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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/07/2025, n. 4290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4290 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: DE NG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5030 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del giorno 7.7.2025 tra (cod. fisc. ), in persona del le- Parte_1 P.IVA_1 gale rappresentante pro tempore, , domiciliata presso l'avv. Parte_2
Domenico Bianchi (cod. fisc. ) (p.e.c.: CodiceFiscale_1 [...]
, che la rappresenta e difende per procura alle liti allegata Email_1 all'atto di citazione in appello;
- appellante- e cod. fisc. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, dott. , elettiva- CP_2 mente domiciliata in Roma, Piazza di Priscilla n. 4, presso lo studio dell'avv. Massimo Bevere (p.e.c.: , che la rappre- Email_2 senta e difende per procura generale alle liti per atto a rogito del notaio di Roma in data 17.7.2017 (rep. n. 301; racc. n. 138), in Persona_1 atti;
-appellata- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis Parte_1 reiectis, in riforma della sentenza n. 912/2020 del Tribunale di Latina,
- accogliere l'appello proposto e quindi, accertare e dichiarare che
[...]
, nei periodi e per gli importi di cui alla suesposta narrativa, ha Parte_1 versato alla convenuta, a titolo di tasso effettivo globale sul conto corrente e sul conto anticipi inter partes, somme eccedenti i tassi soglia di cui alla L. 108/96 e per l'effetto, dichiarata la nullità dei relativi atti di disposizione, condannare a pagare all'attrice la somma Controparte_1 che risulterà dovuta come da perizia di parte in atti o, in caso di contesta- zione, da determinarsi a mezzo di disponenda CTU contabile sui documenti depositati, oltre al danno morale ed agli interessi legali dal singolo trimestre considerato alla data della presente citazione ed interesse ex D.Lgs 231/02 per il periodo successivo sino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari”; per “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito Controparte_1
[SIC!], ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento di tutte le ragioni esposte nel presente atto:
-in via preliminare: accertare e dichiarare, per i motivi innanzi dedotti e nei termini illustrati, l'intervenuta prescrizione del diritto e dell'azione alla ripe- tizione delle somme presunte indebite, sia per ciò che attiene al contratto di conto corrente;
-in via principale e nel merito: accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto e in diritto di tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, oltre che sfornito di qualsivoglia supporto probatorio, rigettare integralmente tutte le ecce- zioni, deduzioni e domande ex adverso svolte nei confronti dell CP_3 poiché infondate, generiche, prescritte e non provate;
-in via subordinata: A) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria nella parte relativa al contratto di mutuo, accertare e dichiarare la nullità della sola clausola relativa agli interessi moratori e per la sola parte eccedente la soglia d'usura, con esclusione della ripetizione degli interessi corrispettivi finora corrisposti;
-in via subordinata: B) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria nella parte relativa al contratto di conto corrente, con conseguente accertamento dell'usurarietà dei tassi di interesse, accertare e dichiarare la nullità delle singole clausole ad essi relative, soltanto nella misura in cui tali interessi superino il tasso soglia, con esclusione della ripetizione degli inte- ressi corrispettivi finora corrisposti, degli interessi di mora entro il tasso 2 soglia;
ovvero, subordinatamente, nella denegata e non temuta ipotesi di riscontrata applicazione di tassi in misura ultralegali e/o usurari ritenere eventualmente dovuti in restituzione soltanto gli interessi superiori al tasso soglia relativamente ai periodi in cui vi è stato l'effettivo superamento dello stesso;
-in via istruttoria: ci si riserva di ulteriormente dedurre e contro dedurre, nonché di articolare istanze istruttorie entro i termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c., che sin d'ora si chiede volersi concedere. [SIC!]
In tutti i casi, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 10.12.2018 la ha Parte_1 convenuto innanzi al Tribunale di Latina la Controparte_1 allegando di avere intrattenuto con la convenuta il rapporto di conto corrente ordinario n. 2221 dal 1°.
1.2006 al 31.12.2015 e il conto anticipo fatture n. 280299 dal 1°.
