [...]
CO
(nel seguito, ”), esponendo, in entrambi gli atti, di essere COroparte_1 una collaboratrice scolastica a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica ed economica
1.9.2011 (attualmente in servizio presso IC Montale Nuovo IPC di Genova).
Ha poi esposto nel primo ricorso (r.g. 108/2025):
-di avere presentato istanza per ottenere una (nuova) ricostruzione di carriera, a seguito della quale il Dirigente Scolastico competente ha emesso il decreto di ricostruzione n. 7502/2024, del 29.11.2024 (doc. 1 ric. 108/2025), che, richiamandosi al precedente decreto n. 2121/2016, del 26.7.2016 (doc. 2 ric. 108/2025), le ha riconosciuto la seguente anzianità:
-che “la progressione di carriera, però, non tiene conto dell'a.s. 2013 che non è stato valutato né ai fini economici, né tantomeno ai fini giuridici”, a causa del c.d. blocco stipendiale previsto dal d.P.R. 4.9.2023, n. 122, per cui “è come se in tale anno scolastico non abbia mai prestato servizio”;
-che “il mancato riconoscimento giuridico dell'a.s. 2013 determina un [illegittimo] ampliamento del blocco disposto dalla normativa, trasformandolo da temporaneo di tipo economico, riferito ai soli anni oggetto della normativa e che in questi limiti è stata ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale, in definitivo di tipo giuridico e, di conseguenza, economico”.
Ha dedotto, inoltre, nel secondo ricorso (r.g. 881/2025):
-di avere svolto, prima dell'immissione in ruolo, servizi pre-ruolo in scuole statali, CO in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il , per complessivi anni 9, mesi 8 e gg. 15, come da decreto di ricostruzione di carriera datato
26.7.2016 (doc. 2 ric. 108/2025 e doc. 1 ric. 881/2025 - v. supra).
-che il menzionato decreto di ricostruzione di carriera del 26.7.2016 non ha previsto, all'esito dell'immissione in ruolo, il riconoscimento integrale dei servizi pre-ruolo pari ad anni 9 mesi 8 e gg. 15: l'Amministrazione le ha “riconosciuto solo… anni 7 mesi 9 e gg.
20”, accantonando il restante periodo di anni 1 mesi 10 e gg. 25, ai fini economici, “per poi essere recuperato, ai sensi dell'art. 4 co. 3 D.P.R. n. 398/88, al compimento di 20 anni di anzianità, come indicato dal decreto di ricostruzione del 2016”;
-che detto decreto di ricostruzione di carriera è, dunque, illegittimo per violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, “sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, che vieta ogni tipo di disparità di trattamento (anche retributiva)… che non sia giustificata da elementi oggettivi di distinzione attinenti alle mansioni espletate”; mentre ella, durante i periodi di lavoro con contratti a termine, ha svolto esattamente le medesime mansioni svolte dai colleghi in ruolo;
-che l'amministrazione avrebbe dovuto inquadrarla, pertanto, “a decorrere dalla data di effettiva assunzione in servizio avvenuta il 01.09.2011,… nella fascia stipendiale 9-14 anni con l'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di anni 9 mesi 8 giorni 15, sulla base della progressione stipendiale prevista dalla Tabella B allegata al CCNL Scuola, con conseguente attribuzione dello stipendio relativo a tale fascia di anzianità”.
-che ella, “a partire dalla stessa data,… maturava, altresì, il diritto alla liquidazione delle differenze sulle retribuzioni percepite”; -che, inoltre, l'Amministrazione non ha valutato “né ai fini economici, né tantomeno ai fini giuridici”, illegittimamente, “il servizio prestato nel corso dell'anno scolastico 2013”.
Alla luce di tali premesse, la ricorrente ha chiesto al Tribunale:
-con il primo ricorso, di accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento, a soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva;
con CO conseguente condanna del ad effettuare una nuova ricostruzione di carriera e al pagamento delle differenze retributive maturate;
-con il secondo ricorso di accertare il proprio diritto al riconoscimento dell'intero periodo di servizio con contratti a termine ai fini della progressione stipendiale prevista dal
CCNL Comparto Scuola, nonché (nuovamente) di accertare il proprio diritto “al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina CO collettiva”; con conseguente condanna del “ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera… in ossequio al principio di non discriminazione”, inquadrandola, a decorrere dall'1.9.2011, nella fascia stipendiale 9-14 anni con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 9 mesi 8 giorni 15, e a pagarle “… le differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato… della progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola, nonché in ragione della ricostruzione integrale di carriera…”. CO Il si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo la reiezione d'entrambi i ricorsi, perché infondati. CO In relazione al primo ricorso (r.g. 108/2025) ha dedotto il che:
-la mancata considerazione dell'annualità 2013 ai fini delle progressioni economiche è (del tutto legittima) conseguenza della disciplina normativa (l. 122 del 2010, di conversione del d.l. 31 maggio 2010 n. 78);
-“[c]ertamente, il servizio prestato nell'anno 2013 sarà utile ad altri fini, ad esempio per il calcolo dell'anzianità necessaria per il collocamento a riposo da parte dell'
[...]
