Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 07/05/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA
Composta dai Signori Magistrati Michele Oricchio Presidente -relatore MU Eugenio IU IN Michele IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 74276 R.G. promosso dalla Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di La CH AT, nato a Napoli il 4 luglio 1974 ed ivi residente in [...] (C.F.
[...]), rapp.to e difeso per procura in calce alla memoria difensiva dall’avv. AF LL e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Napoli alla via G. Porzio n.4 - Centro Direzionale Isola B3 (PEC:
serafinamollo@avvocatinapoli.legalmail.it);
Letti l’atto di citazione, la memoria difensiva e gli altri atti del giudizio;
Uditi nell’udienza del giorno 28.4.2026, con l’assistenza del Segretario dott.
Francesco Fiordoro, il relatore Michele Oricchio e il rappresentante del Pubblico 115/2026 Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Licia Centro e l’avvocata AF LL;
Osserva in
AT
Con atto di citazione depositato il 26 marzo 2024 ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale citava in giudizio La CH AT per quivi sentirlo condannare al risarcimento di un danno alle pubbliche finanze quantificato nella complessiva somma di € 13.749,80 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, in conseguenza della prospettata indebita percezione del reddito di cittadinanza conseguente alla violazione degli obblighi prescritti dal Decreto legge n. 4 del 28.1.2019, convertito nella legge n. 26 del 28.3.2019.
L’attore erariale precisava che la PG operante aveva accertato che il La CH negli anni antecedenti il 2020 e 2021 era titolare di un patrimonio mobiliare superiore alla soglia prevista per l’ottenimento del beneficio finanziario, circostanza che aveva omesso di segnalare nella relativa istanza sicchè era riuscito ad ottenere la corresponsione dal giugno 2020 al mese di novembre 2021la somma di €.13.749,80.
Alla luce di tutto quanto sopra, la Procura erariale notificava dapprima rituale invito a dedurre e, poi, l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio al La CH, nella qualità di soggetto richiedente ed effettivo percettore del reddito di cittadinanza di cui al nucleo familiare di appartenenza, con conseguente richiesta di restituzione di quanto indebitamente percepito a tal titolo.
All’esito dell’udienza dell’12.9.2024, questa Sezione giurisdizionale, con la sentenza definitiva n. 496 depositata il 3.10.2024, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del IU ordinario.
Contro tale decisione interponeva appello il P.M., in esito al quale la Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’appello, con sentenza n. 236 del 17.11.2025, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglieva il proposto gravame e, ai sensi dell’art. 199, comma 1, lett. a) del codice della giustizia contabile, dichiarava la giurisdizione della Corte dei conti disponendo di conseguenza il rinvio al giudice di primo grado, in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del giudizio di appello.
Con atto di riassunzione depositato il 21.11.2025 la Procura erariale riassumeva il giudizio, confermando le precedenti richieste e provvedeva alla, notifica dell’atto e del decreto di fissazione udienza all’interessato.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria dell’8.4.2026 si costituiva in giudizio il convenuto che eccepiva la carenza di interesse della Procura alla coltivazione del giudizio, avendo egli provveduto a concordare con l’ente creditore INPS un piano di rateizzo di cui aveva anche iniziato a pagare le prime rate. Concludeva per il rigetto della domanda attorea.
All’udienza di discussione all’uopo fissata per il 28 aprile 2026, il Pubblico Ministero d’udienza rettificava in riduzione la domanda attorea, rideterminandola in €.13.393,00 (a seguito dello scorporo di quanto erogato al diverso titolo di
“assegno unico universale”) ed evidenziava che i pagamenti nelle more effettuati dal convenuto non avevano provocato alcun difetto di interesse ad agire nella Procura non essendo esaustivi dell’intera pretesa creditoria azionata con l’atto introduttivo del presente giudizio.
La difesa del convenuto contestava tale affermazione ed insisteva per il rigetto della domanda attorea.
La controversia veniva quindi trattenuta per la presente decisione, assunta in base alle seguenti considerazioni in punto di
RI
Preliminarmente va affermato che questo Collegio, in sede di rinvio, è vincolato alla sentenza n. 236 del 17.11.2025 della Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’appello, che ha riconosciuto la giurisdizione contabile relativamente alla percezione del c.d. reddito da cittadinanza.
Stante, pertanto, il vincolo posto al Collegio sul punto in sede di rinvio, può procedersi ad esaminare il merito della domanda che va dichiarata fondata nei limiti di seguito indicati.
Il thema decidendum è rappresentato dall’accertamento della responsabilità di La CH AT per il danno erariale pari a quanto dallo stesso indebitamente percepito a titolo di reddito di cittadinanza negli anni 2020 e 2021 essendo avvenuta l’ammissione al beneficio in parola sulla base di omessa dichiarazione di circostanze rilevanti ai fini della determinazione della sua reale situazione patrimoniale.