1.2007 al 31.12.2015 e deducendo, sulla scorta di una pe- rizia di parte, che nel corso dei suddetti rapporti sono stati addebitati inte- ressi passivi, competenze, commissioni, spese accessorie e oneri finanziari vari in misura tale da superare, in periodi determinati, il c.d. “tasso soglia” di cui ai decreti ministeriali trimestrali, i quali sono stati prodotti;
e che, per- tanto, l'indebita percezione da parte dell'istituto di credito convenuto di somme relative ad ogni singola operazione nei trimestri in cui vi era stato il superamento del tasso soglia, con conseguente diritto della Parte_1 di ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato, maggio-
[...] rato degli interessi sino alla restituzione, oltre che dei danni morali trattan- dosi di comportamento illecito, sussumibile nella fattispecie del reato di usura.
In particolare, la perizia di parte, allegata all'atto introduttivo del giudizio, ha rideterminato i saldi alla data di chiusura dei conti sopra indicati come segue:
a) in caso di deposito da parte della banca convenuta di copia del contratto di conto corrente n. 2221 e del conto anticipo fatture n. 280299, il saldo rettificato risulterebbe pari a € 413.291,66 a fronte di un saldo banca di €
5.027,40, con conseguente maggior credito della società attrice di € 408.264,26, di cui € 352.545,67 originato dal conto anticipo fatture ed €
3 55.718,59 originato dal conto corrente ordinario;
b) in caso di mancato de- posito da parte della banca convenuta di copia del contratto di conto cor- rente n. 2221 e del conto anticipo fatture n. 280299, il saldo rettificato risulterebbe essere di € 571.123,41, con conseguente maggior credito della società attrice di € 566.096,01, di cui € 461.739,65 originato dal conto anticipo fatture ed € 104.356,36 originato dal conto corrente ordinario.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la Controparte_1
che ha dedotto la prescrizione del diritto e dell'azione di ripetizione
[...] delle somme che sarebbero state indebitamente corrisposte dalla
[...] nell'ambito del rapporto di conto corrente, l'infondatezza della Parte_1 domanda e, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda atto- rea, ha domandato che venisse accertata la nullità delle singole clausole sol- tanto nella misura in cui tali interessi superino il tasso soglia, con esclusione della ripetizione degli interessi corrispettivi e degli interessi di mora entro il tasso soglia e, in ulteriore subordine, che venisse ritenuto il diritto della so- cietà attrice a conseguire la restituzione soltanto d quanto corrisposto a ti- tolo di interessi in misura superiore al tasso soglia relativamente ai periodi di effettivo superamento.
La causa è stata istruita documentalmente e con sentenza n. 912/2020 de- positata il 28.5.2020 il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, ha rigettato la domanda attrice, condannandola a rimborsare alla banca conve- nuta le spese di lite.
Avverso la suddetta decisione ha proposto appello la Parte_1 che ha svolto i motivi riportati di seguito e ha concluso come in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la Controparte_1
che ha contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e
[...] ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui, richiamando l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte in materia di mutuo (Cass. civ., S.U., 19.10.2017, n. 24675), e ritenendo pertanto che “l'eventuale superamento del tasso soglia tempo per tempo vigente, in corso di rapporto, non ha alcuna incidenza sulla vali- dità ed efficacia delle condizioni contrattuali, né alcun effetto in ordine allo svolgimento del rapporto, sulla base delle suddette condizioni”, il Tribunale
4 di Latina avrebbe “travisato la domanda giudiziale proposta, non avendo tenuto conto dell'assenza di contratti scritti tra le parti e quindi, erronea- mente applicato alla fattispecie l'orientamento della Suprema Corte enun- ciato con la sentenza n. 24675/2017”. In particolare, l'appellante deduce di non avere mai allegato “la pattuizione iniziale di un interesse”.
Il motivo non è fondato.
2.1. Parte appellante deduce che “La pattuizione iniziale implica l'esistenza di contratti scritti che nella fattispecie non vi sono stati”, laddove “Parte at- trice ha, sin dall'atto introduttivo, dedotto di non aver mai avuto i contratti costitutivi dei due rapporti oggetto di giudizio e di averli richiesti con pec a;
e, non avendo parte la banca convenuta prodotto i contratti, “non si p[uò] ritenere che nella fattispecie sia stato pattuito un interesse lecito, di- venuto illecito nel corso del rapporto, ma deve considerarsi l'assenza di una pattuizione sul punto e quindi, l'illiceità degli interessi applicati nel corso del rapporto esorbitanti rispetto ai tassi soglia trimestrali”.