”. CP_6 In relazione al secondo (r.g. 881/2025), che:
-i crediti azionati da parte ricorrente sono ormai prescritti, per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.; infatti, la domanda giudiziale è stata “notificata in data 13.03.2025”;
-nel merito, la ricostruzione di carriera è stata sviluppata e redatta in applicazione della vigente normativa nazionale (artt. 569 e 570 d.lgs. 297 del 1994), onde le domande attrici sono prive di fondamento.
Le cause sono state riunite, per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, e sono state istruite documentalmente.
Le parti hanno depositato brevi note autorizzate.
Nelle proprie note, parte ricorrente ha esposto che:
-con il decreto di ricostruzione di carriera n. 7502/2024 l'anzianità pre-ruolo “è stata riconosciuta, ma detto riconoscimento è solo sulla carta, in quanto, nonostante il decreto sia stato approvato e vistato dalla RTS territorialmente competente, non è stato applicato e la progressione stipendiale della sig.ra continua ad avanzare senza il riconoscimento Pt_1 dell'anzianità accantonata in sede di ricostruzione di carriera e quindi senza riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo”;
-“[i]l decreto di ricostruzione del 2024 recita che al 10.11.2024, la ricorrente deve godere di anni 21 mesi 10 e 25 gg. di anzianità di cui 1 anno 10 mesi e gg. 25 di anzianità accantonata ai fini economici ottenendo, in tal modo, il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo reclamato (9 anni mesi 8 gg. 25)”;
-in realtà, “[d]al cedolino di settembre 2025, si evidenzia chiaramente che la scadenza della fascia 21/27 è stabilita al 30.11.2030… Ove il periodo pre-ruolo fosse stato concretamente riconosciuto, tale scadenza doveva avvenire il 15.12.2029”;
-pertanto, “… è chiaro che alla ricorrente il periodo pre-ruolo non è stato integralmente riconosciuto e che quindi ha diritto alla esatta ricostruzione di carriera con riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo, che potrà ottenere solo con l'applicazione del decreto di ricostruzione n. 7502/2024 che riconosce, al 10.11.2024, l'anzianità di anni
21 mesi 10 e gg. 25 di cui anni 1 mesi 10 e gg. 25 di anzianità ai fini economici e alle conseguenti differenze retributive maturate e maturande oltre interessi”. CO Il , per parte propria, ha dedotto che:
-l' , con il decreto n. 7502 del 29.11.2024, ha provveduto al COroparte_7
“riallineamento” della carriera, a norma dell'art. 4 comma 3 del DPR 399 del 1988;
-“tale attività è avvenuta su richiesta della parte, prima che la medesima introducesse la presente controversia e, ulteriormente, anche quella… riunita a questa”.
Quindi, nell'udienza del 22.10.2025, il difensore di parte ricorrente ha ribadito che
“… non è intervenuto il riallineamento, come da brevi note depositate e da allegato cedolino stipendiale”, e ha insistito “… come nei ricorsi, in particolare per il pieno riconoscimento del pre-ruolo ai fini delle progressioni economiche”. CO Il difensore del ha rappresentato che “… sussistono i presupposti per il riallineamento, in quanto la ricorrente ha raggiunto l'anzianità di servizio di 20 anni il
10.11.2024; per conseguire gli effetti del riallineamento occorrerebbe una richiesta
“amministrativa” della lavoratrice”.
Il Tribunale ha quindi invitato le parti a <<… verificare se vi sia la possibilità del conseguimento, da parte della lavoratrice, del “riallineamento” in sede “amministrativa”, eventualmente previo interessamento dell'Istituto scolastico di appartenenza>>.
Nella successiva udienza del 10.12.2025, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di “… rinunciare alla domanda riferita all'annualità 2013” e di insistere, “… per il resto, come in ricorso, evidenziando che il riallineamento effettuato da controparte risulta corretto, ma non ha avuto attuazione, né per l'adeguamento retributivo, come si desume dal cedolino paga depositato con le note del settembre c.a., né quanto alla corresponsione degli arretrati”. CO Ha dichiarato altresì che “nulla osta ad una condanna generica del , quanto alle CO differenze retributive maturate, e che “non contesta l'anzianità riconosciuta dal in sede di riallineamento”. CO Il difensore del ha insistito come in atti, “evidenziando che in data 12.12.2024 la ha vistato il provvedimento di ricostruzione di carriera COroparte_8 comprensivo del riallineamento, di cui all'art. 4 co. 3 d.P.R. 399/1988, come da produzioni documentali”. Nel corso dell'odierna udienza ex art. 127 bis c.p.c., infine, il difensore di parte attrice ha insistito come in atti.