Dalla documentazione in atti si evince che il convenuto ha presentato una serie di domande in cui ha omesso di indicare la percezione di redditi da attività economiche “border line” che gli avrebbero precluso l’accesso al beneficio.
Nello specifico dalle indagini della PG operante è risultato che il convenuto aveva percepito redditi a seguito della vendita – anche on-line - di varia merce al dettaglio che, nel solo anno 2018, gli aveva consentito di incassare la somma di
€.10.077,48.
L’omissione dell’indicazione di tale situazione patrimoniale ha determinato la percezione del seguente reddito di cittadinanza dal mese di giugno 2020 a novembre 2021 per un ammontare complessivo (come rettificato in udienza) di
€.13.393,00.
Ebbene, al riguardo si ricorda che gli artt. 2 e 3 del D.L. 28/01/2019 n. 4 prevedono che i richiedenti il reddito di cittadinanza devono indicare nella domanda i requisiti reddituali e patrimoniali anche riguardanti tutti i componenti del nucleo familiare, nonché comunicare le variazioni del reddito o del patrimonio.
L’accertata non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell’istanza ovvero l’omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell’istante determina “l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva” (art. 7, comma 4).
L’odierno convenuto, nella domanda compilata e prodotta agli atti, ha in effetti omesso di indicare i redditi percepiti da attività economiche dallo stesso svolte nel periodo di riferimento, circostanza dallo stesso non contestata nemmeno in questa sede giudiziale.
Per tali fatti, il La CH è stato indagato per il reato di truffa ai danni dello Stato ex art. 640 bis c.p., oltre che per il reato specificamente previsto dalla disciplina sul reddito di cittadinanza di cui all’art. 7, commi 1 e 2, del D.L. 4/2019.
A ciò va aggiunto che l’art. 2 del D.L. n. 4/2019 ha consentito la percezione del reddito di cittadinanza ai nuclei familiari con il valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a € 9.360,00. Ebbene il La CH ha omesso, come si è detto, di dichiarare una serie di redditi che avrebbero determinato il superamento del suddetto valore, con conseguente preclusione alla percezione del beneficio economico.
Tanto considerato, sussiste il nesso di causalità tra la condotta, da qualificarsi come illecita, poiché posta in essere in violazione delle richiamate disposizioni normative, e il danno erariale, rappresentato dal contributo indebitamente percetto e non integralmente restituito, almeno fin ora.
Ciò, in quanto il La CH è risultato non essere in possesso di requisiti patrimoniali per poter accedere al beneficio in oggetto e, essendone consapevole, ha prodotto false dichiarazioni in merito alle proprie disponibilità reddituali.
Quanto all’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo-contabile accertato, lo stesso va ascritto al convenuto a titolo di dolo, inteso come consapevole e volontaria violazione di chiari obblighi, assunti pattiziamente con l’Amministrazione erogatrice della provvidenza.
Il convenuto ha invero scientemente contravvenuto agli obblighi previsti dalla normativa che regola la fattispecie, in quanto nelle istanze presentate all’INPS ha fornito autodichiarazioni non veritiere, omettendo di comunicare la propria effettiva consistenza reddituale, tenendo così un comportamento anche penalmente rilevante.
In ordine alla quantificazione del danno, questa Sezione ritiene di dover aderire alla sua determinazione, come effettuata in udienza dal rappresentante della Procura, pervenendo così ad una somma di € 13.393,00, oltre accessori di legge.
Da tale somma, in sede esecutiva, andranno ovviamente scomputati tutti i versamenti effettuati a tal titolo dal La CH nell’ambito del piano di rateizzazione del debito concordato con l’INPS.
Nei sensi testè segnalati può, dunque, accogliersi la domanda attorea con conseguente condanna del convenuto La CH AT al pagamento in favore dell’INPS della somma complessiva di € 13.393,00 oltre accessori di legge e previa deduzione di quanto a tal titolo eventualmente già versato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da nota di segreteria, allegata al dispositivo, mentre possono essere compensate quanto al grado di appello, tenuto conto della questione di giurisdizione rilevata d’ufficio dal giudice di primo grado e dal gravame interposto dalla Procura, senza che il convenuto vi abbia dato minimamente causa.
PQM
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta, in accoglimento della stessa così provvede:
- condanna La CH AT al pagamento, in favore dell’INPS, della somma di euro € 13.393,00 oltre rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT dai singoli ratei di pagamento, nonché gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo e sulla somma così rivalutata e dedotto quanto a tal titolo eventualmente già versato;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali per il primo grado, compreso il giudizio di rinvio, che si liquidano come da nota di segreteria, allegata a margine della sentenza;
- compensa le spese relative al grado di appello.
Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 28 aprile 2026.
Il Presidente estensore Michele Oricchio
(firma digitale)
Depositata in Segreteria il giorno Il Direttore della segreteria
UR AN
(firma digitale)
07/05/2026