Parte appellante non deduce, dunque, di avere allegato, nell'introdurre il giu- dizio di primo grado, la mancata stipula per iscritto del contratto di conto corrente e del contratto anticipi fatture, e quindi la “mancanza” degli stessi, piuttosto di non essere in possesso di copia degli stessi. Circostanza che – con tutta evidenza – non implica necessariamente la mancata stipula dei con- tratti bancari in questione, potendo non essere in possesso dei documenti in questione per una pluralità di ragioni diverse dall'inesistenza.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado la
[...]
infatti, ha dichiarato di non essere mai stata in possesso dei Parte_1 contratti scritti costitutivi dei rapporti oggetto di giudizio. In buona sostanza, l'odierna appellante allega di non essere in possesso dei contratti per cui è causa perché gli stessi non le sarebbero stati consegnati. Anche qualora fosse così, non sussisterebbe la dedotta nullità dei contratti in questione, che si censura non essere stata rilevata dal giudice di prime cure.
Come ha avuto modo di chiarire la Suprema Corte, infatti, in tema di con- tratti bancari, il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall'art. 117 T.U.B. (e dall'art. 23 T.U.F), attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell'accordo, non estendendosi alla consegna del
5 documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce alcuna nullità negoziale (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 3.7.2024, n. 18230).
2.2. L'assunto di parte appellante si fonda sull'assunto che, nel caso in esame, sarebbe stato onere dell'istituto di credito convenuto provare l'esi- stenza di eventuali contratti scritti, ed – ancor prima – dedurne l'esistenza. E che, diversamente, la non avrebbe assolto Controparte_1
a tale onere probatorio, stante “la mancata produzione, vista la richiesta for- male effettuata d con PEC” Parte_1
Tuttavia, tale assunto si fonda su un presupposto errato, in diritto, vale a dire che, nel caso in esame, fosse onere della banca convenuta allegare che i contratti per cui è causa fossero stati stipulati per iscritto e, quindi, provare gli stessi, e segnatamente la pattuizione degli interessi, i quali sarebbero risultati superiori al c.d. tasso soglia, secondo parte appellante. Di contro, nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la di- sponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (cfr. Cass. civ.,
Sez. VI-1, ord. 13.12.2019, n. 33009).
In altri termini, non è sufficiente che la nell'introdurre Parte_1 il giudizio di primo grado, abbia dedotto di non essere in possesso di copia del contratto di conto corrente e del contratto di conto anticipi per far sor- gere in capo all'istituto di credito convenuto l'onere di produrre copia degli stessi.
2.3. Neanche l'onere in questione può ritenersi sussistente, nel caso in esame, in quanto la ha richiesto alla Parte_1 [...] copia di tali contratti con p.e.c. del 3.12.2018 (v. doc. n. 5 Controparte_1 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio).
Pur dovendosi ritenere che la richiesta in questione sia stata effettuata ai sensi dell'art. 119, co. 4, T.U.B., nel corso del giudizio di primo grado la non ha istato per l'esibizione dei contratti in parola ai Parte_1
6 sensi dell'art. 210 c.p.c. con la propria memoria ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c. Istanza che, peraltro, sarebbe inammissibile.
Infatti, il diritto del cliente di ottenere la consegna di copia della documen- tazione ai sensi della suddetta disposizione (la quale, peraltro, fa invero espresso riferimento alle operazioni dell'ultimo decennio, e non anche ai con- tratti) può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attra- verso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla rela- tiva consegna (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 1°.8.2022, n. 23861; Cass. civ., Sez.
I, 13.9.2021, n. 24641).
2.4. Non merita censura, allora, la decisione del Tribunale di Latina laddove, sul presupposto della pattuizione di tassi di interesse al momento della sti- pula dei contratti bancari intrattenuti dalla società attrice con la
[...]
ha ritenuto che “l'eventuale superamento del tasso Controparte_4 soglia tempo per tempo vigente, in corso di rapporto, non ha alcuna inci- denza sulla validità ed efficacia delle condizioni contrattuali, né alcun effetto in ordine allo svolgimento del rapporto, sulla base delle suddette condizioni. Ne discende il rigetto della domanda attrice".