2. Le domande sono solo in parte fondate.
3. Quelle relative all'annualità 2013 sono state rinunciate e, pertanto, debbono essere respinte.
4. Per il resto, è pacifico, tra le parti, che il provvedimento di ricostruzione di carriera (comprendente il c.d. “riallineamento” al compimento di 20 anni di anzianità) sia stato correttamente predisposto, il 29.11.2024, riconoscendo alla ricorrente l'intera anzianità pre-ruolo a fini giuridici ed economici (e non anche quella relativa all'anno 2013, per cui vi è rinuncia alla domanda, nel presente procedimento).
5. In effetti, come ritenuto dalla Suprema Corte, <<… La normativa dettata dal T.U.
[della Scuola] in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello «effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito».
Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento
«se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.».
7. È poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio.
La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che… per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo…
E' noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute>>
(Cass. n. 31150/2019; conf. Cass. n. 2924/2020).
Di detta disciplina, i giudici di legittimità hanno posto in evidenza il contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE; clausola applicabile anche nei casi in cui i rapporti dedotti in giudizio abbiano ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, <perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia
8.11.2011 in causa C- 177/10 SA AN punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36)>> (Cass. n.
31150/2019, cit.).
Ebbene, secondo le indicazioni della Corte di Giustizia, recepite dai giudici di legittimità, la menzionata clausola 4 esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-
307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 SA AN). Persona_1
Secondo i giudici di legittimità, la disparità di trattamento tra periodi di lavoro con contratti a termine (valorizzati solo in parte, in sede di ricostruzione di carriera) e periodi di lavoro a tempo indeterminato (interamente valorizzati), non può trovare fondamento nella non comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione e/o in ragioni obiettive che (sole) potrebbero giustificare detta differenza di trattamento.
In particolare, <… non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018,
è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su «elementi precisi Per_2
e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro».
Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli… inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle «funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» (art. 49 CCNL 1995).
Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una «finalità legittima di politica sociale» nel momento in cui, nei fatti l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. punto 34 della sentenza Motter)>> (Cass. n. 31150/2019, cit.).
Parte convenuta, nell'odierna vertenza, non ha allegato alcuna concreta e specifica ragione atta a smentire la piena sovrapponibilità - come detto comprovata dalla stessa disciplina di settore - delle mansioni espletate dalla ricorrente, allorché assunta con contratti a termine, rispetto a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica.
6. Deve dichiararsi, pertanto, il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, a fini giuridici ed economici, di tutti i periodi di servizio pre-ruolo indicati nel decreto di ricostruzione della carriera del 29.11.2024.
7. Siccome il più recente provvedimento di ricostruzione di carriera sopra menzionato, pacificamente corretto quanto al calcolo dell'anzianità complessiva, è datato
29.11.2024 ed era già allegato (sub doc. 1) al ricorso depositato il 14.1.2025 (r.g. CO 108/2025), è evidente che la richiesta di condanna del ad effettuare una nuova ricostruzione di carriera ai fini dell'integrale computo del pre-ruolo, di cui al ricorso depositato il 7.3.2025 (r.g. 881/2025), è inammissibile, per carenza d'interesse ad agire, e deve essere respinta. CO 8. Parte attrice deduce, inoltre, l'inadempimento del , per non avere (ancora) provveduto all'adeguamento retributivo conseguente al calcolo dell'anzianità complessiva
(come da predetta ricostruzione di carriera), in termini, oltre che di corretta fissazione (nelle buste paga) della (decorrenza e della) scadenza della fascia retributiva 21-27 (v. cedolino paga di settembre 2025), di corresponsione degli arretrati. CO Il non ha dato prova di avere adempiuto.
9. Il convenuto, a fronte della corretta ricostruzione di carriera da ultimo effettuata, deve essere condannato, pertanto, a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive conseguenti alla maggiore anzianità di servizio riconosciuta, maturate entro il limite prescrizionale dei cinque anni anteriori alla notificazione del ricorso;
oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo.
10. Quanto alle spese di lite, debbono essere integralmente compensate, tra le parti, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione: dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, a fini giuridici ed economici, di tutti i periodi di servizio pre-ruolo indicati nel decreto di ricostruzione della carriera del
29.11.2024; dichiara tenuto e conseguentemente condanna il COroparte_1
, in persona del pro tempore, a corrispondere a parte ricorrente le
[...] CP_9 differenze retributive conseguenti alla (maggiore) anzianità di servizio di cui al menzionato decreto di ricostruzione di carriera del 29.11.2024, maturate entro il limite prescrizionale dei cinque anni anteriori alla notificazione del ricorso;
oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
-respinge, nel resto, i ricorsi;
-compensa integralmente, tra le parti, le spese di giudizio.
Genova, il 15 dicembre 2025.
IL GIUDICE
FA GR