Ai fini della sussistenza o meno del carattere usurario dei tassi di interesse applicati in un contratto bancario, infatti, occorre prendere come riferimento il momento in cui gli stessi sono stati pattuiti, senza che rilevi che il tasso in concreto applicato, in sede di svolgimento del rapporto, sia divenuto usura- rio. Come hanno statuito le Sezioni Unite della Suprema Corte, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli in- teressi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale so- glia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia,
7 contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (cfr. Cass. civ., S.U. 19.10.2017, n. 24675; Cass. civ., Sez. III, 17.8.2023, n. 24743).
Vero è che - come ha rilevato lo stesso giudice di primo grado - la decisione suddetta è stata resa con riferimento a un contratto di mutuo, ma si deve ritenere – in conformità all'orientamento assolutamente prevalente della giu- risprudenza di merito (tra cui anche quella di questo giudicante) – che lo stesso principio trovi applicazione anche in relazione al contratto di conto corrente bancario (contra, App. Torino, 22.9.2020, n. 919, secondo cui si deve ritenere “se non per il mutuo, l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta”; Trib. Torino 18.3.2021, n. 1399). In verità, anche tenendo conto delle pecu- liarità proprie del contratto di conto corrente, e segnatamente che quest'ul- timo costituisce un rapporto di durata che non si esaurisce al momento della pattuizione, a differenza del mutuo, il principio affermato dalla decisione delle Sezioni Unite sopra riportata è applicabile anche nell'ipotesi in cui il superamento del tasso soglia si verifichi nel corso del rapporto di conto cor- rente in virtù di valida pattuizione contrattuale.
2.5. Diverso è, invece, il caso in cui la banca, nell'esercizio dello ius va- riandi, modifichi le condizioni ai sensi dell'art. 118 T.U.B. Qualora venga con- testato il superamento della soglia usura nel corso del rapporto di conto corrente, infatti, non è detto che ci si trovi in presenza di usura c.d. soprav- venuta, potendo venire in rilievo l'usurarietà dei nuovi tassi convenuti con le modifiche unilaterali (“nuova” usura originaria), alle quali non sia seguito il recesso del correntista.
Nel caso in esame, tuttavia, parte appellante non ha allegato, nell'introdurre il giudizio di primo grado o nei termini di preclusione per le allegazioni pre- visti dal rito applicabile ratione temporis, che, a seguito dell'esercizio dello ius variandi da parte della i tassi di inte- Controparte_1 resse applicati fossero divenuti ususari. In tale caso, peraltro, la società cor- rentista avrebbe dovuto allegare quale sia stato il tasso applicato e in quale periodo, al fine di assolvere all'onere di allegazione di cui è onerato.
Piuttosto, nel proporre l'impugnazione in esame, la Parte_1 che, “se i tassi d'interesse, le commissioni, le spese e gli oneri bancari sono periodicamente mutati nel corso del rapporto, ogni modifica contrattuale avrebbe dovuto essere interpretata dal Tribunale di Latina come nuova
8 pattuizione tra le parti, vale a dire ogniqualvolta ha proposto nuove condizione economiche e quindi, interessi, commissioni, spese, doveva rite- nersi stipulato tra le parti un nuovo contratto, rispetto al qual CP_5 accettava, sia pur per adesione”.
[...]
In altri termini, la pone in via dubitativa che, nel corso Parte_1 del rapporto, la abbia variato i tassi di Controparte_1 interesse inizialmente pattuiti, laddove – si ripete – era onere dell'odierna appellante allegare e dedurre tali variazioni.
3. In conclusione, l'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza n. 912/2020 emessa dal Tribunale di Latina, in composizione mo- nocratica, il 28.5.2020 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228 con riguardo all'ap- pellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza Parte_1
n. 912/2020 emessa dal Tribunale di Latina, in composizione monocratica, il 28.5.2020; condanna la a rimborsare alla Parte_1 CP_1 CP_1 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €
[...]
15.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m.
10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 7.7.2025
9 IL GIUDICE EST.
Mario Montanaro
IL PRESIDENTE
DE Thellung de Courtelary
10
Domenico Bianchi (cod. fisc. ) (p.e.c.: CodiceFiscale_1 [...]
, che la rappresenta e difende per procura alle liti allegata Email_1 all'atto di citazione in appello;
- appellante- e cod. fisc. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, dott. , elettiva- CP_2 mente domiciliata in Roma, Piazza di Priscilla n. 4, presso lo studio dell'avv. Massimo Bevere (p.e.c.: , che la rappre- Email_2 senta e difende per procura generale alle liti per atto a rogito del notaio di Roma in data 17.7.2017 (rep. n. 301; racc. n. 138), in Persona_1 atti;
-appellata- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis Parte_1 reiectis, in riforma della sentenza n. 912/2020 del Tribunale di Latina,
- accogliere l'appello proposto e quindi, accertare e dichiarare che
[...]
, nei periodi e per gli importi di cui alla suesposta narrativa, ha Parte_1 versato alla convenuta, a titolo di tasso effettivo globale sul conto corrente e sul conto anticipi inter partes, somme eccedenti i tassi soglia di cui alla L. 108/96 e per l'effetto, dichiarata la nullità dei relativi atti di disposizione, condannare a pagare all'attrice la somma Controparte_1 che risulterà dovuta come da perizia di parte in atti o, in caso di contesta- zione, da determinarsi a mezzo di disponenda CTU contabile sui documenti depositati, oltre al danno morale ed agli interessi legali dal singolo trimestre considerato alla data della presente citazione ed interesse ex D.Lgs 231/02 per il periodo successivo sino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari”; per “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito Controparte_1
[SIC!], ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento di tutte le ragioni esposte nel presente atto:
-in via preliminare: accertare e dichiarare, per i motivi innanzi dedotti e nei termini illustrati, l'intervenuta prescrizione del diritto e dell'azione alla ripe- tizione delle somme presunte indebite, sia per ciò che attiene al contratto di conto corrente;
-in via principale e nel merito: accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto e in diritto di tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, oltre che sfornito di qualsivoglia supporto probatorio, rigettare integralmente tutte le ecce- zioni, deduzioni e domande ex adverso svolte nei confronti dell CP_3 poiché infondate, generiche, prescritte e non provate;
-in via subordinata: A) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria nella parte relativa al contratto di mutuo, accertare e dichiarare la nullità della sola clausola relativa agli interessi moratori e per la sola parte eccedente la soglia d'usura, con esclusione della ripetizione degli interessi corrispettivi finora corrisposti;
-in via subordinata: B) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria nella parte relativa al contratto di conto corrente, con conseguente accertamento dell'usurarietà dei tassi di interesse, accertare e dichiarare la nullità delle singole clausole ad essi relative, soltanto nella misura in cui tali interessi superino il tasso soglia, con esclusione della ripetizione degli inte- ressi corrispettivi finora corrisposti, degli interessi di mora entro il tasso 2 soglia;
ovvero, subordinatamente, nella denegata e non temuta ipotesi di riscontrata applicazione di tassi in misura ultralegali e/o usurari ritenere eventualmente dovuti in restituzione soltanto gli interessi superiori al tasso soglia relativamente ai periodi in cui vi è stato l'effettivo superamento dello stesso;
-in via istruttoria: ci si riserva di ulteriormente dedurre e contro dedurre, nonché di articolare istanze istruttorie entro i termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c., che sin d'ora si chiede volersi concedere. [SIC!]
In tutti i casi, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 10.12.2018 la ha Parte_1 convenuto innanzi al Tribunale di Latina la Controparte_1 allegando di avere intrattenuto con la convenuta il rapporto di conto corrente ordinario n. 2221 dal 1°.
1.2006 al 31.12.2015 e il conto anticipo fatture n. 280299 dal 1°.
1.2007 al 31.12.2015 e deducendo, sulla scorta di una pe- rizia di parte, che nel corso dei suddetti rapporti sono stati addebitati inte- ressi passivi, competenze, commissioni, spese accessorie e oneri finanziari vari in misura tale da superare, in periodi determinati, il c.d. “tasso soglia” di cui ai decreti ministeriali trimestrali, i quali sono stati prodotti;
e che, per- tanto, l'indebita percezione da parte dell'istituto di credito convenuto di somme relative ad ogni singola operazione nei trimestri in cui vi era stato il superamento del tasso soglia, con conseguente diritto della Parte_1 di ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato, maggio-
[...] rato degli interessi sino alla restituzione, oltre che dei danni morali trattan- dosi di comportamento illecito, sussumibile nella fattispecie del reato di usura.
In particolare, la perizia di parte, allegata all'atto introduttivo del giudizio, ha rideterminato i saldi alla data di chiusura dei conti sopra indicati come segue:
a) in caso di deposito da parte della banca convenuta di copia del contratto di conto corrente n. 2221 e del conto anticipo fatture n. 280299, il saldo rettificato risulterebbe pari a € 413.291,66 a fronte di un saldo banca di €
5.027,40, con conseguente maggior credito della società attrice di € 408.264,26, di cui € 352.545,67 originato dal conto anticipo fatture ed €
3 55.718,59 originato dal conto corrente ordinario;
b) in caso di mancato de- posito da parte della banca convenuta di copia del contratto di conto cor- rente n. 2221 e del conto anticipo fatture n. 280299, il saldo rettificato risulterebbe essere di € 571.123,41, con conseguente maggior credito della società attrice di € 566.096,01, di cui € 461.739,65 originato dal conto anticipo fatture ed € 104.356,36 originato dal conto corrente ordinario.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la Controparte_1
che ha dedotto la prescrizione del diritto e dell'azione di ripetizione
[...] delle somme che sarebbero state indebitamente corrisposte dalla
[...] nell'ambito del rapporto di conto corrente, l'infondatezza della Parte_1 domanda e, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda atto- rea, ha domandato che venisse accertata la nullità delle singole clausole sol- tanto nella misura in cui tali interessi superino il tasso soglia, con esclusione della ripetizione degli interessi corrispettivi e degli interessi di mora entro il tasso soglia e, in ulteriore subordine, che venisse ritenuto il diritto della so- cietà attrice a conseguire la restituzione soltanto d quanto corrisposto a ti- tolo di interessi in misura superiore al tasso soglia relativamente ai periodi di effettivo superamento.
La causa è stata istruita documentalmente e con sentenza n. 912/2020 de- positata il 28.5.2020 il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, ha rigettato la domanda attrice, condannandola a rimborsare alla banca conve- nuta le spese di lite.
Avverso la suddetta decisione ha proposto appello la Parte_1 che ha svolto i motivi riportati di seguito e ha concluso come in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la Controparte_1
che ha contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e
[...] ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui, richiamando l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte in materia di mutuo (Cass. civ., S.U., 19.10.2017, n. 24675), e ritenendo pertanto che “l'eventuale superamento del tasso soglia tempo per tempo vigente, in corso di rapporto, non ha alcuna incidenza sulla vali- dità ed efficacia delle condizioni contrattuali, né alcun effetto in ordine allo svolgimento del rapporto, sulla base delle suddette condizioni”, il Tribunale
4 di Latina avrebbe “travisato la domanda giudiziale proposta, non avendo tenuto conto dell'assenza di contratti scritti tra le parti e quindi, erronea- mente applicato alla fattispecie l'orientamento della Suprema Corte enun- ciato con la sentenza n. 24675/2017”. In particolare, l'appellante deduce di non avere mai allegato “la pattuizione iniziale di un interesse”.
Il motivo non è fondato.
2.1. Parte appellante deduce che “La pattuizione iniziale implica l'esistenza di contratti scritti che nella fattispecie non vi sono stati”, laddove “Parte at- trice ha, sin dall'atto introduttivo, dedotto di non aver mai avuto i contratti costitutivi dei due rapporti oggetto di giudizio e di averli richiesti con pec a;
e, non avendo parte la banca convenuta prodotto i contratti, “non si p[uò] ritenere che nella fattispecie sia stato pattuito un interesse lecito, di- venuto illecito nel corso del rapporto, ma deve considerarsi l'assenza di una pattuizione sul punto e quindi, l'illiceità degli interessi applicati nel corso del rapporto esorbitanti rispetto ai tassi soglia trimestrali”.
Parte appellante non deduce, dunque, di avere allegato, nell'introdurre il giu- dizio di primo grado, la mancata stipula per iscritto del contratto di conto corrente e del contratto anticipi fatture, e quindi la “mancanza” degli stessi, piuttosto di non essere in possesso di copia degli stessi. Circostanza che – con tutta evidenza – non implica necessariamente la mancata stipula dei con- tratti bancari in questione, potendo non essere in possesso dei documenti in questione per una pluralità di ragioni diverse dall'inesistenza.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado la
[...]
infatti, ha dichiarato di non essere mai stata in possesso dei Parte_1 contratti scritti costitutivi dei rapporti oggetto di giudizio. In buona sostanza, l'odierna appellante allega di non essere in possesso dei contratti per cui è causa perché gli stessi non le sarebbero stati consegnati. Anche qualora fosse così, non sussisterebbe la dedotta nullità dei contratti in questione, che si censura non essere stata rilevata dal giudice di prime cure.
Come ha avuto modo di chiarire la Suprema Corte, infatti, in tema di con- tratti bancari, il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall'art. 117 T.U.B. (e dall'art. 23 T.U.F), attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell'accordo, non estendendosi alla consegna del
5 documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce alcuna nullità negoziale (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 3.7.2024, n. 18230).
2.2. L'assunto di parte appellante si fonda sull'assunto che, nel caso in esame, sarebbe stato onere dell'istituto di credito convenuto provare l'esi- stenza di eventuali contratti scritti, ed – ancor prima – dedurne l'esistenza. E che, diversamente, la non avrebbe assolto Controparte_1
a tale onere probatorio, stante “la mancata produzione, vista la richiesta for- male effettuata d con PEC” Parte_1
Tuttavia, tale assunto si fonda su un presupposto errato, in diritto, vale a dire che, nel caso in esame, fosse onere della banca convenuta allegare che i contratti per cui è causa fossero stati stipulati per iscritto e, quindi, provare gli stessi, e segnatamente la pattuizione degli interessi, i quali sarebbero risultati superiori al c.d. tasso soglia, secondo parte appellante. Di contro, nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la di- sponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (cfr. Cass. civ.,
Sez. VI-1, ord. 13.12.2019, n. 33009).
In altri termini, non è sufficiente che la nell'introdurre Parte_1 il giudizio di primo grado, abbia dedotto di non essere in possesso di copia del contratto di conto corrente e del contratto di conto anticipi per far sor- gere in capo all'istituto di credito convenuto l'onere di produrre copia degli stessi.
2.3. Neanche l'onere in questione può ritenersi sussistente, nel caso in esame, in quanto la ha richiesto alla Parte_1 [...] copia di tali contratti con p.e.c. del 3.12.2018 (v. doc. n. 5 Controparte_1 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio).
Pur dovendosi ritenere che la richiesta in questione sia stata effettuata ai sensi dell'art. 119, co. 4, T.U.B., nel corso del giudizio di primo grado la non ha istato per l'esibizione dei contratti in parola ai Parte_1
6 sensi dell'art. 210 c.p.c. con la propria memoria ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c. Istanza che, peraltro, sarebbe inammissibile.
Infatti, il diritto del cliente di ottenere la consegna di copia della documen- tazione ai sensi della suddetta disposizione (la quale, peraltro, fa invero espresso riferimento alle operazioni dell'ultimo decennio, e non anche ai con- tratti) può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attra- verso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla rela- tiva consegna (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 1°.8.2022, n. 23861; Cass. civ., Sez.
I, 13.9.2021, n. 24641).
2.4. Non merita censura, allora, la decisione del Tribunale di Latina laddove, sul presupposto della pattuizione di tassi di interesse al momento della sti- pula dei contratti bancari intrattenuti dalla società attrice con la
[...]
ha ritenuto che “l'eventuale superamento del tasso Controparte_4 soglia tempo per tempo vigente, in corso di rapporto, non ha alcuna inci- denza sulla validità ed efficacia delle condizioni contrattuali, né alcun effetto in ordine allo svolgimento del rapporto, sulla base delle suddette condizioni. Ne discende il rigetto della domanda attrice".
Ai fini della sussistenza o meno del carattere usurario dei tassi di interesse applicati in un contratto bancario, infatti, occorre prendere come riferimento il momento in cui gli stessi sono stati pattuiti, senza che rilevi che il tasso in concreto applicato, in sede di svolgimento del rapporto, sia divenuto usura- rio. Come hanno statuito le Sezioni Unite della Suprema Corte, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli in- teressi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale so- glia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia,
7 contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (cfr. Cass. civ., S.U. 19.10.2017, n. 24675; Cass. civ., Sez. III, 17.8.2023, n. 24743).
Vero è che - come ha rilevato lo stesso giudice di primo grado - la decisione suddetta è stata resa con riferimento a un contratto di mutuo, ma si deve ritenere – in conformità all'orientamento assolutamente prevalente della giu- risprudenza di merito (tra cui anche quella di questo giudicante) – che lo stesso principio trovi applicazione anche in relazione al contratto di conto corrente bancario (contra, App. Torino, 22.9.2020, n. 919, secondo cui si deve ritenere “se non per il mutuo, l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta”; Trib. Torino 18.3.2021, n. 1399). In verità, anche tenendo conto delle pecu- liarità proprie del contratto di conto corrente, e segnatamente che quest'ul- timo costituisce un rapporto di durata che non si esaurisce al momento della pattuizione, a differenza del mutuo, il principio affermato dalla decisione delle Sezioni Unite sopra riportata è applicabile anche nell'ipotesi in cui il superamento del tasso soglia si verifichi nel corso del rapporto di conto cor- rente in virtù di valida pattuizione contrattuale.
2.5. Diverso è, invece, il caso in cui la banca, nell'esercizio dello ius va- riandi, modifichi le condizioni ai sensi dell'art. 118 T.U.B. Qualora venga con- testato il superamento della soglia usura nel corso del rapporto di conto corrente, infatti, non è detto che ci si trovi in presenza di usura c.d. soprav- venuta, potendo venire in rilievo l'usurarietà dei nuovi tassi convenuti con le modifiche unilaterali (“nuova” usura originaria), alle quali non sia seguito il recesso del correntista.
Nel caso in esame, tuttavia, parte appellante non ha allegato, nell'introdurre il giudizio di primo grado o nei termini di preclusione per le allegazioni pre- visti dal rito applicabile ratione temporis, che, a seguito dell'esercizio dello ius variandi da parte della i tassi di inte- Controparte_1 resse applicati fossero divenuti ususari. In tale caso, peraltro, la società cor- rentista avrebbe dovuto allegare quale sia stato il tasso applicato e in quale periodo, al fine di assolvere all'onere di allegazione di cui è onerato.
Piuttosto, nel proporre l'impugnazione in esame, la Parte_1 che, “se i tassi d'interesse, le commissioni, le spese e gli oneri bancari sono periodicamente mutati nel corso del rapporto, ogni modifica contrattuale avrebbe dovuto essere interpretata dal Tribunale di Latina come nuova
8 pattuizione tra le parti, vale a dire ogniqualvolta ha proposto nuove condizione economiche e quindi, interessi, commissioni, spese, doveva rite- nersi stipulato tra le parti un nuovo contratto, rispetto al qual CP_5 accettava, sia pur per adesione”.
[...]
In altri termini, la pone in via dubitativa che, nel corso Parte_1 del rapporto, la abbia variato i tassi di Controparte_1 interesse inizialmente pattuiti, laddove – si ripete – era onere dell'odierna appellante allegare e dedurre tali variazioni.
3. In conclusione, l'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza n. 912/2020 emessa dal Tribunale di Latina, in composizione mo- nocratica, il 28.5.2020 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228 con riguardo all'ap- pellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza Parte_1
n. 912/2020 emessa dal Tribunale di Latina, in composizione monocratica, il 28.5.2020; condanna la a rimborsare alla Parte_1 CP_1 CP_1 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €
[...]
15.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m.
10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 7.7.2025
9 IL GIUDICE EST.
Mario Montanaro
IL PRESIDENTE
DE Thellung de Courtelary
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